RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sul funzionamento del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio /* COM/2015/056 final */
RELAZIONE DELLA
COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sul funzionamento del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la
determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli
alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del
Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio
INTRODUZIONE
Il regolamento (CE)
n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che
stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di
sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il
regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [di seguito il "regolamento
(CE) n. 470/2009"][1] stabilisce limiti
massimi di residui e valori di riferimento ("valori di riferimento per
interventi") per le sostanze farmacologicamente attive presenti negli
alimenti ottenuti dagli animali. Un limite massimo di residui
(LMR) è la concentrazione massima del residuo di una sostanza
farmacologicamente attiva che può essere autorizzata negli alimenti di origine
animale. Un valore di riferimento per interventi (RPA) è il livello del residuo
di una sostanza farmacologicamente attiva stabilito a fini di controllo nel
caso di determinate sostanze per le quali non è stato fissato un limite massimo
di residui. Il regolamento (CE)
n. 470/2009 è entrato in vigore il 6 luglio 2009. L'articolo 28 di
tale regolamento prevede che la Commissione presenti una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio sull'esperienza acquisita sulla base
dell'applicazione del regolamento entro il 6 luglio 2014, vale a dire cinque
anni dopo la sua entrata in vigore.
CONTESTO
E RACCOLTA DEI DATI
1. Contesto L'uso di medicinali veterinari
negli animali destinati alla produzione di alimenti può lasciare residui
potenzialmente dannosi per l'uomo negli alimenti derivati da tali animali. Gli
effetti farmacologici dei medicinali sono necessari per curare efficacemente
gli animali, tuttavia i consumatori dovrebbero esserne protetti. Il processo volto a stabilire un
limite massimo di residui inizia con una domanda presentata all'agenzia europea
per i medicinali (EMA). Il comitato
per i medicinali veterinari (CVMP) dell'EMA valuta i dati
contenuti nella domanda e redige il parere dell'EMA. Sulla base di tale parere,
la Commissione elabora un atto di esecuzione in consultazione con gli Stati
membri. A partire dalla metà degli anni
'60 le autorità nazionali degli Stati membri hanno imposto prescrizioni di
sicurezza per i medicinali veterinari da somministrare agli animali destinati
alla produzione di alimenti, al fine di garantire che gli alimenti derivati da
animali trattati fossero sicuri per il consumo umano. Al fine di favorire un
approccio armonizzato alla valutazione scientifica dei residui e di evitare
ostacoli alla libera circolazione degli alimenti di origine animale, il
Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 2377/90, del 26 giugno 1990,
che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti
massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale[2]. Tale
regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE)
n. 470/2009. Il regolamento (CE) n. 470/2009 è stato redatto
con l'obiettivo di affrontare i seguenti problemi, che erano emersi a seguito
dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2377/90:
la normativa era di
difficile comprensione a causa della complessità del sistema di
categorizzazione delle sostanze;
sostanze che erano state
utilizzate per molti anni in modo sicuro nei medicinali veterinari per gli
animali destinati alla produzione di alimenti erano state improvvisamente
vietate;
il livello di dettaglio dei
dati scientifici richiesti per la fissazione degli LMR costituiva un onere
pesante per l'industria e ha contribuito ad una diminuzione delle domande
di autorizzazione di nuovi farmaci veterinari;
le norme internazionali
sostenute dall'UE non potevano essere incluse nella legislazione dell'UE
senza un'ulteriore valutazione scientifica dell'EMA;
le autorità di controllo
negli Stati membri non disponevano di valori di riferimento per molte
sostanze, in particolare per quelle rilevate in alimenti provenienti da
paesi terzi. In questi casi era difficile per le autorità di
regolamentazione stabilire la conformità e l'Unione europea non disponeva
di una procedura per effettuare una valutazione scientifica che potesse
portare a limiti di residui e controlli armonizzati.
Inoltre uno dei principali problemi nel settore
veterinario al momento della redazione del regolamento (CE) n. 470/2009
era la mancanza di disponibilità di medicinali veterinari autorizzati. Il regolamento (CE)
n. 470/2009 garantisce che il potenziale dannoso delle sostanze da
utilizzare sugli animali destinati alla produzione di alimenti sia valutato e
che i consumatori di alimenti di origine animale siano adeguatamente tutelati.
Aiuta a determinare "periodi di sospensione" all'atto della
concessione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali
veterinari. Un periodo di sospensione è un periodo, successivo al trattamento,
durante il quale un animale non deve essere macellato o il latte, le uova o il
miele non devono essere usati per il consumo umano, per garantire che non si superino
i limiti massimi di residui. A norma della direttiva 2001/82/CE[3],
devono essere disponibili LMR per le sostanze farmacologicamente attive da
utilizzare sugli animali destinati alla produzione di alimenti prima di che si
possa concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio del relativo
medicinale veterinario. L'assenza di LMR applicabili a determinate specie
animali determinerà la mancanza di medicinali veterinari autorizzati per curare
tali specie. È pertanto essenziale che il maggior numero possibile di sostanze
farmacologicamente attive sia valutato conformemente al regolamento (CE)
n. 470/2009. Tutte le sostanze
farmacologicamente attive che sono state valutate in conformità al regolamento
(CE) n. 470/2009 sono elencate e classificate in ordine alfabetico nel
regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione[4], che è
stato adottato sulla base dell'articolo 27 del regolamento (CE)
n. 470/2009. Il regolamento in questione contiene due tabelle separate:
una per le sostanze autorizzate e una per le sostanze vietate. Il regolamento (UE)
n. 37/2010 della Commissione è stato modificato oltre 40 volte da
regolamenti di esecuzione della Commissione che modificavano o aggiungevano
LMR. Attualmente 641 sostanze farmacologicamente attive sono elencate nella tabella
1 e nove sostanze farmacologicamente attive sono elencate nella tabella 2
(sostanze vietate). Inoltre gli additivi alimentari con un
numero E valido, approvati per il consumo umano, sono classificati come
"LMR non richiesto"[5]. 2. Raccolta dei dati Nel maggio 2014 è stato
pubblicato un questionario sul regolamento (CE) n. 470/2009 sul sito
"La vostra voce in Europa" e versioni cartacee sono state inviate
all'EMA, alle autorità pubbliche nazionali, alle imprese e ai soggetti
interessati diversi dalle imprese. Il numero di risposte ricevute è
indicato nella tabella a seguire (i rispondenti hanno dichiarato di essere
"imprese" o "soggetti diversi dalle imprese"): IL CAMPIONE DELL'INDAGINE PUBBLICATA SUL SITO "LA VOSTRA VOCE IN EUROPA" AUTORITÀ PUBBLICHE || IMPRESE || SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE 32 (67 %) || 11 (23 %) || 5 (10 %) Le
risposte ricevute provenivano da un'ampia sezione trasversale delle diverse
parti interessate alla regolamentazione degli LMR:
· autorità pubbliche di 24
Stati membri (vale a dire l'86 % degli Stati membri) e di alcuni paesi
terzi; · imprese; · soggetti diversi dalle
imprese.
Nell'allegato
I è riportato un elenco completo dei partecipanti all'indagine. I
risultati del questionario sono stati presentati alle parti interessate e agli
Stati membri, che hanno avuto modo di formulare osservazioni in merito nelle
seguenti occasioni:
· il 27 giugno 2014 in seno
al comitato consultivo per la salute degli animali - per le parti interessate
(industria, veterinari e consumatori); · il 2 luglio 2014 in seno
al comitato permanente per i medicinali veterinari - per gli Stati membri e
l'EMA.
RISULTATI
DEL QUESTIONARIO
Dai risultati del questionario si possono trarre le
seguenti conclusioni. Le risposte al questionario sono riportate sotto forma di
grafico nell'allegato II. 1.
Campo
d'applicazione Al fine di garantire la sicurezza degli alimenti,
l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 470/2009 enuncia che il
regolamento definisce norme e procedure volte a stabilire: i) la concentrazione
massima del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva che può essere
autorizzata negli alimenti di origine animale (limite massimo di residui: LMR)
e ii) il livello del residuo di una sostanza farmacologicamente attiva per la
quale non è stato fissato un LMR (valore di riferimento per interventi: RPA). Alla domanda se il campo d'applicazione del
regolamento (CE) n. 470/2009 fosse adeguato, l'80 % delle parti
interessate e degli Stati membri ha risposto affermativamente. Per quanto
riguarda i possibili miglioramenti del campo d'applicazione del regolamento,
una minoranza dei rispondenti ha affermato che l'ambito d'applicazione potrebbe
necessitare di adeguamenti per quanto concerne la valutazione scientifica e la
gestione del rischio, ad esempio in relazione allo sviluppo di nuovi prodotti
biologici. 2.
Valutazione scientifica del rischio e
procedure di gestione del rischio Un'organizzazione
che desidera ottenere la fissazione o la modifica di un LMR deve presentare una
domanda all'EMA corredata di dati sufficienti a dimostrare la sicurezza della
sostanza farmacologicamente attiva, compresa l'eliminazione dei relativi
residui negli animali, e di una descrizione dettagliata dei metodi analitici
applicati per individuare la sostanza e i suoi metaboliti. Il
principio di base per la fissazione degli LMR è che negli alimenti di origine
animale il residuo della sostanza consumata non deve superare la dose
giornaliera ammissibile (DGA). La DGA è stabilita dall'EMA sulla base delle
informazioni scientifiche disponibili e indica il livello della sostanza o dei
suoi metaboliti privo di ripercussioni sulla salute umana. In base al parere
del CVMP, è adottato un regolamento della Commissione che istituisce l'LMR,
integrando o modificando la classificazione di cui al regolamento (UE) n. 37/2010. La valutazione scientifica del rischio esamina il
metabolismo e l'eliminazione delle sostanze farmacologicamente attive nelle
specie animali interessate, il tipo di residui e la relativa quantità che può
essere ingerita dagli esseri umani nel corso della vita senza rischi
significativi per la salute, espressa in termini di DGA. La
valutazione scientifica del rischio è un elemento fondamentale del regolamento
(CE) n. 470/2009 ed è quindi essenziale che consegua il suo obiettivo. La
Commissione ha ricevuto riscontri positivi in merito a tale disposizione e agli
attuali metodi di fissazione degli LMR e delle DGA; secondo l'80 % dei
rispondenti sussiste infatti un giusto equilibrio tra sicurezza alimentare e
disponibilità di farmaci veterinari. La valutazione scientifica del rischio inoltre può
tener conto di dati relativi al monitoraggio o di dati relativi
all'esposizione, se il metabolismo e l'eliminazione della sostanza non possono
essere valutati. Questa disposizione specifica di cui all'articolo 6, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 470/2009 è considerata utile dal 75 % dei
rispondenti. I pareri dell'EMA devono includere una valutazione
scientifica del rischio e raccomandazioni sulla gestione del rischio.
L'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE)
n. 470/2009 prevede che la Commissione adotti misure relative ai principi
metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla
gestione del rischio. Secondo i rispondenti al questionario sarebbe utile se la
Commissione adottasse ulteriori misure legislative per attuare tale
prescrizione. 3. Classificazione delle
sostanze farmacologicamente attive: casi speciali Nei casi in cui i dati
scientifici siano incompleti, il regolamento (CE) n. 470/2009 prevede la
possibilità di ricorrere a LMR provvisori. Ciò è stabilito
all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 14,
paragrafo 4, ed è considerato uno degli elementi più utili del regolamento
(90 % dei rispondenti). Le disposizioni dell'articolo 14,
paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 14, paragrafo 4, sono
utilizzate in casi in cui non vi sono rischi per la salute e al contempo
scarseggiano i dati, ad esempio quando il metodo analitico proposto dal
richiedente per il monitoraggio dei residui non soddisfa i criteri per
costituire il metodo di conferma, ma è adeguato a fini di controllo. Tale
classificazione di LMR provvisori è particolarmente apprezzata poiché non
ritarda la presentazione di una domanda di autorizzazione all'immissione in
commercio di un medicinale veterinario. L'articolo 14,
paragrafo 2, lettera c), consente di classificare le sostanze
farmacologicamente attive come "LMR non richiesto". A norma del
regolamento (CE) n. 470/2009 non è necessario stabilire un LMR se la
sostanza è considerata sicura al livello di residui prevedibile negli alimenti
di origine animale. Questa classificazione è considerata utile poiché riconosce
esplicitamente l'assenza di motivi di preoccupazione per la sicurezza dei
consumatori in relazione ad una determinata sostanza. 4. Numero di domande Da un'indagine del 2011 dal
titolo Benchmarking the Competitiveness of the Global Animal Health Industry[6] (analisi
comparativa della competitività dell'industria mondiale della sanità animale) è
emerso che, dall'entrata in vigore nel 2009 del regolamento (CE)
n. 470/2009, l'impatto negativo sulle imprese della legislazione in
materia di LMR è leggermente diminuito. Tra il 2009 e il 2013 il numero di domande di
fissazione di LMR presentate all'EMA è aumentato di oltre il 20 % rispetto
ai cinque anni precedenti l'entrata in vigore del regolamento, passando da 33 a
40. Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 470/2009 inoltre quasi
il 20 % delle domande è stato presentato da PMI. Nel complesso l'aumento del numero delle domande è
incoraggiante, poiché dimostra la presenza di un certo grado di innovazione nei
medicinali veterinari e conferma che le PMI hanno le capacità e la volontà di
immettere medicinali veterinari sul mercato nell'UE. Il diagramma a seguire indica il
numero di domande di parere dell'EMA presentate a norma del regolamento (CEE)
n. 2377/90 del Consiglio (tra il 2004 e il 2008) e del regolamento (CE)
n. 470/2009 (tra il 2009 e il 2013): •
Numero di domande di parere dell'EMA presentate dal 2004 al 2008
e dal 2009 al 2013
(articolo 3 del regolamento (CE) n. 470/2009)
2004-2008 2009-2013 Nessuna domanda presentata da PMI (Dati disaggregati per le PMI e le imprese di altro tipo disponibili soltanto dal 2006) || || Circa 1/5 delle domande presentate da PMI 5. Estrapolazione Per rispondere alle preoccupazioni in merito alla
scarsa disponibilità di medicinali veterinari per gli animali destinati alla
produzione di alimenti, è stato incluso un principio di estrapolazione
nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009. Secondo tale
principio, un limite massimo di residui fissato per le sostanze in un
particolare prodotto alimentare può essere utilizzato per stabilire l'LMR di un
altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o l'LMR di un'altra
specie. Per ogni domanda di LMR, l'EMA valuterà se un LMR fissato possa essere
estrapolato, senza ulteriori dati, ed applicato ad altri prodotti alimentari o
ad altre specie. Dal 2009 l'EMA ha raccomandato l'estrapolazione di
13 sostanze ad altri prodotti alimentari o ad altre specie animali (ad esempio,
pesce, caprini e pollame). Circa il 70 % delle estrapolazioni ha avuto
luogo tra il 2012 e il 2013. Inoltre ogni volta che è stata raccomandata
l'estrapolazione, essa includeva le specie minori. Secondo gli Stati membri, i veterinari e i
rappresentanti dell'industria il principio di estrapolazione ha un buon impatto
sulla disponibilità di medicinali veterinari autorizzati, in particolare quando
si traduce in LMR per le specie minori. Esso ha ridotto la ricerca, le spese e
i rischi connessi allo sviluppo di nuovi prodotti, dato che il richiedente non
è tenuto a fornire dati supplementari. L'adozione di una misura di esecuzione da parte
della Commissione fornirebbe ulteriori chiarimenti all'EMA e alle imprese e
potrebbe promuovere l'uso di questa disposizione. La tabella a seguire riepiloga l'estrapolazione di
LMR tra il 2009 e il 2013: Anno || Sostanze per le quali è stata raccomandata l'estrapolazione || Specie animali || Specie minori 2009 || Tildipirosina || Da bovini e suini ai caprini || Sì 2010 || Isoeugenolo || Dal salmone ad (altri) pesci || Sì 2011 || Fenbendazolo || Da tutti i ruminanti, i suini, gli equini e il pollame a tutte le (altre) specie destinate alla produzione di alimenti, esclusi i pesci || Sì Monepantel || Dal latte di pecora al latte di capra || Sì 2012 || Eprinomectina || Da bovini e ovini ai caprini || Sì Diclazuril || Dai polli a tutte le (altre) specie di pollame || Sì Carbonato di manganese || Dai bovini a tutte le (altre) specie destinate alla produzione di alimenti || Sì Neomicina || Modifica degli LMR per i bovini a tutte le (altre) specie destinate alla produzione di alimenti || Sì Foxim || Da bovini, ovini, suini e polli a (tutte le altre specie destinate esclusivamente alla produzione di alimenti) || Sì 2013 || Butafosfan || Da bovini e suini a tutte le (altre) specie di mammiferi destinate alla produzione di alimenti || Sì Cloroformio || Da tutti i ruminanti e i suini a tutte le (altre) specie di mammiferi destinate alla produzione di alimenti || Sì Triptorelina acetato || Dai suini a tutte le (altre) specie destinate alla produzione di alimenti || Sì Lufenurone || Dal salmone dell'Atlantico e dalla trota iridea ad altri pesci || Sì 2014 (gennaio - aprile) || Seleniato di bario || Dai bovini/ovini a tutte le (altre) specie destinate alla produzione di alimenti || Sì 6. Codex Alimentarius
La Commissione del Codex
Alimentarius è stata istituita nel 1963 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) al fine di sviluppare norme alimentari. Il ruolo del Codex Alimentarius
consiste nel tutelare la salute dei consumatori, nel garantire pratiche eque
nel commercio mondiale degli alimenti e nel promuovere il coordinamento di
tutte le attività in materia di norme alimentari intraprese dalle
organizzazioni internazionali governative e non governative. L'Unione europea e gli Stati
membri elaborano documenti sulla posizione dell'UE in merito alle questioni
discusse dalla Commissione del Codex Alimentarius. La coerenza tra le norme
internazionali e la legislazione dell'UE sui limiti di residui negli alimenti è
stata ulteriormente rafforzata dal regolamento (CE) n. 470/2009. A norma dell'articolo 14,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 470/2009, limiti
massimi di residui possono essere fissati nell'UE in seguito a una decisione
del Codex Alimentarius, purché i dati scientifici considerati siano messi a
disposizione della delegazione dell'UE prima della decisione del Codex. In
questo caso non è necessaria una valutazione supplementare da parte dell'EMA.
Secondo oltre l'80 % dei rispondenti al questionario questa disposizione è
utile in quanto dà all'industria farmaceutica veterinaria maggiore certezza in
merito al fatto che l'UE adotterà gli LMR del Codex e costituisce un incentivo
allo sviluppo di nuovi medicinali. Va tuttavia rilevato che tale disposizione
non è ancora stata utilizzata. 7.
Controllo
e monitoraggio dei medicinali veterinari provenienti da paesi terzi La Commissione o uno Stato membro
possono richiedere un parere all'EMA su una sostanza utilizzata in un
medicinale veterinario autorizzato in un paese terzo ma non nell'UE. Ciò
agevola l'approccio armonizzato al controllo dei residui nei prodotti di
origine animale importati. Secondo il 90 % dei rispondenti al
questionario, la possibilità di chiedere un parere è utile per il monitoraggio
e il controllo dei residui nei prodotti di origine animale. 8.
Norme
in materia di immissione in commercio degli alimenti di origine animale L'articolo 23 del
regolamento (CE) n. 470/2009 stabilisce che gli alimenti di origine
animale contenenti residui di sostanze farmacologicamente attive possono essere
immessi in commercio solo se rispettano un LMR definito. Il 70 % dei
rispondenti considera questa disposizione opportuna. Benché essa in generale
funzioni bene, secondo i rispondenti disposizioni supplementari, come
l'applicazione degli LMR estesa ad altre specie o tessuti e disposizioni meno
rigorose per gli agenti volumizzanti, potrebbero migliorare la normativa senza
compromettere la sicurezza dei consumatori. 9.
Valori
di riferimento per interventi La fissazione di LMR per le
sostanze farmacologicamente attive è una delle numerose misure adottate al fine
di garantire la sicurezza degli alimenti. Gli articoli 18, 19 e 20 del
regolamento (CE) n. 470/2009 fissano inoltre norme per la definizione dei
valori di riferimento per il controllo dei residui di sostanze vietate o non
autorizzate negli alimenti di origine animale. A norma del regolamento (CE)
n. 470/2009 la Commissione può stabilire valori di riferimento per
interventi (RPA) per le sostanze farmacologicamente attive che sono vietate o
al momento non autorizzate ai sensi della legislazione dell'UE. Gli RPA, come
gli LMR, costituiscono un valore di riferimento per il monitoraggio dei residui
negli alimenti di origine animale. Un prodotto alimentare non può essere
legalmente immesso sul mercato dell'UE se è stato superato un RPA. La
fissazione di RPA non dovrebbe tuttavia in nessun modo servire da pretesto per
consentire l'uso illegale di sostanze vietate o non autorizzate per trattare
animali destinati alla produzione di alimenti (cfr. considerando 25 del
regolamento (CE) n. 470/2009). Coloro che hanno risposto
all'indagine erano del parere che la fissazione di RPA contribuirebbe a
garantire l'efficacia dei controlli sugli alimenti di origine animale importati
o immessi sul mercato dell'UE, in quanto si disporrebbe di valori di
riferimento stabiliti per i potenziali interventi da realizzare. Finora la Commissione
non ha stabilito nessun RPA a norma del regolamento (CE) n. 470/2009.
CONCLUSIONI
Il regolamento (CE)
n. 470/2009 ha raggiunto il suo obiettivo di tutelare la salute pubblica e
di salvaguardare la salute e il benessere degli animali. Ha
contribuito ad un aumento del numero di domande di LMR e all'uso del principio
di estrapolazione per estendere gli LMR vigenti ad altre specie. Era questo uno
dei principali obiettivi della revisione del regolamento (CEE) n. 2377/90
del Consiglio e dell'introduzione del regolamento (CE) n. 470/2009. Ciò ha
a sua volta contribuito a tutelare la salute pubblica, poiché l'esposizione dei
consumatori alle sostanze farmacologicamente attive è limitata grazie alla
fissazione di valori di riferimento chiari per il monitoraggio dei residui
negli alimenti. L'aumento del numero di LMR fissati ha anche contribuito a
proteggere la salute degli animali, perché l'assenza di LMR per alcune specie
porta alla mancanza di medicinali veterinari autorizzati per curare le
patologie che le colpiscono. Di recente l'accessibilità è ulteriormente
migliorata grazie alla messa in rete di una base dati degli LMR.
Nel
complesso gli Stati membri, le imprese, i soggetti interessati diversi dalle
imprese e l'EMA considerano positiva l'esperienza acquisita nell'applicazione
del regolamento (CE) n. 470/2009. Come si può vedere nell'allegato II,
tuttavia, i pareri su questioni specifiche possono variare tra i diversi
soggetti interessati. Ciò è dovuto in particolare a punti di vista diversi nell'applicazione
del regolamento n. 470/2009 (p. es. autorità competenti oppure aziende
farmaceutiche o veterinari). Sono stati apportati
miglioramenti sostanziali rispetto alla precedente legislazione in materia di
fissazione degli LMR e l'elaborazione di misure di esecuzione, come previsto
all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 470/2009, dovrebbe apportarne
altri. Al tempo stesso è importante
sottolineare che il vero impatto del regolamento (CE) n. 470/2009 si
chiarirà solo con l'acquisizione di maggiore esperienza nel più lungo termine.
Occorre altresì rilevare che sarebbe sbagliato aspettarsi che il regolamento
(CE) n. 470/2009 possa risolvere tutte le questioni aperte nel settore dei
medicinali veterinari. La scarsa disponibilità di medicinali veterinari nell'UE
ha ispirato le modifiche della legislazione pertinente: il 10 settembre 2014 la
Commissione ha adottato una proposta in merito, che è attualmente in
discussione in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. ALLEGATO I
Elenco dei partecipanti all'indagine
AUTORITÀ PUBBLICHE
AUSTRIA: Bundesministerium
für Gesundheit (BMG);
BELGIO: Agence Fédérale des
Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) / Agence Fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA);
CROAZIA: Ministarstvo
Poljoprivrede;
CIPRO:
Υπουργείο
Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων
και Περιβάλλοντος,
Κτηνιατρικές
Υπηρεσίες;
REPUBBLICA CECA: Ústav pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů a Léčiv (USKVBL) / Státní Veterinární Správa (SVS);
DANIMARCA: Fødevarestyrelsen
(FVST);
UNIONE EUROPEA: Committee
for Medicinal Products for Veterinary Use (CVMP);
FINLANDIA: Jord- och
skogsbruksministeriet;
FRANCIA: Ministère de
l'Agriculture;
GERMANIA: Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) x2;
Institut für Hygiene und
Umwelt; Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL);
GRECIA:
Εθνικός
Οργανισμός
Φαρμάκων (EOF);
IRLANDA: Department of
Agriculture Food & the Marine (DAFM) & The Irish Medicines Board
(IMB);
ITALIA: Ministero della
Sanità;
LETTONIA: Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD);
LITUANIA: Valstybinė
Maisto ir Veterinarijos Tarnyba (VMVT);
MALTA: Gvern ta’ Malta;
PAESI BASSI: Ministerie van
Economische Zaken;
POLONIA: Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych (URPL);
PORTOGALLO: Direção-Geral de
Alimentação e Veterinária (DGAV);
ROMANIA: Institutul pentru
Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV);
SLOVACCHIA: Štátna
Veterinárna a Potravinová Správa (ŠVPS) / Ústav štátnej kontroly
veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL);
SLOVENIA: Vlada Republike
Slovenije;
SPAGNA: Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI);
SVEZIA: Lakemedelsverket;
TURCHIA: T.C. Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı;
REGNO UNITO: Department for
Environment Food & Rural Affairs (DEFRA);
STATI UNITI D'AMERICA: Food
and Drug Administration (FDA) Health and Human Services (HHS).
IMPRESE
Bayer
CEVA
Elanco Animal Health
IFAH-Europe
KLIFOVET AG
Laboratoire Boiron
Laboratoire TVM
Novartis
Sea Food Alliance
The Danish Agriculture &
Food Council
TSGE Consulting Ltd
SOGGETTI DIVERSI DALLE
IMPRESE
Bundestierärztekammer (BTK)
Veterinario privato
Coalizione europea di
omeopatia veterinaria (ECVH)
Federazione europea dei
confezionatori e dei distributori di miele (FEEDM)
Federazione dei veterinari
europei (FVE)
ALLEGATO
II
Risultati del questionario Legenda dei grafici Total || Totale Public authority || Enti pubblici Business || Imprese Non-business || Soggetti diversi dalle imprese Yes || Sì No || No N/A (not applicable) || N/A (non applicabile) Very adequate balance || Equilibrio ottimo Adequate balance || Equilibrio buono Somewhat adequate balance || Equilibrio sufficiente No adequate balance || Equilibrio insufficiente Very good impact || Impatto molto positivo Good impact || Impatto positivo Fairly good impact || Impatto abbastanza positivo Bad impact || Impatto negativo Very useful || Molto utile Useful || Utile Somewhat useful || Abbastanza utile Not Useful || Inutile 1.
Impatto dell'estrapolazione D1.
L'estrapolazione è il principio di applicare gli LMR fissati per le sostanze in
un particolare prodotto alimentare ad un altro prodotto alimentare ottenuto
dalla stessa specie o gli LMR fissati per le sostanze in una o più specie ad
altre specie (articolo 5 del regolamento CE n. 470/2009).
Secondo lei, qual è l'impatto dell'estrapolazione sulla
disponibilità di medicinali veterinari autorizzati? 2.
Elenco di sostanze stabilite per molteplici
finalità Sostanze stabilite per molteplici finalità || PPP || Biocida || Additivi per la nutrizione animale || Sì || No || Sì || No || Sì || No Alfacipermetrina || X || || || || || Amitraz || X || || || || || Azametifos || X || || || || || Cumafos || X || || || || || Ciflutrin || X || || || || || Cialotrina || X || || || || || Cipermetrina || X || || || || || Deltametrina || X || || || || || Diazinone || X || || || || || Diflubenzurone || X || || X || || || Permetrin || X || || || || || Foxim || X || || || || || Teflubenzurone || X || || || || || Tau fluvalinato || X || || || || || Tiabendazolo || X || || || || || Diclazuril || || || || || X || Alofuginone || || || || || X || Lasalocid || || || || || X || Monensina || || || || || X || 3.
Ambito d'applicazione del regolamento (CE)
n. 470/2009 D18.
Ritiene che l'ambito d'applicazione del regolamento CE n. 470/2009, come
definito all'articolo 1, sia appropriato? 4.
Sicurezza alimentare e disponibilità di
medicinali veterinari D5. Ritiene che gli
attuali metodi di fissazione degli LMR e delle dosi giornaliere ammissibili
(DGA) conseguano un buon equilibrio tra sicurezza alimentare e disponibilità di
medicinali veterinari (articolo 6 del regolamento CE n. 470/2009)? 5.
Valutazione scientifica del rischio delle
sostanze farmacologicamente attive D3.
La valutazione scientifica del rischio delle sostanze farmacologicamente attive
può tener conto di dati relativi al monitoraggio o all'esposizione, se il
metabolismo e l'eliminazione della sostanza non possono essere valutati
(articolo 6, paragrafo 3, del regolamento CE n. 470/2009). Ritiene
che tali disposizioni del regolamento siano utili? 6.
Valutazione scientifica del rischio e
gestione del rischio D4. Un parere
dell'agenzia consiste in una valutazione scientifica del rischio e in
raccomandazioni sulla gestione del rischio (articoli 6 e 7 del regolamento
CE n. 470/2009). Ritiene che la Commissione dovrebbe adottare una misura
di esecuzione (articolo 13, paragrafo 2, lettera a), del
regolamento CE n. 470/2009) che fornisca ulteriori orientamenti per
l'attuazione degli articoli 6 e 7? 7.
Fissazione di LMR provvisori D9.
Deve essere stabilito un LMR per le sostanze farmacologicamente attive
(articolo 14 del regolamento CE n. 470/2009) destinate ad essere
utilizzate nei medicinali veterinari. La possibilità di stabilire LMR provvisori,
nei casi in cui i dati scientifici siano incompleti (articolo 14,
paragrafo 2, lettera b), del regolamento CE n. 470/2009), è
utile? 8.
Fissazione di LMR nell'UE sulla base del
Codex Alimentarius D7.
Un LMR è fissato in seguito a una decisione della Commissione del Codex
Alimentarius, se l'Unione sosteneva tale decisione (articolo 14,
paragrafo 3, lettera b), del regolamento CE n. 470/2009).
Indicare se si ritiene che la fissazione di LMR nell'Unione sulla base di una
decisione del Codex Alimentarius sia una procedura utile. 9.
Controllo e monitoraggio dei residui nei
prodotti di origine animale D6.
La Commissione o uno Stato membro possono richiedere un parere all'agenzia
quando una sostanza utilizzata in un medicinale veterinario è autorizzata in un
paese terzo, ma non nell'Unione (articolo 9, paragrafo 1,
lettera a), del regolamento CE n. 470/2009). Ritiene che questa
richiesta di parere sia utile al fine di controllare e monitorare i residui nei
prodotti di origine animale? 10.
Disposizioni in materia di immissione in
commercio D16.
L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 470/2009 stabilisce che i
prodotti alimentari di origine animale possono essere immessi in commercio se
rispettano un LMR definito. Ritiene che le disposizioni dell'articolo 23, lettere a)
e b), relative all'immissione in commercio, siano sufficienti a considerare
tutte le situazioni? 11.
Controlli sugli alimenti di origine animale
importati o immessi sul mercato dell'UE D14.
Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli
sugli alimenti di origine animale importati o immessi sul mercato dell'UE, la
Commissione può definire valori di riferimento per interventi (RPA) per i
residui di sostanze farmacologicamente attive (articolo 18 del regolamento
CE n. 470/2009). È a conoscenza di situazioni problematiche relative ai
controlli in cui la definizione di un RPA sarebbe stata utile? [1] GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11. [2] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. [3] Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari
(GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1). [4] Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre
2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro
classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti
di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1). [5] Cfr. la sezione "additivi alimentari" della tabella 1
dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. [6] Biobridge Ltd., (2012), Benchmarking the Competitiveness
of the Global Animal Health Industry, indagine 2011
per IFAH-EUROPE.