RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, atta a valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici di garanzie non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di eventuali misure miranti a favorire tale soluzione /* COM/2015/039 final */
INTRODUZIONE
Il
regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) è stato pubblicato
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (UE) il 27 luglio 2012 ed è
entrato in vigore il 16 agosto 2012. Ai
sensi dell’EMIR, i derivati OTC che sono standardizzati (ossia che soddisfano
criteri di ammissibilità predefiniti) e che hanno un alto livello di liquidità,
saranno soggetti a un obbligo di compensazione a livello centralizzato e
dovranno essere compensati mediante controparti centrali (CCP). Le
CCP sono persone giuridiche che si interpongono tra due controparti di un’operazione
agendo come “acquirente nei confronti di ciascun venditore” e come “venditore
nei confronti di ciascun acquirente”. In qualità di controparte di tutte le
posizioni, la CCP sopporta il rischio di credito di controparte qualora una
delle proprie controparti fallisca. Le
CCP hanno lo scopo di far fronte all’inadempimento di un partecipante diretto o
di un cliente, soprattutto mediante l’utilizzo di requisiti frequenti e
conservatori in materia di garanzie – o “margini” – calcolati per coprire
qualsiasi perdita potenziale in caso di inadempimento. Le CCP accettano
soltanto attività altamente liquide, solitamente contante, come garanzia per
soddisfare le richieste di margini di variazione (MV) in modo da consentire una
rapida liquidazione nel caso di inadempimento. In
molti Stati membri gli schemi pensionistici (Pension Scheme Arrangements
- PSA)[i]
sono partecipanti attivi ai mercati dei derivati OTC. Solitamente però gli
schemi pensionistici riducono al minimo le loro posizioni per cassa, detenendo
invece gli investimenti a più alto rendimento come i titoli per garantire forti
rendimenti per i propri pensionati - beneficiari. Poiché le CCP non possono
accettare attività non in contanti come garanzia per soddisfare le richieste di
margini di variazione, gli schemi pensionistici dovrebbero generare contante
nel breve periodo con assunzione di contante in prestito o mediante la vendita
di altre attività, per soddisfare le richieste di margini della controparte
centrale. Attualmente la situazione è diversa nel quadro di relazioni
bilaterali, in cui gli schemi pensionistici sono in grado di depositare
attività non in contanti presso le controparti bilaterali, nella misura in cui
è richiesto un margine. Il mantenimento di riserve in contanti genera alti
costi di opportunità per gli schemi pensionistici, a causa del basso livello di
interesse acquisito sulle garanzie in contanti. I costi della compensazione a
livello centralizzato ridurrebbero quindi, in ultima analisi, il reddito da
pensione dei pensionati in questione se gli schemi pensionistici dovessero
depositare contante per soddisfare le richieste di margini di variazione. Pertanto,
la Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato una deroga temporanea
di tre anni all’obbligo di compensazione per gli schemi pensionistici che
soddisfano determinati criteri[ii],
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, dell’EMIR. La deroga può essere
anche estesa, complessivamente per un periodo massimo di tre anni. Il periodo
di transizione è stato esplicitamente previsto dall’EMIR per concedere altro
tempo alle CCP, affinché queste possano sviluppare soluzioni tecniche per il
trasferimento di garanzie non in contanti, al fine di soddisfare le richieste
di margini di variazione.
SCOPO DELLA
RELAZIONE
Ai
sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’EMIR, la presente relazione si
propone di valutare i progressi e gli sforzi compiuti dalle CCP nello sviluppo
di soluzioni tecniche per il trasferimento da parte degli schemi pensionistici
di garanzie non in contanti come margini di variazione, nonché la necessità di
eventuali misure miranti a favorire tale soluzione. Ai
sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, dell’EMIR, inoltre, se la Commissione
ritiene che da parte delle CCP non siano stati realizzati i necessari sforzi
atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli
effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle
prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri, alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per estendere
una volta di due anni e una volta di un anno il periodo di tre anni di cui all’articolo
89, paragrafo 1. Per
garantire una valutazione completa della situazione attuale, la Commissione ha
commissionato uno studio di riferimento al fine di accertare se le CCP abbiano
realizzato i necessari sforzi atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche
per il trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione da
parte degli schemi pensionistici. Lo studio di riferimento inoltre esamina
soluzioni potenziali e alternative. Detto studio infine analizza gli effetti
della rimozione della deroga in mancanza di una soluzione, calcolando la
riduzione del reddito da pensione per i beneficiari degli schemi pensionistici
interessati[iii]. Ai
sensi dell’articolo 85, paragrafo 2, la Commissione europea ha consultato l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l’Autorità europea delle
assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali per redigere la
presente relazione.
GLI
SFORZI COMPIUTI DALLE CCP
3.1.
UN SERVIZIO “REPO” PER GLI SCHEMI PENSIONISTICI In
questa fase soltanto una CCP ha dimostrato di aver intrapreso sforzi
considerevoli al fine di sviluppare una soluzione per il deposito di attività
non in contanti per soddisfare le richieste di margini di variazione. La
CCP in questione sta sviluppando attivamente un servizio (in appresso “il
servizio REPO per gli schemi pensionistici”[iv]) che
potrebbe rispondere alle esigenze degli schemi pensionistici di utilizzare
attività non in contanti per soddisfare le richieste di margini di variazione
di cui ha bisogno. Il
servizio proposto consentirebbe a un numero limitato di partecipanti al mercato
non-dealer (tra cui gli schemi pensionistici) di diventare membri del
suo servizio di negoziazione e compensazione per le operazioni di vendita con
patto di riacquisto (REPO). In un’operazione REPO, una parte vende un’attività
(solitamente titoli a reddito fisso) a un’altra parte e si impegna a
riacquistare l’attività a un prezzo concordato a una data futura. L’attività
funge da garanzia e attenua il rischio di credito di controparte sopportato dall’acquirente
nei confronti del venditore. Le operazioni REPO sono quindi uno strumento che
consente agli schemi pensionistici di trasformare le proprie attività non in
contanti nel contante richiesto dalle CCP per soddisfare le richieste di
margini di variazione, mantenendo la proprietà e – aspetto essenziale – i
rendimenti degli investimenti relativi alle attività nel lungo periodo. Nell’ambito
del servizio REPO proposto per gli schemi pensionistici, questi concluderebbero
operazioni REPO con altri partecipanti al mercato del servizio di negoziazione
utilizzando i titoli che esso detiene già nel normale corso degli investimenti.
Tali operazioni si svolgerebbero sulla piattaforma di negoziazione REPO delle
CCP e sarebbero automaticamente compensate attraverso il servizio di
compensazione. Il contante raccolto con le operazioni REPO potrebbe quindi
essere depositato presso la CCP per soddisfare le sue richieste di margini di
variazione. Le stesse REPO sarebbero compensate attraverso la CCP e quindi il
rischio di credito di controparte per lo schema pensionistico in quest’operazione
sarebbe attenuato dalla CCP. Questo
servizio consentirebbe agli schemi pensionistici di eseguire REPO
centralizzando nel contempo la gestione delle posizioni presso la CCP e
attenuando ogni residuo rischio bilaterale di credito di controparte nelle
operazioni REPO rivolgendosi alla CCP invece che alla controparte della REPO. Poiché
il servizio REPO per gli schemi pensionistici è ancora in fase di sviluppo, permangono
alcune questioni importanti da chiarire circa la fattibilità di un simile
servizio. Come illustrato più in dettaglio nella sezione 4.3, si ritiene che la
capacità dei mercati bilaterali REPO possa essere insufficiente perché gli
schemi pensionistici siano in grado di fornire il contante necessario a
soddisfare le richieste di margini di variazione della CCP nei periodi di
tensione sui mercati. È quindi opportuno chiedersi se i mercati REPO compensati
si svilupperanno in modo da fornire la capacità supplementare richiesta dagli
schemi pensionistici. La capacità delle banche fornitrici di liquidità REPO di
rimuovere i rischi bilaterali dalle proprie transazioni rivolgendosi invece
alla CCP potrebbe dar luogo a requisiti patrimoniali inferiori che a loro volta
potrebbero incentivare una maggiore attività REPO. Tuttavia altri fattori
normativi potrebbero influire sullo sviluppo dei mercati REPO, tra il breve e
il medio periodo, tra cui le iniziative di regolamentazione adottate nell’ambito
di Basilea III e la proposta di imposta UE sulle transazioni finanziarie,
nonché possibili principi sugli scarti di garanzia obbligatori da applicare al
valore delle attività conformemente a quanto stabilito dal gruppo di lavoro del
Consiglio per la stabilità finanziaria in materia di prestito titoli e REPO. È
possibile che i mercati REPO diventino meno attraenti per i fornitori di
liquidità e di conseguenza subiscano una contrazione. Non
è poi chiaro se tutti gli schemi pensionistici (o almeno la maggioranza di
essi) che hanno difficoltà a soddisfare le richieste di margini di variazione
in contanti sarebbero in grado di utilizzare tale servizio. Ciò è dovuto al
fatto che i partecipanti al servizio dovranno accedere alla CCP nell’ambito di
uno speciale accordo di adesione che obbligherebbe gli schemi pensionistici a
contribuire a uno speciale fondo di garanzia in caso di inadempimento. Detto
fondo non sarebbe utilizzato per coprire le perdite di altri partecipanti
diretti come avviene per gli accordi convenzionali di adesione, ma andrebbe a
coprire soltanto le perdite dirette provocate dal potenziale inadempimento
dello schema pensionistico stesso. Di conseguenza, esso non è esposto alle
perdite causate da altri partecipanti diretti inadempienti. Tuttavia,
comporterà l’anticipo di un’ulteriore garanzia che potrebbe non essere
accettabile per tutti gli schemi pensionistici e i rispettivi gestori o
fiduciari. Infine
in questa fase di sviluppo non sono noti i costi per l’utilizzo del potenziale
servizio REPO da parte degli schemi pensionistici. È possibile che per
concludere operazioni REPO compensate i costi saranno maggiori di quelli legati
alla sottoscrizione di operazioni REPO bilaterali. Questo è dovuto al fatto che
gli schemi pensionistici dovranno mantenere un fondo di garanzia in caso di
inadempimento, come descritto in precedenza, e pagare una tariffa di
compensazione connessa all’operazione stessa. Vi saranno anche costi di
attuazione affinché lo schema pensionistico possa realizzare connessioni
operative con il servizio, nonché accordi giuridici. Questo
servizio potenziale è ancora in fase di sviluppo; il suo varo è previsto per la
prima metà del 2015. La Commissione continuerà a impegnarsi con la CCP in
questione e gli schemi pensionistici non appena il servizio entrerà sul
mercato, al fine di valutare la sua capacità di soddisfare le esigenze degli
schemi pensionistici. La
Commissione valuterà inoltre con interesse la capacità di altre CCP di
sviluppare servizi simili. Poiché
il servizio proposto deve ancora essere varato, la Commissione ha preso in
considerazione altre potenziali soluzioni tecniche per capire se vi siano altre
misure che possono essere adottate dalle CCP per consentire agli schemi
pensionistici di depositare attività non in contanti per soddisfare le
richieste di margini di variazione. Queste potenziali soluzioni tecniche sono
delineate di seguito. La fattibilità di ciascuna opzione viene valutata,
tenendo conto dei relativi ostacoli di natura giuridica, commerciale, politica
e pratica, dei rischi associati e di tutti i costi che probabilmente gli schemi
pensionistici dovrebbero sostenere. Lo
studio di riferimento ha altresì considerato l’esistenza di soluzioni
alternative al di fuori delle infrastrutture delle CCP affinché gli schemi
pensionistici possano compensare a livello centralizzato senza influire
negativamente sui redditi da pensione. Anche queste soluzioni alternative sono
illustrate di seguito, con un’analisi della loro fattibilità. Eventuali
rischi connessi alle soluzioni tecniche o alternative devono ovviamente essere
valutati rispetto al livello di attenuazione del rischio sistemico garantito
dalla compensazione a livello centralizzato. 3.2. POTENZIALI
SOLUZIONI ALTERNATIVE (i)
Trasformazione delle garanzie da parte
delle CCP Questo
comporterebbe un servizio REPO offerto dalle CCP agli schemi pensionistici nel
quale la CCP sarebbe la controparte principale dell’operazione REPO, e
fornirebbe contante allo schema pensionistico in cambio di titoli. In questo
senso la logica di base è comparabile a quella del servizio REPO per gli schemi
pensionistici in fase di sviluppo da parte della CCP di cui sopra. Tuttavia
questa soluzione potenziale non tiene conto della capacità della CCP di creare
anche un’offerta per una piattaforma di negoziazione REPO organizzata e un
servizio di compensazione associato. La
CCP interessata dovrebbe quindi eseguire una REPO back-to-back con un terzo
per raccogliere contante. Il terzo in questione sarebbe una banca dealer
nel mercato REPO o una banca centrale. È opinabile che un
accordo in cui la banca centrale sia l’unica fonte di liquidità per le REPO
sarebbe accettabile per tale banca centrale; pertanto, la discussione ipotizza
una soluzione in cui la CCP preveda di utilizzare le banche commerciali in
condizioni “normali” e usi la banca centrale soltanto in scenari di mercato
negativi. Attualmente non tutte
le CCP accedono sistematicamente ai servizi offerti dalle banche centrali.
Alcune CCP dell’Unione europea hanno attualmente accesso al credito
infragiornaliero e, in particolari condizioni, al credito overnight.
Tale accesso tuttavia potrebbe non essere adatto ad attuare un servizio
standard per la trasformazione di garanzie sulla base di REPO. A tale scopo, le
CCP dovrebbero poter accedere almeno a servizi overnight o a operazioni
di credito di durata superiore per evitare di rinnovare le REPO a breve termine
su base giornaliera. Ciò comporterebbe un cambiamento nelle prassi tra CCP e
banche centrali che le banche centrali e le rispettive parti interessate dovrebbero
considerare attentamente. Questa soluzione
potenziale fa sì che le CCP assumano un più alto livello di rischio in termini
di volume di operazioni REPO e della conseguente esposizione nei confronti del
rischio di credito di controparte e di mercato. A sua volta questo aumenta il
rischio sistemico posto dalle CCP. Tra gli altri ostacoli
si annoverano la necessità di investimenti da parte delle CCP in termini della
necessaria capacità di gestione della tesoreria e della negoziazione nonché
cambiamenti di natura operativa e giuridica – soprattutto nelle procedure in
caso di inadempimento in cui potrebbe essere necessario liquidare
contemporaneamente le operazioni REPO con un partecipante diretto inadempiente
e i portafogli di derivati OTC interessati. (ii)
Accettazione diretta di attività non in
contanti con trasferimento ai destinatari di margini di variazione In
tal caso la CCP consentirebbe agli schemi pensionistici di depositare e
ricevere margini di variazione sotto forma di attività non in contanti che
detiene già, come i titoli di Stato. Queste attività verrebbero quindi
trasferite alla controparte di un’operazione in-the-money. Una CCP dovrebbe
offrire la compensazione di due serie parallele di prodotti alle stesse
condizioni economiche di base – una per la quale il margine di variazione
sarebbe pagato e ricevuto in contanti e l’altra per la quale sarebbe depositato
e ricevuto sotto forma di specifici titoli ammissibili. Ciò ridurrebbe la
liquidità del mercato, con maggiori probabilità di ampliare gli spread
di negoziazione e ridurre la flessibilità per il porting o la liquidazione
delle posizioni di un partecipante inadempiente presso la CCP. Inoltre non
sarebbe possibile compensare le richieste di garanzia fra i due prodotti. La necessità di un
tempestivo regolamento delle operazioni costituisce un altro ostacolo
principale alla fattibilità di questa opzione. I partecipanti che depositano
margini di variazione non in contanti dovrebbero essere capaci di trasferire i
titoli sotto il nome della CCP lo stesso giorno in cui viene avanzata la
richiesta di garanzia. Tuttavia, questo sarebbe difficile da realizzare nella
pratica, poiché il regolamento nello stesso giorno non è attualmente una prassi
standard dei depositari centrali di titoli (Central Securities Depositories
- CSD). Un’altra difficoltà è data dal fatto che i titoli possono essere
scambiati soltanto in unità trasferibili. Poiché gli importi dei margini di
variazione pagabili o esigibili saranno calcolati dalla CCP in valori monetari,
la CCP dovrà fissare una convenzione di mercato per la modalità di conversione
di questi valori nella quantità cedibile di qualsiasi titolo che il pagatore
del margine di variazione decide di depositare, con conseguenti differenze di
arrotondamento e adeguamenti di contanti tra la CCP e i partecipanti diretti. Le CCP, i partecipanti
diretti, i depositari, i gestori patrimoniali e gli schemi pensionistici
dovrebbero sostenere altri costi, pari a diversi milioni di euro, per garantire
le necessarie capacità operative su questo fronte. In termini di legalità,
esistono anche dubbi sul fatto che il trasferimento di titoli al destinatario
dei margini di variazione possa soddisfare il requisito di alcuni schemi
pensionistici di controllare le proprie attività. (iii)
Accettazione di attività non in contanti
con diritto di garanzia trasferito ai destinatari dei margini di variazione La
CCP consentirebbe anche in questo caso agli schemi pensionistici di depositare
il margine di variazione sotto forma di titoli, come previsto al punto (ii). Tuttavia,
invece di trasferire i titoli alle controparti che devono ricevere il margine
di variazione, la CCP creerebbe un diritto di garanzia sui titoli depositati, a
favore del destinatario del margine di variazione. Con
questa soluzione, le attività depositate per soddisfare la richiesta di margini
di variazione non sono trasferite al destinatario del margine di variazione e
quindi il rischio previsto dal contratto non è effettivamente regolato. Esiste
semplicemente un credito legale il cui valore è destinato a variare nel tempo.
In caso di inadempimento, il valore del credito sarebbe incerto fino alla sua
liquidazione. Questo rischio supplementare farebbe sì che il prezzo del
contratto debba essere definito diversamente, rendendolo più costoso dei contratti
soggetti a normale regolamento in contanti, e creando ancora una volta una
biforcazione dei prodotti compensati con minore liquidità nell’ambito del
prodotto concepito ad hoc per gli schemi pensionistici. Il
rischio giuridico rappresenta un ostacolo anche per questa soluzione, giacché i
diritti di garanzia non sono sempre soggetti agli stessi quadri giuridici in
tutta l’UE. Ciò potrebbe condurre a un’incertezza giuridica sulla situazione
che si verificherebbe in caso di inadempimento. (iv)
Garanzia quadripartita per il diritto di
garanzia del margine di variazione Si
tratta di una variazione della soluzione precedente nella quale i titoli
sarebbero detenuti presso un depositario sulla base di un accordo tra il
depositario stesso, lo schema pensionistico, la controparte della transazione
originaria e la CCP. Questo
accordo consentirebbe agli schemi pensionistici di depositare attività non in
contanti come margini di variazione senza doverle trasformare in contante. La
garanzia invece sarebbe fornita sotto forma di diritto di garanzia a favore
della controparte. Lo schema pensionistico esternalizzerebbe la gestione delle
proprie garanzie a un depositario mediante un accordo formalizzato tra le
quattro parti interessate, ossia: lo schema pensionistico, la controparte, la
CCP e il depositario. La
soluzione sarebbe fondata sugli esistenti servizi di gestione delle garanzie
tripartite. Questa
soluzione presenta le stesse difficoltà di quella precedente, poiché genera un
rischio di credito di controparte non regolato, che
è controintuitivo rispetto alla funzione del margine di variazione e potrebbe
essere fonte di preoccupazione per i partecipanti diretti, le controparti e le
autorità di regolamentazione. Ancora una volta si
creerebbe una biforcazione dei prodotti, con complicazioni in termini di
liquidità e compensazione. (v)
Trasformazione delle garanzie da parte
dei partecipanti diretti Questa
prima alternativa a una soluzione tecnica presso la CCP è la possibilità per
gli schemi pensionistici di raccogliere contante eseguendo operazioni REPO con
i propri partecipanti diretti al di fuori dell’infrastruttura della CCP. Solitamente,
i partecipanti diretti delle CCP competenti per i derivati OTC appartengono a
gruppi bancari attivi anche nel mercato delle REPO. Ciò significa che i
partecipanti diretti sono apparentemente nella situazione adatta per offrire, a
questo scopo, servizi REPO agli schemi pensionistici loro clienti senza
investire in nuove operazioni commerciali. Tale servizio potrebbe anche essere
prestato agli schemi pensionistici indipendentemente dai loro broker di
compensazione designati da una banca terza. Tuttavia
le dimensioni attuali dei mercati REPO bilaterali potrebbero non presentare una
capacità sufficiente a fornire il contante di cui gli schemi pensionistici
avrebbero bisogno per far fronte alle loro passività in relazione al margine di
variazione. In ogni caso, le linee REPO non sarebbero garantite dagli
intermediari e potrebbero essere ritirate in periodi di stress. In
base ai risultati dello studio di riferimento (cfr. in particolare la sezione
5.7.3), il mercato REPO non sarebbe tuttavia in grado di far fronte alla
domanda aggregata degli schemi pensionistici che cercano di finanziare le
richieste di margini di variazione per intero in contanti a causa di una grave
oscillazione dei tassi di interesse (per esempio di 100 punti base) e gli
schemi pensionistici, di conseguenza, non avrebbero accesso ai finanziamenti
necessari per soddisfare le richieste di margini di variazione se dovessero
affidarsi al mercato bilaterale REPO. Ciò darebbe luogo a richieste di margini non
soddisfatte rendendo inadempienti gli schemi pensionistici e provocando
ripercussioni a catena nei mercati. In
base a questo accordo, il broker di compensazione degli schemi
pensionistici sarebbe esposto alle conseguenze dell’inadempimento dello schema
pensionistico, giacché potrebbe essere contrattualmente obbligato a soddisfare
le richieste di margini di variazione per conto dello schema pensionistico suo
cliente. I broker di compensazione sono solitamente banche di alto
livello e quindi pongono considerevoli rischi per il più ampio sistema
finanziario. (vi)
Agency stock lending In
un modello di agency stock lending, lo schema pensionistico concede in
prestito titoli del proprio portafoglio a terzi e riceve una garanzia sotto
forma di contante da parte del mutuatario che potrebbe essere utilizzata per
soddisfare le richieste di margini di variazione. Il
prestito di titoli è già utilizzato da molti schemi pensionistici mediante
accordi operativi e giuridici consolidati. Tuttavia, la capacità dello schema
pensionistico di concedere un prestito dipende dalle esigenze di altri
partecipanti al mercato di prendere in prestito le attività offerte in
qualsiasi momento. Il fatto che le controparti vogliano effettivamente prendere
in prestito dei titoli e per quale durata esula dal controllo degli schemi
pensionistici. Il prestito di titoli quindi non può essere considerato una
fonte affidabile di finanziamento. Come per la soluzione precedente, questo
potrebbe dar luogo a richieste di margini non soddisfatte e rendere
inadempiente il broker di compensazione dello schema pensionistico. (vii)
Operazioni di prestito garantite ad
opera di soggetti non finanziari Secondo
lo studio di riferimento, attualmente molte grandi imprese dispongono di
cospicue riserve in contanti che sarebbero disposte a prestare in modo sicuro. Questa
opzione alternativa comporterebbe il deposito di titoli da parte dello schema
pensionistico nell’ambito di un’operazione REPO e il ricevimento di contante da
parte dell’impresa come garanzia a fronte del riacquisto, analogamente alla
potenziale soluzione alternativa illustrata al punto (v). Attualmente
non esiste un mercato consolidato per prestiti societari sicuri agli schemi
pensionistici. Pertanto, anche se teoricamente le imprese potrebbero disporre
dei mezzi necessari a fornire contante agli schemi pensionistici al fine di
soddisfare le richieste di margini di variazione delle CCP, non è possibile
valutare la capacità e la volatilità di un simile mercato. Questa alternativa
solleva inoltre dubbi sul fatto che l’istituzione di un simile mercato richieda
una regolamentazione, mettendo in evidenza i relativi effetti in termini di
costi e disponibilità. Non può quindi essere considerata un’opzione alternativa
realizzabile.
CONCLUSIONI
4.1. PROGRESSI
E SFORZI COMPIUTI DALLE CCP Si
può concludere che, eccezion fatta per il servizio REPO proposto per gli schemi
pensionistici di cui alla sezione 3, apparentemente le CCP non hanno compiuto
progressi sufficienti per sviluppare soluzioni tecniche del problema del
trasferimento di garanzie non in contanti come margini di variazione. A quanto
pare, nessuna delle potenziali soluzioni alternative analizzate e basate sulle
infrastrutture illustrate ai punti da (i) a (iv) della sezione 3.2 è stata
adottata dalle CCP. Si può concludere che ciò è dovuto agli ostacoli
individuati dalla presente relazione. Tuttavia, le CCP dovrebbero continuare a
considerare le varie possibilità per superare in pratica gli ostacoli individuati
che si frappongono all’attuazione delle potenziali soluzioni alternative. I
mancati progressi nell’individuazione e nello sviluppo di soluzioni
realizzabili potrebbero spiegarsi con il fatto che le CCP che non hanno
sviluppato soluzioni attualmente non sono in una posizione adatta a fornire
tali servizi, poiché non prestano già servizi di negoziazione né di
compensazione nei mercati REPO su cui potersi basare per favorire la
trasformazione delle garanzie. Si può anche ipotizzare che, negli ultimi due o
tre anni, le CCP abbiano concentrato le proprie risorse sull’adeguamento dei
loro servizi ai requisiti attuati di recente ai sensi dell’EMIR, nonché su
altri aspetti delle riforme normative internazionali e dell’UE[v].
Le CCP hanno inoltre impegnato considerevoli risorse nello sviluppo di
soluzioni di compensazione dei clienti in generale, poiché gli obblighi di
compensazione ai sensi dell’EMIR si estenderanno ai partecipanti al mercato di
piccole e medie dimensioni (compresi gli schemi pensionistici) che non sono in
grado di compensare direttamente in qualità di partecipanti diretti. L’assenza
di sforzi nello sviluppo di soluzioni tecniche potrebbe quindi anche essere
attribuita al fatto che in questo settore le CCP non sono state in grado di
attribuire priorità a nuovi sviluppi. 4.2 MISURE
RICHIESTE La
Commissione continuerà a monitorare lo sviluppo del servizio su base REPO
proposto dalla CCP pertinente per valutare se si continua a rivolgere la stessa
attenzione a questo tema e se la soluzione sarà attuata agevolmente nel 2015
come previsto. L’attuazione con successo del servizio proposto dipenderà anche
dalla continua cooperazione dei potenziali schemi pensionistici partecipanti. La
Commissione continuerà inoltre a impegnarsi con altre CCP dell’Unione europea
per compensare le pertinenti operazioni in derivati OTC (swap su tassi d’interesse
e/o sul tasso d’inflazione), per valutare se soluzioni simili possano essere
adottate da tali CCP. Come indicato in precedenza, ciò potrebbe dipendere dalla
capacità di altre CCP di offrire servizi di negoziazione e compensazione per le
operazioni REPO nonché di compensazione dei derivati OTC. Ciononostante, la
Commissione esorta vivamente tutte le CCP dell’UE, in cooperazione con i propri
partecipanti diretti e con gli schemi pensionistici, a proseguire l’esame del
modo in cui superare gli ostacoli analizzati nella presente relazione per
ottenere soluzioni di compensazione che – individualmente o congiuntamente –
possano fornire agli schemi pensionistici la capacità necessaria per compensare
a livello centralizzato le proprie operazioni in derivati OTC con effetti
minori sui loro rendimenti. Una soluzione adeguata consentirà agli schemi
pensionistici di portare avanti la propria attività nel settore dei derivati
OTC senza costi eccessivi, offrendo i benefici della compensazione a livello
centralizzato alle loro controparti e al più ampio sistema finanziario. Tuttavia
la Commissione riconosce che, in mancanza di una soluzione, gli schemi
pensionistici dovranno infine sostituire i titoli con il contante, in modo da
mantenere una riserva di liquidità sufficiente per soddisfare le potenziali
richieste di margini di variazione, al più tardi a partire da agosto 2018. È
altresì opportuno considerare che, benché nessuna delle potenziali soluzioni
alternative sembri fornire una soluzione del tutto soddisfacente per gli schemi
pensionistici, potrebbe essere necessario utilizzare una combinazione di
trasformazioni delle garanzie. La Commissione invita inoltre il settore a
considerare quali opportunità di finanziamento di più lungo periodo (come le
obbligazioni garantite o i titoli garantiti da attività) potrebbero essere
disponibili agli schemi pensionistici che, individualmente o congiuntamente,
potrebbero fornire una fonte sufficiente di finanziamento sicura, anche in
periodi di stress. Si riconosce che tali opportunità di finanziamento
potrebbero dipendere dalla capacità dello schema pensionistico di mantenere il
titolo giuridico e/o il controllo sui titoli scambiati con contante, e sarebbe
quindi necessaria una certa flessibilità. 4.3 POTENZIALI EFFETTI NEGATIVI
DELLA COMPENSAZIONE CENTRALE DI CONTRATTI DERIVATI SULLE PRESTAZIONI
PENSIONISTICHE DEI PENSIONATI FUTURI In
mancanza di una deroga all’obbligo di compensazione, gli schemi pensionistici
sarebbero costretti a detenere riserve in contanti invece delle attività a più
alto rendimento che essi detengono solitamente, come i titoli di Stato. Il
fatto di continuare a detenere attività non in contanti e di affidarsi ai
mercati REPO aperti su una base ad hoc non offre sufficiente certezza. Come
indicato nello studio di riferimento, il principale ostacolo identificabile al
riguardo sta nel fatto che gli attuali mercati REPO bilaterali non sembrano
detenere liquidità sufficiente per rispondere alle esigenze degli schemi
pensionistici UE in scenari di stress. Questa conclusione si basa sull’analisi
dei mercati dei titoli di Stato dell’UE. Lo studio di riferimento indica che la
richiesta aggregata di margini di variazione per uno spostamento di 100 punti
base equivarrebbe a 204‑255 miliardi di EUR per gli schemi pensionistici
dell’UE. Di tale importo, 98‑123 miliardi di EUR (82‑103 miliardi
di sterline) riguarderebbero gli schemi pensionistici del Regno Unito e
sarebbero essenzialmente legati ad attività in sterline, mentre 106–130
miliardi di EUR riguarderebbero attività in euro (e forse in altre valute). Anche
se gli schemi pensionistici fossero gli unici partecipanti attivi in questi
mercati, il fabbisogno totale in ordine al margine di variazione per tale
spostamento supererebbe la capacità giornaliera apparente dei mercati REPO di gilt
del Regno Unito e, probabilmente, supererebbe le parti pertinenti del mercato
REPO di titoli di Stato dell’UE, ossia essenzialmente quello dei titoli di
Stato del governo tedesco (Bund). La liquidità REPO esiste in altri
titoli caratterizzati da una minore liquidità ma di prima qualità, benché i
mercati per questi strumenti siano molto più soggetti a contrazioni in periodi
di stress. Il
fatto di detenere riserve in contanti per coprire potenziali movimenti del
mercato ridurrà i rendimenti complessivi ottenuti sugli investimenti fatti a
vantaggio dei pensionati che appartengono agli schemi, il che in ultima analisi
potrebbe ridurre gli importi complessivi erogati dagli schemi pensionistici
come reddito da pensione a tali beneficiari. Secondo
lo studio di riferimento, i costi del passaggio da una collateralizzazione
bilaterale al deposito di margini di variazione in contante presso le CCP
potrebbero quindi determinare una riduzione percentuale cumulata nei redditi da
pensione fino al 3,1% nei Paesi Bassi e al 2,3% nel Regno Unito in un
periodo di 40 anni. L’impatto totale previsto sui redditi da pensione in tutta
l’UE, in un periodo di 20-40 anni, raggiungerebbe il 3,66%. Ciò è direttamente
attribuibile alla riduzione dei rendimenti degli investimenti previsti
conseguente all’obbligo di detenere riserve in contanti invece di titoli non in
contanti. Si
tratta di un impatto considerevole che probabilmente interesserebbe i
pensionati di tutta l’UE e che può essere ritenuto spropositato rispetto ai
benefici che si otterrebbero imponendo agli schemi pensionistici l’obbligo di
compensazione in questa fase. Tale conclusione tiene conto del fatto che, in
ogni caso, le operazioni dovranno essere collateralizzate su base bilaterale
conformemente agli imminenti requisiti bilaterali in materia di margini di cui
all’articolo 11, paragrafo 3, dell’EMIR, attenuando così il rischio di credito
di controparte nelle operazioni di cui sono controparti dal punto di vista sia
delle banche, sia degli schemi pensionistici. È
possibile che gli schemi pensionistici collocati all’estremità superiore della
scala di tale impatto scelgano di non coprire le proprie passività per
mantenere gli attuali livelli di reddito da pensione per i beneficiari. Ciò
darebbe luogo a rischi di perdite sugli investimenti a causa della volatilità
del mercato scoperto che produrrebbe analogamente una riduzione dei redditi da
pensione. Occorre
tuttavia osservare che, quando una cospicua maggioranza di contratti derivati
OTC standardizzati passa a una compensazione a livello centralizzato, con il
passare del tempo la liquidità dei contratti non compensati potrebbe ridursi.
Questo di per sé, in futuro, ridurrebbe il differenziale dei costi totali tra
contratti compensati e non compensati. 4.4 PROPOSTA
DI ATTO DELEGATO La
Commissione ritiene che finora non siano stati realizzati gli sforzi necessari
atti a sviluppare le opportune soluzioni tecniche e che restino immutati gli
effetti negativi della compensazione centrale di contratti derivati sulle
prestazioni pensionistiche dei pensionati futuri. Pertanto,
la Commissione intende proporre una proroga di due anni del periodo di tre anni
di cui all’articolo 89, paragrafo 1, dell’EMIR mediante un atto delegato. La
Commissione continuerà a monitorare la situazione in relazione alle soluzioni
tecniche che consentano agli schemi pensionistici di depositare attività non in
contanti per soddisfare le richieste di margini di variazione delle CCP al fine
di valutare l’opportunità di prorogare questo periodo di un ulteriore anno. [i] Secondo la
definizione dell’articolo 2, punto 10, dell’EMIR. [ii] Ai sensi
dell’articolo 89, paragrafi 1 e 2, dell’EMIR, la deroga si applica solo ai
derivati OTC di cui può essere oggettivamente quantificata la attenuazione dei
rischi di investimento direttamente riconducibile alla solvibilità finanziaria
degli schemi pensionistici e laddove gli schemi pensionistici incontrano
difficoltà nel soddisfare i requisiti in ordine al margine di variazione. [iii] Lo studio di
riferimento sarà reso disponibile sul sito Internet della Commissione europea
al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm#maincontentSec2. [iv] Occorre osservare che
il servizio in fase di sviluppo non sarebbe limitato agli schemi pensionistici
ma potrebbe essere offerto ad altri partecipanti al mercato caratterizzati da
simili esigenze. [v] Molte CCP
dell’Unione europea sono autorizzate e operative nelle giurisdizioni di paesi
terzi.