24.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 399/241


P8_TA(2015)0454

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 dicembre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/006 — IE/PWA International, presentata dall'Irlanda) (COM(2015)0555 — C8-0329/2015 — 2015/2295(BUD))

(2017/C 399/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0555 — C8-0329/2015),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0363/2015),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio ottenuto con la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che l'Irlanda ha presentato la domanda EGF/2015/006 IE/PWA International per un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 108 collocamenti in esubero presso la PWA International Ltd (PWAI), impresa operante nella divisione 33 della NACE Revisione 2 («Riparazione e installazione di macchine e apparecchiature») (4) nella regione di livello NUTS 2 Southern and Eastern dell'Irlanda; che, secondo le stime, tutti i lavoratori collocati in esubero dovrebbero beneficiare delle misure;

E.

considerando che la domanda non soddisfa i criteri di ammissibilità stabiliti dal regolamento FEG in termini di numero di collocamenti in esubero ed è presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento, che prevedono una deroga in circostanze eccezionali;

1.

conviene con la Commissione che le argomentazioni addotte dall'Irlanda costituiscono «circostanze eccezionali» e che, di conseguenza, l'Irlanda ha diritto a un contributo finanziario pari a 442 293 EUR a norma del regolamento in parola;

2.

osserva che le autorità irlandesi hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 19 giugno 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 6 novembre 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.

osserva che la PWAI è stata fondata nel 1989 a Rathcoole, nella contea di Dublino, come joint venture tra la United Technologies Corporation e la Lufthansa Technik Airmotive Ireland;

4.

constata che negli anni '90 l'Irlanda si è specializzata nel settore della manutenzione, della riparazione e della revisione, che le è stato molto utile in quel periodo, ma l'ha resa particolarmente vulnerabile alla recente tendenza a collocare l'attività di manutenzione, riparazione e revisione in prossimità di centri in espansione del trasporto aereo mondiale, vale a dire l'Asia, e agli effetti negativi degli accordi commerciali mondiali; ritiene che la presenza di altre due domande di intervento del FEG da parte dell'Irlanda nel settore della «riparazione e installazione di macchine e apparecchiature» (5) costituisca la prova di tale vulnerabilità; osserva altresì che le attività di manutenzione, riparazione e revisione sono state duramente colpite in Europa, in particolare in Irlanda, con la chiusura di SR Technics nel 2009 e di Lufthansa Technik Airmotive Ireland nel 2014, il che ha portato alla perdita di circa 1 520 posti di lavoro;

5.

constata che, sebbene il tasso di disoccupazione della contea di South Dublin (11,61 %) sia solo lievemente superiore alla media nazionale (10,83 %), dietro queste cifre si celano notevoli sacche di svantaggio locale, e che la chiusura della PWAI ha avuto gravi ripercussioni sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale, alla luce della difficile situazione che già esisteva nella zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione;

6.

ammette che la difficile situazione che già esisteva in questa zona, combinata all'effetto cumulato della chiusura, nello spazio di poco tempo, di tre grandi imprese del settore della manutenzione, riparazione e revisione, come pure il fatto che non sia rimasto alcun datore di lavoro di questo settore in Irlanda possano giustificare la deroga alla soglia di 500 collocamenti in esubero di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG; ribadisce, in proposito, la raccomandazione rivolta alla Commissione di chiarire i criteri di deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG o di abbassare la soglia dei 500 lavoratori collocati in esubero;

7.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità irlandesi abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei lavoratori colpiti già il 22 maggio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione in merito alla concessione del sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

8.

accoglie inoltre con favore che 108 giovani disoccupati e non iscritti a corsi di istruzione o di formazione (NEET) di età inferiore a 25 anni alla data di presentazione della domanda avranno accesso ai servizi personalizzati cofinanziati dal FEG;

9.

osserva che l'Irlanda prevede cinque tipologie di azioni destinate ai lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda: i) orientamento, pianificazione e sviluppo professionali, ii) sussidi del FEG per la formazione, iii) programmi di formazione e di perfezionamento, iv) programmi di istruzione superiore e v) indennità a termine; raccomanda che il presente programma FEG sia simile al programma FEG SR Technics che aveva portato a risultati positivi, dato che circa il 53,45 % dei beneficiari aveva ritrovato un'occupazione entro settembre 2012, quasi 12 mesi dopo la conclusione del programma; osserva che le spese relative a tali misure saranno ammissibili ad un contributo finanziario del FEG per il periodo compreso tra il 22 maggio 2014 e il 19 giugno 2017;

10.

accoglie con favore la varietà di misure di formazione che saranno offerte ai beneficiari; osserva che le misure di sostegno all'imprenditorialità e al lavoro autonomo saranno disponibili soltanto per un numero limitato di beneficiari;

11.

osserva che, secondo le stime delle autorità, il 24,81 % dei costi sarà utilizzato per indennità a termine, il che rimane ben al di sotto del massimo consentito del 35 % dei costi;

12.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato in consultazione con le parti sociali;

13.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati finanziati dal FEG dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

14.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale del lavoratore; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori licenziati, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

15.

osserva che le autorità irlandesi confermano che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

16.

apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

17.

invita la Commissione ad assicurare che le decisioni in materia di politica commerciale siano esaminate dal punto di vista del loro potenziale impatto sul mercato del lavoro dell'Unione;

18.

deplora che la mobilitazione del FEG sia proposta per soli 108 lavoratori collocati in esubero, i quali beneficeranno dello strumento, e sottolinea che l'interpretazione più ampia dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG può non essere appropriata;

19.

osserva che la proposta in esame mira a mobilitare il FEG per quello che è effettivamente il numero più basso di lavoratori collocati in esubero proposto finora;

20.

osserva che almeno l'80 % dei lavoratori collocati in esubero è di età compresa fra 30 e 54 anni e rappresenta quindi un gruppo altamente occupabile di persone che presentano un rischio ridotto di disoccupazione a lungo termine;

21.

sottolinea che tutti i 108 collocamenti in esubero riguardano il settore economico classificato come «riparazione e installazione di macchine e apparecchiature», nello specifico motori a reazione per l'aviazione, il che rende i lavoratori qualificati e in grado di adattarsi al mercato del lavoro;

22.

sottolinea che gli esuberi si sono verificati a Rathcoole, nelle vicinanze di Dublino, centro economico e industriale dove si osservano un calo della disoccupazione, un aumento delle attività commerciali e una crescita economica generale;

23.

richiama l'attenzione sul fatto che qualsiasi riferimento alla domanda EGF/2009/021 IE/SR Technics è troppo lontano, dal momento che il caso in questione si riferisce al 2009;

24.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

25.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

26.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  EGF/2014/016 IE/Lufthansa Technik (COM(2013)0047) e EGF/2009/021 IE/SR Technics (COM(2010)0489).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

(domanda presentata dall'Irlanda — EGF/2015/006 IE/PWA International)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/2458/UE.)