17.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 349/95


P8_TA(2015)0334

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk — Belgio

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio) (COM(2015)0336 — C8-0250/2015 — 2015/2209(BUD))

(2017/C 349/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0336 — C8-0250/2015),

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (1) (regolamento FEG),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0272/2015),

A.

considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria mondiale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.

considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio concernente la reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, l'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, l'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande d'intervento del FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio attraverso la riduzione dei tempi per la valutazione e l'approvazione, l'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché il finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie;

D.

considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG in seguito a 5 111 esuberi, di cui 3 701 riguardano la Ford Genk, operanti nel settore economico classificato nella divisione 29 della NACE Revisione 2 («Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi») (4), e 1 180 in 11 fornitori e produttori a valle, e che si stima che circa 4 500 lavoratori parteciperanno alle misure;

E.

considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

1.

conviene con la Commissione che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che, di conseguenza, a norma del regolamento in parola il Belgio ha diritto a un contributo finanziario di 6 268 564 EUR dei costi totali pari a 10 447 607 EUR;

2.

osserva che le autorità belghe hanno presentato la domanda per ottenere un contributo finanziario a valere sul FEG il 24 marzo 2015 e che la valutazione della Commissione è stata finalizzata il 14 luglio 2015 e notificata al Parlamento il 1o settembre 2015; si compiace della rapidità della valutazione, che è durata meno di cinque mesi;

3.

constata che tra il 2007 e il 2012 la produzione di autovetture è diminuita del 14,6 % nell'UE a 27 e che, nello stesso periodo, la Cina ha più che raddoppiato la sua quota di mercato nel settore in questione; conclude che i suddetti eventi sono direttamente connessi alle trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione;

4.

rammenta che la prima ondata di licenziamenti del 2013 presso la Ford Genk ha portato alla presentazione della prima domanda di contributo a valere sul FEG, basata anch'essa sulla globalizzazione e al momento in fase di attuazione (5), e che questa seconda domanda si riferisce ai collocamenti in esubero presso lo stabilimento Ford Genk iniziati nel 2014 e proseguiti fino alla chiusura definitiva dell'impianto nel dicembre 2014;

5.

constata che il settore automobilistico belga ha subito un calo della produzione pari al 15,58 %, mentre la produzione globale è aumentata del 18,9 %;

6.

ricorda che la Ford Genk è il principale datore di lavoro della provincia del Limburgo; osserva che gli esuberi provocano ingenti danni all'economia della zona, visti la perdita totale di oltre 8 000 posti di lavoro (comprese le perdite indirette), la maggior parte dei quali riguardano cittadini dell'Unione di età compresa fra 30 e 54 anni, l'aumento del tasso di disoccupazione tra 1,8 e 2 punti percentuali (con un incremento fino al 29,4 % del tasso di disoccupazione regionale, che passa dal 6,8 % all'8,8,%), una diminuzione del PIL compresa tra il 2,6 % e il 2,9 %, nonché un potenziale calo della produttività del lavoro pari al 10,9 % per via della grande importanza dell'industria automobilistica per la produttività del lavoro nella regione;

7.

osserva che ad oggi il settore della divisione 29 della NACE Revisione 2 (Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) è stato oggetto di 22 domande del FEG, di cui 12 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 10 alla crisi finanziaria ed economica mondiale; raccomanda pertanto alla Commissione di svolgere uno studio sui mercati asiatici e sudamericani, affinché i produttori dell'Unione possano avere maggiori informazioni sui nuovi obblighi in materia di licenze di importazione e su come essere maggiormente presenti e competitivi in questi mercati;

8.

valuta positivamente il fatto che, al fine di fornire un'assistenza tempestiva ai lavoratori, le autorità belghe abbiano deciso di procedere all'erogazione dei servizi personalizzati ai lavoratori colpiti già il 1o gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla decisione e persino alla domanda di sostegno del FEG al pacchetto coordinato proposto;

9.

osserva che per i lavoratori collocati in esubero oggetto della presente domanda il Belgio ha previsto tre tipi di misure: i) assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, gestione dei singoli casi e servizi di informazione generale, ii) formazione e riqualificazione e iii) indennità e incentivi;

10.

accoglie con favore la possibilità che i lavoratori licenziati si avvalgano di un'ampia gamma di misure proposte, contenenti una serie di azioni finalizzate all'assistenza personalizzata nella ricerca di un lavoro, alla gestione dei singoli casi e ai servizi di informazione generale, alla formazione e alla riqualificazione anche offerta dall'ex datore di lavoro;

11.

osserva che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato elaborato previa consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti, le parti sociali, gli enti pubblici locali, regionali e nazionali per l'impiego e la formazione e la società stessa;

12.

ricorda l'importanza di migliorare le possibilità di impiego di tutti lavoratori attraverso una formazione adeguata e il riconoscimento delle capacità e delle competenze acquisite durante la carriera professionale; si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato sia adattata non solo alle esigenze dei lavoratori, ma anche all'effettivo contesto imprenditoriale;

13.

sottolinea che le misure nell'ambito della formazione professionale dovrebbero essere mirate a migliorare l'occupabilità dei lavoratori e dovrebbero essere adattate alle effettive esigenze del mercato del lavoro; osserva nel contempo che le misure di formazione e riqualificazione dovrebbero riconoscere e mettere a frutto le specifiche capacità e competenze acquisite dai lavoratori interessati nel settore automobilistico e nella relativa industria di approvvigionamento;

14.

ricorda che, in conformità dell'articolo 7 del regolamento FEG, l'elaborazione del pacchetto coordinato di servizi personalizzati dovrebbe tener conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibile con il passaggio a un'economia sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse;

15.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a valere sul FEG includono informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dai Fondi strutturali; sottolinea che le autorità belghe hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari dell'Unione; ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare l'eventuale duplicazione dei servizi finanziati dall'Unione;

16.

accoglie favorevolmente l'intenzione delle autorità di utilizzare la maggior parte dei fondi disponibili per i servizi personalizzati e il fatto che solo il 4,94 % dei costi totali per il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sarà impiegato per le indennità e gli incentivi, il che è ben al di sotto della quota massima consentita del 35 %;

17.

apprezza la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto per quanto riguarda l'efficienza nel trattamento della pratica;

18.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

19.

incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

20.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  EGF/2013/012 BE/Ford Genk (COM(2014)0532).


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, (domanda EGF/2015/003 BE/Ford Genk, presentata dal Belgio)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1869/UE.)