27.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 353/116


P8_TA(2015)0195

Indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 19 maggio 2015, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari (COM(2013)0641 — C7-0301/2013 — 2013/0314(COD)) (1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2016/C 353/22)

[Emendamento n. 1]

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (*)

alla proposta della Commissione

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sugli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall'accuratezza e dall'integrità dei valori di riferimento. Gravi casi di manipolazione dei valori di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, quali il LIBOR e l'EURIBOR, e dei valori di riferimento per le valute estere, che causano considerevoli perdite ai consumatori e agli investitori oltre a minare ulteriormente la fiducia dei cittadini nel settore finanziario, nonché le presunte manipolazioni dei valori di riferimento per l'energia, il petrolio e le valute, dimostrano che i valori di riferimento possono essere soggetti a conflitti di interesse e possono disporre di regimi di governance discrezionali e deboli che sono vulnerabili alla manipolazione. Problemi o dubbi relativi ad accuratezza e integrità degli indici usati come valori di riferimento possono minare la fiducia del mercato, causare perdite a consumatori e investitori e distorcere l'economia reale. Si rende quindi necessario assicurare l'accuratezza, la solidità e l'integrità dei valori di riferimento e del loro processo di determinazione.

(2)

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (4) contiene determinati requisiti in materia di affidabilità dei valori di riferimento usati ai fini della determinazione del prezzo degli strumenti finanziari quotati. La direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (5) contiene determinati requisiti sui valori di riferimento usati dagli emittenti. La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (6) contiene alcuni requisiti sull'uso dei valori di riferimento da parte dei fondi di investimento OICVM. Il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (7) contiene disposizioni che proibiscono la manipolazione dei valori di riferimento usati per i prodotti energetici all'ingrosso. Tuttavia, tali atti legislativi disciplinano solo determinati aspetti di alcuni valori di riferimento e non affrontano la totalità dei punti deboli presenti nel processo di elaborazione di tutti i valori di riferimento.

(3)

I valori di riferimento sono fondamentali nella determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere e quindi agevolano l'efficienza e l'efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi. Molti valori di riferimento usati come tassi di riferimento nei contratti finanziari, in particolare i crediti ipotecari, vengono prodotti in uno Stato membro ma vengono usati da enti creditizi e consumatori di altri Stati membri. Inoltre, tali enti creditizi spesso coprono i loro rischi od ottengono i finanziamenti per la concessione dei suddetti contratti finanziari nel mercato interbancario transfrontaliero. Solo due Stati membri hanno adottato una normativa nazionale sui valori di riferimento, ma i rispettivi quadri giuridici evidenziano già divergenze in relazione ad aspetti quali l'ambito di applicazione. Inoltre, nel 2013, l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) ▌ha concordato dei principi sui valori di riferimento e poiché tali principi prevedono una certa flessibilità per quanto riguarda precisamente l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione, ▌è probabile che gli Stati membri adottino legislazioni nazionali che attuerebbero detti principi in maniera divergente.

(3 bis)

L'uso di valori di riferimento finanziari non si limita all'emissione e alla creazione di strumenti e contratti finanziari. Il settore finanziario si basa anche su valori di riferimento per la valutazione della performance di un fondo di investimento al fine di monitorare il profitto, di determinare l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance. La determinazione e il riesame delle ponderazioni da assegnare ai vari indici all'interno di una combinazione di indici, allo scopo di determinare il pagamento o il valore di uno strumento o contratto finanziario, o di misurare la performance di un fondo di investimento, sono altresì assimilabili all'uso, dal momento che tali attività non comportano alcuna discrezionalità, contrariamente all'attività di fornitura di valori di riferimento. La detenzione di strumenti finanziari associati a un particolare valore di riferimento non dovrebbe essere considerata come uso del valore di riferimento.

(4)

Tali approcci divergenti determinerebbero una frammentazione del mercato interno dato che amministratori e utenti dei valori di riferimento sarebbero soggetti a norme diverse nei vari Stati membri . Pertanto, è possibile che in alcuni Stati membri venga proibito l'uso di valori di riferimento prodotti in uno Stato membro . In assenza di un quadro armonizzato che assicuri nell'Unione l'accuratezza e l'integrità dei valori di riferimento usati negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, è probabile che le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri ostacolino il corretto funzionamento del mercato interno per la fornitura dei valori di riferimento.

(5)

Le norme dell'Unione in materia di tutela dei consumatori non disciplinano il particolare problema dell'idoneità dei valori di riferimento per i contratti finanziari. A seguito dei reclami dei consumatori e delle controversie in relazione all'uso di valori di riferimento non idonei in diversi Stati membri, è probabile che a livello nazionale vengano adottate misure divergenti, ispirate da legittime preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori, che potrebbero determinare una frammentazione del mercato interno dovuta alla divergenza delle condizioni di concorrenza associate a gradi diversi di tutela dei consumatori.

(6)

Pertanto, per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori è quindi opportuno definire un quadro normativo per i valori di riferimento a livello unionale.

(7)

È opportuno e necessario che tali norme assumano la forma legislativa di un regolamento allo scopo di assicurare l'applicazione uniforme nell'intera Unione delle disposizioni che impongono in maniera diretta obblighi alle persone coinvolte nella produzione dei valori di riferimento, la fornitura di dati per i valori di riferimento e l'uso dei valori di riferimento. Poiché un quadro giuridico per la fornitura dei valori di riferimento comporta necessariamente misure che specifichino requisiti precisi in relazione a tutti gli aspetti inerenti alla fornitura dei valori di riferimento, divergenze anche minime nell'approccio adottato in relazione a uno di detti aspetti possono costituire un grosso ostacolo alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento. Pertanto, è opportuno, mediante l'uso di un regolamento che è applicabile direttamente senza necessità di una normativa nazionale, limitare la possibile adozione di misure divergenti a livello nazionale e assicurare un approccio coerente, una maggiore certezza del diritto ed evitare l'insorgere di impedimenti significativi alla fornitura transfrontaliera dei valori di riferimento.

(8)

È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento sia sufficientemente ampio da creare un quadro normativo preventivo. La produzione di valori di riferimento implica discrezionalità nella loro determinazione ed è intrinsecamente soggetta a determinati tipi di conflitti di interesse, cosa che comporta l'esistenza di possibilità e incentivi per la manipolazione dei valori di riferimento. Tali fattori di rischio sono comuni a tutti i valori di riferimento ed è quindi opportuno che tutti siano soggetti a requisiti di governance e controllo adeguati. Tuttavia, il livello di rischio è variabile e, pertanto, l'approccio adottato per ciascun caso dovrebbe essere adeguato alle specifiche circostanze. Poiché la vulnerabilità e l'importanza di un valore di riferimento variano nel tempo, circoscrivere l'ambito di applicazione mediante il riferimento a indici correntemente importanti o vulnerabili non eliminerebbe i rischi che qualunque valore di riferimento potrebbe comportare in futuro. In particolare, è possibile che valori di riferimento non largamente utilizzati attualmente lo siano in futuro, per cui, in relazione ad essi, una manipolazione anche minima può avere un impatto notevole.

(9)

È opportuno che il fattore determinante dell'ambito di applicazione del presente regolamento consista nel sapere se il risultato ottenuto per il valore di riferimento determini il valore di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario▌. Pertanto, è opportuno che l'ambito di applicazione non dipenda dalla natura dei dati. Di conseguenza è opportuno includervi i valori di riferimento calcolati da dati economici, quali i corsi azionari, e da dati o valori non economici, quali i parametri meteorologici. È quindi opportuno che il quadro disciplini i valori di riferimento soggetti a tali rischi, ma anche che riconosca l'esistenza di un numero elevato di valori di riferimento forniti in tutto il mondo come pure le loro diverse ripercussioni sulla stabilità finanziaria e sull'economia reale. Il presente regolamento dovrebbe fornire anche una risposta proporzionata ai rischi che i diversi valori di riferimento comportano. Esso dovrebbe quindi disciplinare tutti i valori di riferimento usati per la determinazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o negoziati in sedi regolamentate. È opportuno che i giorni a cui si fa riferimento nel presente regolamento siano intesi come giorni di calendario.

(10)

Un gran numero di consumatori è parte contraente di contratti finanziari, in particolare contratti di credito al consumo garantiti da ipoteca, legati a valori di riferimento soggetti agli stessi rischi. È quindi opportuno che il presente regolamento disciplini gli indici o i tassi di riferimento di cui alla direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(11)

Un indice o una combinazione di indici esistenti che non contiene alcun dato nuovo e che viene utilizzato per misurare la performance di fondi o di prodotti finanziari dovrebbe essere considerato quale uso di un valore di riferimento.

(12)

Tutti gli amministratori dei valori di riferimento sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono disporre di sistemi di governance e controllo inadeguati. Inoltre, poiché gli amministratori controllano il processo di determinazione dei valori di riferimento, prescrivere l'autorizzazione e sottoporli a vigilanza o a registrazione è il modo più efficace di assicurare l'integrità dei valori di riferimento.

(13)

I fornitori di dati sono potenzialmente soggetti a conflitti di interesse, esercitano discrezionalità e possono quindi essere fonte di manipolazione. La fornitura di dati per valori di riferimento è un'attività volontaria. Nel caso in cui un'iniziativa richieda ai fornitori di dati di modificare in maniera significativa i propri modelli commerciali, essi possono cessare la fornitura di dati. Tuttavia, per le entità già soggette a regolamentazione e vigilanza non si prevede che la richiesta di validi sistemi di governance e controllo determini costi notevoli o oneri amministrativi sproporzionati. Di conseguenza il presente regolamento impone determinati obblighi ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza.

(14)

L'amministratore è la persona fisica o giuridica che controlla volontariamente la fornitura di un valore di riferimento e, in particolare, che amministra il valore di riferimento, raccoglie e analizza i dati, determina il valore di riferimento e lo pubblica direttamente o esternalizza a terzi la pubblicazione dello stesso . Tuttavia, laddove una persona, nell'ambito delle proprie attività giornalistiche, semplicemente pubblichi o si riferisca a un valore di riferimento senza però esercitare alcun controllo sulla sua fornitura, detta persona non dovrebbe essere soggetta agli obblighi imposti agli amministratori dal presente regolamento.

(15)

Gli indici vengono calcolati mediante una formula o con altri metodi in base a valori sottostanti. Nell'elaborazione della formula, nell'esecuzione del calcolo o nella determinazione dei dati viene esercitata una certa discrezionalità. Tale discrezionalità comporta un rischio di manipolazione ed è pertanto opportuno che tutti i valori di riferimento che condividono questa caratteristica siano disciplinati dal presente regolamento. Tuttavia, laddove venga utilizzato un solo prezzo o valore come riferimento per uno strumento finanziario, per esempio nel caso in cui il prezzo di un solo titolo costituisce il prezzo di riferimento di un'opzione, non vi è alcun calcolo, dato o discrezionalità. Di conseguenza, un singolo prezzo o prezzi riferiti a un unico valore non dovrebbero essere considerati valori di riferimento ai fini del presente regolamento. I prezzi di riferimento o i prezzi di regolamento prodotti dalle controparti centrali non dovrebbero essere considerati valori di riferimento perché utilizzati ai fini di regolamento, margini e gestione del rischio e non determinano quindi l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o il valore di uno strumento finanziario.

(16)

L'indipendenza della Banca centrale europea e delle banche centrali nazionali del Sistema europeo di banche centrali nell'esercizio dei poteri, compiti e doveri conferiti loro dai trattati, nonché l'indipendenza delle banche centrali nazionali inerente alle strutture costituzionali dello Stato membro o del paese terzo in questione dovrebbero essere pienamente rispettate in sede di attuazione del presente regolamento.

(17)

▌Al fine di assicurare l'integrità dei valori di riferimento, è opportuno che i rispettivi amministratori siano tenuti ad attuare una governance adeguata per controllare i conflitti di interesse e salvaguardare la fiducia nell'integrità dei valori di riferimento. Anche in caso di gestione efficace, gran parte degli amministratori sono soggetti ad alcuni conflitti d'interesse e potrebbero dover effettuare valutazioni e prendere decisioni riguardanti un gruppo diversificato di parti interessate. È quindi importante che gli amministratori dispongano di una funzione indipendente che controlli l'attuazione e l'efficacia della governance e che vigili in maniera efficace.

(18)

La manipolazione o l'inaffidabilità dei valori di riferimento possono causare danni a investitori e consumatori. Pertanto, è opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione delle registrazioni da parte di amministratori e fornitori di dati, oltre a prescrivere la trasparenza sullo scopo dei valori di riferimento e sui dati per agevolare una più equa ed efficiente risoluzione di eventuali reclami in conformità al diritto nazionale o unionale.

(19)

La revisione e l'effettiva applicazione del presente regolamento richiedono analisi e prove a posteriori . È quindi opportuno che il presente regolamento istituisca un quadro per la conservazione adeguata, da parte degli amministratori dei valori di riferimento, delle registrazioni relative al calcolo del valore di riferimento per un periodo di tempo sufficiente. È probabile che la realtà che un valore di riferimento cerca di misurare e il contesto in cui avviene la misurazione mutino nel tempo. Pertanto è necessario che il processo e la metodologia di fornitura dei valori di riferimento vengano periodicamente sottoposti a controllo o revisione al fine di individuare lacune e possibili miglioramenti. Molte delle parti interessate possono subire l'impatto di problemi nella fornitura del valore di riferimento e possono contribuire a individuare tali lacune. È quindi opportuno che il presente regolamento definisca un quadro per l'istituzione di una procedura indipendente per i reclami da parte degli amministratori che consenta alle parti interessate ▌di notificare i reclami all'amministratore del valore di riferimento e garantisca che questi valuti obiettivamente ciascuno di essi.

(20)

La fornitura dei valori di riferimento spesso comporta l'esternalizzazione di importanti funzioni, quali il calcolo del valore di riferimento, la raccolta dei dati e la diffusione del valore di riferimento. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di governance, è necessario garantire che l'eventuale esternalizzazione non esenti l'amministratore del valore di riferimento dai propri obblighi e responsabilità, e che avvenga in modo tale da non interferire con la capacità degli amministratori di adempiere a detti obblighi o responsabilità o con le capacità di vigilanza dell'autorità competente pertinente.

(21)

L'amministratore del valore di riferimento è il destinatario centrale dei dati ed è in grado di valutarne l'integrità e l'accuratezza su base omogenea. ▌

(22)

I dipendenti dell'amministratore possono individuare possibili violazioni del presente regolamento o potenziali punti deboli in grado di determinare manipolazioni o tentativi di manipolazione. È quindi opportuno che il presente regolamento ponga in essere un quadro tale da consentire ai dipendenti la segnalazione confidenziale agli amministratori di possibili violazioni del presente regolamento.

(23)

Qualunque discrezionalità esercitabile nel fornire i dati crea un'opportunità di manipolazione del valore di riferimento. Laddove i dati forniti siano basati sulle operazioni vi è minore discrezionalità e quindi minori possibilità di manipolazione dei dati. In linea generale è quindi opportuno che gli amministratori dei valori di riferimento usino dati effettivi sulle operazioni, se possibile, ma in caso i dati basati sulle operazioni siano insufficienti è possibile usare altri dati per assicurare l'integrità e l'accuratezza del valore di riferimento.

(24)

L'accuratezza e l'affidabilità di un valore di riferimento nella misurazione della realtà economica che intende rappresentare dipendono dalla metodologia e dai dati usati. Occorre quindi adottare una metodologia trasparente che garantisca l'affidabilità e l'accuratezza del valore di riferimento.

(25)

Potrebbe essere necessario cambiare la metodologia per garantire la costante accuratezza del valore di riferimento, ma eventuali cambi di metodo hanno un impatto sulle parti interessate e sugli utenti del valore di riferimento. È necessario quindi specificare le procedure da seguire in caso di cambio di metodologia per il valore di riferimento, ivi inclusa la necessità di consultazione, in modo tale che utenti e parti interessate possano intraprendere le azioni necessarie in vista di detti cambiamenti o notificare all'amministratore eventuali dubbi relativi alle modifiche.

(26)

L'integrità e l'accuratezza dei valori di riferimento dipendono dall'integrità e accuratezza dei dati forniti. È essenziale che gli obblighi dei fornitori di dati in relazione ai dati stessi siano chiaramente specificati e che siano affidabili e compatibili con i controlli e la metodologia adottati dall'amministratore del valore di riferimento. Pertanto, ove opportuno e possibile, l'amministratore del valore di riferimento dovrebbe redigere, in collaborazione con i suoi fornitori di dati, un codice di condotta che specifichi detti requisiti e le responsabilità dei fornitori di dati per quanto concerne la fornitura degli stessi .

(27)

Molti valori di riferimento sono determinati dall'applicazione di una formula calcolata utilizzando i dati forniti da sedi regolamentate, dispositivi di pubblicazione o meccanismi di segnalazione autorizzati, borse dell'energia o aste delle quote di emissioni. In tali casi, la regolamentazione e la vigilanza esistenti assicurano l'integrità e la trasparenza dei dati e stabiliscono requisiti di governance e procedure per la notifica delle violazioni . Pertanto , purché i dati sottostanti provengano interamente da sedi soggette a requisiti di trasparenza post negoziazione, compreso il mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato nell'Unione, tali valori di riferimento dovrebbero essere esentati da determinati obblighi di cui al presente regolamento allo scopo di evitare la doppia regolamentazione e poiché la vigilanza a cui sono sottoposti garantisce l'integrità dei dati usati.

(28)

I fornitori di dati potrebbero essere soggetti a conflitti di interesse ed esercitare discrezionalità nella determinazione dei dati. Occorre quindi , se possibile e opportuno, che i fornitori di dati siano sottoposti a misure di governance volte a garantire la gestione dei conflitti e l'accuratezza dei dati, la loro conformità con i requisiti degli amministratori, nonché la loro convalida.

(29)

Tipologie e settori diversi dei valori di riferimento hanno caratteristiche, punti deboli e rischi diversi. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere ulteriormente specificati per determinati settori e tipologie di valori di riferimento. Poiché i valori di riferimento di merci sono largamente usati e sono dotati di caratteristiche settoriali specifiche, è necessario specificare le modalità di applicazione delle disposizioni del presente regolamento a detti valori di riferimento. È inoltre opportuno prevedere un certo grado di flessibilità nel presente regolamento al fine di consentire un aggiornamento tempestivo dei requisiti differenziati che si applicano a diversi settori dei valori di riferimento in considerazione degli attuali sviluppi internazionali, prestando particolare attenzione all'attività dell'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO).

(29 bis)

Affinché un valore di riferimento sia ritenuto critico a norma del presente regolamento, deve essere considerato di natura sistemica o che sia utilizzato in modo sistemico e sia vulnerabile alla manipolazione onde garantire la proporzionalità normativa.

(30)

Poiché gli errori di taluni valori di riferimento critici possono avere un impatto notevole sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento del mercato o sugli investitori, è necessaria l'applicazione di requisiti aggiuntivi per garantire l'integrità e la solidità dei valori di riferimento critici. Tali effetti potenzialmente destabilizzanti dei valori di riferimento critici si possono manifestare in un unico Stato membro o in più di uno. Le autorità nazionali competenti e l'ESMA definiranno i valori di riferimento da classificare come critici.

(30 bis)

In considerazione dell'importanza strategica che i valori di riferimento critici rivestono per il buon funzionamento del mercato interno, l'ESMA dovrebbe avere il potere di adottare decisioni che siano direttamente applicabili all'amministratore e, se del caso, ai fornitori di dati per valori di riferimento, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) , ove l'autorità nazionale competente non abbia applicato il presente regolamento oppure abbia violato il diritto dell'Unione.

(31)

Un fornitore che cessa di fornire dati può minare la credibilità dei valori di riferimento critici , dal momento che sarebbe compromessa la capacità di tali valori di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica . Occorre quindi conferire all'autorità competente pertinente il potere di richiedere la fornitura obbligatoria dei dati per i valori di riferimento critici alle entità sottoposte a vigilanza al fine di salvaguardare la credibilità del valore di riferimento in questione. La fornitura obbligatoria dei dati non è intesa a imporre alle entità sottoposte a vigilanza l'obbligo di concludere operazioni o di impegnarsi in tal senso.

(31 bis)

Quando un valore di riferimento è classificato come critico, il suo amministratore può esercitare una posizione di monopolio sugli utenti di tale valore. In quest'ottica è opportuno che il collegio di autorità competenti di tale valore di riferimento critico vigili sul prezzo di vendita e sui costi dell'amministratore onde evitare abusi di mercato.

(32)

Affinché gli utenti dei valori di riferimento possano sceglierli opportunamente e comprenderne i rischi, essi dovrebbero essere a conoscenza del valore misurato dai valori di riferimento e dei loro punti deboli. Pertanto è opportuno che l'amministratore del valore di riferimento pubblichi una dichiarazione che specifichi tali elementi▌. Su richiesta, l'amministratore dovrebbe mettere a disposizione dell'autorità competente pertinente i propri dati nel quadro di eventuali indagini.

(34)

È opportuno che il presente regolamento tenga conto dei principi per i valori di riferimento finanziari emessi dalla International Organization of Securities Commissions (IOSCO) (in appresso «principi per i valori di riferimento finanziari della IOSCO») il 17 luglio 2013 e dei principi per le agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi emessi dalla IOSCO il 5 ottobre 2012 (in appresso «principi PRA della IOSCO»), che costituiscono una norma globale relativa ai requisiti regolamentari per i valori di riferimento .

(34 bis)

I mercati delle merci fisiche presentano caratteristiche uniche di cui deve essere tenuto conto per non pregiudicare l'integrità dei valori di riferimento di merci e non esercitare un impatto negativo sulla trasparenza del mercato delle merci, sulla sicurezza delle forniture a livello europeo, sulla competitività e sugli interessi dei consumatori. Di conseguenza, alcune disposizioni del presente regolamento non sono idonee per essere applicate ai valori di riferimento di merci. I principi per i valori di riferimento di merci, elaborati dalla IOSCO in collaborazione, tra altri, con l'Agenzia internazionale dell'energia e il Forum internazionale per l'energia, sono specificamente concepiti per essere applicati a tutti i valori di riferimento di merci e pertanto il presente regolamento stabilisce che taluni requisiti non si applicano ai valori di riferimento di merci.

(34 ter)

Il presente regolamento introduce inoltre un regime di riconoscimento che consente agli amministratori dei valori di riferimento ubicati in un paese terzo di fornire i loro valori di riferimento nell'Unione purché rispettino i requisiti di cui al presente regolamento o le disposizioni contenute nei pertinenti principi della IOSCO.

(34 quater)

Con il presente regolamento viene introdotto un regime di approvazione che consente ad amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente alle sue disposizioni di approvare, a determinate condizioni, i valori di riferimento forniti nei paesi terzi. Siffatto regime di approvazione dovrebbe essere introdotto per gli amministratori di paesi terzi associati ad amministratori ubicati nell'Unione o che lavorano a stretto contatto con questi ultimi. Un amministratore che abbia approvato valori di riferimento forniti in un paese terzo dovrebbe rispondere di tale approvazione e garantire che i valori di riferimento soddisfino le condizioni pertinenti indicate nel presente regolamento o soddisfino pienamente i requisiti dei pertinenti principi della IOSCO.

(35)

È opportuno che l'amministratore di un valore di riferimento critico sia autorizzato e sottoposto a vigilanza da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato l'amministratore. L’amministratore che fornisce solo valori di riferimento determinati dall'applicazione di una formula che utilizza dati forniti interamente e direttamente da sedi regolamentate, dispositivi di pubblicazione o meccanismi di segnalazione autorizzati, borse dell'energia o aste delle quote di emissioni e/o l’amministratore che fornisce unicamente valori di riferimento non critici dovrebbe essere registrato presso l'autorità competente e sottoposto a vigilanza da parte della stessa. La registrazione di un amministratore non è intesa a pregiudicare la vigilanza da parte delle autorità competenti pertinenti. É opportuno che l'ESMA tenga un registro degli amministratori a livello dell'Unione.

(36)

In talune circostanze una persona può fornire un indice ma non essere a conoscenza del fatto che esso viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari. Ciò in particolare può verificarsi quando gli utenti e l'amministratore del valore di riferimento sono ubicati in Stati membri diversi. Pertanto occorre aumentare il livello di trasparenza relativamente al valore di riferimento che viene utilizzato. Tale obiettivo può essere conseguito migliorando il contenuto dei prospetti o dei documenti contenenti le informazioni fondamentali richiesti dal diritto dell'Unione come pure il contenuto delle notifiche e dell'elenco degli strumenti finanziari di cui al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10).

(37)

Il conferimento alle autorità competenti degli Stati membri e all'ESMA di una serie di strumenti, poteri e risorse adeguati garantisce l'efficacia della loro opera di vigilanza. È opportuno che il presente regolamento pertanto disponga in particolare il conferimento di un minimo di poteri di vigilanza e indagine alle autorità competenti degli Stati membri, in conformità al diritto nazionale, e all'ESMA . Nell'esercizio dei rispettivi poteri in conformità al presente regolamento, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero agire in modo obiettivo e imparziale e restare autonome nel processo decisionale.

(38)

Allo scopo di rilevare violazioni del presente regolamento, è necessario che le autorità competenti e l'ESMA abbiano accesso, in conformità al diritto nazionale, a locali di persone fisiche e giuridiche per sequestrare documenti. L'accesso ai locali è necessario laddove vi sia il ragionevole sospetto che esistano documenti o altri dati relativi all'oggetto di un'ispezione o indagine e che possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Inoltre, l'accesso ai locali è necessario quando: la persona cui è già stato chiesto di fornire l'informazione non ha dato seguito a tale richiesta; oppure quando vi sono buone ragioni di ritenere che, se anche si producesse una richiesta di informazioni, ad essa non verrebbe dato seguito, o che i documenti o le informazioni a cui la richiesta si riferisce verrebbero rimossi, manomessi o distrutti. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità al diritto nazionale, il potere di accesso ai locali verrà utilizzato dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione giudiziaria.

(39)

Le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche e le registrazioni relative allo scambio di dati in possesso di entità sottoposte a vigilanza possono costituire elementi di prova indispensabili, e a volte gli unici elementi di prova disponibili, per individuare e dimostrare violazioni del presente regolamento, in particolare il soddisfacimento dei requisiti di governance e controllo. Dette registrazioni possono contribuire alla verifica dell'identità dei responsabili dell'invio e dei responsabili dell'approvazione e ad accertare se la separazione organizzativa dei dipendenti venga attuata o meno. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti possano richiedere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza, nei casi in cui esista il ragionevole sospetto che tali registrazioni connesse all'oggetto dell'ispezione o dell'indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento.

(40)

Alcune delle disposizioni del presente regolamento si applicano a persone fisiche o giuridiche di paesi terzi che possono utilizzare i valori di riferimento o essere fornitori di dati, o comunque coinvolte nel processo di determinazione del valore di riferimento. Pertanto, è opportuno che le autorità competenti sottoscrivano accordi con le autorità di vigilanza dei paesi terzi. L'ESMA dovrebbe coordinare l'elaborazione di detti accordi di cooperazione e lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni ricevute dai paesi terzi.

(41)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») , in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali, il diritto alla libertà di espressione e informazione, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto alla tutela dei consumatori, il diritto a un ricorso effettivo, i diritti della difesa. Di conseguenza , il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato in conformità ai suddetti diritti e principi. In particolare, quando il presente regolamento fa riferimento alle regole che disciplinano la libertà di espressione in altri mezzi d'informazione e alle regole o ai codici che disciplinano la professione di giornalista, è opportuno tenere conto di tali libertà in quanto sono garantite nell'Unione e negli Stati membri nonché riconosciute a norma dell'articolo 11 della Carta e di altre disposizioni pertinenti. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla stampa, ad altri mezzi di informazione e ai giornalisti qualora, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un valore di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura.

(42)

È opportuno che i diritti della difesa delle persone coinvolte vengano pienamente rispettati. In particolare, le persone soggette a procedimenti hanno accesso ai risultati delle indagini su cui le autorità competenti hanno basato la decisione e hanno diritto al contraddittorio.

(43)

La trasparenza dei valori di riferimento è necessaria ai fini della stabilità dei mercati finanziari e della protezione degli investitori. Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (11). Lo scambio o la trasmissione di informazioni da parte dell'ESMA dovrebbe essere conforme alle norme sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (12).

(44)

Gli Stati membri, considerati i principi enunciati nella comunicazione della Commissione sul rafforzamento dei regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari e gli atti giuridici dell'Unione successivamente adottati in materia, dovrebbero introdurre norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

(45)

Pertanto, è opportuno predisporre una serie di misure, sanzioni e ammende amministrative volte ad assicurare un approccio comune negli Stati membri e a migliorarne l'effetto deterrente. Le sanzioni da applicare nei casi specifici dovrebbero essere determinate tenendo conto, ove del caso, di fattori adeguati quali la presenza o l'assenza di dolo, il rimborso di eventuali benefici finanziari rilevati, la gravità e la durata della violazione, circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità di ammende come deterrente e, ove del caso, devono prevedere una riduzione a fronte della collaborazione con l’autorità competente. ▌

(46)

Allo scopo di assicurare che le decisioni adottate dalle autorità competenti abbiano un effetto deterrente sul pubblico in generale, è opportuno in generale pubblicarle. La pubblicazione delle decisioni costituisce altresì per le autorità competenti uno strumento importante per informare gli operatori di mercato dei comportamenti che sono considerati violazioni del presente regolamento e per promuovere la diffusione dei comportamenti corretti tra gli operatori di mercato. Qualora la pubblicazione rischi di arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, è opportuno che le autorità competenti pubblichino le sanzioni e le misure in forma anonima o che la pubblicazione venga rinviata. Le autorità competenti dovrebbero avere l'opzione di non pubblicare le sanzioni laddove la pubblicazione in forma anonima o il rinvio siano ritenuti insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio. Inoltre, le autorità competenti sono tenute a non pubblicare misure ritenute minori laddove la pubblicazione risulti sproporzionata.

(47)

I valori di riferimento critici possono coinvolgere fornitori di dati, amministratori e utenti di diversi Stati membri. Di conseguenza, la cessazione della fornitura di un siffatto valore di riferimento o qualunque evento in grado di minarne notevolmente l'integrità può avere effetti in diversi Stati membri, il che significa che la vigilanza su detto valore di riferimento esclusivamente da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato non sarà efficiente ed efficace nel far fronte ai rischi associati al valore di riferimento critico. Per assicurare un efficace scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti, il coordinamento delle loro attività e misure di vigilanza, è opportuno costituire collegi di autorità competenti con a capo l'ESMA . Le attività dei collegi dovrebbero contribuire all'applicazione armonizzata delle norme di cui al presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza. Il ruolo giuridicamente vincolante di mediazione dell'ESMA è un elemento chiave della promozione del coordinamento, della coerenza e della convergenza delle prassi di materia di vigilanza. I valori di riferimento possono essere usati in strumenti finanziari e contratti finanziari a lunga durata. In taluni casi tali valori di riferimento non potranno più essere ammessi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento poiché dotati di caratteristiche che non possono essere adeguate ai requisiti del regolamento stesso. Tuttavia, proibire la continuità della fornitura di tali valori di riferimento potrebbe determinare la risoluzione o rendere impossibile l'esecuzione degli strumenti finanziari o contratti finanziari, arrecando danni agli investitori. È quindi necessario adottare provvedimenti volti a consentire la continuità della fornitura di detti valori di riferimento per un periodo di transizione.

(47 bis)

Nei casi in cui il presente regolamento riguardi o riguardi potenzialmente le entità sottoposte a vigilanza e i mercati oggetto del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) (REMIT), l'ESMA dovrebbe consultare in modo esauriente l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) al fine di basarsi sulla competenza dell'ACER nei mercati dell'energia e mitigare ogni doppia regolamentazione.

(47 ter)

Qualora un valore di riferimento esistente non soddisfi i requisiti del presente regolamento, ma la sua modifica per renderlo conforme al regolamento determini un evento di forza maggiore o violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario, l'autorità competente pertinente può consentire di continuare a utilizzare il valore di riferimento finché non sia possibile cessarne l'utilizzo oppure sostituirlo con un altro valore di riferimento, al fine di scongiurare effetti negativi sui consumatori dovuti a un'improvvisa e disordinata cessazione del suo uso.

(48)

Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento e specificare ulteriormente elementi tecnici della proposta, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE▌. Al momento di proporre tali atti è opportuno tenere presenti le norme internazionali vigenti in materia di amministrazione, fornitura di dati e utilizzo dei valori di riferimento, in particolare i risultati dell'attività della IOSCO. La proporzionalità deve essere rispettata, soprattutto per quanto concerne i valori di riferimento non critici e i valori di riferimento di merci.

(49)

È opportuno che la Commissione adotti progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall'ESMA concernenti requisiti di governance e controllo, che stabiliscano , tra gli altri elementi, il contenuto minimo degli accordi di cooperazione con le autorità dei paesi terzi, mediante atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(50)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in relazione ad alcuni suoi aspetti dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Detti aspetti riguardano l'accertamento dell'equivalenza del quadro giuridico a cui sono soggetti ▌i fornitori di valori di riferimento dei paesi terzi, nonché della natura critica del valore di riferimento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (14), che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(51)

Dovrebbe altresì essere delegato alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA che stabiliscano procedure e formulari per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'ESMA stessa, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 291 del TFUE e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la definizione di un regime coerente ed efficace che faccia fronte ai punti deboli dei valori di riferimento, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che l'impatto complessivo dei problemi relativi ai valori di riferimento può essere pienamente percepito esclusivamente nel contesto dell'Unione, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità, sancito nel suddetto articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un quadro comune per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari nell'Unione. Il regolamento contribuisce in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alla fornitura dei valori di riferimento, alla fornitura di dati per i valori di riferimento e all'uso dei valori di riferimento nell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento non si applica alla fornitura di valori di riferimento da parte:

a)

delle banche centrali , qualora esercitino poteri ovvero assolvano compiti e doveri attribuiti loro dai trattati o dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della BCE, o la cui indipendenza è inerente alle strutture costituzionali dello Stato membro o del paese terzo interessato;

a bis)

delle autorità pubbliche, ove forniscano o controllino la fornitura di valori di riferimento a fini di politica pubblica, ivi comprese misure in materia di occupazione, attività economica e inflazione;

a ter)

di controparti centrali;

a quater)

di amministratori, qualora forniscano un singolo prezzo o prezzi riferiti a un unico valore;

a quinquies)

della stampa, di altri mezzi di informazione e di giornalisti, ove, nell'ambito delle loro attività giornalistiche, semplicemente pubblichino o si riferiscano a un valore di riferimento senza esercitare alcun controllo sulla sua fornitura;

a sexies)

delle credit union ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (15).

2 bis.     L'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, gli articoli 5 bis e 5 ter, l'articolo 5 quinquies, lettere da b) a g), l'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater) e c), l'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, l'articolo 7 bis, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, l'articolo 11 e l'articolo 17, paragrafo 1, non si applicano agli amministratori per quanto riguarda i loro valori di riferimento non critici.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«indice», qualunque cifra:

a)

pubblicata o messa a disposizione del pubblico;

b)

periodicamente determinata, per intero o in parte, applicando una formula o un altro metodo di calcolo o mediante una valutazione e

c)

la cui determinazione si basa sul valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, tassi d'interesse effettivi o stimati o altri valori o studi ;

1 bis)

«fornitore dell'indice», la persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un indice;

2)

«valore di riferimento», un indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario ▌;

2 bis)

«famiglia di valori di riferimento», un gruppo di valori di riferimento forniti dallo stesso amministratore e determinati da dati di natura analoga, che forniscono valori specifici del medesimo mercato o di un mercato analogo o della stessa realtà economica;

3)

«fornitura di un valore di riferimento»,

a)

la gestione del regime per la determinazione del valore di riferimento; ▌

b)

la raccolta, l'analisi o il trattamento di dati ai fini della determinazione del valore di riferimento; e

c)

la determinazione di un valore di riferimento mediante l'applicazione di una formula o altro metodo di calcolo o mediante una valutazione dei dati forniti a tal fine;

4)

«amministratore», una persona fisica o giuridica che controlla la fornitura di un valore di riferimento;

5)

« uso di un valore di riferimento»:

a)

l'emissione di uno strumento finanziario legato a un indice o a una combinazione di indici;

b)

la determinazione dell'importo da corrispondere a norma di uno strumento finanziario o diun contratto finanziario, facendo riferimento a un indice o a una combinazione di indici;

c)

il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario legato a un indice o a una combinazione di indici;

d)

la determinazione della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance;

6)

«fornitura di dati», la fornitura a un amministratore, o altra persona affinché li trasmetta a un amministratore, dei dati non accessibili al pubblico, che sono necessari alla determinazione del valore di riferimento, che vengono forniti a tale scopo;

7)

«fornitore di dati», la persona fisica o giuridica che fornisce dati diversi dai dati regolamentati ;

8)

«fornitore di dati sottoposto a vigilanza», un'entità sottoposta a vigilanza che fornisce dati a un amministratore ubicato nell'Unione;

9)

«notificatore», una persona fisica alle dipendenze del fornitore di dati e preposta alla fornitura dei dati;

9 bis)

«valutatore», il dipendente di un amministratore di un valore di riferimento di merci o qualunque altra persona fisica o un terzo, i cui servizi sono messi a disposizione dell'amministratore o sotto il suo controllo e che è responsabile dell'applicazione di una metodologia o valutazione ai dati e ad altre informazioni per ottenere una valutazione definitiva del prezzo di una determinata merce;

10)

«dati», i dati relativi al valore di una o più attività sottostanti, o prezzi, ivi inclusi stime di prezzi, o altri valori, usati dall'amministratore per determinare il valore di riferimento;

11)

«dati regolamentati»:

i)

i dati forniti interamente da:

a)

una sede di negoziazione di cui all'articolo 4 , paragrafo 1, punto 24 ), della direttiva 2014/65/UE ma soltanto con riferimento ai dati riguardanti gli strumenti finanziari; ;

b)

un dispositivo di pubblicazione autorizzato di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , punto 52 ), della direttiva 2014/65/UE o da un fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione di cui all'articolo 4 , paragrafo 1, punto 53 ), della direttiva 2014/65/UE , conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione, ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione ;

c)

un meccanismo di segnalazione autorizzato di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , punto 54 ), della direttiva 2014/65/UE , ma solo in relazione ai dati delle operazioni relative agli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione e che devono essere divulgati conformemente ai requisiti obbligatori di trasparenza post-negoziazione ;

d)

una borsa dell'energia elettrica di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (16);

e)

una borsa del gas naturale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (17);

f)

una piattaforma d'asta di cui all'articolo 26 o ▌ 30 del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione  (18);

g)

i dati forniti ai sensi all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011 e precisati ulteriormente nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione  (19) ; o

h)

una sede di negoziazione, una piattaforma, una borsa, un dispositivo di pubblicazione o un meccanismo di segnalazione di un paese terzo, equivalenti a quelli specificati alle precedenti lettere da a) a g), oppure qualsiasi altra entità, come ad esempio un aggregatore di dati sulle operazioni o un addetto alla raccolta di dati sulle operazioni la cui fornitura di dati è già oggetto di adeguata sorveglianza e

ii)

il valore patrimoniale netto delle unità degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE  (20);

12)

«dati sulle operazioni», prezzi osservabili, tassi, indici o valori rappresentativi di operazioni tra controparti non collegate in un mercato attivo soggetto a domanda e offerta competitive;

13)

«strumento finanziario», qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione , di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, o negoziato in una sede di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE ;

14)

«entità sottoposte a vigilanza», ▌:

a)

gli enti creditizi di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva 2013/36/UE;

b)

le imprese di investimento di cui all'articolo 4 , paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE ;

c)

le imprese di assicurazione di cui all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (21);

d)

le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

e)

gli OICVM di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE (22);

f)

i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

g)

le controparti centrali o CCP di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

h)

i repertori di dati di cui all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;

i)

gli amministratori;

15)

«contratto finanziario»:

a)

qualunque contratto di credito di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25);

b)

qualunque contratto di credito di cui all'articolo 4 , punto 3), della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (26);

16)

«fondi di investimento», i FIA di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, o gli OICVM che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

17)

«organo di gestione», l'organo direttivo, ivi comprese le funzioni di sorveglianza e manageriali, che ha il potere di prendere le decisioni finali e di definire la strategia, gli obiettivi e la direzione generale dell'entità;

18)

«consumatore», qualsiasi persona fisica che, nei contratti finanziari disciplinati dal presente regolamento, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

19)

«tasso di riferimento interbancario», un valore di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c) del presente articolo è costituita dal tasso al quale le banche possono accendere o concedere prestiti presso o ad altre banche;

19 bis)

«valore di riferimento per i tassi di cambio», un parametro di riferimento il cui valore è determinato in relazione al valore, espresso in una valuta, di una valuta o di un paniere di valute;

20)

«valore di riferimento di merci», un valore di riferimento in cui l'attività sottostante ai fini del punto 1), lettera c), del presente articolo è costituita da una merce ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (CE) n. 1287/2006 (27), escluse le quote di emissioni di cui all'allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE ;

20 bis)

«rischio di base», il rischio relativo all'accuratezza della descrizione, da parte di un valore di riferimento, del mercato o della realtà economica sottostante che detto valore di riferimento intende misurare;

21)

«valore di riferimento critico»:

a)

un parametro di riferimento non basato su dati regolamentati, il cui valore di riferimento è superiore a 500 miliardi di euro, come indicato all'articolo 13, paragrafo 1 o

b)

un valore di riferimento la cui cessazione avrebbe gravi ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati e sull'economia reale in uno o più Stati membri;

Un valore di riferimento critico si definisce di portata «nazionale» se le ripercussioni negative imputabili alla sua cessazione o fornitura sulla base di un insieme di fornitori di dati o di dati non rappresentativi si limitano a uno Stato membro. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies. Un valore di riferimento critico si definisce di portata «europea» se le ripercussioni negative imputabili alla sua cessazione o fornitura sulla base di un insieme di fornitori di dati o di dati non rappresentativi non si limitano a un solo Stato membro. In tal caso si applica la procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 2 sexies, 2 septies e 2 octies.

21 bis)

«valore di riferimento non critico», un valore di riferimento che non soddisfa i criteri necessari per essere considerato un valore di riferimento critico, come stabilito dall'articolo 13;

22)

«ubicato», riferito a una persona giuridica, lo Stato membro o il paese terzo in cui è situata la sede legale o altro indirizzo ufficiale della persona; in relazione a una persona fisica, lo Stato membro o il paese terzo in cui la persona è residente ai fini fiscali;

22 bis)

«autorità pubblica»,

a)

qualsiasi governo o amministrazione pubblica;

b)

qualsiasi entità o persona che svolge funzioni amministrative pubbliche ai sensi del diritto nazionale, o detiene responsabilità o funzioni pubbliche o fornisce servizi pubblici, tra cui misure in materia di inflazione, occupazione e attività economica, sotto il controllo di un governo o autorità pubblica.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 al fine di specificare ulteriori elementi tecnici delle definizioni contenute nel paragrafo 1, in particolare chiarire cosa si intende per mettere a disposizione del pubblico ai fini della definizione di indice. In tali atti delegati la Commissione garantisce che per «pubblicato» o «messo a disposizione del pubblico» si intenda «messo a disposizione del più ampio pubblico di utenti effettivi o potenziali»;

Ove del caso, la Commissione tiene conto dei progressi tecnologici e dell'evoluzione del mercato nonché della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale.

2 bis.     La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di stilare un elenco di autorità pubbliche nell'Unione di cui al paragrafo 1, punto 22 bis), del presente articolo, e di riesaminare detto elenco. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 4

Esclusione dei fornitori degli indici che non sono a conoscenza dell'uso dei valori di riferimento da essi forniti ▌

▌ Il presente regolamento non si applica ai fornitori degli indici quando, in relazione agli indici forniti, essi non sono e non potrebbero ragionevolmente essere a conoscenza del loro uso ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2).

TITOLO II

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DEI VALORI DI RIFERIMENTO

Capo 1

Governance e controllo degli amministratori

Articolo 5

Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse

1.   ▌ L'amministratore dispone di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un valore di riferimento.

L'amministratore adotta tutte le misure necessarie a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse tra se stesso, inclusi i suoi dirigenti, dipendenti o altre persone fisiche o terzi i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo, e i fornitori di dati o gli utenti e a garantire che, laddove si richiedano discrezionalità e valutazione nel processo di determinazione del valore di riferimento, queste vengano esercitate in maniera indipendente ed equa.

2 bis.     L'attività di fornitura dei valori di riferimento è separata, dal punto di vista operativo, dalle altre parti dell'attività dell'amministratore che possono creare conflitti di interessi potenziali o effettivi. Ove possano insorgere conflitti di interesse interni all'amministratore a causa del suo assetto proprietario, delle sue partecipazioni di controllo o di altre attività svolte da un'entità che possieda o controlli l'amministratore oppure un'entità di proprietà o soggetta al controllo dell'amministratore o di una sua consociata, l'amministratore istituisce una funzione di sorveglianza indipendente che include una rappresentanza equilibrata di una serie di soggetti interessati, se noti, di sottoscrittori e di fornitori di dati. Se impossibilitato a gestire tali conflitti in modo adeguato, l'amministratore cessa qualunque attività o rapporto all'origine dei conflitti o cessa di produrre il valore di riferimento.

3 bis.     L'amministratore pubblica o comunica tutti i conflitti di interesse, effettivi o potenziali, agli utenti del valore di riferimento, nonché all'autorità competente pertinente e, se del caso, ai fornitori di dati, tra cui anche i conflitti di interesse derivanti dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore.

3 ter.     L'amministratore istituisce e applica adeguate politiche e procedure, nonché efficaci disposizioni organizzative, per l'individuazione, la divulgazione, la gestione, l'attenuazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, volte a tutelare l'integrità e l'indipendenza dell'attività di determinazione dei valori di riferimento. Le politiche e le procedure sono periodicamente riesaminate e aggiornate. Esse prendono in esame e affrontano i conflitti di interesse, il grado di discrezionalità esercitato nel processo di determinazione del valore di riferimento e i rischi a esso associati, e:

a)

assicurano la riservatezza delle informazioni fornite all'amministratore o da questi prodotte, subordinatamente agli obblighi di divulgazione e trasparenza del presente regolamento e

b)

attenuano in particolare i conflitti causati dalla proprietà o dal controllo dell'amministratore, dovuti ad altri interessi nel suo gruppo o derivanti dall'influenza o dal controllo esercitato da altre persone sull'amministratore in relazione alla determinazione del valore di riferimento.

3 quater.     L'amministratore assicura che i dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sotto il suo controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un valore di riferimento:

a)

dispongano delle competenze, conoscenze ed esperienza necessarie per i compiti loro assegnati e siano soggetti a un'efficace gestione e vigilanza;

b)

non siano soggetti a indebita influenza o conflitti di interesse e che la retribuzione e la valutazione del rendimento di tali persone non creino conflitti di interesse o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione dei valori di riferimento;

c)

non abbiano interessi o relazioni commerciali suscettibili di compromettere le funzioni dell'amministratore;

d)

siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di valori di riferimento mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, e

e)

siano soggetti a efficaci procedure per il controllo dello scambio di informazioni con altri dipendenti e non siano coinvolti in attività che possono creare un rischio di conflitti di interesse.

3 quinquies.     L'amministratore definisce specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina il valore di riferimento, che potrebbe comprendere una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del valore di riferimento oppure un'adeguata sostituzione nel caso, ad esempio, di un valore di riferimento che viene aggiornato nell'arco della giornata o in tempo reale.

3 sexies.     Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha il potere di stabilire se una modifica è rilevante.

Articolo 5 bis

Requisiti della funzione di sorveglianza

1.     L'amministratore istituisce e mantiene una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei suoi valori di riferimento.

2.     L'amministratore sviluppa e mantiene solide procedure per la funzione di sorveglianza che vengono messe a disposizione delle autorità competenti pertinenti.

Tra le principali caratteristiche delle procedure rientrano:

a)

il mandato della funzione di sorveglianza;

b)

i criteri per la selezione dei membri della funzione di sorveglianza;

c)

le informazioni sintetiche sulla partecipazione a qualsiasi consiglio o comitato incaricato della funzione di sorveglianza, unitamente a eventuali dichiarazioni di conflitti di interesse e procedure per l'elezione, la nomina o la rimozione e sostituzione di membri del comitato;

3.     La funzione di sorveglianza opera indipendentemente e comporta le responsabilità elencate in appresso, che sono adeguate in funzione della complessità, dell'uso e della vulnerabilità del valore di riferimento:

a)

il riesame, almeno annuale, della definizione e metodologia del valore di riferimento;

b)

la sorveglianza delle modifiche della metodologia del valore di riferimento e l'autorizzazione all'amministratore a consultarsi su dette modifiche;

c)

la sorveglianza del quadro di controllo dell'amministratore, la gestione e il funzionamento del valore di riferimento e, ove un valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, il codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1;

d)

il riesame e l'approvazione delle procedure per la cessazione del valore di riferimento, ivi inclusa la consultazione sulla cessazione;

e)

la sorveglianza su eventuali terzi coinvolti nella fornitura del valore di riferimento, ivi inclusi gli agenti di calcolo o di diffusione;

f)

la valutazione degli audit o riesami interni ed esterni e il monitoraggio dell'attuazione delle azioni correttive evidenziate nei risultati di tali audit;

g)

ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, il monitoraggio dei dati, dei fornitori di dati e delle azioni dell'amministratore nel confutare o convalidare i dati;

h)

ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, l'adozione di misure efficaci in relazione alle violazioni del codice di condotta; e

i)

ove il valore di riferimento utilizzi fornitori di dati, la segnalazione alle autorità competenti pertinenti di qualunque negligenza dei fornitori di dati o degli amministratori di cui la funzione di sorveglianza venga a conoscenza, nonché di dati potenzialmente anomali o sospetti.

4.     La funzione di sorveglianza è espletata da un comitato distinto o da un altro idoneo meccanismo di governance.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare le caratteristiche della funzione di sorveglianza in termini di composizione e collocazione in seno alla struttura organizzativa dell'amministratore, in modo tale da garantire l'integrità della funzione e l'assenza di conflitti d'interesse.

L'ESMA opera una distinzione tra le diverse tipologie di valori di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento e tiene conto delle differenze nell'assetto proprietario e di controllo degli amministratori, della natura, portata e complessità dell'attività di fornitura del valore di riferimento, nonché del rischio e dell'incidenza di tale valore, anche alla luce della convergenza delle pratiche di vigilanza sui requisiti di governance a livello internazionale.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.     La funzione di sorveglianza può esercitare il controllo su più di uno dei valori di riferimento forniti da un amministratore, purché rispetti comunque gli altri requisiti di cui ai titoli I e IV.

6.     Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non va considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

Articolo 5 ter

Requisiti del quadro di controllo

1.     L'amministratore si dota di un quadro di controllo per garantire che il valore di riferimento venga fornito e pubblicato o messo a disposizione secondo il presente regolamento.

2.     Il quadro di controllo è proporzionato al livello dei conflitti di interesse rilevati, all'entità della discrezionalità nella fornitura del valore di riferimento e alla natura dei dati per tale valore, e comprende:

a)

la gestione del rischio operativo;

b)

le procedure di emergenza e di recupero in essere nel caso di un'interruzione della fornitura del valore di riferimento.

3.     Se i dati non sono dati sulle operazioni, l'amministratore:

a)

definisce le misure volte ad assicurare, per quanto possibile, che i fornitori di dati si attengano al codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e alle vigenti norme sui dati;

b)

definisce le misure per il monitoraggio dei dati, tra cui il monitoraggio prima della pubblicazione del valore di riferimento e la convalida dei dati successivamente alla pubblicazione, al fine di rilevare errori e anomalie.

4.     Il quadro di controllo è opportunamente documentato, riesaminato e aggiornato e messo a disposizione della pertinente autorità competente e, su richiesta, degli utenti.

5.     Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o di uno strumento finanziario che si riferisce a detto valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

Articolo 5 quater

Requisiti del quadro di responsabilità

1.     L'amministratore si dota di un quadro di responsabilità riguardante la conservazione delle registrazioni, l'audit, il riesame e la procedura per i reclami, a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti del presente regolamento.

2.     L'amministratore nomina una funzione interna o esterna indipendente, dotata delle capacità necessarie a riesaminare e riferire sull'applicazione da parte dell'amministratore della metodologia del valore di riferimento e sul rispetto del presente regolamento.

3.     Per i valori di riferimento non critici, l'amministratore pubblica e mantiene una dichiarazione di conformità in cui riferisce sul rispetto del presente regolamento. La dichiarazione di conformità riguarda almeno i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, agli articoli 5 bis e 5 ter, all'articolo 5 quiquies, lettere da b) a g), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater e c), all'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, all'articolo 7 bis, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11 e all'articolo 17, paragrafo 1.

Ove l'amministratore non adempia ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies, agli articoli 5 bis e 5 ter, all'articolo 5 quiquies, lettere da b) a g), all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a bis), b), b bis), b ter), b quater e c), all'articolo 7, paragrafi 2 bis, 3 bis e 3 ter, all'articolo 7 bis, all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11 e all'articolo 17, paragrafo 1, la dichiarazione di conformità indica chiaramente le ragioni per cui è opportuno che l'amministratore non rispetti dette disposizioni.

4.     L'amministratore di un valore di riferimento non critico nomina un revisore esterno indipendente che riesamina e riferisce sull'accuratezza della dichiarazione di conformità dell'amministratore. L'audit ha luogo almeno ogni due anni e ogniqualvolta si verificano variazioni rilevanti del valore di riferimento.

5.     L'amministratore trasmette gli audit di cui al paragrafo 4 all'autorità competente pertinente e fornisce o pubblica, su richiesta, i dettagli degli audit di cui al punto 4 per qualsiasi utente. Su richiesta dell'autorità competente pertinente o di qualunque utente del valore di riferimento, l'amministratore fornisce o pubblica i dettagli dei riesami di cui al paragrafo 4.

6.     L'autorità competente pertinente può esigere ulteriori informazioni dall'amministratore in relazione ai suoi valori di riferimento non critici conformemente all'articolo 30 e/o formulare una raccomandazione destinata all'amministratore in merito alla conformità di quest'ultimo con le disposizioni oggetto della dichiarazione di conformità, finché detta autorità competente non possa dirsi pienamente soddisfatta. L'autorità competente può pubblicare la raccomandazione sul proprio sito internet.

Articolo 5 quinquies

Requisiti per la conservazione della documentazione

1.     Gli amministratori conservano la documentazione relativa:

a)

a tutti i dati;

b)

a qualunque esercizio di valutazioni o discrezionalità da parte dell'amministratore e, se del caso, dei valutatori nella determinazione del valore di riferimento;

c)

a eventuali dati ignorati, in particolare se conformi ai requisiti della metodologia del valore di riferimento, e la relativa motivazione;

d)

ad altre variazioni nelle procedure e metodologie standard o deviazioni dalle stesse, comprese quelle avvenute in periodi di tensioni o perturbazioni del mercato;

e)

alle identità dei notificatori e delle persone fisiche alle dipendenze dell'amministratore ai fini della determinazione dei valori di riferimento;

f)

a tutti i documenti su eventuali reclami e

g)

a pertinenti comunicazioni tra le persone alle dipendenze dell'amministratore e i fornitori di dati o i notificatori in relazione al valore di riferimento.

2.     Quando il valore di riferimento si basa su forniture di dati, i fornitori degli stessi conservano i documenti relativi a eventuali comunicazioni pertinenti, anche con altri fornitori di dati.

3.     L'amministratore conserva la documentazione di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in forma tale da consentire di replicare e comprendere appieno i calcoli del valore di riferimento e permettere una revisione o valutazione dei dati, dei calcoli, delle valutazioni e della discrezionalità. La documentazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche viene fornita su richiesta alle persone coinvolte nelle conversazioni o comunicazioni e viene conservata per un periodo di tre anni.

Articolo 5 sexies

Gestione dei reclami

Gli amministratori adottano e pubblicano procedure scritte per il ricevimento, l'indagine e la conservazione dei reclami presentati in merito al processo di calcolo degli amministratori. Detto meccanismo di reclamo assicura che:

a)

gli amministratori dispongano di un meccanismo descritto dettagliatamente in una strategia scritta di gestione dei reclami, mediante cui i suoi sottoscrittori possono presentare reclami per contestare la rappresentatività del calcolo di uno specifico valore di riferimento rispetto al valore di mercato, le modifiche proposte al calcolo dei valori di riferimento, le applicazioni della metodologia in relazione al calcolo di specifici valori di riferimento e altre decisioni editoriali relative ai processi di calcolo dei valori di riferimento;

b)

esista un processo e tempistiche per la gestione dei reclami;

c)

i reclami formali presentati nei confronti di un amministratore e del suo personale vengano sottoposti a indagine da parte dell'amministratore in modo tempestivo ed equo;

d)

l'indagine venga condotta in maniera indipendente dal personale eventualmente coinvolto nell'oggetto del reclamo;

e)

l'obiettivo degli amministratori sia quello di concludere l'indagine con la massima sollecitudine;

Articolo 5 septies

Norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di governance e controllo

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente e calibrare i requisiti di governance e controllo di cui all'articolo 5, paragrafi 2 bis, da 3 bis a 3 quinquies, all'articolo 5 bis, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5 ter, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5 quater, paragrafo 2 e paragrafi da 1 a 3. L'ESMA tiene conto:

a)

dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza delle pratiche di vigilanza a livello internazionale in relazione ai requisiti di governance dei valori di riferimento;

b)

delle specifiche caratteristiche delle diverse tipologie di valori di riferimento e degli amministratori, ivi comprese caratteristiche settoriali e le tipologie dei dati utilizzati;

c)

della distinzione tra valori di riferimento critici e non critici;

d)

del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare per i valori di riferimento basati su dati regolamentati, soprattutto, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (28) , per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o di altri oneri superflui per gli amministratori.

L'ESMA presenta alla Commissione i suddetti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Esternalizzazione

1.   Gli amministratori non esternalizzano le funzioni della fornitura di un valore di riferimento in modo tale da pregiudicare sostanzialmente il controllo esercitato dall'amministratore sulla fornitura del valore di riferimento o la capacità dell'autorità competente pertinente di vigilare sul valore di riferimento.

3.   Qualora un amministratore esternalizzi le funzioni o i servizi e le attività relativi alla fornitura di un valore di riferimento a un prestatore di servizi, resta pienamente responsabile dell'adempimento di tutti i suoi obblighi di cui al presente regolamento.

3 bis.     In caso di esternalizzazione, l'amministratore assicura il rispetto delle seguenti condizioni:

a)

il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

b)

l'amministratore mette a disposizione delle autorità competenti pertinenti l'identità e i compiti del fornitore di servizi che partecipa al processo di determinazione del valore di riferimento;

c)

l'amministratore adotta misure idonee se risulta che il fornitore di servizi potrebbe non eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

d)

l'amministratore conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

e)

il fornitore di servizi informa l'amministratore di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità della normativa e dei requisiti vigenti;

f)

il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente pertinente per quanto riguarda le attività esternalizzate, e l'amministratore e l'autorità competente pertinente hanno effettivo accesso ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, e l'autorità competente pertinente è in grado di esercitare i predetti diritti di accesso;

g)

l'amministratore può porre termine, se necessario, agli accordi.

h)

l'amministratore adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del valore di riferimento.

Capo 2

Dati, metodologia e segnalazione delle violazioni

Articolo 7

Dati ▌

1.   La fornitura di un valore di riferimento è disciplinata dai seguenti requisiti relativi ai dati ▌:

a)

i suddetti dati devono essere dati sulle operazioni oppure, ove più opportuno, dati non basati sulle operazioni, ivi comprese quotazioni preventive e stime verificabili, a condizione che rappresentino accuratamente e in maniera affidabile il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare ▌.

a bis)

I dati di cui alla lettera a) devono essere verificabili.

b)

l'amministratore deve ottenere i dati da un panel o campione rappresentativo ed affidabile di fornitori di dati in modo tale da assicurare che il valore di riferimento ottenuto sia affidabile e rappresentativo del mercato o della realtà economica che il valore di riferimento intende misurare ▌.

b bis)

l'amministratore utilizza solo i dati dei fornitori di dati che rispettano il codice di condotta di cui all'articolo 9.

b ter)

l'amministratore tiene un elenco di soggetti che possono fornire dati all'amministratore, ivi comprese le procedure per valutare l'identità di un fornitore di dati e di eventuali notificatori.

b quater)

l'amministratore provvede affinché i fornitori di dati forniscano tutti i dati pertinenti, e

c)

Qualora i dati forniti per un valore di riferimento non siano dati sulle operazioni e uno dei fornitori di dati sia parte contraente di oltre il 50 % del valore delle operazioni sul mercato che il valore di riferimento intende misurare, l'amministratore verifica , se possibile, che i dati siano rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive. Nel caso in cui l'amministratore verifichi che i dati non rappresentano un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, cambia i dati, il fornitore di dati o la metodologia per garantire dati rappresentativi di un mercato soggetto a domanda e offerta competitive, oppure cessa la fornitura del valore di riferimento ▌.

2 bis.     Gli amministratori assicurano che i controlli relativi ai dati includano:

a)

criteri che definiscono chi può fornire i dati all'amministratore e un processo per la selezione dei fornitori di dati;

b)

un processo per la valutazione dei dati del fornitore e per evitare la fornitura di altri dati da parte del fornitore, o per applicare altre sanzioni per non conformità al fornitore di dati, se del caso; e

c)

un processo per la convalida dei dati, anche rispetto ad altri indicatori o dati, per assicurarne l'integrità e l'accuratezza. Qualora un valore di riferimento soddisfi i criteri di cui all'articolo 14 bis, il presente requisito si applica soltanto se il suo rispetto è ragionevolmente possibile.

3 bis.     Qualora i dati di un valore di riferimento siano forniti da una funzione di front office, vale a dire da reparti, divisioni, gruppi o personale dei fornitori di dati o loro consociate che svolgano attività di determinazione di prezzi, negoziazione, vendita, marketing, attività pubblicitarie, di promozione e collocamento, strutturazione o intermediazione, gli amministratori:

a)

si procurano presso altre fonti dati in grado di corroborare i dati ricevuti;

b)

garantiscono che i fornitori di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica che consentano:

i)

la convalida dei dati forniti, ivi incluse procedure per molteplici riesami da parte degli alti dirigenti per il controllo dei dati forniti e procedure di approvazione interna da parte della dirigenza per l'invio dei dati;

ii)

la separazione fisica dei dipendenti della funzione di front office e delle linee gerarchiche;

iii)

la massima attenzione per le misure di gestione dei conflitti per individuare, rendere noti, gestire, attenuare ed evitare incentivi, effettivi o potenziali, a manipolare o comunque a influenzare i dati, anche attraverso politiche retributive, e i conflitti di interesse tra le attività di fornitura dei dati e qualunque altra attività del fornitore di dati, delle sue consociate o dei rispettivi clienti.

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma si applicano ai valori di riferimento che soddisfano i criteri stabiliti all'articolo 14 bis soltanto se il rispetto di tali disposizioni è ragionevolmente possibile.

3 ter.     Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario legato a tale valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

3 quater.     L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le procedure interne di sorveglianza e di verifica di un fornitore di dati di cui l'amministratore si dota, in conformità dei paragrafi 2 bis e 3 bis, al fine di garantire l'integrità e l'accuratezza dei dati.

L'ESMA tiene conto del principio di proporzionalità riguardo ai valori di riferimento non critici e ai valori di riferimento di merci, della specificità dei diversi tipi di valori di riferimento, in particolare quelli basati sui dati forniti dalle entità che rispettano i criteri di cui all'articolo 14 bis, della natura dei dati, del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014, per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o altri oneri superflui per gli amministratori, nonché della convergenza internazionale delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Metodologia

1.     L'amministratore applica una metodologia per la determinazione del valore di riferimento che:

a)

sia solida e affidabile;

b)

contenga norme chiare che individuano come e quando è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione del valore di riferimento;

c)

sia rigorosa, continuativa e convalidabile, ivi inclusi i test a posteriori;

d)

sia resiliente e assicuri che il valore di riferimento possa essere calcolato nella serie di circostanze più ampia possibile;

e)

sia tracciabile e verificabile.

2.     Nello sviluppo della metodologia, l'amministratore del valore di riferimento:

a)

tiene conto di fattori, tra cui l'entità e la normale liquidità del mercato, la trasparenza della negoziazione e le posizioni degli operatori di mercato, la concentrazione e le dinamiche del mercato, nonché l'adeguatezza dei campioni a rappresentare il mercato o la realtà economica che il valore di riferimento intende misurare;

b)

determina cosa si intende per mercato attivo ai fini del valore di riferimento; e

c)

stabilisce la priorità assegnata alle diverse tipologie di dati.

3.     L'amministratore adotta e pubblica disposizioni chiare che individuano le circostanze in cui la quantità o la qualità dei dati scendono al di sotto degli standard richiesti per la metodologia di determinazione del valore di riferimento in modo accurato e affidabile e che descrivono se e in che modo il valore di riferimento viene calcolato in tali circostanze.

4.     Qualsiasi modifica non rilevante di un valore di riferimento rispetto alle disposizioni di cui al presente articolo non è considerata una violazione di un contratto finanziario o strumento finanziario legato a tale valore di riferimento. Per i valori di riferimento critici, l'autorità competente pertinente ha la facoltà di considerare una modifica rilevante.

Articolo 7 ter

Trasparenza della metodologia

1.     L'amministratore sviluppa, applica e amministra i dati e la metodologia del valore di riferimento in maniera trasparente.

Inoltre pubblica con mezzi che garantiscano un accesso equo e semplice:

i)

la metodologia usata per ciascun valore di riferimento o famiglia di valori di riferimento; e

ii)

la procedura per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante proposta nonché la motivazione di tale modifica, ivi inclusa una definizione di cosa si intende per modifica rilevante e quando comunicare le modifiche agli utenti.

2.     Quando un valore di riferimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, l'amministratore di tale valore descrive e pubblica per ciascun calcolo, per quanto ragionevole e senza pregiudicare la debita pubblicazione del valore di riferimento:

a)

una spiegazione concisa, sufficiente a favorire la comprensione, da parte di un sottoscrittore o dell'autorità competente del valore di riferimento, della modalità di sviluppo del calcolo, ivi inclusi, quanto meno, l'entità e la liquidità del mercato fisico valutato (in termini di numero e volume delle operazioni inviate), l'intervallo e la media di volume e prezzo, nonché le percentuali indicative di ciascun tipo di dati considerati nel calcolo; sono inclusi i termini riferiti alla metodologia di determinazione del prezzo, quali «basati sulle operazioni», «basati sullo spread» o «interpolati o estrapolati»; e

b)

una spiegazione concisa della misura in cui e dei fondamenti in base ai quali nel calcolo è stata applicata una valutazione, ivi inclusa una qualsiasi decisione di escludere dati che altrimenti sarebbero stati conformi ai requisiti della pertinente metodologia di calcolo, i prezzi sono stati stimati in base a spread, interpolazioni o estrapolazioni o alle offerte di acquisto o di vendita sono state assegnate ponderazioni superiori a quelle delle operazioni concluse.

3.     Ove tale pubblicazione non sia compatibile con la normativa applicabile in materia di proprietà intellettuale, la metodologia è messa a disposizione dell'autorità competente pertinente.

4.     Qualora sia introdotta una modifica rivelante alla metodologia di un valore di riferimento critico, l'amministratore ne informa l'autorità competente pertinente, che dispone di 30 giorni per approvare la modifica.

Articolo 7 quater

Norme tecniche di regolamentazione in materia di dati e metodologia

L'ESMA elabora norme tecniche di regolamentazione per specificare i controlli in relazione ai dati, le circostanze in cui i dati sulle operazioni possono essere insufficienti e le modalità per dimostrarlo alle autorità competenti pertinenti, nonché i requisiti per lo sviluppo delle metodologie, distinguendo tra le diverse tipologie di valori di riferimento e i diversi settori di cui al presente regolamento. L'ESMA tiene conto:

a)

dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari, in considerazione della convergenza a livello internazionale delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento;

b)

delle specifiche caratteristiche dei diversi valori di riferimento e delle diverse tipologie di valori di riferimento;

c)

del principio di proporzionalità rispetto ai valori di riferimento non critici;

d)

della vulnerabilità dei valori di riferimento alla manipolazione in considerazione delle metodologie e dei dati utilizzati;

e)

della necessità di mettere a disposizione degli utenti informazioni sufficienti per consentire loro di comprendere le modalità di fornitura di un valore di riferimento al fine di valutarne l'importanza e l'adeguatezza in quanto tale;

f)

del fatto se i requisiti sono già coperti in tutto o in parte da altri pertinenti requisiti normativi, in particolare per i valori di riferimento basati su dati regolamentati, soprattutto, ma non soltanto, i requisiti previsti dalla direttiva 2014/65/UE o dal regolamento (UE) n. 600/2014, per garantire che non si verifichi una duplicazione dei requisiti o di altri oneri superflui per gli amministratori.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Segnalazione delle violazioni

1.   L'amministratore si dota di procedure per consentire a dirigenti, dipendenti e altre persone fisiche i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo di segnalare internamente le violazioni del presente regolamento o della pertinente legge applicabile .

2.   L'amministratore si dota di procedure per segnalare alle autorità competenti le violazioni del presente regolamento e della pertinente legge applicabile .

Capo 3

Codice di condotta e requisiti dei fornitori di dati

Articolo 9

Codice di condotta

1.    Laddove un valore di riferimento si basi su dati ottenuti da fornitori di dati, l'amministratore elabora, possibilmente in collaborazione con i fornitori, un codice di condotta che specifica chiaramente le responsabilità ▌ dei fornitori di dati in relazione alla fornitura dei dati e garantisce che i notificatori confermino il rispetto del codice di condotta e, in caso di eventuali modifiche apportatevi, lo riconfermino .

2.   Il codice di condotta comprende almeno le informazioni seguenti:

a)

una chiara descrizione dei dati da fornire e dei requisiti necessari ad assicurare la fornitura dei dati in conformità degli articoli 7 e 8;

b)

politiche volte ad assicurare l'invio di tutti i dati pertinenti da parte dei fornitori di dati; e

c)

i sistemi e controlli che il fornitore di dati è tenuto a istituire, ivi inclusi:

i)

procedure per l'invio dei dati, compreso l'obbligo per il fornitore di dati di specificare se si tratta di dati sulle operazioni e se i dati sono conformi ai requisiti dell'amministratore;

ii)

politiche sull'uso di discrezionalità nella fornitura dei dati;

iii)

eventuali requisiti per la convalida dei dati prima che vengano forniti all'amministratore;

iv)

politiche sulla conservazione delle registrazioni;

v)

obblighi di segnalazione dei dati sospetti;

vi)

requisiti di gestione dei conflitti.

2 bis.     L'amministratore può elaborare un unico codice di condotta per ciascuna famiglia di valori di riferimento che fornisce.

2 ter.     Entro 20 giorni dalla data di applicazione della decisione di includere un valore di riferimento critico nell'elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 1, l'amministratore del valore di riferimento critico in questione notifica il codice di condotta all'autorità competente pertinente. L'autorità competente pertinente verifica entro 30 giorni se il contenuto del codice di condotta è conforme al presente regolamento.

3.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni del codice di condotta di cui al paragrafo 2 per le diverse tipologie di valori di riferimento e per tener conto dell'evoluzione dei valori di riferimento e dei mercati finanziari.

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione, L'ESMA tiene conto del principio di proporzionalità riguardo alle diverse caratteristiche dei valori di riferimento e dei fornitori di dati, in particolare in termini di differenze di dati e metodologie, dei rischi di manipolazione dei dati, nonché della convergenza delle pratiche di vigilanza sui valori di riferimento a livello internazionale. L'ESMA consulta l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia in merito all'applicabilità dei codici di condotta, in particolare per quanto riguarda i pertinenti valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Requisiti dei fornitori di dati sottoposti a vigilanza

1.   I ▌ requisiti di governance e controllo di cui ai paragrafi 2 bis e 3 si applicano ai fornitori di dati sottoposti a vigilanza che forniscono dati per un valore di riferimento critico .

2.   I fornitori di dati sottoposti a vigilanza si dotano di sistemi e controlli efficaci per garantire l'integrità e l'affidabilità di tutti i dati forniti all'amministratore, ivi inclusi:

a)

controlli relativi a chi può inviare i dati a un amministratore, compreso, se proporzionato, un processo di approvazione da parte di una persona fisica superiore del notificatore;

b)

una formazione adeguata per i notificatori, riguardante perlomeno il presente regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014;

c)

misure per la gestione dei conflitti, ivi inclusa la separazione organizzativa dei dipendenti, se opportuno, e considerazioni su come eliminare gli incentivi alla manipolazione dei valori di riferimento creati da politiche retributive;

d)

la conservazione delle registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati per un periodo di tempo adeguato;

e)

la conservazione delle registrazioni delle esposizioni di singoli trader e desk agli strumenti legati a valori di riferimento per facilitare audit e indagini e allo scopo di gestire i conflitti di interesse;

f)

la conservazione delle registrazioni degli audit interni ed esterni.

2 bis.     Se i dati non sono dati sulle operazioni o quotazioni preventivate, i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, in aggiunta ai sistemi e controlli di cui al paragrafo 2, istituiscono politiche sull'uso di valutazioni o discrezionalità e conservano le registrazioni dei motivi di tali valutazioni o discrezionalità, tenendo conto, se proporzionato, della natura del valore di riferimento e dei dati.

3.   I fornitori di dati sottoposti a vigilanza cooperano pienamente con l'amministratore e l'autorità competente pertinente ai fini della revisione e vigilanza della fornitura dei valori di riferimento , anche ai fini di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 3, e rendono disponibili le informazioni e le registrazioni conformemente ai paragrafi 2 e 2 bis .

4.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i requisiti relativi ai sistemi e controlli contenuti nei paragrafi 2, 2 bis e 3 per le diverse tipologie di valori di riferimento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO III

▌ REQUISITI DEI VALORI DI RIFERIMENTO CRITICI

Capo 1

Dati regolamentati

Articolo 12 bis

Dati regolamentati

Qualora i valori di riferimento siano determinati dall'applicazione di una formula ai dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11, punto i) o ii), l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) b bis) e c), l'articolo 7, paragrafi 2 bis e 3 bis, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 9, 11 e 13 bis non si applicano alla fornitura dei valori di riferimento e alla fornitura di dati per i valori di riferimento. L'articolo 5 quinquies, paragrafo 1, lettera a), non si applica alla fornitura di tali valori di riferimento in relazione ai dati forniti interamente secondo quanto specificato all'articolo 3, paragrafo 1, punto 11. Tali requisiti non si applicano inoltre ai fini dell'articolo 5 quater, paragrafo 3.

Capo 2

Valori di riferimento critici

Articolo 13

Valori di riferimento critici

1.    Un valore di riferimento che non si basa su dati regolamentati è considerato critico nelle seguenti circostanze:

a)

il valore di riferimento viene utilizzato come riferimento per strumenti finanziari e contratti finanziari aventi un valore medio di almeno 500 000 000 000 EUR misurato in un periodo di tempo adeguato;

b)

il valore di riferimento è riconosciuto come critico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 bis, 2 quater e da 2 sexies a 2 octies.

L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per:

specificare le modalità di calcolo del valore di mercato degli strumenti finanziari;

specificare le modalità di calcolo del valore nozionale lordo dei derivati;

specificare la durata da utilizzare per misurare adeguatamente il valore di riferimento;

riesaminare la soglia dei 500 000 000 000 EUR, almeno ogni [tre] anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 bis.     Un'autorità competente di uno Stato membro può considerare critico un valore di riferimento gestito nell'ambito della sua giurisdizione se presenta un valore nozionale medio che ammonta a meno dell'importo stabilito al paragrafo 1, primo comma, lettera a), ove ritenga che la cessazione del valore di riferimento avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'ambito della sua giurisdizione. In tal caso, l'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro cinque giorni.

2 ter.     Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica prevista al paragrafo 2 bis del presente articolo, l'ESMA pubblica la notifica sul proprio sito Internet e aggiorna il registro di cui all'articolo 25 bis.

2 quater.     Qualora un'autorità nazionale competente ritenga che una decisione presa a norma del paragrafo 2 bis da un'altra autorità competente dell'Unione provochi un impatto negativo rilevante sulla stabilità dei mercati finanziari, sull'economia reale o sui fornitori di dati sottoposti a vigilanza per i valori di riferimento pertinenti nella sua giurisdizione, invia all'autorità nazionale competente una richiesta di rivedere la sua decisione. L'autorità competente che ha preso la decisione a norma del paragrafo 2 bis comunica all'autorità competente richiedente la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 quinquies.     In assenza di un accordo tra le autorità competenti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA. Entro 60 giorni dal ricevimento di una richiesta di deferimento, l'ESMA delibera in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 sexies.     Qualora un'autorità competente di uno Stato membro o l'ESMA ritenga che un valore di riferimento gestito in un altro Stato membro con un valore nozionale medio che ammonta a meno dell'importo stabilito al paragrafo 1, primo comma, lettera a), debba comunque essere considerato critico, dal momento che la cessazione del valore di riferimento avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nell'ambito della sua giurisdizione, invia all'autorità nazionale competente dell'amministratore del valore di riferimento pertinente una richiesta di definire critico il valore di riferimento. L'autorità competente dell'amministratore del valore di riferimento pertinente comunica all'autorità competente richiedente la sua risposta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

2 septies.     A seguito della procedura di cui al paragrafo 2 sexies, e in assenza di un accordo tra le autorità competenti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA e trasmette una valutazione documentata dell'impatto della cessazione del valore di riferimento nella sua giurisdizione, che include almeno i seguenti elementi:

a)

la varietà d'uso in termini di operatori di mercato, nonché uso nei mercati al dettaglio;

b)

la disponibilità di un possibile sostituto orientato al mercato per il valore di riferimento;

c)

il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari legati al valore di riferimento all'interno dello Stato membro e la sua importanza in termini di prodotto nazionale lordo dello Stato membro;

d)

la concentrazione nell'uso e, se del caso, della fornitura di dati per il valore di riferimento tra gli Stati membri;

e)

qualsiasi altro indicatore per valutare il potenziale impatto della discontinuità e dell'inaffidabilità del valore di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese dello Stato membro.

Se l'autorità competente richiedente è l'ESMA, questa procede a rivedere la sua richiesta ed emette un parere vincolante.

2 octies.     Entro [10] settimane dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2 quinquies, e dopo aver consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico e altre autorità nazionali competenti pertinenti, l'ESMA esprime un parere vincolante sulla criticità del valore di riferimento. L'ESMA trasmette il parere alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e all'amministratore, assieme ai risultati delle consultazioni. L'ESMA basa il suo parere sui criteri elencati al paragrafo 2 septies e su altri criteri pertinenti.

2 nonies.     Quando un indice è definito «critico», il collegio di autorità competenti viene istituito in conformità dell'articolo 34.

Il collegio di autorità competenti richiede le informazioni necessarie per concedere l'autorizzazione a fornire tale valore di riferimento alle condizioni aggiuntive imposte dal presente regolamento data la natura critica del valore di riferimento, come stabilito all'articolo 23.

2 decies.

Il collegio di autorità competenti riesamina almeno ogni due anni i valori di riferimento precedentemente definiti critici.

2 undecies.

In casi eccezionali, gli Stati membri possono imporre requisiti aggiuntivi all'amministratore del valore di riferimento riguardo alle questioni trattate nel presente articolo.

Articolo 13 bis

Amministrazione obbligatoria dei valori di riferimento critici

1.     Qualora l'amministratore di un valore di riferimento critico intenda cessare la produzione del proprio valore di riferimento critico:

a)

ne informa immediatamente la propria autorità competente; e

b)

entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione sulle modalità di transizione del valore di riferimento a un nuovo amministratore; o

c)

entro quattro settimane da tale notifica presenta una valutazione sulle modalità di cessazione della produzione del valore di riferimento, tenendo conto della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

Durante tale periodo, l'amministratore non cessa la produzione del valore di riferimento.

2.     Dopo aver ricevuto dall'amministratore la valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente, entro quattro settimane:

a)

informa l'ESMA; e

b)

esegue una propria valutazione delle modalità di transizione a un nuovo amministratore o delle modalità di cessazione della produzione del valore di riferimento, tenendo conto della procedura utilizzata dall'amministratore per la cessazione del suo valore di riferimento istituita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1.

Durante tale periodo, l'amministratore non cessa la produzione del valore di riferimento.

3.     In seguito al completamento della valutazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente ha la facoltà di imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione del valore di riferimento finché:

a)

la fornitura del valore di riferimento non sia stata trasferita ad un nuovo amministratore; o

b)

la cessazione del valore di riferimento non possa avvenire in modo ordinato; o

c)

il valore di riferimento non sia più critico.

L'autorità competente può imporre all'amministratore l'obbligo di proseguire la pubblicazione del valore di riferimento per un periodo limitato non superiore a sei mesi, che può essere prorogato dall'autorità competente per un massimo di altri sei mesi.

Articolo 13 ter

Attenuazione del potere di mercato degli amministratori di valori di riferimento critici

1.     Nella sorveglianza del valore di riferimento critico, gli amministratori tengono nella dovuta considerazione i principi dell'integrità del mercato e della continuità del valore di riferimento, inclusa la necessità di certezza giuridica per i contratti legati al valore di riferimento.

2.     Nella fornitura di un valore di riferimento critico da utilizzare in un contratto finanziario o in uno strumento finanziario, l'amministratore garantisce che le licenze del valore di riferimento e le informazioni relative ad esso siano fornite a tutti gli utenti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, come indicato all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 600/2014.

Articolo 14

Fornitura di dati obbligatoria per i valori di riferimento critici

1.    L'amministratore di uno o più valori di riferimento critici basati sulle trasmissioni da parte dei fornitori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza presenta ogni due anni alla sua autorità competente una valutazione della capacità di ciascun valore di riferimento critico fornito di misurare il mercato sottostante o la realtà economica .

2.    Se uno o più fornitori di dati per i valori di riferimento critici sottoposti a vigilanza intendono cessare la fornitura di dati per il valore di riferimento critico in questione, lo notificano immediatamente per iscritto all'amministratore del valore di riferimento critico e all'autorità competente pertinente . Entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, l'amministratore informa l' autorità competente e fornisce una valutazione dell'incidenza della cessazione sulla capacità del valore di riferimento di misurare il mercato sottostante o la realtà economica . L'amministratore informa anche gli altri fornitori di dati per il valore di riferimento critico sottoposti a vigilanza della notifica di cessazione della fornitura di dati e cerca di determinare se gli altri intendono cessare la fornitura.

L'autorità competente informa immediatamente il collegio di autorità competenti e porta a termine la propria valutazione dell'incidenza della cessazione entro un periodo ragionevole. L'autorità competente ha il potere di richiedere al fornitore di dati che presenta una notifica per cessare la fornitura di continuare a fornire dati per un valore di riferimento critico fino al momento in cui l'autorità competente non abbia completato la sua valutazione.

3.    Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che la rappresentatività di un valore di riferimento critico sia a rischio, essa ha il potere di:

a)

richiedere alle entità sottoposte a vigilanza in conformità del paragrafo 4, incluse le entità che non forniscono ancora dati per il valore di riferimento critico pertinente, di fornire i dati all'amministratore conformemente alla metodologia, al codice di condotta o ad altre norme. Tale disposizione si applica per un periodo transitorio adeguato in funzione della durata media del contratto collegato al valore di riferimento pertinente ma non superiore ai 12 mesi dalla data in cui è stata adottata la decisione di rendere obbligatoria la fornitura di dati;

b)

in seguito al riesame previsto al paragrafo 5ter del periodo transitorio di cui alla lettera a) del presente paragrafo, di estendere il periodo di fornitura obbligatoria per un periodo non superiore ai 12 mesi;

c)

stabilire il termine per la fornitura di dati, senza obbligare le entità sottoposte a vigilanza a negoziare o a impegnarsi a negoziare;

d)

imporre all'amministratore di apportare modifiche al codice di condotta, alla metodologia o ad altre norme del valore di riferimento critico per aumentarne la rappresentatività e la solidità, dopo averne discusso con l'amministratore;

e)

chiedere all'amministratore di fornire e mettere a disposizione degli utenti del valore di riferimento la relazione scritta sulle misure che l'amministratore intende adottare al fine accrescerne la rappresentatività e la solidità.

4.    Le entità sottoposte a vigilanza di cui al paragrafo 3 sono determinate dall' autorità competente dell'amministratore, con l'assistenza dell'autorità competente delle entità sottoposte a vigilanza, sulla base della quota di partecipazione dell'entità sottoposta a vigilanza al mercato che il valore di riferimento intende misurare nonché delle competenze del fornitore di dati e della sua capacità di fornire dati della qualità necessaria . Si tiene debitamente conto dell'esistenza di adeguati valori di riferimento alternativi ai quali possano passare i contratti finanziari e gli strumenti finanziari legati al valore di riferimento critico.

5.    Ove un valore di riferimento sia considerato critico in conformità della procedura di cui all'articolo 13, paragrafi da 2 bis a 2 quinquies, l'autorità competente dell'amministratore ha il potere di richiedere la fornitura di dati in conformità del paragrafo 3, lettere a), b) e c), del presente articolo solo dai fornitori di dati sottoposti a vigilanza ubicati nel proprio Stato membro.

5 bis.     L'autorità competente di un'entità sottoposta a vigilanza di cui al paragrafo 3 assiste l'autorità competente dell'amministratore nell'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

5 ter.     Entro la fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3, lettera a), l'autorità competente dell'amministratore, in collaborazione con il collegio di autorità competenti, valuta se persiste la necessità delle misure di cui al paragrafo 3, lettera a), e presenta le sue conclusioni in una relazione scritta. L'autorità competente dell'amministratore revoca le misure se ritiene:

a)

che la continuità del valore di riferimento sia garantita anche dopo che i fornitori che hanno l'obbligo di fornire dati cessano la fornitura;

b)

che è probabile che i fornitori di dati proseguano la fornitura per almeno un anno, in caso di tale revoca;

c)

che, dopo aver consultato i fornitori di dati e gli utenti, sia disponibile un valore di riferimento sostitutivo accettabile e che gli utenti del valore di riferimento critico possano passare a detto sostituto a costi accettabili. Tale passaggio non è considerato una violazione del contratto esistente; o

d)

che non sia possibile individuare adeguati fornitori di dati alternativi e che la cessazione della fornitura di dati da parte delle entità sottoposte a vigilanza indebolirebbe il valore di riferimento quanto basta per porre fine al valore di riferimento.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, le entità sottoposte a vigilanza che intendono cessare la fornitura di dati procedono a farlo nella medesima data stabilita dall'autorità competente dell'amministratore senza superare i periodi di cui al paragrafo 3, lettera b).

5 quater.     Nel caso in si ponga fine a un valore di riferimento critico, ogni fornitore di dati per tale valore di riferimento sottoposto a vigilanza continua a fornire dati per un opportuno periodo aggiuntivo stabilito dall'autorità competente senza superare i periodi di cui al paragrafo 3, lettera b). Qualsiasi modifica o passaggio a un altro valore di riferimento non è considerato una violazione del contratto esistente.

5 quinquies.     L'amministratore, appena possibile da un punto di vista pratico, notifica all'autorità competente pertinente eventuali violazioni dei requisiti di cui al paragrafo 2 da parte di un fornitore di dati.

Articolo 14 bis

Valori di riferimento di merci basati sulla fornitura di dati da parte di entità non sottoposte a vigilanza

Qualora un valore di riferimento di merci si basi sui dati forniti da parte di fornitori di dati che non sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza la cui attività principale è la fornitura di servizi di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE o la prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE, non si applicano gli articoli 5 bis e 5 ter, l'articolo 5 quater, paragrafi 1 e 2, l'articolo 5 quinquies, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b bis) e b quater), e l'articolo 9.

TITOLO IV

TRASPARENZA E TUTELA DEI CONSUMATORI

Articolo 15

Dichiarazione sul valore di riferimento

1.    Entro due settimane dall'inserimento nel registro di cui all'articolo 25 bis, gli amministratori pubblicano una dichiarazione per ciascun valore di riferimento o, se del caso, per ciascuna famiglia di valori di riferimento prodotti e pubblicati per ottenere l'autorizzazione o la registrazione, l'avallo a norma dell'articolo 21 ter oppure il riconoscimento a norma dell'articolo 21 bis . Gli amministratori aggiornano la dichiarazione per ciascun valore di riferimento o per ciascuna famiglia di valori di riferimento almeno ogni due anni. La dichiarazione:

a)

definisce in maniera chiara e inequivocabile il mercato o la realtà economica misurati dal valore di riferimento e le circostanze in cui tale misurazione diventa inaffidabile;

c)

individua in maniera chiara e inequivocabile gli elementi del valore di riferimento in relazione ai quali è possibile esercitare discrezionalità e i criteri applicabili all'esercizio della discrezionalità ▌;

d)

informa della possibilità che alcuni fattori, ivi inclusi fattori esterni al di fuori del controllo dell'amministratore, possono richiedere variazioni o la cessazione del valore di riferimento; e

e)

raccomanda che i contratti finanziari o altri strumenti finanziari legati al valore di riferimento siano in grado di sopportare o comunque far fronte alla possibilità di variazioni o cessazione del valore di riferimento.

2.    La dichiarazione sul valore di riferimento contiene almeno:

a)

le definizioni di tutti i termini fondamentali relativi al valore di riferimento;

b)

il motivo dell'adozione della metodologia del valore di riferimento e le procedure per il riesame e l'approvazione della stessa;

c)

i criteri e le procedure usati per determinare il valore di riferimento, ivi inclusa una descrizione dei dati, la priorità conferita ai diversi tipi di dati, i dati minimi necessari per determinare un valore di riferimento, l'uso di modelli o metodi di estrapolazione ed eventuali procedure di riequilibrio delle componenti dell'indice di un valore di riferimento;

d)

i controlli e le norme che disciplinano l'esercizio della discrezionalità o delle valutazioni da parte dell'amministratore o dei fornitori di dati, per assicurarne la coerenza;

e)

le procedure che disciplinano la determinazione del valore di riferimento in periodi di tensione, o in periodi in cui le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili e i potenziali limiti del valore di riferimento in detti periodi;

f)

le procedure per trattare gli errori nei dati o nella determinazione del valore di riferimento, anche quando è richiesto di determinare nuovamente il valore di riferimento; e

g)

l'individuazione dei potenziali limiti di un valore di riferimento, inclusi il suo funzionamento nei mercati illiquidi o frammentati e la possibile concentrazione dei dati forniti.

Articolo 17

Cessazione dei valori di riferimento

1.   Gli amministratori pubblicano , unitamente alla dichiarazione sul valore di riferimento di cui all'articolo 15, una procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di modifiche o cessazione di un valore di riferimento , o cessazione del riconoscimento di un valore di riferimento a norma dell'articolo 21 bis o di avallo a norma dell'articolo 21 ter . La procedura è integrata anche nel codice di condotta di cui all'articolo 9, paragrafo 1. La procedura può essere redatta, se del caso, per famiglie di valori di riferimento ed è aggiornata e pubblicata ogniqualvolta intervengano modifiche rilevanti.

2.   Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un valore di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali modifiche di un valore di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere prodotto. Ove possibile e opportuno, detti piani nominano uno o più valori di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, indicando il motivo per cui tali valori sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani all'autorità competente pertinente dietro richiesta di quest'ultima e, ove possibile, li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti .

Articolo 17 bis

Adeguatezza di un valore di riferimento

Gli amministratori garantiscono l'accuratezza di un valore di riferimento in relazione alla descrizione della realtà di mercato o economica che il valore di riferimento intende misurare conformemente ai requisiti della dichiarazione sul valore di riferimento di cui all'articolo 15.

Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento l'ESMA pubblica orientamenti contenenti la definizione di adeguatezza in termini di livelli accettabili del rischio di base.

Entro dicembre 2015 la Commissione pubblica una relazione nella quale analizza le pratiche esistenti per quanto riguarda la gestione del rischio di base nei contratti finanziari, in relazione all'uso di valori di riferimento quali i tassi di riferimento interbancari e i valori di riferimento per le valute, e nella quale valuta se le disposizioni relative alle norme di comportamento di cui alla direttiva 2008/48/CE e alla direttiva 2014/17/UE siano sufficienti ad attenuare il rischio di base associato ai valori di riferimento utilizzati nei contratti finanziari.

TITOLO V

USO DI VALORI DI RIFERIMENTO FORNITI DA AMMINISTRATORI AUTORIZZATI O REGISTRATI O DA AMMINISTRATORI DI PAESI TERZI

Articolo 19

Uso di un valore di riferimento

1.    Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione valori di riferimento o una combinazione di valori di riferimento in rapporto ad uno strumento finanziario o a un contratto finanziario, ▌se forniti da un amministratore autorizzato o registrato in conformità rispettivamente dell 'articolo 23 o 23 bis, o da un amministratore ubicato in un paese terzo ▌in conformità all'articolo 20, 21 bis o 21 ter .

2.     Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri investimenti associati a un valore di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se il valore di riferimento è stato registrato o fornito da un amministratore registrato nel registro pubblico di cui all'articolo 25 bis del presente regolamento.

3.     L'ESMA revoca, o allinea al paragrafo 1 del presente articolo, i paragrafi da 49 a 62 degli orientamenti dell'ESMA per le autorità competenti e le società di gestione degli OICVM — Orientamenti in materia di ETF e altri OICVM  (29).

Articolo 20

Equivalenza

1.   Le entità sottoposte a vigilanza dell'Unione possono utilizzare valori di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni, a meno che non si applichino gli articoli 21 bis o 21 ter :

a)

la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza conformemente al paragrafo 2 o 2 bis ;

b)

l'amministratore è autorizzato o registrato, e soggetto a vigilanza, in detto paese terzo;

c)

l'amministratore ha comunicato all'ESMA il proprio consenso all'uso dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, da parte di entità sottoposte a vigilanza nell'Unione ▌;

d)

l'amministratore è debitamente registrato ai sensi dell'articolo 25 bis ; e

e)

gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono operativi.

2.   La Commissione può adottare una decisione che dichiari che il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)

gli amministratori autorizzati o registrati in detto paese terzo ottemperano a requisiti legalmente vincolanti equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento, in particolare considerando se il quadro giuridico e la prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano l'adempimento dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari pubblicati il 17 luglio 2013 e dei principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, pubblicati il 5 ottobre 2012 ; e

b)

i requisiti vincolanti sono soggetti ad effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo;

b bis)

vi è uno scambio di informazioni efficace con le autorità fiscali straniere;

non vi sono carenze in termini di trasparenza nelle disposizioni legislative, giudiziarie o amministrative;

vige l'obbligo di effettiva presenza locale;

il paese terzo non è un centro finanziario offshore;

il paese terzo non prevede misure fiscali che implichino una tassazione nulla o nominale o non concede agevolazioni anche in mancanza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del paese terzo che offre queste agevolazioni fiscali;

il paese terzo non figura nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi stilato dal GAFI;

il paese terzo osserva scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 26 del modello OCSE di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio e assicura uno scambio efficace di informazioni in ambito fiscale, inclusi eventuali accordi fiscali multilaterali.

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

2 bis.     In alternativa, la Commissione può adottare una decisione che dichiari che norme o requisiti specifici in un paese terzo in relazione ad amministratori individuali e specifici o valori di riferimento o famiglie di valori di riferimento individuali o specifici sono equivalenti a quelli del presente regolamento e che gli amministratori, i valori di riferimento o le famiglie di valori di riferimento indicati possono pertanto essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione.

Tali atti di esecuzione vengono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 38, paragrafo 2.

3.   L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi i cui quadri giuridici e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2 o 2 bis . Detti accordi specificano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi in questione, ivi incluso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti riguardanti l'amministratore autorizzato del paese terzo richieste dall'ESMA;

b)

il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente di un paese terzo consideri uno degli amministratori autorizzati del paese terzo soggetti alla sua vigilanza in violazione delle condizioni della sua autorizzazione o altra normativa nazionale;

c)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza ▌.

4.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per determinare il contenuto minimo degli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 3, in modo da assicurare che le autorità competenti e l'ESMA siano in grado di esercitare tutti i poteri di vigilanza previsti dal presente regolamento.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [XXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma in conformità con la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21

Cancellazione della registrazione degli amministratori di paesi terzi

2.   L'ESMA cancella l'iscrizione di un amministratore di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), qualora l'ESMA abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che l'amministratore :

a)

agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi valori di riferimento o l'ordinato funzionamento dei mercati; o

b)

abbia commesso una grave violazione della normativa nazionale o delle altre disposizioni applicabili nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 o 2 bis .

3.   L'ESMA adotta una decisione a norma del paragrafo 2 solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

l'ESMA ha investito della questione l'autorità competente del paese terzo, ma quest'ultima non ha adottato misure appropriate per tutelare gli investitori e il regolare funzionamento dei mercati nell'Unione o non è stata in grado di dimostrare che l'amministratore in questione si conforma ai requisiti applicabili in quel paese;

b)

l'ESMA ha informato l'autorità competente del paese terzo della sua intenzione di cancellare la registrazione dell'amministratore almeno 30 giorni prima della cancellazione.

4.   L'ESMA informa senza indugio le altre autorità competenti in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 2 e pubblica la decisione sul proprio sito internet.

Articolo 21 bis

Riconoscimento di un amministratore ubicato in un paese terzo

1.     Finché non viene adottata una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, i valori di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione purché l'amministratore ottenga il riconoscimento preliminare dell'ESMA conformemente al presente articolo.

2.     Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 deve rispettare tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento, ma è esentato dall'applicazione degli articoli 11, 13 bis e 14. Se un amministratore è in grado di dimostrare che un valore di riferimento che fornisce si basa su dati regolamentati o è un valore di riferimento di merci che non si basa su dati trasmessi da fornitori di dati che non sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza per le quali l'attività principale del gruppo consiste nella prestazione di servizi di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE o nella prestazione di attività bancarie ai sensi della direttiva 2013/36/UE, all'amministratore si applicano le esenzioni previste per tali valori di riferimento, di cui rispettivamente agli articoli 12 bis e 14 bis.

3.     Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 può farlo rispettando pienamente tutti i requisiti stabiliti dai principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziario o, se l'amministratore soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1, dai principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi. Il rispetto di tali requisiti è valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni, e ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento, e le relazioni di revisione sono inviate all'ESMA e, su richiesta, messe a disposizione degli utenti.

4.     Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 dispone di un rappresentante stabilito nell'Unione. Il rappresentante è una persona fisica domiciliata nell'Unione o una persona giuridica con sede sociale nell'Unione. Esso è espressamente designato dall'amministratore ubicato in un paese terzo per agire in suo nome riguardo a tutte le comunicazioni con le autorità, ivi compresa l'ESMA, le autorità competenti e qualsiasi altro soggetto pertinente nell'Unione in relazione agli obblighi dell'amministratore di cui al presente regolamento.

5.     Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento preliminare di cui al paragrafo 1 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni di cui all'articolo 23 o 23 bis necessarie a dimostrare all'ESMA di aver adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 o 2 bis e indica l'elenco dei valori di riferimento, che fornisce o potrebbe fornire, che possono essere utilizzati nell'Unione e, se l'amministratore è sottoposto alla vigilanza di un'autorità di un paese terzo, l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.

Entro [90] giorni dal ricevimento della domanda di cui al primo comma, l'ESMA, dopo aver consultato le autorità competenti pertinenti, verifica il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2 o 2 bis, 3 e 4. L'ESMA può delegare tale compito a un'autorità nazionale competente.

Se ritiene che le suddette condizioni non siano rispettate, l'ESMA respinge la richiesta di riconoscimento spiegando i motivi del rifiuto.

Fatto salvo il terzo comma, il riconoscimento non è concesso se non sono soddisfatte le seguenti condizioni aggiuntive:

i)

se l'amministratore ubicato in un paese terzo è sottoposto alla vigilanza di un'autorità di un paese terzo, è in vigore un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente pertinente o l'ESMA e l'autorità del paese terzo dell'amministratore al fine di garantire almeno un efficace scambio di informazioni;

ii)

le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è ubicato l'amministratore non ostacolano l'efficace esercizio da parte dell'autorità competente o dell'ESMA delle funzioni di vigilanza di cui al presente regolamento.

6.     Se un amministratore ubicato in un paese terzo intende ottenere il riconoscimento preliminare mediante l'osservanza del presente regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo, e se l'amministratore ritiene che un valore di riferimento che fornisce possa beneficiare delle esenzioni di cui agli articoli 12 bis e 14 bis, ne informa prontamente l'ESMA e fornisce prove documentali a sostegno della sua posizione.

7.     Se un amministratore ubicato in un paese terzo ritiene che la cessazione di un valore di riferimento che fornisce avrebbe un impatto negativo rilevante sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, può presentare all'ESMA una domanda per essere esentato da uno o più dei requisiti applicabili a norma del presente regolamento o dei pertinenti principi della IOSCO per un periodo specifico e limitato, non superiore a 12 mesi. L'amministratore fornisce prove documentali a sostegno della sua domanda.

L'ESMA esamina la domanda entro 30 giorni e informa l'amministratore del paese terzo se è esentato da uno o più dei requisiti specificati nella sua domanda e per quanto tempo.

Alla scadenza dell'esenzione, l'ESMA può prorogarne la durata fino a un massimo di 12 mesi in presenza di ragioni valide.

8.     L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il processo di riconoscimento, la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 4, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 5 e qualsiasi delega di compiti e responsabilità alle autorità nazionali competenti in relazione a detti paragrafi.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il […].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 21 ter

Avallo

1.     Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati conformemente all'articolo 23 o registrati conformemente all'articolo 23 bis possono chiedere alla propria autorità competente di avallare un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

l'amministratore che richiede l'avallo ha verificato ed è in grado di dimostrare alla propria autorità competente che la fornitura del valore di riferimento o della famiglia di valori di riferimento da avallare soddisfa requisiti che:

i)

sono rigorosi almeno quanto quelli sanciti dal presente regolamento;

ii)

garantiscono la piena osservanza dei principi della IOSCO sui valori di riferimento finanziari, come valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni od ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento; o

iii)

garantiscono la piena osservanza dei principi della IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, come valutato e certificato da un revisore esterno indipendente almeno ogni due anni od ogniqualvolta sia introdotta una modifica rilevante al valore di riferimento, se il valore di riferimento da avallare soddisfa i criteri di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 1;

b)

l'amministratore che richiede l'avallo dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente le attività di fornitura del valore di riferimento in un paese terzo e gestire i rischi associati.

2.     L'amministratore che presenta la domanda di avallo fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, comprese le relazioni di revisione di cui al suddetto paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii).

3.     Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo, l'autorità competente pertinente la esamina e decide se approvarla o respingerla. L'autorità competente pertinente comunica all'ESMA tutti i valori di riferimento o le famiglie di valori di riferimento di cui ha approvato l'avallo come pure l'amministratore che ha richiesto l'avallo.

4.     Un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento avallati sono considerati forniti dall'amministratore che ne ha richiesto l'avallo.

5.     L'amministratore che ha avallato un valore di riferimento o una famiglia di valori di riferimento forniti in un paese terzo rimane responsabile di garantire che il valore di riferimento o la famiglia di valori di riferimento avallati soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1.

6.     Qualora l'autorità competente dell'amministratore che richiede l'avallo abbia ragioni fondate di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, essa ha il potere di ritirare la sua approvazione in relazione all'avallo, e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 17.

TITOLO VI

AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA DEGLI AMMINISTRATORI

Capo 1

Autorizzazione

Articolo 23

Procedura di autorizzazione di un valore di riferimento critico

1.    Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere da amministratore di almeno un valore di riferimento critico presenta domanda ▌all'autorità competente designata in conformità all'articolo 29per lo Stato membro in cui la persona è ubicata .

2.   In conformità al paragrafo 1, la domanda di autorizzazione viene presentata ▌entro 30 giorni ▌ dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dall'amministratore come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari ▌.

2 bis.     Una volta che un valore di riferimento è stato definito come critico, indipendentemente dalla sua portata «nazionale» o «europea», l'autorità competente pertinente rilascia l'autorizzazione a fornire tale valore di riferimento in virtù della sua nuova natura giuridica dopo aver verificato il rispetto di tutti i requisiti.

3.   L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'autorità competente di aver adottato, alla data dell'autorizzazione, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti contenuti nel presente regolamento. L'amministratore richiedente fornisce altresì i dati necessari a calcolare il valore di cui all'articolo 13, paragrafo 1, o una sua stima, se del caso, per ciascun valore di riferimento.

4.   Entro 20 giorni ▌dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente.

5.   ▌L'autorità competente pertinente ▌esamina la domanda di autorizzazione e adotta la decisione di concederla o negarla entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda completa .

Entro cinque giorni ▌dall'adozione della decisione di concedere o negare l'autorizzazione, l'autorità competente informa l'amministratore richiedente interessato. Se l'autorità competente rifiuta di autorizzare l'amministratore richiedente, fornisce le motivazioni della sua decisione.

5 bis.     Se l'autorità competente pertinente decide di negare l'autorizzazione a fornire un valore di riferimento critico che era precedentemente fornito senza essere definito critico, essa può rilasciare un'autorizzazione temporanea per un periodo massimo di sei mesi, durante il quale il valore di riferimento potrebbe continuare ad essere fornito secondo il modello precedente in attesa del soddisfacimento dei requisiti necessari all'autorizzazione come valore di riferimento critico.

L'autorità competente pertinente può rinnovare l'autorizzazione per un periodo massimo aggiuntivo di sei mesi.

5 ter.     Se l'amministratore e/o i fornitori di dati non rispettano i requisiti per continuare a fornire un valore definito critico, trascorso il suddetto periodo di adattamento, la fornitura del valore di riferimento cessa conformemente all'articolo 17.

6.   L'autorità competente notifica all'ESMA qualunque decisione di concedere ▌l'autorizzazione a un amministratore richiedente entro 10 giorni .

7.   Alla Commissione è delegato il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 riguardo a misure intese a specificare ulteriormente le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e di registrazione, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei costi per i richiedenti e le autorità competenti.

Articolo 23 bis

Procedura di registrazione di un valore di riferimento non critico

1.     Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che intende fungere esclusivamente da amministratore di valori di riferimento non critici presenta domanda di registrazione all'autorità competente designata in conformità all'articolo 29 del presente regolamento per lo Stato membro in cui la persona è ubicata.

2.     Gli amministratori autorizzati rispettano costantemente le condizioni di cui al presente regolamento e notificano all'autorità competente eventuali variazioni rilevanti delle stesse.

3.     In conformità al paragrafo 1, una domanda viene presentata entro 30 giorni dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dalla persona come riferimento per strumenti finanziari o contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento.

4.     L'amministratore richiedente fornisce:

a)

la documentazione necessaria a dimostrare all'autorità competente di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis, all'articolo 5 quater, all'articolo 6, se del caso, e agli articoli 7 ter e 15; e

b)

il valore di riferimento totale, o una sua stima, se disponibile, di ciascun valore di riferimento.

5.     Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'autorità competente pertinente valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente pertinente.

6.     L'autorità competente pertinente registra la domanda entro 15 giorni dal ricevimento di una domanda completa di registrazione.

7.     Qualora l'autorità competente pertinente ritenga che un valore di riferimento debba essere definito critico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, informa l'ESMA e l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa.

8.     Qualora l'autorità competente di registrazione ritenga che un valore di riferimento debba essere definito critico ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2 bis o 2 quater, informa l'ESMA e l'amministratore entro 30 giorni dal ricevimento della domanda completa e trasmette all'ESMA la sua valutazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2 bis o 2 quater.

9.     Qualora il valore di riferimento di un amministratore registrato sia definito critico, l'amministratore presenta domanda di autorizzazione conformemente all'articolo 23 entro 90 giorni dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ter, o del parere di cui all'articolo 13, paragrafo 2 octies.

Articolo 24

Revoca o sospensione dell'autorizzazione o della registrazione

1.   L'autorità competente revoca o sospende l'autorizzazione o la registrazione qualora l'amministratore:

a)

rinunci espressamente all'autorizzazione o non abbia fornito valori di riferimento negli ultimi dodici mesi;

b)

abbia ottenuto l'autorizzazione o la registrazione rendendo false dichiarazioni o con altri mezzi illeciti;

c)

non soddisfi più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato o registrato ; or

d)

abbia gravemente e ripetutamente violato le disposizioni del presente regolamento.

2.   L'autorità competente notifica la propria decisione all'ESMA entro sette giorni ▌.

2 bis.     A seguito dell'adozione di una decisione di sospendere l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, e qualora la cessazione del valore di riferimento determini un evento di forza maggiore, renda vane o comunque violi le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario associato a detto valore di riferimento, la fornitura del valore di riferimento può essere consentita dall'autorità competente pertinente dello Stato membro in cui l'amministratore è ubicato fino alla revoca della decisione di sospensione. Durante questo periodo, l'uso di detto valore di riferimento da parte delle entità sottoposte a vigilanza è consentito solo per strumenti finanziari e contratti finanziari già associati al valore di riferimento. Nessun nuovo contratto finanziario o nuovo strumento finanziario è associato al valore di riferimento.

2 ter.     A seguito dell'adozione di una decisione di revocare l'autorizzazione o la registrazione di un amministratore, si applica l'articolo 17, paragrafo 2.

Capo 2

Notifica dei valori di riferimento

Articolo 25 bis

Registro degli amministratori e uso iniziale di un valore di riferimento

1.     L'ESMA istituisce e tiene un registro pubblico contenente le seguenti informazioni:

a)

le identità degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi delle disposizioni degli articoli 23 e 23 bis, nonché l'autorità competente responsabile della vigilanza;

b)

le identità degli amministratori che le abbiano notificato il consenso come previsto all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), e dell'autorità competente del paese terzo responsabile della vigilanza;

c)

le identità degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 21 bis e dell'autorità competente del paese terzo responsabile della vigilanza;

d)

i valori di riferimento avallati in conformità della procedura di cui all'articolo 21 ter e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo.

2.     Prima di usare un indice come valore di riferimento nell'Unione, l'entità sottoposta a vigilanza verifica che il fornitore dell'indice in questione figuri sul sito web dell'ESMA come amministratore autorizzato, registrato o riconosciuto conformemente al presente regolamento.

Capo 3

Cooperazione ai fini della vigilanza

Articolo 26

Delega di compiti fra autorità competenti

1.   In conformità all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1095/2010 un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'autorità competente di un altro Stato membro previo consenso scritto . Le autorità competenti notificano all'ESMA qualsiasi proposta di delega 60 giorni prima dell'entrata in vigore della stessa.

2.   Un'autorità competente può delegare i suoi compiti ai sensi del presente regolamento all'ESMA, previa accettazione di quest’ultima. ▌

3.   L'ESMA notifica agli Stati membri le proposte di delega entro sette giorni ▌. L'ESMA pubblica i dettagli di eventuali deleghe accettate entro sette giorni ▌dalla notifica.

Articolo 26 bis

Violazione del diritto dell'Unione da parte delle autorità nazionali competenti

1.     Laddove un'autorità nazionale competente non abbia applicato il presente regolamento o l'abbia applicato in un modo che sembra costituire una violazione del diritto dell'Unione, l'ESMA può esercitare i poteri conferitile dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, conformemente alle procedure di cui a tale articolo, e può, ai fini dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1095/2010, adottare decisioni nei confronti dei singoli amministratori dei valori di riferimento sottoposti alla vigilanza di tale autorità nazionale competente, e nei confronti dei fornitori di dati per i valori di riferimento sottoposti alla vigilanza di tale autorità nazionale competente, laddove tali fornitori di dati siano entità sottoposte a vigilanza.

2.     Laddove il valore di riferimento pertinente sia un valore di riferimento critico, l'ESMA garantisce la cooperazione con il collegio di autorità competenti in conformità della procedura di cui all'articolo 34.

Articolo 27

Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

1.   L'autorità competente può divulgare le informazioni ricevute da un'altra autorità competente soltanto se:

a)

ha ottenuto il consenso scritto di tale autorità competente e se le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali tale autorità competente ha espresso il suo consenso; o

b)

▌tale divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 28

Cooperazione in materia di indagini

1.   L'autorità competente pertinente può chiedere l'assistenza di un'altra autorità competente ai fini di ispezioni o indagini in loco. L'autorità competente che riceve la richiesta coopera per quanto possibile e opportuno.

2.   L'autorità competente che presenta la richiesta di cui al paragrafo 1 ne informa l'ESMA. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono chiedere all'ESMA di assumere il coordinamento delle indagini o ispezioni in loco.

3.   Quando un'autorità competente riceve da un'altra autorità competente la richiesta di eseguire un'ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare l'ispezione o l'indagine in loco direttamente;

b)

consentire all'autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all'ispezione o indagine in loco;

c)

nominare revisori o esperti che eseguano l'ispezione o l'indagine in loco o forniscano sostegno .

Capo 4

Ruolo delle autorità competenti

Articolo 29

Autorità competenti

1.   Per gli amministratori e i fornitori di dati sottoposti a vigilanza, ciascuno Stato membro designa l'autorità competente pertinente responsabile dello svolgimento dei compiti derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione e l'ESMA.

2.   Quando uno Stato membro designa più di una autorità competente ne stabilisce chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola autorità competente responsabile del coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione, l'ESMA e le autorità competenti degli altri Stati membri.

3.   L'ESMA pubblica sul proprio sito internet un elenco delle autorità competenti designate in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera a) .

Articolo 30

Poteri delle autorità competenti

1.   Ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, almeno dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine:

a)

possono avere accesso a qualsiasi documento pertinente e altri dati pertinenti in qualunque forma, e possono riceverne o farne copia;

b)

possono richiedere o esigere informazioni da qualsiasi persona coinvolta nella fornitura di un valore di riferimento o nella fornitura di dati per un valore di riferimento, compreso qualsiasi fornitore di servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 bis, nonché dai loro mandanti e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

in relazione ai valori di riferimento di merci, possono chiedere informazioni ai fornitori di dati sui relativi mercati a pronti in base a , se del caso, formati standard e relazioni sulle operazioni e avere accesso diretto ai sistemi dei trader;

d)

possono effettuare ispezioni o indagini in loco, presso luoghi diversi dalle abitazioni private delle persone fisiche;

e)

possono accedere ai locali di persone fisiche e giuridiche allo scopo di sequestrare documenti e altri dati in qualunque forma, laddove vi sia il ragionevole sospetto che i documenti o altri dati relativi all'oggetto dell'ispezione o indagine possano essere rilevanti per provare una violazione del presente regolamento. Qualora sia necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione, in conformità alla legislazione nazionale, tale potere verrà esercitato solo dopo l'ottenimento della preventiva autorizzazione;

f)

possono esigere le registrazioni esistenti di conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o altre registrazioni relative agli scambi di dati conservate da entità sottoposte a vigilanza;

g)

possono chiedere il congelamento o il sequestro di attivi o entrambe le cose;

i)

possono chiedere la cessazione temporanea di qualunque prassi che l'autorità competente consideri contraria al presente regolamento;

j)

possono imporre un divieto temporaneo all'esercizio dell'attività professionale;

k)

possono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare la corretta informazione del pubblico circa la fornitura dei valori di riferimento, anche imponendo a una persona che ha pubblicato o diffuso il valore di riferimento di pubblicare una dichiarazione correttiva in merito a dati forniti precedentemente o a cifre del valore di riferimento;

k bis)

possono riesaminare la dichiarazione di conformità e chiederne modifiche.

2.   Le autorità competenti esercitano le loro funzioni e i loro poteri di cui al paragrafo 1, nonché i poteri di imporre sanzioni di cui all'articolo 31, in conformità del loro quadro giuridico nazionale attraverso le seguenti modalità:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità o con imprese che operano sul mercato;

c)

sotto la loro responsabilità mediante delega a tali autorità o a imprese che operano sul mercato;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

Per l'esercizio di tali poteri, le autorità competenti si dotano di adeguate ed efficaci misure di salvaguardia dei diritti della difesa e dei diritti fondamentali.

3.   Gli Stati membri provvedono all'adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari allo svolgimento dei loro compiti.

4.   Una persona non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte da un contratto o da una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa se rende disponibili le informazioni conformemente al paragrafo 2.

Articolo 31

Misure e sanzioni amministrative

1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti in conformità all'articolo 34, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di adottare misure amministrative adeguate e di applicare misure amministrative e sanzioni quanto meno:

a)

in caso di violazione degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌11, 14, 15, 17, ▌19, ▌23 e 23 bis del presente regolamento; e

b)

per mancata cooperazione o mancato adempimento in caso di indagine, ispezione o richiesta disciplinate dall'articolo 30.

2.   In caso di una delle violazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri, in conformità alla legislazione nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare almeno le seguenti misure e sanzioni amministrative:

a)

l'ordine diretto all'amministratore o all'entità sottoposta a vigilanza responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

b)

la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati;

c)

una dichiarazione pubblica che indica l'amministratore o l'entità sottoposta a vigilanza responsabile e la natura della violazione;

d)

la revoca o sospensione dell'autorizzazione di un amministratore ;

e)

l'interdizione temporanea, che proibisca a qualsiasi persona fisica ritenuta responsabile della violazione, lo svolgimento di funzioni di gestione per amministratori o fornitori di dati;

f)

l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell'importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; o

1)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

500 000 EUR per violazioni degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌ 11, dell'articolo 12 bis, paragrafo 2, degli articoli 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌e 23, o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento; o

ii)

100 000 EUR per violazioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 7, paragrafo 4 , o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

2)

nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno:

i)

l'importo maggiore tra 1 000 000 EUR o il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, per violazioni degli articoli 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater, 5 quinquies, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8, 9, ▌ 11, 14, 15, ▌17, 18, 19 ▌e 23. Se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere i conti consolidati in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE per le banche e alla direttiva 91/674/CEE per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri; o

ii)

l'importo maggiore tra 250 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione, per violazioni dell'articolo 7 , paragrafo 1, lettere b) e c); se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità alla direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente in base alla direttiva 86/635/CEE per le banche e alla direttiva 91/674/CEE per le imprese di assicurazioni che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo o, se si tratta di un'associazione, il 10 % dei fatturati aggregati dei membri.

3.   Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA le norme pertinenti di diritto penale insieme alla notifica di cui al primo comma.

Essi ne comunicano senza indugio alla Commissione e all'ESMA ogni successiva modifica.

4.   Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti, in conformità alla legislazione nazionale, altri poteri sanzionatori oltre a quelli indicati al paragrafo 1 e possono prevedere sanzioni più elevate di quelle stabilite nel suddetto paragrafo.

Articolo 32

Esercizio dei poteri sanzionatori e di vigilanza e obbligo di cooperazione

1.   Gli Stati membri assicurano che, nel determinare il tipo, il livello e la proporzionalità delle sanzioni amministrative, le autorità competenti prendano in esame tutte le circostanze pertinenti, tra cui, ove del caso:

a)

la gravità e la durata della violazione;

a bis)

la criticità del valore di riferimento per la stabilità finanziaria e l'economia reale;

b)

il grado di responsabilità dell'autore della violazione;

c)

il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo della persona fisica responsabile;

d)

il livello dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona responsabile, quando possono essere determinati;

e)

il livello di collaborazione della persona responsabile con l'autorità competente, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa;

f)

precedenti violazioni della persona in questione;

g)

le misure adottate, successivamente alla violazione, da una persona responsabile al fine di evitare il reiterarsi della violazione.

2.   Nell'esercizio dei loro poteri sanzionatori nelle circostanze di cui all'articolo 31, le autorità competenti collaborano attivamente per assicurare che i poteri investigativi e di vigilanza e le sanzioni amministrative producano i risultati auspicati dal presente regolamento. Inoltre, esse coordinano le loro azioni in modo da evitare possibili duplicazioni e sovrapposizioni nell'applicazione dei poteri investigativi e di vigilanza nonché delle sanzioni amministrative e delle ammende nei casi transfrontalieri.

2 bis.     Qualora abbiano deciso, conformemente all'articolo 31, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni cui è fatto riferimento in detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutte le prerogative necessarie per stabilire contatti con le autorità giudiziarie nella loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni del presente regolamento, e assicurano lo stesso ad altre autorità competenti e all'ESMA per soddisfare i rispettivi obblighi di cooperare vicendevolmente e con l'ESMA ai fini del presente regolamento.

2 ter.     Le autorità competenti forniscono assistenza alle autorità competenti degli altri Stati membri. In particolare, si scambiano informazioni e cooperano nell'ambito delle indagini o in relazione alle attività di vigilanza. Le autorità competenti possono altresì cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda azioni tese a facilitare la riscossione di ammende.

Articolo 33

Pubblicazione delle decisioni

1.   Le autorità competenti pubblicano le decisioni che impongono una sanzione o misura amministrativa per violazioni del presente regolamento sul loro sito internet ufficiale subito dopo aver comunicato la decisione alla persona sottoposta a sanzione. La pubblicazione contiene quanto meno le informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tale obbligo non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

2.   Laddove, a seguito di una valutazione caso per caso condotta sulla proporzionalità della pubblicazione dei suddetti dati, l'autorità competente ritenga sproporzionata la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dei dati personali delle persone fisiche o qualora la pubblicazione metta a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti agiscono in uno dei seguenti modi:

a)

rinviano la pubblicazione della decisione di imporre una sanzione o una misura fino al momento in cui le motivazioni che impediscono la pubblicazione vengano meno;

b)

pubblicano la decisione di imporre una sanzione o una misura in forma anonima in ottemperanza alla normativa nazionale, se la pubblicazione anonima assicura un'efficace protezione dei dati personali in questione. Nel caso si decida di pubblicare una sanzione o misura in forma anonima, è possibile posticipare la pubblicazione dei dati per un periodo di tempo ragionevole se si prevede che entro tale periodo le ragioni della pubblicazione in forma anonima verranno meno;

c)

non pubblicano affatto la decisione di imporre una sanzione o misura nel caso in cui le opzioni di cui alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

(i)

che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

(ii)

la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3.   Laddove la decisione di imporre una sanzione o misura sia subordinata a un ricorso dinnanzi alle pertinenti autorità giudiziarie o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano altresì, immediatamente, sul loro sito internet ufficiale, tali informazioni nonché eventuali informazioni successive sull'esito del ricorso. Inoltre, vengono pubblicate anche eventuali decisioni che annullano la decisione precedente di imporre una sanzione o misura.

4.   Le autorità competenti assicurano che la pubblicazione, in conformità al presente articolo, resti sul loro sito internet ufficiale per un periodo di almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione restano sul sito internet ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

4 bis.     Gli Stati membri inviano all'ESMA, con cadenza annuale, informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure amministrative imposte in conformità dell'articolo 31. Tale obbligo non riguarda le misure di natura investigativa. L'ESMA pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

Qualora gli Stati membri abbiano scelto, a norma dell'articolo 31, di stabilire sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni previste da detto articolo, le loro autorità competenti forniscono all'ESMA su base annua dati anonimi e aggregati relativi a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali applicate. L'ESMA pubblica le informazioni sulle sanzioni penali imposte in una relazione annuale.

Articolo 34

Collegio di autorità competenti

1.   Entro 30 giorni dall'inserimento di un valore di riferimento nell'elenco dei valori di riferimento critici ai sensi dell'articolo 25 bis, fatta eccezione per i valori di riferimento critici di carattere nazionale come stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 21 , l'autorità competente pertinente istituisce un collegio di autorità competenti.

2.   Il collegio è composto dall'autorità competente dell'amministratore, dall'ESMA e dalle autorità competenti dei fornitori di dati rilevanti .

3.   Le autorità competenti di altri Stati membri hanno il diritto di far parte del collegio laddove l'eventuale cessazione della fornitura del valore di riferimento ▌provocherebbe un impatto negativo rilevante sulla stabilità finanziaria, sul corretto funzionamento dei mercati, sui consumatori o sull'economia reale di detti Stati membri.

Ove un'autorità competente intenda entrare a far parte del collegio ai sensi del primo comma, presenta una richiesta all'autorità competente dell'amministratore comprovante il soddisfacimento dei requisiti previsti. L'autorità competente pertinente dell'amministratore esamina la richiesta e notifica all'autorità richiedente entro 30 giorni ▌dal ricevimento della richiesta se ritiene o meno soddisfatti i requisiti in questione. Qualora non consideri soddisfatti i requisiti, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'ESMA, in conformità al paragrafo 10.

4.   L'ESMA contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo, in conformità all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010. A tal fine, l'ESMA partecipa ove del caso ed è considerata un'autorità competente.

5.   L' ESMA presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e assicura un efficace scambio di informazioni tra i suoi membri.

6.   L'autorità competente dell'amministratore stabilisce disposizioni scritte nel quadro del collegio, in ordine ai seguenti punti:

a)

le informazioni che le autorità competenti sono tenute a scambiarsi;

b)

il processo decisionale tra le autorità competenti;

c)

i casi in cui le autorità competenti sono tenute a consultarsi;

d)

l'assistenza da fornire ai sensi dell'articolo 14 , paragrafo 5 bis , ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 14, paragrafo 3 .

Se l'amministratore fornisce più di un valore di riferimento, l' ESMA può istituire un unico collegio in relazione a tutti i valori di riferimento forniti dall'amministratore in questione.

7.   In assenza di accordo riguardo alle disposizioni di cui al paragrafo 6, qualsiasi membro del collegio diverso dall'ESMA può rinviare la questione all'ESMA stessa. L'autorità competente dell'amministratore tiene opportunamente conto del parere espresso dall'ESMA sulle disposizioni scritte di coordinamento prima di concordarne il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dall'ESMA. L'autorità competente dell'amministratore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e all'ESMA.

8.   Prima di adottare le misure di cui all'articolo 24 e , se del caso, agli articoli 14 e 23 , l'autorità competente dell'amministratore consulta i membri del collegio. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per giungere a un accordo entro il termine specificato nelle disposizioni scritte di cui al paragrafo 6 . È istituito un meccanismo di mediazione per favorire l'adozione di una visione comune tra le autorità competenti in caso di disaccordo.

9.   In assenza di accordo tra i membri del collegio ▌, le autorità competenti diverse dall'ESMA possono rinviare a quest'ultima le seguenti situazioni:

a)

un'autorità competente non ha comunicato informazioni essenziali;

b)

a seguito di una richiesta ai sensi del paragrafo 3, l'autorità competente dell'amministratore ha notificato all'autorità richiedente che i requisiti di detto paragrafo non risultano soddisfatti o non ha risposto alla richiesta entro un termine ragionevole;

c)

le autorità competenti non hanno concordato le questioni di cui al paragrafo 6;

d)

▌vi è disaccordo circa la misura adottata in conformità degli articoli ▌23 e 24.

Se 20 giorni dopo il deferimento all'ESMA ai sensi del primo comma la questione non è risolta, l'autorità competente dell'amministratore prende la decisione definitiva e fornisce per iscritto una spiegazione dettagliata della sua decisione alle autorità di cui al primo comma e all'ESMA.

Qualora ritenga che l'autorità competente dell'amministratore abbia adottato le misure di cui al paragrafo 8 che potrebbero non essere conformi alla normativa nell'Unione, l'ESMA interviene conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9 bis.     Le autorità competenti in un collegio che non concorda sulle misure da adottare in conformità dell'articolo 13 bis o dell'articolo 14, possono rinviare la questione all'ESMA. Fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'ESMA può intervenire in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9 ter.     Eventuali misure adottate a norma dell'articolo 13 bis o dell'articolo 14 devono restare in vigore almeno finché il collegio non raggiunga un accordo, conformemente ai paragrafi 8 e 9 bis.

Articolo 35

Cooperazione con l'ESMA

1.   Le autorità competenti collaborano con l'ESMA ai fini del presente regolamento, in conformità al regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all'ESMA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti, in conformità all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

2 bis.     Nell'ambito del suo ruolo concernente l'attuazione e il monitoraggio del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), insieme ad altre pertinenti autorità di vigilanza, coopera con l'ESMA ai fini del presente regolamento ed è consultata durante l'elaborazione di tutte le norme tecniche di regolamentazione e degli atti delegati e fornisce senza indugio tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi obblighi.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2.

L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [XXXX].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 36

Segreto professionale

1.   Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui al paragrafo 2.

2.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o impresa che opera sul mercato o persona fisica o giuridica cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, tra cui revisori ed esperti che hanno ricevuto un mandato da detta autorità.

3.   Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge.

4.   Tutte le informazioni scambiate tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento, relative a condizioni commerciali od operative e ad altre questioni economiche o personali, sono considerate riservate e soggette agli obblighi del segreto professionale, salvo il caso in cui l'autorità competente dichiari al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO VII

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ▌e all'articolo 23, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, ▌e all'articolo 23, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, ▌e dell'articolo 23, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 dello stesso.

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 39

Disposizioni transitorie

1.   Gli amministratori che forniscono valori di riferimento al [data di entrata in vigore del presente regolamento] presentano domanda di autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 23 o dell'articolo 23 bis entro il [ 12 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda].

1 bis.     Le autorità nazionali competenti decidono quale dei valori inseriti nel registro è da considerarsi «critico». Tali valori sono soggetti alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 23.

2.    Le persone fisiche o giuridiche che hanno presentato domanda di autorizzazione o registrazione in conformità al paragrafo 1 possono continuare a produrre i valori di riferimento esistenti che possono essere utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza salvo e fino all'eventuale rifiuto dell'autorizzazione.

3.   Se un valore di riferimento esistente non soddisfa i requisiti del presente regolamento ma la sua modifica per renderlo conforme a tali requisiti determinerebbe un evento di forza maggiore, renderebbe vane o comunque violerebbe le condizioni di un contratto finanziario o strumento finanziario collegato a detto valore di riferimento, l'utilizzo continuativo del valore di riferimento nei contratti finanziari e negli strumenti finanziari esistenti può essere autorizzato dalla pertinente autorità competente dello Stato membro in cui è ubicata la persona fisica o giuridica che lo fornisce, finché l'autorità competente ritenga che il valore di riferimento possa cessare di essere utilizzato o possa essere sostituito da un altro valore di riferimento senza che ciò arrechi pregiudizio a una delle due parti del contratto .

3 bis.     I nuovi strumenti finanziari o contratti finanziari non sono associati a un valore di riferimento esistente che non rispetta i requisiti del presente regolamento dopo il [data di applicazione del presente regolamento] .

3 ter.     In deroga al paragrafo 3 bis, i nuovi strumenti finanziari possono essere associati a un valore di riferimento esistente che non rispetti i requisiti del presente regolamento per un periodo di tempo di un anno dopo il [data di applicazione del presente regolamento], a condizione che lo strumento finanziario sia necessario a fini di copertura onde gestire il rischio di uno strumento finanziario esistente associato a tale valore di riferimento.

4.    A meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza conformemente all'articolo 20, paragrafo 2 o 2 bis, le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione utilizzano solo un valore di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo, dove è utilizzato come riferimento in strumenti finanziari e contratti finanziari esistenti , alla data di entrata in vigore del presente regolamento o dove è utilizzato in nuovi strumenti finanziari e contratti finanziari per tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 39 bis

Termine per l'aggiornamento dei prospetti e dei documenti contenenti le informazioni chiave

L'articolo 19, paragrafo 2, non pregiudica i prospetti esistenti approvati ai sensi della direttiva 2003/71/CE prima del [entrata in vigore del presente regolamento]. Per i prospetti approvati prima del [entrata in vigore del presente regolamento] ai sensi della direttiva 2009/65/CE i documenti di base vengono aggiornati alla prima occasione e in ogni caso entro il …* [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

Articolo 40

Riesame

1.    Entro il 1o gennaio 2018 la Commissione riesamina il presente regolamento e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, concentrandosi in particolare:

a)

sul funzionamento e l'efficacia del regime dei valori di riferimento critici e della partecipazione obbligatoria di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, nonché sulla definizione di valore di riferimento critico di cui all'articolo 3; e

b)

sull'efficacia del regime di vigilanza, di cui al titolo VI, e dei collegi, di cui all'articolo 34, nonché sull'adeguatezza della vigilanza su taluni valori di riferimento da parte degli organismi dell'Unione.

1 bis.     La Commissione riesamina l'evoluzione dei principi internazionali, in particolare quelli applicabili ai valori di riferimento di merci delle agenzie di rilevazione dei prezzi, nonché l'evoluzione dei quadri giuridici e delle pratiche di vigilanza nei paesi terzi in relazione alla fornitura di valori di riferimento, e presenta in merito una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il …* [quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento] e in seguito ogni quattro anni. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica 6 mesi dopo il … [entrata in vigore degli atti delegati adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento] .

Tuttavia, l'articolo 13, paragrafo 1, e gli articoli 14 e 34 si applicano dal … [6 mesi dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0131/2015).

(*)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.

(2)  GU C 177 dell'11.6.2014, pag. 42.

(3)  GU C 113 del 15.4.2014, pag. 1.

(4)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(5)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(6)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(7)  GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.

(8)  Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(9)   Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(10)   Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(11)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(12)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(13)   Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

(14)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(15)   Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(16)   Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(17)   Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU L 9 del 14.8.2009, pag. 112).

(18)   Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1) .

(19)   Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014 , relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121) .

(20)   Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32) .

(21)   Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia II accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(22)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(23)   Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 ( GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).

(24)   Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1) .

(25)   Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE ( GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(26)   Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014 , in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 ( GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).

(27)   Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva ( GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).

(28)   Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84) .

(29)   1.8.2014, ESMA/2014/937.