21.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 239/14


POSIZIONE (UE) N. 11/2015 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Adottata dal Consiglio il 23 giugno 2015

(2015/C 239/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 254, primo comma, e l'articolo 281, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

vista la richiesta della Corte di giustizia,

visto il parere della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

A causa del progressivo ampliamento delle sue competenze a partire dalla sua istituzione, il numero di cause dinanzi al Tribunale è aumentato costantemente col passare degli anni, comportando, nel tempo, un aumento del numero di cause pendenti dinanzi ad esso. Tale circostanza ha un impatto sulla durata dei procedimenti.

(2)

Attualmente, la durata dei procedimenti non sembra accettabile per le parti coinvolte, in particolare alla luce dei principi enunciati sia dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dall'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(3)

La situazione in cui si trova il Tribunale dipende da cause strutturali connesse, tra l'altro, all'intensificazione e alla diversificazione degli atti giuridici delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché al volume e alla complessità delle cause di cui il Tribunale è investito, soprattutto in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

(4)

Si dovrebbero pertanto adottare le misure necessarie per far fronte a tale situazione e l'uso della facoltà prevista dai trattati di aumentare il numero di giudici del Tribunale consentirebbe di ridurre in breve tempo sia il volume di cause pendenti sia l'eccessiva durata dei procedimenti dinanzi ad esso.

(5)

Tenendo conto della probabile evoluzione del carico di lavoro del Tribunale, il numero dei giudici dovrebbe essere fissato a 56 al termine di una procedura articolata in tre fasi, fermo restando che nel Tribunale non possono mai sedere più di due giudici nominati su proposta di uno stesso Stato membro.

(6)

Al fine di ridurre rapidamente l'arretrato di cause pendenti, dodici giudici supplementari dovrebbero entrare in carica … (2).

(7)

Nel settembre 2016 la competenza a decidere in primo grado in materia di funzione pubblica dell'Unione e i sette posti dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea dovrebbero essere trasferiti al Tribunale sulla base di una futura richiesta legislativa da parte della Corte di giustizia.

(8)

Nel settembre 2019 dovrebbero entrare in carica i rimanenti nove giudici supplementari. Per garantire l'efficacia in termini di costi, tale circostanza non dovrebbe comportare l'assunzione di referendari supplementari né di altro personale di sostegno. Le misure di riorganizzazione interna in seno all'istituzione dovrebbero assicurare un uso efficiente delle risorse umane esistenti.

(9)

È necessario adattare di conseguenza le disposizioni dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali che ha luogo ogni tre anni.

(10)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è così modificato:

1)

l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Il rinnovo parziale dei giudici, che ha luogo ogni tre anni, riguarda la metà del numero dei giudici. Se il numero di giudici è dispari, il numero di giudici da sostituire è il numero immediatamente superiore alla metà e alternativamente il numero immediatamente inferiore alla metà del numero di giudici.

Il primo comma si applica anche al rinnovo parziale degli avvocati generali, che ha luogo ogni tre anni.»;

2)

l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Il Tribunale è composto di:

a)

40 giudici a decorrere dal … (3);

b)

47 giudici a decorrere dal 1o settembre 2016;

c)

due giudici per Stato membro a decorrere dal 1o settembre 2019.».

Articolo 2

Il mandato dei giudici supplementari del Tribunale da nominare ai sensi dell'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è articolato come segue:

a)

il mandato di sei dei dodici giudici supplementari, da nominare a decorrere dal … (3), termina il 31 agosto 2016. Detti sei giudici sono scelti per sorteggio. Il mandato degli altri sei giudici termina il 31 agosto 2019;

b)

il mandato di tre dei sette giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2016, termina il 31 agosto 2019. Detti tre giudici sono scelti per sorteggio. Il mandato degli altri quattro giudici termina il 31 agosto 2022;

c)

il mandato di quattro dei nove giudici supplementari, da nominare a decorrere dal 1o settembre 2019, scade il 31 agosto 2022. Detti quattro giudici sono scelti per sorteggio, Il mandato degli altri cinque giudici scade il 31 agosto 2025.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 23 giugno 2015.

(2)  «nel settembre 2015» o «con l'entrata in vigore del presente regolamento» se la data di entrata in vigore del presente regolamento è successiva al 31 agosto 2015.

(3)  «1o settembre 2015» o la data di entrata di entrata in vigore del presente regolamento se tale data è successiva al 1o settembre 2015.