21.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 417/8


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

(Il testo completo del presente parere è reperibile in francese, inglese e tedesco sul sito web del GEPD (www.edps.europa.eu))

2014/C 417/06

1.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 9 aprile 2014 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario («la proposta») (1). Il giorno seguente la proposta è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione.

2.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato sulla proposta prima della sua adozione e di aver avuto la possibilità di formulare osservazioni informali alla Commissione, che ne ha prese in considerazione alcune. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva sono state rafforzate. Si compiace altresì del fatto che nel preambolo della proposta sia stato inserito un riferimento alla consultazione del GEPD.

1.2.   Contesto, obiettivo e ambito di applicazione della proposta

3.

Nel 2012, il «Piano d’azione: diritto europeo delle società e governo societario – Una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili» (2) della Commissione aveva fornito la tabella di marcia della Commissione in quest’ambito, basata sugli obiettivi del rafforzamento della trasparenza e del coinvolgimento degli azionisti.

4.

Nella lettera inviata il 27 marzo 2013 alla Commissione (3), il GEPD aveva formulato osservazioni su punti pertinenti riguardanti il piano d’azione. In particolare, il GEPD aveva fornito orientamenti preliminari riguardo alle preoccupazioni in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata sollevate da aspetti quali «l’identificazione degli azionisti» e «la sorveglianza della politica retributiva da parte degli azionisti».

5.

L’obiettivo generale della proposta in esame è, in sostanza, modificare la direttiva 2007/36/CE («la direttiva sui diritti degli azionisti») (4), che aveva introdotto norme minime volte a permettere agli azionisti di accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti prima dell’assemblea e a prevedere semplici modalità di voto a distanza, fissando inoltre una serie di altri requisiti comuni riguardo ai diritti degli azionisti.

3.   Conclusioni

34.

Il GEPD si compiace di essere stato consultato in merito alla proposta ed è lieto che la Commissione abbia preso in considerazione alcune delle osservazioni formulate. Di conseguenza, le garanzie per la protezione dei dati contenute nella proposta di direttiva sono state rafforzate.

35.

Nel presente parere il GEPD raccomanda di migliorare ulteriormente la proposta apportando le seguenti modifiche:

deve essere aggiunta una disposizione generale, sostanziale, che faccia riferimento alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati, comprese le «disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE»;

la proposta deve inoltre specificare le finalità del trattamento e stabilire chiaramente che né le informazioni riguardanti l’identità degli azionisti né i dati sulla remunerazione dei singoli amministratori devono essere utilizzati per scopi non compatibili con tali finalità;

la proposta deve altresì prescrivere alle società di garantire che siano attuate misure tecniche e organizzative volte a limitare l’accessibilità delle informazioni personali (riguardanti ad esempio gli azionisti e i singoli amministratori) dopo un certo periodo di tempo;

infine, la proposta deve stabilire che, qualora la pubblicazione delle informazioni del pacchetto retributivo di un singolo amministratore riveli dati sanitari o altre categorie particolari di dati tutelati ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 95/46/CE, dette informazioni devono essere redatte in modo da escludere qualsiasi riferimento a tali informazioni «più sensibili».

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2014

Giovanni BUTTARELLI

Garante europeo aggiunto della protezione dei dati


(1)  COM(2014) 213 final.

(2)  COM(2012) 740 final.

(3)  Disponibile sul sito web del GEPD al seguente indirizzo: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2013/13-03-27_Letter_Company_Law_EN.pdf

(4)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007.