15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 407/5


Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 22 aprile 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6905 — INEOS/Solvay/JV

Relatore: Estonia

2014/C 407/04

1.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

2.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni.

3.

Il comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione.

4.

Il comitato consultivo concorda in particolare con la Commissione sui seguenti punti:

il mercato rilevante del prodotto è quello dei prodotti di base S-PVC, inclusi tutti i valori K eccetto gli HIS-PVC e altri copolimeri;

la portata geografica del mercato dei prodotti di base S-PVC è inferiore all’insieme del SEE e corrisponde al NWE (Europa del Nordovest) o al NWE+.

5.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non dovrebbe dar luogo a effetti orizzontali tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati: i) del butadiene, ii) del raffinato 1, iii) del cloro, iv) della soda caustica, v) del CVM, vi) dell’acido cloridrico, vii) dell’E-PVC, viii) del cloruro di metilene, ix) del cloroformio.

6.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata dia luogo a effetti verticali tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati: i) del propilene e del cloruro di allile, ii) del cloro e dell’EDC, iii) del cloro e delle tecnologie di produzione del cloro, iv) del cloro e dell’elettroforesi, v) del sale e della soda caustica, vi) del sale e dell’ipoclorito di sodio, vii) delle tecnologie di produzione del cloro e della soda caustica, viii) delle tecnologie di produzione del cloro e dell’ipoclorito di sodio, ix) dell’elettroforesi e della soda caustica, x) dell’elettroforesi e dell’ipoclorito di sodio, xi) dell’EDC e delle tecnologie dell’EDC/del CVM, xii) dell’EDC e del CVM, xiii) del CVM e delle tecnologie dell’EDC/CVM, xiv) dei catalizzatori EDC e dell’EDC, xv) dell’E-PVC e del CVM, xvi) del S-PVC e delle tecnologie S-PVC, xvii) del S-PVC e degli additivi di PVC, xviii) dell’E-PVC e degli additivi del PVC, xix) del S-PVC e dei compound S-PVC, xx) del tetracloruro di carbonio e del percloroetilene, xxi) del tetracloruro di carbonio e dell’HFC-365mfc.

7.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata elimina la principale pressione concorrenziale esercitata su INEOS nel mercato NWE dei prodotti di base S-PVC e combina le attività del primo e del secondo fornitore creando un leader indiscusso del mercato, detentore di quote superiori al 50 %, e un divario significativo nei confronti degli altri fornitori di S-PVC.

8.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata, così come inizialmente proposta dalle parti notificanti, è suscettibile di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato NWE (o NWE+) dei prodotti S-PVC di base.

9.

Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata, così come inizialmente proposta dalle parti notificanti, è suscettibile di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dell’ipoclorito di sodio del Benelux.

10.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 13 aprile 2014 dissipino completamente i timori della Commissione relativi alla concorrenza nei mercati dei prodotti S-PVC di base e dell’ipoclorito di sodio.

11.

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 13 aprile 2014 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

12.

Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.