15.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 407/5 |
Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni, formulato nella riunione del 22 aprile 2014 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6905 — INEOS/Solvay/JV
Relatore: Estonia
2014/C 407/04
1. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni. |
2. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l’operazione notificata costituisce una concentrazione di dimensione UE ai sensi del regolamento sulle concentrazioni. |
3. |
Il comitato consultivo concorda con le definizioni del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante indicate dalla Commissione nel progetto di decisione. |
4. |
Il comitato consultivo concorda in particolare con la Commissione sui seguenti punti:
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5. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata non dovrebbe dar luogo a effetti orizzontali tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati: i) del butadiene, ii) del raffinato 1, iii) del cloro, iv) della soda caustica, v) del CVM, vi) dell’acido cloridrico, vii) dell’E-PVC, viii) del cloruro di metilene, ix) del cloroformio. |
6. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui è improbabile che la concentrazione notificata dia luogo a effetti verticali tali da creare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva nei mercati interessati: i) del propilene e del cloruro di allile, ii) del cloro e dell’EDC, iii) del cloro e delle tecnologie di produzione del cloro, iv) del cloro e dell’elettroforesi, v) del sale e della soda caustica, vi) del sale e dell’ipoclorito di sodio, vii) delle tecnologie di produzione del cloro e della soda caustica, viii) delle tecnologie di produzione del cloro e dell’ipoclorito di sodio, ix) dell’elettroforesi e della soda caustica, x) dell’elettroforesi e dell’ipoclorito di sodio, xi) dell’EDC e delle tecnologie dell’EDC/del CVM, xii) dell’EDC e del CVM, xiii) del CVM e delle tecnologie dell’EDC/CVM, xiv) dei catalizzatori EDC e dell’EDC, xv) dell’E-PVC e del CVM, xvi) del S-PVC e delle tecnologie S-PVC, xvii) del S-PVC e degli additivi di PVC, xviii) dell’E-PVC e degli additivi del PVC, xix) del S-PVC e dei compound S-PVC, xx) del tetracloruro di carbonio e del percloroetilene, xxi) del tetracloruro di carbonio e dell’HFC-365mfc. |
7. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui la concentrazione notificata elimina la principale pressione concorrenziale esercitata su INEOS nel mercato NWE dei prodotti di base S-PVC e combina le attività del primo e del secondo fornitore creando un leader indiscusso del mercato, detentore di quote superiori al 50 %, e un divario significativo nei confronti degli altri fornitori di S-PVC. |
8. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata, così come inizialmente proposta dalle parti notificanti, è suscettibile di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato NWE (o NWE+) dei prodotti S-PVC di base. |
9. |
Il comitato consultivo concorda con la valutazione della Commissione secondo cui l’operazione notificata, così come inizialmente proposta dalle parti notificanti, è suscettibile di dar luogo a effetti orizzontali non coordinati che ostacolerebbero in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dell’ipoclorito di sodio del Benelux. |
10. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 13 aprile 2014 dissipino completamente i timori della Commissione relativi alla concorrenza nei mercati dei prodotti S-PVC di base e dell’ipoclorito di sodio. |
11. |
Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni presentati dalle parti il 13 aprile 2014 siano rispettati integralmente, l’operazione notificata non è suscettibile di ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso. |
12. |
Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che la concentrazione notificata debba pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE. |