4.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/23 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario
(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)
2014/C 32/11
1. Introduzione
1.1. Consultazione del GEPD
1. |
Il 27 marzo 2013 la Commissione ha adottato due proposte legislative in materia di marchi: una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (rifusione) (1) e una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (2) (in prosieguo congiuntamente denominate «le proposte»). Tali proposte sono state trasmesse al GEPD il giorno stesso. |
2. |
Il GEPD rileva che l'obiettivo principale di queste proposte è quello di armonizzare ulteriormente tutti gli aspetti del diritto sostanziale dei marchi nonché le norme procedurali all'interno dell'UE. Benché a prima vista possa sembrare che queste proposte non comportino conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, egli osserva tuttavia che entrambi gli strumenti introducono alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sul diritto delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. Il GEPD si rammarica quindi di non essere stato consultato informalmente prima dell'adozione delle suddette proposte. |
3. |
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD desidera evidenziare di seguito alcune questioni specifiche che le proposte sollevano dal punto di vista della protezione dei dati. Il GEPD raccomanda di inserire nel preambolo delle proposte un riferimento alla consultazione del GEPD. |
1.2. Contesto generale
4. |
La proposta di direttiva mira ad armonizzare ulteriormente all'interno dell'UE le norme sostanziali in materia di marchi — apportando inoltre chiarimenti sui diritti conferiti dal marchio d'impresa e sulle norme applicabili ai marchi collettivi — nonché gli aspetti procedurali come la registrazione, le tasse e le procedure relative a opposizione, decadenza o nullità di un marchio. Il testo stabilisce altresì disposizioni mirate a migliorare la cooperazione amministrativa degli uffici centrali nazionali della proprietà industriale tra di loro e con l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli (articoli 52 e 53). |
5. |
La proposta di regolamento modifica l'attuale quadro giuridico applicabile al marchio comunitario stabilito nel regolamento (CE) n. 207/2009. La denominazione dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) viene cambiata in «Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli» (di seguito «l'Agenzia»). La proposta di regolamento chiarisce le norme sostanziali e procedurali che si applicano al marchio europeo e prevede l'istituzione da parte dell'Agenzia di un registro e di una banca dati elettronica (articolo 87). Chiarisce altresì il ruolo e i compiti dell'Agenzia, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con gli uffici centrali nazionali della proprietà industriale nell'Unione europea (articolo 123). |
3. Conclusioni
27. |
Queste proposte, sebbene riguardino l'armonizzazione del diritto sostanziale dei marchi nonché delle regole procedurali all'interno dell'UE e non sembrino, a prima vista, avere conseguenze rilevanti per la protezione dei dati, introducono tuttavia alcune operazioni di trattamento che potrebbero avere un impatto sui diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati. |
28. |
Il GEPD sottolinea che la raccolta e il trattamento di dati personali da parte degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e da parte dell'Agenzia nell'esercizio delle loro funzioni devono essere svolte nel rispetto della normativa applicabile sulla protezione dei dati, in particolare delle leggi nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE e del regolamento (CE) n. 45/2001. |
29. |
Per quanto riguarda la proposta di direttiva, il GEPD raccomanda di:
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30. |
Per quanto riguarda la proposta di regolamento, il GEPD raccomanda di:
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Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013
Giovanni BUTTARELLI
Garante europeo aggiunto della protezione dei dati
(1) COM(2013) 162 final.
(2) COM(2013) 161 final.