17.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/6


Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione di «Ala militare di Hezbollah «(«Hizballah Military Wing») [anche nota come «Hezbollah Military Wing», anche nota come «Hizbullah Military Wing», anche nota come «Hizbollah Military Wing», anche nota come «Hezballah Military Wing», anche nota come «Hisbollah Military Wing», anche nota come «Hizbu'llah Military Wing», anche nota come «Hizb Allah Military Wing», compreso il «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l’Organizzazione per la sicurezza esterna)], che figurano nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [cfr. elenco figurante nel regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio (1)]

2014/C 118/04

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2), del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti al gruppo in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti al summenzionato gruppo. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato le sue motivazioni di conseguenza.

Il gruppo in questione può presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell’elenco summenzionato (a meno che la motivazione sia già stata loro comunicata) al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

(all’attenzione di: CP 931 designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Il gruppo in questione può presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all’indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che lo include e mantiene nell’elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l’attenzione del gruppo interessato sul periodico riesame dell’elenco da parte del Consiglio, conformemente all’articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC (3). Affinché una siffatta richiesta possa essere valutata in occasione del prossimo riesame, essa dovrà essere presentata entro il 16o maggio 2014.

Si richiama inoltre l’attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro il regolamento del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 263, commi quarto e sesto, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Si attira l’attenzione del gruppo in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencate nell’allegato del regolamento, al fine di ottenere un’autorizzazione ad utilizzare i capitali congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 di detto regolamento.


(1)  GU L 40 dell’11.2.2014, pag. 9.

(2)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70.

(3)  GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93.