23.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 463/20


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 463/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«PONT-L’EVEQUE»

N. CE: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di ottenimento

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro: controlli

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa.

    Modifica del disciplinare della DOP o dell’IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati.

    Modifica del disciplinare che non comporta alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006].

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche [articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006].

3.   Modifica (Modifiche)

3.1.   Descrizione del prodotto

Dalla descrizione del prodotto emergono alcuni dati tecnici ed organolettici per descrivere il «Pont-l’Evêque».

Allo scopo di descrivere ciascun formato, si specifica il peso di materia secca, in precedenza indicato soltanto per il «Pont-l’Évêque» e il «Pont-l’Évêque» piccolo, anche per i formati «Pont-l’Evêque» grande e «Pont l’Évêque» metà. Il peso netto indicato sulla confezione è anch’esso precisato per ognuno dei formati sulla base delle pratiche esistenti, onde descrivere con maggiore esattezza il prodotto:

il grand«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 1 200 e 1 600 g, e il peso di materia secca è compreso fra 650 e 850 g;

il «Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 300 e 400 g;

il demi«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 150 e 200 g;

il petit«Pont-l’Evêque» presenta un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 180 e 250 g.

La soppressione del colore arancio dalla crosta e la sostituzione delle sfumature dal giallo oro all’arancio con un colore che va dal biancastro al rossastro corrisponde alla scelta fatta dall’associazione di vietare l’utilizzo dell’oriana.

Per quanto riguarda la crosta, si elimina la caratteristica della levigatezza; si tratta infatti di un errore palese che figura nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (3) in quanto la crosta del «Pont-l’Evêque» non è mai stata liscia.

È stata apportata anche una precisazione per descrivere con maggiore esattezza le pratiche usuali. La crosta in effetti può essere spazzolata (azione fisica di una spazzola asciutta o umida sulla crosta) o lavata (aspersione di una soluzione acquosa a pressione). Il metodo di spazzolatura è sempre stato adoperato e assimilato ad un lavaggio sebbene non sia menzionato nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 in quanto tale. Si puntualizza quindi che la spazzolatura può essere considerata un metodo di lavaggio; il carattere facoltativo dell’uno o dell’altro metodo è tuttavia precisato mediante la frase «può essere».

Infine, gli elementi relativi alla descrizione del metodo di ottenimento (sgocciolamento e salatura) sono stati inseriti nel capitolo adeguato.

3.2.   Zona geografica

La zona geografica modificata del «Pont-l’Evêque» racchiude ormai 1 365 comuni, ossia il 38 % della superficie della zona che figura nel disciplinare registrato conformemente al regolamento (CE) n. 1107/96 (2 129 comuni sono stati esclusi). La riduzione della zona geografica è il risultato di un lavoro di rafforzamento del legame tra la denominazione «Pont-l’Evêque» e i sistemi normanni di produzione del latte basati sull’erba, di definizione dell’essenza della denominazione e delle sue caratteristiche (ambiente naturale/usanze). Così, ogni comune della zona geografica riesaminata appartiene ad una zona favorevole alla crescita dell’erba, caratterizzata da un clima fresco e umido e/o dalla presenza di paludi e fondivalle, nonché dalla presenza di un ambiente boscoso, che sta a testimoniare il mantenimento di una tradizione zootecnica a base di erba, infine dalla presenza di allevamenti lattieri che utilizzano sempre in modo prevalente l’erba.

Questa riduzione della zona è inoltre legata al riesame del disciplinare volto a rafforzare il legame con il territorio con l’obbligo di avvalersi parzialmente della razza normanna e di un’alimentazione dominata dal pascolo ai fini della produzione lattiera.

3.3.   Prova dell’origine

Le modifiche del paragrafo 4.1 sono correlate ad un’evoluzione della normativa nazionale.

Si prevede in particolare l’inclusione di disposizioni di autorizzazione per gli operatori allo scopo di riconoscere che essi sono effettivamente in grado di soddisfare le condizioni del disciplinare di cui desiderano beneficiare. È prevista una dichiarazione specifica al paragrafo 4.2 per attestare l’impegno degli operatori in un processo di evoluzione delle mandrie verso la razza normanna.

Una disposizione relativa alle dichiarazioni necessarie alla conoscenza e al monitoraggio dei volumi consente all’associazione di raccogliere i dati necessari alla buona conoscenza e al follow-up della denominazione d’origine «Pont-l’Evêque».

Sono stati integrati i paragrafi relativi alla tenuta dei registri e ai controlli del prodotto.

3.4.   Metodo di ottenimento

Il disciplinare specifica numerosi punti del metodo di ottenimento al fine di descrivere con maggiore esattezza le condizioni di produzione lattiera e di trasformazione del formaggio che contribuiscono alle caratteristiche e alla reputazione del «Pont-l’Evêque».

—   Condizioni di produzione del latte

Il «Pont-l’Evêque» è parzialmente elaborato con il latte di vacche di razza normanna che costituiscono almeno il 50 % delle mandrie di vacche da latte di ciascuna azienda. Per consentire l’impegno e l’adattamento di tutti gli allevatori e produttori del «Pont-l’Evêque» a questa nuova condizione, nel disciplinare si prevede un periodo transitorio sino alla fine di aprile 2017. Questa modifica permette un rafforzamento del legame con il territorio mediante l’obbligo del ricorso alle vacche di razza normanna nelle mandrie da latte.

Per semplificare l’applicazione del disciplinare, si introduce la definizione di mandria: si tratta dell’insieme della mandria bovina da latte di un’azienda composta dalle vacche in lattazione, dalle vacche in asciutta e dalle giovenche da rimonta.

Le vacche da latte pascolano almeno per sei mesi all’anno. Ogni azienda zootecnica comporta un minimo di 0,33 ha di superficie di foraggio per vacca da latte di cui almeno 0,25 ha di superficie di pascolo accessibile a partire dai locali di mungitura nonché 2 ettari di prato per ettaro di insilato di mais destinato all’alimentazione degli animali della mandria. Ciò consente di garantire un’alimentazione dominata dal consumo di erba (pascolo, fieno, …), in stretta correlazione con la tradizione dell’allevamento della zona geografica, basato sull’alimentazione a base di erba.

Al fine di rafforzare il legame con la zona geografica, almeno l’80 % della materia secca della razione di base della mandria (foraggi), proviene da parcelle dell’azienda site all’interno della zona geografica.

Al di fuori dei periodi di pascolo, le vacche da latte dispongono quotidianamente di fieno. L’apporto in alimenti complementari è limitato a 1 800 kg per vacca della mandria e per anno solare. I foraggi e gli alimenti complementari autorizzati sono elencati nel disciplinare. Il legame con il territorio è così affermato mediante l’autonomia in foraggi delle aziende e la limitazione dell’apporto in alimenti complementari.

—   Latte impiegato

Per evitare al massimo problemi di alterazione della materia prima, si specificano i tempi di magazzinaggio del latte impiegato nella lavorazione del «Pont-l’Evêque». Il magazzinaggio non può essere superiore a 48 ore nella fattoria e a 96 ore a decorrere dall’ora della prima mungitura fino all’inizio della maturazione, durata ridotta a 72 ore per i formaggi a base di latte crudo.

Inoltre, onde evitare qualsiasi pratica non conforme alle conoscenze tradizionali, si aggiunge che la concentrazione del latte per eliminazione parziale della parte acquosa prima della coagulazione è vietata e che, oltre alle materie prime lattiere, gli unici ingredienti o ausiliari di fabbricazione o additivi autorizzati nel latte, e nel corso della lavorazione, sono il caglio, le colture innocue di batteri, di lieviti, di muffe, il sale e il cloruro di calcio.

Quest’ultima disposizione comporta il divieto di aggiungere l’oriana: l’oriana, colorante della crosta, veniva infatti adoperata per correggere i difetti di colorazione della crosta, causati dalle condizioni igieniche del latte. Il miglioramento della qualità sanitaria del latte rende ormai da molti anni inutile l’utilizzo dell’oriana. I produttori del «Pont-l’Evêque» non se ne servono ormai più da oltre 15 anni.

—   Condizioni di produzione del formaggio

Rispetto al disciplinare registrato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/96, si specificano le condizioni di elaborazione del «Pont-l’Evêque», dall’aggiunta di caglio alla stagionatura. Si tratta della descrizione, segnatamente mediante valori bersaglio, delle varie fasi del processo di lavorazione del «Pont-l’Evêque» e che corrispondono agli usi locali, leali e costanti.

Sono così precisati:

il contenitore del latte, un bacino dalla capacità massima di 600 litri, che garantisce un’unità di messa in forma in una sola volta e permette di garantire la stessa durata di cagliatura del latte per tutti i formaggi messi in forma;

le condizioni di maturazione: meno di 26 ore ad una temperatura inferiore a 40 °C, in modo da regolamentare i parametri legati a questa fase;

le condizioni di cagliatura: conformemente alla tradizione, unicamente mediante caglio di origine animale e ad una temperatura di cagliatura compresa fra 32 e 40 C;

il metodo di ottenimento della cagliata: taglio sotto forma di granuli di medie dimensioni, inferiori a 25 mm, e rimescolamento al fine di assicurare uno sgocciolamento notevole negli appositi bacini;

l’eliminazione parziale del siero di latte prima della messa in forma, conseguenza della pasta mescolata e dello sgocciolamento forzato;

l’intervallo cagliatura/messa in forma: la messa in forma viene realizzata meno di due ore dopo la cagliatura allo scopo di limitare l’acidificazione del caglio;

le condizioni di sgocciolamento nelle forme: 10 ore come minimo a temperatura compresa fra 17 e 31 °C, condizioni di temperatura più precise rispetto al concetto di temperatura ambiente e di locale riscaldato figuranti nel disciplinare registrato a norma del regolamento (CE) n. 1107/96; i formaggi vengono rigirati più volte;

la salatura: è effettuata da 1 a 4 giorni dopo la cagliatura; questo è infatti il tempo minimo necessario allo sviluppo della flora di superficie;

la fase e le condizioni di asciugatura: l’asciugatura corrisponde alla fase che si colloca fra la salatura e l’inizio della stagionatura le cui condizioni di temperatura (fra 10 e 22 °C) sono precisate in modo da regolamentare questo parametro;

il divieto della conservazione mediante mantenimento ad una temperatura negativa delle materie prime lattiere, dei prodotti in corso di lavorazione, del caglio o del formaggio fresco allo scopo di evitare qualsiasi pratica che si discosti dalle competenze tradizionali.

—   Stagionatura del formaggio

Allo scopo di ottimizzare le qualità organolettiche dei formaggi, le condizioni in cui avviene la stagionatura sono modificate. La durata minima di stagionatura, in precedenza di 14 giorni per tutti i formati, è portata a 18 giorni a decorrere dalla cagliatura tranne nel caso del «Pont-l’Evêque» in cui è fissata a 21 giorni. La stagionatura si svolge durante un periodo minimo di 8 - 9 giorni a seconda dei formati, ad una temperatura compresa fra 11 e 19 °C. Affinché i formaggi al termine della fase di asciugatura post salagione (la cui temperatura, ricordiamo, può essere compresa fra 10 e 22 °C) possano subire un abbassamento lento della loro temperatura, la temperatura massima di stagionatura viene portata da 14 a 19 °C. Il «Pont-l’Evêque» può essere oggetto di ulteriore stagionatura ad una temperatura compresa fra 4 e 15 °C dopo un eventuale confezionamento. Il riferimento ai fermenti rossi (Brevibacterium linens) è stato rimosso dal disciplinare in quanto il loro sviluppo non è sistematico né obbligatoriamente ricercato. Poiché il raffreddamento necessario al trasporto blocca il processo di maturazione, si precisa inoltre che la durata minima di stagionatura non include i tempi di trasferimento fra i locali di elaborazione e stagionatura, essendo già stato stabilito che detti trasferimenti non possano essere superiori a 72 ore.

3.5.   Legame

Questa parte del disciplinare è stata riformulata conformemente alle disposizioni che costituiscono la base del disciplinare DOP. La specificità della zona geografica, quella del prodotto e il legame causale tra i fattori fisici e umani della zona geografica e le caratteristiche del prodotto vi sono ora descritti. Le precisazioni apportate sulle competenze relative alla produzione del latte, al metodo di ottenimento e di trasformazione del formaggio, che contribuiscono al carattere e alle peculiarità del «Pont-l’Evêque», sono quindi delucidate con maggiore precisione. Inoltre, viene affermata la presenza della razza normanna, alla quale fanno concorrenza altre razze da latte più produttive.

3.6.   Etichettatura

Al fine di adeguare il disciplinare alla normativa nazionale, è stata soppressa la disposizione relativa all’obbligo di apporre il logo «INAO». È stato inoltre precisato che la menzione «Denominazione di Origine Protetta» o «DOP» è obbligatoria come pure il simbolo DOP dell’Unione europea.

3.7.   Altro

Gli organismi incaricati del controllo del disciplinare sono stati precisati e la tabella dei principali punti da controllare nonché il loro metodo di valutazione sono stati aggiunti al disciplinare.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (4)

«PONT-L’EVEQUE»

N. CE: FR-PDO-0117-01044 – 12.10.2012

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Pont-l’Evêque»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.3. Formaggi

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica al denominazione di cui al punto 1

La denominazione «Pont-l’Evêque» è riservata ai formaggi di latte vaccino, a pasta molle, a crosta cosiddetta «fiorita», che può essere spazzolata o lavata, di forma quadrata o rettangolare e contenente almeno 45 grammi di materia grassa per 100 grammi di formaggio dopo completa essiccazione. Il colore della crosta va dal biancastro al rossastro, la pasta è elastica, non è appiccicosa e non cola, di colore dall’ avorio al giallo pallido, omogenea con poche occhiature, il sapore è dolce, accompagnato da aromi vari (vegetali, lattici, cremosi o leggermente affumicati).

Il «Pont-l’Evêque» assume le seguenti forme:

Il grand«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 190 e 210 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 1 200 e 1 600 g, e un peso di materia secca compreso fra 650 e 850 grammi,

il «Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 105 e 115 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 300 e 400 g, e un peso di materia secca minimo di 140 grammi,

il demi«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie rettangolare la cui lunghezza è compresa fra 105 e 115 mm e la larghezza compresa fra 52 e 57 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 150 e 200 g, e un peso di materia secca minimo di 70 grammi,

il petit«Pont-l’Evêque» che presenta una superficie quadrata la cui lunghezza è compresa fra 85 e 95 mm, un peso netto indicato sulla confezione compreso fra 180 e 250 g, e un peso di materia secca minimo di 85 grammi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

A partire dal 1o maggio 2017, le mandrie delle aziende comportano almeno il 50 % di vacche da latte di razza normanna.

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

Per garantire uno stretto legame fra il territorio e il prodotto mediante un’alimentazione specifica della zona geografica, le vacche da latte pascolano almeno sei mesi all’anno, la fattoria comporta almeno 0,33 ha di superficie di foraggio per ciascuna vacca da latte munta, di cui almeno 0,25 ettari di superficie di pascolo accessibili dagli ambienti di mungitura, nonché 2 ettari di prato per ettaro di insilato di mais destinato all’alimentazione degli animali della mandria.

La razione di base della mandria, costituita da foraggi, è prodotta almeno nella misura dell’80 % su appezzamenti dell’azienda siti all’interno della zona geografica (calcolata in materia secca). L’apporto di alimenti complementari è limitato a 1 800 kg par vacca della mandria e per anno solare.

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del latte, la lavorazione, la stagionatura dei formaggi sono effettuati nella zona geografica delimitata di cui al punto 4.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni forma di formaggio DOP «Pont-l’Evêque» commercializzato è munita di un’etichetta individuale recante il nome della denominazione d’origine iscritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi dei caratteri più grandi figuranti sull’etichetta, la dicitura «Denominazione d’Origine Protetta» o «DOP» e il simbolo DOP dell’Unione europea.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Elenco dei cantoni e dei comuni della zona geografica di produzione della DOP «Pont-l’Evêque».

Nel dipartimento di Calvados

I cantoni, nella loro integralità, di Aunay-sur-Odon, Balleroy, Bayeux, Le Bény-Bocage, Blangy-le-Château, Cambremer, Caumont-l’Eventé, Condé-sur-Noireau, Dozulé, Honfleur, Isigny-sur-Mer, Lisieux, Livarot, Mézidon-Canon, Orbec, Pont-l’Evêque, Saint-Pierre-sur-Dives, Saint-Sever-Calvados, Thury-Harcourt, Trévières, Trouville-sur-Mer, Vassy, Vire.

Il cantone di Cabourg eccetto i comuni di Colombelles, Escoville, Hérouvillette, Ranville. Il cantone di Falaise-Nord, eccetto i comuni di Aubigny, Bons-Tassilly, Falaise, Potigny, Saint-Pierre-Canivet, Soulangy, Soumont-Saint-Quentin, Ussy, Villers-Canivet. Il cantone di Villers-Bocage eccetto i comuni di Le Locheur, Missy, Noyers-Bocage.

I comuni di Airan, Argences, Barou-en-Auge, Bazenville, la Caine, Canteloup, Cléville, Courcy, Commes, Curcy-sur-Orne, Goupillières, Grimbosq, Hamars, La Hoguette, Janville, Jort, Longues-sur-Mer, Louvagny, Magny-en-Bessin, Le Manoir, Manvieux, Montigny, Moult, Les Moutiers-en-Auge, Les Moutiers-en-Cinglais, Norrey-en-Auge, Ouffières, Préaux-Bocage, Port-en-Bessin-Huppain, Ryes, Saint-Vaast-sur-Seulles, Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger, Saint-Pair, Saint-Pierre-du-Jonquet, Sainte-Honorine-du-Fay, Saint-Martin-de-sallen, Sommervieu, Tracy-sur-Mer, Troarn, Trois-Monts, Vaux-sur-Aure, Vendeuvre, Vienne-en-Bessin.

Nel dipartimento dell’Eure

I cantoni, nella loro integralità, di Bernay-est, Beuzeville, Cormeilles, Thiberville.

Il cantone di Bernay-Ouest, eccetto i comuni di Plasnes, Valailles. Il cantone di Broglie, eccetto il comune di Mesnil-Rousset. Il cantone di Pont-Audemer, eccetto i comuni di Colletot, Corneville-sur-Risle. Il cantone di Quillebeuf-sur-Seine, eccetto i comuni di Aizier, Bourneville, Sainte-Croix-sur-Aizier, Tocqueville, Vieux-Port. Il cantone di Saint-Georges-du-Vièvre, eccetto i comuni di Saint-Benoît-des-Ombres, Saint-Christophe-sur-Condé, Saint-Grégoire-du-Vièvre, Saint-Pierre-des-Ifs.

I comuni di Morsan, Notre-Dame-d’Epine, Saint-Victor-d’Epine.

Nel dipartimento di La Manche

I cantoni, nella loro integralità, di Barenton, Barneville-Carteret, Brécey, Bréhal, Canisy, Carentan, Cerisy-la-Salle, Coutances, Gavray, La Haye-du-Puits, La Haye-Pesnel, Isigny-le-Buat, Juvigny-le-Tertre, Lessay, Marigny, Montebourg, Montmartin-sur-Mer, Mortain, Percy, Périers, Sourdeval, Saint-Clair-sur-l’Elle, Sainte-Mère-Eglise, Saint-Hilaire-du-Harcouët, Saint-Jean-de-Daye, Saint-Lô, Saint-Lô-Est, Saint-Lô-Ouest, Saint-Malo-de-la-Lande, Saint-Ovin, Saint-Pois, Saint-Sauveur-Lendelin, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Le Teilleul, Tessy-sur-Vire, Torigni-sur-Vire, Valognes, Vesly, Villedieu-les-Poêles.

Il cantone di Avranches, eccetto i comuni di Avranches, Marcey-les-Grèves, Saint-Martin-des-Champs, Vains, Le Val-Saint-Père. Il cantone di Quettehou, eccetto il comune di Octeville-l’Avenel.

I comuni di Les Chéris, Marcilly, Le Mesnil-Ozenne.

Nel dipartimento dell’Orne

In cantoni, nella loro integralità, di Athis-de-l’Orne, Briouze, Domfront, La Ferté-Macé, Flers, Flers-Nord, Flers-Sud, Gacé, Juvigny-sous-Andaine, Le Merlerault, Messei, Passais, Putanges-Pont-Ecrepin, Sées, Tinchebray, Vimoutiers.

Il cantone di Carrouges, eccetto il comune di Ciral. Il cantone di Courtomer, eccetto i comuni di Bures, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe. Il cantone di Ecouché, eccetto i comuni di Goulet, Sentilly. Il cantone di Exmes, eccetto il comune di Silly-en-Gouffern. Il cantone di Ferté-Frênel, eccetto i comuni di Couvains, Gauville, Glos-la-Ferrière, Marnefer, Saint-Nicolas-de-Sommaire. Il cantone di Mortrée, tranne i comuni di Boissei-la-Lande, Marcei, Médavy, Saint-Christophe-le-Jajolet, Saint-Loyer-des-Champs.

I comuni di Boitron, Bursard, Chambois, Coudehard, Ecorches, Essay, Louvières-en-Auge, Mont-Ormel, Montreuil-la-Cambe, Neauphe-sur-Dive, Nécy, Saint-Gervais-des-Sablons, Saint-Lambert-sur-Dives, Trun.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di denominazione del «Pont-l’Evêque» si estende su una parte del territorio dei tre dipartimenti della Bassa Normandia (Calvados, Manche e Orne) nonché sulla frangia occidentale del dipartimento dell’Eure. Questa zona gode di un clima di tipo oceanico temperato con precipitazioni abbondanti (> a 700 mm) e ben ripartite nell’arco dell’anno. I paesaggi erbosi dal rilevo dolce sono dominati da un ambiente boscoso e dalla presenza di una densa rete idrografica e di numerose paludi afferenti. La superficie prativa che ha storicamente occupato una proporzione schiacciante della superficie agricola della zona geografica ne costituisce sempre oltre la metà.

Questa regione di tradizione di allevamento bovino è la culla della razza normanna la quale, sebbene sia in concorrenza con la razza Prim’Holstein, più produttiva, è sempre stata presente nella zona geografica con una volontà manifesta di mantenere e anzi sviluppare le sue mandrie. Al giorno d’oggi le condizioni di alimentazione delle vacche da latte sono sempre contraddistinte dal predominare dell’erba nella razione del bestiame e dal suo consumo di erba sui pascoli durante un periodo minimo di sei mesi all’anno. Pertanto viene definita una superficie erbosa minima per vacca da latte per le aziende agricole. Inoltre, al fine di affermare la priorità dell’erba, soprattutto rispetto al granturco, le aziende dispongono del doppio di superfici erbose rispetto a quelle coltivate a granturco, adoperate ai fini dell’alimentazione della mandria.

Questa antichissima tradizione di produzione lattiera legata ai pascoli, che perdura ancora oggi, è sfociata in competenze ormai riconosciute in materia di elaborazione di formaggi a pasta molle. La lavorazione del formaggio, che ricorre a bacini di cagliatura di dimensioni limitate, destinate esclusivamente alla lavorazione del caglio animale e ad un taglio della cagliata da molto sottile a medio, perpetua queste antiche competenze.

La notorietà di questo formaggio che può essere consumato dopo una durata di stagionatura relativamente breve risale al 1622: Hélie le Cordier, scrittore normanno, pubblica un poema in 16 canti in onore del «Pont-l’Évêque» da cui proviene la celebre frase: «Tutti lo amano in quanto è fabbricato con tanta arte che, sia esso giovane sia esso stagionato, è pura crema». È così che il «Pont l’Evêque», fin dagli albori del XVIII secolo, per distinguerlo dagli altri formaggi, viene fabbricato a forma quadrata ricorrendo a stampi in legno.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Pont-l’Evêque» è un formaggio di latte vaccino a pasta molle che presenta, a partire dall’utilizzo di forme lignee nel XVIII secolo, forma quadrata o rettangolare con spigoli e angoli vivi. La crosta, di colore fra il biancastro e il rossastro, racchiude una pasta soffice, non appiccicosa, di colore fra l’avorio e il giallo paglierino. Il sapore è dolce con aromi spesso lattici, vegetali e talvolta leggermente affumicati.

5.3.   Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le condizioni climatiche piovose e miti della zona geografica consentono una produzione di erba significativa durante tutto l’anno. Quest’ultima permette una produzione di latte a partire da animali che si nutrono principalmente di erba. Questo latte, proveniente da vacche che pascolano a lungo, presenta una grande potenzialità casearia. La presenza di animali di razza normanna non fa altro che rafforzare questa specificità.

Accanto a queste competenze in materia di produzione di erba e di latte, si è andata sviluppando una maestria nel settore che ha permesso l’emergere, già in tempi remoti, della notorietà del «Pont L’Evêque». Queste competenze casearie rientrano nelle cosiddette tecniche «paste molli» che richiedono tempi di stagionatura relativamente brevi. Esse sono ben adattate alla mancanza di vincoli climatici e topografici che non comportano la necessità di conservare molto a lungo il latte sotto forma di formaggio. Il risultato è un formaggio dolce e aromatico, la cui alta qualità è riconosciuta da secoli.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (5)]

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCPontl-Eveque.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

(4)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(5)  Cfr. nota 4.