4.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 434/9


Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, limitato a un produttore esportatore cinese, Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co. Ltd.

(2014/C 434/07)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese e prodotto da Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd. («Hangzhou Bioking» o «il produttore esportatore interessato») sarebbero oggetto di dumping e quindi causerebbero o contribuirebbero a determinare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 21 ottobre 2014 dalle società Distillerie Bonollo S.r.l., Caviro Distillerie S.r.l., Industria Chimica Valenzana S.p.a. e Distillerie Mazzari S.p.a. («i denunzianti»), che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di acido tartarico dell’Unione.

2.   Prodotto in esame

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è l’acido tartarico, escluso l’acido D-(–)- tartarico con rotazione ottica negativa di almeno 12,0 gradi misurata in una soluzione acquosa con il metodo descritto dalla Farmacopea europea («il prodotto in esame»).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»), fabbricato dalla società Hangzhou Bioking, attualmente classificabile al codice NC ex 2918 12 00. Il codice NC è fornito a titolo puramente informativo.

I denunzianti hanno determinato il valore normale delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base utilizzando il prezzo praticato in un paese terzo ad economia di mercato: l’Argentina. L’asserzione di dumping si basa su un confronto tra il valore normale così stabilito e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame esportato nell’Unione. Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

I denunzianti hanno dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato e fabbricato dal produttore esportatore interessato sono aumentate complessivamente sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova prima facie presentati dai denunzianti evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui quantitativi venduti e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti nocivi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dal produttore esportatore interessato sia oggetto di dumping e se tale dumping sulle importazioni abbia arrecato o contribuito ad arrecare un pregiudizio all’industria dell’UE. In caso affermativo nel corso dell’inchiesta si valuterà se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping

Il produttore esportatore (2) interessato è invitato a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.1.1.   Produttore esportatore oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori esportatori ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari al produttore esportatore interessato e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.1.1.1.   Selezione di un paese terzo a economia di mercato

Fatte salve le disposizioni riportate sotto al punto 5.1.1.2, a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. A tale scopo la Commissione deve selezionare un idoneo paese terzo ad economia di mercato. La Commissione ha scelto in via provvisoria l’Argentina, dato che tale paese era stato selezionato in indagini precedenti riguardanti lo stesso prodotto e lo stesso paese. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni in merito all’adeguatezza di tale scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, tra gli altri fornitori dell’Unione a economia di mercato vi sono l’Australia, il Brasile e il Cile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo a economia di mercato, la Commissione esaminerà se il prodotto in esame venga prodotto e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi sono indicazioni riguardo alla produzione del prodotto in esame.

5.1.1.2.   Trattamento del produttore esportatore interessato del paese interessato non retto da un’economia di mercato

A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base il produttore esportatore interessato, qualora ritenga che nel suo caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la fabbricazione e la vendita del prodotto in esame, può presentare una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se dalla valutazione della richiesta risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (3). Il margine di dumping del produttore esportatore interessato al quale è eventualmente accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e facendo uso dei dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il suo valore normale e i suoi prezzi all’esportazione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

La Commissione invierà un modulo di domanda TEM al produttore esportatore interessato e alle autorità della Repubblica popolare cinese. Qualora decida di chiedere il TEM, il produttore esportatore interessato dovrà rinviare il modulo TEM debitamente compilato entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo indicazione contraria.

5.1.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta  (4)  (5)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal produttore esportatore interessato sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

Visto il numero potenzialmente elevato di importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse, fornendo le informazioni sulle loro società richieste nell’allegato I del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione, ad eccezione delle informazioni di cui sopra, devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto in esame che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione e alle associazioni note di importatori. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.2.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

La determinazione del pregiudizio si basa su prove certe e comporta un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto in esame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a consultare il fascicolo (mettendosi in contatto con la Commissione tramite i recapiti riportati al punto 5.6.). Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inclusi nel campione, devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le parti interessate che intendono fornire altre informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori dell’Unione inseriti nel campione e alle associazioni note di produttori dell’Unione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

5.3.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o meno all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a manifestarsi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Per poter partecipare all’inchiesta le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare, entro lo stesso termine, che esiste un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame.

Le parti che si manifestano entro il suddetto termine possono fornire alla Commissione informazioni riguardanti l’interesse dell’Unione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo disposizioni diverse. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.4.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo altrimenti disposto, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

5.5.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che dichiari esplicitamente a) di autorizzare la Commissione a utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i loro diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, i questionari compilati e la corrispondenza, per le quali è chiesto un trattamento riservato, devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (6).

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate possono non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.

Si invitano le parti interessate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, allegando le copie scannerizzate di deleghe e certificazioni, ad eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, consegnato a mano o inviato per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRESPONDENCE WITH THE EUROPEAN COMMISSION IN TRADE DEFENCE CASES» (Corrispondenza con la Commissione europea nei casi di difesa commerciale), pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo, numero di telefono e un indirizzo e-mail valido e garantire che l’indirizzo e-mail fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunica con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda il ricorso all’invio per posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi validi per le comunicazioni mediante posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le sopraindicate istruzioni per le comunicazioni con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail

:

TRADE-AD614-TARTARIC-DUMPING@ec.europa.eu

TRADE-AD614-TARTARIC-INJURY@ec.europa.eu

6.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di risposta su supporto informatico non viene considerata come una forma di omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

7.   Consigliere-auditore

Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, che funge da tramite tra loro e i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare in modo da garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

La richiesta di audizione con il consigliere-auditore va motivata e presentata per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell’inchiesta, la domanda va presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un’audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le controargomentazioni su questioni concernenti, tra l’altro, il dumping, il pregiudizio, il nesso causale e l’interesse dell’Unione. Tale audizione si terrà di norma entro la fine della quarta settimana successiva alla comunicazione delle conclusioni.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:

http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/#_hearing-officer

8.   Calendario dell’inchiesta

A norma dell’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l’inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base possono essere istituite misure provvisorie entro nove mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

9.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7).


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Per produttore esportatore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto in esame e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto in esame.

(3)  Il produttore esportatore deve dimostrare in particolare che: i) le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente secondo le norme internazionali in materia di contabilità e applicati in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.

(4)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dal produttore esportatore. Gli importatori collegati al produttore esportatore devono compilare il questionario dell’allegato destinato a tale produttore esportatore. A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per «persona» si intendono le persone fisiche o giuridiche.

(5)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(6)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

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