15.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 407/8


SINTESI DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 maggio 2014

che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE

(Caso M.6905 — INEOS/Solvay/JV)

[notificata con il numero C(2014) 2984 final]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2014/C 407/06

L’8 maggio 2014 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese  (1) , in particolare dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

I.   INTRODUZIONE

1.

Il 16 settembre 2013 la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha ricevuto la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139 del 2004 (il «regolamento sulle concentrazioni») (2). Con tale operazione INEOS AG (in appresso «INEOS», Svizzera) e Solvay SA (in appresso «Solvay», Belgio), congiuntamente denominate le «parti notificanti», acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto di un’impresa comune di nuova costituzione mediante trasferimento di attivi (3).

II.   LE PARTI E L’OPERAZIONE

2.

INEOS è la società madre di un gruppo di imprese attive nella produzione di prodotti petrolchimici e petroliferi e di prodotti chimici speciali. La sua controllata, INEOS ChlorVinyls, è un produttore europeo di cloro-alcali e un fornitore di cloruro di polivinile (in appresso «PVC»).

3.

Solvay è la società madre di un gruppo di società che operano a livello internazionale nei seguenti settori: ricerca, sviluppo, produzione, marketing e vendita di prodotti chimici e materie plastiche. SolVin è un fornitore europeo di resine di PVC, controllato al 75 % da Solvay (meno una quota), mentre il rimanente 25 % (più una quota) appartiene a BASF. D’ora in poi le denominazioni Solvay e SolVin sono utilizzate in riferimento alla stessa entità del gruppo.

4.

Il 6 maggio 2013 le parti notificanti hanno firmato una lettera di intenti al fine di unire in un’impresa comune in cui ciascuna di esse avrà una partecipazione del 50 % (l’«operazione») le loro attività europee nel settore dei cloruri di vinile e le attività correlate. Tale lettera prevede meccanismi di uscita in base ai quali INEOS acquisirebbe la partecipazione al 50 % di Solvay nell’impresa comune. Si tratta di meccanismi che possono essere utilizzati in un periodo compreso tra i tre e i sei anni dalla costituzione dell’impresa comune. Una volta esercitata l’opzione di uscita, INEOS diventerebbe proprietaria unica dell’impresa. In ogni caso, dopo sei anni dalla costituzione dell’impresa comune, INEOS diventerà la proprietaria unica dell’impresa comune. L’operazione è stata annunciata pubblicamente il 7 maggio 2013.

5.

Sulla base della lettera di intenti la Commissione ritiene che l’operazione costituisca una concentrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni e che si tratti di un’impresa comune a pieno titolo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

III.   DIMENSIONE UE

6.

Nel 2011 le imprese interessate avevano realizzato insieme un fatturato mondiale totale di oltre 5 000 milioni di EUR. Ciascuna di esse realizza nell’UE un fatturato superiore ai 250 milioni di EUR, ma nessuna realizza più dei due terzi del loro fatturato totale a livello dell’UE all’interno di un solo e medesimo Stato membro. L’operazione ha pertanto una dimensione UE.

IV.   PROCEDIMENTO

7.

Alla luce dell’esito della prima fase dell’indagine di mercato la Commissione ha espresso seri dubbi sulla compatibilità dell’operazione con il mercato interno e il 5 novembre 2013 ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. Il 22 novembre 2013 le parti notificanti hanno presentato per iscritto le loro osservazioni in merito a tale decisione.

8.

Il 18 novembre 2013, su richiesta delle parti notificanti, il termine per l’adozione di una decisione definitiva in tale caso è stato prorogato di 10 giorni lavorativi.

9.

Il 21 gennaio 2014 la Commissione ha adottato una dichiarazione delle obiezioni ed è stato pertanto concesso l’accesso al fascicolo. Le parti notificanti hanno risposto alla dichiarazione delle obiezioni il 5 febbraio 2014.

10.

Lo stesso giorno è stata inviata alle parti notificanti una lettera di esposizione dei fatti. Le parti notificanti hanno risposto alla lettera di esposizione dei fatti il 12 febbraio 2014.

11.

Su richiesta di queste ultime si è svolta un’audizione orale il 10 febbraio 2014.

12.

Il 13 febbraio 2014, con l’accordo delle parti notificanti, la Commissione ha prorogato il termine per l’adozione di una decisione definitiva di 10 giorni lavorativi.

13.

Il 27 febbraio 2014 le parti notificanti hanno presentato una prima serie di misure correttive («gli impegni del 27 febbraio 2014»). Tali impegni non sono stati sottoposti a test di mercato e sono stati sostituiti da una nuova serie di impegni presentati il 7 marzo 2014 e ciò ha comportato una proroga automatica del termine per l’adozione di una decisione finale nel presente caso di ulteriori 15 giorni lavorativi. Le misure correttive sono state successivamente modificate il 10 e l’11 marzo 2014 (gli «impegni dell’11 marzo 2014»).

14.

Il 12 marzo 2014 ha preso l’avvio un test di mercato al fine di valutare se le misure correttive modificate fossero idonee a risolvere i problemi in materia di concorrenza individuati dalla Commissione.

15.

Il 13 aprile 2014 le parti notificanti hanno presentato un’ultima serie di impegni modificati contenenti ulteriori miglioramenti.

16.

Il Comitato consultivo ha discusso il progetto di decisione il 22 aprile 2014 e ha emesso un parere favorevole.

V.   VALUTAZIONE

17.

Il caso riguarda un gran numero di mercati relativi alla produzione di PVC (4). La produzione di PVC è un processo integrato in cui il cloro e l’etilene sono fattori fondamentali come risulta dalla figura che segue.

Figura 1

Panoramica dei processi e dei prodotti intermedi interessati dalla produzione di PVC

Image

Fonte: Modulo CO

18.

L’operazione interessa a livello orizzontale i seguenti mercati: i) il mercato del PVC in sospensione («S-PCV»), ii) dell’ipoclorito di sodio, iii) del butadiene, iv) del raffinato1, v) del cloro, vi) della soda caustica liquida, vii) del cloruro di vinile monomero («CVM»), viii) dell’acido cloridrico, ix) del PVC in emulsione («E-PVC»), x) del cloruro di metilene e xi) del cloroformio. Essa dà luogo anche a sovrapposizioni orizzontali per quanto riguarda l’etilene, il gas di pirolisi, il propilene, il butadiene, il dicloruro di etilene («DCE») e i composti di S-PVC.

19.

L’operazione interessa inoltre a livello verticale anche i seguenti mercati: i) il mercato del propilene e del cloruro di allile, ii) del cloro e del DCE, iii) del cloro e delle tecnologie di produzione del cloro, iv) del cloro e dell’elettroforesi, v) del sale e della soda caustica, vi) del sale e dell’ipoclorito di sodio, vii) delle tecnologie di produzione del cloro e della soda caustica, viii) delle tecnologie di produzione del cloro e dell’ipoclorito di sodio, ix) dell’elettroforesi e della soda caustica, x) dell’elettroforesi e dell’ipoclorito di sodio, xi) del DCE e delle tecnologie del DCE/del CVM, xii) del DCE e del CVM, xiii) del CVM e delle tecnologie del DCE/CVM, xiv) dei catalizzatori DCE e del DCE, xv) dell’E-PVC e del CVM, xvi) dell’S-PVC e delle tecnologie S-PVC, xvii) dell’S-PVC e degli additivi di PVC, xviii) dell’E-PVC e degli additivi del PVC, xix) dell’S-PVC e dei composti dell’S-PVC, xx) del tetracloruro di carbonio e del percloroetilene, xxi) del tetracloruro di carbonio e dell’HFC-365mfc.

20.

La Commissione ritiene che l’operazione sollevi problemi sotto il profilo della concorrenza per quanto riguarda le sovrapposizioni orizzontali concernenti i mercati dell’S-PCV e dell’ipoclorito di sodio. La Commissione non ha sollevato obiezioni per quanto riguarda gli altri mercati interessati. Pertanto, tali altri mercati non vengono presi in considerazione nella presente sintesi (5).

1.   Definizione del mercato del prodotto

21.

L’S-PCV è utilizzato sia per le applicazioni finali rigide (non plastificate) che per quelle flessibili (plastificate). Rientrano tra le applicazioni rigide i tubi, i raccordi stampati e i profili (ad esempio, telai di porte e finestre). Rientrano tra le applicazioni flessibili le pellicole e i fogli isolanti per cavi e fili elettrici. L’S-PVC ha molte altre applicazioni, ad esempio la produzione di bottiglie.

22.

La Commissione conclude che, ai fini della valutazione degli effetti dell’operazione, il mercato rilevante del prodotto è il mercato globale della produzione e fornitura dell’S-PVC di base, inclusi tutti i valori K ma ad esclusione degli altri copolimeri e gli S-PVC ad alto impatto. Per la valutazione sotto il profilo della concorrenza occorre tuttavia prendere in considerazione, nel caso siano rilevanti, alcuni fattori di differenziazione tra le diverse categorie dell’S-PVC di base. Inoltre, per una serie di considerazioni legate all’offerta, nel calcolo delle quote di mercato basato sulla capacità, la Commissione prende in considerazione la capacità e l’interesse di ciascun fornitore di PVC di assegnare alla produzione dell’S-PVC di base capacità precedentemente utilizzate per altri tipi di S-PVC.

23.

L’ipoclorito di sodio è utilizzato in dosaggi diversi per le diverse applicazioni. È utilizzato come disinfettante e agente sbiancante in applicazioni domestiche e industriali e per il trattamento delle acque. La maggior parte della produzione di ipoclorito di sodio nel SEE è un sottoprodotto inevitabile nella produzione del cloro (ipoclorito di sodio «inevitabile»). Quando la domanda supera il volume «inevitabile» ottenuto come sottoprodotto del processo di produzione del cloro, l’ipoclorito di sodio può anche essere prodotto intenzionalmente (ipoclorito di sodio «volontario»).

24.

La Commissione ritiene, in linea con le proprie decisioni precedenti, che l’ipoclorito di sodio costituisca un mercato di prodotto unico.

2.   Definizione del mercato geografico

25.

Per quanto riguarda il mercato dei prodotti di base S-PCV, la Commissione ritiene che la dimensione geografica del mercato sia regionale e più ridotta rispetto all’intero territorio del SEE. Una serie di elementi di natura qualitativa e quantitativa contenuti nel fascicolo della Commissione indicano che l’Europa nordoccidentale («NWE»), una regione che comprende il Belgio, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Irlanda, la Svezia, il Regno Unito e la Norvegia, costituisce un polo a sé stante in cui le condizioni di concorrenza sono omogenee. Tuttavia, ai fini della presente decisione, non è necessario pronunciarsi definitivamente per stabilire se tale mercato regionale comprenda solo tale regione o si estenda ad un’area geografica più ampia (il cosiddetto «polo NWE +», vale a dire i paesi che appartengono a tale regione più Austria, Finlandia, Italia e Svizzera), dato che l’operazione genera ostacoli significativi a una concorrenza effettiva in base ad entrambe le ripartizioni del mercato.

26.

Per quanto riguarda il mercato dell’ipoclorito di sodio, in considerazione delle specificità della regione del Benelux e dell’assenza di significativi ostacoli al commercio, la Commissione conclude che, in questo caso, il mercato geografico rilevante per l’ipoclorito di sodio può essere considerato un mercato regionale comprendente l’intera regione del Benelux.

3.   Valutazione dell’operazione

27.

Per quanto riguarda l’S-PVC di base, INEOS e Solvay sono rispettivamente il primo e il secondo fornitore della NWE. Nel 2012 la quota di mercato di INEOS in termini di vendite e capacità era del [30-40] %, mentre la quota di mercato di Solvay per lo stesso anno era di circa il [20-30] %. L’operazione porterebbe, sia per la NWE che per la NWE +, alla creazione di un incontestabile leader di mercato con quote di mercato del [50-60] % secondo tutti i parametri (vendite e capacità).

28.

La Commissione dispone inoltre di prove qualitative e quantitative a riprova del fatto che l’attuale posizione di INEOS sul mercato della NWE + può consentirle di esercitare un certo grado di potere di mercato. Più precisamente, INEOS detiene attualmente una posizione forte sul mercato dei prodotti di base S-PCV, in parte per effetto di due precedenti concentrazioni approvate dalla Commissione sulla base delle informazioni disponibili all’epoca. La Commissione ha riscontrato che l’acquisizione di Tessenderlo da parte di INEOS ha determinato un aumento dei prezzi del [0-10 %] nella NWE.

29.

Inoltre, la Commissione ha rilevato che SolVin costituisce il vincolo concorrenziale più significativo per INEOS e che i restanti fornitori dei prodotti di base S-PCV con sede nella NWE e i fornitori del SEE con sede al di fuori di tale regione non sono interessati, neanche considerati nel loro insieme, ad espandere la loro produzione in misura tale da compensare eventuali aumenti di prezzo praticati dall’impresa comune. Inoltre, le importazioni non svolgono attualmente un ruolo importante nel mercato dell’S-PVC di base ed è improbabile che si registri un aumento nel prossimo futuro in misura tale da condizionare il comportamento dell’impresa comune INEOS/Solvay risultante dall’operazione.

30.

Infine, sulla base di un’analisi economica effettuata nel corso della fase II, la Commissione ha ritenuto che gli incrementi di efficienza variabili in termini di costi dichiarati dalle parti notificanti non soddisfino le tre condizioni cumulative previste dagli orientamenti sulle concentrazioni orizzontali (6).

31.

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione potrebbe consolidare il livello di potere di mercato detenuto da INEOS e rappresentare un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva per via di effetti non coordinati che porterebbero alla creazione di un operatore dominante che potrebbe e probabilmente sarebbe incentivato ad aumentare i prezzi e ridurre la produzione nel mercato dei prodotti di base S-PCV, indipendentemente dalla definizione di quest’ultimo come comprendente solo la NWE o la NWE +.

32.

Per quanto riguarda l’ipoclorito di sodio, l’operazione unirebbe il primo e il secondo tra i fornitori nella regione del Benelux e porterebbe alla creazione di un leader indiscusso del mercato, con una quota di mercato congiunta del [60-70] %. Di conseguenza, cesserebbe di esistere qualsiasi forma di concorrenza tra gli attuali due principali operatori di mercato. Rimarrebbe un solo operatore significativo, Akzo, con una quota di mercato del [20-30] %.

33.

La Commissione ha pertanto concluso che l’operazione costituirebbe un notevole ostacolo a una concorrenza effettiva dando vita a un operatore dominante che potrebbe e probabilmente sarebbe incentivato ad aumentare i prezzi e ridurre la produzione nel mercato dell’ipoclorito di sodio nel Benelux.

4.   Conclusione

34.

Nella sua decisione adottata ai sensi dell’articolo 8, la Commissione conclude pertanto che la concentrazione ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato interno per via dei suoi effetti orizzontali non coordinati nei mercati dei prodotti di base S-PCVC nella NWE/NWE + e nel mercato dell’ipoclorito di sodio nel Benelux.

VI.   IMPEGNI

1.   Descrizione degli impegni

35.

Gli impegni presi in considerazione sono quelli presentati dalle parti l’11 marzo e modificati il 13 aprile 2014.

36.

Gli impegni consistono nella cessione a un acquirente precedentemente autorizzato («up front purchaser») di i) la catena di produzione di PVC verticalmente integrata di INEOS, comprendente la cella a membrana per l’elettrolisi, l’impianto di produzione di DCE/CVM e i relativi attivi (compresi gli attivi di produzione dell’ipoclorito di sodio) gestiti da INEOS a Tessenderlo in Belgio (ad esclusione delle celle a mercurio per l’elettrolisi che si trovano in loco e dei relativi attivi destinati alla produzione di potassa caustica) e degli impianti di produzione di S-PVC di INEOS situati a Mazingarbe (Francia) e a Beek Geleen (Paesi Bassi) (il pacchetto LVM); ii) la catena di produzione di PVC verticalmente integrata di INEOS, comprendente gli attivi per la produzione di cloro e di DC situati a Runcorn (Regno Unito) e le attività relative a CVM/S-PVC di Wilhelmshaven (Germania) (il pacchetto Wilhelmshaven/Runcorn).

37.

Questi impegni eliminano quasi completamente le sovrapposizioni in termini di capacità di produzione di S-PVC installata. Inoltre, i tre impianti S-PCV offerti sono ubicati molto bene nella NWE. L’inclusione di attivi a monte con un buon accesso ai fattori di produzione chiave è coerente con i risultati dell’indagine di mercato e del test di mercato, che dimostrano che l’integrazione verticale e la fornitura di etilene sono fattori chiave per competere con successo sul mercato dei prodotti di base S-PCV. Inoltre, gli impegni eliminano quasi completamente le sovrapposizioni sul mercato dell’ipoclorito di sodio nel Benelux.

38.

Sulla base di quanto precede e tenuto conto della clausola relativa all’acquirente precedentemente autorizzato, la Commissione ha concluso che gli impegni presentati l’11 marzo e modificati il 13 aprile 2014 sono sufficienti a risolvere i problemi di concorrenza sollevati dall’operazione.

VII.   CONCLUSIONE E PROPOSTA

39.

Nella decisione adottata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento la Commissione conclude che l’operazione non ostacolerà in maniera significativa una concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso a condizione che vengano pienamente rispettati gli impegni dell’11 marzo 2014. La Commissione dichiara pertanto che l’operazione notificata è compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell’articolo 57 dell’accordo SEE.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o dicembre 2009, il trattato sul funzionamento dell’Unione europea («il trattato») ha introdotto alcune modifiche come la sostituzione del termine «Comunità» con il termine «Unione» e dell’espressione «mercato comune» con l’espressione «mercato interno». La presente sintesi del progetto di decisione si atterrà alla terminologia del trattato.

(3)  Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 273, 21.9.2013, pag. 18.

(4)  La produzione di PVC avviene in diverse fasi in cui vengono generati diversi prodotti intermedi. Inoltre, la produzione di PVC è strettamente legata a quella della soda caustica.

(5)  Cfr. le parti 7 e 9 della decisione.

(6)  Le parti notificanti hanno presentato un modello economico per la valutazione degli effetti dell’operazione che comprende gli incrementi di efficienza dichiarati. La Commissione osserva che, anche tenendo conto, ai fini della modellizzazione, delle attuali indicazioni delle parti notificanti relative agli incrementi di efficienza, l’operazione produrrebbe comunque effetti di una certa entità sui prezzi.