23.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 376/12


Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativamente al caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta

2014/C 376/11

1.   INTRODUZIONE

(1)

Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (1), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un’infrazione e le imprese interessate propongano degli impegni tali da rispondere alle riserve espresse dalla Commissione nella sua valutazione preliminare, può, mediante decisione, rendere detti impegni obbligatori per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato e stabilire che l’intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un’esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. I terzi interessati possono presentare le loro osservazioni entro un termine stabilito dalla Commissione.

2.   SINTESI DEL CASO

(2)

Il 20 maggio 2009, Air France, Delta, KLM e Northwest (2) hanno stipulato un accordo di impresa comune (joint venture) transatlantica che copre tutti i loro servizi di trasporto di passeggeri sulle rotte transatlantiche («accordo TAJV»). L’accordo TAJV è stato attuato il 20 giugno 2009 (con effetto retroattivo dal 1o aprile 2009). Il 5 luglio 2010, il suddetto accordo è stato ampliato al fine di includervi Alitalia (3). L’accordo TAJV prevede la cooperazione tra le parti in tutti i principali parametri di concorrenza, tra cui fissazione di prezzi, capacità, orari e commercializzazione.

(3)

Il 23 gennaio 2012 la Commissione ha avviato d’ufficio un’inchiesta sull’accordo TAJV.

(4)

Il 26 settembre 2014 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui ha espresso riserve preliminari circa la compatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del trattato. Nella valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia probabilmente per oggetto una restrizione di concorrenza.

(5)

Sebbene l’accordo TAJV riguardi tutte le rotte transatlantiche operate dalle parti, la valutazione preliminare si concentra su tre rotte in merito alle quali la Commissione ha ritenuto che sia estremamente probabile che le condizioni previste all’articolo 101, paragrafo 3, del trattato non vengano rispettate. Tali rotte sono Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York. Inoltre, la Commissione ritiene che, dato lo stretto rapporto esistente sotto il profilo della concorrenza tra le parti, nonché la loro importante posizione di mercato combinata, l’accordo TAJV sia probabilmente in grado di produrre notevoli effetti anticoncorrenziali sulle rotte in questione.

(6)

In particolare, nella sua valutazione preliminare, la Commissione ritiene che l’accordo TAJV abbia eliminato la concorrenza che sussisteva tra le parti, per quanto riguarda le tre rotte in questione, prima dell’avvio della loro cooperazione. È improbabile che tale concorrenza possa essere sostituita da quella esercitata da concorrenti attualmente esistenti o dalla loro espansione o da nuovi ingressi sul mercato, che possano essere considerati probabili, tempestivi e sufficienti, in quanto sussistono notevoli barriere all’ingresso e all’espansione su tali mercati. Tali ostacoli comprendono, in particolare, l’assegnazione di bande orarie (slot) negli aeroporti interessati, il vantaggio conferito alle parti in termini di frequenze e la posizione dominante di cui esse godono nei principali nodi aeroportuali (hub), nonché gli effetti di fidelizzazione derivanti dai programmi Frequent Flyer delle parti.

(7)

Sulla rotta Parigi-New York, le riserve della Commissione si limitano al mercato passeggeri premium (che comprende i servizi passeggeri in tutte le classi di cabina e di prezzo, tranne quelli relativi alla classe economica con restrizioni), mentre sulle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York, i dubbi in materia di concorrenza riguardano entrambi i mercati premium e non premium.

3.   CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

(8)

Le parti hanno proposto di assumere impegni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 al fine di rispondere alle riserve della Commissione in materia di concorrenza. Le parti hanno sottolineato che ciò non deve essere interpretato come un riconoscimento da parte loro di una infrazione alle norme di concorrenza dell’UE o dell’incompatibilità dell’accordo TAJV con l’articolo 101 del TFUE.

(9)

Gli impegni sono esposti sinteticamente in appresso e sono integralmente pubblicati in lingua inglese sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

(10)

Le parti propongono degli impegni relativi a tre rotte, ossia Amsterdam-New York, Roma-New York e Parigi-New York (in appresso «le coppie di città individuate»).

(11)

Esse propongono:

a)

di rendere disponibili coppie di bande orarie di arrivo e di partenza negli aeroporti di Amsterdam e/o New York JFK/Newark Liberty, nonché presso l’aeroporto di Roma e/o negli aeroporti New York JFK/Newark Liberty, a scelta del potenziale concorrente, per consentire ad uno o più potenziali concorrenti di operare o aumentare fino a sette (7) nuove o ulteriori frequenze settimanali su ciascuna delle rotte Amsterdam-New York e Roma-New York.

L’offerta è subordinata a determinate condizioni, fra le quali a) che il potenziale concorrente abbia espletato tutti i mezzi ragionevoli per ottenere le bande orarie necessarie attraverso la procedura generale di assegnazione degli slot e b) che per quanto riguarda la destinazione New York, il possesso aggregato congiunto di bande orarie detenute negli aeroporti New York JFK/Newark Liberty da i) il potenziale concorrente, ii) le sue filiali regionali e iii) qualsiasi altro vettore con il quale esiste un’impresa comune transatlantica alla quale è stata concessa dal DOT l’immunità rispetto alle norme antitrust e le filiali regionali di tale vettore, non sia superiore a 200 bande orarie giornaliere;

b)

di concludere accordi di combinabilità delle tariffe, come segue:

i.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, abbia iniziato ad operare un servizio aereo concorrenziale nuovo o incrementato su una coppia di città individuate; nonché

ii.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che già opera un servizio aereo concorrenziale sulla rotta Parigi-New York,

a condizione in ogni caso che il fornitore di servizi aerei diretti ammissibile o i suoi partner di alleanza non operino un hub ai due estremi della coppia di città individuate.

Tali accordi di combinabilità delle tariffe sono disponibili per tutte le categorie di passeggeri, ad eccezione della rotta Parigi-New York, laddove esse riguardano solo passeggeri premium (secondo la definizione che figura nel paragrafo 7 di cui sopra);

c)

di concludere accordi speciali prorata per il traffico avente origine e destinazione effettive in Europa e in Nord America/Caraibi/America centrale, come segue:

i.

con un nuovo fornitore di servizi aerei diretti che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, abbia iniziato ad operare un servizio aereo concorrenziale nuovo o incrementato su una coppia di città individuate, indipendentemente dalla circostanza che tale servizio aereo concorrenziale sia iniziato sulla base di bande orarie ottenute dalle parti nell’ambito della proposta di impegni; nonché

ii.

con un fornitore di servizi aerei diretti ammissibile che già opera un servizio aereo concorrenziale sulla rotta Parigi-New York,

Tali accordi speciali prorata saranno disponibili per tutte le categorie di passeggeri, ad eccezione della rotta Parigi-New York, laddove riguardano solo passeggeri premium (secondo la definizione che figura nel paragrafo 7 di cui sopra). Le parti non avranno l’obbligo di concludere un accordo speciale prorata concernente una qualsiasi delle coppie di città individuate con un eventuale fornitore di servizi aerei richiedente che, da solo o in combinazione con i suoi partner di alleanza, operi un hub ai due estremi della coppia di città individuate;

d)

di aprire i propri programmi frequent flyer a qualsiasi nuovo fornitore di servizi aerei diretti che, successivamente alla data alla quale gli impegni prendono effetto, avvii o incrementi un servizio sulla coppia di città individuate, a condizione che tale nuovo fornitore di servizi aerei diretti non disponga di un proprio programma analogo e non partecipi già a nessuno dei programmi frequent flyer delle parti.

(12)

Le parti propongono inoltre di affidare a un amministratore fiduciario il controllo dell’adempimento degli impegni. In caso di disaccordo tra un nuovo concorrente e le parti in merito agli impegni, le parti propongono un sistema di risoluzione della vertenza in base al quale la decisione finale spetterebbe a un tribunale arbitrale.

4.   INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI

(13)

La Commissione, previo un opportuno test di mercato, intende adottare una decisione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003, in cui dichiara vincolanti gli impegni sopra riassunti e pubblicati sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza.

(14)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni contenenti informazioni che i terzi interessati ritengono segreti aziendali o di natura riservata vanno inviate anche in una versione non riservata in cui le parti non pubblicabili sono omesse e sostituite, a seconda dei casi, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato».

(15)

Si prega di argomentare le risposte e le osservazioni e di esporre i fatti salienti. Nel caso siano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a proporre una possibile soluzione.

(16)

Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento caso COMP/39964 — Air France-KLM/Alitalia/Delta, per posta elettronica all’indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero (+32 22950128) o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza

Protocollo Antitrust

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Dal 1o dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. Ai fini della presente comunicazione, i riferimenti agli articoli 101 e 102 del TFUE vanno intesi in riferimento rispettivamente agli articoli 81 e 82 del trattato CE, ove necessario.

(2)  Nel 2008, Delta si è fusa con Northwest Airlines (cfr. decisione della Commissione nel caso COMP/M.5181 Delta Air Lines/Northwest Airlines). Dal febbraio 2010, dopo la piena integrazione di Northwest in Delta, il marchio distinto e i numeri di volo di Northwest hanno cessato di esistere. http://news.delta.com/index.php?s=43&item=911

(3)  Nella presente comunicazione, Air France, Delta, KLM e Alitalia sono denominate collettivamente «le parti».