18.10.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 371/17 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2014/C 371/10)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che lo scadere delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.
Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare le questioni esposte nella domanda di riesame.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1000 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella.
4. Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del 30 novembre 2009.
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimenti |
Data di scadenza (3) |
Silicio |
Repubblica popolare cinese Repubblica di Corea Taiwan |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese (GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1) esteso alle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea e alle importazioni spedite da Taiwan con il regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio (GU L 95 del 5.4.2013, pag. 1). |
30.5.2015 |
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) Fax +32 22956505.
(3) Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.