3.10.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 347/18


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 347/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«AGLIO BIANCO POLESANO»

N. CE: IT-PDO-0105-01163 – 3.10.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro: Confezionamento – Aggiornamenti Normativi

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato (articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006)

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

A seguito dell’abrogazione delle norme di commercializzazione dell’aglio, il riferimento dell’articolo 2 del disciplinare di produzione alle «norme di qualità» è stato eliminato. I requisiti di calibro non sono stati modificati.

Sono state introdotte due tipologie tradizionali di presentazione del prodotto: i canestrini e il mazzo. Il canestrino rappresenta una lavorazione tradizionale che sta riscuotendo molto consenso tra i consumatori, sia per la sua gradevolezza sia per la praticità di gestione considerati l’ingombro ed il peso limitato; il mazzo è il risultato della lavorazione primaria fatta sul campo e ben si addice sia per la vendita diretta sia per la vendita «self service» al consumatore che potrà acquistare il numero di bulbi desiderato.

Metodo di ottenimento

Èstata introdotta la possibilità di procedere all’essicazione del prodotto mediante ventilazione con aria calda che migliora l’essicazione e la qualità del prodotto. Si tratta di una pratica esistente prima della registrazione della denominazione e che i produttori desiderano introdurre nel disciplinare di produzione dell’«Aglio Bianco Polesano» per poterla utilizzare quando le condizioni ambientali non permettono un’essiccazione naturale ottimale del prodotto.

Per esigenze commerciali è stato allungato il periodo di commercializzazione del prodotto raccolto nell’anno precedente; questo nell’interesse dei produttori al fine di ridurre al minimo il rischio di «vuoti» nelle forniture ai clienti. Tale modifica non influenza le caratteristiche del prodotto, poiché esso ha una notevole serbevolezza, garantita ulteriormente dalla frigoconservazione.

Si è provveduto ad indicare nel disciplinare di produzione che è consentita l’operazione di frigoconservazione. Quest’operazione mai vietata dal disciplinare di produzione viene di norma praticata per mantenere inalterate le caratteristiche del prodotto nella fase di stoccaggio.

Etichettatura

Sono state definite norme relative all’etichettatura per le tipologie canestrino e mazzo.

Per ragioni di sintesi del documento unico, si è ritenuto opportuno eliminare la descrizione del logo del prodotto e i relativi riferimenti tecnici per la sua riproduzione. La raffigurazione del logo del prodotto tutt’ora presente rimane immutata rispetto a quella riportata nel documento unico pubblicato sulla G.U.U.E serie C104/16 del 6.5.2009.

Confezionamento

Sono state definite norme relative al confezionamento dei canestrini e del mazzo.

Il confezionamento del prodotto nella tipologia in «sacchi» e «confezioni» può essere effettuato fuori dalla zona di produzione, mentre per tutti gli altri formati va effettuato all’interno dell’area di produzione dell’Aglio Bianco Polesano DOP. Il confezionamento dei formati treccia, treccione, grappolo, grappolone e canestrino avvengono esclusivamente a mano e derivano dalla creatività affinatasi nel tempo dei produttori e dei confezionatori residenti nella zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano.

Nella confezione a treccia, è stato abbassato il numero minimo di bulbi da 8 a 5 e il relativo peso per andare incontro alle esigenze del consumatore che predilige confezioni monodose oppure costituite da un numero ridotto di pezzi.

Si prevede una modifica del colore dei sacchetti di rete utilizzati per il confezionamento dell’Aglio Bianco Polesano da «bianco» a «chiara». La modifica tiene conto di possibili lievi variazioni della colorazione del sacchetto che possono avvenire nei magazzini.

Il paragrafo relativo agli imballi e alle confezioni è stato semplificato per dare la possibilità ai confezionatori di avere una gamma più ampia di materiali tra cui scegliere anche nell’eventualità di dover far fronte ad esigenze particolari di presentazione del prodotto o di esposizione dello stesso nei punti vendita.

Aggiornamenti normativi

Si è provveduto ad aggiornare i riferimenti normativi

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«AGLIO BIANCO POLESANO»

N. CE: IT-PDO-0105-01163 – 3.10.2013

IGP ( ) DOP ( X )

1.   Denominazione

«Aglio Bianco Polesano»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’Aglio Bianco Polesano viene venduto allo stato secco. Questo aglio è ottenuto a partire da ecotipi locali nonché dalla varietà Avorio che è stata selezionata partendo dagli stessi ecotipi.

Si tratta di un aglio con bulbo di forma rotondeggiante regolare con un leggero appiattimento della parte basale, di colore bianco lucente. Il bulbo è costituito da un numero di bulbilli variabile che risultano tra loro uniti in maniera compatta e con una caratteristica curvatura della parte esterna. I bulbilli che lo compongono devono essere perfettamente adiacenti l’uno con l’altro. Le tuniche che li avvolgono hanno colorazione rosata di varia intensità nella parte concava, bianca in quella convessa.

L’Aglio Bianco Polesano, una volta essiccato per la conservazione, risulta composto da almeno il 35 % di sostanza secca e da almeno il 20 % di carboidrati. Inoltre, i bulbi freschi contengono oli essenziali a base di zolfo e composti volatili solforati che caratterizzano il forte profumo di questo tipo di aglio.

All’atto dell’immissione al consumo l’Aglio Bianco Polesano dovrà avere i seguenti requisiti di calibro:

«Extra» calibro minimo di 45 mm.

«Prima» calibro minimo di 30 mm.

L’Aglio Bianco Polesano è immesso sul mercato nelle tradizionali composizioni in canestrini (intreccio a manichetto di almeno tre bulbi), trecce, treccioni, grappoli e grappoloni, in confezioni retinate, in sacchi e in mazzi.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona di produzione sono: la produzione del materiale da seminare, la coltivazione dell’aglio, le operazioni di essiccazione, le tradizionali lavorazioni. L’ottenimento dei bulbilli per la semina caratterizza la tecnica di produzione dato che la riproduzione avviene per via vegetativa. I produttori selezionano manualmente la quota di prodotto necessaria per produrre «il seme».

Il ciclo di coltivazione è annuale con semina autunno/invernale e deve essere effettuata dal 1o ottobre al 31 dicembre.

Le operazioni di essiccazione naturale in pieno campo e/o in azienda o mediante sistemi con ventilazione di aria riscaldata, sono fondamentali sia per il mantenimento delle caratteristiche del prodotto che per la successiva lavorazione.

La valutazione del giusto grado di umidità è fondamentale per le tradizionali lavorazioni eseguite a mano: della treccia detta «resta», del treccione, del grappolo, del grappolone, del canestrino e del mazzo, in cui è fondamentale l’esperienza e l’abilità tramandata da generazioni.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

L’Aglio Bianco Polesano deve essere commercializzato per un anno a decorrere dal 10 luglio fino al 9 luglio dell’anno successivo.

L’Aglio Bianco Polesano può essere commercializzato nei seguenti formati:

CANESTRINI: composti da un numero di bulbi compreso tra 3 e 5 e del peso tra 0,15 e 0,30 kg;

MAZZI: composti da un numero variabile di bulbi e del peso compreso tra 0,5 e 2 kg;

TRECCE: composte da un numero di bulbi compreso tra 5 e 22 e del peso tra 0,35 e 1,2 kg;

TRECCIONI: bulbi tra i 30 e 40 e il peso tra i 2 e 4 kg;

GRAPPOLI: bulbi tra 20 e 40 e peso tra 1 e 4 kg;

GRAPPOLONI: bulbi tra i 70 e i 120 ed il peso tra 5 e 10 kg.

CONFEZIONI: bulbi in numero variabile; peso tra 50 g e 1 000 g;

SACCHI: bulbi in numero variabile; peso tra 1 e 20 kg.

Il confezionamento del prodotto commercializzato nelle tipologie «sacchi» e «confezioni» di cui sopra può essere effettuato fuori della zona di produzione, purché il trasporto e le eccessive manipolazioni non provochino la rottura delle teste e soprattutto la frammentazione delle cuticole, generando il rischio di muffe e deterioramento del prodotto, mentre va mantenuto all’interno della sola area di produzione dell’Aglio Bianco Polesano DOP il confezionamento degli altri formati. I formati tradizionali (trecce, treccioni, grappoli, grappoloni e canestrini) sono confezionati tradizionalmente a mano e derivano dalla creatività affinatasi nel tempo dei produttori e dei confezionatori residenti nella zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

Ogni singolo formato deve essere accompagnato da un cartellino riportante la denominazione, il nome del produttore, il logo identificativo della DOP.

Sugli imballaggi dovrà essere indicata la denominazione «Aglio Bianco Polesano» nonché «Denominazione di Origine Protetta» oppure l’acronimo «DOP» in caratteri superiori a qualunque altra indicazione presente.

Il logo potrà avere dimensioni diverse a seconda delle tipologie di confezione.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’Aglio Bianco Polesano comprende i seguenti comuni del Polesine, situati in provincia di Rovigo: Adria, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Fattori Ambientali

Le caratteristiche dei terreni ed il clima temperato sono i fattori principali che condizionano e caratterizzano la produzione in questo territorio dell’Aglio Bianco Polesano. Il Polesine è un territorio attraversato dai due maggiori fiumi italiani, il Po e l’Adige, che, prima delle attuali arginature che ne fissano il corso, spesso hanno alluvionato la pianura. Le caratteristiche pedologiche peculiari di questi territori sono proprio frutto delle numerose inondazioni ed esondazioni avutesi nei secoli dei fiumi Po e l’Adige che delimitano a sud ed a nord la zona di produzione: in particolare, il fiume Po ha contribuito agli apporti di un limo contenente una elevata percentuale di argilla mentre l’Adige con gli apporti di sabbia silicea.

L’opera dei suddetti fiumi ha dunque portato alla creazione di suoli di medio impasto, argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili che permettono all’Aglio Bianco Polesano di ottenere le proprie caratteristiche peculiari. Inoltre l’elevata presenza di fosforo e potassio scambiabili, di calcio e di magnesio costituiscono la composizione chimica tipica di questi terreni. Il clima temperato e asciutto della zona favorisce sia l’essiccazione del prodotto, sia la lavorazione nei formati tradizionali.

Fattore umano

Esso va ad aggiungersi alle potenzialità dei terreni con due elementi: — la capacità, affinata con gli anni e trasmessa da padre in figlio, di selezionare a mano i bulbi «teste» migliori da cui ricavare il materiale da seminare, — le particolari lavorazioni eseguite a mano, la treccia detta «resta», il treccione, il grappolo, il grappolone, fanno sì che tale coltura sia intrinsecamente connessa con il territorio, le sue tradizioni e la sua storia.

5.2.   Specificità del prodotto

Le caratteristiche principali dell’Aglio Bianco Polesano sono il suo colore bianco lucente, la forma del bulbo, nonché l’elevata resa in sostanza secca, che lo caratterizza e che incide positivamente sull’elevata conservabilità del prodotto. Il peculiare profilo aromatico dell’Aglio Bianco Polesano, dovuto alla particolare combinazione dei composti volatili solforati e delle sostanze aromatiche, permette di distinguerlo da quello di altre zone di produzione; l’analisi sensoriale, infatti, evidenzia che il profumo risulta meno pungente e più persistente rispetto ad altre varietà ottenute in altre zone, qualità questa molto appezzate dal consumatore. In particolare l’Aglio Bianco Polesano è risultato ricco di composti aromatici solforati, ma ancor più, di sostanze aromatiche appartenenti alle altre classi chimiche (aldeidi), responsabili di note gradevoli (erba tagliata di fresco, fruttato dolce) che aumentano durante la fase di conservazione e determinano il profumo meno pungente e più persistente.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La buona dotazione in termini di sostanze minerali e la natura dei terreni argilloso/limosi, ben drenati, porosi e fertili, con elevata dotazione di potassio, permettono di ottenere bulbilli perfettamente adiacenti e compatti, caratterizzati da un’elevata resa in sostanza secca che aumenta la conservabilità del prodotto.

L’elevata presenza del potassio e fosforo scambiabili, determinano anche il tipico colore bianco lucente dell’Aglio Bianco Polesano.

Anche il peculiare profilo aromatico dell’aglio è fortemente condizionato dagli aspetti ambientali in quanto i componenti aromatici riflettono i livelli e l’attività degli enzimi preposti alla loro biosintesi e questi, a loro volta, sono influenzati dallo stato fisiologico della pianta, dalle condizioni pedoclimatiche e dai processi tipici di conservazione e lavorazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della DOP «Aglio Bianco Polesano» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 17 luglio 2013.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su Qualità e sicurezza (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.