30.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 291/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Comunicazione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (comunicazione «de minimis»)

2014/С 291/01

I.

1.

L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta tutti gli accordi fra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che tale divieto non si applica agli accordi la cui incidenza sul commercio fra Stati membri o sulla concorrenza è trascurabile (1).

2.

La Corte di giustizia ha anche precisato che un accordo idoneo a pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno costituisce, per sua natura e indipendentemente da qualsiasi suo effetto concreto, una sensibile restrizione del gioco della concorrenza (2). La presente comunicazione non riguarda pertanto gli accordi che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno.

3.

Nella presente comunicazione, la Commissione, con l’ausilio di soglie basate sulle quote di mercato, indica le circostanze in cui ritiene che accordi che possono avere come effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno non costituiscono una restrizione sensibile della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 del trattato. Questa definizione in negativo dell’incidenza sensibile non implica tuttavia che gli accordi tra imprese che superano le soglie definite nella presente comunicazione costituiscano necessariamente restrizioni sensibili della concorrenza. È infatti possibile che anche tali accordi abbiano effetti trascurabili sulla concorrenza e sfuggano quindi al divieto dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato (3).

4.

Determinati accordi possono inoltre non ricadere nel campo d’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato in quanto non sono di natura tale da incidere sensibilmente sul commercio tra Stati membri. La presente comunicazione non stabilisce quali fattori determinano un’incidenza sensibile sul commercio. Indicazioni in tal senso sono contenute nella comunicazione della Commissione sulla nozione di pregiudizio al commercio (4), in cui la Commissione, con l’ausilio della combinazione di una soglia basata sulla quota di mercato del 5 % e di una soglia di fatturato di 40 milioni di EUR, stabilisce quali accordi non sono solitamente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio tra Stati membri (5). Tali accordi esulano di norma dal campo dall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato, anche se hanno per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza.

5.

Nei casi contemplati dalla presente comunicazione la Commissione non avvierà alcun procedimento, né a seguito di una denuncia, né d’ufficio. Inoltre, laddove abbia avviato procedimenti, la Commissione non infliggerà ammende se le imprese possono dimostrare di aver ritenuto in buona fede che le quote di mercato di cui ai punti da 8 a 11 non superavano le soglie previste. Sebbene non vincolante nei loro confronti, la presente comunicazione intende inoltre fornire indicazioni ai giudici e alle autorità responsabili della concorrenza degli Stati membri che sono chiamati ad applicare l’articolo 101 del trattato (6).

6.

I principi enunciati nella presente comunicazione si applicano anche alle decisioni di associazioni di imprese e alle pratiche concordate.

7.

La presente comunicazione non pregiudica l’interpretazione dell’articolo 101 del trattato da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea.

II.

8.

La Commissione ritiene che gli accordi fra imprese che possono incidere sul commercio tra Stati membri e che hanno per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato interno non restringono sensibilmente la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato:

a)

quando la quota di mercato aggregata detenuta dalle parti dell’accordo non supera il 10 % su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, se l’accordo è concluso tra imprese che sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra concorrenti) (7); oppure

b)

quando la quota di mercato detenuta da ciascuna delle parti all’accordo non supera il 15 % su nessuno dei mercati rilevanti interessati dall’accordo, se l’accordo è concluso tra imprese che non sono concorrenti effettivi o potenziali su uno di tali mercati (accordi tra non concorrenti).

9.

Qualora risulti difficile determinare se l’accordo sia concluso tra concorrenti o tra non concorrenti si applica la soglia del 10 %.

10.

Quando sul mercato rilevante la concorrenza risulti limitata dall’effetto cumulativo di accordi relativi alla vendita di beni o servizi posti in essere da più fornitori o distributori (effetto cumulativo di preclusione prodotto da reti parallele di accordi aventi effetti simili sul mercato), le soglie in termini di quota di mercato di cui ai punti 8 e 9 sono ridotte al 5 %, sia per gli accordi tra concorrenti, sia per quelli tra non concorrenti. In linea generale, si ritiene che fornitori o distributori individuali la cui quota di mercato non superi il 5 % non contribuiscano in misura significativa all’effetto cumulativo di preclusione (8). È inoltre improbabile che si verifichi un tal effetto qualora meno del 30 % del mercato rilevante sia coperto da (reti di) accordi paralleli aventi effetti simili.

11.

La Commissione ritiene inoltre che gli accordi non determinano restrizioni sensibili della concorrenza nel caso in cui le quote di mercato delle parti dell’accordo non superino le soglie rispettivamente del 10 %, 15 % e 5 % di cui ai punti da 8 a 10 durante due anni civili consecutivi in misura superiore a due punti percentuali.

12.

Per calcolare la quota di mercato è necessario definire il mercato rilevante. Si tratta del mercato rilevante del prodotto e del mercato geografico rilevante. Nel definire il mercato rilevante va fatto riferimento alla comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante (9). Il calcolo delle quote di mercato deve essere basato su dati relativi al valore delle vendite o, se del caso, su dati relativi al valore degli acquisti. Qualora questi non siano disponibili, possono essere effettuate delle stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, compresi i dati relativi ai volumi.

13.

Alla luce dell’interpretazione della Corte di giustizia di cui al punto 2, gli accordi che abbiano per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno non rientrano nell’ambito di applicazione della presente comunicazione. La Commissione non applicherà pertanto a tali accordi la «zona di sicurezza» (safe harbour) creata dalle quote basate sulle soglie di mercato di cui ai punti da 8 a 11 (10). Ad esempio, per quanto riguarda gli accordi tra concorrenti, la Commissione non applicherà i principi di cui alla presente comunicazione, nello specifico, agli accordi contenenti restrizioni che, direttamente o indirettamente, hanno come oggetto: a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi; b) la limitazione della produzione o delle vendite; c) la ripartizione dei mercati o della clientela. Analogamente, la Commissione non applicherà la «zona di sicurezza» creata dalle quote basate sulle soglie di mercato agli accordi che contengono restrizioni definite fondamentali o elencate come tali in regolamenti di esenzione per categoria attuali o futuri della Commissione (11); tali restrizioni sono generalmente considerate dalla Commissione restrizioni per oggetto.

14.

La «zona di sicurezza» creata dalla soglie basate sulle quote di mercato di cui ai punti da 8 a 11 è particolarmente importante per le categorie di accordi che non rientrano in alcun regolamento di esenzione per categoria della Commissione (12). La «zona di sicurezza» è altresì rilevante per gli accordi che rientrano in un regolamento di esenzione per categoria della Commissione nella misura in cui tali accordi contengono una cosiddetta restrizione esclusa, ovvero una restrizione che, pur non figurando nell’elenco delle restrizioni fondamentali, non è contemplata dal regolamento di esenzione per categoria della Commissione (13).

15.

Ai fini della presente comunicazione, i termini «impresa», «parte dell’accordo», «distributore» e «fornitore» includono le imprese a questi rispettivamente collegate.

16.

Ai fini della presente comunicazione, per «imprese collegate» si intendono:

a)

le imprese nelle quali una parte dell’accordo detiene, direttamente o indirettamente:

i)

il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto; oppure

ii)

il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

iii)

il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b)

le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c)

le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d)

le imprese nelle quali una parte dell’accordo, insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) e c), o nelle quali due o più imprese di cui alle lettere a), b) e c) detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e)

le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i)

dalle parti dell’accordo o dalle rispettive imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d); oppure

ii)

da una o più parti dell’accordo, oppure da una o più imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

17.

Ai fini del punto 16, lettera e), la quota di mercato detenuta dalle imprese controllate congiuntamente viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che detengono i diritti o i poteri elencati al punto 16, lettera a).


(1)  Cfr. la causa C-226/11 Expedia, non ancora pubblicata nella Raccolta, in particolare i punti 16 e 17.

(2)  Cfr. la causa C-226/11 Expedia, in particolare i punti da 35 a 37.

(3)  Cfr. ad esempio le cause riunite C-215/96 e C-216/96, Bagnasco e altri (Raccolta 1999, pag. I-135, punti 34 e 35).

(4)  Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 81), in particolare i punti da 44 a 57.

(5)  Bisogna tuttavia precisare che nemmeno gli accordi fra piccole e medie imprese (PMI), quali definiti nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) o in eventuali altre future raccomandazioni che la vadano a sostituire, sono solitamente di natura tale da influenzare sensibilmente il commercio fra Stati membri. Cfr. in particolare il punto 50 della comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio.

(6)  In particolare, al fine di stabilire il carattere sensibile o meno di una restrizione della concorrenza, le autorità responsabili della concorrenza e i giudici degli Stati membri possono prendere in considerazione le soglie fissate nella presente comunicazione senza per questo essere obbligati ad attenervisi. Cfr. la causa C-226/11, Expedia, punto 31.

(7)  Per la definizione di concorrenti effettivi o potenziali, cfr. la comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1, punto 10). Due imprese sono considerate concorrenti effettivi se operano sullo stesso mercato rilevante. Un’impresa è considerata potenziale concorrente di un’altra impresa se, in mancanza di accordo e nell’ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi, è probabile che essa, entro un breve lasso di tempo, effettui investimenti supplementari o sostenga altri costi di conversione necessari al fine di entrare sul mercato rilevante dell’altra impresa.

(8)  Cfr. anche le linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 130 del 19.5.2010, pag. 1, in particolare i punti 76, 134 e 179). Mentre nelle linee direttrici sulle restrizioni verticali si fa riferimento, in relazione a talune restrizioni, non solo alla quota di mercato aggregata ma anche alla quota di mercato vincolata di un fornitore o di un acquirente, le soglie fissate nella presente comunicazione si riferiscono sempre alle quote di mercato aggregate.

(9)  Cfr. la comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(10)  Per questo tipo di accordi la Commissione si avvarrà del proprio potere discrezionale per decidere se avviare o meno procedimenti.

(11)  Per gli accordi di fornitura e di distribuzione tra imprese non concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1); per gli accordi di licenza tra imprese non concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 316/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 17). Per gli accordi tra imprese concorrenti, cfr., in particolare, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36) e l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43) nonché l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 316/2014.

(12)  Ad esempio agli accordi di concessione in licenza di un marchio e alla maggior parte degli accordi tra concorrenti, fatti salvi gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e gli accordi di specializzazione, non si applica alcun regolamento di esenzione per categoria.

(13)  Cfr. in particolare per le restrizione escluse l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 330/2010, l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 316/2014 e l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1217/2010.