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23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 238/10 |
Sintesi della decisione della Commissione
del 19 marzo 2014
(Caso AT.39922 — Cuscinetti auto)
[notificata con il numero C(2014) 1788 final]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
2014/C 238/09
Il 19 marzo 2014 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1) , la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.
1. INTRODUZIONE
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(1) |
La decisione riguarda un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 del trattato e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore dei cuscinetti per il settore automobilistico («cuscinetti auto»). I cuscinetti auto sono forniti ai produttori di apparecchiature originali del settore automobilistico (original equipment manufacturers, «OEM»), ovvero i produttori di autovetture, camion e componenti per il settore automobilistico (anche denominati nell’insieme «clienti del settore automobilistico»). La decisione è destinata a 19 entità appartenenti alle sei seguenti imprese: i) JTEKT (2); ii) NSK (3); iii) NFC (4), iv) SKF (5), v) Schaeffler (6) e vi) NTN (7). |
2. DESCRIZIONE DEL CASO
2.1. Procedimento
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(2) |
In seguito alla domanda di trattamento favorevole di JTEKT, NSK e NFC, nel novembre 2011 la Commissione ha effettuato ispezioni mirate presso le sedi dei produttori di cuscinetti in diversi Stati membri. |
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(3) |
Durante e immediatamente dopo le ispezioni la Commissione ha ricevuto altre due richieste di trattamento favorevole da parte di SKF e Schaeffler. |
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(4) |
Il 22 gennaio 2013 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti delle società destinatarie della decisione al fine di avviare discussioni di transazione con esse. Le riunioni di transazione hanno avuto luogo tra il marzo e il dicembre 2013. Successivamente le parti hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 (8). |
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(5) |
La Commissione ha adottato la comunicazione degli addebiti il 21 gennaio 2014; tutte le parti hanno confermato in modo inequivocabile che la comunicazione corrispondeva al contenuto delle loro proposte di transazione e hanno ribadito il loro impegno a seguire la procedura di transazione. |
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(6) |
Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso un parere favorevole il 17 marzo 2014. |
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(7) |
La Commissione ha adottato la decisione il 19 marzo 2014. |
2.2. Destinatari e durata
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(8) |
Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 101 del TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE prendendo parte, nei periodi qui di seguito indicati, ad intese lesive della concorrenza nel settore della fornitura di cuscinetti auto. |
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(9) |
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2.3. Sintesi dell’infrazione
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(10) |
L’obiettivo generale del cartello era di coordinare la politica dei prezzi nei confronti dei clienti del settore automobilistico. Per conseguire tale obiettivo le parti hanno coordinato il trasferimento degli aumenti del prezzo dell’acciaio ai clienti del settore automobilistico, hanno stretto accordi collusivi sulle richieste di prezzi e sulle richieste annuali di riduzione dei prezzi provenienti dagli stessi clienti e si sono scambiate informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. Le parti coinvolte hanno adottato un comportamento anticoncorrenziale mediante contatti bilaterali, trilaterali e multilaterali che costituiscono un’infrazione unica e continuata in tutto il SEE. |
2.4. Misure correttive
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(11) |
La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 (9). La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al punto 1, ad esclusione di JTEKT. |
2.4.1.
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(12) |
Il valore delle vendite per impresa è calcolato sulla base delle vendite annue medie di cuscinetti auto nel SEE durante tutti i sei anni di durata dell’infrazione, ossia dal 2005 al 2010. Nel determinare il valore delle vendite è stato tenuto conto della portata limitata dei contatti nel sottosegmento delle vendite di cuscinetti a produttori di componenti automobilistici e di un periodo di attività limitata del cartello dal gennaio 2008 al luglio 2010. |
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(13) |
L’importo di base dell’ammenda è fissato al 16 % del valore delle vendite come definito al punto (12) moltiplicato per il numero di anni in cui l’impresa ha partecipato all’infrazione, onde tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa. La percentuale per l’importo supplementare è stata fissata al 16 %. |
2.4.2.
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(14) |
La Commissione nel caso di specie non applica circostanze aggravanti. A NFC è stata concessa una riduzione del 15 % per circostanze attenuanti vista la sua limitata partecipazione all’infrazione. |
2.4.3.
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(15) |
La Commissione esercita altresì il proprio margine di discrezionalità, come indicato al punto 37 degli orientamenti sul calcolo delle ammende, per ridurre il livello della parte dell’ammenda per la quale NTN-SNR Roulements è unica responsabile al 10 % del suo fatturato. |
2.4.4.
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(16) |
La Commissione concede la completa immunità dalle ammende a JTEKT e una riduzione dell’ammenda del 40 % a NSK, del 30 % a NFC e del 20 % a SKF e Schaeffler. |
2.4.5.
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(17) |
Le ammende inflitte a JTEKT, NSK, NFC, SKF, Schaeffler e NTN sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione. |
3. CONCLUSIONE
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(18) |
Le ammende inflitte ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:
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(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.
(2) JTEKT Corporation, JTEKT Europe Bearings B.V., Koyo France SA e Koyo Deutschland GmbH.
(3) NSK Ltd, NSK Europe Ltd. e NSK Deutschland GmbH.
(4) Nachi-Fujikoshi Corporation e Nachi Europe GmbH.
(5) AB SKF e SKF GmbH.
(6) INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, Schaeffler Holding GmbH & Co. KG, Schaeffler AG, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG e FAG Kugelfischer GmbH.
(7) NTN Corporation, NTN Waelzlager (Europa) GmbH e NTN-SNR Roulements SA.
(8) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
(9) GU C 210 dell’1.9.2006, pag. 2.