27.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 198/30


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

(2014/C 198/02)

I.   INTRODUZIONE

Uno dei principali obiettivi della modernizzazione degli aiuti di Stato (1) è permettere alla Commissione di concentrarsi sui casi che provocano maggiori distorsioni lasciando agli Stati membri una maggiore flessibilità per la messa a punto di misure di aiuto meno distorsive. In tale contesto, il nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (2), che ha un campo di applicazione più ampio rispetto al precedente, dà agli Stati membri la possibilità di concedere aiuti sulla base di criteri predefiniti senza necessità di notifica alla Commissione, permettendo di risparmiare tempo, ridurre gli oneri amministrativi e promuovere modelli di aiuti ben concepiti, destinati a ovviare a carenze di mercato ben individuate, finalizzati a obiettivi di interesse comune e meno distorsivi («aiuti buoni»). La trasparenza sugli aiuti concessi è una componente essenziale del processo di modernizzazione.

La trasparenza promuove la responsabilizzazione e consente ai cittadini di essere meglio informati circa le politiche pubbliche. Una migliore informazione della comunità contribuisce a creare un migliore dialogo tra cittadini e funzionari di governo e si traduce in migliori decisioni politiche. Negli ultimi decenni, la società civile e i governi di tutto il mondo hanno compiuto notevoli progressi nell’accrescere la trasparenza a livello sia locale che nazionale. Eppure occorrono una partecipazione e un senso di responsabilizzazione ancora più grandi e significativi, soprattutto per quanto riguarda il modo di impiegare le risorse pubbliche.

Nel settore degli aiuti di Stato, la trasparenza riveste un’importanza ancora maggiore. La trasparenza favorisce l’osservanza delle norme, riduce le incertezze e consente alle imprese di controllare se l’aiuto concesso ai concorrenti sia legale. Promuove la parità di condizioni fra gli Stati membri e le imprese nel mercato interno, cosa più importante che mai nell’attuale contesto economico. Migliorando la circolazione delle informazioni sugli aiuti concessi a vari livelli, agevola le attività di applicazione della normativa in materia da parte delle autorità nazionali e regionali e garantisce quindi un maggiore controllo e follow-up a livello nazionale e locale. Infine, una maggiore trasparenza consente di ridurre gli obblighi di informazione e gli oneri amministrativi ad essa legati.

Anche se è vero che nelle decisioni la Commissione pubblica già i nomi dei beneficiari degli aiuti individuali notificati e l’importo dell’aiuto (3), non c’è un obbligo di informazione pubblica per quanto riguarda i beneficiari di aiuti concessi nell’ambito di regimi notificati o di regimi che rientrano in una esenzione per categoria (che rappresentano il 90 % circa della spesa totale per gli aiuti di Stato nell’Unione (4)), ad eccezione delle grandi sovvenzioni concesse a favore degli aiuti a finalità regionale e degli aiuti alla ricerca e allo sviluppo (5).

Alcuni Stati membri hanno recentemente creato siti web per divulgare informazioni sugli aiuti concessi (6) o sono tenuti a fornire informazioni al pubblico su tutti i tipi di spese pubbliche oppure a dare l’accesso alle informazioni sulle spese pubbliche su richiesta dei cittadini. Gli Stati membri diffondono inoltre informazioni complete sulle spese nell’ambito dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei (7) e sui loro beneficiari. Per gli aiuti concessi nell’ambito dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei, al fine di evitare duplicazioni nella raccolta di informazioni, i siti web relativi agli aiuti di Stato cui si fa riferimento nella presente comunicazione potrebbero ricavare le informazioni utili dagli stessi sistemi utilizzati per le informazioni sui fondi strutturali.

Gli Stati membri già raccolgono informazioni su tutte le spese relative agli aiuti di Stato nell’ambito della presentazione annuale delle loro relazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (8). Le informazioni (9) vengono poi trasmesse alla Commissione e pubblicate nel quadro annuale di valutazione degli aiuti di Stato (10) e sul sito web di Eurostat (11).

Al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri sono tenuti, per poter concedere aiuti di Stato conformemente agli orientamenti pertinenti, a creare siti web esaustivi sugli aiuti di Stato, a livello regionale o nazionale, sui quali pubblicare le informazioni sulle misure di aiuto e i loro beneficiari. Secondo la prassi normale per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni (12), deve essere utilizzato un formato standard che consenta alle informazioni di essere facilmente pubblicate, cercate e scaricate su Internet. Il requisito della trasparenza si applica generalmente a tutti gli aiuti di Stato, ad eccezione degli aiuti esigui, di importo inferiore a 500 000 EUR.

Inoltre, al fine di garantire la riservatezza fiscale e la protezione dei segreti aziendali, non è necessario divulgare informazioni sulla base imponibile delle imprese o sull’importo esatto della loro esenzione fiscale. Tuttavia, poiché gli aiuti fiscali costituiscono deroghe selettive, conferiscono un vantaggio selettivo alle imprese e costituiscono pertanto aiuti di Stato, occorre garantire la responsabilizzazione per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse pubbliche e il controllo degli aiuti di Stato. Pertanto, per gli aiuti concessi in base a regimi fiscali o nell’ambito di regimi di finanziamento del rischio, le informazioni sugli importi di aiuto possono essere fornite per intervalli.

È fissato un periodo transitorio di due anni al fine di garantire che gli Stati membri che non dispongono di meccanismi di trasparenza abbiano il tempo sufficiente per metterli a punto. In tale ottica, i sistemi di informazione già esistenti, a livello nazionale, regionale e locale per la notifica elettronica degli aiuti di Stato (SARI (13)) saranno ulteriormente sviluppati in modo da far sì che gli Stati membri possano facilitare la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini di una successiva pubblicazione sui siti web degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri possono avvalersi dell’assistenza tecnica nell’ambito dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei alle condizioni di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Una maggiore trasparenza permette di semplificare gli obblighi in materia di informazione. Come primo passo, la Commissione propone di eliminare la maggior parte degli attuali obblighi di informazione specificati negli orientamenti in corso di revisione nell’ambito dell’iniziativa di modernizzazione degli aiuti di Stato. Quando gli Stati membri avranno messo a punto i siti web, gli obblighi di informazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 794/2004 saranno ulteriormente semplificati, pur garantendo un livello equivalente di informazioni grazie alla trasparenza: in pratica ciò significa che, se gli Stati membri opteranno per una maggiore trasparenza (per esempio, introducendo un massimale più basso per l’importo degli aiuti in merito ai quali devono essere pubblicate le informazioni), diventeranno inutili gli obblighi di informazione rimanenti; inoltre, potranno essere previste azioni di monitoraggio meno sistematiche.

Nell’ambito della modernizzazione degli aiuti di Stato, e al fine di garantire che le distorsioni della concorrenza e degli scambi siano limitate, la Commissione può esigere che taluni regimi siano oggetto di una valutazione. Tale condizione si applica in particolare ad alcuni regimi di importo elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria. Tali regimi saranno esentati in virtù del regolamento per un periodo iniziale di sei mesi che la Commissione può prorogare dopo l’approvazione del piano di valutazione che deve essere notificato dallo Stato membro. Dopo la notificazione del piano di valutazione, la Commissione valuterà la compatibilità di tali regimi esclusivamente sulla base del piano di valutazione.

II.   MODIFICHE DELLE COMUNICAZIONI

II.1   Motivazione delle modifiche

Il principio della trasparenza è stato già stabilito dagli orientamenti della Commissione per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (14), dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (15), dagli orientamenti per gli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (16), dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (17) e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (18).

A seguito di una serie di consultazioni pubbliche sugli orientamenti (19)  (20), e sul regolamento generale di esenzione per categoria (21), il requisito della trasparenza dovrebbe essere adattato nella presente comunicazione al fine di allineare le disposizioni in materia di trasparenza nei diversi orientamenti sugli aiuti di Stato in corso di revisione per garantire la proporzionalità, prevenire la divulgazione di informazioni non connesse agli aiuti di Stato e permettere agli Stati membri di entrare nella fase transitoria di attuazione.

Inoltre, conseguentemente all’introduzione del principio della trasparenza, con la presente comunicazione può essere semplificato anche l’obbligo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 che prevede che si trasmettano alla Commissione informazioni su ciascun aiuto individuale che superi i 3 milioni di EUR.

Il criterio della valutazione è già stabilito dagli orientamenti della Commissione per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree.

A seguito dell’adozione del nuovo regolamento generale di esenzione per categoria, con la presente comunicazione occorre modificare la disposizione relativa alla valutazione al fine di specificare che, nel caso di aiuti di Stato esclusi dalla portata del regolamento esclusivamente in virtù del loro importo elevato [sulla base della definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento] e che soddisfano le altre condizioni previste dal regolamento per l’esenzione, la Commissione effettuerà la valutazione della compatibilità esclusivamente sulla base del piano di valutazione notificato dallo Stato membro. Ciò non si applica alle modifiche di tali regimi, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, poiché tali modifiche devono tener conto dei risultati della valutazione.

II.2   Modifiche

a)   Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

La presente comunicazione sostituisce i seguenti punti:

alla pagina 20 della comunicazione della Commissione «Orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» le prime due frasi del punto 78, lettera j),

alla pagina 24 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, il punto 141,

alla pagina 10 della comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, il punto 52, sottopunto 7,

alla pagina 28 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, i punti 162 e 163,

con:

«Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

il testo integrale del regime di aiuti approvato o la decisione di concessione dell’aiuto individuale e le relative disposizioni di applicazione, oppure un link che vi dia accesso,

il nome dell’autorità che concede gli aiuti,

il nome dei singoli beneficiari, la forma e l’importo dell’aiuto concesso a ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale è ubicato il beneficiario (a livello NUTS II) e il settore economico principale in cui il beneficiario ha le sue attività (a livello di gruppo NACE) (22).

Nel caso di aiuti individuali inferiori a 500 000 EUR si può derogare a tale obbligo. Per i regimi in forma di agevolazione fiscale, le informazioni sui singoli importi di aiuto (23) possono essere fornite sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre].

Queste informazioni devono essere pubblicate dopo che è stata presa la decisione di concedere l’aiuto, devono essere conservate per almeno 10 anni e devono essere accessibili al pubblico senza restrizioni (24). Gli Stati membri non saranno tenuti a pubblicare le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (25)».

Alla pagina 33 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 il punto 193 è soppresso; alla pagina 45, l’allegato VI è soppresso.

b)   Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

Alla pagina 32 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (26),

al paragrafo 166, lettera v):

 

anziché: «Possono essere esonerati da tale obbligo le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato e gli investimenti in un’impresa beneficiaria finale inferiori a 200 000 EUR»,

 

si legga: «Possono essere esonerati da tale obbligo le PMI che non hanno effettuato alcuna vendita commerciale su alcun mercato e gli investimenti in un’impresa beneficiaria finale inferiori a 500 000 EUR».

al paragrafo 166, lettera vi):

 

anziché: «l’importo delle agevolazioni fiscali ricevute, se superiori a 200 000 EUR. Tale importo può essere fornito per intervalli di 2 milioni di EUR»,

 

si legga: «l’importo delle agevolazioni fiscali ricevute, se superiori a 500 000 EUR. Tale importo può essere fornito sulla base dei seguenti intervalli (in milioni di euro): [0,5-1]; [1-2]; [2-5]; [5-10]; [10-30]; [30 e oltre]».

alla fine del punto 166 è inserito quanto segue:

«Gli Stati membri non saranno tenuti a fornire le informazioni summenzionate prima del 1o luglio 2016 (27)»

c)   Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio

alla pagina 12 degli orientamenti per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, alla fine del punto 53,

alla pagina 25 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, alla fine del punto 144,

alla pagina 29 degli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree, alla fine del punto 167,

alla pagina 32 degli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, alla fine del punto 172,

è inserita la seguente frase:

«Nel caso di regimi di aiuto esclusi dalla portata di un regolamento generale di esenzione per categoria esclusivamente in virtù del loro importo elevato, la Commissione effettua la valutazione della loro compatibilità esclusivamente sulla base del piano di valutazione».


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Modernizzazione degli aiuti di Stato dell’UE, COM(2012) 209 final dell’8.5.2012.

(2)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione relativa al segreto d’ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

(4)  Si veda: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

(5)  Si veda: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/

(6)  Si vedano, per esempio, in Estonia: http://www.fin.ee/riigiabi o nella Repubblica ceca (per la ricerca e lo sviluppo): http://www.isvav.cz/index.jsp

(7)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(8)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(9)  Tali informazioni sono trasmesse in forma aggregata nel caso dei regimi e per ciascun singolo beneficiario nel caso degli aiuti individuali.

(10)  Si veda: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/scoreboard/index_en.html

(11)  Si veda, ad esempio: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm_comp/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=comp_bex_sa_01

(12)  Si vedano, ad esempio, la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90) e la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(13)  Sistema di notifica interattiva degli aiuti di Stato (SARI).

(14)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga» (GU C 25 del 26.1.2013, pag. 1).

(15)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020» (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(16)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti per gli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, di aiuti di Stato per film ed altre opere audiovisive» (GU C 332 del 15.11.2013, pag. 1).

(17)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio» (GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4).

(18)  Comunicazione della Commissione «Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree» (GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3).

(19)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_rdi/index_en.html

(20)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_it.html

(21)  http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_consolidated_gber/index_en.html

(26)  GU C 19 del 22.1.2014, pag. 4.