13.6.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 180/26


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2014/C 180/14)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI MODIFICA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (2)

DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 9

«Sedano Bianco di Sperlonga»

N.CE: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Rubrica del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Requisiti nazionali

    Altro

2.   Tipo di modifica

    Modifica del documento unico o della scheda riepilogativa

    Modifica del disciplinare della DOP o IGP registrata per la quale né il documento unico né la scheda riepilogativa sono stati pubblicati

    Modifica del disciplinare che non richiede alcuna modifica del documento unico pubblicato [articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Modifica temporanea del disciplinare a seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche (articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006)

3.   Modifica

Si modifica il contenuto minimo previsto per gli acidi organici totali e il contenuto in zuccheri totali:

—   presenza di acidi organici totali: non inferiore a 100 mg/100 g,

—   zuccheri totali: non inferiore a 10,00 mg/g.

I suddetti parametri devono essere determinati sulla parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga IGP, ossia sulla costa e secondo metodi ufficiali.

La richiesta di modifica è giustificata dai risultati emersi a seguito di uno studio tecnico-scientifico condotto dall’Università degli studi di Cassino che ha coinvolto un numero di piante e di aziende produttrici maggiormente rappresentativo rispetto a quello riportato nello studio utilizzato come riferimento al momento della stesura del disciplinare di produzione del Sedano Bianco di Sperlonga, unico studio disponibile all’epoca in bibliografia.

Lo studio è stato condotto cercando di garantire una maggiore rappresentatività del dato attraverso un ampliamento della dimensione dei campioni, minimizzando l’effetto delle variabili in campo, della variabili analitiche ed attraverso una preparazione del campione che ha coinvolto soltanto la parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari  (3)

«Sedano bianco di Sperlonga»

N.CE: IT-PGI-0105-01187 – 13.12.2013

IGP ( X ) DOP ( )

1.   Denominazione

«Sedano Bianco di Sperlonga»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6. ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’I.G.P. «Sedano Bianco di Sperlonga» è riservata esclusivamente al sedano ecotipo di Sperlonga appartenente alla specie Apium graveolens L. var dulce Mill., ecotipo «Bianco di Sperlonga», con coste bianche o biancastre. Il caratteristico colore chiaro è un elemento intrinseco dell’ecotipo, che comunque può essere enfatizzato con densità di semina più fitta. All’atto dell’immissione al consumo il «Sedano Bianco di Sperlonga» a IGP deve rispondere alle seguenti caratteristiche specifiche dell’ecotipo locale «Bianco di Sperlonga»: la pianta di taglia media, forma compatta, recante 10-15 foglie di colore verde chiaro; i piccioli fogliari sono di colore bianco con leggera sfumatura verde chiaro, poco fibrosi, caratterizzati da costolature poco evidenti. Il peso varia in relazione al calibro: calibro medio, da 500 a 800 grammi; il calibro grosso oltre 800 grammi. Il gusto è dolce e solo moderatamente aromatico che lo rende particolarmente indicato ad essere consumato fresco. Inoltre il «Sedano Bianco di Sperlonga» presenta un contenuto in acidi organici totali non inferiore a 100,00 mg/100 g; resistenza alla frattura non inferiore a 20 N ed un contenuto in zuccheri totali non inferiore a 10,00 mg/g. I suddetti parametri devono essere determinati sulla parte edibile del Sedano Bianco di Sperlonga IGP, ossia sulla costa e secondo metodi ufficiali.

3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La produzione del seme, la coltivazione e la raccolta del «Sedano Bianco di Sperlonga» devono avvenire nella zona geografica di produzione.

3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc.

Il confezionamento viene svolto con cura nell’area geografica di produzione al fine di evitare che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Inoltre, dopo la raccolta va ridotta al minimo l’esposizione del prodotto al sole.

La confezione del sedano può essere fatta:

in recipienti contenenti una fila di 4-5 di sedani, per un peso massimo di 5 Kg,

in recipienti contenenti due file di 8-10 di sedani, per un peso massimo di 10 Kg.

Per le confezioni da 1 a 3 sedani è obbligatoria la bollatura dei singoli cespi.

3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

La confezione reca obbligatoriamente sull'etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo dell’Unione e relative menzioni, il logo sotto riportato e le seguenti ulteriori indicazioni:

«Sedano Bianco di Sperlonga» seguita dall’abbreviazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l’etichetta;

Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e confezionatrice;

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo d'indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell’indicazione del nome dell’azienda dai cui appezzamenti di terra il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti della presente scheda.

La denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga» è intraducibile.

Il logo denominato «Sedano Bianco di Sperlonga» è costituito da un rettangolo all’interno del quale è posizionato un quadrato sul quale vengono raffigurati due sedani che a loro volta sovrastano quattro onde.

Image

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» Indicazione Geografica Protetta (IGP) deve essere coltivato nel territorio del Comune di Fondi e del Comune di Sperlonga.

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

La zona di produzione del «Sedano Bianco di Sperlonga» è caratterizzata da una situazione pedoclimatica molto favorevole per la coltivazione del sedano. Tipico della zona di produzione è la presenza di terreni con falda pressoché affiorante, compresi tra l’area di bonifica ed il mare, denominati «pantano», sui quali storicamente si è sviluppata la coltura del sedano, prima in piena area e poi in coltura protetta. Questi terreni dunque sono caratterizzati da una soluzione circolante con un elevato grado di salinità.

Il clima della zona interessata alla IGP, di tipo marittimo temperato, è caratterizzato da: temperatura media compresa fra 17 e 18 °C; temperatura media mensile < a 10 °C, per 1-3 mesi; e media delle minime del mese più freddo di 6,9 °C; precipitazioni annuali medie di 727 e 1 133 mm, con precipitazioni estive da 61 a 83 mm. In particolare nella zona costiera si verifica uno stato di aridità intensa e prolungata da maggio ad agosto. Tutti questi parametri risultano essere ideali per la coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga».

Particolare attenzione va rivolta ai produttori locali, spesso chiamati a gestire aziende di superficie media inferiore all’ettaro, che oltre ad adattare tecniche a basso impatto ambientale, hanno permesso la conservazione dell’ecotipo «Bianco di Sperlonga» autoriproducendosi il seme mediante selezione fenotipica (ossia ottenimento del seme dalle piante migliori), garantendo contestualmente la salvaguardia della tecnica produttiva e delle attitudini della pianta.

5.2.   Specificità del prodotto

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» ecotipo «Bianco di Sperlonga» si presenta con coste di caratteristico colore chiaro, elemento intrinseco dell’ecotipo, caratteristiche organolettiche peculiari quali la sapidità, un gusto dolce moderatamente aromatico arricchito da note acide, che lo rendono particolarmente indicato ad essere consumato fresco, nonché una minore resistenza alla rottura delle coste.

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

La coltivazione del «Sedano Bianco di Sperlonga», realizzata mediante l’ecotipo locale «bianco di Sperlonga», si basa su un importante lavoro di selezione finalizzato soprattutto ad enfatizzare il colore chiaro dei piccioli (elemento intrinseco dell’ecotipo) e ad ottenere un ritardo nell’emissione dello scapo fiorale (aspetto botanico rilevante al fine di conservare una adeguata ampiezza del periodo di raccolta), nonché una forma compatta e taglia minore. Tali aspetti, oltre alle già definite qualità organolettiche, permettono di differenziare il «Sedano Bianco di Sperlonga» dagli altri sedani da coste presenti in commercio.

Il «Sedano Bianco di Sperlonga» è stato introdotto nelle zona di Fondi e Sperlonga intorno agli anni ‘60. La coltura di questo sedano si rivelò fin da subito una valida forma di utilizzazione dell’area dei «Pantani», compresa fra il Lago di Sperlonga ed il mar Tirreno, caratterizzate da falda affiorante, che oggi costituisce l’ambito di elezione della coltura. La presenza della coltura nell’areale del comune di Fondi e Sperlonga è comprovata da una ricca documentazione fiscale risalente ai primi anni ’60, fino ai giorni nostri, allorquando il «Sedano Bianco di Sperlonga», dopo una prima fase di introduzione, trova rapida valorizzazione commerciale e consumo sui mercati di Roma. Negli ultimi due decenni la coltura del sedano ha fatto registrare un trend di crescita costante.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 (4)]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP «Sedano Bianco di Sperlonga» nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 239 dell’11.10.2013.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

Oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343, del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  GU L 93, del 31.3.2006, pag. 12. Sostituita dal Regolamento (UE) n. 1151/2012.

(3)  Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

(4)  Cfr. nota 3.