29.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 164/9


Comunicazione della Commissione

relativa alla restituzione dei dazi antidumping

(2014/C 164/09)

La presente comunicazione definisce gli orientamenti sulle modalità di presentazione di una domanda di restituzione dei dazi antidumping a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (1) (il «regolamento di base»). Detti orientamenti abrogano e sostituiscono quelli pubblicati nel 2002 (2). Gli orientamenti mirano a chiarire alle diverse parti coinvolte in una procedura di restituzione le condizioni che la domanda deve soddisfare nonché a fornire una spiegazione esaustiva delle diverse fasi della procedura finalizzata alla restituzione.

1.   Obiettivo

La procedura di restituzione è intesa a restituire i dazi antidumping già corrisposti, ove risulti che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è stato eliminato o ridotto ed implica un’inchiesta riguardo alle esportazioni nell’Unione del produttore esportatore e il calcolo di un nuovo margine di dumping.

2.   Principi di base della procedura di restituzione

2.1.   Condizioni da soddisfare

Le domande di restituzione presentate a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base devono dimostrare che il margine di dumping in base a cui i dazi sono stati stabiliti è diminuito oppure è stato eliminato. In altre circostanze si possono applicare le disposizioni del titolo VII, capitolo 5, del codice doganale comunitario riguardanti il rimborso dei dazi all’importazione (3).

2.2.   Chi ha diritto alla restituzione?

a)

Possono chiedere una restituzione tutti gli importatori che abbiano importato nell’Unione merci per le quali le autorità doganali abbiano stabilito dazi antidumping.

b)

Qualora i dazi antidumping siano stati istituiti in seguito a un’inchiesta in cui la Commissione ha fatto ricorso ad un campione di produttori esportatori per valutare il dumping a norma dell’articolo 17 del regolamento di base, gli importatori possono chiedere una restituzione a prescindere dal fatto che i produttori esportatori da cui gli importatori si riforniscono fossero o no inclusi nel campionamento.

2.3.   Termine per la richiesta di una restituzione

a)

Le domande devono essere presentate entro un termine di sei mesi dalla data in cui l’importo del dazio antidumping è stato determinato dalle autorità doganali competenti, vale a dire dalla data di notifica dell’obbligazione doganale da parte delle autorità doganali, conformemente all’articolo 221 del codice doganale comunitario. Le domande devono essere presentate all’autorità competente dello Stato membro in cui le merci sono state sdoganate ai fini dell’immissione in libera pratica nell’Unione (cfr. i punti 3.2. e 3.3. in appresso).

b)

Anche nel caso in cui un importatore contesti la validità dei dazi antidumping applicati alle sue operazioni in forza delle disposizioni della normativa doganale dell’Unione, a prescindere dal fatto che tale azione sospenda o no il pagamento dei dazi, l’importatore deve comunque presentare una domanda di restituzione entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di determinazione dei dazi affinché la domanda sia ammissibile.

La Commissione può, di concerto con il richiedente, decidere di sospendere l’inchiesta relativa alla restituzione fino all’avvenuta determinazione definitiva dell’assoggettabilità ai dazi antidumping.

2.4.   Determinazione del margine di dumping rivisto

a)

La Commissione stabilirà, per un periodo rappresentativo, un margine di dumping in relazione a tutte le esportazioni del prodotto in esame effettuate dal produttore esportatore nei confronti di tutti gli importatori nell’Unione e non solo nei confronti dell’importatore che chiede la restituzione.

b)

L’inchiesta relativa alla restituzione riguarderà quindi tutti i codici di controllo del prodotto (4) che rientrano nella definizione del prodotto contenuta nel regolamento che istituisce i dazi antidumping e non solo quelli dei prodotti importati dal richiedente nell’Unione.

c)

Salvo che le circostanze siano cambiate, si seguono gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio.

2.5.   Collaborazione richiesta

Il buon esito di una domanda di restituzione dipende non solo dalla collaborazione posta in essere dal richiedente ma anche da quella offerta dal produttore esportatore. Il richiedente è tenuto a garantire che il produttore esportatore fornisca alla Commissione le informazioni pertinenti. Ciò comporta la compilazione di un questionario contenente una vasta gamma di dati commerciali riguardanti un determinato periodo rappresentativo del passato e la disponibilità ad accettare l’esame di tali informazioni, compresa una visita di verifica. Un produttore esportatore non può «collaborare parzialmente» operando una selezione nella fornitura dei dati. Così facendo indurrebbe la Commissione a concludere che egli non stia collaborando e che la domanda vada respinta.

2.6.   Tutela delle informazioni riservate

Le norme sul trattamento riservato di cui all’articolo 19 del regolamento di base si applicano a tutte le informazioni ricevute in merito alle domande di restituzione dei dazi antidumping.

2.7.   Entità della restituzione

Se la domanda viene giudicata ammissibile e giustificata, l’inchiesta può comportare:

la mancata restituzione dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping risulta pari o superiore al dazio antidumping riscosso,

oppure

la restituzione di una parte dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è diminuito al di sotto del valore del dazio antidumping riscosso,

oppure

la restituzione della totalità dei dazi antidumping pagati quando il margine di dumping è stato eliminato rispetto al dazio antidumping riscosso.

2.8.   Termine per la conclusione dell’inchiesta di restituzione

Di norma, la Commissione dovrebbe decidere in merito alla restituzione dei dazi entro 12 mesi e comunque non oltre 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di restituzione debitamente sostenuta da elementi di prova. A norma dell’articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base una domanda è debitamente sostenuta da elementi di prova se contiene informazioni precise sull’importo del dazio antidumping richiesto, tutti i documenti doganali relativi alla determinazione e al pagamento di tali dazi nonché le informazioni sui valori normali [compreso il valore normale in un paese di riferimento in caso di esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato, qualora il produttore esportatore non sia in grado di dimostrare che prevalgono nel suo caso condizioni di economia di mercato - cfr. i punti 3.5. e 4., lettera d), in appresso] e sui prezzi all’esportazione per il produttore esportatore al quale si applica il dazio (cfr. il punto 4 in appresso).

Se una restituzione è concessa, le autorità degli Stati membri avranno 90 giorni di tempo per effettuare il pagamento, a decorrere dalla data in cui la decisione della Commissione viene loro notificata.

3.   La domanda

3.1.   Modulo della domanda

La domanda deve essere presentata per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, firmata da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente e redatta sul modulo accluso quale allegato I alla presente comunicazione.

La domanda deve indicare chiaramente l’importo totale dei dazi antidumping per i quali si chiede la restituzione nonché individuare le specifiche operazioni di importazione su cui si basa il summenzionato importo totale.

Deve altresì essere fondata su una riduzione o un’eliminazione del margine di dumping, comprendendo quindi una dichiarazione attestante che il margine di dumping del produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente, in base a cui sono stati stabiliti i dazi antidumping, è diminuito o è stato eliminato.

3.2.   Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro sul cui territorio è stato immesso in libera pratica il prodotto oggetto dei dazi antidumping. L’elenco delle autorità competenti è pubblicato sul sito web della DG Commercio.

Lo Stato membro dovrebbe trasmettere immediatamente alla Commissione la domanda e tutti i documenti pertinenti.

3.3.   Termini per la presentazione di una domanda

a)

Termine di sei mesi

Tutte le domande di restituzione devono essere presentate alle autorità competenti dello Stato membro interessato entro il termine di sei mesi (5) di cui all’articolo 11, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento di base.

Il termine di sei mesi deve essere rispettato anche nei casi in cui il regolamento che istituisce il dazio in questione sia impugnato dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione europea o qualora l’applicazione del regolamento sia impugnata dinanzi agli organi amministrativi o giudiziari nazionali [cfr. il punto 2.3., lettera b) che precede].

A seconda dei casi il termine di sei mesi decorre:

dalla data di entrata in vigore del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e impone la riscossione degli importi depositati a titolo di dazi provvisori, quando i dazi provvisori sono riscossi in via definitiva,

oppure

dalla data di determinazione del dazio antidumping definitivo, vale a dire dalla data di notifica dell’obbligazione doganale da parte delle autorità doganali a norma dell’articolo 221 del codice doganale comunitario,

oppure

qualora l’importo esatto dei dazi sia stato stabilito in seguito ad un controllo successivo allo sdoganamento, dalla data di determinazione dei dazi pagabili.

b)

Data di presentazione della domanda

All’atto della trasmissione della domanda alla Commissione, lo Stato membro deve indicare la data di presentazione della domanda, vale a dire la data in cui l’autorità competente dello Stato membro l’ha effettivamente ricevuta.

Nel loro interesse, i richiedenti dovrebbero ottenere dagli uffici dello Stato membro interessato una ricevuta della presentazione della domanda. Ad esempio:

le domande via posta possono essere inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,

la data di ricezione di un fax da parte dell’autorità competente dello Stato membro può essere determinata in base alla data indicata sulla conferma dell’avvenuta trasmissione e nel giornale fax,

fa fede la data di un avviso ufficiale di ricevimento se la domanda è presentata a mano o per via elettronica.

3.4.   Elementi di prova chiesti al richiedente

Al fine di consentire alla Commissione di procedere, il richiedente dovrebbe, nei limiti del possibile (6), allegare alla domanda presentata allo Stato membro pertinente i seguenti elementi di prova:

a)

tutte le fatture e gli altri documenti in base ai quali sono state espletate le procedure doganali;

b)

tutti i documenti doganali indicanti le operazioni di importazione per le quali si chiede la restituzione, specificando la base impiegata per determinare l’importo dei dazi da riscuotere (tipo, quantitativo e valore delle merci dichiarate e aliquota dei dazi antidumping applicati) nonché l’importo esatto dei dazi antidumping riscossi;

c)

dichiarazioni attestanti che:

i)

il dazio riscosso non è stato restituito né dal produttore esportatore né da terzi;

ii)

i prezzi su cui si basa la domanda sono quelli effettivamente applicati;

iii)

non è stato concluso alcun accordo di compensazione prima, dopo o in concomitanza con la vendita/le vendite in questione;

d)

informazioni sui valori normali e sui prezzi all’esportazione indicanti che il margine di dumping del produttore esportatore è diminuito al di sotto del livello del dazio in vigore o è stato eliminato. Ciò è particolarmente necessario nel caso in cui il richiedente sia collegato al produttore esportatore.

Se il richiedente non è collegato al produttore esportatore e se le informazioni pertinenti non sono immediatamente disponibili, la domanda dovrebbe contenere una dichiarazione del produttore esportatore attestante che il margine di dumping è stato ridotto o eliminato e che verranno forniti alla Commissione tutti i dati giustificativi pertinenti. Si tratta dei dati sui valori normali e sui prezzi all’esportazione per un periodo rappresentativo durante il quale le merci sono state esportate nell’Unione. Tale periodo sarà successivamente determinato dalla Commissione [cfr. il punto 4.1, lettera a) in appresso].

Se il produttore esportatore ha sede in un paese non retto da un’economia di mercato, il valore normale sarà determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, salvo che il produttore esportatore riceva un trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM) conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c) (cfr. il punto 3.5. in appresso per maggiori informazioni sulla procedura relativa ai paesi non retti da economia di mercato);

e)

informazioni aziendali relative al richiedente;

f)

la procura, se la domanda è presentata da un terzo;

g)

un elenco delle operazioni di importazione per le quali è chiesta la restituzione (per comodità, un modulo prestampato contente le informazioni richieste è accluso alla presente comunicazione quale allegato II);

h)

la prova dell’avvenuto pagamento dei dazi antidumping di cui si chiede la restituzione.

Il richiedente o il suo produttore esportatore, a seconda dei casi, deve allegare copie degli originali delle fatture, delle dichiarazioni in dogana e di altri documenti simili, corredate da una dichiarazione di autenticità. Tali documenti, o le loro traduzioni, dovrebbero inoltre essere redatti in una delle lingue ufficiali dell’Unione.

La Commissione esaminerà la domanda per accertare che contenga tutte le informazioni necessarie. All’occorrenza, la Commissione comunicherà al richiedente le informazioni mancanti indicando un periodo di tempo rappresentativo entro il quale devono essere presentati gli elementi di prova richiesti. La Commissione si riserva il diritto di richiedere ulteriori elementi di prova a sostegno della domanda.

3.5.   Elementi di prova in caso di esportazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato

Se è richiesta una restituzione dei dazi sulle esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato e non si applica il TEM, il valore normale sarà determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

Se il valore normale è accertato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, il richiedente dovrebbe individuare un produttore in un paese di riferimento e chiedere la sua collaborazione.

Egli dovrebbe chiedere la collaborazione delle stesse società che hanno collaborato all’inchiesta originaria, salvo sia in grado di dimostrare che è più opportuno ricorrere ad altri produttori dello stesso paese o ai dati di un altro paese di riferimento.

Se il richiedente non riesce ad ottenere alcuna collaborazione, può proporre qualsiasi altro metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e fornire i dati necessari per calcolare i valori normali sulla base di tale altro metodo. Il richiedente dovrebbe fornire elementi di prova idonei ad attestare la richiesta, senza esito, di collaborazione di tutti i produttori noti del prodotto in esame.

Se il richiedente omette di fornire, entro un periodo di tempo ragionevole, i dati per il calcolo dei valori normali conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione respinge la domanda per mancanza degli elementi di prova.

3.6.   Domande ricorrenti

Il richiedente deve informare senza indugio la Commissione della sua intenzione di presentare più domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sul prodotto in esame, affinché la Commissione possa organizzare l’inchiesta con la massima efficienza.

4.   Valutazione del merito di una domanda

La Commissione contatterà il produttore esportatore e gli chiederà informazioni sul suo valore normale e sui prezzi all’esportazione per un determinato periodo rappresentativo. La domanda sarà considerata debitamente sostenuta da elementi di prova  (7) solo se tutte le informazioni richieste e i questionari debitamente compilati (comprese le risposte in merito a lacune sostanziali eventualmente emerse) saranno pervenuti alla Commissione.

a)

Periodo rappresentativo

Per determinare il margine di dumping rivisto la Commissione specificherà il periodo rappresentativo, che di norma comprenderà la data/le date di fatturazione dell’operazione/delle operazioni per cui si chiede la restituzione. Si tratterà solitamente di un periodo minimo di sei mesi, comprensivo di un breve periodo che precede la data di fatturazione della prima operazione da parte del produttore esportatore.

b)

Questionari sul dumping

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente e, se del caso, all’importatore collegato/agli importatori collegati si chiederanno informazioni su tutte le vendite all’Unione, e non solo sulle vendite al richiedente, effettuate durante il periodo rappresentativo.

Le informazioni verranno chieste mediante un questionario inviato al produttore esportatore da cui si rifornisce il richiedente (e a tutti gli importatori collegati nell’Unione), da restituire debitamente compilato entro 37 giorni.

Il produttore esportatore può inviare informazioni riservate direttamente alla Commissione e non tramite il richiedente. A norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base dovrebbe essere trasmessa una versione non riservata delle risposte al questionario e di qualsiasi altra informazione riservata. Tali informazioni non riservate potranno essere consultate da tutte le parti interessate.

c)

Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

Se il produttore esportatore ha sede in un paese non retto da un’economia di mercato, può chiedere il TEM ai fini dell’inchiesta relativa alla restituzione. In tal caso dovrà presentare tutte le informazioni richieste a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base.

Se al produttore esportatore è concesso il TEM, il valore normale sarà stabilito in base ai suoi prezzi e costi conformemente all’articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

Se il TEM non è concesso, il valore normale verrà stabilito secondo quanto previsto all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base [cfr. la lettera d) in appresso].

La determinazione del TEM in un’inchiesta relativa alla restituzione non ha alcuna valenza futura e si applica solo ai fini dell’accertamento del margine di dumping durante il periodo rappresentativo riferito alla restituzione.

La concessione del TEM ai fini dell’inchiesta relativa alla restituzione non dipende dal fatto che al produttore esportatore sia già stato concesso il TEM nell’ambito dell’inchiesta originaria o dalla sua collaborazione in sede di inchiesta originaria.

d)

Esportazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato

Se è chiesta una restituzione di dazi su esportazioni in provenienza da un paese non retto da un’economia di mercato e non si applica il TEM, il valore normale è determinato a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base (cfr. il punto 3.5 per i necessari elementi di prova da fornire a cura del richiedente).

e)

Visite di verifica

Le parti che comunicano informazioni dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Commissione può verificare le informazioni ricevute effettuando una visita di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base.

4.1.   Analisi del merito della domanda

a)

Metodologia generale

Il margine di dumping rivisto sarà stabilito confrontando, per il periodo rappresentativo:

il valore normale/i valori normali,

e il prezzo all’esportazione/i prezzi all’esportazione

del prodotto esportato/dei prodotti esportati in esame, conformemente alle disposizioni pertinenti dell’articolo 2 del regolamento di base.

L’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che si applicano «gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio, tenendo debitamente conto delle disposizioni dell’articolo 2 (Determinazione del dumping), in particolare dei paragrafi 11 e 12 (Utilizzo delle medie ponderate per il calcolo del margine di dumping) e dell’articolo 17 (Campionamento)».

La Commissione può basare il calcolo del margine di dumping rivisto su un campione dei produttori esportatori, sui tipi di prodotto o sulle operazioni interessate dalla domanda/dalle domande, in base al disposto dell’articolo 17 del regolamento di base, in particolare del paragrafo 3. Il campionamento si applicherà qualora il numero di produttori esportatori, di tipi di prodotto o di operazioni in questione sia talmente elevato da rendere l’esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Ciò sarà determinato come minimo in rapporto a un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della prima richiesta o di 12 mesi a decorrere dalla data di istituzione delle misure definitive, se posteriore.

b)

Applicazione dell’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento di base

Se il prezzo all’esportazione è costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, la Commissione lo calcola senza detrarre l’importo dei dazi antidumping pagati, quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente traslato nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione. La Commissione valuterà se un incremento dei prezzi di vendita applicati ad acquirenti indipendenti dell’Unione, registrato fra il periodo dell’inchiesta originaria e dell’inchiesta relativa alla restituzione, comprenda i dazi antidumping.

c)

Uso delle risultanze del riesame

Nell’esaminare le domande di restituzione la Commissione può decidere in qualsiasi momento di avviare un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. La procedura relativa alla domanda di restituzione verrà sospesa fino al termine del riesame.

Le risultanze dell’inchiesta di riesame possono essere usate solo per determinare il merito di una domanda di restituzione, purché la data di fatturazione delle operazioni per le quali si chiede la restituzione rientri nel periodo dell’inchiesta di riesame.

d)

Estrapolazione

In deroga alla lettera c) che precede, ai fini dell’efficienza amministrativa il margine di dumping stabilito in qualsiasi inchiesta può essere estrapolato alle operazioni di importazione oggetto di una richiesta di restituzione che non hanno avuto luogo in tale periodo dell’inchiesta, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

l’estrapolazione può essere attuata solo per il periodo immediatamente precedente o successivo al periodo dell’inchiesta,

le risultanze dell’inchiesta possono essere estrapolate per un periodo non superiore a sei mesi,

si può procedere all’estrapolazione solo quando il margine di dumping sia stato calcolato e stabilito in base ad un’inchiesta completata,

l’estrapolazione sarà applicata solo a un importo di dazi relativamente modesto rispetto all’intera domanda di restituzione.

4.2.   Omessa collaborazione

Nei casi in cui il richiedente, il produttore esportatore o il produttore in un paese di riferimento (se del caso):

forniscano informazioni false o fuorvianti,

oppure

rifiutino l’accesso alle informazioni pertinenti o non le comunichino entro un periodo di tempo ragionevole,

oppure

ostacolino gravemente l’inchiesta, impedendo tra l’altro la verifica delle informazioni nella misura ritenuta necessaria dalla Commissione,

le informazioni non saranno prese in considerazione e la Commissione dovrà concludere che il richiedente non ha soddisfatto i suoi obblighi in materia di onere della prova.

4.3.   Divulgazione di informazioni

Una volta completata l’inchiesta sul merito della domanda, il richiedente sarà informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intende adottare una decisione relativa alla domanda di restituzione. Il produttore esportatore che collabora/I produttori esportatori che collaborano può/possono ricevere informazioni solo sul trattamento dei propri dati particolari, segnatamente sui risultati del calcoli relativi al valore normale e ai prezzi all’esportazione.

5.   Esito

5.1.   Importo in eccesso da rimborsare

Di norma, l’importo in eccesso da restituire al richiedente equivale alla differenza tra il dazio riscosso e il margine di dumping stabilito nell’inchiesta relativa alla restituzione, calcolata come somma assoluta.

5.2.   Pagamento

Il rimborso dovrebbe di norma essere versato dallo Stato membro in cui i dazi antidumping sono stati determinati e successivamente riscossi entro 90 giorni dalla data di notifica della decisione di restituzione.

La legislazione di ciascuno Stato membro stabilisce se debbano essere versati gli interessi maturati in relazione ai pagamenti effettuati dopo 90 giorni.

5.3.   Revoca di una decisione di restituzione

Qualora venga successivamente accertato che una decisione relativa alla concessione di una restituzione sia stata adottata in base ad informazioni false o incomplete, tale decisione sarà revocata con effetto retroattivo. In effetti, il fatto che la decisione di restituzione sia stata fondata su informazioni false o incomplete implica l’assenza di una base giuridica obiettiva per tale decisione, il che priva pertanto ab initio il richiedente del diritto di ottenere una restituzione e giustifica la revoca della decisione stessa.

In seguito a detta revoca gli importi restituiti che corrispondono ai dazi antidumping originari saranno nuovamente riscossi.

Una volta che la Commissione abbia adottato la decisione che revoca la restituzione, lo Stato membro interessato provvede alla sua corretta applicazione, nell’ambito del suo territorio, recuperando gli importi indebitamente restituiti a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base.

Le autorità nazionali dello Stato membro interessato, in sede di applicazione di tale decisione, agiscono conformemente alle norme procedurali e sostanziali del diritto nazionale. L’applicazione del diritto nazionale deve lasciare impregiudicata la portata e l’efficacia della decisione della Commissione che revoca la sua precedente decisione relativa alla concessione di una restituzione.

5.4.   Trasparenza

La versione non riservata delle decisioni della Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento di base è pubblicata sul sito web della DG Commercio.


(1)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(2)  Comunicazione della Commissione relativa alla restituzione dei dazi antidumping (GU C 127 del 29.5.2002, pag. 10).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(4)  I codici di controllo del prodotto sono creati allo scopo di calcolare il margine di dumping per ogni singola tipologia e per ogni possibile combinazione di caratteristiche del prodotto, per tutti i prodotti fabbricati ed esportati nell’Unione europea nonché per quelli venduti sul mercato locale.

(5)  Per il calcolo del termine si consulti il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).

(6)  Qualora le informazioni non siano disponibili al momento della presentazione della domanda, tali informazioni devono essere trasmesse direttamente alla Commissione dopo la presentazione della summenzionata domanda.

(7)  Cfr. l’articolo 11, paragrafo 8, quarto comma, del regolamento di base.


ALLEGATO I

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ALLEGATO II

TABELLA DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE (1)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Operazione #

Fattura di acquisto #

Data della fattura di acquisto #

Nome del fornitore/esportatore

Nome del produttore nel paese di origine

Paese di origine

Tipo di prodotto (nome)

Tipo di prodotto (n. riferimento o modello)

Codice tariffario NC

Quantità acquistata

Valore della fattura

Valuta

Prezzo unitario

Data di pagamento della fattura

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

Riferimento del pagamento

Tasso di cambio

Valore della fattura nella valuta dell’importatore

Incoterms

Data di spedizione

Importo del nolo

Registrazione doganale (DAU) #

Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalle dogane

Valore in dogana (base per il dazio)

Valuta

Aliquota dazio antidumping (%)

Importo dazio antidumping

Data di pagamento dei dazi

Riferimento del pagamento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note esplicative della tabella:

a

Operazione #

Ogni operazione dovrebbe essere contrassegnata con un numero sequenziale, da apporre anche sui documenti giustificativi (ad esempio fattura) in questione.

h

Tipo di prodotto (n. riferimento o modello)

Indicare il numero di riferimento o il codice commerciale del prodotto.

s

Data di spedizione

Indicare la data in cui i prodotti sono stati spediti dal fornitore.

w

Valore in dogana (base per il dazio)

Il valore in dogana indicato nei registri delle dogane. Di norma, il valore in dogana è basato sul valore della fattura, maggiorato delle spese di nolo e di assicurazione.

v

Data in cui i dazi sono stati debitamente stabiliti dalle dogane

Data in cui i dazi sono determinati dalle dogane e che equivale, di norma, alla data di accettazione della dichiarazione in dogana.

aa

Data di pagamento dei dazi

Data in cui i dazi sono stati effettivamente pagati alle dogane. Questa dovrebbe pertanto essere la data in cui l’importo in questione è stato trasferito dal conto bancario della società al conto bancario delle dogane.

 

Riferimento del pagamento

Fornire un riferimento alle registrazioni di pagamento della fattura (ad esempio, numero e data dell’estratto conto).

 

Valuta

Si prega di utilizzare i codici ISO. Un elenco dei codici ISO è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://publications.europa.eu/code/en/en-5000700.htm

Incoterms

EXW

Franco fabbrica

FCA

Franco vettore

FAS

Franco lungo bordo

FOB

Franco a bordo

CFR

Costo e nolo

CIF

Costo, assicurazione e nolo

CPT

Trasporto pagato fino a

CIP

Trasporto e assicurazione pagati fino a

DAF

Reso frontiera

DES

Reso franco nave

DEQ

Reso franco banchina (sdoganato)

DDU

Reso non sdoganato

DDP

Reso sdoganato


(1)  Una versione elettronica del presente modulo è disponibile sul sito web della Commissione europea, DG Commercio, al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence/.