28.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 57/2


Aggiornamento degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19; GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22; GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18; GU C 57 dell'1.3.2008, pag. 38; GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19; GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8; GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7; GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5; GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6; GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8; GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16; GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13; GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44; GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8; GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3; GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13; GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3 e GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2)

2014/C 57/02

La pubblicazione degli importi di riferimento per l'attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale degli Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

ESTONIA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 98 del 5.4.2013

A norma della legislazione estone, lo straniero che arriva in Estonia senza una lettera di invito deve fornire, a richiesta di un funzionario di frontiera all’ingresso nel paese, la prova di possedere mezzi finanziari sufficienti per coprire le spese relative al suo soggiorno in Estonia e al suo rientro. Si considerano sufficienti per ogni giorno autorizzato mezzi finanziari equivalenti a 0,2 volte il salario minimo mensile stabilito dal governo della Repubblica, cioè 71 EUR.

In caso contrario, la persona che invita si assume la responsabilità delle spese relative al soggiorno dello straniero in Estonia e al suo rientro.

SPAGNA

in sostituzione dell'elenco pubblicato sulla GU C 56 del 26.2.2013

L'ordinanza del ministero della Presidenza (PRE/1282/2007) del 10 maggio 2007 sui mezzi economici che gli stranieri sono tenuti a comprovare per entrare in territorio spagnolo stabilisce l'entità di tali mezzi:

a)

per il proprio sostentamento durante il soggiorno in Spagna si richiede un importo in euro equivalente al 10 % del salario minimo nazionale lordo (64,53 EUR per il 2014), o l'equivalente legale in moneta estera, moltiplicato per il numero di giorni da trascorrere in territorio spagnolo e per il numero di persone che viaggiano a carico dell'interessato. Tale importo sarà comunque pari ad almeno il 90 % del salario minimo nazionale lordo vigente (580,77 EUR per il 2014), o l'equivalente legale in moneta estera, per persona, indipendentemente dalla durata del soggiorno previsto;

b)

per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, è necessario comprovare di disporre di biglietto o biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che si intende utilizzare.

Lo straniero deve dimostrare di disporre dei mezzi economici previsti mediante esibizione degli stessi in caso di denaro contante, o mediante presentazione di assegni certificati, travellers cheque, lettere di credito o carte di credito che dovranno essere accompagnate dall'estratto del conto bancario o da un libretto di banca aggiornato (non saranno accettate lettere di istituti di credito né estratti conto via Internet), o di qualunque altro strumento che permetta di comprovare inequivocabilmente il credito disponibile nel conto bancario o nella carta di credito di cui sopra.