18.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 46/3


Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche

(2014/C 46/05)

ALLEGATO II

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

Annualmente

 

Fino a tre assi

Quattro o più assi

EURO 0

1 381

2 315

EURO I

1 201

2 004

EURO II

1 045

1 743

EURO III

908

1 515

EURO IV e meno inquinanti

826

1 378

Mensile e settimanale

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 12 EUR per tutte le categorie di veicoli.

ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato illustra i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1.   Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico

Tabella 1: Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo, chilometro

Strade suburbane (comprese le autostrade)

Strade interurbane (comprese le autostrade)

EURO 0

16,6

12,5

EURO I

11,4

8,3

EURO II

9,4

7,3

EURO III

7,3

6,3

EURO IV

4,2

3,2

EURO V

dopo il 31 dicembre 2013

0

0

3,2

2,1

EURO VI

dopo il 31 dicembre 2017

0

0

2,1

1,1

Meno inquinanti rispetto a EURO VI

0

0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine e/o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

2.   Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico

Tabella 2: Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi//veicolo, chilometro

Giorno

Notte

Strade suburbane

(comprese le autostrade)

1,14

2,08

Strade interurbane

(comprese le autostrade)

0,21

0,32

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per 2 al massimo nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura e/o «l'effetto anfiteatro» lo giustifichino.