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31.1.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 28/11 |
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese
2014/C 28/09
1. Apertura del riesame
La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata dalle società Foshan Gani Ceramica Co., Ltd e Qingyang Gani Ceramic CO., Ltd, produttori esportatori («il gruppo Gani» o «la società interessata») della Repubblica popolare cinese («il paese interessato»).
Il riesame si limita all'analisi dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, all'analisi d'ufficio del margine di dumping per quanto riguarda il gruppo Gani.
In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento di base la Commissione nel contempo avvia d’ufficio un riesame intermedio parziale avente il medesimo ambito di applicazione ma concernente le presunte ex consociate del gruppo Gani: la Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd e la Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd («il gruppo Wonderful» o «la società interessata»).
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non, di ceramica, cubi e articoli simili per mosaici, smaltati o non, di ceramica, anche su supporto («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC 6907 10 00, 6907 90 20, 6907 90 80, 6908 10 00, 6908 90 11, 6908 90 20, 6908 90 31, 6908 90 51, 6908 90 91, 6908 90 93 e 6908 90 99.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio (2). I gruppi Gani e Wonderful sono soggetti ad un unico dazio del 26,3 % in quarto parti collegate.
4. Motivazione del riesame
La domanda si basa su elementi di prova prima facie addotti dal gruppo Gani, dai quali risulta che per quanto riguarda detto gruppo le circostanze in relazione alle quali sono state prese le misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo.
La partecipazione azionaria che legava il gruppo Gani al gruppo Wonderful è a detta dei richiedenti cessata. Ne risulterebbe che il mantenimento delle misure al livello attuale, ossia al livello di dumping precedentemente determinato per il gruppo di società del quale facevano parte sia il gruppo Gani che il gruppo Wonderful, apparentemente non risponde più alla situazione attuale al fine di compensare gli effetti del dumping pregiudizievole quale stabilito precedentemente. Detto presunto cambiamento delle circostanze desta pertanto preoccupazioni anche in seno al gruppo Wonderful e giustifica l’apertura d'ufficio di un riesame per quanto riguarda lo stesso gruppo.
Si presume che la cessazione della partecipazione tra le due società interessate produca un impatto economico sul funzionamento delle due società interessate e di conseguenza sui rispettivi margini di dumping. I margini di dumping delle due società interessate verranno quindi all'occorrenza sottoposti individualmente ad un riesame d'ufficio.
Il cambiamento intervenuto nell'assetto proprietario era stato comunicato alla Commissione in seguito alla comunicazione alle parti delle risultanze provvisorie dell'inchiesta (si veda il considerando 97 del regolamento (UE) n. 917/2011).
5. Procedura
Avendo sentito il comitato consultivo e stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame dell'assetto proprietario e, qualora giustificato, del dumping, la Commissione avvia un riesame per quanto riguarda i gruppi Gani e Wonderful in conformità all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
L'inchiesta valuterà inoltre la necessità di mantenere, abrogare o modificare le misure esistenti limitatamente a quanto concerne le due società interessate.
5.1. Procedura di determinazione del dumping
5.1.1. Produttori esportatori oggetto dell'inchiesta
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà nella Repubblica popolare cinese questionari alle due società interessate.
Salvo disposizioni diverse, le due società interessate devono presentare il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Nel questionario saranno richieste, tra l'altro, informazioni sull'assetto della/e società dei produttori esportatori, sulle attività societarie relative al prodotto oggetto del riesame, sul costo di produzione, sulle vendite del prodotto oggetto del riesame nel mercato interno del paese interessato nonché sulle vendite di tale prodotto nell'Unione.
5.1.2. Procedura supplementare relativa ai produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato
5.1.2.1.
Fatte salve le disposizioni del seguente punto 5.1.2.2 a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni dalla Repubblica popolare cinese il valore normale sarà determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Nell'inchiesta precedente gli Stati Uniti d'America sono stati utilizzati come paese terzo ad economia di mercato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Per la presente inchiesta la Commissione intende utilizzare nuovamente gli Stati Uniti d'America. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza di detta scelta entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.1.2.2.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base i singoli produttori esportatori del paese interessato non retto da un'economia di mercato che ritengano che nel loro caso prevalgano condizioni di economia di mercato per quanto riguarda la produzione e la vendita del prodotto oggetto del riesame possono presentare a tal fine una richiesta debitamente motivata di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («richiesta TEM»). Il TEM sarà accordato se dalla valutazione della richiesta TEM risulterà che sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base (3). Il margine di dumping dei produttori esportatori cui verrà accordato il TEM sarà calcolato, per quanto possibile e fatto salvo l'uso dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, utilizzando il loro valore normale e i loro prezzi all'esportazione, in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.
La Commissione invierà i moduli di richiesta TEM alle due società interessate. Salvo disposizioni diverse, in caso di richiesta del TEM i produttori esportatori devono inviare alla Commissione il formulario debitamente compilato entro il ventunesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.2. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo disposizioni diverse, le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
5.3. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta
Tutte le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive richieste di audizione devono essere presentate entro i termini specifici stabiliti dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.
5.4. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è chiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (4).
In forza dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve risultare sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione laddove una parte interessata che le ha trasmesse non fornisca un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta.
Le parti interessate sono tenute a presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD) indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail, numero di telefono e fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano i moduli di richiesta TEM o le risposte al questionario devono però essere presentati in forma cartacea, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare la relativa pagina Internet sul sito della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence
Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: N105 08/020 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
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Fax +32 22956505 |
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E-mail: Trade-R586-Ceramic-Tiles@ec.europa.eu |
6. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni favorevoli o sfavorevoli in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
Le informazioni fornite da una parte interessata che risultassero false o fuorvianti possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.
La mancata risposta su supporto informatico non è considerata come una forma di omessa collaborazione purché la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. Occorre che la parte interessata contatti immediatamente la Commissione.
7. Consigliere-auditore
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Il consigliere-auditore può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa delle parti interessate.
Le domande di audizione con il consigliere-auditore vanno motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni riguardanti questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta le domande devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle sue comunicazioni con le parti.
Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle controdeduzioni su questioni concernenti, tra l'altro, l'esistenza del dumping.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/
8. Calendario dell'inchiesta
In applicazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
9. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.
(3) I produttori esportatori devono in particolare dimostrare quanto segue: (i) le decisioni di politica commerciale e sui costi vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali; ii) le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e di applicazione in ogni caso; iii) non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato; iv) le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono certezza del diritto e stabilità e v) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
(4) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.