10.12.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 442/267


RELAZIONE

sui conti annuali dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom relativi all’esercizio 2013, corredata delle risposte dell’Agenzia

(2014/C 442/31)

INTRODUZIONE

1.

L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (di seguito «l’Agenzia»), con sede a Lussemburgo, è stata istituita nel 1958 (1). La decisione del Consiglio 2008/114/CE, Euratom (2) ha sostituito il precedente statuto dell’Agenzia. Il compito principale dell’Agenzia è di assicurare un regolare approvvigionamento di materiali nucleari, in particolare combustibili nucleari, agli utilizzatori dell’UE, mediante una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell’uguale accesso alle risorse.

2.

Dal 2008 e fino al 2011 incluso, l’Agenzia non ha ricevuto una propria dotazione di bilancio per coprire le proprie attività. La Commissione si è fatta carico di tutte le spese sostenute dall’Agenzia per l’esecuzione delle attività. Per il 2012 e il 2013, all’Agenzia è stata accordata dalla Commissione una propria dotazione di bilancio, che tuttavia copre solo una parte limitata delle spese.

DICHIARAZIONE DI AFFIDABILITÀ

3.

Conformemente alle disposizioni dell’articolo 287 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte ha controllato:

a)

i conti annuali dell’Agenzia, che comprendono i rendiconti finanziari (3) e le relazioni sull’esecuzione del bilancio (4) per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013;

b)

la legittimità e regolarità delle operazioni alla base di tali conti.

La responsabilità della direzione

4.

La direzione è responsabile della preparazione e della fedele presentazione dei conti annuali dell’Agenzia e della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti (5):

a)

le responsabilità della direzione per i conti annuali dell’Agenzia comprendono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della fedele presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore, la selezione e l’applicazione di politiche contabili appropriate basate sulle norme contabili adottate dal contabile della Commissione (6), e l’elaborazione di stime contabili ragionevoli rispetto alle circostanze. Il direttore approva i conti annuali dell’Agenzia dopo che il contabile li ha preparati, sulla base di tutte le informazioni disponibili, e corredati di una nota nella quale dichiara, tra l’altro, di avere la ragionevole certezza che essi forniscono un’immagine fedele, sotto tutti gli aspetti rilevanti, della situazione finanziaria dell’Agenzia;

b)

le responsabilità della direzione riguardo alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti e alla conformità al principio della sana gestione finanziaria richiedono la definizione, l’applicazione e il mantenimento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, che comprende l’opportuna supervisione e misure appropriate per prevenire le irregolarità e le frodi nonché, se necessario, azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

La responsabilità del revisore

5.

È responsabilità della Corte presentare al Parlamento europeo e al Consiglio (7), sulla base dell’audit espletato, una dichiarazione concernente l’affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La Corte espleta l’audit conformemente ai princìpi internazionali di audit e ai codici deontologici dell’IFAC nonché ai princìpi internazionali delle istituzioni superiori di controllo dell’INTOSAI. In base a tali princìpi, la Corte è tenuta a pianificare e svolgere i propri audit in modo da ottenere una ragionevole certezza riguardo all’assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell’Agenzia, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti.

6.

L’audit comporta l’esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell’auditor, basato su una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell’Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l’auditor esamina tutti i controlli interni applicati alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti, nonché i sistemi di supervisione e controllo posti in essere per garantire la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, e definisce procedure di audit adeguate alle circostanze. L’audit include altresì una valutazione dell’adeguatezza delle politiche contabili, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate, nonché la valutazione della presentazione complessiva dei conti.

7.

La Corte ritiene che gli elementi probatori ottenuti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per la propria dichiarazione di affidabilità.

Giudizio sull’affidabilità dei conti

8.

A giudizio della Corte, i conti annuali dell’Agenzia presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2013, nonché i risultati delle sue operazioni e i flussi di cassa per l’esercizio chiuso in tale data, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario dell’Agenzia e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione.

Giudizio sulla legittimità e regolarità delle operazioni alla base dei conti

9.

A giudizio della Corte, le operazioni su cui sono basati i conti annuali per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

10.

Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

OSSERVAZIONI SULL’AFFIDABILITÀ DEI CONTI

11.

Le note allegate ai conti annuali dell’Agenzia per il 2013 spiegano che tutti gli stipendi e alcuni costi aggiuntivi sono stati pagati direttamente dal bilancio della Commissione. I costi salariali sono indicati, ma non vengono forniti dettagli sui costi per i servizi amministrativi. Non risulta pertanto pienamente visibile in che misura l’Agenzia dipenda dalla Commissione.

OSSERVAZIONI SUI CONTROLLI INTERNI

12.

I principali elementi dei controlli interni dell’Agenzia, come ad esempio la strategia di gestione e di controllo dei rischi, le procedure di controllo della performance, la valutazione del funzionamento del sistema di controllo interno e il codice delle norme professionali, non sono documentati in maniera sufficiente.

SEGUITO DATO ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE PER GLI ESERCIZI PRECEDENTI

13.

Nell’allegato I viene fornito un quadro generale delle azioni correttive intraprese a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte per gli esercizi precedenti.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Milan Martin CVIKL, Membro della Corte dei conti, a Lussemburgo, nella riunione del 1o luglio 2014.

Per la Corte dei conti

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente


(1)  GU 27 del 6.12.1958, pag. 534/58.

(2)  GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

(3)  Questi conti comprendono il bilancio finanziario e il conto del risultato economico, la tabella dei flussi di cassa, il prospetto di variazione del patrimonio netto e un riepilogo delle politiche contabili significative, nonché altre note esplicative.

(4)  Queste comprendono il conto di risultato dell’esecuzione del bilancio e relativo allegato.

(5)  Articoli 39 e 50 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(6)  Le norme contabili adottate dal contabile della Commissione sono derivate dagli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) emanati dalla Federazione internazionale dei revisori contabili (International Federation of Accountants — IFAC) o, se applicabili, dai princìpi contabili internazionali [International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS)] emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB).

(7)  Articolo 107 del regolamento (UE) n. 1271/2013.


ALLEGATO I

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Anno

Osservazione della Corte

Stato di avanzamento dell’azione correttiva

(Completato/In corso/Pendente/N.D.)

2011

Senza mettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo 10, la Corte desidera attirare ancora una volta l’attenzione sulla seguente questione. L’articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica stabilisce che l’Agenzia goda di autonomia finanziaria. Ai sensi dell’articolo 7 dello statuto dell’Agenzia, «le spese dell’Agenzia sono costituite dalle spese amministrative relative al personale e al comitato così come dalle spese che discendono da contratti stipulati con terzi». Di fatto, dal 2008, l’Agenzia non dispone di una propria dotazione di bilancio. Data tale situazione, la Commissione europea ha proceduto direttamente all’esecuzione delle spese dell’Agenzia di cui al precitato articolo 7. A giudizio della Corte, questa situazione è in contrasto con lo statuto dell’Agenzia e la Corte ritiene che l’Agenzia e la Commissione debbano esaminare, assieme a tutte le parti interessate, le misure necessarie per porvi rimedio.

Completato

2012

Senza mettere in discussione il giudizio espresso al paragrafo 9, la Corte desidera attirare l’attenzione sulla seguente questione. Fra il 2008 e il 2011, l’Agenzia non ha beneficiato di una propria dotazione di bilancio e le sue spese sono state direttamente finanziate ed erogate dalla Commissione europea. La Corte aveva ritenuto tale situazione in contrasto con lo statuto dell’Agenzia.

Per il 2012, a seguito delle osservazioni della Corte, la Commissione ha concesso all’Agenzia una dotazione di 98  000 euro (1 04  000 euro compresi i proventi finanziari da investimenti propri). Sebbene l’articolo 54 del trattato che istituisce la Comunità europea per l’energia atomica e l’articolo 6 dello statuto dell’Agenzia prevedano che quest’ultima goda dell’autonomia finanziaria, la maggior parte delle spese dell’Agenzia (personale, spazio per uffici e sistemi informatici) è ancora finanziata direttamente dalla Commissione. Quanto alle spese per il personale, si rimanda all’articolo 4 dello statuto. Le disposizioni sono contraddittorie, il che non è in linea con la prevista autonomia finanziaria dell’Agenzia.

Pendente


ALLEGATO II

Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (Lussemburgo)

Competenze e attività

Ambiti di competenza UE in base al trattato

Politica comune di approvvigionamento per materie nucleari secondo i princìpi e gli obiettivi (sicurezza dell’approvvigionamento) stabiliti dal trattato Euratom.

L’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom (ESA) è stata istituita direttamente dall’articolo 52 del trattato Euratom, firmato nel 1957. L’ESA è inoltre disciplinata dal proprio Statuto, stabilito mediante decisione del Consiglio e avente come fondamento giuridico l’articolo 54 del trattato Euratom.

Competenze dell’Agenzia

(quali definite nel trattato Euratom, in particolare al Capo 6, e nella decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom)

Obiettivi

Assicurare l’approvvigionamento di materiali nucleari secondo il principio dell’uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.

Curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari.

Individuare e monitorare le tendenze del mercato che potrebbero incidere sulla sicurezza dell’approvvigionamento di materie e servizi nucleari dell’Unione europea.

Contribuire alle politiche della Comunità fornendo conoscenze, informazioni e consulenze su qualsiasi materia connessa al funzionamento del mercato delle materie e dei servizi nucleari.

Compiti

In virtù del trattato Euratom, l’ESA dispone di un diritto d’opzione sulle materie nucleari prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di materie nucleari provenienti dall’interno o dall’esterno della Comunità.

Alla luce di quanto precede, i compiti dell’ESA comprendono:

valutare gli impegni negoziati fra le parti interessate e, di conseguenza, stipulare, rifiutare o accettare di stipulare, a determinate condizioni, qualsiasi contratto o relativa modifica, concernente la fornitura dei materiali di cui all’articolo 52 del trattato Euratom;

ricevere notifica di tutti i contratti aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, di cui all’articolo 75 del trattato Euratom, e procedere al trattamento;

ricevere notifica di tutti i trasferimenti, dell’importazione e dell’esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, di cui all’articolo 74 del trattato Euratom, e procedere al loro trattamento;

istruire i fascicoli e procedere a tutte le operazioni preparatorie in vista della decisione della Commissione nei casi in cui, ai sensi della normativa Euratom, è richiesto il consenso del Collegio;

gestire, all’occorrenza, i contratti da essa stipulati o di cui ha ricevuto notifica;

raccogliere e trattare i dati al fine di monitorare regolarmente il mercato delle materie e dei servizi nucleari nell’UE. Nel 2013, il ruolo di osservatorio dell’ESA è stato ulteriormente ampliato per coprire gli aspetti relativi all’approvvigionamento di radioisotopi medici nell’UE;

pubblicare regolarmente relazioni ad uso interno e/o pubblico riguardo al funzionamento e ai recenti sviluppi del mercato delle materie e dei servizi nucleari;

fornire alla Comunità, su richiesta, conoscenze, informazioni e consulenze su qualsiasi materia connessa al funzionamento del mercato delle materie e dei servizi nucleari;

operare in collegamento con il comitato consultivo (CC) dell’ESA e richiederne il parere, nonché partecipare, all’occorrenza, fornendo anche servizi di segretariato, alle suddette riunioni del CC.

Organizzazione

L’Agenzia ha personalità giuridica e gode di autonomia finanziaria.

L’Agenzia è posta sotto il controllo della Commissione e agisce senza scopo di lucro.

Il Direttore generale (DG) e il personale dell’ESA sono o diventano funzionari delle Comunità europee. Essi ricevono un nulla osta di sicurezza, e sono retribuiti dalla Commissione.

Il trattato Euratom e lo statuto dell’ESA determinano il capitale di quest’ultima e le modalità di sottoscrizione.

Direttore generale

Nominato dalla Commissione, per un periodo di tempo indeterminato. Le funzioni e i poteri del DG sono determinati, in particolare, dallo statuto dell’ESA.

Controllo dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom da parte della Commissione

La Commissione può impartire direttive all’Agenzia e dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni. Inoltre, talune decisioni dell’ESA sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte della Commissione.

Comitato consultivo

Si compone di rappresentanti degli Stati membri, nominati intuitu personae per un periodo (rinnovabile) di tre anni. Il CC assiste l’Agenzia nell’adempimento dei suoi compiti. Esso costituisce un organo di collegamento tra l’ESA, da una parte, e i produttori e gli utilizzatori del settore nucleare, dall’altra. Il comitato può essere consultato su tutte le questioni di competenza dell’Agenzia. Esso esprime il proprio parere su tutte le questioni elencate all’articolo 13 dello statuto. Il comitato si riunisce di norma due volte all’anno.

Audit esterno

Corte dei conti europea.

Autorità competente per il discarico

Parlamento europeo.

Risorse messe a disposizione dell’Agenzia nel 2013 (2012)

Bilancio

1 04  000 (1 04  000) euro, incluso il contributo della Commissione: 98  000(98  000) euro.

Effettivi al 31 dicembre 2013

Totale degli effettivi: 18 (17) (compreso il direttore generale).

Attività svolte e servizi forniti nel 2013 (2012)

Garanzia dell’approvvigionamento

Trattamento delle operazioni

Nel 2013, l’Agenzia ha trattato circa 279 (270) operazioni, tra cui figurano contratti, emendamenti e notifiche delle attività front-end.

Relazioni

Nel 2013, l’Agenzia ha pubblicato:

la relazione annuale dell’Agenzia per il 2012;

4 (3) relazioni trimestrali sul mercato dell’uranio;

6 (6) Nuclear News Digests bimestrali;

40 (45) Nuclear News Briefs settimanali, destinati a lettori all’interno della Commissione europea.

Partecipazione ad attività del comitato consultivo dell’Agenzia di approvvigionamento dell’Euratom

Il CC dell’Agenzia ha tenuto due riunioni (in aprile e novembre), con il sostegno e la partecipazione dell’Agenzia.

L’Agenzia ha facilitato le attività di due gruppi di lavoro del proprio comitato consultivo.

Relazioni con altre istituzioni UE e cooperazione internazionale

Relazioni con la Commissione europea (vedi sopra).

Ogni anno, l’Agenzia trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che ne illustra le attività svolte nell’anno precedente, nonché il programma di lavoro per l’anno successivo.

L’ESA coopera anche con l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) e l’Agenzia per l’energia nucleare (AEN) dell’OCSE. In tale contesto, l’Agenzia partecipa al gruppo congiunto dell’OCSE/AEN sull’uranio e al gruppo OCSE/AEN ad alto livello sulla sicurezza dell’approvvigionamento di radioisotopi medici.

Sicurezza dell’approvvigionamento di radioisotopi medici

Nel settembre 2013, all’ESA è stata affidata la presidenza dell’Osservatorio europeo sull’approvvigionamento di radioisotopi per uso medico per contribuire alla messa in opera di una politica del Consiglio europeo volta a garantire la continuità dell’approvvigionamento per i radioisotopi per uso medico.

Fonte: Informazioni fornite dall’Agenzia.


RISPOSTE DELL'AGENZIA

12.

Le note allegate ai conti definitivi 2013 dell'Agenzia comprendono una stima dei costi salariali. I dati esatti relativi ai costi amministrativi dell'Agenzia coperti dalla Commissione sono in possesso di quest'ultima. A nostro avviso, il fatto che la Commissione paghi gli stipendi del personale dell'Agenzia (e alcune altre spese amministrative) consente di realizzare economie di scala senza di per sé compromettere l'indipendenza dell'ESA.

13.

L'Agenzia ritiene di aver messo effettivamente in atto un'idonea strategia di gestione e di controllo dei rischi. Tuttavia, a partire da quest'anno l'Agenzia provvederà a fornire ulteriore documentazione strutturata sulle azioni di valutazione e attenuazione dei rischi.