DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui dispositivi di protezione individuale /* SWD/2014/0119 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui dispositivi di protezione
individuale Clausola di esclusione della responsabilità: la presente sintesi impegna unicamente i servizi della Commissione che
hanno partecipato alla sua elaborazione e non pregiudica la forma definitiva
delle decisioni assunte dalla Commissione. 1. Definizione del problema Nonostante la direttiva 89/686/CEE sui DPI
funzioni correttamente, vi è un ampio consenso tra gli Stati membri e altri
soggetti interessati sulla necessità di migliorarla. Tale miglioramento non
implica modifiche sostanziali, tuttavia, alla luce dell'esperienza acquisita in
merito al funzionamento della direttiva, del contributo della consultazione
pubblica del 2011 e dell'esito della valutazione d'impatto del 2010, sarà
necessario affrontare le seguenti questioni: –
l'adeguamento della direttiva sui DPI al nuovo
quadro normativo (NQN); –
l'ampliamento dell'elenco dei prodotti oggetto
della direttiva sui DPI; –
l'aggiunta di alcuni tipi di DPI all'elenco dei
prodotti oggetto della procedura di valutazione della conformità più severa; –
la modifica di tre requisiti essenziali di salute e
di sicurezza e –
la modifica dei requisiti riguardanti il fascicolo
tecnico, la validità e il contenuto dell'attestato di certificazione CE e la
dichiarazione di conformità CE. Problema 1: adeguamento della direttiva sui
DPI all'NQN Molti dei problemi di carattere generale
individuati dall'NQN sono stati riscontrati anche nel contesto dell'attuazione
della direttiva sui DPI (DPI immessi sul mercato che non garantiscono un
livello di protezione adeguato, problemi di qualità dei servizi forniti da
alcuni organismi notificati, pratiche diverse negli Stati membri per quanto
riguarda la valutazione e il monitoraggio degli organismi notificati). Alcuni
fabbricanti hanno inoltre il problema di un quadro giuridico complesso e
talvolta incoerente. L'adeguamento della direttiva sui DPI all'NQN
risponde all'impegno politico di cui all'articolo 2 della decisione
n. 768/2008 relativa all'NQN. La relazione sulla valutazione d'impatto
avente ad oggetto il pacchetto di adeguamento ha già esaminato le diverse
opzioni per l'applicazione della decisione relativa all'NQN. Poiché le opzioni
per la direttiva sui DPI sono esattamente le stesse, la presente relazione
sulla valutazione d'impatto non esaminerà questi aspetti. Problema 2: ampliamento dell'elenco dei
prodotti oggetto della direttiva sui DPI Sul mercato vi
sono prodotti che garantiscono una funzione protettiva all'utilizzatore e che
corrispondono alla definizione della direttiva sui DPI, ma che non vi
rientrano. Di conseguenza, questi prodotti non sono tenuti a soddisfare i requisiti
di salute e di sicurezza dei DPI e quindi offrono un livello di protezione
inferiore rispetto ai DPI. Il consumatore potrebbe credere di essere protetto da
un rischio specifico laddove in realtà non lo è. I prodotti che proteggono dal
calore, dall'umidità e dall'acqua progettati per uso privato sono
esplicitamente esclusi dalla direttiva, mentre gli stessi tipi di prodotti
destinati ad un uso professionale sono coperti. I prodotti non coperti
sollevano problemi di sicurezza e di salute. Uno Stato membro ha identificato
150 000 casi di ustioni in ambiente domestico l'anno nel paese, la metà
delle quali sono ustioni alle mani. La situazione è
fonte di problemi anche per le autorità di vigilanza del mercato. La
distinzione tra uso professionale e privato non dovrebbe essere pertinente per
l'immissione sul mercato di prodotti (identici). Le autorità di vigilanza del
mercato ribadiscono regolarmente la necessità di rimediare a questa situazione. Problema 3: aggiunta di alcuni tipi di DPI
all'elenco dei prodotti oggetto della procedura di valutazione della conformità
più severa La direttiva classifica i DPI in tre
categorie, oggetto di procedure di valutazione della conformità distinte. Le
definizioni delle categorie I e III sono accompagnate da elenchi che descrivono
i DPI che vi rientrano. L'esperienza ha dimostrato che l'elenco dei
DPI oggetto della procedura di valutazione della conformità più severa (ossia i
DPI della categoria III) non comprende alcuni DPI rispondenti alla definizione
della categoria III, vale a dire i DPI destinati a proteggere dai rischi gravi.
Di conseguenza non vi sono ispezioni periodiche del processo di produzione di
tali DPI. In alcuni settori non vi sono dunque controlli della qualità dei DPI
fabbricati e, di conseguenza, questi non offrono lo stesso livello di
sicurezza. I tipi di DPI in questione sono: i giubbotti
salvagente, i DPI antiproiettile e anticoltello e i DPI che proteggono dai
tagli da seghe a catena portatili, dai tagli da getti d'acqua ad alta pressione
e dal rumore. Problema 4: modifica di tre requisiti
essenziali di salute e di sicurezza (RESS) L'esperienza con i RESS ha dimostrato che vi
sono tre requisiti comprendenti elementi impraticabili o che creano confusione: RESS 3.1.3: per la protezione dalle
vibrazioni meccaniche; RESS 3.5: per la protezione dagli
effetti nefasti del rumore; RESS 3.9.1: per la protezione dalle
radiazioni non ionizzanti. Relativamente a questi punti, la direttiva
definisce requisiti impraticabili o che confondono l'utilizzatore o che si sono
dimostrati impossibili da soddisfare. I fabbricanti si trovano a dover
soddisfare requisiti notoriamente impraticabili. Gli utilizzatori sono
interessati in quanto le informazioni relative al DPI sono parziali, possono
essere non pertinenti e potenzialmente generare confusione. Problema 5: modifica dei requisiti
riguardanti il fascicolo tecnico, la validità e il contenuto dell'attestato di
certificazione CE e la dichiarazione di conformità CE Le autorità di vigilanza del mercato devono
convivere con risultati insufficienti dei requisiti concernenti i documenti
sopraccitati. Il loro lavoro è ostacolato da requisiti poco chiari o
inefficaci, contenuti nella direttiva, relativi a documenti la cui qualità e
completezza è di fondamentale importanza per la valutazione della conformità
dei DPI. Anche per i produttori non è chiaro quali siano le loro
responsabilità. Alcuni requisiti relativi a tali documenti non riflettono le
modifiche delle norme armonizzate apportate nel tempo e possono portare a una
potenziale non conformità del DPI rispetto alla direttiva. Inoltre secondo le
autorità vi sono problemi a raccogliere i documenti necessari a valutare i DPI. Necessità di un intervento pubblico L'intervento dell'UE in questo settore si basa
sull'articolo 114 del TFUE. Gli aspetti trattati in questo contesto sono già
disciplinati dalla direttiva sui DPI. Tale normativa tuttavia non affronta
efficacemente i problemi individuati. Lo studio condotto e le conclusioni sulle
opzioni esaminate hanno dimostrato che i problemi persisteranno se la direttiva
non sarà rivista. 2. Analisi della sussidiarietà Il funzionamento corretto ed efficace del
mercato interno richiede norme comuni sulla progettazione e l'immissione sul
mercato dei DPI, al fine di garantire sia la libera circolazione che la tutela
della salute e della sicurezza degli utilizzatori. Se per affrontare i problemi si adottano
interventi a livello nazionale, si rischia di creare ostacoli alla libera
circolazione dei DPI. Al fine di evitare distorsioni sul mercato dell'UE,
qualsiasi modifica dell'ambito, delle procedure o dei requisiti deve avvenire a
livello di UE. Data la crescente internazionalizzazione degli
scambi, il numero dei casi transfrontalieri è in costante aumento. Attraverso
un'azione coordinata a livello dell'UE gli obiettivi stabiliti potranno essere
conseguiti molto meglio e in particolare la vigilanza del mercato risulterà più
efficace. È pertanto più appropriato intervenire a livello dell'UE. 3. Obiettivi Gli obiettivi generali della presente iniziativa
sono: proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI,
creare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici del settore e
semplificare il contesto regolamentare europeo in materia di DPI. Gli obiettivi strategici più specifici e
operativi sono presentati nella tabella 1 a seguire. Tabella 1: Obiettivi strategici specifici e
operativi GENERALI || SPECIFICI || OPERATIVI Proteggere meglio la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei DPI || Assicurare un'elevata qualità dei prodotti che proteggono dai rischi gravi, compresa un'elevata qualità del loro processo di produzione Garantire l'affidabilità e l'alta qualità delle attività di verifica della conformità svolte dagli organismi notificati Assicurare la rintracciabilità dei prodotti || Eliminare le incoerenze nell'elenco dei prodotti oggetto della procedura di valutazione della conformità più severa Specificare criteri comuni per la valutazione, il monitoraggio e il controllo degli organismi notificati da applicare in modo omogeneo in tutta l'UE Creare condizioni di concorrenza eque per gli operatori economici del settore || Garantire la coerenza dei servizi di valutazione della conformità svolti dagli organismi notificati Migliorare i meccanismi e gli strumenti di vigilanza del mercato || Chiarire i requisiti degli attestati di certificazione CE Semplificare e chiarire i requisiti relativi al fascicolo tecnico Esigere che la dichiarazione di conformità CE accompagni ciascun prodotto Semplificare il contesto normativo europeo in materia di DPI || Garantire un'applicazione coerente della legislazione Garantire che i requisiti siano praticabili || Chiarire il campo di applicazione della direttiva Semplificare le procedure di valutazione della conformità applicabili Chiarire i requisiti di cui all'ALLEGATO II 4. Opzioni strategiche Si sono prese in considerazione tre opzioni
strategiche alternative per ciascun problema specifico, vale a dire: –
il mantenimento dello status quo come opzione di
base; –
misure non vincolanti come alternativa non legislativa
consistente nella diramazione di un'interpretazione concordata
sull'applicazione della direttiva sui DPI; e –
l'opzione legislativa, inclusa la modifica del
testo giuridico. L'analisi degli impatti di tali opzioni
strategiche è stata fatta separatamente per ciascuna delle aree di
miglioramento identificate. 5. Valutazione degli impatti L'analisi qualitativa ha dimostrato che per
tutte le aree problematiche l'opzione legislativa è quella da preferire. Poiché
tutti i problemi descritti sono di natura normativa, solo l'opzione legislativa
garantirà chiarezza e certezza del diritto. Nonostante i costi dell'opzione
legislativa siano più elevati rispetto alle misure non vincolanti, l'opzione
legislativa apporta maggiori benefici e aumenta la certezza del diritto. I dati quantitativi disponibili sui DPI e sul
relativo mercato non sono sufficientemente precisi e dettagliati da fornire un
quadro preciso del mercato e della relazione tra i diversi DPI e le
disposizioni normative. I servizi della Commissione europea hanno commissionato
due studi e hanno raccolto altre informazioni per fornire informazioni
quantitative il più complete possibile. La valutazione di ciascuna modifica proposta
si basa sui relativi costi e benefici, compresi i benefici per la salute, nonché
sull'aumento della certezza del diritto. Nella sezione a seguire è presentato l'esito dell'analisi
approfondita dell'opzione legislativa per ciascun problema. Copertura dei prodotti La modifica avrà un impatto positivo sull'equità della concorrenza,
poiché l'autocertificazione diventerà obbligatoria. Impatto sociale: un vantaggio della modifica è che l'etichettatura dei prodotti e le
informazioni agli utilizzatori renderanno più chiari le finalità di utilizzo
del DPI e il contenuto dei materiali usati. Il livello generale delle
informazioni fornite migliorerà. I fabbricanti e le autorità di vigilanza del
mercato si attendono una riduzione tra il 20% e il 50% dei prodotti che non
garantiscono un livello di protezione adeguato. Non erano disponibili dati per
valutare l'impatto dell'inclusione dei guanti da forno tra i DPI. Uno Stato membro ha identificato 150 000 casi di
ustioni in ambiente domestico l'anno nel paese, la metà delle quali sono
ustioni alle mani. Impatto economico: l'effetto in termini di costi di adeguamento
e amministrativi per prodotto è limitato. Tali costi si possono stimare
nell'ordine di poche centinaia di euro per serie di DPI e avranno quindi un
impatto modesto sui costi unitari. Per portare gli standard di produzione al
livello più elevato in termini di protezione fondamentale della salute e della
sicurezza, alcuni segmenti del mercato complessivo dei guanti potrebbero dover
sostenere un aumento dei costi di produzione dal 10% al 20%. Questo aumento dei
costi riguarderebbe in particolare quei fabbricanti che attualmente non
soddisfano i requisiti essenziali. I prodotti che non garantiscono un livello
di protezione adeguato possono attualmente raggiungere il mercato senza
un'indicazione chiara della loro qualità, con conseguenti condizioni di
concorrenza inique. In seguito alla modifica, in futuro tali informazioni
sarebbero tracciabili, con un conseguente miglioramento delle condizioni per
una concorrenza equa e trasparente. Valutazione della conformità Impatto sociale:
la modifica potrebbe contribuire a migliorare la conformità dei suddetti tipi
di DPI grazie all'introduzione di un monitoraggio annuale. Essa prevede
garanzie supplementari per la qualità dei prodotti. Verifiche annuali
garantiscono meglio l'omogeneità dei prodotti e della produzione e la
conformità ai requisiti fondamentali e alle norme di prodotto pertinenti. La
percentuale di DPI con un livello di protezione inadeguato sarà ridotta. Il
margine di riduzione dipende dal tipo di DPI e va dal 10% fino al 50%. Impatto economico:
la maggioranza di coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica si
aspetta costi di adeguamento e amministrativi molto modesti o nulli. Alcuni di
essi prevedono costi più elevati. La conseguenza principale sarebbe la
necessità di un monitoraggio annuale del processo di produzione. Se è già
operativo un sistema di controllo della qualità, i costi di adeguamento del
sistema alle ispezioni dei DPI della categoria III sarebbero una tantum. Inoltre, poiché per la maggior parte dei DPI interessati
i costi si possono suddividere su un grosso volume di produzione, i costi
unitari non aumenterebbero molto. Gli effetti positivi sulla competitività
internazionale comprendono l'incentivo a raggiungere livelli coerenti di
qualità del prodotto e di omogeneità nel processo di produzione; obiettivo per
il quale i fabbricanti dell'UE sono posizionati meglio. Requisiti essenziali di salute e di
sicurezza (RESS) L'obiettivo di tutte e tre le modifiche dei
RESS consiste nell'eliminare dalla direttiva gli aspetti che non contribuiscono
alla salute e alla sicurezza. Complessivamente l'impatto di tali modifiche
dovrebbe essere positivo, poiché non sono prevedibili impatti negativi sulla
salute e sulla sicurezza giacché il mancato rispetto di questi requisiti attualmente
non può essere comprovato e, inoltre, la loro abrogazione ridurrà i costi per i
fabbricanti e gli organismi notificati che sono stati finora tenuti a
dimostrare di ottemperarvi. Fascicolo tecnico, attestato di
certificazione CE, dichiarazione di conformità CE Impatto sociale: i
soggetti interessati ritengono che la modifica proposta costituisca un
vantaggio, poiché agevolerà la valutazione di tali DPI e aumenterà l'efficacia
del loro lavoro o ridurrà il numero di DPI che non garantiscono un livello di protezione
adeguato, assicurando che i DPI più vecchi siano stati valutati con maggiore
regolarità. I soggetti interessati prevedono una riduzione dei prodotti che non
garantiscono un livello di protezione adeguato dall'1 al 25%, secondo il tipo
di DPI. La modifica proposta migliorerà la certezza del diritto. Impatto economico:
il costo di attuazione delle modifiche sarà marginale per il fascicolo tecnico,
perché i fabbricanti hanno già un controllo della produzione interno attivo e
potrebbero facilmente fornire questo documento. Lo stesso vale per la modifica
relativa alla dichiarazione di conformità. Riguardo alla validità degli
attestati, nelle interviste non sono stati quantificati i costi connessi. Al
fine di limitare l'onere supplementare gravante sui fabbricanti per la
ricertificazione dei loro DPI, la proposta istituirà una procedura
"leggera". Il costo di un contenuto minimo obbligatorio
dell'attestato sarà trascurabile, dal momento che gli organismi notificati
dovrebbero occuparsi grosso modo dello stesso contenuto. 6. Confronto tra le opzioni L'esito del confronto tra le opzioni, in base
al risultato della valutazione delle stesse, è che per tutti i problemi la
misura legislativa produce l'impatto più positivo. Con l'opzione legislativa
gli obiettivi specifici sono pienamente raggiunti in termini di miglioramento
della salute e della sicurezza, di certezza del diritto, di coerenza dei
requisiti e di un miglioramento più evidente del lavoro di vigilanza del
mercato. 7. Monitoraggio e valutazione Al fine di migliorare
la base per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia della normativa in
materia di DPI, si richiederà una segnalazione sistematica degli incidenti in
cui sono coinvolti i DPI nel quadro dei diversi meccanismi di cooperazione già
istituiti. In tutti i gruppi sui DPI cui partecipa la Commissione si riserverà
un punto dell'ordine del giorno per riferire sui DPI che non garantiscono un
livello di protezione adeguato e sugli incidenti connessi e gli Stati membri,
gli organismi notificati e altre parti interessate saranno invitati a riferire. Ulteriori informazioni saranno ottenute dai
meccanismi di scambio di informazioni e di cooperazione nuovi o ampliati di cui
al regolamento 765/2008 sull'NQN. Le non conformità saranno rilevate anche mediante
le denunce indirizzate alla Commissione. 8. Scelta
dello strumento giuridico In linea con la politica di semplificazione
del contesto normativo della Commissione, si propone di modificare la direttiva
in regolamento. Il ricorso a un regolamento non è in conflitto
con il principio di sussidiarietà. La presente legislazione si basa
sull'articolo 114 del TFUE con l'obiettivo di garantire il buon
funzionamento del mercato interno per i DPI. Per raggiungere questo obiettivo,
la direttiva 89/686/CEE sui DPI è una direttiva di armonizzazione totale. Gli
Stati membri non sono autorizzati ad imporre disposizioni supplementari o più
rigorose nella legislazione nazionale per l'immissione sul mercato dei DPI. L'uso di regolamenti nel settore della
legislazione in materia di mercato interno consente, in linea anche con la
preferenza espressa dalle parti interessate, di evitare il rischio di
sovraregolamentazione. Consente inoltre ai fabbricanti di lavorare direttamente
con il testo del regolamento anziché dover identificare ed esaminare 28 leggi
di recepimento. In base a ciò, si ritiene che la scelta di un
regolamento sia la soluzione più appropriata per tutte le parti coinvolte,
perché consentirà un'applicazione più rapida e coerente della legislazione
proposta e definirà un quadro normativo più chiaro per gli operatori economici.