DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema europeo di autocertificazione dell'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori responsabili di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali e di oro, originari di zone di conflitto e ad alto rischio /* SWD/2014/052 final */
Introduzione e
contesto
Introduzione
I gruppi armati nelle zone di conflitto
finanziano le loro attività tra l'altro con i proventi dell'estrazione e del
commercio di minerali che in una fase successiva entrano nella catena di approvvigionamento
globale. Gli operatori del settore a valle della catena di approvvigionamento,
acquistando minerali o loro derivati, rischiano di sostenere attività armate; è
dunque nel loro interesse assicurare un approvvigionamento responsabile in tali
regioni. Il concetto di approvvigionamento
responsabile figura nella versione aggiornata delle Linee guida dell'OCSE
destinate alle imprese multinazionali ed è in linea con gli obiettivi dei Principi
guida delle Nazioni Unite relativi alle imprese e ai diritti dell'uomo. Tali strumenti
mirano entrambi ad incoraggiare le imprese a verificare, tramite un processo
continuo noto come "dovere di diligenza", che le loro attività
commerciali non contribuiscano ad alimentare conflitti.
Contesto
politico
L'approvvigionamento
responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto mobilita ormai da
anni l'attenzione della comunità internazionale. I governi e le organizzazioni
internazionali, insieme alle comunità imprenditoriali e alle organizzazioni
della società civile, hanno colto la sfida dettata dalla volontà di limitare al
massimo il finanziamento di gruppi armati e di continuare ad approvvigionarsi
legittimamente in tali regioni. Grazie a tali
sforzi sono già in atto vari quadri normativi relativi al dovere di diligenza. -
Nel 2010 gli Stati Uniti hanno adottato la
legge Dodd-Frank per la riforma di Wall Street e la protezione dei consumatori
(Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, US DFA), il
cui articolo 1502 impone alle imprese quotate alla borsa statunitense che
utilizzano "minerali dei conflitti" nella loro catena di
approvvigionamento di dichiarare l'origine di tali minerali e di esercitare,
ove opportuno, il dovere di diligenza. -
Nella Repubblica democratica del Congo
(RDC) e in Ruanda sono in vigore disposizioni di legge ispirati alle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento
responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio (OECD
Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from
Conflict-Affected and High-Risk Areas). Altri paesi (Uganda, Burundi) sono
in procinto di recepire nei loro ordinamenti le Linee guida dell'OCSE. Anche la
Colombia e la Costa d'Avorio stanno valutando l'ipotesi di partecipare al
programma di attuazione dell'OCSE. Il
7 ottobre 2010 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in
cui si chiede all'Unione di presentare un'iniziativa legislativa sul modello
della legge statunitense sui "minerali dei conflitti". A fronte di questa
proposta politica, la presente relazione esamina le diverse opzioni strategiche
che consentano di rispondere al meglio a tale richiesta di intervento
legislativo dell'UE in collaborazione con il Parlamento europeo.
Definizione
del problema
Tra i principali
problemi connessi con l'approvvigionamento responsabile di minerali provenienti
da zone di conflitto e ad alto rischio, individuati dalle parti interessate nel
quadro della consultazione pubblica, figurano: i) il finanziamento
continuo dei gruppi armati con i proventi delle attività di estrazione e di commercio
dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio: il
fenomeno è generalizzato nei paesi ricchi di risorse naturali ma esposti al
rischio di conflitti armati nell'intero territorio o in parte di esso. Benché si
tratti di una questione di dimensione mondiale, la valutazione d'impatto si
concentra principalmente sul caso ben documentato del Congo orientale e dei
paesi vicini, che negli ultimi 10-15 anni ha riscosso un'attenzione particolare
tra i gruppi di difesa; ii) le difficoltà di
attuazione che si trovano ad affrontare le imprese a valle dell'UE che cercano
di sostenere il commercio legittimo o che applicano volontariamente il
principio del dovere di diligenza nell'attuale contesto:
per una serie di ostacoli (ad esempio scarsa trasparenza della catena di
approvvigionamento, problemi di riservatezza, mancanza dell'effetto incentivante
per fonderie/raffinerie, scarsa consapevolezza o questioni di natura etica), le
imprese europee hanno difficoltà ad esercitare il dovere di diligenza in risposta
alle domande dei loro clienti; iii) la
distorsione del mercato sotto forma di calo della domanda e dei prezzi nel
settore formale dei minerali provenienti dalla RDC e da altri paesi della
regione dei Grandi Laghi:
dal 2010 nella RDC si registrano una riduzione dei volumi delle esportazioni
formali, una caduta dei prezzi, un aumento del commercio informale di stagno, tantalio,
tungsteno, dei loro minerali e di oro e una riduzione delle possibilità di
esportazione negli Stati Uniti o nell'Unione europea. Questo calo è conseguente
alla scelta commerciale degli operatori, direttamente o indirettamente
interessati dalla legge Dodd-Frank, di non rifornirsi più nella regione dei
Grandi Laghi.
Obiettivi
Obiettivi
specifici 1. Aumentare
la percentuale di fonderie/raffinerie europee e mondiali che esercitano il
dovere di diligenza. 2. Rafforzare
la responsabilità pubblica delle fonderie europee e mondiali per quanto
riguarda l'esercizio del dovere di diligenza (e il loro grado di conformità a
tale dovere). 3. Accrescere
la capacità delle imprese a valle dell'UE di risalire all'identità di
fonderie/raffinerie. 4. Assicurare
alle imprese a valle dell'UE una migliore posizione negoziale (in relazione al
dovere di diligenza) rispetto alle imprese situate a monte nella catena di approvvigionamento. 5. Sensibilizzare
ulteriormente al dovere di diligenza, all'importanza del suo esercizio e degli
aspetti etici nell'intera catena di approvvigionamento, sia all'interno che
all'esterno dell'Unione. 6. Incoraggiare
l'applicazione (e l'esercizio) di pratiche di diligenza da parte delle imprese a
valle. 7. Compensare
o ridurre gli incentivi negativi sul commercio generati o inaspriti dalla legge
statunitense Dodd-Frank. Obiettivi
operativi 1. Migliorare
la visibilità e la trasparenza delle pratiche di diligenza da parte delle
fonderie europee e mondiali (e del grado di conformità a tale dovere). 2. Sensibilizzare
ulteriormente i governi dei paesi terzi in cui hanno sede le principali
fonderie/raffinerie al dovere di diligenza, ai suoi aspetti etici e all'importanza
di assicurare un maggiore osservanza di tale dovere. 3. Responsabilizzare
gli utilizzatori a valle, fornendo loro un meccanismo per individuare gli
operatori (comprese le fonderie) che osservano il dovere di diligenza e quindi
facilitare il passaggio da un fornitore all'altro. 4. Introdurre
sicurezza e trasparenza nella catena di approvvigionamento, più vicino agli
utilizzatori a valle. 5. Sensibilizzare
ulteriormente gli operatori dell'UE all'esercizio del dovere di diligenza e ai
suoi aspetti etici. 6. Creare
ulteriori incentivi finanziari per promuovere e sostenere le pratiche di
diligenza tra gli utilizzatori a valle. 7. Incitare
le fonderie/raffinerie che intendono approvvigionarsi nelle zone di conflitto ad
adottare le Linee guida dell'OCSE. 8. Sostenere
il mercato nelle zone di conflitto aiutando gli operatori europei a scegliere fonderie/raffinerie
che si riforniscono in tali zone, ma esercitano il dovere di diligenza.
Opzioni
strategiche
Sono state esaminate
le seguenti opzioni strategiche: Opzione 1 – Comunicazione
dell'UE (misura specifica) Questa opzione
consiste nelle seguenti misure da includere in una comunicazione congiunta
della Commissione e dell'Alto rappresentante per la politica estera e di
sicurezza comune: i) appello dei
punti di contatto nazionali (PCN) e della rete Enterprise Europe Network (EEN)
a favore dell'adozione delle Linee guida dell'OCSE; ii) applicazione (nel
contesto degli appalti pubblici dell'UE) di clausole di esecuzione nel quadro
dei contratti di appalti pubblici della Commissione e degli Stati membri per i
prodotti interessati; iii) aiuto finanziario ai programmi esistenti dell'OCSE;
iv) sostegno della Commissione alle lettere di intenti dell'industria europea,
e v) attività di cooperazione fra i governi. Opzione 2 – Approccio "soft
law" (strumenti giuridici non vincolanti) Questa opzione
associa le misure dell'opzione 1 a una raccomandazione del Consiglio
finalizzata a sensibilizzare le imprese europee all'esercizio del dovere di
diligenza e ad incoraggiarle ad applicare volontariamente le Linee guida
dell'OCSE sul dovere di diligenza, in particolare quelle che non sono ancora
soggette a un regime obbligatorio in un paese terzo. Opzione 3 — Regolamento che stabilisce
gli obblighi nel contesto di una certificazione VOLONTARIA come
"importatore responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE Questa opzione
combina le misure dell'opzione 1 con un regolamento destinato a tutti gli
importatori dell'UE di minerali e metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché
di oro, indipendentemente dall'origine dei prodotti. Ispirandosi alle Linee
guida dell'OCSE, il regolamento definisce gli obblighi degli importatori
dell'UE che scelgono l'autocertificazione come importatori responsabili di
minerali e metalli di stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro, sulla base
di una loro dichiarazione di conformità. Benché si tratti
di un sistema su base volontaria, gli importatori dell'UE che optano per
l'autocertificazione sono tenuti a integrare tutti gli elementi delle Linee
guida dell'OCSE sul dovere di diligenza nel loro sistema di gestione: i)
mantenendo un sistema di controlli e di trasparenza della catena di
approvvigionamento minerario, che includa anche la miniera di origine dei
minerali e le fonderie/raffinerie; ii) identificando e valutando i rischi legati
alla catena di approvvigionamento in base al modello di strategia dell'OCSE in
materia (OECD model supply chain policy); iii) elaborando e applicando una
strategia per far fronte ai rischi individuati; iv) ottenendo, attraverso audit
realizzati da soggetti terzi indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del
dovere di diligenza da parte degli importatori dell'UE nella loro catena di
approvvigionamento; e v) informando il pubblico sull'esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento. L'importatore
dell'UE soggetto ad autocertificazione è tenuto a comunicare ogni anno alle
autorità competenti degli Stati membri il nome e l'ubicazione geografica della
fonderia/raffineria nella sua catena di approvvigionamento. Sulla base di tali
informazioni sarà elaborato un elenco dell'UE delle fonderie/raffinerie
responsabili. Il meccanismo sarà
valutato dopo tre anni e i risultati della valutazione saranno utilizzati ai
fini della decisione sul futuro della strategia dell'UE e delle modifiche da
apportare al quadro regolamentare in modo da renderlo obbligatorio, se del
caso, sulla base di un'ulteriore valutazione d'impatto. Opzione 4 — Regolamento che stabilisce
gli obblighi nel contesto di una certificazione OBBLIGATORIA come
"importatore responsabile dell'UE" basata sulle Linee guida dell'OCSE Questa opzione associa
le misure dell'opzione 1 ad una versione vincolante del regolamento indicato nell'opzione
3, in base al quale tutti gli importatori dell'UE di minerali e metalli di
stagno, tantalio e tungsteno, nonché di oro sarebbero soggetti agli obblighi
definiti nel regolamento. Opzione 5 – Direttiva che stabilisce gli
obblighi basati sulle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza
per le imprese quotate alla borsa dell'UE Questa opzione combina le misure dell'opzione
1 con una direttiva destinata a circa mille imprese quotate alla borsa dell'UE che
utilizzano nella loro catena di approvvigionamento stagno, tantalio, tungsteno
e oro, indipendentemente dalla loro origine. La direttiva
definirebbe gli obblighi cui le imprese quotate alla borsa dell'UE devono
ottemperare per integrare nel loro sistema di gestione i "cinque pilastri"
delle Linee guida dell'OCSE: i) mantenendo un sistema di controlli e di
trasparenza della catena di approvvigionamento minerario, che includa tra
l'altro la miniera di origine dei minerali e le rispettive fonderie/raffinerie;
ii) identificando e valutando i rischi legati alla catena di approvvigionamento
in base al modello di strategia dell'OCSE in materia (OECD model supply chain
policy); iii) elaborando e applicando una strategia per far fronte ai rischi
individuati; iv) ottenendo, attraverso audit realizzati da soggetti terzi
indipendenti, garanzie quanto all'esercizio del dovere di diligenza da parte
delle imprese quotate alla borsa dell'UE nella loro catena di
approvvigionamento; e v) informando il pubblico sull'esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento. Le imprese quotate
alla borsa dell'UE dovranno comunicare alle autorità competenti degli Stati
membri l'esito dell'audit effettuato da un soggetto terzo indipendente. Opzione
6 — Divieto di importazione quando gli importatori di minerali dell'UE non sono
in grado di dimostrare la loro conformità alle Linee guida dell'OCSE
Questa opzione riprende
le misure dell'opzione 1 e impone agli importatori dell'UE di dimostrare la
loro conformità alle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Gli
importatori potranno accedere al mercato dell'UE a condizione che comprovino alle
autorità doganali degli Stati membri la loro conformità. Questa opzione corrisponderebbe
all'approccio adottato dal sistema di certificazione del processo di Kimberley
per il commercio internazionale dei diamanti grezzi e nel regolamento (CE)
n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, basato sull'articolo 133
del trattato CE (ora articolo 207 del TFUE), il quale definisce le norme
applicabili alle importazioni e alle esportazioni di diamanti grezzi. Nella
fattispecie il divieto di importazione dei cosiddetti "diamanti
insanguinati" è sancito da un accordo internazionale.
Analisi d'impatto
Opzione 1 – Nessun cambiamento Questa
opzione dovrebbe incidere moderatamente sull'esercizio delle pratiche di
diligenza da parte degli operatori a valle, ma dovrebbe aumentare solo in
misura limitata la percentuale di fonderie o raffinerie dell'UE e mondiali che
esercitano tale dovere. Essa contribuirebbe solo in parte all'attenuazione
delle distorsioni sul mercato dei minerali provenienti dalla regione dei Grandi
Laghi. In generale l'incidenza sulla riduzione del finanziamento dei gruppi
armati con i proventi dell'estrazione e del commercio dei minerali provenienti
dalle zone di conflitto dovrebbe essere limitata. Opzione
2 L'efficacia
di questa opzione è comparabile a quella dell'opzione 1. Tuttavia, il
valore aggiunto di una raccomandazione del Consiglio potrebbe consistere nella
migliore visibilità che una soluzione giuridica non vincolante ("soft
law") offrirebbe all'UE per incoraggiare l'esercizio del dovere di
diligenza. Opzione
3 Questa
opzione è nel complesso assai efficace per il conseguimento degli obiettivi di
cui sopra in quanto permette di realizzarli tutti. Incentrato sugli
importatori, che nella catena di approvvigionamento non sono molto distanti dalla
fase di estrazione dei minerali, tale sistema agisce in un punto strategico nella
catena di approvvigionamento. Esso migliora la capacità degli operatori a valle
dell'UE di rispettare gli attuali quadri normativi in materia di dovere di diligenza,
compresa la legge statunitense DFA. Tale opzione contribuirebbe inoltre alla
riduzione del finanziamento dei gruppi armati con i proventi dell'estrazione e
del commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e attenuerebbe le
distorsioni del mercato dei minerali provenienti dalla regione dei Grandi
Laghi. Dato che il
sistema dell'autocertificazione è su base volontaria, il costo complessivo legato
alla conformità al dovere di diligenza per gli importatori dell'UE dipende dal
tasso di partecipazione a tale sistema e da tale costo in rapporto al fatturato
dell'impresa. Nel lungo termine i costi dovrebbero tuttavia essere gestibili o
minimi per la maggior parte delle imprese. Secondo tale sistema, gli
importatori che scelgono l'autocertificazione saranno tenuti a trasmettere ai
loro clienti le informazioni sull'osservanza del dovere di diligenza, nel
rispetto tuttavia del principio della riservatezza in campo commerciale.
Saranno gli operatori a valle a trarre vantaggio da tale prescrizione che
consente loro di ridurre al minimo i costi legati al rispetto degli obblighi derivanti
dall'esercizio del dovere di diligenza. Gli incentivi previsti
nell'opzione 1 e la pubblicazione annuale da parte della Commissione dell'elenco
delle fonderie che mettono in pratica il dovere di diligenza dovrebbero rafforzare
l'interesse nei confronti di tale sistema. Questa opzione è
efficace in quanto dà un segnale positivo alle imprese la cui decisione di
rifornirsi o meno nelle zone di conflitto ha un impatto diretto sulla domanda
di minerali. La riattivazione di relazioni commerciali legittime apre nuove e
positive prospettive sul terreno, tra cui l'aumento delle entrate pubbliche, la
formalizzazione del settore minerario, una visione più sostenibile di sviluppo
e di ambiente e migliori prospettive per gli investimenti privati e
l'occupazione nelle comunità minerarie, che a loro volta stimoleranno le
economie locali. Opzione
4 Questa
opzione migliorerebbe la capacità degli operatori a valle dell'UE di rispettare
gli attuali quadri normativi in materia di dovere di diligenza, compresi la
legge statunitense DFA. Essa contribuirebbe inoltre alla riduzione del
finanziamento di gruppi armati con i proventi dell'estrazione dei minerali. Una
differenza fondamentale rispetto all'opzione 3 consiste nel fatto che essa
non dovrebbe rimediare alle distorsioni del mercato dei minerali provenienti dalla
regione dei Grandi Laghi, generate dall'estrema cautela con cui sono prese le
decisioni sull'approvvigionamento in presenza di rischi. Il sistema di
autocertificazione obbligatoria potrebbe accrescere il tasso di partecipazione
delle imprese dell'UE, ma non ottimizzerebbe necessariamente i benefici
globali. In effetti, sia nell'opzione 3 che nell'opzione 4, il sistema offre
agli importatori che si riforniscono nelle zone di conflitto un quadro che
consente loro di procedere in maniera responsabile e di ottenere il
riconoscimento dei loro sforzi da parte delle autorità competenti degli Stati
membri. Tale sistema non può tuttavia costringere gli importatori dell'UE ad
approvvigionarsi in zone di conflitto. Pertanto, nel quadro di un regime
vincolante, il rischio che gli importatori si rivolgano ad altre fonti di
approvvigionamento è più elevato che nell'opzione 3. Come spiegato nella
definizione del problema, tale analisi è confermata dall'esperienza degli
sviluppi sul terreno dal 2010. Opzione
5 Questa
opzione consente di sensibilizzare maggiormente le imprese a valle dell'UE al dovere
di diligenza, ma il suo esercizio comporterebbe per le stesse costi elevati, senza
tuttavia rispondere alle difficoltà legate all'effettiva messa in pratica di
tale dovere. Nel mercato dell'UE le imprese a valle sono infatti ancor più
distanziate dal punto di entrata dei minerali nella catena di
approvvigionamento, dal quale le separano a volte decine di fornitori. Quanto
più un'impresa è situata a valle nella catena di approvvigionamento, tanto più
costoso è l'esercizio del dovere di diligenza. L'opzione 5 non riuscirebbe pertanto
a risolvere in maniera efficace il problema del finanziamento dei gruppi armati
con i proventi dell'estrazione dei minerali. Opzione
6 Questa opzione
consente di raggiungere alcuni obiettivi, ma è subordinata all'adozione nel
prossimo futuro di un accordo internazionale nonché al numero dei paesi firmatari
di un tale accordo. Una nutrita adesione dovrebbe consentire di ridurre efficacemente
il finanziamento dei gruppi armati con i proventi dell'estrazione dei minerali
nelle zone di conflitto. Tenuto conto dell'urgenza del problema sovraesposto non
è l'opzione migliore quanto a tempestività.
Confronto tra le opzioni
Per quanto
riguarda l'efficacia delle opzioni individuate per la realizzazione degli
obiettivi si possono trarre le seguenti conclusioni. L'opzione 1, che
comprende una serie di misure nella forma di una comunicazione dell'UE, è una
delle opzioni meno efficaci per il conseguimento degli obiettivi prefissati.
L'opzione 2, variante dell'opzione 1 integrata da una raccomandazione del
Consiglio, quanto ad efficacia è pari all'opzione precedente. L'opzione 3 è
considerata una delle più efficaci per conseguire gli obiettivi prestabiliti.
L'opzione 4 sarebbe altrettanto efficace, ma potrebbe avere anche alcuni
effetti negativi e non consentirebbe di risolvere uno dei problemi
fondamentali, vale a dire la distorsione del mercato nella regione dei Grandi
Laghi. L'opzione 5, che
stabilisce gli obblighi per le imprese quotate alla borsa dell'UE, è ritenuta equivalente,
quanto ad efficacia, alle opzioni 1 e 2. L'opzione 6, che prevede l'applicazione
di un divieto d'importazione nel quadro di un accordo internazionale, si
colloca tra le opzioni meno efficaci (1, 2 e 5) e quelle più efficaci (3 e 4).
Va osservato che la conclusione di un accordo internazionale presuppone un lungo
processo dall'esito incerto. Confrontando le
opzioni 3 e 4 in termini di oneri amministrativi a carico degli importatori
interessati (essenzialmente PMI), l'opzione 3 è considerata meno onerosa in
quanto riguarda solo le imprese che scelgono l'autocertificazione sulla base
della propria analisi costi/benefici. L'opzione 4, invece, impone obblighi per tutti
gli importatori. Per quanto riguarda la capacità degli utilizzatori a valle
dell'UE di rispondere meglio alle aspettative dei loro clienti (anche di quelli
statunitensi) in materia di dovere di diligenza, l'opzione 4 dovrebbe essere
quella più adatta, dato che, a fronte del carattere obbligatorio del regime, essa
interessa un numero di operatori a monte nell'UE più elevato rispetto all'opzione
3 (certificazione volontaria). Tuttavia, se non si rimedia alla distorsione del
mercato, vi è il rischio che gli obblighi supplementari di diligenza impliciti
in tale opzione comportino il cosiddetto "greenwashing", vale a dire
gli operatori adempiono ai loro obblighi in materia di responsabilità sociale
delle imprese senza approvvigionarsi in zone di conflitto. Per quanto
riguarda i rischi di delocalizzazione delle attività degli importatori dell'UE,
è necessario ribadire il carattere volontario dell'opzione 3, nella quale tali
rischi sono stati stimati inferiori rispetto all'opzione 4. Da un confronto
tra le opzioni 3 e 4, quanto al loro potenziale impatto sull'occupazione
dell'UE, emerge che nell'opzione 4 i possibili effetti indesiderati siano più frequenti.
Per quanto
riguarda i previsti impatti sociali sul reddito della popolazione e
sull'ambiente nelle zone di conflitto, è presumibile che l'opzione 3 dia
risultati migliori dell'opzione 4. L'opzione da
preferire è pertanto l'opzione 3.
Monitoraggio e
valutazione
Il monitoraggio
dell'attuazione sarà svolto in cooperazione con gli Stati membri. Conformemente
al principio di sussidiarietà, spetterà in primis agli Stati membri raccogliere
le informazioni in materia. Saranno necessarie relazioni periodiche per
consentire una valutazione adeguata dell'attuazione. La Commissione informerà
regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio sull'attuazione della nuova
iniziativa. Questa sarà oggetto di una valutazione intermedia da parte della
Commissione entro tre anni dalla sua adozione per verificare in che misura i
suoi risultati siano coerenti con gli obiettivi fissati. I risultati di tale
valutazione saranno utilizzati ai fini della decisione sul futuro della
strategia dell'UE e delle modifiche da apportare al quadro regolamentare in
modo da renderlo obbligatorio, se del caso, sulla base di un'ulteriore
valutazione d'impatto.