52014PC0746

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III della convenzione di Rotterdam /* COM/2014/0746 final - 2014/0356 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel marzo 1998, sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP), si sono conclusi i negoziati riguardanti una convenzione sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

La convenzione è stata aperta alla firma nel corso di una conferenza diplomatica a livello ministeriale tenutasi a Rotterdam nel settembre del 1998; è stata firmata dalla Comunità europea l’11 settembre 1998. La convenzione di Rotterdam rappresenta un importante passo avanti nel contesto della regolamentazione di alcune sostanze chimiche pericolose, inclusi i pesticidi, su scala internazionale. Essa intende promuovere la condivisione delle responsabilità tra le parti e il loro impegno a collaborare nel commercio internazionale di tali sostanze, con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dai potenziali pericoli che rappresentano e di contribuire ad incentivarne un utilizzo compatibile con l’ambiente.

L’Unione ha attuato la convenzione con il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose[1]. Con la decisione 2006/730/CE del 25 settembre 2006[2] il Consiglio ha deciso di approvare la convenzione a nome della Comunità europea.

La convenzione è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. La settima riunione della Conferenza delle parti (COP7) si svolgerà a Ginevra dal 4 al 15 maggio 2015. Oltre all’Unione, 27 Stati membri sono parti della convenzione.

Sulla base delle raccomandazioni del comitato per l’esame dei prodotti chimici (CRC), organo sussidiario sotto l’autorità della COP, si prevede che la Conferenza delle parti prenda una decisione in merito all’inserimento di altre sostanze chimiche nell’allegato III della convenzione, assoggettandole alla procedura PIC.

Sono già oggetto di restrizioni sull’esportazione nell’ambito del diritto unionale, simili a quelle a norma della convenzione, quei prodotti chimici che il CRC raccomanda di includere nell’allegato III della convenzione di Rotterdam, ossia: amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) nonché formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione per sostenere, a nome dell’Unione, l’emendamento all’allegato III della convenzione in occasione della COP7.

2014/0356 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea rispetto alle proposte di emendamento all’allegato III della convenzione di Rotterdam

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’Unione europea ha ratificato la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (“convenzione di Rotterdam”)[3].

(2)       Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose[4] attua la convenzione di Rotterdam all’interno dell’Unione.

(3)       Al fine di garantire che i paesi importatori siano tutelati dalla convenzione di Rotterdam, è necessario, nonché opportuno, sostenere la raccomandazione del comitato per l’esame dei prodotti chimici per quanto attiene all’inclusione nell’allegato III della convenzione di Rotterdam delle seguenti sostanze: amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. Queste sostanze sono già soggette a severe restrizioni o messe al bando all’interno dell’Unione e sono pertanto sottoposte a vincoli più estesi sulle esportazioni rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

(4)       Si prevede che in occasione della settima riunione della Conferenza delle parti (COP7) della convenzione di Rotterdam venga presa una decisione in merito alla proposta di emendamento all’allegato III. È opportuno che l’Unione sia favorevole a tale emendamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

Nel quadro della settima riunione della Conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam, la Commissione sostiene a nome dell’Unione l’adozione della proposta di emendamento all’allegato III di tale convenzione al fine di includervi amianto crisotilo, metamidofos, triclorfon, fention (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l’ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/L) e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/L, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/L. I rappresentanti dell’Unione nel Consiglio di associazione possono concordare emendamenti minori ai progetti di decisione della Conferenza delle parti senza un’ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.

[2]               GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

[3]               GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

[4]               GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60.