Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall’accordo sullo Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee /* COM/2014/0741 final - 2014/0353 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee[1]
(“la convenzione”) stabilisce disposizioni sull’origine delle merci
scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. L’UE ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011
e ha depositato il proprio strumento di accettazione presso il depositario
della convenzione il 26 marzo 2012. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per l’Unione
europea il 1° maggio 2012. La Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein,
le altre parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo[2] (“l’accordo SEE”),
hanno firmato la convenzione rispettivamente il 15 giugno 2011, il 30 giugno 2011
e il 15 giugno 2011, e hanno depositato i propri strumenti di accettazione
presso il depositario della convenzione rispettivamente il 9 novembre 2011, il 12
marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in applicazione del suo
articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in vigore per la
Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein rispettivamente il 1° gennaio 2012,
il 1° maggio 2012 e il 1° gennaio 2012. L’articolo 6 della convenzione prevede
che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace
applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell’accordo SEE, il
protocollo 4 sulle norme di origine deve essere sostituito da un nuovo
protocollo che faccia riferimento, nella misura del possibile, alla
convenzione. Allo stesso tempo, il testo del protocollo 4 è aggiornato per
renderlo conforme, tra l’altro, al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. La presente proposta sostituisce interamente
il protocollo 4 con un nuovo protocollo, al fine di accrescerne la leggibilità
a vantaggio degli operatori economici e delle amministrazioni. Rispetto al
protocollo attuale, le modifiche sono le seguenti: 1. l’articolo 3 è modificato al
fine di estendere l’applicazione del cumulo diagonale di origine a tutti i
paesi partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione
europea[3],
uno degli obiettivi principali della convenzione. Il riferimento ai paesi
partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione
europea è inserito all’articolo 3, paragrafo 1, onde evitare di ricorrere obbligatoriamente
al certificato EUR-MED. Per lo stesso motivo, il riferimento alle Isole Fær Øer
è spostato dall’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 3, paragrafo 1. 2. Nell’indice, il titolo dell’articolo
32 “Assistenza reciproca” è sostituito da “Cooperazione amministrativa”. 3. Nell’indice alla voce “Dichiarazioni
comuni” e all’articolo 3, paragrafi 1 e 5, all’articolo 4, paragrafo 2 e all’articolo
31, paragrafo 1, nonché nelle dichiarazioni comuni, il termine “Comunità” è
sostituito da “Unione europea”. 4. All’articolo 3, paragrafo 5,
all’articolo 31, paragrafo 3, e all’articolo 32, paragrafo 1, i termini “Commissione
delle Comunità europee” sono sostituiti da “Commissione europea”. 5. All’articolo 5, paragrafo 2,
i termini “non sono utilizzati” sono sostituiti da “non dovrebbero essere
utilizzati”. 6. All’articolo 6, paragrafo 1,
la seguente lettera n) è inserita dopo la lettera m):
“n) la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;”
Le lettere da n) a p) diventano le lettere da o) a q). 7. Il titolo dell’articolo 32 è
sostituito dal titolo seguente:
“Cooperazione amministrativa” Il contenuto degli allegati da I a IVb è
sostituito da un riferimento alla convenzione. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Gli Stati membri dell’Unione europea sono
stati consultati in merito al progetto di decisione del Consiglio nel corso
della riunione del comitato del codice doganale, sezione dell’origine, tenutasi
il 13 maggio 2013. Le parti contraenti della convenzione sono state
consultate nel corso della riunione del gruppo di lavoro paneuromediterraneo
del 14 e del 15 maggio 2013. Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Non è stato inoltre necessario realizzare una valutazione d’impatto
poiché gli adeguamenti proposti sono di natura tecnica e non modificano nella
sostanza il protocollo sulle norme di origine attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di
applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione dell’Unione in ordine a
tali decisioni. La base giuridica della modifica proposta è l’articolo 207,
in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, del trattato
sul funzionamento dell’Unione europea. La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione.
Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. Strumento proposto: decisione del Consiglio. La presente proposta annulla e sostituisce il
documento COM(2012)133 final del 22 marzo 2012. 2014/0353 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea
deve adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall’accordo sullo
Spazio economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 di detto
accordo (Norme di origine) con un nuovo protocollo conforme alla convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo
218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell’accordo sullo Spazio economico europeo[4],
in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il protocollo 4 dell’accordo
sullo Spazio economico europeo[5]
(“l’accordo”) riguarda le norme di origine. (2) La convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee[6] (“la convenzione”)
stabilisce disposizioni sull’origine delle merci scambiate nell’ambito dei
pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. (3) L’Unione europea, la Norvegia
e il Liechtenstein hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l’Islanda
ha firmato la convenzione il 30 giugno 2011. (4) L’Unione europea, la
Norvegia, l’Islanda e il Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di
accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo
2012, il 9 novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di
conseguenza, in applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è
entrata in vigore per l’Unione europea e per l’Islanda il 1° maggio 2012
e per la Norvegia e il Liechtenstein il 1° gennaio 2012. (5) L’articolo 6 della
convenzione prevede che ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per
garantire un’efficace applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza,
nell’accordo, è opportuno sostituire il protocollo 4 relativo alle norme di
origine con un nuovo protocollo che sia in linea con la convenzione e che vi
faccia quanto più possibile riferimento. (6) È pertanto opportuno che l’Unione
europea adotti in sede di Comitato misto SEE la posizione definita nell’allegato
progetto di decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare in sede di Comitato misto SEE, istituito dall’accordo sullo Spazio
economico europeo, in merito alla sostituzione del protocollo 4 (Norme di
origine) di detto accordo con un nuovo protocollo che sia conforme alla
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
e che vi faccia quanto più possibile riferimento, è definita nel progetto di
decisione del Comitato misto SEE allegato. I rappresentanti dell’Unione nel Comitato
misto SEE possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione del
Comitato misto SEE senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 La decisione del Comitato misto SEE è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [2] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [3] Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99. [4] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [5] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [6] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. .../2014
che sostituisce il protocollo 4, relativo alle norme di origine, dell’accordo
sullo Spazio economico europeo con un nuovo protocollo allineato alla
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo
(“l’accordo SEE”), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1)
L’articolo 9 dell’accordo SEE fa riferimento
al protocollo 4 che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell’origine
tra l’Unione, la Svizzera (compreso il Liechtenstein), l’Islanda, la Norvegia,
la Turchia, le Isole Fær Øer e i partecipanti al processo di Barcellona[1]. (2)
La convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee[2]
(“la convenzione”) stabilisce disposizioni sull’origine delle merci
scambiate nell’ambito dei pertinenti accordi conclusi tra le parti contraenti. (3)
L’Unione europea, la Norvegia e il Liechtenstein
hanno firmato la convenzione il 15 giugno 2011 e l’Islanda ha firmato la
convenzione il 30 giugno 2011. (4)
L’Unione europea, la Norvegia, l’Islanda e il
Liechtenstein hanno depositato i propri strumenti di accettazione presso il
depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012, il 9
novembre 2011, il 12 marzo 2012 e il 28 novembre 2011. Di conseguenza, in
applicazione del suo articolo 10, paragrafo 3, la convenzione è entrata in
vigore per l’Unione europea e per l’Islanda il 1° maggio 2012 e per la Norvegia
e il Liechtenstein il 1° gennaio 2012. (5)
La convenzione comprende i partecipanti al processo
di stabilizzazione e di associazione nella zona paneuromediterranea di cumulo
dell’origine. (6)
Laddove non avvenga simultaneamente per tutte le
parti contraenti all’interno della zona paneuromediterranea di cumulo, la
transizione verso la convenzione non dovrebbe condurre a una situazione meno
favorevole rispetto a quella esistente in precedenza nel quadro del protocollo 4. (7)
L’articolo 6 della convenzione prevede che
ciascuna parte contraente adotti misure appropriate per garantire un’efficace
applicazione della convenzione stessa. Di conseguenza, nell’accordo il
protocollo 4 relativo alle norme di origine dovrebbe essere sostituito con un
nuovo protocollo allineato alla convenzione. (8)
La decisione del Comitato misto SEE n. XX/XX prevede disposizioni transitorie per la
Croazia in merito all’applicazione delle norme di origine di cui al protocollo 4.
Tali norme dovrebbero rimanere in vigore fino alla scadenza del periodo
transitorio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Il protocollo 4 dell’accordo
è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione. 2. In deroga al paragrafo 1
del presente articolo, l’articolo 41 del protocollo 4, modificato dalla
decisione del Comitato misto SEE n. XX/XX[3],
continua ad applicarsi fino al 1º gennaio 2017. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il [...], a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo
103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE[4]. Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2014. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il
Comitato misto SEE Il
presidente I segretari del Comitato misto SEE ALLEGATO della
decisione del Comitato misto SEE n. […] “PROTOCOLLO 4 RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI
GENERALI Articolo 1 Definizioni TITOLO II DEFINIZIONE
DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI ORIGINARI” Articolo 2 Prescrizioni generali Articolo 3 Cumulo diagonale dell’origine Articolo 4 Prodotti interamente
ottenuti Articolo 5 Prodotti sufficientemente
lavorati o trasformati Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni
insufficienti Articolo 7 Unità di riferimento Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio
e utensili Articolo 9 Assortimenti Articolo 10 Elementi neutri TITOLO
III REQUISITI
TERRITORIALI Articolo 11 Principio di territorialità Articolo 12 Trasporto diretto Articolo 13 Esposizioni TITOLO
IV RESTITUZIONE
O ESENZIONE Articolo 14 Divieto di restituzione dei
dazi doganali o di esenzione da tali dazi TITOLO
V PROVA
DELL’ORIGINE Articolo 15 Prescrizioni generali Articolo 16 Procedura di rilascio dei
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 17 Rilascio a posteriori dei
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 18 Rilascio di un duplicato del
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED Articolo 19 Rilascio dei certificati di circolazione delle merci
EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine rilasciata o compilata in
precedenza Articolo 20 Separazione contabile Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su
fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED Articolo 22 Esportatore autorizzato Articolo 23 Validità della prova dell’origine Articolo 24 Presentazione della prova
dell’origine Articolo 25 Importazioni con spedizioni
scaglionate Articolo 26 Esonero dalla prova dell’origine Articolo 27 Dichiarazione del fornitore Articolo 28 Documenti giustificativi Articolo 29 Conservazione delle prove dell’origine, delle
dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi Articolo 30 Discordanze ed errori formali Articolo 31 Importi espressi in euro TITOLO
VI METODI
DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Cooperazione amministrativa Articolo 33 Verifica delle prove dell’origine Articolo 34 Verifica delle dichiarazioni
del fornitore Articolo 35 Composizione delle
controversie Articolo 36 Sanzioni Articolo 37 Zone franche TITOLO
VII CEUTA
E MELILLA Articolo 38 Applicazione del protocollo Articolo 39 Condizioni speciali TITOLO
VIII DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 40 Disposizioni transitorie per
le merci in transito o in deposito ELENCO
DEGLI ALLEGATI Allegato I: Note introduttive all’elenco
dell’allegato II Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui
devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto
trasformato possa avere il carattere di prodotto originario Allegato IIIa: Modello del certificato di circolazione delle
merci EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1 Allegato IIIb: Modello del certificato di circolazione delle
merci EUR-MED e della domanda di certificato di circolazione delle merci
EUR-MED Allegato IVa: Testo della dichiarazione
su fattura Allegato IVb: Testo della dichiarazione
su fattura EUR-MED Allegato V: Facsimile della
dichiarazione del fornitore Allegato VI: Facsimile della
dichiarazione a lungo termine del fornitore DICHIARAZIONI
COMUNI Dichiarazione comune relativa all’accettazione
delle prove dell’origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all’articolo
3 del protocollo 4 per prodotti originari dell’Unione europea, dell’Islanda o
della Norvegia Dichiarazione comune relativa al Principato di
Andorra Dichiarazione comune relativa alla Repubblica
di San Marino Dichiarazione comune relativa al recesso di
una parte contraente dalla convenzione regionale sulle norme di origine
preferenziali paneuromediterranee TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo si intende
per: a) “fabbricazione”,
qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le
operazioni specifiche; b) “materiale”,
qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegati nella
fabbricazione del prodotto; c) “prodotto”,
il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere
successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione; d) “merci”, sia i materiali
che i prodotti; e) “valore
in dogana”, il valore determinato conformemente all’accordo del 1994 relativo
all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali
e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana); f) “prezzo
franco fabbrica”, il prezzo franco fabbrica pagato nel SEE per il prodotto al
fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o
trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali
utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano
essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto; g) “valore
dei materiali”, il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali
non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il
primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE; h) “valore
dei materiali originari”, il valore di detti materiali definito, mutatis
mutandis, alla lettera g); i) “valore
aggiunto”, la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di
ciascuno dei materiali utilizzati originari degli altri paesi di cui all’articolo
3 con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non
può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per i materiali
nel SEE; j) “capitoli”
e “voci”, i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella
nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di
codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo “sistema armonizzato”
o “SA”; k) “classificato”,
il riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una
determinata voce; l) “spedizione”,
i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario
ovvero accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio
dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica
fattura; m) “territori”, comprensivi
delle acque territoriali. TITOLO II DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI “PRODOTTI
ORIGINARI” Articolo 2 Prescrizioni generali 1. Ai fini dell’applicazione dell’accordo, si considerano
prodotti originari del SEE: a) i prodotti interamente
ottenuti nel SEE ai sensi dell’articolo 4; b) i
prodotti ottenuti nel SEE utilizzando materiali non interamente ottenuti sul
suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nel SEE di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 5. A tal fine, i
territori delle parti contraenti alle quali si applica l’accordo vengono
considerati come un unico territorio. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il territorio del Principato del
Liechtenstein viene escluso da quello del SEE al fine di determinare l’origine
dei prodotti di cui alle tabelle I e II del protocollo 3. Tali prodotti vengono
considerati come originari del SEE soltanto se sono stati ottenuti interamente
o lavorati in maniera sufficiente nei territori delle altre parti contraenti. Articolo 3 Cumulo diagonale dell’origine 1. Fatto salvo l’articolo 2, sono considerati originari
del SEE i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari
della Svizzera (compreso il Liechtenstein)[5],
dell’Islanda, della Norvegia, delle Isole Fær Øer, della Turchia, dell’Unione
europea o di qualsiasi paese coinvolto nel processo di stabilizzazione e di
associazione dell’Unione europea[6],
a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre lavorazioni o
trasformazioni, oltre a quelle di cui all’articolo 6, all’interno del
SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. Fatto salvo l’articolo 2, sono considerati originari del SEE
i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari di un
qualsiasi paese del partenariato euromediterraneo in base alla dichiarazione di
Barcellona adottata in occasione della conferenza euromediterranea del 27 e 28
novembre 1995, esclusa la Turchia[7],
a condizione che tali materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni,
oltre a quelle di cui all’articolo 6, all’interno del SEE. Non è
necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti. 3. Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno
del SEE non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto
ottenuto è considerato originario del SEE soltanto se il valore aggiunto è
superiore al valore dei materiali utilizzati originari di uno degli altri paesi
di cui ai paragrafi 1 e 2. In caso contrario, il prodotto ottenuto è
considerato originario del paese che ha conferito il maggior valore di
materiali originari utilizzati in occasione della fabbricazione nel SEE. 4. I prodotti originari di uno dei paesi di cui ai paragrafi 1
e 2 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nel SEE conservano
la loro origine quando vengono esportati in uno di questi paesi. 5. Il cumulo di cui al presente
articolo può essere applicato soltanto a condizione che: a) un
accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo
generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) sia in vigore tra i
paesi coinvolti nell’acquisizione del carattere originario e il paese di
destinazione; b) i
materiali e i prodotti abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione
di norme di origine identiche a quelle previste dal presente protocollo; e c) siano
stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C)
e nelle altre parti contraenti, secondo le loro procedure, avvisi da cui
risulti che sono soddisfatti i requisiti necessari per l’applicazione del
cumulo. Il cumulo di cui al
presente articolo si applica dalla data indicata nell’avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (serie C). L’Unione europea
fornisce alle altre parti contraenti, per il tramite della Commissione europea,
informazioni dettagliate sugli accordi, comprese le date di entrata in vigore,
e sulle norme di origine corrispondenti, applicati agli altri paesi di cui ai
paragrafi 1 e 2. Articolo 4 Prodotti interamente ottenuti 1. Si considerano “interamente ottenuti” nel
SEE: a) i prodotti
minerari estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino; b) i prodotti
del regno vegetale ivi raccolti; c) gli
animali vivi, ivi nati e allevati; d) i prodotti
ottenuti da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti
della caccia o della pesca ivi praticate; f) i
prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori
delle acque territoriali delle parti contraenti, dalle loro navi; g) i
prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire
dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli
articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto
al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono
servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli
scarti e i residui provenienti da operazioni di produzione ivi effettuate; j) i
prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro
acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di
detto suolo o sottosuolo; k) le merci
ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a
j). 2. Le espressioni “loro navi” e “loro navi officina” di cui al
paragrafo 1, lettere f) e g), si applicano soltanto nei confronti delle navi e
delle navi officina: a) che
sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell’Unione europea o in
uno Stato EFTA; b) che
battono bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato EFTA; c) che
appartengono, in misura non inferiore al 50%, a cittadini di Stati membri dell’Unione
europea o di Stati EFTA, o ad una società la cui sede principale è situata in
uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del
consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali
consigli sono cittadini di Stati membri dell’Unione europea o di Stati EFTA e
di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a
responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a
enti pubblici o cittadini di detti Stati; d) il
cui comandante e i cui ufficiali sono cittadini di Stati membri dell’Unione
europea o di Stati EFTA; e e) il
cui equipaggio è composto, almeno per il 75%, da cittadini di Stati membri dell’Unione
europea o di Stati EFTA. Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o
trasformati (1)
Ai fini dell’articolo 2, i prodotti che non sono
interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati
quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II. Dette condizioni
stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la
lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non
originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali.
Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere
originario perché soddisfa le condizioni indicate nell’elenco è impiegato nella
fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in
cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei
materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base
alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non dovrebbero essere
utilizzati nella fabbricazione di un prodotto possono essere ugualmente
utilizzati purché: a) il loro
valore totale non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) in
virtù del presente paragrafo non si superi alcuna delle percentuali indicate
nell’elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari. Il presente
paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del
sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1
e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell’articolo 6. Articolo 6 Lavorazioni o trasformazioni
insufficienti 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano
insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal
rispetto dei requisiti dell’articolo 5, le seguenti lavorazioni o
trasformazioni: a) le
operazioni di conservazione destinate ad assicurare che i prodotti si
conservino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio; b) la
suddivisione e la riunione di imballaggi; c) il lavaggio,
la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri
rivestimenti; d) la
stiratura o la pressatura di prodotti tessili; e) semplici
operazioni di pittura e lucidatura; f) la
mondatura, l’imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di
cereali e riso; g) le
operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero; h) la
sbucciatura, lo snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e
verdura; i) l’affilatura,
la semplice frantumazione o il semplice taglio; j) il
vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento
(ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli); k) semplici
operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o
scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette, e ogni altra
semplice operazione di condizionamento; l) l’apposizione
o la stampa di marchi, etichette, logo o altri analoghi segni distintivi sui
prodotti o sui loro imballaggi; m) la semplice
miscela di prodotti anche di specie diverse; n) la miscela
dello zucchero con qualsiasi sostanza; o) il
semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo
completo o lo smontaggio di prodotti in parti; p) il cumulo
di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); q) la
macellazione di animali. 2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato
sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai
sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni
eseguite nel SEE su quel prodotto. Articolo 7 Unità di riferimento (1)
L’unità di riferimento per l’applicazione delle
disposizioni del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come
unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del
sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando
un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è
classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero
complesso costituisce l’unità di riferimento; b) quando
una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici,
classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va
considerato singolarmente nell’applicare le disposizioni del presente
protocollo. 2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema
armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il
prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in
considerazione anche per la determinazione dell’origine. Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e
utensili Gli accessori,
i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura,
una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale
equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi
o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con
l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione. Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti,
definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si
considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li
compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti
originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione
che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco
fabbrica dell’assortimento. Articolo 10 Elementi neutri Per determinare se
un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti
elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione: a) energia e
combustibili; b) impianti e
attrezzature; c) macchine e
utensili; d) merci che non
entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso. TITOLO III REQUISITI TERRITORIALI Articolo 11 Principio di territorialità 1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all’acquisizione del
carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione
nel SEE, fatto salvo il disposto dell’articolo 3 e del paragrafo 3 del presente
articolo. 2. Fatto salvo l’articolo 3, le merci originarie esportate dal SEE
verso un altro paese e successivamente reimportate nel SEE devono essere
considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali
la prova soddisfacente: a) che le merci
reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e b) che
esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie
per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in
questione o nel corso dell’esportazione. 3. L’acquisizione del carattere di prodotto originario alle
condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o
trasformazione effettuata al di fuori del SEE sui materiali esportati dal SEE e
successivamente reimportati, purché: a) i
suddetti materiali siano interamente ottenuti nel SEE o siano stati sottoposti
a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo
6 prima della loro esportazione; e b) si possa
dimostrare alle autorità doganali che: i) le
merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei
materiali esportati; e ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in
conseguenza dell’applicazione del presente articolo non supera il 10% del
prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si chiede il
riconoscimento del carattere originario. 4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3, le condizioni
necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al
titolo II non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di
fuori del SEE. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma
che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per
la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore
totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte
interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in
applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata. 5. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per “valore
aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE,
compreso il valore dei materiali aggiunti. 6. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti che non soddisfano
le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II e che si possono
considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione
della tolleranza generale di cui all’articolo 5, paragrafo 2. 7. I paragrafi 3 e 4 non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli
da 50 a 63 del sistema armonizzato. 8. Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo
effettuate al di fuori del SEE sono realizzate in regime di perfezionamento
passivo o nell’ambito di un sistema analogo. Articolo 12 Trasporto diretto (1)
Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo
si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente
protocollo trasportati direttamente all’interno del SEE o attraverso i
territori dei paesi di cui all’articolo 3 con cui è applicabile il cumulo.
Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può
effettuarsi con attraversamento di altri territori, all’occorrenza con
trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti
rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito
o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il
ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono
stato. I
prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso
territori diversi da quelli del SEE. 2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al
paragrafo 1 è fornita alle autorità doganali del paese importatore
presentando: a) un
titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all’uscita
dal paese di transito; oppure b) un certificato
rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente: i) un’esatta
descrizione dei prodotti; ii) la
data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o
degli altri mezzi di trasporto utilizzati; e iii) la
certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel
paese di transito, oppure c) in
mancanza di questi documenti, qualsiasi documento giustificativo. Articolo 13 Esposizioni 1. I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese
diverso da quelli di cui all’articolo 3 con cui è applicabile il cumulo e
venduti, dopo l’esposizione, per essere importati nel SEE beneficiano, all’importazione,
delle disposizioni dell’accordo, purché sia fornita alle autorità doganali la
prova soddisfacente che: a) un
esportatore ha spedito detti prodotti da una delle parti contraenti nel paese
dell’esposizione e ve li ha esposti; b) l’esportatore
ha venduto o ceduto i prodotti a una persona in un’altra parte contraente; c) i
prodotti sono stati spediti nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello
stato in cui erano stati inviati per l’esposizione; e d) dal
momento in cui sono stati spediti per l’esposizione, i prodotti non sono stati
utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa. 2. Alle autorità doganali del paese d’importazione viene presentata,
secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata
conformemente alle disposizioni del titolo V, con l’indicazione della
denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere
richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati
esposti i prodotti. 3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere
o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale,
agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati
in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri,
durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana. TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE Articolo 14 Divieto di restituzione dei dazi
doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di
prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all’articolo 3, per i
quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente alle
disposizioni del titolo V, non sono soggetti, in nessuna delle parti
contraenti, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da
tali dazi. 2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi
relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi
doganali od oneri di effetto equivalente applicabili in una qualsiasi delle parti
contraenti ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi,
sgravi o mancati pagamenti si applichino, espressamente o di fatto, quando i
prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono
destinati al consumo interno. 3. L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine è
pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità
doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata
ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari
utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti
i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili
a tali materiali sono stati effettivamente pagati. 4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 si applicano anche agli
imballaggi definiti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, ai
pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell’articolo 8 e ai
prodotti degli assortimenti definiti a norma dell’articolo 9, se tali articoli
sono non originari. 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano
unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l’accordo. Inoltre, esse non
escludono l’applicazione di un sistema di rimborso all’esportazione per quanto
riguarda i prodotti agricoli, applicabile all’esportazione conformemente alle
disposizioni dell’accordo. TITOLO V PROVA DELL’ORIGINE Articolo 15 Prescrizioni generali 1. I prodotti originari, all’importazione in una delle parti
contraenti, beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione di una
delle seguenti prove dell’origine: a) un
certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato
IIIa; b) un
certificato di circolazione delle merci EUR-MED, il cui modello figura nell’allegato
IIIb; c) nei
casi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito “dichiarazione
su fattura” o “dichiarazione su fattura EUR-MED”), rilasciata dall’esportatore
su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale
che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da
consentirne l’identificazione; il testo delle dichiarazioni su fattura è
riportato negli allegati IVa e IVb. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all’articolo 26 i
prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle
disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle
prove dell’origine di cui al paragrafo 1. Articolo 16 Procedura di rilascio dei certificati
di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è
rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta
compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo
rappresentante autorizzato. 2. A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato
compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e il
formulario di domanda, i cui modelli figurano negli allegati IIIa e IIIb. Detti
formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto l’accordo e
conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se
i formulari vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in
stampatello. La descrizione dei prodotti è redatta nell’apposita casella senza
spaziature tra le righe. Qualora lo spazio della casella non sia completamente
utilizzato, si traccia una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si
sbarra la parte non riempita. 3. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è pronto a presentare in
qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di
esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione delle merci
EUR.1 o EUR-MED, tutti i documenti atti a comprovare il
carattere originario dei prodotti in questione e l’adempimento degli altri
obblighi di cui al presente protocollo. 4. Fatto salvo il paragrafo 5, le autorità doganali di una parte
contraente rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 nei
seguenti casi: –
se i prodotti in questione possono essere
considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui all’articolo 3,
paragrafo 1, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con
i materiali originari di uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e
soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo; –
se i prodotti in questione possono essere
considerati prodotti originari di uno dei paesi di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, con cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con
i materiali originari di uno dei paesi di cui all’articolo 3, e soddisfano gli
altri requisiti del presente protocollo, purché nel paese di origine sia stato
rilasciato un certificato EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED. 5. Il certificato di circolazione delle merci EUR-MED è rilasciato
dalle autorità doganali di una parte contraente, se i prodotti in questione
possono essere considerati prodotti originari del SEE o di uno dei paesi di cui
all’articolo 3 con i quali è applicabile il cumulo, soddisfano i requisiti del
presente protocollo ed: –
il cumulo è stato applicato con materiali originari
di uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure –
i prodotti possono essere utilizzati come materiali
nell’ambito del cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei
paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure –
i prodotti possono essere riesportati dal paese di
destinazione in uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 6. Nella casella 7 dei certificati di circolazione delle merci
EUR-MED figura una delle seguenti dichiarazioni in inglese: –
se il carattere originario è stato ottenuto
applicando il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all’articolo
3: “CUMULATION APPLIED WITH
… (nome del paese/dei paesi)”, –
se il carattere originario è stato ottenuto senza
applicare il cumulo con materiali originari di uno o più paesi di cui all’articolo
3: “NO CUMULATION APPLIED”. 7. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione
delle merci EUR.1 o EUR-MED prendono tutte le misure necessarie per verificare
il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti del
presente protocollo. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi
prova e di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell’esportatore nonché a
tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Si accertano inoltre che
i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati,
verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti
sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta
fraudolenta. 8. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci
EUR.1 o EUR-MED è indicata nella casella 11 del certificato. 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è
rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal
momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata. Articolo 17 Rilascio a posteriori dei certificati
di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1. In deroga all’articolo 16, paragrafo 9, il certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED può essere rilasciato, in via
eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: a) non
è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni
involontarie o circostanze particolari; oppure b) viene
fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED è stato rilasciato, ma non è
stato accettato all’importazione per motivi tecnici. 2. In deroga all’articolo 16, paragrafo 9, il certificato di
circolazione delle merci EUR-MED può essere rilasciato dopo l’esportazione dei
prodotti cui si riferisce e per i quali al momento dell’esportazione è stato
rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1, purché si possa
dimostrare alle autorità doganali che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo
16, paragrafo 5. 3. Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, l’esportatore
indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si
riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED nonché i
motivi della sua richiesta. 4. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED solo dopo aver
verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono
conformi a quelle della pratica corrispondente. 5. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED
rilasciati a posteriori recano la seguente dicitura in inglese: “ISSUED
RETROSPECTIVELY”. I
certificati di circolazione delle merci EUR-MED rilasciati a posteriori in
applicazione del paragrafo 2 recano la seguente dicitura in inglese: “ISSUED RETROSPECTIVELY
(Original EUR.1 No ….) (data e luogo del rilascio)”. 6. Le diciture di cui al paragrafo 5 sono apposte nella casella 7 del
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED. Articolo 18 Rilascio di un duplicato del
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, l’esportatore può richiedere
alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla
base dei documenti d’esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato
così rilasciato reca la seguente dicitura in inglese: “DUPLICATE”. 3. La dicitura di cui al paragrafo 2 è apposta nella casella 7 del
duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED. 4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato
di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED originale, è valido a decorrere da
tale data. Articolo 19 Rilascio dei certificati di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sulla base di una prova dell’origine
rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti
originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nelle parti
contraenti, si può sostituire l’originale della prova dell’origine con uno o
più certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, al fine di inviare
tutti i prodotti in questione, o alcuni di essi, altrove nel SEE. I certificati
di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED sostitutivi sono rilasciati dall’ufficio
doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti. Articolo 20 Separazione contabile 1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non
originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà
pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono
autorizzare per la gestione di tali scorte l’uso del cosiddetto metodo della “separazione
contabile” (di seguito “metodo”). 2. Il metodo deve poter garantire che, su un determinato periodo di
riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati “originari”
coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una
separazione fisica delle scorte. 3. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione
di cui al paragrafo 1 alle condizioni che giudicano appropriate. 4. Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente
ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato
fabbricato. 5. Il beneficiario del metodo può emettere prove dell’origine o farne
richiesta, a seconda del caso, per la quantità di prodotti che possono essere
considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario
fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono
stati gestiti. 6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l’autorizzazione
viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un
qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel
presente protocollo. Articolo 21 Condizioni per la compilazione di una
dichiarazione su fattura o di una dichiarazione su fattura EUR-MED 1. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED
di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), possono essere compilate: a) da un
esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 22; oppure b) da
qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli
contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR. 2. Fatto salvo il paragrafo 3, una dichiarazione su fattura può
essere compilata nei seguenti casi: – se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti
originari del SEE o di uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, con
cui è applicabile il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari
di uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e soddisfano gli altri
requisiti del presente protocollo; – se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti
originari di uno dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, con cui è applicabile
il cumulo, senza applicazione del cumulo con i materiali originari di uno dei
paesi di cui all’articolo 3, e soddisfano gli altri requisiti del presente
protocollo, purché nel paese di origine sia stato rilasciato un certificato
EUR-MED o una dichiarazione su fattura EUR-MED. 3. La dichiarazione su fattura EUR-MED può essere compilata se i
prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari del SEE o
di uno dei paesi di cui all’articolo 3 con cui è applicabile il cumulo,
soddisfano i requisiti del presente protocollo e: – il cumulo è stato applicato con materiali originari di uno dei paesi di
cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure – i prodotti possono essere utilizzati come materiali nell’ambito del
cumulo per la fabbricazione di prodotti da esportare in uno dei paesi di cui
all’articolo 3, paragrafo 2; oppure – i prodotti possono essere riesportati dal paese di destinazione in uno
dei paesi di cui all’articolo 3, paragrafo 2. 4. Le dichiarazioni su fattura EUR-MED contengono una delle seguenti
dichiarazioni in inglese: – se il carattere originario è stato ottenuto applicando il cumulo con
materiali originari di uno o più paesi di cui all’articolo 3: “CUMULATION APPLIED
WITH … (nome del paese/dei paesi)”, – se il carattere originario è stato ottenuto senza applicare il cumulo
con materiali originari di uno o più paesi di cui all’articolo 3: “NO CUMULATION APPLIED”. 5. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una
dichiarazione su fattura EUR-MED è pronto a presentare in qualsiasi momento, su
richiesta dell’autorità doganale del paese d’esportazione, tutti i documenti
atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza
degli altri requisiti del presente protocollo. 6. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED
è dattiloscritta dall’esportatore, stampigliando o stampando sulla fattura,
sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione i cui
testi figurano negli allegati IVa e IVb, utilizzando una delle versioni
linguistiche stabilite in tali allegati e conformemente alle disposizioni di
diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione
è scritta con inchiostro e in stampatello. 7. Le dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED
recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore
autorizzato ai sensi dell’articolo 22, tuttavia, non è tenuto a firmare tali
dichiarazioni, purché consegni all’autorità doganale del paese d’esportazione
un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi
dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse
effettivamente la sua firma manoscritta. 8. La dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED
può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti
cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d’importazione
entro due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce. Articolo 22 Esportatore autorizzato 1. Le autorità doganali del paese d’esportazione possono autorizzare
qualsiasi esportatore (di seguito “esportatore autorizzato”), che effettui
frequenti spedizioni di prodotti a norma dell’accordo, a compilare
dichiarazioni su fattura o dichiarazioni su fattura EUR-MED indipendentemente
dal valore dei prodotti in questione. L’esportatore che richiede tale
autorizzazione offre alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l’accertamento
del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri
requisiti del presente protocollo. 2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore
autorizzato alle condizioni che considerano appropriate. 3. Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un
numero di autorizzazione doganale da riportare sulla dichiarazione su fattura
o sulla dichiarazione su fattura EUR-MED. 4. Le autorità doganali controllano l’uso dell’autorizzazione da
parte dell’esportatore autorizzato. 5. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione in
qualsiasi momento. Esse lo fanno se l’esportatore autorizzato non offre più le
garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al
paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell’autorizzazione. Articolo 23 Validità della prova dell’origine 1. La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data
di rilascio nel paese di esportazione ed è presentata entro detto termine alle
autorità doganali del paese d’importazione. 2. Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese
d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al
paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del
trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta
a circostanze eccezionali. 3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali
del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti
sono stati presentati prima della scadenza di detto termine. Articolo 24 Presentazione della prova dell’origine Le prove dell’origine
sono presentate alle autorità doganali del paese d’importazione conformemente
alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che
la prova dell’origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione
sia accompagnata da una dichiarazione dell’importatore secondo la quale
i prodotti soddisfano le condizioni previste per l’applicazione dell’accordo. Articolo 25 Importazioni con spedizioni
scaglionate Quando, su
richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali
del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti
smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del
sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del
sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali
un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione
parziale. Articolo 26 Esonero dalla prova dell’origine 1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra
presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da
privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si
tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti
siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e
laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel
caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata
sulla dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato. 2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le
importazioni che presentano un carattere occasionale e consistono
esclusivamente di prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori
o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di
escludere ogni fine commerciale. 3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500
EUR, se si tratta di piccole spedizioni, oppure 1 200 EUR, se si tratta del
contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Articolo 27 Dichiarazione del fornitore 1. Quando viene rilasciato un certificato di circolazione delle merci
EUR.1 o viene compilata una dichiarazione su fattura in una delle parti
contraenti per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate
merci provenienti da altre parti contraenti, che sono state sottoposte a
lavorazione o trasformazione nel SEE senza avere acquisito il carattere
originario a titolo preferenziale, si prende in considerazione la dichiarazione
del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo. 2. La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce
la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono
state sottoposte nel SEE, al fine di stabilire se i prodotti, nella cui
produzione sono state utilizzate dette merci, si possano considerare originari
del SEE e soddisfino gli altri requisiti del presente protocollo. 3. Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una
dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella
forma specificata all’allegato V, su un foglio di carta allegato alla fattura,
alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva
le merci in questione in maniera abbastanza particolareggiata da consentirne l’identificazione. 4. Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente
di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita
nel SEE rimanga costante per lunghi periodi di tempo, egli può presentare un’unica
dichiarazione del fornitore (di seguito “dichiarazione a lungo termine del
fornitore”) valida anche per le successive spedizioni. Di
norma, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un
periodo massimo di un anno dalla data in cui è stata compilata. Le autorità
doganali del paese in cui viene compilata la dichiarazione stabiliscono le
condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La
dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso
nella forma stabilita nell’allegato VI e descrive le merci in modo
sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene
fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle
merci coperte da detta dichiarazione. Il
fornitore informa immediatamente il suo cliente, qualora la dichiarazione a
lungo termine del fornitore non sia più applicabile alle merci fornite. 5. La dichiarazione del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 è
dattiloscritta o stampata in una delle lingue in cui è redatto l’accordo,
conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese in cui è
compilata, e reca la firma originale manoscritta del fornitore. La
dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con
inchiostro e in stampatello. 6. Il fornitore che compila una dichiarazione è pronto a presentare
in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese in cui
viene compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza
delle informazioni fornite in detta dichiarazione. Articolo 28 Documenti giustificativi I documenti di cui
all’articolo 16, paragrafo 3, all’articolo 21, paragrafo 5, e all’articolo 27,
paragrafo 6, utilizzati per dimostrare che i prodotti coperti da un certificato
di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, da una dichiarazione su fattura o
da una dichiarazione su fattura EUR-MED possono essere considerati prodotti
originari del SEE o di uno dei paesi di cui all’articolo 3 e soddisfano gli
altri requisiti del presente protocollo, possono consistere, tra l’altro, in: a) una prova
diretta dei processi eseguiti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le
merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna; b) documenti
comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o
compilati nella parte contraente in cui tali documenti sono utilizzati
conformemente al diritto interno; c) documenti
comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i
materiali nel SEE, rilasciati o compilati nella parte contraente in cui tali
documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno; d) certificati di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, dichiarazioni su fattura o
dichiarazioni su fattura EUR-MED comprovanti il carattere originario dei
materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente in
conformità del presente protocollo, o in uno dei paesi di cui all’articolo 3,
secondo norme di origine identiche alle norme del presente protocollo; e) dichiarazioni
del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati
oggetto nel SEE i materiali utilizzati, compilate nelle parti contraenti a
norma del presente protocollo; f) prove sufficienti
relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori del SEE
in applicazione dell’articolo 11 da cui risulti che sono stati soddisfatti i
requisiti di tale articolo. Articolo 29 Conservazione delle prove dell’origine,
delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi 1. L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conserva per almeno tre anni i
documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 3. 2. L’esportatore che compila una dichiarazione su fattura o una
dichiarazione su fattura EUR-MED conserva per almeno tre anni una copia di tale
dichiarazione su fattura e i documenti di cui all’articolo 21, paragrafo 5. 3. Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore conserva
per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle
di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la
dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 27, paragrafo 6. Il
fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore conserva
per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle
di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci
coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione, nonché i
documenti di cui all’articolo 27, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio
alla data di scadenza della dichiarazione a lungo termine del fornitore. 4. Le autorità doganali del paese d’esportazione che rilasciano un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED conservano per almeno
tre anni il formulario di domanda di cui all’articolo 16, paragrafo 2. 5. Le autorità doganali del paese d’importazione conservano per
almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e EUR-MED, le
dichiarazioni su fattura e le dichiarazioni su fattura EUR-MED loro presentati. Articolo 30 Discordanze ed errori formali 1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano
sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio
doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non
comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se è regolarmente
accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati. 2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura,
sulla prova dell’origine, il documento non viene respinto, se detti errori non
sono tali da destare dubbi sull’esattezza delle indicazioni in esso riportate. Articolo 31 Importi espressi in euro 1. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 21, paragrafo 1,
lettera b), e dell’articolo 26, paragrafo 3, qualora i prodotti siano fatturati
in una valuta diversa dall’euro, gli importi espressi nella valuta nazionale
degli Stati membri dell’Unione europea e dei paesi di cui all’articolo 3,
equivalenti a quelli espressi in euro, sono fissati annualmente da ciascuno dei
paesi interessati. 2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 21,
paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 26, paragrafo 3, in base alla valuta
utilizzata nella fattura, secondo l’importo fissato dal paese in questione. 3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale sono
il controvalore in questa valuta nazionale degli importi espressi in euro al
primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Questi importi sono
comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal
1° gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi
pertinenti a tutti i paesi interessati. 4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo
risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in
euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5% dal risultato della
conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella valuta
nazionale di un importo espresso in euro purché, all’atto dell’adeguamento
annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi
arrotondamento, si traduca in un aumento inferiore al 15% del controvalore
in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato
se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso. 5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal Comitato misto
SEE su richiesta delle parti contraenti. Nel procedere a detta revisione, il
Comitato misto SEE tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali
gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine esso può decidere di
modificare gli importi espressi in euro. TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA Articolo 32 Cooperazione amministrativa 1. Le autorità doganali delle parti contraenti si forniscono a
vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell’impronta dei timbri
utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di
circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED e l’indirizzo delle autorità doganali
competenti per il controllo di detti certificati, delle dichiarazioni su
fattura e delle dichiarazioni su fattura EUR-MED e delle dichiarazioni del
fornitore. 2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente
protocollo, le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, mediante le
amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati
di circolazione delle merci EUR.1 ed EUR-MED, delle dichiarazioni su fattura e
delle dichiarazioni su fattura EUR-MED o delle dichiarazioni del fornitore e
dell’esattezza delle informazioni riportate in tali documenti. Articolo 33 Verifica delle prove dell’origine 1. La verifica a posteriori delle prove dell’origine è effettuata
per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali del paese di importazione
abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del
carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri
requisiti del presente protocollo. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali
del paese d’importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di
esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED e la
fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione
su fattura EUR-MED, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del
caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della
richiesta di verifica, sono inviati tutti i documenti e le informazioni
ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni
relative alla prova dell’origine. 3. La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese di
esportazione. A tal fine esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e
di procedere a qualsiasi ispezione dei conti dell’esportatore nonché a tutti
gli altri controlli che ritengano opportuni. 4. Qualora le autorità doganali del paese d’importazione decidano di
sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in
questione in attesa dei risultati della verifica, esse offrono all’importatore
la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure
cautelari ritenute necessarie. 5. I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle
autorità doganali che l’hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se i
documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati
originari del SEE o di uno dei paesi di cui all’articolo 3 e se soddisfano gli
altri requisiti del presente protocollo. 6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna
risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la
risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità
del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità
doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento
preferenziale, salvo circostanze eccezionali. Articolo 34 Verifica delle dichiarazioni del
fornitore 1. La verifica a posteriori delle dichiarazioni del fornitore,
comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuata
per sondaggio oppure ogniqualvolta le autorità doganali del paese in cui dette
dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del
certificato di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, o della compilazione
della dichiarazione su fattura o della dichiarazione su fattura EUR-MED,
nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle
informazioni ivi riportate. 2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali
del paese di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore,
la/e fattura/e, la/e bolla/e di consegna e gli altri documenti commerciali
riguardanti le merci coperte dalla dichiarazione alle autorità doganali del
paese in cui è stata rilasciata la dichiarazione, indicando, se del caso, i
motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della
richiesta di verifica a posteriori le autorità doganali inviano tutti i
documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di
inesattezze nella dichiarazione del fornitore. 3. La verifica viene effettuata dalle autorità doganali del paese in
cui è stata rilasciata la dichiarazione del fornitore. A tale scopo, esse hanno
il diritto di richiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi
ispezione dei conti dell’esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano
utile. 4. I risultati della verifica sono comunicati al più presto alle
autorità doganali che l’hanno richiesta. Essi indicano chiaramente se le
informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore sono esatte e
consentono loro di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa
essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione
delle merci EUR.1 o EUR-MED o per compilare una dichiarazione su fattura o una
dichiarazione su fattura EUR-MED. Articolo 35 Composizione delle controversie Le controversie
riguardanti le procedure di verifica di cui agli articoli 33 e 34 che non sia
possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono la verifica e le
autorità doganali incaricate di effettuarla, nonché i problemi di
interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al Comitato misto
SEE. La composizione
delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione
ha comunque luogo secondo la legislazione di tale paese. Articolo 36 Sanzioni Chiunque compili
o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti
a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per
i prodotti, è assoggettato a sanzioni. Articolo 37 Zone franche 1. Le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per
evitare che i prodotti scambiati muniti di una prova dell’origine, che sostano
durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio, siano
oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni
destinate ad evitarne il deterioramento. 2. In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari del SEE
importati in una zona franca muniti di una prova dell’origine siano oggetto di
lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta
dell’esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1 o
EUR-MED se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle
disposizioni del presente protocollo. TITOLO VII CEUTA E MELILLA Articolo 38 Applicazione del protocollo 1. L’espressione “SEE” utilizzata nel presente protocollo non
comprende Ceuta e Melilla. L’espressione “prodotti originari del SEE” non
comprende i prodotti originari di Ceuta e Melilla. 2. Ai fini dell’applicazione del protocollo 49 per quanto riguarda i
prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica
mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’articolo 39. Articolo 39 Condizioni speciali 1. Purché siano stati trasportati direttamente conformemente all’articolo
12, si considerano: 1. prodotti
originari di Ceuta e Melilla: a) i prodotti
interamente ottenuti a Ceuta e Melilla; b) i prodotti
ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi
da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti
ai sensi dell’articolo 5; oppure ii) che
tali prodotti siano originari del SEE, purché siano stati oggetto di lavorazioni
o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6; 2. prodotti
originari del SEE: a) i prodotti
interamente ottenuti nel SEE; b) i
prodotti ottenuti nel SEE nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti
diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione: i) che
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti
ai sensi dell’articolo 5; oppure ii) che
tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o del SEE, purché siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui
all’articolo 6. 2. Ceuta
e Melilla sono considerate un unico territorio. 3. L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le
diciture “SEE” e “Ceuta e Melilla” nella casella 2 dei certificati di
circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su fattura o
sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. Nel caso dei prodotti originari di
Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 dei
certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED, sulle dichiarazioni su
fattura o sulle dichiarazioni su fattura EUR-MED. 4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione
del presente protocollo a Ceuta e Melilla. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Articolo 40 Disposizioni transitorie Fatte salve le
disposizioni dell’articolo 3 del presente protocollo, le norme in materia
di cumulo di cui all’articolo 3 del protocollo 4 del presente accordo,
come sostituito dalla decisione del Comitato misto SEE n. 136/2005[8], continuano ad
applicarsi tra le parti contraenti fino all’applicazione della convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee a tutti i
paesi di cui all’articolo 3 del protocollo 4 del presente accordo. ___________________ Allegato I Note
introduttive all’elenco dell’allegato II Si veda
l’allegato I dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee Qualsiasi riferimento alla “presente appendice”
nelle note 1 e 3.1. dell’allegato I dell’appendice I della convenzione
regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee va letto
come un riferimento al “presente protocollo”. Allegato II Elenco
delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali
non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di
prodotto originario Si veda
l’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee Allegato IIIA Modello
del certificato di circolazione delle merci EUR.1 e della domanda di
certificato di circolazione delle merci EUR.1 Si veda
l’allegato IIIa dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee Allegato IIIb Modello
del certificato di circolazione delle merci EUR-MED e della domanda di
certificato di circolazione delle merci EUR-MED Si veda
l’allegato IIIb dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee Allegato IVa Testo
della dichiarazione su fattura Si veda
l’allegato IVa dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee Allegato IVB Testo
della dichiarazione su fattura EUR-MED Si veda
l’allegato IVb dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di
origine preferenziali paneuromediterranee ALLEGATO
V Dichiarazione
del fornitore La dichiarazione del
fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata
secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno
riprodotte. ALLEGATO
VI Dichiarazione
a lungo termine del fornitore La dichiarazione a lungo termine del
fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere compilata
secondo quanto contenuto nelle note. Queste ultime, tuttavia, non vanno
riprodotte. (1) Nome e
indirizzo del cliente. (2) Se la
fattura, la bolla di consegna o altri documenti commerciali cui è allegata la
dichiarazione si riferiscono a merci diverse o a merci nelle quali sono
incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve
chiaramente distinguerle. Ad esempio: il documento si
riferisce a diversi modelli di motore elettrico della voce 8501 da utilizzare
nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450. Il
tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di
detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere
distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere
fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle
macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere
originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico
impiegato. (3) Le indicazioni
richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Ad esempio: la regola per gli
indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che possono essere usati filati non
originari. Se un produttore di detti indumenti in Francia utilizza tessuti
importati dalla Norvegia ed ivi ottenuti a partire da filati non originari è
sufficiente per il fornitore norvegese descrivere nella sua dichiarazione i
materiali non originari utilizzati come “filati” senza che sia necessario
indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che
abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non
originarie deve apporre “barre di acciaio” nella seconda colonna. Se i fili
devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la
norma limita ad una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non
originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non
originarie. (4) Per “valore
dei materiali” si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei
materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né
verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE.
Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere
indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. (5) Per “valore
aggiunto totale” si intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE,
compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto
totale acquisito al di fuori del SEE deve essere indicato per ciascuna unità
delle merci specificate nella prima colonna. (6) Indicare le
date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali
del paese in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione
a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 12 mesi. DICHIARAZIONE
COMUNE relativa
all’accettazione delle prove dell’origine rilasciate nel quadro degli accordi
di cui all’articolo 3 del protocollo 4 per prodotti originari dell’Unione
europea, dell’Islanda o della Norvegia 1. Le prove
dell’origine rilasciate nel contesto degli accordi di cui all’articolo 3 del
protocollo 4 per prodotti originari dell’Unione europea, dell’Islanda o della
Norvegia sono accettate ai fini della concessione del trattamento preferenziale
previsto dall’accordo SEE. 2. Quando sono
incorporati in un prodotto ottenuto nel SEE, detti prodotti sono considerati
materiali originari del SEE. Non è necessario a tal fine che tali materiali
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 3. Se i
suddetti prodotti sono contemplati dall’accordo SEE, inoltre, essi si
considerano originari del SEE in caso di riesportazione verso un’altra parte
contraente dell’accordo SEE. DICHIARAZIONE COMUNE relativa al Principato di Andorra 1. L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come
prodotti originari dell’Unione europea secondo la definizione dell’accordo i
prodotti originari del Principato di Andorra contemplati ai capitoli da 25 a 97
del sistema armonizzato. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE relativa alla Repubblica di San Marino 1. L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia accettano come
prodotti originari dell’Unione europea secondo la definizione del presente
accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino. 2. Il protocollo 4 si applica, mutatis mutandis, ai fini della
definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati. DICHIARAZIONE COMUNE relativa al recesso di una parte contraente dalla convenzione regionale
sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee 1. Qualora una
parte contraente del SEE notifichi per iscritto al depositario della
convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee
la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell’articolo 9
della stessa, la parte contraente che recede avvia immediatamente i negoziati
sulle norme di origine con tutte le altre parti contraenti del SEE ai fini dell’applicazione
del presente accordo. 2. Fino all’entrata
in vigore delle norme di origine nuovamente negoziate, le norme di origine
contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice
II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali
paneuromediterranee, applicabili al momento del recesso, continuano ad
applicarsi mutatis mutandis tra la parte contraente che recede e le altre parti
contraenti del SEE. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di
origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni
dell’appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il
cumulo bilaterale unicamente tra la parte contraente e le altre parti
contraenti del SEE.” _______________________ [1] Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco,
Palestina, Siria e Tunisia. [2] GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4. [3] GU L XX, del X.X.XXXX,
pag. X e supplemento SEE n. X, del X.X.XXXX, pag. X) [4] [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi
costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [5] Il Principato del Liechtenstein ha un’unione doganale
con la Svizzera ed è una delle parti contraenti dell’accordo sullo Spazio
economico europeo. [6] Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di
Macedonia, Montenegro, Serbia e Kosovo ai sensi della risoluzione UNSCR 1244/99.
[7] Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Siria,
Tunisia, Palestina (*Tale designazione non va interpretata come un
riconoscimento dello Stato palestinese e non pregiudica le singole posizioni
degli Stati membri su questo punto). [8] GU L 321 dell’8.12.2005, pag. 1 e supplemento SEE
n. 63 dell’8.12.2005, pag. 1.