52014PC0724

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 /* COM/2014/0724 final - 2014/0346 (COD) */


RELAZIONE

1.       CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'armonizzazione dei parametri di misurazione dell'inflazione nell'UE costituisce un presupposto indispensabile per la Commissione europea e per la Banca centrale europea affinché possano essere garantiti il corretto funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'attuazione di una politica monetaria efficace.

È necessario disporre di indici dei prezzi al consumo armonizzati per valutare e misurare:

· la convergenza in termini di stabilità dei prezzi all'interno dell'UE;

· i risultati della politica monetaria nella zona euro, in termini di conseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi.

Parametri di misurazione dell'inflazione armonizzati sono utilizzati anche per valutare la competitività nazionale nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici della Commissione.

Per servire a tali scopi, gli indici dei prezzi al consumo devono essere comparabili in tutti i paesi e tutti i settori merceologici. Devono essere sufficientemente dettagliati e poter essere prodotti entro termini ragionevoli. I dati sull'inflazione calcolati a partire dagli indici dei prezzi al consumo devono costituire una base obiettiva e imparziale per l'attività decisionale.

Inoltre indici dei prezzi al consumo comparabili e affidabili danno, insieme ad altre fonti, un prezioso contributo per deflazionare valori economici quali retribuzioni, fitti, tassi di interesse e dati dei conti nazionali. Tali serie temporali dei volumi stimati mostrano l'evoluzione di un determinato fenomeno economico senza l'impatto dell'inflazione e rappresentano un elemento essenziale per le decisioni politiche ed economiche.

Nell'ottobre 1995 è stato elaborato e adottato un regolamento del Consiglio sugli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA), seguito nei 17 anni successivi da 20 regolamenti di esecuzione.

L'esistenza di norme standardizzate idonee a garantire la massima comparabilità resta importante per i principali utilizzatori degli IPCA, in particolare la Commissione e la Banca centrale europea, ma alcuni parametri sono cambiati dopo l'adozione del quadro originario:

· lo sviluppo del sistema statistico europeo (SSE) ha comportato una maggiore accettazione dell'esigenza di un approccio armonizzato per molti aspetti metodologici connessi agli indici dei prezzi al consumo;

· gli aspetti tecnici della rilevazione dei dati e della costruzione degli indici hanno subito enormi cambiamenti in conseguenza dei progressi tecnologici che si sono susseguiti negli ultimi anni a un ritmo elevatissimo; potenti sistemi informatici rendono ora possibile l'adozione di metodi impensabili appena vent'anni fa: l'avvento di dati scannerizzati sta rivoluzionando le procedure di rilevazione dei dati e l'utilizzo di Internet per accedere a varie fonti di prezzi è in costante sviluppo;

· il trattato di Lisbona ha istituito una nuova procedura di comitato, introducendo gli atti delegati e gli atti di esecuzione: è necessario che il quadro giuridico rispecchi tali novità.

Tutti questi cambiamenti impongono una riformulazione della normativa in materia di IPCA, in modo da ammodernare e razionalizzare la base giuridica e da adeguarla alle esigenze odierne, sia effettive che potenziali. Il riesame del regolamento sugli IPCA offre alle parti interessate l'opportunità di riflettere sulle norme vigenti e sulle raccomandazioni esistenti, di razionalizzarle e di focalizzare l'attenzione su determinati aspetti in funzione della loro pertinenza attuale e degli interessi dei vari tipi di utenti.

Per molti settori di intervento nei quali l'UE svolge un ruolo attivo sono necessarie informazioni su avvenimenti e sviluppi che influenzano gli indici dei prezzi al consumo, in modo che sia possibile formulare obiettivi operativi e valutare i progressi realizzati. La legislazione dell'UE impone a Eurostat di fornire deflatori della massima qualità possibile, per i quali gli IPCA danno un valido apporto. Gli indici devono essere tempestivi, accurati, completi, coerenti e comparabili a livello dell'UE e tra i vari gruppi di prodotti. Solo grazie a un aggiornamento della legislazione europea sugli IPCA è possibile soddisfare queste esigenze.

Il proposto regolamento sugli IPCA si attiene ai principi del codice delle statistiche europee in tema di impegno a favore della qualità, di una solida metodologia, di un favorevole rapporto costo-beneficio, della pertinenza, dell'accuratezza, dell'affidabilità, della coerenza e della comparabilità.

2.       CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di regolamento sugli IPCA è stato discusso da gruppi di esperti comprendenti sia produttori delle statistiche, in particolare gli istituti nazionali di statistica, sia utilizzatori delle statistiche, tra i quali la Commissione europea, la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali. Il comitato del sistema statistico europeo è stato consultato.

Una valutazione d'impatto non è stata ritenuta necessaria.

3.       ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta è intesa a definire un quadro giuridico comune per la produzione di indici armonizzati da parte degli Stati membri, comprensivo della rilevazione, della costruzione, dell'elaborazione e della presentazione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Questi ultimi sono necessari ai fini della produzione sistematica di parametri di misurazione dell'inflazione nell'Unione europea.

La proposta semplifica e chiarisce le prescrizioni stabilite per la costruzione di tali indici. In particolare:

· delinea un nuovo quadro generale applicabile a categorie ben definite di gruppi di prodotti;

· definisce un chiaro e preciso campo di applicazione;

· mantiene misure specifiche per determinati settori quali la sanità, l'istruzione, la protezione sociale e le assicurazioni;

· risolve possibili divergenze di interpretazione ed eventuali difficoltà che i fornitori di dati possono incontrare nell'applicazione delle norme;

· garantisce che gruppi di prodotti simili siano trattati nello stesso modo in tutta l'Unione;

· elimina le disposizioni che sono diventate superflue;

· chiarisce le disposizioni che hanno portato a interpretazioni errate in passato.

Allorché sono necessarie ulteriori precisazioni o condizioni uniformi di esecuzione, il regolamento prevede la possibilità di adottare atti delegati o di esecuzione conformemente agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In particolare, al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici dei prezzi al consumo, sono necessarie condizioni uniformi per:

· la disaggregazione degli IPCA sulla base delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP);

· la metodologia impiegata per la produzione di indici armonizzati;

· la definizione e l'uso delle unità statistiche;

· i pesi utilizzati nel calcolo degli indici armonizzati e i metadati sui pesi;

· il calendario annuale per la trasmissione di indici armonizzati e sottoindici;

· le norme di scambio di dati e metadati;

· le condizioni per la revisione dei dati;

· le informazioni di base e i metodi da utilizzare, sulla base della valutazione di studi pilota;

· le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità, il termine per la trasmissione di tali relazioni a Eurostat e la struttura dell'inventario.

A norma dell'articolo 291 del TFUE il regolamento proposto conferisce pertanto competenze di esecuzione alla Commissione.

Conformemente all'articolo 290 del TFUE, la proposta di regolamento delega alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano elementi non essenziali del regolamento. Ciò consentirà alla Commissione di:

· garantire la comparabilità a livello internazionale della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione (COICOP) utilizzata per la disaggregazione degli IPCA;

· stabilire una soglia al di sotto della quale la fornitura di sottoindici degli indici armonizzati non è obbligatoria;

· definire un elenco di sottoindici che gli Stati membri non sono tenuti a costruire.

La Commissione dovrebbe assicurarsi che tali atti delegati non comportino per gli Stati membri un rilevante onere amministrativo aggiuntivo.

La proposta di un regolamento sugli IPCA riveduto mira a creare un unico atto giuridico che comprenda tutte le condizioni uniformi. Attualmente esistono 20 differenti regolamenti di esecuzione. Grazie al nuovo regolamento questi verrebbero riuniti in un unico atto, suscettibile di assicurare alle parti interessate e agli Stati membri maggiore chiarezza e di semplificare e rendere più efficace l'attività amministrativa. La semplificazione delle prescrizioni e della loro attuazione costituisce uno dei principali obiettivi della proposta strategia per un nuovo quadro giuridico degli IPCA.

4.       INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna incidenza sul bilancio dell'UE.

2014/0346 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[1],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) sono finalizzati a misurare l'inflazione in modo armonizzato in tutti gli Stati membri. La Commissione e la Banca centrale europea fanno ricorso agli IPCA in sede di valutazione della stabilità dei prezzi negli Stati membri a norma dell'articolo 140 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "il trattato").

(2)       Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) utilizza gli IPCA come parametro per misurare il conseguimento dell'obiettivo del SEBC della stabilità dei prezzi ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 1, del trattato, il che è particolarmente importante ai fini della definizione e dell'attuazione della politica monetaria dell'Unione conformemente all'articolo 127, paragrafo 2, del trattato.

(3)       Il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio[2] ha definito un quadro comune ai fini della costruzione di indici dei prezzi al consumo armonizzati. Tale quadro giuridico deve essere adattato alle attuali esigenze e al progresso della tecnica.

(4)       Il presente regolamento tiene conto del programma della Commissione europea inteso a legiferare meglio e, in particolare, della comunicazione della Commissione dal titolo "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea"[3]. Nel settore statistico, la Commissione si è prefissa come priorità la semplificazione e il miglioramento del contesto normativo in tema di statistiche[4].

(5)       Gli IPCA dovrebbero essere disaggregati sulla base delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP). Tale classificazione dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità di tutte le statistiche europee relative ai consumi privati. La ECOICOP dovrebbe inoltre essere coerente con la COICOP delle Nazioni Unite, che costituisce lo standard internazionale di classificazione dei consumi individuali secondo la funzione, e dovrebbe pertanto essere adeguata per conformarsi alle modifiche apportate a quest'ultima.

(6)       Gli IPCA normali sono basati sui prezzi osservati, che comprendono anche le imposte sui prodotti. Di conseguenza, l'inflazione risente delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti. Al fine di analizzare l'inflazione e di valutare la convergenza negli Stati membri è necessario raccogliere informazioni anche sull'impatto delle variazioni fiscali sull'inflazione. A tale scopo gli IPCA dovrebbero inoltre essere calcolati sulla base di prezzi ad aliquote fiscali costanti.

(7)       La costruzione di indici dei prezzi delle abitazioni e in particolare delle abitazioni occupate dai proprietari (indici OOH [Owner-Occupied Housing]) costituisce un importante passo verso il miglioramento della pertinenza e della comparabilità degli IPCA. Gli indici dei prezzi delle abitazioni sono indispensabili come base per la costruzione di indici OOH. Inoltre gli indici dei prezzi delle abitazioni costituiscono già di per sé un importante indicatore.

(8)       Il periodo di riferimento degli indici dei prezzi dovrebbe essere aggiornato a intervalli regolari. Al fine di assicurare la comparabilità e la pertinenza degli indici ottenuti, dovrebbero essere stabilite disposizioni circa periodi di riferimento comuni degli indici armonizzati e dei relativi sottoindici integrati in momenti diversi.

(9)       Nell'intento di promuovere la graduale armonizzazione degli indici dei prezzi al consumo, dovrebbero essere avviati studi pilota allo scopo di valutare la possibilità di utilizzare altre informazioni di base o di applicare nuovi approcci metodologici.

(10)     Al fine di assistere gli Stati membri nella costruzione di indici dei prezzi al consumo comparabili, dovrebbe essere redatto un manuale metodologico che fornisca orientamenti sulle varie fasi di produzione di indici armonizzati di elevata qualità. Il manuale metodologico dovrebbe essere redatto dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del sistema statistico europeo ed essere aggiornato regolarmente. Nell'inventario annuale degli IPCA di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali scostamenti tra i metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale metodologico.

(11)     La Commissione (Eurostat) dovrebbe verificare le fonti e i metodi utilizzati dagli Stati membri per calcolare gli indici armonizzati e dovrebbe monitorare l'attuazione del quadro giuridico da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione (Eurostat) dovrebbe intrattenere un dialogo regolare con le autorità statistiche degli Stati membri.

(12)     Per valutare se gli indici armonizzati dettagliati forniti dagli Stati membri siano sufficientemente comparabili è essenziale disporre di informazioni di base. Inoltre l'utilizzo negli Stati membri di metodi e prassi di compilazione trasparenti aiuta tutte le parti interessate a comprendere meglio gli indici armonizzati e a migliorarne ulteriormente la qualità. Dovrebbe quindi essere stabilita una serie di disposizioni per la trasmissione di metadati armonizzati.

(13)     Allo scopo di garantire la qualità degli indici armonizzati, dovrebbero essere scambiati dati e metadati riservati tra la Commissione (Eurostat), le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(14)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di norme statistiche comuni per gli indici armonizzati, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere raggiunto meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(15)     Al fine di garantire la comparabilità a livello internazionale della classificazione dei consumi individuali secondo la funzione utilizzata per la disaggregazione degli IPCA e di provvedere all'adeguamento alle modifiche apportate alla classificazione COICOP delle Nazioni Unite, di stabilire una soglia al di sotto della quale la fornitura di sottoindici degli indici armonizzati non è obbligatoria e di definire un elenco di sottoindici che gli Stati membri non sono tenuti a costruire, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indici armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(16)     Al fine di assicurare la piena comparabilità degli indici dei prezzi al consumo, sono necessarie condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA secondo le categorie ECOICOP, per la metodologia applicata nella produzione di indici armonizzati, per le informazioni fornite dalle unità statistiche, per la fornitura di pesi e di metadati in merito ai pesi, per la definizione di un calendario annuale per la trasmissione degli indici armonizzati e dei sottoindici, per le norme di scambio di dati e metadati, per la definizione di condizioni uniformi per le revisioni, per il miglioramento delle informazioni di base o dei metodi sulla base della valutazione di studi pilota e per le prescrizioni atte ad assicurare la qualità tecnica circa il contenuto delle relazioni annuali sulla qualità, il termine per la trasmissione della relazione alla Commissione (Eurostat) e la struttura dell'inventario. Al fine di garantire tali condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[6].

(17)     Nell'adottare misure di esecuzione e atti delegati conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione il rapporto costo-beneficio.

(18)     Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, il comitato del sistema statistico europeo è stato invitato a prestare la propria consulenza professionale.

(19)     Il regolamento (CE) n. 2494/95 dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA) e dei prezzi delle abitazioni (IPAB) a livello dell'Unione e a livello nazionale e subnazionale.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)           "sviluppo di statistiche": la definizione e il miglioramento delle procedure, degli standard e dei metodi statistici utilizzati in sede di produzione e diffusione delle statistiche, nell'intento di concepire nuove misurazioni e nuovi indicatori statistici;

b)           "produzione di statistiche": tutte le fasi di compilazione di statistiche, comprese la rilevazione, l'archiviazione, l'elaborazione e l'analisi di dati statistici;

c)           "diffusione di statistiche": le attività volte a rendere accessibili agli utilizzatori le statistiche, le analisi statistiche e le informazioni non riservate;

d)           "prodotti": i beni e i servizi quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.01, del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] (di seguito "SEC 2010");

e)           "prezzi al consumo": i prezzi di acquisto pagati dalle famiglie per l'acquisto di singoli prodotti mediante operazioni monetarie;

f)            "prezzo di acquisto": il prezzo effettivamente pagato dall'acquirente per i prodotti, incluse eventuali imposte al netto dei contributi ai prodotti, dedotti gli sconti, rispetto ai prezzi o agli oneri standard, per acquisti fuori stagione o di grandi quantitativi di prodotti, esclusi gli interessi o gli oneri addebitati nell'ambito di convenzioni creditizie ed eventuali oneri accessori sostenuti in conseguenza del mancato pagamento entro il periodo specificato all'epoca dell'acquisto;

g)           "indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA)": gli indici dei prezzi al consumo comparabili prodotti da ciascuno Stato membro;

h)           "indici armonizzati dei prezzi al consumo ad aliquote fiscali costanti (IPCA-TC)": gli indici che misurano le variazioni dei prezzi al consumo in un periodo di tempo escludendo l'impatto delle variazioni delle aliquote delle imposte sui prodotti nello stesso periodo di tempo;

i)            "prezzi amministrati": i prezzi che sono direttamente fissati o influenzati in misura significativa dall'amministrazione pubblica;

j)            "indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice OOH)": un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni che sono nuove per il settore delle famiglie e di altri prodotti che le famiglie acquistano in qualità di occupanti dell'abitazione di cui sono proprietarie;

k)           "indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB)": un indice che misura le variazioni dei prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie;

l)            "sottoindice degli IPCA": un indice dei prezzi per ciascuna delle categorie della classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (di seguito "ECOICOP"), come stabilito nell'allegato;

m)          "indici armonizzati": gli indici IPCA, IPCA-TC, OOH e IPAB;

n)           "indice di Laspeyres": un indice dei prezzi nella formula    

dove P è l'indice relativo dei livelli dei prezzi in due periodi, Q sono i quantitativi consumati, t0 è il periodo base e tn il periodo per il quale l'indice è calcolato;

o)           "indice di tipo Laspeyres": un indice che misura le variazioni medie dei prezzi sulla base di una spesa invariata rispetto al periodo base, ossia mantenendo costanti le abitudini di consumo delle famiglie rispetto al periodo base;

p)           "periodo di riferimento dell'indice": il periodo per il quale l'indice viene posto pari a 100;

q)           "informazioni di base": con riferimento agli indici IPCA e IPCA-TC, i dati riguardanti:

– tutti i prezzi di acquisto dei prodotti che devono essere presi in considerazione per calcolare sottoindici IPCA conformemente alle disposizioni del presente regolamento,

– tutte le caratteristiche che determinano il prezzo del prodotto e tutte le altre caratteristiche pertinenti alla funzione di consumo in questione,

– le informazioni sulle imposte e sulle accise applicate,

– le informazioni utili a definire se un prezzo è interamente o parzialmente amministrato,

– tutti i pesi che riflettono il livello e la struttura dei consumi dei prodotti in questione;

r)            "informazioni di base": con riferimento agli indici OOH e IPAB, i dati riguardanti:

– tutti i prezzi di transazione delle abitazioni acquistate dalle famiglie che devono essere presi in considerazione per calcolare indici IPAB conformemente al presente regolamento,

– tutte le caratteristiche che determinano il prezzo di un'abitazione o altre caratteristiche pertinenti;

s)            "famiglia": una famiglia quale definita nell'allegato A, paragrafo 2.119, lettere a) e b), del SEC 2010, indipendentemente dalla nazionalità o dalla residenza;

t)            "territorio economico dello Stato membro": il territorio quale definito nell'allegato A, paragrafo 2.05, del SEC 2010, con la differenza che le zone franche extraterritoriali situate entro i confini del paese sono incluse mentre le zone franche territoriali situate nel resto del mondo sono escluse;

u)           "spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari": la parte di spesa per consumi finali sostenuta dalle:

– famiglie,

– mediante operazioni monetarie,

– sul territorio economico dello Stato membro,

– per prodotti che sono utilizzati per il diretto soddisfacimento di bisogni o desideri individuali, quali definiti nell'allegato A, paragrafo 3.101, del SEC 2010,

– in uno o in entrambi i periodi di tempo raffrontati;

v)           "cambiamento significativo del metodo di produzione": una modifica che si stima incidere sul tasso di variazione annuale di un dato indice armonizzato, o di una parte di esso, in qualsiasi periodo in misura superiore a:

– 0,1 punti percentuali per l'IPCA relativo a tutte le voci o gli indici OOH o IPAB,

– 0,3, 0,4, 0,5 o 0,6 punti percentuali rispettivamente per ogni divisione, gruppo, classe o sottoclasse (a 5 cifre) della classificazione ECOICOP.

Articolo 3 Costruzione degli indici armonizzati

1.           Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) tutti gli indici armonizzati definiti all'articolo 2, lettera m).

2.           Gli indici armonizzati sono costruiti utilizzando una formula di tipo Laspeyres.

3.           Gli indici IPCA e IPCA-TC sono basati sulle variazioni dei prezzi e sui pesi dei prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari.

4.           Gli indici IPCA non si applicano alle transazioni tra famiglie, tranne nel caso dei canoni d'affitto pagati dagli inquilini a proprietari privati, se questi ultimi svolgono la funzione di produttori di servizi destinabili alla vendita acquistati dalle famiglie (locatari).

5.           I sottoindici IPCA sono costruiti per le categorie della classificazione ECOICOP. Le condizioni uniformi per la disaggregazione degli IPCA secondo le categorie della classificazione ECOICOP sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 4 Comparabilità degli indici armonizzati

1.           Perché gli indici IPCA o OOH siano considerati comparabili, le differenze tra paesi a tutti i livelli di dettaglio devono rispecchiare soltanto le differenze nelle variazioni dei prezzi o nelle abitudini di spesa.

2.           I sottoindici degli indici armonizzati che si discostano dai metodi o dai concetti del presente regolamento sono considerati comparabili se hanno come risultato un indice che è stimato divergere sistematicamente:

a)      dello 0,1 per cento o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso degli indici IPCA;

b)      dell'1 per cento o meno, in media, su un anno rispetto all'anno precedente da un indice costruito conformemente all'approccio metodologico del presente regolamento, nel caso degli indici OOH e IPAB.

Qualora tale calcolo non sia possibile, devono essere illustrate in dettaglio le conseguenze dell'utilizzo di una metodologia che si discosta dai metodi o dai concetti del presente regolamento.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla modifica dell'allegato al fine di garantire la comparabilità degli indici armonizzati a livello internazionale.

4.           Al fine di garantire condizioni uniformi, la metodologia appropriata per la produzione di indici armonizzati comparabili è definita mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 5 Fabbisogno di dati

1.           Gli Stati membri raccolgono le informazioni di base rappresentative del loro paese per gli indici armonizzati e i relativi sottoindici.

2.           Le informazioni sono ottenute dalle unità statistiche quali definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio[8].

3.           Le unità statistiche che forniscono informazioni sui prodotti inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari collaborano alla rilevazione o alla fornitura di informazioni di base come richiesto. Le unità statistiche trasmettono informazioni accurate e complete, anche in formato elettronico, se richiesto. Su richiesta degli organismi nazionali preposti all'elaborazione delle statistiche ufficiali, le unità statistiche trasmettono informazioni in formato elettronico, come i dati scannerizzati, e al livello di dettaglio necessario a produrre indici armonizzati e a valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati. Le condizioni uniformi per la fornitura di tali informazioni sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

4.           Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono basati sul periodo di riferimento comune 2015. Ciò prende effetto con l'indice relativo al mese di gennaio 2016.

5.           Gli indici armonizzati e i relativi sottoindici sono ricalcolati sulla base di un nuovo periodo di riferimento comune dell'indice in caso di modifica metodologica significativa degli indici armonizzati oppure ogni 10 anni a partire dal 2015. Il ricalcolo sulla base del nuovo periodo di riferimento dell'indice prende effetto con l'indice di gennaio dell'anno civile successivo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla definizione di norme dettagliate sul ricalcolo degli indici armonizzati in caso di modifiche metodologiche significative.

6.           Al fine di non imporre agli Stati membri un onere inutile e nella misura in cui i sottoindici degli indici armonizzati sono significativi soltanto al di sopra di una certa soglia, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo alla fissazione di una soglia al di sotto della quale la fornitura di tali sottoindici non è obbligatoria.

7.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 riguardo all'elaborazione di un elenco di sottoindici della classificazione ECOICOP che gli Stati membri non sono tenuti a costruire perché non coprono consumi privati oppure perché il grado di armonizzazione metodologica non è sufficiente.

Articolo 6 Frequenza

1.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici IPCA e IPCA‑TC e i relativi sottoindici con cadenza mensile, compresi i sottoindici prodotti a intervalli di tempo più lunghi.

2.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) gli indici OOH e IPAB con cadenza trimestrale. Su base volontaria, possono essere forniti con cadenza mensile.

3.           Gli Stati membri non sono obbligati a produrre sottoindici con cadenza mensile o trimestrale se le rilevazioni di dati effettuate con una frequenza minore soddisfano i requisiti di comparabilità di cui all'articolo 4. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle categorie ECOICOP e OOH per le quali intendono procedere a rilevazioni a intervalli di tempo meno frequenti che non, rispettivamente, mensili o trimestrali.

4.           Ogni anno gli Stati membri procedono alla revisione e all'aggiornamento dei pesi dei sottoindici per gli indici armonizzati. Le condizioni uniformi per la fornitura di pesi e di metadati sui pesi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 7 Termini, norme di scambio e revisioni

1.           Gli Stati membri trasmettono indici armonizzati e tutti i sottoindici alla Commissione (Eurostat) entro 20 giorni di calendario dalla fine del mese di riferimento per le serie mensili ed entro 85 giorni di calendario dalla fine del trimestre di riferimento per le serie trimestrali.

2.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento conformemente alle norme di scambio di dati e metadati.

3.           I sottoindici degli indici armonizzati che sono già stati pubblicati possono essere riveduti.

4.           La definizione di un calendario annuale per la trasmissione degli indici armonizzati e dei sottoindici di cui al paragrafo 1, le norme di scambio di dati e metadati di cui al paragrafo 2 e le condizioni uniformi per la revisione di cui al paragrafo 3 sono specificati in dettaglio mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 8 Studi pilota

1.           Ogniqualvolta sia necessario migliorare le informazioni di base per la costruzione degli indici armonizzati o si ravvisi la necessità di migliorare la comparabilità degli indici nei metodi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la Commissione (Eurostat) può avviare studi pilota che gli Stati membri svolgono su base volontaria.

2.           Gli studi pilota valutano la possibilità di ottenere migliori informazioni di base o di adottare nuovi approcci metodologici.

3.           I risultati degli studi pilota sono valutati dalla Commissione (Eurostat) in stretta collaborazione con gli Stati membri e i principali utilizzatori di indici armonizzati, tenendo conto dei vantaggi di disporre di migliori informazioni sui prezzi a fronte dei costi aggiuntivi di rilevazione e di elaborazione.

4.           Sulla base della valutazione degli studi pilota, il miglioramento delle informazioni di base o dei metodi è realizzato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 9 Assicurazione della qualità

1.           Gli Stati membri assicurano la qualità degli indici armonizzati forniti. Ai fini del presente regolamento si applicano i criteri di qualità standard di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

2.           Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat):

a)       una relazione annuale standard sulla qualità in merito ai criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009;

b)      un inventario annuale in cui sono specificati in dettaglio le fonti di dati, le definizioni e i metodi utilizzati, comprese informazioni su eventuali scostamenti tra i metodi statistici impiegati e quelli raccomandati nel manuale metodologico;

c)       ulteriori informazioni correlate, al livello di dettaglio necessario per valutare la conformità ai requisiti di comparabilità e la qualità degli indici armonizzati, se richiesto dalla Commissione (Eurostat).

3.           Se uno Stato membro intende apportare una modifica significativa ai metodi di produzione degli indici armonizzati o di una parte di essi, ne informa la Commissione (Eurostat) almeno tre mesi prima che tale modifica entri in vigore. Lo Stato membro comunica alla Commissione (Eurostat) una quantificazione dell'impatto della modifica.

4.           Le prescrizioni volte ad assicurare la qualità tecnica per quanto riguarda il contenuto della relazione annuale standard sulla qualità, il termine per la presentazione della relazione alla Commissione (Eurostat) e la struttura dell'inventario sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 10 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, è conferito per un periodo indeterminato.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafi 5, 6 e 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 Comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 12 Abrogazione

1.           Fermo restando il paragrafo 2, gli Stati membri continuano a fornire indici armonizzati conformemente al regolamento (CE) n. 2494/95 fino alla trasmissione dei dati relativi al 2015.

2.           Il regolamento (CE) n. 2494/95 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2016. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica per la prima volta ai dati relativi al gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […].

[2]               Regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1).

[3]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Legiferare con intelligenza nell'Unione europea" (COM(2010) 543).

[4]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul "metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio" (COM(2009) 404 def.).

[5]               Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

[6]               Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[7]               Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).

[8]               Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1).

ALLEGATO

Classificazione europea dei consumi individuali secondo la funzione (ECOICOP)

01                    PRODOTTI ALIMENTARI E BEVANDE ANALCOLICHE

01.1                 Prodotti alimentari

01.1.1              Pane e cereali

01.1.1.1           Riso

01.1.1.2           Farina e altri cereali

01.1.1.3           Pane

01.1.1.4           Altri prodotti di panetteria

01.1.1.5           Pizza e quiche

01.1.1.6           Pasta e couscous

01.1.1.7           Cereali per colazione

01.1.1.8           Altri prodotti a base di cereali

01.1.2              Carni

01.1.2.1           Carne bovina

01.1.2.2           Carne suina

01.1.2.3           Carne ovina e caprina

01.1.2.4           Pollame

01.1.2.5           Altre carni

01.1.2.6           Frattaglie commestibili

01.1.2.7           Carne essiccata, salata o affumicata

01.1.2.8           Altre preparazioni a base di carne

01.1.3              Pesci e prodotti ittici

01.1.3.1           Pesce fresco o refrigerato

01.1.3.2           Pesce surgelato

01.1.3.3           Frutti di mare freschi o refrigerati

01.1.3.4           Frutti di mare surgelati

01.1.3.5           Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati

01.1.3.6           Altre preparazioni a base di pesci e frutti di mare conservati o lavorati

01.1.4              Latte, formaggi e uova

01.1.4.1           Latte fresco intero

01.1.4.2           Latte fresco a basso contenuto di grassi

01.1.4.3           Latte conservato

01.1.4.4           Yogurt

01.1.4.5           Formaggi e latticini

01.1.4.6           Altri prodotti a base di latte

01.1.4.7           Uova

01.1.5              Oli e grassi

01.1.5.1           Burro

01.1.5.2           Margarina e altri grassi vegetali

01.1.5.3           Olio di oliva

01.1.5.4           Altri oli alimentari

01.1.5.5           Altri grassi animali alimentari

01.1.6              Frutta

01.1.6.1           Frutta fresca o refrigerata

01.1.6.2           Frutta surgelata

01.1.6.3           Frutta secca e frutta con guscio

01.1.6.4           Conserve di frutta e prodotti a base di frutta

01.1.7              Verdure

01.1.7.1           Verdure fresche o refrigerate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.2           Verdure surgelate (escl. patate e altri tuberi)

01.1.7.3           Verdure secche, altre verdure conservate o trasformate

01.1.7.4           Patate

01.1.7.5           Patatine fritte

01.1.7.6           Altri tuberi e prodotti a base di tuberi

01.1.8              Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi

01.1.8.1           Zucchero

01.1.8.2           Confetture, marmellate e miele

01.1.8.3           Cioccolato

01.1.8.4           Confetteria

01.1.8.5           Gelati e ghiaccioli commestibili

01.1.8.6           Surrogati artificiali dello zucchero

01.1.9              Prodotti alimentari n.c.a.

01.1.9.1           Salse, condimenti

01.1.9.2           Sale, spezie ed erbe aromatiche

01.1.9.3           Alimenti per bambini

01.1.9.4           Piatti pronti

01.1.9.9           Altri prodotti alimentari n.c.a.

01.2                 Bevande analcoliche

01.2.1              Caffè, tè e cacao

01.2.1.1           Caffè

01.2.1.2           Tè

01.2.1.3           Cacao e cioccolato in polvere

01.2.2              Acque minerali, bibite analcoliche, succhi di frutta e di verdura

01.2.2.1           Acque minerali o di sorgente

01.2.2.2           Bibite analcoliche

01.2.2.3           Succhi di frutta e di verdura

02                    BEVANDE ALCOLICHE, TABACCHI E SOSTANZE STUPEFACENTI

02.1                 Bevande alcoliche

02.1.1              Alcolici

02.1.1.1           Alcolici e liquori

02.1.1.2           Bibite alcoliche

02.1.2              Vini

02.1.2.1           Vini da uve

02.1.2.2           Vini ottenuti da altra frutta

02.1.2.3           Vini alcolizzati

02.1.2.4           Bevande a base di vino

02.1.3              Birre

02.1.3.1           Birre lager

02.1.3.2           Altre birre alcoliche

02.1.3.3           Birre a basso tenore di alcol e birre analcoliche

02.1.3.4           Bevande a base di birra

02.2                 Tabacchi

02.2.0              Tabacchi

02.2.0.1           Sigarette

02.2.0.2           Sigari

02.2.0.3           Altri prodotti del tabacco

02.3                 Sostanze stupefacenti

02.3.0              Sostanze stupefacenti

02.3.0.0           Sostanze stupefacenti

03                    ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

03.1                 Abbigliamento

03.1.1              Tessuti

03.1.1.0           Tessuti

03.1.2              Indumenti

03.1.2.1           Indumenti per uomo

03.1.2.2           Indumenti per donna

03.1.2.3           Indumenti per neonato (0-2 anni) e bambino (3-13 anni)

03.1.3              Altri articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento

03.1.3.1           Altri articoli di abbigliamento

03.1.3.2           Accessori per l'abbigliamento

03.1.4              Pulizia, riparazione e noleggio di abiti

03.1.4.1           Pulizia di abiti

03.1.4.2           Riparazione e noleggio di abiti

03.2                 Calzature

03.2.1              Scarpe e altre calzature

03.2.1.1           Calzature per uomo

03.2.1.2           Calzature per donna

03.2.1.3           Calzature per neonato e per bambino

03.2.2              Riparazione e noleggio di calzature

03.2.2.0           Riparazione e noleggio di calzature

04                    ABITAZIONE, ACQUA, ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRI COMBUSTIBILI

04.1                 Fitti effettivi per l'abitazione

04.1.1              Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.1.0           Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini

04.1.2              Altri fitti effettivi

04.1.2.1           Canoni di affitto effettivamente pagati dagli inquilini per seconde case

04.1.2.2           Canoni di affitto di garage e altri canoni di affitto pagati dagli inquilini

04.2                 Fitti figurativi per l'abitazione

04.2.1              Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.1.0           Fitti figurativi dei proprietari-occupanti

04.2.2              Altri fitti figurativi

04.2.2.0           Altri fitti figurativi

04.3                 Manutenzione e riparazione della casa

04.3.1              Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.1.0           Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2              Servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.3.2.1           Servizi di idraulico

04.3.2.2           Servizi di elettricista

04.3.2.3           Servizi di manutenzione di impianti di riscaldamento

04.3.2.4           Servizi di imbianchino

04.3.2.5           Servizi di falegname

04.3.2.9           Altri servizi per la riparazione e la manutenzione della casa

04.4                 Fornitura di acqua e servizi vari connessi all'abitazione

04.4.1              Fornitura di acqua

04.4.1.0           Fornitura di acqua

04.4.2              Raccolta dei rifiuti

04.4.2.0           Raccolta dei rifiuti

04.4.3              Raccolta delle acque di scarico

04.4.3.0           Raccolta delle acque di scarico

04.4.4              Altri servizi per l'abitazione n.c.a.

04.4.4.1           Spese condominiali

04.4.4.2           Servizi di sicurezza

04.4.4.9           Altri servizi per l'abitazione

04.5                 Energia elettrica, gas e altri combustibili

04.5.1              Energia elettrica

04.5.1.0           Energia elettrica

04.5.2              Gas

04.5.2.1           Gas di città e gas naturale

04.5.2.2           Idrocarburi liquefatti (butano, propano, ecc.).

04.5.3              Combustibili liquidi

04.5.3.0           Combustibili liquidi

04.5.4              Combustibili solidi

04.5.4.1           Carbone

04.5.4.9           Altri combustibili solidi

04.5.5              Energia termica

04.5.5.0           Energia termica

05                    MOBILI, APPARECCHI DOMESTICI E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASA

05.1                 Mobili e arredi, tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.1              Mobili e arredi

05.1.1.1           Mobili per la casa

05.1.1.2           Mobili da giardino

05.1.1.3           Articoli per l'illuminazione

05.1.1.9           Altri mobili e arredi

05.1.2              Tappeti e altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.1           Tappeti

05.1.2.2           Altri rivestimenti per pavimenti

05.1.2.3           Servizi di posa di moquette e di rivestimenti per pavimenti

05.1.3              Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.1.3.0           Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti

05.2                 Articoli tessili per la casa

05.2.0              Articoli tessili per la casa

05.2.0.1           Tessuti per arredamento e tendaggi

05.2.0.2           Biancheria da letto

05.2.0.3           Biancheria da tavola e da bagno

05.2.0.4           Riparazione di articoli tessili per la casa

05.2.0.9           Altri articoli tessili per la casa

05.3                 Apparecchi per la casa

05.3.1              Grandi apparecchi domestici elettrici e non elettrici

05.3.1.1           Frigoriferi, congelatori e frigocongelatori

05.3.1.2           Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie

05.3.1.3           Apparecchi per la cottura dei cibi

05.3.1.4           Apparecchi per riscaldamento e condizionatori d'aria

05.3.1.5           Apparecchi per la pulizia della casa

05.3.1.9           Altri grandi apparecchi domestici

05.3.2              Piccoli elettrodomestici

05.3.2.1           Apparecchi per la lavorazione degli alimenti

05.3.2.2           Macchine da caffè, da tè e apparecchi simili

05.3.2.3           Ferri da stiro

05.3.2.4           Tostapane e grill

05.3.2.9           Altri piccoli elettrodomestici

05.3.3              Riparazione di apparecchi per la casa

05.3.3.0           Riparazione di apparecchi per la casa

05.4                 Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0              Cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.4.0.1           Oggetti di vetro, di cristallo, di ceramica e di porcellana

05.4.0.2           Coltelleria, posateria e argenteria

05.4.0.3           Utensili e articoli da cucina non elettrici

05.4.0.4           Riparazione di cristalleria, vasellame e utensili per la casa

05.5                 Utensili e attrezzature per la casa e il giardino

05.5.1              Grandi utensili e attrezzature

05.5.1.1           Grandi utensili e attrezzature a motore

05.5.1.2           Riparazione e noleggio di grandi utensili e attrezzature

05.5.2              Piccoli utensili e accessori vari

05.5.2.1           Piccoli utensili a mano

05.5.2.2           Accessori vari di piccoli utensili

05.5.2.3           Riparazione di piccoli utensili a mano e accessori vari

05.6                 Beni e servizi per la manutenzione ordinaria della casa

05.6.1              Beni non durevoli per la casa

05.6.1.1           Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa

05.6.1.2           Altri articoli non durevoli, di piccole dimensioni, per la casa

05.6.2              Servizi domestici e per la casa

05.6.2.1           Servizi domestici di personale retribuito

05.6.2.2           Servizi di lavanderia

05.6.2.3           Noleggio di mobili e arredi

05.6.2.9           Altri servizi domestici e per la casa

06                    SANITÀ

06.1                 Medicinali, attrezzature ed apparecchiature medicali

06.1.1              Prodotti farmaceutici

06.1.1.0           Prodotti farmaceutici

06.1.2              Altri prodotti medicali

06.1.2.1           Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione

06.1.2.9           Altri prodotti medicali n.c.a.

06.1.3              Attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.1           Occhiali e lenti a contatto correttivi

06.1.3.2           Protesi uditive

06.1.3.3           Riparazione di attrezzature e apparecchi terapeutici

06.1.3.9           Altre attrezzature e apparecchi terapeutici

06.2                 Servizi ambulatoriali

06.2.1              Servizi medici

06.2.1.1           Servizi di medicina generale

06.2.1.2           Servizi medici specialistici

06.2.2              Servizi dentistici

06.2.2.0           Servizi dentistici

06.2.3              Servizi paramedici

06.2.3.1           Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici

06.2.3.2           Bagni termali, chinesiterapia, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature terapeutiche

06.2.3.9           Altri servizi paramedici

06.3                 Servizi ospedalieri

06.3.0              Servizi ospedalieri

06.3.0.0           Servizi ospedalieri

07                    TRASPORTI

07.1                 Acquisto di veicoli

07.1.1              Automobili

07.1.1.1           Automobili nuove

07.1.1.2           Automobili usate

07.1.2              Motocicli

07.1.2.0           Motocicli

07.1.3              Biciclette

07.1.3.0           Biciclette

07.1.4              Veicoli a trazione animale

07.1.4.0           Veicoli a trazione animale

07.2                 Esercizio di mezzi di trasporto privati

07.2.1              Pezzi di ricambio e accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.1.1           Pneumatici

07.2.1.2           Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati

07.2.1.3           Accessori per mezzi di trasporto privati

07.2.2              Carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.1           Carburante diesel

07.2.2.2           Benzina

07.2.2.3           Altri carburanti per mezzi di trasporto privati

07.2.2.4           Lubrificanti

07.2.3              Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.3.0           Manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto privati

07.2.4              Altri servizi relativi ai mezzi di trasporto privati

07.2.4.1           Affitto di garage e posti auto e noleggio di mezzi di trasporto privati

07.2.4.2           Pedaggi e parchimetri

07.2.4.3           Corsi di guida, esami, patenti e controlli tecnici

07.3                 Servizi di trasporto

07.3.1              Trasporto di passeggeri su rotaia

07.3.1.1           Trasporto ferroviario di passeggeri

07.3.1.2           Trasporto di passeggeri in metropolitana e su tram

07.3.2              Trasporto di passeggeri su strada

07.3.2.1           Trasporto di passeggeri su autobus e pullman

07.3.2.2           Trasporto di passeggeri su taxi e autovetture noleggiate con autista

07.3.3              Trasporto aereo di passeggeri

07.3.3.1           Voli nazionali

07.3.3.2           Voli internazionali

07.3.4              Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.4.1           Trasporto marittimo di passeggeri

07.3.4.2           Trasporto per vie d'acqua interne di passeggeri

07.3.5              Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.5.0           Trasporto multimodale di passeggeri

07.3.6              Acquisto di altri servizi di trasporto

07.3.6.1           Trasporto mediante funicolare, funivia e seggiovia

07.3.6.2           Servizi di trasloco e immagazzinaggio

07.3.6.9           Acquisto di altri servizi di trasporto n.c.a.

08                    COMUNICAZIONI

08.1                 Servizi postali

08.1.0              Servizi postali

08.1.0.1           Trattamento della corrispondenza

08.1.0.9           Altri servizi postali

08.2                 Apparecchi telefonici e di telefax

08.2.0              Apparecchi telefonici e di telefax

08.2.0.1           Apparecchi per la telefonia fissa

08.2.0.2           Apparecchi per la telefonia mobile

08.2.0.3           Altri apparecchi telefonici e di telefax

08.2.0.4           Riparazione di apparecchi telefonici e di telefax

08.3                 Servizi di telefonia e di telefax

08.3.0              Servizi di telefonia e di telefax

08.3.0.1           Servizi di telefonia fissa

08.3.0.2           Servizi di telefonia mobile

08.3.0.3           Servizi di connessione a Internet

08.3.0.4           Pacchetti di servizi di telecomunicazione

08.3.0.5           Altri servizi di trasmissione delle informazioni

09                    RICREAZIONE E CULTURA

09.1                 Apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.1              Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.1           Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni

09.1.1.2           Apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.1.3           Apparecchi portatili per suoni e immagini

09.1.1.9           Altri apparecchi per la ricezione, la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini

09.1.2              Apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici

09.1.2.1           Macchine fotografiche e videocamere

09.1.2.2           Accessori per apparecchi fotografici e cinematografici

09.1.2.3           Strumenti ottici

09.1.3              Apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.1           Personal computer

09.1.3.2           Accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.3.3           Software

09.1.3.4           Calcolatori e altri apparecchi per il trattamento dell'informazione

09.1.4              Supporti di registrazione

09.1.4.1           Supporti di registrazione preregistrati

09.1.4.2           Supporti di registrazione non registrati

09.1.4.9           Altri supporti di registrazione

09.1.5              Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.1.5.0           Riparazione di apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici

09.2                 Altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.1              Beni durevoli per attività ricreative all'aperto

09.2.1.1           Autocaravan, caravan e rimorchi

09.2.1.2           Aeromobili, velivoli ultraleggeri, alianti, deltaplani e palloni aerostatici

09.2.1.3           Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni

09.2.1.4           Cavalli e pony e relativi accessori

09.2.1.5           Principali articoli per giochi e sport

09.2.2              Strumenti musicali e beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.2.1           Strumenti musicali

09.2.2.2           Beni durevoli per attività ricreative al coperto

09.2.3              Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.2.3.0           Manutenzione e riparazione di altri beni durevoli per ricreazione e cultura

09.3                 Altri articoli e attrezzature per attività ricreative, giardinaggio e animali da compagnia

09.3.1              Giochi, giocattoli e hobby

09.3.1.1           Giochi e hobby

09.3.1.2           Giocattoli e articoli per feste

09.3.2              Articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.1           Articoli sportivi

09.3.2.2           Articoli per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.2.3           Riparazione di articoli sportivi, per campeggio e per attività ricreative all'aperto

09.3.3              Giardini, fiori e piante

09.3.3.1           Articoli per giardinaggio

09.3.3.2           Piante e fiori

09.3.4              Animali da compagnia e relativi prodotti

09.3.4.1           Acquisto di animali da compagnia

09.3.4.2           Prodotti per animali da compagnia

09.3.5              Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.3.5.0           Servizi veterinari e altri servizi per animali da compagnia

09.4                 Servizi ricreativi e culturali

09.4.1              Servizi ricreativi e sportivi

09.4.1.1           Servizi ricreativi e sportivi - Frequentazione

09.4.1.2           Servizi ricreativi e sportivi - Partecipazione

09.4.2              Servizi culturali

09.4.2.1           Cinema, teatri e concerti

09.4.2.2           Musei, biblioteche, giardini zoologici

09.4.2.3           Canone radio e tv, abbonamenti

09.4.2.4           Noleggio di attrezzature e accessori per attività culturali

09.4.2.5           Servizi fotografici

09.4.2.9           Altri servizi culturali

09.4.3              Giochi, lotterie e scommesse

09.4.3.0           Giochi, lotterie e scommesse

09.5                 Giornali, libri e articoli di cancelleria

09.5.1              Libri

09.5.1.1           Libri di narrativa

09.5.1.2           Libri scolastici

09.5.1.3           Altri libri diversi da quelli di narrativa

09.5.1.4           Servizi di rilegatura e download di libri elettronici

09.5.2              Giornali e periodici

09.5.2.1           Giornali

09.5.2.2           Riviste e periodici

09.5.3              Stampati vari

09.5.3.0           Stampati vari

09.5.4              Articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.5.4.1           Prodotti di carta

09.5.4.9           Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno

09.6                 Pacchetti vacanza

09.6.0              Pacchetti vacanza

09.6.0.1           Pacchetti vacanza nazionali

09.6.0.2           Pacchetti vacanza internazionali

10                    ISTRUZIONE

10.1                 Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0              Scuola dell'infanzia e istruzione primaria

10.1.0.1           Scuola dell'infanzia (livello 0 dell'ISCED-97)

10.1.0.2           Istruzione primaria (livello 1 dell'ISCED-97)

10.2                 Istruzione secondaria

10.2.0              Istruzione secondaria

10.2.0.0           Istruzione secondaria

10.3                 Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0              Istruzione postsecondaria non terziaria

10.3.0.0           Istruzione postsecondaria non terziaria (livello 4 dell'ISCED-97)

10.4                 Istruzione terziaria

10.4.0              Istruzione terziaria

10.4.0.0           Istruzione terziaria

10.5                 Istruzione non definibile per livello

10.5.0              Istruzione non definibile per livello

10.5.0.0           Istruzione non definibile per livello

11                    RISTORANTI E ALBERGHI

11.1                 Servizi di ristorazione

11.1.1              Ristoranti, bar e simili

11.1.1.1           Ristoranti, bar e sale da ballo

11.1.1.2           Fast food e servizi da asporto

11.1.2              Mense

11.1.2.0           Mense

11.2                 Servizi di alloggio

11.2.0              Servizi di alloggio

11.2.0.1           Alberghi, motel, pensioni e simili

11.2.0.2           Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili

11.2.0.3           Servizi di alloggio in altre strutture

12                    BENI E SERVIZI VARI

12.1                 Cura della persona

12.1.1              Saloni di parrucchiere e istituti di bellezza

12.1.1.1           Servizi di parrucchiere per uomo e bambino

12.1.1.2           Servizi di parrucchiere per donna

12.1.1.3           Trattamenti di bellezza

12.1.2              Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.1           Apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.2.2           Riparazione di apparecchi elettrici per la cura della persona

12.1.3              Altri apparecchi, articoli e prodotti per la cura della persona

12.1.3.1           Apparecchi non elettrici

12.1.3.2           Articoli per l'igiene e il benessere personale, articoli esoterici e prodotti di bellezza

12.2                 Prostituzione

12.2.0              Prostituzione

12.2.0.0           Prostituzione

12.3                 Effetti personali n.c.a.

12.3.1              Gioielli e orologi

12.3.1.1           Gioielli

12.3.1.2           Orologi

12.3.1.3           Riparazione di gioielli e orologi

12.3.2              Altri effetti personali

12.3.2.1           Articoli da viaggio

12.3.2.2           Articoli per bambini

12.3.2.3           Riparazione di altri effetti personali

12.3.2.9           Altri effetti personali n.c.a.

12.4                 Assistenza sociale

12.4.0              Assistenza sociale

12.4.0.1           Servizi di custodia dei bambini

12.4.0.2           Case di riposo per anziani e residenze per persone disabili

12.4.0.3           Servizi di assistenza a domicilio

12.4.0.4           Consulenza

12.5                 Assicurazioni

12.5.1              Assicurazioni sulla vita

12.5.1.0           Assicurazioni sulla vita

12.5.2              Assicurazioni sull'abitazione

12.5.2.0           Assicurazioni sull'abitazione

12.5.3              Servizi assicurativi connessi alla salute

12.5.3.1           Servizi assicurativi pubblici connessi alla salute

12.5.3.2           Servizi assicurativi privati connessi alla salute

12.5.4              Assicurazioni sui mezzi di trasporto

12.5.4.1           Assicurazioni sugli autoveicoli

12.5.4.2           Assicurazioni viaggi

12.5.5              Altre assicurazioni

12.5.5.0           Altre assicurazioni

12.6                 Servizi finanziari n.c.a.

12.6.1              SIFIM

12.6.1.0           SIFIM

12.6.2              Altri servizi finanziari n.c.a.

12.6.2.1           Spese bancarie e postali

12.6.2.2           Onorari e commissioni di mediatori e consulenti in materia di investimenti

12.7                 Altri servizi n.c.a.

12.7.0              Altri servizi n.c.a.

12.7.0.1           Spese amministrative

12.7.0.2           Servizi legali e contabili

12.7.0.3           Servizi funebri

12.7.0.4           Altre tariffe e servizi