Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'abrogazione di alcuni atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale /* COM/2014/0714 final - 2014/0338 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Garantire che l'acquis legislativo dell'UE
rimanga al passo coi tempi e serva allo scopo per cui è stato concepito è una
priorità per la Commissione. Già nel progetto interistituzionale del 16.12.2003
- "Legiferare meglio"[1],
il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione avevano concordato sulla
necessità di ridurre il volume del corpus legislativo dell'Unione europea
abrogando gli atti non più applicati. Tali atti andrebbero rimossi dall'acquis
legislativo dell'UE per migliorare la trasparenza e apportare una maggiore
certezza del diritto a tutti i cittadini e tutti gli Stati membri. Ciò è in linea con
la politica della Commissione sull'adeguatezza della regolamentazione. Nella
comunicazione del giugno 2014 – "Programma di controllo dell'adeguatezza e
dell'efficacia della regolamentazione (REFIT): situazione attuale e prospettive"[2], la Commissione ha
dichiarato che stava passando in rassegna l'acquis nei settori della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di individuare
gli atti che potrebbero essere abrogati in previsione della scadenza del
periodo transitorio stabilito dai trattati. La Commissione ha ora completato la valutazione degli atti
normativi legati allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compreso l'acquis
dell'ex terzo pilastro. Una serie di atti adottati negli ultimi decenni hanno
esaurito tutti i loro effetti. Non sono più pertinenti per il loro carattere
temporaneo o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi. Per
motivi di certezza del diritto, la Commissione propone che il Parlamento europeo
e il Consiglio abroghino le misure indicate nel presente documento. I. La decisione del comitato
esecutivo SCH/Com-ex (93)14 riguardante il
miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di lotta
contro il traffico degli stupefacenti[3] riguarda solo le situazioni in cui uno Stato membro rifiuta di
prestare la propria cooperazione giudiziaria pratica nella lotta contro il
traffico degli stupefacenti. Questa decisione è diventata
obsoleta dopo l'entrata in vigore della Convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[4], che prevede una più
ampia cooperazione fra gli Stati membri anche nel settore della politica
antidroga. II. La dichiarazione del comitato esecutivo
SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev.[5]
riguarda il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno dei
genitori, al legittimo affidatario. Questa dichiarazione è
diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006[6]
e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione[7], che prevedono nuove
norme per il controllo dei minori che attraversano una frontiera esterna e per
le attività corrispondenti dell'ufficio SIRENE. III. La decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex
(98) 52[8] ha approvato il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera
tra forze di polizia, strumento di assistenza agli Stati membri nello
svolgimento delle operazioni transfrontaliere. La decisione è diventata obsoleta dopo che il
contenuto del Vademecum è stato incluso nel più recente Catalogo aggiornato
delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis
di Schengen e delle migliori pratiche: cooperazione di polizia[9], nel Manuale sulle
operazioni transfrontaliere[10]
e nel Compendio sui funzionari di collegamento dei servizi
di contrasto[11]. IV. La decisione 2008/173/CE del Consiglio[12] ha stabilito l'oggetto
particolareggiato, l'organizzazione, il coordinamento e le procedure di
convalida di certe prove tecniche del sistema d'informazione Schengen II (SIS
II) con lo scopo di accertare se durante la fase di sviluppo il SIS II poteva
operare secondo i requisiti tecnici e funzionali definiti negli strumenti
giuridici ad esso relativi. Questa decisione ha esaurito il suo effetto
giuridico da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è stato lanciato. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Il dialogo relativo all'individuazione delle norme dell'acquis dell'ex
terzo pilastro divenute obsolete si è svolto nel corso del 2014 e ha visto la
partecipazione della Commissione, dei rappresentanti degli Stati membri e del
Segretariato del Consiglio nell'ambito del Gruppo degli
Amici della Presidenza, che è stato attivato per esaminare tutte le questioni
legate alla fine del periodo transitorio di 5 anni di cui all'articolo 10 del
protocollo n. 36 dei trattati. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle
misure proposte La proposta abroga una serie di strumenti giuridici nel settore della
cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che
sono state identificate come obsolete. Base giuridica La base giuridica
per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante
il miglioramento della prassi della cooperazione giudiziaria in materia di
lotta contro il traffico degli stupefacenti (SCH/Com-ex (93)14) è l'articolo 82,
paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La base giuridica per l'abrogazione della dichiarazione del comitato
esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori (SCH/Com-ex (97) decl 13,
2a rev.) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. La base giuridica
per l'abrogazione della decisione del comitato esecutivo del 16 dicembre 1998 riguardante la
cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia nella prevenzione e nella
ricerca di fatti punibili su richiesta (SCH/Com-ex (98) 52) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera c), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La base giuridica
per l'abrogazione della decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio
2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II) è l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Principi di sussidiarietà e proporzionalità Le misure interessate dalla presente proposta sono obsolete, o perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, o perché non sono più pertinenti a causa della loro natura temporanea. Abrogare tali misure è quindi conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Spetta al legislatore dell'Unione adottare le misure necessarie a tal fine. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La
proposta non ha alcuna incidenza finanziaria. 2014/0338 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa all'abrogazione di alcuni atti nel
settore della cooperazione di polizia e della cooperazione
giudiziaria in materia penale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), e l'articolo
87, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Migliorare la trasparenza del
diritto dell'Unione è parte essenziale della strategia "Legiferare meglio"
attuata dalle istituzioni dell'Unione. In tale contesto è opportuno eliminare
dalla legislazione in vigore gli atti che non hanno più ragion d'essere. (2) Una serie di atti adottati
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale non sono più pertinenti in virtù della loro natura temporanea o
perché il loro contenuto è stato ripreso in atti successivi, anche se non sono
stati abrogati. (3) La
decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93)14[13] era volta a migliorare la prassi della cooperazione giudiziaria in
materia di lotta contro il traffico degli stupefacenti solo nei casi di rifiuto
di cooperazione da parte di uno Stato membro. Questa
decisione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore della Convenzione
relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[14], che prevede una più ampia cooperazione fra gli Stati membri nel
settore della politica antidroga. (4) La dichiarazione del
comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev.[15] riguarda il rapimento di minori o la loro sottrazione abusiva, da uno
dei genitori, al legittimo affidatario. Questa dichiarazione è diventata obsoleta dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e della Commissione[16] e della decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione[17], che prevedono nuove norme per il controllo dei minori che attraversano
una frontiera esterna e per le attività corrispondenti dell'ufficio SIRENE. (5) La
decisione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (98) 52[18] ha approvato il Vademecum Schengen sulla cooperazione transfrontaliera
tra forze di polizia, strumento di assistenza agli Stati membri nello
svolgimento delle operazioni transfrontaliere. La decisione è diventata obsoleta dopo che il contenuto del Vademecum è stato
incluso nel più recente Catalogo aggiornato delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori
pratiche: cooperazione di polizia, nel Manuale sulle operazioni
transfrontaliere e nel Compendio sui funzionari di collegamento dei servizi di
contrasto. (6) La decisione 2008/173/CE del
Consiglio[19] ha stabilito l'oggetto particolareggiato, l'organizzazione, il
coordinamento e le procedure di convalida di certe prove tecniche per accertare
la conformità del sistema d'informazione Schengen II (SIS II) ai requisiti tecnici
e funzionali definiti nei suoi strumenti giuridici. Questa decisione ha
esaurito il suo effetto giuridico da quando, il 9 aprile 2013, il SIS II è
divenuto operativo. (7) Per ragioni di certezza del
diritto e di chiarezza è opportuno abrogare la dichiarazione e le decisioni obsolete. (8) Poiché l'obiettivo della
presente decisione, ossia l'abrogazione di una serie di atti obsoleti dell'Unione
nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in
materia penale, non può essere realizzato dagli Stati membri ma solo a livello
dell'Unione, la presente decisione risponde al principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione si
limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo. (9) A norma dell'articolo 1 del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca
non partecipa all'adozione della presente decisione. (10) La presente decisione
costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda
partecipa in conformità dell'articolo 5 del protocollo sull'integrazione
dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e dell'articolo
6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio[20]. (11) Il 24 luglio 2013 il Regno
Unito ha notificato, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, primo comma, del
protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, che,
riguardo agli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale protocollo, non
accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate sempre all'articolo 10,
paragrafo 1, del protocollo. Di conseguenza, tutti gli
atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo cessano di applicarsi
al Regno Unito dal 1° dicembre 2014. Il 20 novembre 2014 il Regno Unito ha
proceduto alla notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del protocollo. Il
Regno Unito ha notificato, con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2014, l'intenzione
di partecipare a 35 atti che altrimenti, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
4, del protocollo, cesserebbero di applicarsi a tale Stato dalla stessa data. L'elenco
dei 35 atti notificati non include quelli menzionati nella presente decisione. Il
Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione. (12) Per quanto riguarda l'Islanda
e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal
Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen[21],
che rientrano nel settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE del
Consiglio[22]. (13) Per quanto riguarda la
Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima
all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[23], che rientrano nel
settore di cui all'articolo 1 della decisione 1999/437/CE, in combinato
disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio[24]. (14) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla
cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia[25], che rientrano nel settore di cui all'articolo
1, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con
l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio[26], HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Abrogazione
di atti obsoleti Le decisioni del comitato esecutivo SCH/Com-ex (93)14 e (98) 52, la dichiarazione del comitato esecutivo SCH/Com-ex (97) decl 13 2a rev. e la
decisione 2008/173/CE del Consiglio sono abrogate. Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1. [2] COM(2014) 368 final del 18.6.2014. [3] Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della
cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli
stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427). [4] Convenzione
del 29 maggio 2000, stabilita dal
Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea, e protocollo, stabilito dal Consiglio a norma all'articolo 34 del
trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU
C 326 del 21.11.2001). [5] Dichiarazione
del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di
minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436). [6] Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). [7] Decisione
di esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante
il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1). [8] Decisione del comitato esecutivo del 16
dicembre 1998 riguardante il
Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
(SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408). [9] 15785/2/10
REV 2, 25 gennaio 2011. [10] 10505/2/09
REV 2, 3 settembre 2009. [11] 10504/2/09
REV 2, 17 luglio 2009. [12] Decisione 2008/173/CE
del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag.
14). [13] Decisione del comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 riguardante il miglioramento della prassi della
cooperazione giudiziaria in materia di lotta contro il traffico degli
stupefacenti (SCH/Com-ex (93) 14) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 427). [14] Convenzione
del 29 maggio 2000, stabilita dal
Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3), e protocollo, stabilito dal Consiglio a norma
all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della Convenzione relativa
all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1). [15] Dichiarazione
del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di
minori (SCH/Com-ex (97) decl 13, 2a rev.) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 436). [16] Regolamento
(CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006,
che istituisce un codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice frontiere
Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006,
pag. 1). [17] Decisione di
esecuzione 2013/115/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il
manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 71 del 14.3.2013, pag. 1). [18] Decisione del comitato esecutivo del 16
dicembre 1998 riguardante il
Vademecum sulla cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia
(SCH/Com-ex (98) 52) (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 408). [19] Decisione 2008/173/CE
del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 57 dell'1.3.2008, pag.
14). [20] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [21] GU L 176 del 10.7.1999,
pag. 36. [22] Decisione 1999/437/CE
del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione
dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda
e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione,
all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999,
pag. 31). [23] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [24] Decisione 2008/149/GAI
del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la
Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione
svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di
Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50). [25] GU L 160 del 18.6.2011,
pag. 3. [26] Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011,
sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione
europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del
Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione
europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione
della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo
dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria
in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).