Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità /* COM/2014/0704 final/2 - 2014/0332 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le rettifiche dei contributi nazionali degli
Stati membri (risorse proprie) basati sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e
sul reddito nazionale lordo (RNL), che nel regolamento n. 1150/2000 sono
denominati "risorse IVA e risorsa complementare", al finanziamento
del bilancio dell'Unione vengono effettuate ogni anno il primo giorno feriale
del mese di dicembre. Queste rettifiche variano da un anno all'altro.
Come dimostrano i dati calcolati nel 2014, le rettifiche delle risorse proprie
RNL risultanti dagli importi complementari che devono essere messi a
disposizione da alcuni Stati membri possono essere eccezionalmente elevate a
causa di revisioni sostanziali effettuate dagli Stati membri in relazione ai
loro dati sull'RNL degli anni precedenti. Poiché gli Stati membri forniscono alla
Commissione i dati di base, l'insieme dei dati con un'incidenza sulle risorse
proprie per tutti gli Stati membri è noto soltanto nel mese di ottobre di ogni
anno. A norma delle vigenti disposizioni del
regolamento n. 1150/2000, queste rettifiche devono essere messe a
disposizione il primo giorno feriale di dicembre. Non vi è alcun margine
discrezionale per concordare una data successiva. Nel caso in cui gli importi in questione siano
molto elevati, questo può rendere difficile la posizione di bilancio degli
Stati membri, soprattutto verso la fine dell'anno, e comportare addirittura un
notevole rischio per la loro stabilità economica o finanziaria. 2. CONTENUTO DELLA PROPOSTA In presenza di un importo globale
eccezionalmente elevato, gli Stati membri hanno la possibilità di mettere a
disposizione l'importo risultante dalle rettifiche (saldi IVA e RNL) in
qualsiasi momento tra il primo giorno feriale di dicembre e il primo giorno
feriale di settembre dell'anno successivo, se si verificano le circostanze
elencate di seguito: a) superamento della soglia individuale:
se, secondo i dati di bilancio aggiornati, l'importo dei saldi IVA e RNL
relativi a uno Stato membro è superiore a due dodicesimi mensili che devono
essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa complementare da quello
Stato membro, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la correzione
accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio, oppure b) superamento della soglia globale: se,
secondo i dati di bilancio aggiornati, l'importo complessivo dei saldi IVA e
RNL per tutti gli Stati membri è superiore alla metà del dodicesimo normale che
deve essere messo a disposizione come risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL
da tutti gli Stati membri, tenuto conto dell'effetto che ha su tali risorse la
correzione accordata al Regno Unito per gli squilibri di bilancio. Nel 2014, quattro Stati membri sarebbero
autorizzati a differire la messa a disposizione a causa del superamento della
soglia individuale (più di due dodicesimi normali). Dal 2002 ad oggi, nel 2007
due Stati membri avrebbero avuto questa possibilità. Tuttavia, poiché nel 2014 è stata superata
anche la soglia globale (i saldi IVA e RNL per tutti gli Stati membri ammontano
a 9,5 miliardi di EUR, mentre la metà di un dodicesimo normale è inferiore a 5
miliardi di EUR), tutti gli Stati membri sono autorizzati a differire la messa
a disposizione di questi saldi. Dal 2004 ad oggi, la soglia globale è stata
superata solo nel 2007. Questa modifica si applica già ai saldi IVA e
RNL da iscrivere nella contabilità della Commissione il primo giorno feriale di
dicembre 2014. Ogniqualvolta differisce la messa a
disposizione, totale o parziale, delle rettifiche, uno Stato membro dovrebbe
comunicare alla Commissione in tempo utile, e comunque entro il primo giorno
feriale di dicembre, la data o le date in cui gli importi corrispondenti
saranno messi a disposizione. Queste date sono vincolanti. Di conseguenza,
qualsiasi ritardo nella messa a disposizione delle rettifiche rispetto alla
data o alle date comunicate alla Commissione deve dar luogo al pagamento di un
interesse in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
Poiché il regolamento (CE,
Euratom) n. 1150/2000 sarà abrogato retroattivamente dal regolamento n. 609/2014[1], le
modifiche introdotte dalla presente proposta dovrebbero essere tenute nella
debita considerazione nell'ambito della proposta di modifica del regolamento n. 609/2014,
che la Commissione si è impegnata a presentare entro la fine di marzo 2015[2]. 2014/0332 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE, Euratom) n.
1150/2000 recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa
al sistema delle risorse proprie della Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 322, paragrafo 2, visto il trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[3], visto il parere della Corte dei conti europea[4], considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 10,
paragrafi 4-8, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000[5],
la Commissione deve calcolare e comunicare agli Stati membri le rettifiche
delle risorse proprie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c),
della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio relativa al sistema delle
risorse proprie delle Comunità europee[6]
(risorse IVA e risorsa propria basata sull'RNL, di seguito "risorsa
complementare") con un anticipo sufficiente affinché essi possano
iscriverle nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1150/2000 il primo giorno feriale del mese di dicembre. (2) In circostanze eccezionali,
queste rettifiche possono tradursi in importi estremamente elevati che, per
alcuni Stati membri, potrebbero essere di gran lunga superiori a due dodicesimi
mensili che devono essere messi a disposizione come risorse IVA e risorsa
complementare e complessivamente, per tutti gli Stati membri, la metà dei
dodicesimi mensili aggregati. (3) Per alcuni Stati membri, l'obbligo
di mettere a disposizione questi importi elevati può rappresentare un onere
finanziario considerevole, che potrebbe comportare notevoli difficoltà di
bilancio per il paese, soprattutto verso la fine dell'anno. (4) Gli Stati membri dovrebbero
quindi avere la possibilità di differire, a determinate condizioni, la messa a
disposizione di tali importi fino al primo giorno feriale del mese di settembre
dell'anno successivo. (5) Gli Stati membri che decidono
di avvalersi di questa possibilità dovrebbero comunicare alla Commissione, con
largo anticipo rispetto al primo giorno feriale di dicembre, la data o le date
della messa a disposizione delle rettifiche, in modo da consentire una gestione
efficiente del fabbisogno di tesoreria dell'Unione. Qualsiasi ritardo nella
messa a disposizione di tali rettifiche rispetto alla data o alle date
comunicate alla Commissione dovrebbe dar luogo al pagamento di un interesse in
conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000. (6) Questa possibilità dovrebbe
applicarsi per la prima volta alle rettifiche che, a norma del regolamento (CE,
Euratom) n. 1150/2000, dovrebbero essere iscritte nella contabilità della
Commissione il primo giorno feriale di dicembre 2014. (7) Occorre quindi modificare
opportunamente il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 è
così modificato: all'articolo 10 è aggiunto un nuovo paragrafo 7
bis, "7 bis. In deroga ai paragrafi 4-7 del
presente articolo, gli Stati membri possono iscrivere nel conto di cui all'articolo
9, paragrafo 1, del presente regolamento gli importi da accreditare alla
Commissione in conformità dei suddetti paragrafi fino al primo giorno feriale
del mese di settembre dell'anno successivo, purché sia soddisfatta una delle
seguenti condizioni: (a)
lo Stato membro interessato dovrebbe iscrivere, il
primo giorno del mese di dicembre, nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1,
del presente regolamento un importo superiore a due dodicesimi del totale previsto
per tale Stato membro nel bilancio relativo alle risorse IVA e alla risorsa
complementare, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, in
vigore il 15 novembre dello stesso anno, oppure (b)
gli Stati membri considerati complessivamente
dovrebbero iscrivere, il primo giorno del mese di dicembre, nel conto di cui
all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un importo totale
superiore alla metà di un dodicesimo del totale previsto nel bilancio relativo
alle risorse IVA e alla risorsa complementare, di cui al paragrafo 3, primo
comma, del presente articolo, in base ai tassi di cambio indicati in tale
comma, in vigore il 15 novembre dello stesso anno. Gli Stati membri possono applicare il primo
comma solo dopo aver comunicato alla Commissione, anteriormente al primo giorno
feriale del mese di dicembre, la loro decisione e la data, o le date, dell'iscrizione
dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo
1, del presente regolamento. Qualsiasi ritardo nell'iscrizione
dell'ammontare delle rettifiche nel conto di cui all'articolo 9, paragrafo
1, del presente regolamento rispetto alla data o alle date comunicate alla
Commissione a norma del secondo comma dà luogo al pagamento, da parte dello
Stato membro in questione, di un interesse in conformità dell'articolo 11 del
presente regolamento." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica agli importi da iscrivere nel
conto di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
(CE, Euratom) n. 1150/2000 dopo il 30 novembre 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. TITOLO DELLA PROPOSTA 2. LINEE DI BILANCIO Capitolo e articolo: Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in
questione: 3. INCIDENZA FINANZIARIA ¨ La proposta non ha alcuna incidenza finanziaria ¨ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la
seguente incidenza finanziaria sulle entrate: (milioni
di EUR al primo decimale) || || Linea di bilancio || Entrate[7] || Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa || [Anno n] Articolo || Incidenza sulle risorse proprie || || Articolo || Incidenza sulle risorse proprie || || Situazione a seguito dell'azione || [n+1] || [n+2] || [n+3] || [n+4] || [n+5] Articolo || || || || || Articolo || || || || || 4. MISURE ANTIFRODE 5. ALTRE OSSERVAZIONI Le modifiche danno agli Stati membri la
possibilità di mettere a disposizione le rettifiche delle risorse IVA e della
risorsa complementare (capitoli 31 e 32) in più rate, a condizione che l'importo
complessivo sia eccezionalmente elevato (superamento della soglia individuale o
globale). L'eventuale uso di questa possibilità da parte
degli Stati membri potrebbe far sì che le risorse proprie 2014 siano messe a
disposizione solo nel 2015. È difficile prevedere in anticipo in che misura
gli Stati membri sceglierebbero di differire i pagamenti. Le probabilità che le soglie siano superate ogni
anno sono scarsissime, ma non si può escludere a priori che questo si
verifichi. [1] Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del
26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione
delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e
sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria
(Rifusione). [2] La dichiarazione comune iscritta nel verbale del
Consiglio del 26 maggio 2014 recita: "Il Consiglio e la Commissione
convengono che, al più tardi entro la fine di marzo 2015, la Commissione
presenterà una proposta relativamente all'articolo 12 del regolamento del
Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle
risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e
sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, al fine
di consentire una revisione della procedura di calcolo degli interessi sugli
importi messi a disposizione tardivamente. Inoltre, il tasso o i tassi di
interesse devono rispettare il principio di proporzionalità assicurando al
contempo il corretto funzionamento del sistema per far fronte al fabbisogno di
tesoreria." [3] GU C del , pag. . [4] GU C del , pag. . [5] GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1. [6] GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17. [7] Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli,
contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli
importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.