52014PC0692

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/0692 final - 2014/0327 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'atto di adesione della Repubblica di Croazia[1] prevede che quest'ultima aderisca agli accordi conclusi o firmati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri con uno o più paesi terzi prima dell'adesione della Croazia mediante un protocollo agli accordi stessi. La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012[2] ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti.

L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 e concluso mediante decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008, ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008[3].

Pertanto la Commissione ha negoziato un protocollo sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14 settembre 2012, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio. La Commissione e i rappresentanti cinesi hanno firmato il protocollo il xx yy zzzz, a Bruxelles.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I negoziati con la Repubblica popolare cinese si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 20 giugno 2014.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il protocollo include la Repubblica di Croazia fra le parti dell'accordo e prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Repubblica di Croazia. L'accordo non è modificato sostanzialmente.

La Commissione chiede al Consiglio di autorizzare la conclusione del protocollo.

2014/0327 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1)       L'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, (in seguito denominato "l'accordo") è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 e concluso il 28 gennaio 2008, ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008.

(2)       La Commissione è stata autorizzata dal Consiglio il 14 settembre 2012 a negoziare un protocollo che modifica l'accordo con la Cina per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia.

(3)       Il protocollo è stato firmato a Bruxelles il xx.yy.wwww.

(4)       L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

(5)       È pertanto opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, il protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, alla notifica prevista dall'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21.

[2]               13351/12

[3]               L 46/23

[4]               GU C , , pag. .

ALLEGATO

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL’ACCORDO SUI TRASPORTI MARITTIMI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL’ALTRA

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L’IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI

LA REPUBBLICA D’AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

in appresso gli “Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell’Unione europea, e

L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, rappresentata dal Consiglio dell’Unione europea, da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, dall’altra,

VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il 1° luglio 2013,

HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica di Croazia è parte dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 1° marzo 2008 (in appresso “l’accordo”).

ARTICOLO 2

Il testo dell’accordo in lingua croata, allegato al presente protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche redatte ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo medesimo

ARTICOLO 3

Le parti contraenti si notificano reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo. Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima notifica scritta.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo è redatto a xxxx, addì xx yy duemilazz, in duplice esemplare, in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER GLI STATI MEMBRI PER L’UNIONE EUROPEA || PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE