Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea /* COM/2014/0692 final - 2014/0327 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'atto di adesione della Repubblica di Croazia[1] prevede che quest'ultima
aderisca agli accordi conclusi o firmati dall'Unione europea e dai suoi Stati
membri con uno o più paesi terzi prima dell'adesione della Croazia mediante un
protocollo agli accordi stessi. La decisione del Consiglio del 14 settembre 2012[2] ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi
interessati ai fini della conclusione dei protocolli pertinenti. L'accordo sui trasporti marittimi tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della
Repubblica popolare cinese, dall'altra, è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre
2002 e concluso mediante decisione del Consiglio del 28 gennaio 2008, ed è
entrato in vigore il 1° marzo 2008[3].
Pertanto la Commissione ha negoziato un
protocollo sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 14
settembre 2012, previa consultazione di un comitato speciale nominato dal
Consiglio. La Commissione e i rappresentanti cinesi hanno firmato il protocollo
il xx yy zzzz, a Bruxelles. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO I negoziati con la Repubblica popolare cinese
si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 20 giugno 2014. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Il protocollo include la Repubblica di Croazia
fra le parti dell'accordo e prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo
in seguito all'adesione della Repubblica di Croazia. L'accordo non è modificato
sostanzialmente. La Commissione chiede al Consiglio di
autorizzare la conclusione del protocollo. 2014/0327 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione di un protocollo
recante modifica dell'accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e
i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare
cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia
all'Unione europea Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), visto l'atto di adesione della Repubblica di
Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) L'accordo sui trasporti
marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, (in seguito denominato "l'accordo")
è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002 e concluso il 28 gennaio 2008,
ed è entrato in vigore il 1° marzo 2008. (2) La Commissione è stata
autorizzata dal Consiglio il 14 settembre 2012 a negoziare un protocollo che modifica
l'accordo con la Cina per tenere conto dell'adesione della Repubblica di
Croazia. (3) Il protocollo è stato firmato
a Bruxelles il xx.yy.wwww. (4) L'articolo 6, paragrafo 2,
dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia prevede che quest'ultima
aderisca all'accordo mediante un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica
popolare cinese. (5) È pertanto opportuno
concludere il protocollo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È approvato, a nome dell'Unione e dei suoi
Stati membri, il protocollo recante modifica dell'accordo sui trasporti
marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il
governo della Repubblica popolare cinese, dall'altra, per tenere conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la o le
persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati
membri, alla notifica prevista dall'articolo 3 del protocollo. Articolo 3 La presente decisione
entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21. [2] 13351/12 [3] L 46/23 [4] GU C , , pag. . ALLEGATO PROTOCOLLO RECANTE MODIFICA DELL’ACCORDO SUI
TRASPORTI MARITTIMI TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA
PARTE, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL’ALTRA della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un
protocollo recante modifica dell’accordo sui trasporti marittimi tra la
Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della
Repubblica popolare cinese, dall’altra, per tenere conto dell’adesione della
Repubblica di Croazia all’Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI
GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA
E IRLANDA DEL NORD, in appresso gli “Stati membri”, rappresentati dal Consiglio dell’Unione
europea, e L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, rappresentata dal Consiglio
dell’Unione europea, da una parte, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, dall’altra, VISTA l’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea il
1° luglio 2013, HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 La Repubblica di Croazia è parte dell’accordo sui trasporti marittimi
tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della
Repubblica popolare cinese, dall’altra, firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002
ed entrato in vigore il 1° marzo 2008 (in appresso “l’accordo”). ARTICOLO 2 Il testo dell’accordo in lingua croata, allegato al presente
protocollo, fa fede alle stesse condizioni delle altre versioni linguistiche
redatte ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo medesimo ARTICOLO 3 Le parti contraenti si notificano
reciprocamente attraverso i canali diplomatici l’avvenuto espletamento delle
procedure giuridiche interne per l’entrata in vigore del presente protocollo.
Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui è ricevuta l’ultima
notifica scritta. ARTICOLO 4 Il presente protocollo è redatto a xxxx, addì xx yy duemilazz, in
duplice esemplare, in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone,
greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese,
maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena,
finlandese, svedese e cinese, ciascun testo facente ugualmente fede. PER GLI STATI MEMBRI PER L’UNIONE EUROPEA || PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE