52014PC0685

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001 /* COM/2014/0685 final - 2014/0321 (NLE) */


RELAZIONE

L'atto del 2012 relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[1] introduce un sistema semplificato di adesione di tale paese alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea (ex articolo K.3 del trattato sull'Unione europea). In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione (con conseguente ratifica dei 28 Stati membri): l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione stabilisce semplicemente che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto medesimo.

L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione dispone che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione del nuovo Stato membro (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in croato, in modo che tale versione "faccia ugualmente fede"). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

L'allegato I dell'atto di adesione elenca le sei convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

Nell'elenco figurano la convenzione del 29 maggio 2000 stabilita conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e il relativo protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea.

Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Croazia alla richiamata convenzione e protocollo, in conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione.

2014/0321 (NLE)

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5,

vista la raccomandazione della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1)       La convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "convenzione sull'assistenza giudiziaria"), è stata firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed è entrata in vigore il 23 agosto 2005.

(2)       Ha integrato la convenzione sull'assistenza giudiziaria il protocollo del 16 ottobre 2001, stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione sull'assistenza giudiziaria (di seguito "protocollo sull'assistenza giudiziaria"), entrato in vigore il 5 ottobre 2005.

(3)       L'articolo 3, paragrafo 4, dell'atto di adesione stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto stesso. Dette convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla data fissata dal Consiglio. L'elenco include la convenzione sull'assistenza giudiziaria e il relativo protocollo.

(4)       In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La convenzione sull'assistenza giudiziaria entra in vigore, tra la Croazia e gli Stati membri per i quali essa vige, il [primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione].

Il protocollo sull'assistenza giudiziaria entra in vigore, tra la Croazia e gli Stati membri per i quali esso vige, il [primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione].

Articolo 2

I testi in lingua croata della convenzione sull'assistenza giudiziaria e del protocollo sull'assistenza giudiziaria, allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quel protocollo.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 10.

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU C […] del […], pag. […].