Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo protocollo del 16 ottobre 2001 /* COM/2014/0685 final - 2014/0321 (NLE) */
RELAZIONE L'atto del 2012 relativo alle condizioni di
adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea[1] introduce un sistema
semplificato di adesione di tale paese alle convenzioni (e protocolli) concluse
dagli Stati membri in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione
europea (ex articolo K.3 del trattato sull'Unione europea). In effetti non è
più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di
adesione (con conseguente ratifica dei 28 Stati membri): l'articolo 3, paragrafi
4 e 5, dell'atto di adesione stabilisce semplicemente che la Croazia aderisce
alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell'atto medesimo. L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di
adesione dispone che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data
in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Croazia e apporta alle
convenzioni tutti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione del nuovo
Stato membro (fra i quali, in ogni caso, l'adozione delle convenzioni in
croato, in modo che tale versione "faccia ugualmente fede"). Il
Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo. L'allegato I dell'atto di adesione elenca le
sei convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari
interni. Nell'elenco figurano la convenzione del 29
maggio 2000 stabilita conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione
europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati
membri dell'Unione europea, e il relativo protocollo del 16 ottobre 2001
stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione
europea. Obiettivo della presente raccomandazione della
Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a
motivo dell'adesione della Croazia alla richiamata convenzione e protocollo, in
conformità dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'atto di adesione. 2014/0321 (NLE) Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO riguardante l'adesione della Croazia alla convenzione
del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34
del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in
materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, e al relativo
protocollo del 16 ottobre 2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, visto l'atto di adesione della Croazia, in
particolare l'articolo 3, paragrafi 4 e 5, vista la raccomandazione della Commissione[2], visto il parere del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) La convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo
34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria
in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (di seguito "convenzione
sull'assistenza giudiziaria"), è stata firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000
ed è entrata in vigore il 23 agosto 2005. (2) Ha integrato la convenzione
sull'assistenza giudiziaria il protocollo del 16 ottobre 2001,
stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea,
della convenzione sull'assistenza giudiziaria (di seguito "protocollo sull'assistenza
giudiziaria"), entrato in vigore il 5 ottobre 2005. (3) L'articolo 3, paragrafo 4,
dell'atto di adesione stabilisce che la Croazia aderisce alle convenzioni e ai
protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell'atto
stesso. Dette convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Croazia alla
data fissata dal Consiglio. L'elenco include la convenzione sull'assistenza
giudiziaria e il relativo protocollo. (4) In conformità dell'articolo 3,
paragrafo 5, dell'atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai
protocolli tutti gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione sull'assistenza giudiziaria
entra in vigore, tra la Croazia e gli Stati membri per i quali essa vige, il [primo
giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione]. Il protocollo sull'assistenza giudiziaria entra
in vigore, tra la Croazia e gli Stati membri per i quali esso vige, il [primo
giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione].
Articolo 2 I testi in lingua croata della convenzione
sull'assistenza giudiziaria e del protocollo sull'assistenza giudiziaria, allegati
alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di
quella convenzione e di quel protocollo. Articolo 3 Gli effetti della
presente decisione decorrono dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 112 del 24 aprile 2012, pag. 10. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […].