52014PC0653

Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto /* COM/2014/0653 final - 2014/0302 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'IVA o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali.

Con lettere protocollate dalla Commissione il 28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 1° settembre 2014, ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania. Con lettera in data 3 settembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

Contesto generale

A norma del titolo XII, capo 1, della direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare regimi speciali per le piccole imprese, compresa l'esenzione dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera una determinata soglia. A seguito di tale esenzione un soggetto passivo non è tenuto ad addebitare l'IVA sulle sue forniture e, pertanto, non può detrarre l'IVA sugli acquisti.

Secondo l'articolo 287, punto 18), della direttiva IVA, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Nel 2011 la Romania ha chiesto una deroga al fine di semplificare gli obblighi in materia di IVA per le piccole imprese e facilitare la riscossione dell'imposta da parte dell'amministrazione fiscale nazionale. Con decisione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, il Consiglio ha autorizzato la Romania ad applicare fino al 31 dicembre 2014 una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR. Questa misura è facoltativa per i soggetti passivi.

La Romania ha ora chiesto la proroga di tale misura.

Dalle informazioni comunicate dalla Romania, sembra che più di 10 000 soggetti passivi abbiano beneficiato dell'esenzione dall'IVA in conseguenza dell'applicazione della misura. Inoltre da un'analisi dell'economia rumena emerge che più dell'84% del numero totale dei contribuenti ha un volume d'affari inferiore a 65 000 EUR. Circa il 21% di questi contribuenti sono registrati ai fini dell'IVA e contribuiscono solo per l'1,81% al totale delle entrate IVA e solo per lo 0,54% al gettito fiscale complessivo. La Romania ritiene che tale misura apporti una semplificazione sia per i soggetti passivi che per l'amministrazione fiscale. Si propone pertanto di prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2017.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Deroghe di questo tipo sono state accordate ad altri Stati membri.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La misura è conforme agli obiettivi dell'Unione per le piccole imprese, come previsti nella comunicazione della Commissione "Pensare anzitutto in piccolo" — Uno "Small Business Act" per l'Europa (COM (2008) 394 del 25 giugno 2008).

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d'impatto

La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è intesa a mantenere una misura di semplificazione che esonera le imprese con un volume d'affari annuo al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR da numerosi obblighi in materia di IVA; essa ha pertanto un impatto potenziale positivo.

In considerazione della portata ridotta della deroga e della sua applicazione limitata nel tempo, l'incidenza sarà comunque limitata.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Autorizzazione della Romania ad applicare una misura di deroga alla direttiva IVA per quanto riguarda una misura di semplificazione per le imprese il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

Base giuridica

Articolo 395 della direttiva IVA.

Principio di sussidiarietà

Considerando la disposizione della direttiva IVA su cui si basa la proposta, questa è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell'ambito di applicazione limitato della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio.

A norma dell'articolo 395 della direttiva IVA, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni sull'IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è inoltre lo strumento più idoneo perché può essere indirizzata ai singoli Stati membri.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'UE in quanto la Romania effettuerà il calcolo della compensazione in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE, EURATOM) n. 1553/89 del Consiglio.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Clausola limitativa

La proposta è circoscritta nel tempo.

2014/0302 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che proroga l'applicazione della decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Con lettere protocollate dalla Commissione il 28 aprile 2014 e il 22 agosto 2014 la Romania ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE al fine di continuare a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Tale misura consentirebbe di continuare a esonerare detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE.

(2)       In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 1° settembre 2014, della domanda presentata dalla Romania. Con lettera in data 3 settembre 2014 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(3)       Gli Stati membri possono già applicare un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva 2006/112/CE. Ai sensi dell'articolo 287, punto 18), della suddetta direttiva, la Romania può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.

(4)       Con decisione di esecuzione 2012/181/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, che autorizza la Romania a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[2], la Romania era stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2014 e nell'ambito di una misura di deroga, a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. Dato che la fissazione di tale soglia più elevata ha comportato una riduzione significativa degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, mentre queste ultime sono ancora libere di scegliere il regime IVA normale a norma dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare la Romania ad applicare la misura in questione per un ulteriore periodo limitato.

(5)       Secondo le informazioni comunicate dalla Romania, tale misura avrà un'incidenza trascurabile sull'IVA riscossa allo stadio del consumo finale.

(6)       La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 18), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

[2]               GU L 92 del 30.3.2012, pag. 26.