Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea /* COM/2014/0648 final */
RELAZIONE Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013
del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1],
in particolare l’articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà
dell’Unione europea nei limiti di un massimale annuo pari a
500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle
pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del
Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio,
modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione
europea[2].
Sulla base delle richieste presentate da Serbia, Croazia e Bulgaria, il calcolo
degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dell’entità complessiva dei
danni, è il seguente: Catastrofe || Danno diretto (in milioni di EUR) || Soglia catastrofe grave (in milioni di EUR) || Costo totale operazioni ammissibili (in milioni di EUR) || 2,5 % del danno diretto fino alla soglia (EUR) || 6 % del danno diretto oltre la soglia (EUR) || Limite massimo applicato || Importo totale dell’aiuto proposto (EUR) Serbia || 1 105,622 || 174,649 || 381,967 || 4 366 225 || 55 858 380 || no || 60 224 605 Croazia || 297,629 || 254,229 || 108,799 || 6 355 725 || 2 604 000 || no || 8 959 725 Bulgaria || 311,328 || 232,502 || 285,440 || 5 812 550 || 4 729 560 || no || 10 542 110 TOTALE || || 79 726 440 Previo esame delle richieste[3] e tenuto conto dell’importo
massimo della sovvenzione che il Fondo può concedere e del margine di
riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilizzare il
Fondo di solidarietà dell’Unione europea per un importo totale di
79 726 440 EUR. La Commissione presenterà un progetto di
bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2014 gli stanziamenti di
impegno e di pagamento specifici. In caso di disaccordo verrà avviata la
procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell’accordo
interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[4]. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sull’attivazione del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’11
novembre 2002, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di
solidarietà dell’Unione europea[5],
in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, visto l’accordo interistituzionale, del 2
dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana
gestione finanziaria[6],
in particolare il punto 11, vista la proposta della Commissione[7], considerando
quanto segue: (1)
L’Unione europea ha istituito un Fondo di
solidarietà dell’Unione europea (il “Fondo”) per testimoniare solidarietà alla
popolazione di regioni colpite da catastrofi. (2)
L’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom)
n. 1311/2013 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale
anno pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011). (3)
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le
disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo. (4)
La Serbia ha presentato richiesta di mobilitazione
del Fondo in relazione a inondazioni. (5)
La Croazia ha presentato richiesta di mobilitazione
del Fondo in relazione a inondazioni. (6)
La Bulgaria ha presentato richiesta di
mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione
europea fissato per l’esercizio 2014, una somma pari a 79 726 440 EUR di
stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata a titolo del Fondo di
solidarietà dell’Unione europea. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884. [2] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del
27.6.2014, pag. 143. [3] C(2014) 7380. [4] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. [5] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del
27.6.2014, pag. 143. [6] GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. [7] GU C […] del […], pag.
[…].