52014PC0648

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea /* COM/2014/0648 final */


RELAZIONE

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1], in particolare l’articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell’Unione europea nei limiti di un massimale annuo pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea[2]. Sulla base delle richieste presentate da Serbia, Croazia e Bulgaria, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dell’entità complessiva dei danni, è il seguente:

Catastrofe || Danno diretto (in milioni di EUR) || Soglia catastrofe grave (in milioni di EUR) || Costo totale operazioni ammissibili (in milioni di EUR) || 2,5 % del danno diretto fino alla soglia (EUR) || 6 % del danno diretto oltre la soglia (EUR) || Limite massimo applicato || Importo totale dell’aiuto proposto (EUR)

Serbia || 1 105,622 || 174,649 || 381,967 || 4 366 225 || 55 858 380 || no || 60 224 605

Croazia || 297,629 || 254,229 || 108,799 || 6 355 725 || 2 604 000 || no || 8 959 725

Bulgaria || 311,328 || 232,502 || 285,440 || 5 812 550 || 4 729 560 || no || 10 542 110

TOTALE || || 79 726 440

Previo esame delle richieste[3] e tenuto conto dell’importo massimo della sovvenzione che il Fondo può concedere e del margine di riassegnazione degli stanziamenti, la Commissione propone di mobilizzare il Fondo di solidarietà dell’Unione europea per un importo totale di 79 726 440 EUR.

La Commissione presenterà un progetto di bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2014 gli stanziamenti di impegno e di pagamento specifici. In caso di disaccordo verrà avviata la procedura di trilogo conformemente al punto 11 dell’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[4].

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull’attivazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 dell’11 novembre 2002, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea[5], in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[6], in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione[7],

considerando quanto segue:

(1) L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il “Fondo”) per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.

(2) L’articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale anno pari a 500 milioni di EUR (ai prezzi del 2011).

(3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo.

(4) La Serbia ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(5) La Croazia ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

(6) La Bulgaria ha presentato richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a inondazioni.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea fissato per l’esercizio 2014, una somma pari a 79 726 440 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilizzata a titolo del Fondo di solidarietà dell’Unione europea.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente

[1]               GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

[2]               GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

[3]               C(2014) 7380.

[4]               GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

[5]               GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 e GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.

[6]               GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

[7]               GU C […] del […], pag. […].