Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa /* COM/2014/0638 final - 2014/0297 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per partecipare effettivamente e appieno alla
vita sociale, le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa devono poter avere accesso a libri e
materiale stampato a condizioni pari agli altri. Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale
della sanità, 285 milioni di persone nel mondo sono colpite da disabilità
visive: 39 milioni sono non vedenti e 246 milioni sono ipovedenti[1]. Secondo l'Unione
mondiale dei non vedenti, in Europa soltanto il 5% dei libri pubblicati è
disponibile in formati accessibili per le persone con disabilità visive, mentre
nei paesi in via di sviluppo, dove vive circa il 90% delle persone colpite da
disabilità visive, la quota scende all'1%[2]. Copie dei libri in formato accessibile sono
adesso solitamente prodotte e distribuite a livello nazionale da organizzazioni
specializzate, ad esempio biblioteche per non vedenti, nel quadro di licenze
oppure di limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore.
Tuttavia, la mancanza di un quadro giuridico internazionale che consenta lo
scambio transfrontaliero di formati accessibili realizzati in virtù di
limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore implica
una duplicazione degli sforzi di realizzazione, anche tra i paesi che
condividono la stessa lingua. Ciò costituisce un problema a causa dei costi di
produzione delle copie in formato accessibile e delle limitate risorse di cui
dispongono le organizzazioni che rendono servizi di assistenza ai non vedenti. Da gennaio 2011 l'Unione europea è vincolata
dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilità. La convenzione sancisce il diritto di accesso all' informazione
(articolo 21) e il diritto delle persone con disabilità a prendere parte
su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale (articolo 30). La
convenzione è diventata parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'UE. Venticinque
Stati membri sono parti della convenzione e tre ne stanno ultimando la
ratifica. Nel 2009 sono iniziati i negoziati a livello
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) su un
possibile trattato internazionale che introducesse limitazioni ed eccezioni
alle norme in materia di diritto d'autore a beneficio delle persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura dei testi a
stampa, con l'obiettivo di favorire lo scambio transfrontaliero di libri in
formati accessibili. Il 26 novembre 2012 il Consiglio ha adottato
una decisione che autorizzava la Commissione a partecipare a tali
negoziati, a nome dell'Unione europea[3].
I negoziati dell'OMPI si sono conclusi con esito positivo nel quadro della
conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al 28 giugno 2013. Il 27
giugno 2013, a conclusione dei negoziati, è stato adottato il trattato di
Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non
vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a
stampa (in appresso "il trattato di Marrakech"). Il trattato di Marrakech stabilisce una serie
di norme internazionali che garantiscono la presenza di limitazioni o eccezioni
alle norme in materia di diritto d'autore a livello nazionale a beneficio delle
persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura
di testi a stampa e che permettono lo scambio transfrontaliero di copie in
formato accessibile di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di
limitazioni ed eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore nella
giurisdizione di una delle parti contraenti. Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha autorizzato
la firma del trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea[4]. Con la presente proposta di decisione del
Consiglio la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione, previa
approvazione del Parlamento europeo, di concludere il trattato di Marrakech a
nome dell'Unione europea. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 2.1 Disposizioni del trattato di
Marrakech I "beneficiari" del trattato di
Marrakech sono persone non vedenti, persone che soffrono di una disabilità
visiva, percettiva o di lettura oppure persone che soffrono di una disabilità
fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare
o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per
leggere. Il trattato di Marrakech obbliga ogni parte
contraente a prevedere, nella legislazione nazionale in materia di diritto d'autore,
limitazioni o eccezioni al diritto di riproduzione, al diritto di distribuzione
e al diritto di messa a disposizione del pubblico, al fine di facilitare la
disponibilità di opere in formati accessibili per detti beneficiari[5]. Le parti contraenti
possono decidere di imporre le limitazioni o le eccezioni soltanto nei casi in
cui le copie in formato accessibile non siano disponibili in commercio a
condizioni ragionevoli per i beneficiari nella loro giurisdizione. Il trattato di Marrakech definisce le "opere"
come opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1,
della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e
artistiche (in appresso "la convenzione di Berna"), in forma di
testo, notazione e/o relative illustrazioni, pubblicate o rese altrimenti
disponibili al pubblico con qualsiasi mezzo di comunicazione. In virtù di una
dichiarazione concordata, sono compresi anche gli audiolibri. Una "copia in formato accessibile" è
una copia di un'opera realizzata in una forma alternativa rispetto al formato
in cui essa è stata pubblicata e che consente ai beneficiari di accedere all'opera
stessa in maniera agevole, al pari delle persone che non hanno disabilità
visive. La copia in formato accessibile deve essere utilizzata
esclusivamente dai beneficiari e deve rispettare l'integrità dell'opera originale. Le copie in formato accessibile realizzate in
virtù di una limitazione o di un'eccezione alle norme in materia di diritto d'autore
possono essere esportate da "entità autorizzate", definite come enti
pubblici o altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, offrono ai non
vedenti o alle persone con disabilità visive o con altre difficoltà nella
lettura di testi a stampa, istruzione, formazione, possibilità di lettura
adattata o accesso alle informazioni. Tali entità devono garantire di distribuire
i formati accessibili soltanto ai beneficiari, di scoraggiare la riproduzione,
la distribuzione e la messa a disposizione di copie non autorizzate, di
trattare le copie delle opere con la dovuta diligenza e di registrare tutte le
operazioni effettuate. Le parti contraenti possono autorizzare l'esportazione
di copie in formato accessibile soltanto a condizione di garantire che le
limitazioni o eccezioni imposte ai diritti di riproduzione, distribuzione e
messa a disposizione del pubblico soddisfino le condizioni previste dal test a
tre fasi. Ciò avviene se esse hanno sottoscritto il trattato OMPI sul diritto d'autore
oppure se esse garantiscono in un altro modo che le limitazioni o le eccezioni
in questione siano limitate a taluni casi speciali che non siano in conflitto
con un normale sfruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato
pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. Il trattato di Marrakech precisa che una parte
contraente, nella misura in cui consente ad un beneficiario o ad un'entità
autorizzata di realizzare copie di un'opera in formato accessibile, deve anche
consentire l'importazione di tali copie. Le parti contraenti sono tenute ad adottare
misure adeguate, se necessario, per garantire che quando esse offrono tutela
giuridica adeguata e rimedi giuridici efficaci contro l'elusione di misure
tecnologiche efficaci, detta tutela giuridica non impedisca ai beneficiari di
godere delle limitazioni e delle eccezioni previste dal trattato di Marrakech. Tale trattato in oggetto impone anche alle
parti contraenti di proteggere la vita privata dei beneficiari e di cooperare
per agevolare lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile. L'OMPI
istituirà uno sportello di accesso alle informazioni per aiutare le entità autorizzate
ad identificarsi a vicenda in vista di una collaborazione. Inoltre, tale
trattato incoraggia le entità autorizzate a fornire informazioni sulle proprie
politiche e pratiche sia alle parti interessate che al pubblico. Il trattato di Marrakech conferma che le parti
contraenti sono libere di determinare le appropriate modalità di attuazione dello
stesso trattato nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure. Esse sono
tuttavia tenute a rispettare gli obblighi internazionali vigenti ai sensi della
convenzione di Berna, dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di
proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPS) e del trattato
OMPI sul diritto d'autore. Il trattato di Marrakech
riconosce la possibilità delle parti contraenti di mantenere o applicare altre
limitazioni ed eccezioni, al di fuori del suo campo di applicazione, a favore
di beneficiari e di persone con altre disabilità. Gli articoli da 13 a 22 prevedono disposizioni
amministrative e procedurali molto simili a quelle di altri trattati OMPI nell'ambito
dei diritti di autore (ad es. il trattato OMPI sul diritto d'autore). Il trattato di Marrakech entrerà in vigore
quando sarà stato ratificato da venti parti contraenti. L'Unione europea può diventare parte del
trattato di Marrakech in quanto durante la conferenza diplomatica di Marrakech
ha dichiarato di essere competente per le materie disciplinate dal trattato, di
aver adottato una normativa in materia vincolante per tutti i suoi Stati membri
e di essere stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure
interne, a diventarne parte. Il 28 giugno 2013 l'Unione europea ha firmato l'atto
finale della conferenza diplomatica e il 30 aprile 2014, a Ginevra, ha firmato
il trattato di Marrakech. 2.2 Base giuridica In considerazione dell'oggetto del trattato e
sulla falsariga della decisione 2014/221/UE del Consiglio che ha autorizzato la
firma del trattato di Marrakech, è opportuno che la decisione del Consiglio
relativa alla conclusione dello stesso sia basata sugli articoli 114 e 207 e
sull'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le disposizioni fondamentali del trattato di
Marrakech (articoli 5, 6 e 9) mirano a garantire lo scambio transfrontaliero di
copie in formato accessibile tra le parti contraenti, quindi anche tra l'UE
e paesi terzi. Tale scambio rientra nelle disposizioni del TFUE in materia di
politica commerciale comune. I diritti degli autori interessati dalle
eccezioni e limitazioni previste dal trattato di Marrakech (diritto di
riproduzione, diritto di distribuzione e diritto di comunicazione al pubblico,
inclusa la messa a disposizione) sono stati armonizzati a livello di Unione
europea dagli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione[6].
L'articolo 5, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva riporta un elenco esaustivo
di eccezioni o limitazioni a tali diritti. Dal considerando 32 si evince
chiaramente che gli Stati membri non possono introdurre eccezioni diverse o
supplementari a tali diritti nel rispettivo diritto interno. È opportuno che le
eccezioni e le limitazioni siano applicate in conformità dell'articolo 5,
paragrafo 5 (test a tre fasi), come sottolineato anche nel considerando
44. L'articolo 5, paragrafo 3,
lettera b), della direttiva 2001/29/CE prevede la facoltà per gli
Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni al diritto d'autore,
quando si tratti di un utilizzo a favore di persone con disabilità, sempreché l'utilizzo
sia collegato alla disabilità, non abbia carattere commerciale e si limiti a
quanto richiesto dalla particolare disabilità. A differenza del trattato di
Marrakech, questo articolo non si limita ad una particolare disabilita e gli
Stati membri sono liberi di scegliere se imporre o meno questa limitazione o
eccezione. Secondo la giurisprudenza consolidata qualsiasi margine
discrezionale di cui gli Stati membri godono quando si avvalgono di una delle
eccezioni o limitazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2001/29/CE
deve essere esercitato entro i limiti imposti dal diritto UE[7]. Infine, l'articolo 6 della direttiva
2001/29/CE prevede un'ampia protezione giuridica per le misure tecnologiche
impiegate dai titolari dei diritti, mentre l'articolo 6, paragrafo 4,
stabilisce che, in mancanza di accordi volontari, gli Stati membri devono
accertarsi che i beneficiari di alcune eccezioni o limitazioni fruiscano di
tali eccezioni quando sono in vigore misure di protezione tecnologica. Gli
articoli 3, 4, 7, 10 e 11 del trattato di Marrakech riguardano tali
disposizioni del diritto UE. Di conseguenza, si ritiene: a) che lo scambio transfrontaliero con i
paesi terzi di copie in formato accessibile sia un elemento predominante del
trattato di Marrakech e che pertanto i relativi articoli rientrino nel campo di
applicazione della politica commerciale comune (articolo 207 del
TFUE); b) che gli articoli del trattato di
Marrakech che riguardano limitazioni o eccezioni obbligatorie rientrino nel
campo di applicazione del diritto dell'UE, che influiscano o modifichino il
campo di applicazione delle norme comuni, vale a dire quelle stabilite nella
direttiva 2001/29/CE, e che, in ogni caso, rientrino in un settore già in gran
parte disciplinato da norme unionali (articolo 114 del TFUE)[8]. La Commissione presenta pertanto una proposta
di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato di Marrakech.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma,
lettera a), punto v), del TFUE, la decisione è adottata previa
approvazione del Parlamento europeo. 2014/0297 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere
pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre
difficoltà nella lettura di testi a stampa IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare gli articoli 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo[9], considerando quanto segue: (1) Dal 22 gennaio 2011, a norma
della decisione 2010/48/CE del Consiglio[10],
l'Unione europea è vincolata dalla convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità, le cui disposizioni sono diventate parte
integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. (2) Il 26 novembre 2012 il
Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione
europea, un accordo internazionale nell'ambito dell'Organizzazione mondiale
della proprietà intellettuale relativo ad un migliore accesso ai libri per le
persone con difficoltà nella lettura di testi a stampa. (3) I negoziati si sono conclusi
con esito positivo nella conferenza diplomatica svoltasi a Marrakech dal 17 al
28 giugno 2013 e il 27 giugno 2013 è stato adottato il trattato di Marrakech
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti,
con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (in
appresso "il trattato di Marrakech"). (4) In conformità della decisione
2014/221/UE del Consiglio[11],
il trattato di Marrakech è stato firmato a nome dell'Unione europea, per le
materie di sua competenza, il 30 aprile 2014, con riserva di conclusione
in data successiva. (5) Il trattato di Marrakech
stabilisce una serie di norme internazionali che garantiscono la presenza di
limitazioni o eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore a livello
nazionale a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con
altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Le pertinenti disposizioni in
materia di diritto d'autore sono state armonizzate dal diritto dell'Unione
in ragione del loro impatto sul funzionamento del mercato interno. Il trattato
consentirà inoltre lo scambio transfrontaliero di copie in formato accessibile
di opere pubblicate che sono state realizzate in virtù di limitazioni o
eccezioni alle norme in materia di diritto d'autore, e pertanto rientra nell'ambito
di applicazione della politica commerciale. Il trattato agevolerà, all'interno
e all'esterno dell'Unione europea, l'accesso dei suoi beneficiari alle opere
pubblicate. (6) È opportuno approvare il
trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso
alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con
altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato a nome dell'Unione
europea. Il testo del trattato di Marrakech è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a
designare persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di ratifica
di cui all'articolo 19 del trattato di Marrakech a nome dell'Unione europea,
al fine di esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dal
trattato. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Scheda n. 282, giugno 2012; http://www.who.int. [2] http://www.worldblindunion.org. [3] Decisione del Consiglio sulla partecipazione
dell'Unione europea ai negoziati su un accordo internazionale, nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, relativo ad un
migliore accesso ai libri per le persone con difficoltà nella lettura di testi
a stampa; 16259/12 EU RESTRICTED. [4] Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014,
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti,
con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa
(GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.) [5] Le parti contraenti possono inoltre prevedere una
limitazione o un'eccezione al diritto di esecuzione pubblica e, secondo la
dichiarazione concordata acclusa, al diritto di traduzione nella misura
consentita dalla convenzione di Berna. [6] GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10. [7] Cfr. ad esempio la causa C-145/10 Eva-Maria
Painer/Standard VerlagsGmbH e altri, punto 104. [8] Cfr. la causa C-114/12, Commissione / Consiglio,
sentenza del 4 settembre 2014. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] Decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009,
relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. (GU
L 23 del 27.1.2010, pag. 35.) [11] Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014,
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del trattato di Marrakech
volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti,
con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.
(GU L 115 del 17.4.2014, pag. 1.)