52014PC0631

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la terza quota per il 2014 /* COM/2014/0631 final - 2014/0292 (NLE) */


RELAZIONE

L’accordo interno e il regolamento finanziario del 10° FES prevedono una procedura per la richiesta dei contributi che gli Stati membri devono versare per finanziare il FES. Conformemente all’articolo 57, paragrafo 3, del regolamento finanziario del 10° FES, la presente proposta precisa:

– l’importo della terza quota del contributo per il 2014.

A norma dell’articolo 57, paragrafo 7, del regolamento finanziario del 10° FES, l’importo gestito dalla Commissione e l’importo gestito dalla BEI sono indicati separatamente.

A norma dell’articolo 145 del regolamento finanziario del 10° FES, la BEI ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti che gestisce.

A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, dello stesso regolamento, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES. Le richieste di contributi oggetto della presente proposta riguardano pertanto importi a titolo del 10° FES per la Commissione.

A norma dell’articolo 57, paragrafo 5, del regolamento finanziario del 10° FES, il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione e gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.

L’articolo 60, paragrafo 1, del regolamento finanziario stabilisce che, qualora le quote dei contributi esigibili non siano versate entro i termini stabiliti, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata, secondo le modalità definite nello stesso articolo.

2014/0292 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la terza quota per il 2014

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d’oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE[1] (di seguito “accordo interno”), in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 215/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, recante il regolamento finanziario per il 10° Fondo europeo di sviluppo (di seguito “regolamento finanziario del 10° FES”)[2], modificato da ultimo l’11 aprile 2011[3], in particolare l’articolo 57, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 57 a 61 del regolamento finanziario del 10° FES, la Commissione presenta entro il 10 ottobre una proposta che precisa: a) l’importo della terza quota del contributo per il 2014; b) l’importo annuale del contributo per il 2014 riveduto sulla base delle esigenze effettive, in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, dell’accordo interno, qualora l’importo annuale dovesse discostarsi da tali esigenze.

(2)       L’8 novembre 2013 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, la decisione che fissa a 3 250 000 000 EUR l’importo annuale complessivo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2014, inizialmente ripartito come segue: 3 100 000 000 EUR per la quota della Commissione e 150 000 000 EUR per la quota della BEI.

(3)       A norma dell’articolo 145, primo comma, del regolamento finanziario del 10° FES, la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate relative agli impegni e ai pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(4)       In seguito alla richiesta della Commissione e della BEI, l’importo totale per il 2014 rispetta il massimale di 3 250 000 000 EUR con una nuova ripartizione delle diverse quote dei contributi degli Stati membri al FES: i) 3 144 308 777,01 EUR per la quota della Commissione e ii) 105 691 222,99 EUR per la quota della BEI.

(5)       A norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 10° FES (di seguito “FES”), le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro, gli importi dei precedenti FES,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi al FES che i singoli Stati membri versano alla Commissione a copertura della terza quota per il 2014 figurano nella tabella in allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dalla data dell’adozione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[2]               GU L 78 del 19.3.2008, pag. 1.

[3]               GU L 102 del 16.4.2011, pag. 1.

ALLEGATO

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo nel 2014, compresa la terza quota per il 2014

Terza quota dei contributi FES per il 2014 (EUR)

|| || || ||

STATI MEMBRI || Ripartizione 10° FES % || 3a quota

Versata alla || Versata alla || Totale

BEI || Commissione

10° FES || 10° FES

BELGIO || 3,53 || 0,00 || 10 389 099,83 || 10 389 099,83

DANIMARCA || 2,00 || 0,00 || 5 886 175,54 || 5 886 175,54

GERMANIA || 20,50 || 0,00 || 60 333 299,29 || 60 333 299,29

GRECIA || 1,47 || 0,00 || 4 326 339,02 || 4 326 339,02

SPAGNA || 7,85 || 0,00 || 23 103 239,00 || 23 103 239,00

FRANCIA || 19,55 || 0,00 || 57 537 365,91 || 57 537 365,91

IRLANDA || 0,91 || 0,00 || 2 678 209,87 || 2 678 209,87

ITALIA || 12,86 || 0,00 || 37 848 108,72 || 37 848 108,72

LUSSEMBURGO || 0,27 || 0,00 || 794 633,70 || 794 633,70

PAESI BASSI || 4,85 || 0,00 || 14 273 975,68 || 14 273 975,68

AUSTRIA || 2,41 || 0,00 || 7 092 841,53 ||  7 092 841,53

PORTOGALLO || 1,15 || 0,00 || 3 384 550,94 || 3 384 550,94

FINLANDIA || 1,47 || 0,00 || 4 326 339,02 || 4 326 339,02

SVEZIA || 2,74 || 0,00 || 8 064 060,49 || 8 064 060,49

REGNO UNITO || 14,82 || 0,00 || 43 616 560,75 || 43 616 560,75

BULGARIA || 0,14 || 0,00 || 412 032,29 || 412 032,29

REPUBBLICA CECA || 0,51 || 0,00 || 1 500 974,76 || 1 500 974,76

ESTONIA || 0,05 || 0,00 || 147 154,39 || 147 154,39

CIPRO || 0,09 || 0,00 || 264 877,90 || 264 877,90

LETTONIA || 0,07 || 0,00 || 206 016,14 || 206 016,14

LITUANIA || 0,12 || 0,00 || 353 170,53 || 353 170,53

UNGHERIA || 0,55 || 0,00 || 1 618 698,27 || 1 618 698,27

MALTA || 0,03 || 0,00 || 88 292,63 || 88 292,63

POLONIA || 1,30 || 0,00 || 3 826 014,10 || 3 826 014,10

ROMANIA || 0,37 || 0,00 || 1 088 942,47 || 1 088 942,47

SLOVENIA || 0,18 || 0,00 || 529 755,80 || 529 755,80

SLOVACCHIA || 0,21 || 0,00 || 618 048,43 || 618 048,43

TOTALE UE-27 || 100,00 || 0,00 || 294 308 777,01 || 294 308 777,01