Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata /* COM/2014/0628 final - 2014/0294 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e
obiettivi della proposta La presente
proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (pesca INN), che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93,
(CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE)
n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999[1]
("regolamento INN"). Contesto
generale La presente
proposta è presentata nell'ambito dell'attuazione del regolamento INN e
rappresenta l'esito delle procedure di indagine e dialogo svolte in linea con
le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite con il regolamento INN, che
prevedono fra l'altro che tutti i paesi adempiano l'obbligo a essi imposto dal
diritto internazionale nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di
approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure
volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. Disposizioni
vigenti nel settore della proposta Decisione della
Commissione, del 15 novembre 2012, relativa alla notifica trasmessa ai
paesi terzi che la Commissione considera possano essere identificati come paesi
terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del
17.11.2012, pag. 1). Decisione di
esecuzione del DATA MESE 2014 della Commissione (GU C XXXX del XX.XX.2014,
pag. ...) sull'identificazione dei paesi terzi che la Commissione considera
come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare
ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Coerenza con
altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione
delle parti interessate Conformemente
alle disposizioni del regolamento INN, le parti interessate coinvolte nel
procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi durante
il procedimento di indagine e dialogo. Ricorso al
parere di esperti Non è stato
necessario consultare esperti esterni. Valutazione
d'impatto La presente
proposta deriva dall'applicazione del regolamento INN. Il regolamento
INN non contempla una valutazione generale dell'impatto ma contiene un elenco
esauriente delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle
misure proposte Il 15 novembre
2012, mediante decisione, la Commissione ha notificato a otto paesi
terzi (Belize, Regno di Cambogia, Repubblica di Figi, Repubblica di Guinea,
Repubblica di Panama, Repubblica democratica socialista di Sri Lanka,
Repubblica del Togo e Repubblica di Vanuatu), che riteneva che potessero
essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del
regolamento INN. La Commissione ha
varato provvedimenti nei confronti degli otto paesi. Tali provvedimenti
comprendevano, fra l'altro, azioni volte a motivare le proprie azioni, la
possibilità per tali paesi di rispondere e confutare, il diritto di richiedere
e comunicare informazioni supplementari, la proposta di piani d'azione per
porre rimedio alla situazione nonché la concessione di un termine congruo per
rispondere e di un tempo ragionevole per rimediare alla situazione. Il DATA MESE 2014
la Commissione, con la decisione di esecuzione della Commissione, ha identificato
lo Sri Lanka come paese terzo che la Commissione considera paese terzo
non cooperante ai sensi del regolamento INN. L'allegata
proposta di decisione di esecuzione del Consiglio è fondata sui risultati che
hanno confermato che lo Sri Lanka non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal
diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di
approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Si propone
pertanto che il Consiglio adotti la proposta di decisione presentata in
allegato. Base giuridica Regolamento (CE)
n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata. Principio di
sussidiarietà La proposta è di
competenza esclusiva dell'Unione Europea. Pertanto, il principio di
sussidiarietà non si applica. Principio di
proporzionalità La proposta
rispetta il principio di proporzionalità per i motivi che si illustrano di
seguito. Il tipo di
intervento è descritto nel regolamento INN e non consente decisioni a livello
nazionale. Non sono
necessarie indicazioni su come ridurre e rendere commisurato all'obiettivo
della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei
governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e
dei cittadini. Scelta dello
strumento Strumento
proposto: decisione. Altri strumenti
non sarebbero adeguati per il seguente motivo: Altri strumenti
non sarebbero adeguati in quanto il regolamento di base non prevede opzioni
alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell'Unione. 2014/0294 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi che la
Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento
(CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001
e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE)
n. 1447/1999[2],
in particolare l'articolo 33, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: 1. INTRODUZIONE (1) Il regolamento (CE) n.
1005/2008 (il regolamento INN) istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
(pesca INN). (2) Il capo VI del regolamento
INN stabilisce la procedura concernente l’identificazione dei paesi terzi non
cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come
paesi terzi non cooperanti, l’elaborazione di un elenco dei paesi non
cooperanti, la radiazione dall’elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità
dell’elenco dei paesi non cooperanti e le eventuali misure di emergenza. (3) A norma dell’articolo 32 del
regolamento INN, la Commissione ha notificato, con decisione del 15 novembre
2012[3] («decisione del 15
novembre 2012»), a otto paesi terzi la possibilità di essere identificati come
paesi terzi che la Commissione considera non cooperanti. (4) Nella decisione del 15
novembre 2012 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti e
alle considerazioni alla base di tale identificazione. (5) Sempre il 15 novembre 2012,
per lettere distinte, la Commissione ha notificato agli otto paesi terzi che
stava valutando la possibilità di identificarli come paesi terzi non
cooperanti. (6) Nelle sue missive la
Commissione sottolineava che, per evitare l’identificazione e la proposta di
inserimento nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti ai sensi degli articoli
31 e 33 del regolamento INN, tali paesi terzi erano invitati a stabilire, in
stretta cooperazione con la Commissione, un piano d’azione volto a colmare le
lacune identificate nella decisione del 15 novembre 2012. (7) Di conseguenza la Commissione
ha invitato gli otto paesi terzi interessati: i) ad adottare tutte le misure
necessarie per attuare le azioni contenute nei piani d'azione proposti dalla
Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nei piani
d'azione proposti dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla
Commissione relazioni dettagliate intese a valutare l'attuazione di ogni
azione, in particolare per quanto riguarda l'efficacia, individuale e/o
collettiva, nel garantire un sistema di controllo della pesca pienamente
conforme. (8) Agli otto paesi terzi in
questione è stata concessa la possibilità di rispondere per iscritto in merito
alle questioni esplicitamente indicate nella decisione del 15 novembre
2012 nonché a ogni altra informazione pertinente, consentendo loro di
presentare elementi a sostegno o a sfavore dei fatti citati nella decisione
predetta o di adottare, se del caso, un piano d’azione volto a migliorare la
situazione e idonee misure per porvi rimedio. Agli otto paesi è stato
assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari. (9) Il 15 novembre 2012 la
Commissione ha avviato un dialogo con gli otto paesi terzi, precisando che in
linea di principio un periodo di sei mesi era a suo avviso sufficiente per
addivenire a un accordo. (10) La Commissione ha continuato a
raccogliere e verificare tutte le informazioni che riteneva necessarie. Le
osservazioni scritte e orali presentate dagli otto paesi in seguito alla
decisione del 15 novembre 2012 sono state esaminate e prese in considerazione.
Gli otto paesi sono stati tenuti al corrente oralmente o per iscritto delle
considerazioni della Commissione. (11) Il 24 marzo 2014 è stata
adottata la decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio che stabilisce un
elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non
cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un
regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,
non dichiarata e non regolamentata[4]. Tre degli otto paesi
interessati dalla decisione del 15 novembre 2012 erano elencati come paesi
terzi non cooperanti poiché, nonostante l'adozione di talune misure,
risultavano tuttora inadempienti nei confronti degli obblighi loro imposti dal
diritto internazionale in qualità di Stati di bandiera e Stati costieri di
adottare azioni atte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. (12) Con decisione di esecuzione
del DATA MESE 2014[5],
la Commissione ha identificato la Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka (Sri Lanka) come un paese terzo non cooperante nella lotta alla pesca
INN. Ai sensi del regolamento INN, la Commissione ha presentato i motivi per
cui essa ritiene che lo Sri Lanka non adempia all’obbligo impostogli dal
diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di
approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure
volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN. (13) Una decisione di esecuzione
del Consiglio che inserisce lo Sri Lanka nell’elenco dei paesi terzi non
cooperanti nella lotta alla pesca INN deve pertanto essere presa nel contesto
dell’attuazione del regolamento INN quale risultato di procedure di indagine e
dialogo svolte in linea con le prescrizioni sostanziali e procedurali istituite
con il regolamento INN. Detta decisione si basa sulle indagini e sulle
procedure di dialogo, compresa la corrispondenza scambiata e le riunioni
tenutesi, nonché sulla decisione del 15 novembre 2012 e sulla decisione del
DATA MESE 2014. Le motivazioni alla base di tali procedure e atti sono
identiche a quelle alla base della presente decisione. È opportuno che la
presente decisione che inserisce lo Sri Lanka nell’elenco dei paesi terzi non
cooperanti nella lotta alla pesca INN comporti le conseguenze di cui
all’articolo 38 del regolamento INN. (14) All'atto dell'adozione della
decisione di esecuzione del Consiglio che inserisce lo Sri Lanka nell'elenco
dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 del regolamento INN,
la decisione del DATA MESE 2014 che identifica lo Sri Lanka come un paese terzo
non cooperante diverrà obsoleta. (15) A norma dell’articolo 34,
paragrafo 1, del regolamento INN il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione, radia dall’elenco dei paesi terzi
non cooperanti il paese terzo che dimostri di aver posto rimedio alla
situazione che ne ha determinato l’iscrizione nell’elenco. La decisione di
radiazione tiene conto del fatto che i paesi terzi elencati abbiano adottato
provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della
situazione. 2. PROCEDURA
RELATIVA ALLO SRI LANKA (16) Il 15 novembre 2012 la
Commissione ha notificato allo Sri Lanka, a norma dell’articolo 32 del
regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese
terzo non cooperante e ha invitato lo Sri Lanka a stabilire, in stretta
collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione al fine di rettificare le
carenze identificate nella decisione del 15 novembre 2012. Nel periodo compreso
fra dicembre 2012 e giugno 2014 lo Sri Lanka ha presentato per iscritto le
proprie osservazioni e ha incontrato la Commissione per trattare la questione.
La Commissione ha fornito per iscritto allo Sri Lanka le informazioni
pertinenti. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le
informazioni che riteneva necessarie. Le osservazioni scritte e orali
presentate dallo Sri Lanka in seguito alla decisione della Commissione del
15 novembre 2012 sono state prese in considerazione e lo Sri Lanka è stato
tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della
Commissione. La Commissione è del parere che le carenze e i motivi di
preoccupazione illustrati nella decisione del 15 novembre 2012 non siano stati
sufficientemente affrontati dallo Sri Lanka. La Commissione ha inoltre concluso
che le misure suggerite nell’allegato piano d’azione non sono state attuate
integralmente. 3. IDENTIFICAZIONE
DELLO SRI LANKA COME PAESE TERZO NON COOPERANTE (17) Nella decisione del 15
novembre 2012 la Commissione ha analizzato gli obblighi dello Sri Lanka e ha
valutato la conformità di tale paese agli obblighi ad esso imposti dal diritto
internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato
costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione
ha preso in considerazione i parametri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4
a 7, del regolamento INN. (18) La Commissione ha esaminato la
conformità dello Sri Lanka in linea con gli esiti della decisione del 15
novembre 2012, e, viste le informazioni ivi comunicate dallo Sri Lanka, il
piano d'azione suggerito e le misure per rettificare la situazione. (19) Le principali carenze
identificate dalla Commissione nel piano d'azione proposto afferivano a diverse
lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connessi nella
fattispecie all'assenza di adozione di un quadro di riferimento giuridico appropriato,
all'assenza di un sistema di sorveglianza adeguato ed efficiente, di un sistema
di monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo nonché a un'attuazione
inadeguata del regime di certificazione delle catture. Le altre carenze
identificate riguardavano, in via generale, la conformità agli obblighi
internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle
organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e le condizioni di
registrazione delle navi a norma del diritto internazionale. È stata inoltre
identificata la mancanza di conformità alle raccomandazioni e alle risoluzioni
emanate da organismi competenti, come il piano d’azione internazionale contro
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite
(IPOA-INN). Tale mancanza di conformità a raccomandazioni e risoluzioni non
vincolanti è stata tuttavia ritenuta un mero elemento di prova e non una base
per l’identificazione. (20) Nella decisione di esecuzione
del DATA MESE 2014 la Commissione ha identificato lo Sri Lanka come un paese
terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN. (21) Per quanto concerne eventuali
vincoli dovuti al fatto che lo Sri Lanka è un paese in via di sviluppo, è
d’uopo osservare che lo stato di sviluppo specifico e le prestazioni complessive
del paese nel settore della pesca non sono ostacolati dal suo livello generale
di sviluppo. (22) Tenuto conto della decisione
del 15 novembre 2012 e della decisione di esecuzione del DATA MESE 2014, nonché
del processo di dialogo con lo Sri Lanka condotto dalla Commissione e dei
relativi esiti, è possibile concludere che le azioni adottate dallo Sri Lanka
alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera sono insufficienti
ai fini della conformità agli articoli 94, 117 e 118 della convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e agli articoli 18, 19 e 20
dell’accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA). (23) Lo Sri Lanka non si è pertanto
conformato all’obbligo ad esso imposto dal diritto internazionale in quanto Stato
di bandiera di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la
pesca INN e deve pertanto essere incluso nell’elenco unionale dei paesi terzi
non cooperanti. 4. ELABORAZIONE
DI UN ELENCO DEI PAESI TERZI NON COOPERANTI (24) Alla luce delle conclusioni di
cui sopra relativamente allo Sri Lanka, è opportuno che tale Stato sia inserito
nell'elenco di paesi terzi non cooperanti istituito a norma della decisione del
24 marzo 2014 conformemente a quanto disposto dall'articolo 33 del regolamento
INN.È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione
di esecuzione 2014/170/UE. (25) Le misure applicabili allo Sri
Lanka sono elencate all’articolo 38 del regolamento INN. Il divieto di
importazione riguarda tutti i prodotti della pesca, quali definiti all'articolo
2, paragrafo 8, del regolamento INN, poiché l'identificazione non è
giustificata dall'assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività
di pesca INN praticate su un dato stock o una data specie. (26) La pesca INN provoca fra
l'altro il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini,
compromette la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse marine, distorce
la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una
condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere.
Considerata l'ampiezza del problema connesso alla pesca INN, l'Unione ritiene
necessario attuare rapidamente azioni nei confronti dello Sri Lanka in qualità
di paese terzo non cooperante. Alla luce di quanto suesposto, la presente
decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. (27) Se lo Sri Lanka dimostra che
la situazione che ne ha causato l’inserimento nell’elenco è stata rettificata,
il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della
Commissione, radia il paese terzo di cui trattasi dall’elenco dei paesi terzi
non cooperanti, in linea con l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN.
La decisione di radiazione tiene conto del fatto che lo Sri Lanka abbia
adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo
della situazione, DECIDE: Articolo 1 L’allegato della decisione di esecuzione
2014/170/UE è sostituito dall’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [2] GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1. [3] Decisione della Commissione, del 15 novembre 2012,
relativa alla notifica trasmessa ai paesi terzi che la Commissione considera
possano essere identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi del
regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime
comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata (GU C 354 del 17.11.2012, pag. 1). [4] GU L 91 del 27.3.2014, pag. 1. [5] Decisione di esecuzione della Commissione, del DATA MESE
2014, che identifica i paesi terzi che la Commissione considera come paesi
terzi non cooperanti a norma del regolamento (CE) n. 1005/2008 del
Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed
eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C XX,
gg.mm.2014, pag. X). ALLEGATO Elenco dei paesi terzi non cooperanti nella
lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ("INN") della proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE
DEL CONSIGLIO che modifica l'elenco di paesi terzi
non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce
un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata Belize Regno di Cambogia Repubblica di Guinea Repubblica democratica socialista di Sri Lanka