Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde /* COM/2014/0613 final - 2014/0284 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta Per stock di acque profonde si intendono gli stock ittici catturati in acque situate al di là delle principali zone di pesca della piattaforma continentale. Essi vivono sulla scarpata continentale o intorno alle montagne sottomarine. La maggior parte di queste specie ha una crescita lenta e vive a lungo, il che le rende particolarmente vulnerabili all'attività di pesca. Un altro fattore che incide in misura rilevante sulla vulnerabilità di una specie di acque profonde è la possibilità di essere catturata in aggregazioni locali, in particolare al momento della riproduzione: è il caso del pesce specchio atlantico, della molva azzurra e dei berici. Come per tutti gli stock ittici selvatici, il fatto di non imporre restrizioni alla pesca in acque profonde incoraggia la corsa delle imprese di pesca per impossessarsi di una risorsa gratuita senza tenere nel debito conto il livello sostenibile di sfruttamento. È quanto è avvenuto per alcune specie di acque profonde prima che l'Unione europea iniziasse a regolamentare tali stock nel 2003. Stock pregiati come quello di pesce specchio atlantico nelle acque nordoccidentali e di occhialone nel Golfo di Biscaglia sono ormai depauperati. È pertanto necessario limitare l'attività di pesca con un intervento pubblico al fine di prevenire l'erosione del reddito dei pescatori, orientare lo sfruttamento verso rese più elevate nel lungo termine e ridurre l'impatto sull'ecosistema e sulla catena alimentare dovuto alle riduzioni improvvise dell'entità di alcune popolazioni ittiche. Nel caso delle specie di acque profonde l'intervento pubblico è particolarmente rilevante in quanto la ricostituzione degli stock depauperati potrebbe richiedere molto tempo o anche risultare impossibile. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) fornisce ogni due anni un esame approfondito dello stato biologico degli stock di acque profonde. Il parere più recente del CIEM è stato pubblicato nel maggio 2014. La presente proposta di fissazione delle possibilità di pesca è basata sull'ulteriore esame effettuato nel giugno 2014 dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) a seguito dei lavori svolti dal CIEM. I pareri del CIEM e dello CSTEP indicano che la maggior parte degli stock di acque profonde è ancora sfruttata in modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre ulteriormente le possibilità di pesca di tali stock fino a quando non tornino a mostrare un andamento positivo. Tale esame fornisce le basi per fissare le possibilità di pesca per gli stock di acque profonde conformemente ai principi enunciati all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in base al quale le procedure decisionali nell'ambito della politica comune della pesca devono essere basate, tra l'altro, su pareri scientifici. Contesto generale A partire dal 2003, la pesca di specie di acque profonde è regolamentata dall'Unione europea in termini di totali ammissibili di catture (TAC) per specie e per zona e in termini di sforzo di pesca massimo che può essere esercitato nell'Atlantico nordorientale. Per il 2013 e il 2014 i totali ammissibili di catture per determinate specie di acque profonde sono stati fissati dal regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, che stabilisce, per il 2013 e il 2014, le possibilità di pesca delle navi dell'UE per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde[1]. La fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca rientrano nelle competenze esclusive dell'Unione. Gli obblighi relativi allo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive sono sanciti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce un approccio precauzionale alla gestione della pesca (quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8)) e precisa che la politica comune della pesca è volta a ripristinare e mantenere il rendimento massimo sostenibile (MSY). Inoltre, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Le possibilità di pesca per le specie di acque profonde devono essere inoltre conformi agli accordi internazionali, in particolare all'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori ("l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici"). In particolare, è necessario usare maggiore prudenza quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, la mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. I TAC proposti sono inoltre conformi agli orientamenti internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite, confermati da successive risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (risoluzioni 61/105 del 2007, 64/72 del 2009 e, più recentemente, 66/231 del 2011). Nonostante alcuni stock di acque profonde siano sfruttati da altre nazioni che praticano la pesca, in particolare Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer e Russia, e nonostante sia necessario convenire misure di gestione armonizzate con tali paesi, oppure, per gli stock presenti in acque internazionali, nell'ambito della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC), occorrono misure unilaterali da applicare alle navi dell'Unione europea fino alla conclusione di tali accordi. Come descritto in precedenza, tali misure consentiranno di evitare gli impatti negativi derivanti da attività di pesca non regolamentate e il depauperamento degli stock. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni vigenti nel settore della proposta sono stabilite dal regolamento (UE) n. 1262/2012 del Consiglio e sono applicabili fino al 31 dicembre 2014. Tali disposizioni sono connesse al regolamento (CE) n. 2347/2002 che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde[2]. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazione delle parti interessate La proposta è stata elaborata sulla base dei
principi e degli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione
concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015 (COM(2014) 388
final)), in cui la Commissione spiegava le proprie opinioni e intenzioni in
merito alle sue proposte di possibilità di pesca per tutti gli stock nel 2015. Nel contesto
di tale comunicazione, la Commissione svolge un'ampia consultazione con le
parti interessate, la società civile, gli Stati membri e il grande pubblico. Spiegazione dettagliata della proposta Ad eccezione di uno stock di granatiere, i
dati disponibili relativi agli stock oggetto della presente proposta non
consentono agli esperti di valutarne pienamente lo stato, né in termini di
entità della popolazione né in termini di mortalità per pesca. Le ragioni sono
molteplici: queste specie sono spesso molto longeve e hanno una crescita assai
lenta, per cui risulta estremamente difficile strutturare lo stock in classi di
età e valutare gli effetti della pesca sullo stock mediante i cambiamenti
osservati nella lunghezza o nella struttura di età delle catture. Non si
conosce la frequenza del reclutamento di giovanili negli stock. Gli stock sono
ampiamente distribuiti a profondità difficili da esaminare per motivi pratici.
Spesso i dati degli studi scientifici non sono disponibili, a causa della
ridotta importanza commerciale di questi stock, o non coprono l'intera zona di
distribuzione. Talvolta le attività di pesca si concentrano solo parzialmente
su queste specie e in alcuni casi sono relativamente recenti. I limiti di cattura proposti sono conformi
alla comunicazione della Commissione "Conseguire la sostenibilità della
pesca nell'UE tramite l'applicazione del rendimento massimo sostenibile"
(COM(2006) 360 definitivo). Essi sono inoltre conformi ai principi del
cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading), illustrati
nella comunicazione della Commissione "Migliorare il processo di
consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246
definitivo) e nella precitata comunicazione della Commissione concernente una
consultazione sulle possibilità di pesca per il 2015. Quest'ultima
comunicazione illustra la posizione della Commissione in merito alle modalità
di fissazione delle possibilità di pesca; tali norme sono state seguite nell'elaborazione
della presente proposta, con riguardo ai 22 TAC ivi contenuti, nel modo di
seguito indicato. ·
Se si dispone di pareri scientifici basati su dati
completi e su analisi e previsioni quantitative corrispondenti al "quadro
MSY" del CIEM, è opportuno fissare i TAC in conformità a detti pareri. È
questo il caso del TAC proposto per il granatiere della specie Coryphaenoides
rupestris nelle acque nordoccidentali. ·
Se si dispone di pareri scientifici indicativi
fondati su un'analisi qualitativa delle informazioni disponibili (anche se
queste ultime sono incomplete o comportano un giudizio di esperti), è opportuno
che tali pareri fungano da base per le decisioni relative ai TAC. Pertanto, la
proposta prevede in 5 casi una riduzione, in 4 casi un aumento e in 2 casi il
rinnovo del TAC. ·
Se i pareri scientifici sono limitati e non è
possibile formulare un parere quantitativo sulle catture occorre applicare l'approccio
precauzionale: è il caso di 6 TAC oggetto della presente proposta, di cui 3 TAC
precauzionali fissati a zero. ·
Infine, per uno stock di pesce sciabola nero si
attende ancora il parere dello CSTEP. Per gli squali di acque profonde, il
parere scientifico del CIEM non sarà formulato prima di ottobre 2014. Pertanto,
3 TAC per gli squali di acque profonde e uno per il pesce sciabola nero recano
l'annotazione "pm" nella presente proposta e saranno aggiornati dopo
l'adozione della stessa da parte della Commissione. Lo CSTEP raccomanda inoltre
che adeguate misure di gestione per la conservazione degli squali di acque
profonde siano estese a coprire l'intera area di distribuzione di questi stock[3]; si propone dunque che
la zona del TAC applicabile agli squali di acque profonde nelle acque dell'Unione
e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX sia estesa alle
acque delle zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale)
intorno a Madera, ossia alle acque dell'Unione delle zone COPACE 34.1.1, 34.1.2
e 34.2. In base ai pareri scientifici e alle recenti
discussioni nell'ambito della NEAFC, si ritiene infine possibile che
quantitativi rilevanti di catture di granatiere della specie Coryphaenoides
rupestris siano stati erroneamente dichiarati come catture di altre specie di
granatieri, in particolare il Macrourus berglax, per il quale non è
stato attualmente fissato un limite di cattura. In questo contesto, è opportuno
estendere la copertura del TAC di granatiere della specie Coryphaenoides
rupestris anche alle catture di Macrourus berglax, con l'obbligo di
dichiarare le catture di ciascuna specie separatamente. Ciò migliorerà le
conoscenze relative alle catture effettive di entrambe le specie e consentirà
la fissazione di limiti di cattura più adeguati nell'ambito delle future
modifiche di questo progetto di regolamento o di regolamenti futuri. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del
TFUE il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure "relative
alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca". La presente
proposta si limita alla fissazione e alla ripartizione di tali possibilità e alle
condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo. Pertanto la presente proposta stabilisce,
mediante un regolamento del Consiglio, i limiti di cattura per le flotte
pescherecce dell'Unione relativamente alle specie di acque profonde
commercialmente più importanti nelle acque dell'Unione e nelle acque
internazionali dell'Atlantico nordorientale, al fine di conseguire l'obiettivo
della politica comune della pesca consistente nel garantire attività di pesca a
livelli sostenibili sotto il profilo ambientale, economico e sociale. La
proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo
3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà
non si applica. La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per la seguente ragione: la politica comune della pesca è una
politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio,
su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla
ripartizione delle possibilità di pesca. Conformemente all'articolo 16,
paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono
liberi di ripartire tra le regioni o gli operatori le possibilità di pesca che
non sono soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, in linea
con l'articolo 16, paragrafo 7, e con i criteri definiti all'articolo 17.
Gli Stati membri godono dunque di un certo margine di manovra sulle decisioni
relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare
le possibilità di pesca loro assegnate. La proposta non ha alcuna nuova implicazione
finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento è adottato ogni due
anni dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione
sono già stati predisposti. 2014/0284 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le
possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici
di acque profonde IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 43,
paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca. (2) A norma del regolamento (UE)
n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
relativo alla politica comune della pesca[4],
le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici
disponibili comprese, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico,
tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). (3) Spetta al Consiglio adottare
misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca,
ivi comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate.
Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in
modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività
di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli
obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE)
n. 1380/2013. (4) È opportuno che i totali
ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici
disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e
garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché
alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di
interesse, con particolare riguardo ai consigli consultivi regionali
interessati. (5) È opportuno che le
possibilità di pesca siano conformi agli accordi e ai principi internazionali,
quali l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione e la
gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente
migratori[5],
e ai principi di gestione dettagliati contenuti negli orientamenti
internazionali del 2008 per la gestione delle attività di pesca d'altura dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, secondo i quali,
fra l'altro, l'organismo di regolamentazione deve usare maggiore prudenza
quando le informazioni sono incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di
adeguate informazioni scientifiche non può essere invocata come giustificazione
per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione. (6) I pareri scientifici più
recenti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dello
CSTEP indicano che gli stock di acque profonde sono in gran parte sfruttati in
modo insostenibile e che, per garantirne la sostenibilità, è opportuno ridurre
ulteriormente le possibilità di pesca per tali stock fino a quando non tornino
a mostrare un andamento positivo. Il CIEM ha inoltre raccomandato di vietare la
pesca diretta del pesce specchio atlantico in tutte le zone nonché quella di
alcuni stock di occhialone e di granatiere della specie Coryphaenoides
rupestris. (7) Con riguardo ai quattro stock
di granatiere della specie Coryphaenoides rupestris, i pareri
scientifici e le recenti discussioni nell'ambito della Commissione per la pesca
nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) indicano che le catture di questa specie potrebbero
essere erroneamente dichiarate come catture di granatiere della specie Macrourus
berglax. In questo contesto, è opportuno fissare un TAC che copra entrambe
le specie, pur prevedendo dichiarazioni distinte per ciascuna di esse. (8) Tenuto conto della natura
migratoria degli squali di acque profonde e della loro ampia distribuzione in
tutto l'Atlantico nord-orientale, lo CSTEP ha raccomandato che le misure di
gestione per queste specie siano estese alle acque dell'Unione della zona
COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) intorno a Madera. (9) Le possibilità di pesca per
le specie di acque profonde, quali definite nell'articolo 2, lettera a), del
regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che
stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per
la pesca di stock di acque profonde[6],
sono decise ogni due anni. È fatta tuttavia eccezione per gli stock di
argentina e per gli stock di molva azzurra. Per quanto riguarda questi ultimi,
la pesca principale di molva azzurra è oggetto di negoziati annuali con la
Norvegia; a fini di semplificazione, i TAC per la molva azzurra dovrebbero
essere stabiliti insieme all'altro stock e nel medesimo testo giuridico. È
quindi opportuno che le possibilità di pesca per gli stock di argentina e di
molva azzurra siano stabilite in un regolamento annuale distinto recante
fissazione delle possibilità di pesca. (10) A norma del regolamento (CE)
n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni
complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[7], è opportuno individuare
gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate. È opportuno
applicare TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una
valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC
vanno utilizzati; in caso contrario è opportuno applicare TAC analitici. Tenuto
conto dei pareri del CIEM e dello CSTEP per gli stock di acque profonde, gli
stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica completa delle
possibilità di pesca corrispondenti dovrebbero essere soggetti a TAC
precauzionali nel presente regolamento. (11) Per evitare l'interruzione
delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione,
il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2015.
Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore
immediatamente dopo la pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento fissa, per il 2015 e
il 2016, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell'Unione
per gli stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell'Unione
e in determinate acque non dell'Unione in cui sono imposti limiti di cattura. Articolo 2
Definizioni (1)
Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni: (a)
"peschereccio dell'Unione", un
peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; (b)
"acque dell'Unione", le acque poste sotto
la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque
adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato; (c)
"totale ammissibile di catture" (TAC), la
quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno; (d)
"contingente", la quota del TAC assegnata
all'Unione o a uno Stato membro; (e)
"acque internazionali", le acque non
soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato. (2)
Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni delle zone: (a)
zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione
del mare), le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento
(CE) n. 218/2009[8]; (b)
zone Copace (Comitato per la pesca nell'Atlantico
centro-orientale), le zone geografiche specificate nell'allegato II del
regolamento (CE) n. 216/2009[9]. Articolo 3
TAC e loro ripartizione I TAC per le specie di acque profonde
catturate da navi dell'Unione nelle acque dell'Unione o in determinate acque
non dell'Unione e la ripartizione di tali TAC fra gli Stati membri nonché, se
del caso, le condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono stabiliti nell'allegato
del presente regolamento. Articolo 4
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca (1)
La ripartizione tra gli Stati membri delle
possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica: (a)
gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16,
paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013; (b)
le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a
norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio[10]
e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008
del Consiglio[11]; (c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 4
del regolamento (CE) n. 847/96; (d)
le detrazioni effettuate a norma degli
articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. (2)
Salvo se diversamente specificato nell'allegato del
presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si
applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2
e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC
analitico. Articolo 5
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie Le catture provenienti da stock per i quali
sono fissati TAC possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se sono
state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di
un contingente non ancora esaurito. Articolo 6
Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione
dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a
norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati
membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente
regolamento. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2015. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22. [2] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [3] Relazione della 46a riunione plenaria del
luglio 2014:
http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf [4] GU L 356 del 22.12.2012, pag. 22. [5] Accordo sull'applicazione delle disposizioni della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982
relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e
degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16). [6] GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6. [7] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3. [8] Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche
sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70). [9] Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche
sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in
zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1). [10] Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20
novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire
il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009,
pag. 1). [11] Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29
settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei
pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle
navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33). ALLEGATO della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2015 e il 2016,
le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock
ittici di acque profonde I riferimenti alle zone di pesca si intendono
fatti a zone CIEM, salvo ove diversamente specificato. PARTE 1
Definizione di specie e gruppi di specie 1. Nell'elenco riportato nella parte 2
del presente allegato gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei
nomi latini delle specie; l'unica eccezione è costituita dagli squali di acque
profonde, che figurano all'inizio dell'elenco. Ai fini del presente
regolamento, è fornita la seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e
dei nomi latini utilizzati. Nome comune || Codice alfa a 3 lettere || Nome scientifico Pesce sciabola nero || BSF || Aphanopus carbo Berici || ALF || Beryx spp. Granatiere || RNG || Coryphaenoides rupestris Granatiere || RHG || Macrourus berglax Pesce specchio atlantico || ORY || Hoplostethus atlanticus Occhialone || SBR || Pagellus bogaraveo Musdea bianca || GFB || Phycis blennoides 2. Ai fini
del presente regolamento, per "squali di acque profonde" si intendono
gli squali che figurano nel seguente elenco di specie. Nome comune || Codice alfa a 3 lettere || Nome scientifico Gattucci oceanici || API || Apristurus spp. Squalo serpente || HXC || Chlamydoselachus anguineus Sagrì || CWO || Centrophorus spp. Squalo portoghese || CYO || Centroscymnus coelolepis Squalo musolungo || CYP || Centroscymnus crepidater Pescecane nero || CFB || Centroscyllium fabricii Squalo becco d'uccello || DCA || Deania calcea Zigrino || SCK || Dalatias licha Pesce diavolo maggiore || ETR || Etmopterus princeps Sagrì nero || ETX || Etmopterus spinax Gattuccio islandese || GAM || Galeus murinus Squalo capopiatto || SBL || Hexanchus griseus Pesce porco atlantico || OXN || Oxynotus paradoxus Cagnolo atlantico || SYR || Scymnodon ringens Squalo di Groenlandia || GSK || Somniosus microcephalus PARTE 2
Possibilità di pesca annuali delle navi dell'UE
nelle zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona (in tonnellate peso
vivo) || || || || || || || || Specie: || Squali di acque profonde || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII, VIII e IX; acque dell'Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2 || || || || || || (DWS/ 56789-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Germania || pm || pm || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Estonia || pm || pm || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || Irlanda || pm || pm || || || || || || Spagna || pm || pm || || || || || || Francia || pm || pm || || || || || Lituania || pm || pm || || || || || || Polonia || pm || pm || || || || || || Portogallo || pm || pm || || || || || || Regno Unito || pm || pm || || || || || || Unione || pm || pm || || || || || || TAC || pm || pm || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Squali di acque profonde || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X || || || || || || (DWS/ 10-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Portogallo || pm || pm || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Unione || pm || pm || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || TAC || pm || pm || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Squali di acque profonde || Zona: || Acque internazionali della zona XII || || Deania histricosa e Deania profundorum || || (DWS/12INT-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || pm || pm || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Spagna || pm || pm || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || Francia || pm || pm || || || || || || Regno Unito || pm || pm || || || || || || Unione || pm || pm || || || || || || TAC || pm || pm || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce sciabola nero || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV || || Aphanopus carbo || || || (BSF/1234-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC precauzionale || || || Germania || 3 || 3 || || || || || || Francia || 3 || 3 || || || || || || Regno Unito || 3 || 3 || || || || || || Unione || 9 || 9 || || || || || || TAC || 9 || 9 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce sciabola nero || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII || || Aphanopus carbo || || || (BSF/56712-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Germania || 37 || 29 || || || || || || Estonia || 18 || 14 || || || || || || Irlanda || 91 || 73 || || || || || || Spagna || 180 || 144 || || || || || || Francia || 2 538 || 2 030 || || || || || || Lettonia || 118 || 94 || || || || || || Lituania || 1 || 1 || || || || || || Polonia || 1 || 1 || || || || || || Regno Unito || 180 || 144 || || || || || || Altri(1) || 9 || 8 || || || || || || Unione || 3 173 || 2 538 || || || || || || TAC || 3 173 || 2 538 || || || || || || (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. || || || || || || || || || Specie: || Pesce sciabola nero || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X || || Aphanopus carbo || || || (BSF/8910-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Spagna || 10 || 9 || || || || || || Francia || 25 || 22 || || || || || || Portogallo || 3 165 || 2 737 || || || || || || Unione || 3 200 || 2 768 || || || || || || TAC || 3 200 || 2 768 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce sciabola nero || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 || || Aphanopus carbo || || || (BSF/C3412-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC precauzionale || || || Spagna || pm || pm || || || || || || Portogallo || pm || pm || || || || || || Unione || pm || pm || || || || || || TAC || || || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Berici || || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV || || Beryx spp. || || || || (ALF/3X14-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || 9 || 9 || || || || || || Spagna || 63 || 63 || || || || || || Francia || 17 || 17 || || || || || || Portogallo || 182 || 182 || || || || || || Regno Unito || 9 || 9 || || || || || || Unione || 280 || 280 || || || || || || TAC || 280 || 280 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Granatiere || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e IV || || Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax || || (RNG/124-) per il Coryphaenoides rupestris (RHG/124-) per il Macrourus berglax || Anno || 2015 || 2016 || || TAC precauzionale || || || Danimarca || 1 || 1 || || || || || || Germania || 1 || 1 || || || || || || Francia || 10 || 10 || || || || || || Regno Unito || 1 || 1 || || || || || || Unione || 13 || 13 || || || || || || TAC || 13 || 13 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Granatiere || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III || || Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax || || (RNG/03-) per il Coryphaenoides rupestris(1) (RHG/03-) per il Macrourus berglax || Anno || 2015 || 2016 || || TAC precauzionale || || || Danimarca || 412 || 329 || || || || || || Germania || 2 || 2 || || || || || || Svezia || 21 || 17 || || || || || || Unione || 435 || 348 || || || || || || TAC || 435 || 348 || || || || || || (1) Non è consentita la pesca diretta di Coryphaenoides rupestris nella zona CIEM IIIa in attesa delle consultazioni tra l'Unione europea e la Norvegia. || || || || || || || || || Specie: || Granatiere || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII || || Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax || || || (RNG/5B67-) per il Coryphaenoides rupestris (RHG/5B67-) per il Macrourus berglax || Anno || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analitico || || || Germania || 7 || 7 || || || || || || Estonia || 56 || 57 || || || || || || Irlanda || 246 || 250 || || || || || || Spagna || 61 || 62 || || || || || || Francia || 3 126 || 3 178 || || || || || || Lituania || 72 || 73 || || || || || || Polonia || 36 || 37 || || || || || || Regno Unito || 183 || 187 || || || || || || Altri(2) || 7 || 7 || || || || || || Unione || 3 794 || 3 858 || || || || || || TAC || 3 794 || 3 858 || || || || || || (1) Un massimo del 10% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (RNG/*8X14-). || || (2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. || || || || || || || || || || Specie: || Granatiere || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV || || Coryphaenoides rupestris e Macrourus berglax || || || (RNG/8X14-) per il Coryphaenoides rupestris (RHG/8X14-) per il Macrourus berglax || Anno || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analitico || || || Germania || 17 || 13 || || || || || || Irlanda || 4 || 3 || || || || || || Spagna || 1 851 || 1 482 || || || || || || Francia || 85 || 68 || || || || || || Lettonia || 30 || 24 || || || || || || Lituania || 4 || 3 || || || || || || Polonia || 579 || 463 || || || || || || Regno Unito || 8 || 6 || || || || || || Unione || 2 578 || 2 062 || || || || || || TAC || 2 578 || 2 062 || || || || || || (1) Un massimo del 10% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (RNG/*5B67-). || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce specchio atlantico || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VI || || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/06-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Spagna || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || Francia || 0 || 0 || || || || || || Regno Unito || 0 || 0 || || || || || || Unione || 0 || 0 || || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce specchio atlantico || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona VII || || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/07-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Spagna || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || Francia || 0 || 0 || || || || || || Regno Unito || 0 || 0 || || || || || || Altri || 0 || 0 || || || || || || Unione || 0 || 0 || || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Pesce specchio atlantico || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII e XIV || || Hoplostethus atlanticus || || || (ORY/1CX14) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. || Spagna || 0 || 0 || || Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. || Francia || 0 || 0 || || || || || || Portogallo || 0 || 0 || || || || || || Regno Unito || 0 || 0 || || || || || || Altri || 0 || 0 || || || || || || Unione || 0 || 0 || || || || || || TAC || 0 || 0 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Occhialone || || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII || || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/678-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Irlanda || 4 || 3 || || || || || || Spagna || 115 || 92 || || || || || || Francia || 6 || 5 || || || || || || Regno Unito || 14 || 11 || || || || || || Altri(1) || 4 || 3 || || || || || || Unione || 143 || 114 || || || || || || TAC || 143 || 114 || || || || || || (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. || || || || || || || || || || || Specie: || Occhialone || || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX || || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/09-) || || || Anno || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analitico || || || Spagna || 236 || 90 || || || || || || Portogallo || 64 || 25 || || || || || || Unione || 300 || 115 || || || || || || TAC || 300 || 115 || || || || || || (1) Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (SBR/*678-). || || || || || || || || || || || Specie: || Occhialone || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X || || Pagellus bogaraveo || || || (SBR/10-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Spagna || 5 || 4 || || || || || || Portogallo || 600 || 392 || || || || || || Regno Unito || 5 || 4 || || || || || || Unione || 610 || 400 || || || || || || TAC || 610 || 400 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Musdea bianca || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV || || Phycis blennoides || || || (GFB/1234-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Germania || 9 || 9 || || || || || || Francia || 9 || 9 || || || || || || Regno Unito || 16 || 16 || || || || || || Unione || 34 || 34 || || || || || || TAC || 34 || 34 || || || || || || || || || || || || || || Specie: || Musdea bianca || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII || || Phycis blennoides || || || (GFB/567-) || || || Anno || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analitico || || || Germania || 11 || 11 || || || || || || Irlanda || 287 || 287 || || || || || || Spagna || 649 || 649 || || || || || || Francia || 393 || 393 || || || || || || Regno Unito || 899 || 899 || || || || || || Unione || 2 239 || 2 239 || || || || || || TAC || 2 239 || 2 239 || || || || || || (1) Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX (GFB/*89-). || || || || || || || || || || || Specie: || Musdea bianca || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX || || Phycis blennoides || || || (GFB/89-) || || || Anno || 2015(1) || 2016(1) || || TAC analitico || || || Spagna || 267 || 267 || || || || || || Francia || 17 || 17 || || || || || || Portogallo || 11 || 11 || || || || || || Unione || 295 || 295 || || || || || || TAC || 295 || 295 || || || || || || (1) Un massimo dell'8% di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII (GFB/*567-). || || || || || || || || || || || Specie: || Musdea bianca || || Zona: || Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII || || Phycis blennoides || || || (GFB/1012-) || || || Anno || 2015 || 2016 || || TAC analitico || || || Francia || 10 || 10 || || || || || || Portogallo || 40 || 40 || || || || || || Regno Unito || 10 || 10 || || || || || || Unione || 60 || 60 || || || || || || TAC || 60 || 60 || || || || || ||