52014PC0594

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell’Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione) /* COM/2014/0594 final - 2014/0276 (COD) */


RELAZIONE

1.           Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2.           Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.           Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.           Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui[3]. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione.

5.           La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 774/94 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato.

ê 774/94 (adattato)

2014/0276 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell’Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell’Unione Europea Õ, in particolare l'articolo Ö 207, paragrafo 2 Õ ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ê

(1)       Il regolamento (CE) n. 774/94[6] del Consiglio ha subito varie e sostanziali modifiche[7]. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.

ê 774/94 considerando 1 (adattato) e 2198/95 considerando 1 (adattato)

(2)       Ö L’Unione Õ ha negoziato concessioni tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII del Ö General Agreement on Tariffs and Trade Õ (GATT) Ö e nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round Õ. Tali negoziati hanno consentito la conclusione di accordi Ö che Õ sono stati approvati con decisione 94/87/CE del Consiglio[8] Ö e con decisione 94/800/CE del Consiglio[9] Õ.

ê 774/94 considerando 2 (adattato)

(3)       Gli accordi di cui trattasi prevedono l'apertura di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91, di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di carni di volatili dei codici NC Ö 0207 14 10 Õ, Ö 0207 14 50 Õ, Ö 0207 14 70 Õ, Ö 0207 27 10 Õ, Ö 0207 27 20 Õ e Ö 0207 27 80 Õ, di frumento (grano) e frumento segalato dei codici NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ e Ö 1001 99 00 Õ e di crusche, stacciature e altri residui dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, Ö 2302 40 10 Õ e Ö 2302 40 90 Õ.

ê 774/94 considerando 3 (adattato)

(4)       Ö Detti Õ accordi riguardano un periodo indeterminato. Per ragioni di razionalità ed efficacia, è dunque opportuno aprire i contingenti su base pluriennale.

ê 774/94 considerando 4 (adattato)

(5)       Un sistema che garantisca la natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno. Al riguardo conviene eventualmente subordinare le importazioni nell'ambito Ö delle Õ concessioni tariffarie Ö stabilite Õ alla presentazione di un certificato di autenticità.

ê 774/94 considerando 5 (adattato)

(6)       Può mostrarsi utile ripartire Ö quella Õ importazione sull'arco dell'anno in funzione del fabbisogno del mercato Ö dell’Unione Õ. Al riguardo un sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un certificato di importazione pare appropriato.

ê 252/2014 considerando 3 (adattato)

(7)       Al fine di completare o modificare taluni elementi non essenziali Ö di questo Õ regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 Ö del Trattato Õ riguardo all’adozione di modifiche Ö di questo Õ regolamento nel caso in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano adeguati, in particolare Ö mediante Õ una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

ê 252/2014 considerando 4 (adattato)

(8)       Alla Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione Ö di questo Õ regolamento con riguardo alle norme necessarie alla gestione dei regimi contingentali di cui Ö a questo Õ regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[10],

ê 2198/95 art. 1 (adattato)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91, per un volume totale di 20 000 t, espresso in peso del prodotto.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20%.

Articolo 2

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni suine fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, per un volume totale di 7 000 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%.

Articolo 3

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni di galli o di galline dei codici NC Ö 0207 14 10 Õ, Ö 0207 14 50 Õ e Ö 0207 14 70 Õ, per un volume totale di 15 500 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%.

Articolo 4

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni di tacchini o di tacchine dei codici NC Ö 0207 27 10 Õ, Ö 0207 27 20 Õ e Ö 0207 27 80 Õ, per un volume totale di 2 500 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 5

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di frumento di qualità dei codici NC Ö 1001 11 00 Õ e Ö 1001 99 00 Õ , per un volume totale di 300 000 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %.

Articolo 6

È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di crusche, stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di 475 000 t.

Nell'ambito di tale contingente il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato a 30,60 Ö EUR Õ /t per i prodotti dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 e a 62,25 Ö EUR Õ /t per i prodotti dei codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90.

ê 252/2014 articolo 1 paragrafo 1 (adattato)

Articolo 7

Per rispettare gli impegni internazionali e qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alle conseguenti modifiche del presente regolamento.

Articolo 8

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui al presente regolamento e, se del caso Ö , le disposizioni Õ :

a)           atte a garantire la natura, la provenienza e l’origine del prodotto;

b)           relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e

c)           per il rilascio e la durata di validità dei titoli d’importazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2.

ê 252/2014 articolo 1 paragrafo 2

Articolo 9

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

1. La Commissione è assistita dal comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda.

ê

Articolo 11

Il regolamento (CE) n. 774/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

ê 774/94 (adattato)

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Ö Gazzetta ufficiale dell'Unione europea Õ.

ê 774/94

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               COM(87) 868 PV.

[2]               V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

[3]               Iscritta nel programma legislativo per il 2014.

[4]               V. allegato I della presente proposta.

[5]               GU […] del […], pag. […].

[6]               Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1).

[7]               V. allegato I.

[8]               Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).

[9]               Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

[10]             Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[11]             Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un’organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

é

ALLEGATO I

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1) || ||

|| Regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995 , pag. 3) ||

|| Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 35) ||

_____________

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 774/94 || Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, primo paragrafo

Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, secondo paragrafo

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, primo paragrafo

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, secondo paragrafo

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, primo paragrafo

Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 3, secondo paragrafo

Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 4, primo paragrafo

Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 4, secondo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, primo paragrafo

Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 5, secondo paragrafo

Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, primo paragrafo

Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 6, secondo paragrafo

Articolo 7 || Articolo 8

Articolo 8 || Articolo 7

Articolo 8 bis || Articolo 9

Articolo 8 ter || Articolo 10

Articolo 9 || -

Articolo 10 || Articolo 12

- || Articolo 11

- || Allegato I

- || Allegato II

_________________