Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari dell’Unione di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (codificazione) /* COM/2014/0594 final - 2014/0276 (COD) */
RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei
cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e
alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più
comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di
far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato
fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in
modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a
ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica.
L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di
ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le
disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa
dell'Unione sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1]
di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di
tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si
tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di
codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di
garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni. 3. Le conclusioni della presidenza del
Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa
necessità[2],
sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza
del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto
dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione. Dal momento che in sede di codificazione
nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti
che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un
metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di
codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è
quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 774/94 del
Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni
contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni
suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche,
stacciature e altri residui[3].
Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la
sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che
riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini
dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata
elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue
ufficiali, del regolamento (CE) n. 774/94 e degli strumenti di modifica dello
stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea,
attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata
assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e
la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del
regolamento codificato. ê 774/94
(adattato) 2014/0276 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante apertura e modalità di gestione di
alcuni contingenti tariffari dell’Unione di carni bovine di qualità pregiata,
carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche,
stacciature e altri residui (codificazione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato Ö sul
funzionamento dell’Unione Europea Õ, in particolare
l'articolo Ö 207, paragrafo
2 Õ , vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CE) n. 774/94[6] del Consiglio ha subito
varie e sostanziali modifiche[7].
A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua
codificazione. ê 774/94
considerando 1 (adattato) e 2198/95 considerando 1 (adattato) (2) Ö L’Unione Õ ha negoziato concessioni
tariffarie nell'ambito dell'articolo XXVIII del Ö General
Agreement on Tariffs and Trade Õ (GATT) Ö e nel quadro
dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round Õ. Tali negoziati
hanno consentito la conclusione di accordi Ö che Õ sono stati approvati
con decisione 94/87/CE del Consiglio[8]
Ö e con decisione
94/800/CE del Consiglio[9] Õ. ê 774/94
considerando 2 (adattato) (3) Gli accordi di cui trattasi
prevedono l'apertura di contingenti tariffari annuali per l'importazione, a
determinate condizioni, di carni bovine di qualità pregiata dei codici NC
0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91,
di carni suine dei codici NC 0203 19 13 e 0203 29 15, di
carni di volatili dei codici NC Ö 0207 14 10 Õ, Ö 0207 14 50 Õ, Ö 0207 14 70 Õ, Ö 0207 27 10 Õ, Ö 0207 27 20 Õ e Ö 0207 27 80 Õ, di frumento (grano)
e frumento segalato dei codici NC Ö 1001 11 00 Õ, Ö 1001 19 00 Õ e Ö 1001 99 00 Õ e di crusche,
stacciature e altri residui dei codici NC 2302 30 10,
2302 30 90, Ö 2302 40 10 Õ e Ö 2302 40 90 Õ. ê 774/94
considerando 3 (adattato) (4) Ö Detti Õ accordi riguardano
un periodo indeterminato. Per ragioni di razionalità ed efficacia, è dunque
opportuno aprire i contingenti su base pluriennale. ê 774/94
considerando 4 (adattato) (5) Un sistema che garantisca la
natura, la provenienza e l'origine del prodotto può rivelarsi opportuno. Al
riguardo conviene eventualmente subordinare le importazioni nell'ambito Ö delle Õ concessioni
tariffarie Ö stabilite Õ alla presentazione
di un certificato di autenticità. ê 774/94
considerando 5 (adattato) (6) Può mostrarsi utile ripartire
Ö quella Õ importazione
sull'arco dell'anno in funzione del fabbisogno del mercato Ö dell’Unione Õ. Al riguardo un
sistema di utilizzazione dei contingenti basato sulla presentazione di un
certificato di importazione pare appropriato. ê 252/2014
considerando 3 (adattato) (7) Al fine di completare o
modificare taluni elementi non essenziali Ö di questo Õ regolamento,
dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti
conformemente all’articolo 290 Ö del Trattato Õ riguardo
all’adozione di modifiche Ö di questo Õ regolamento nel caso
in cui i volumi e le altre condizioni del regime contingentale vengano
adeguati, in particolare Ö mediante Õ una decisione del
Consiglio volta a concludere un accordo con uno o più paesi terzi. È di
particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell’elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. ê 252/2014
considerando 4 (adattato) (8) Alla
Commissione dovrebbero essere attribuite competenze di esecuzione al fine di
garantire condizioni uniformi di esecuzione Ö di questo Õ regolamento con riguardo alle norme necessarie alla
gestione dei regimi contingentali di cui Ö a questo Õ regolamento. Tali competenze dovrebbero essere
esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio[10], ê 2198/95 art. 1
(adattato) HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È aperto un
contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni bovine di qualità pregiata fresche,
refrigerate o congelate dei codici NC 0201 e 0202 e di prodotti dei codici NC 0206 10 95 e
0206 29 91, per un volume totale di 20 000 t, espresso in peso
del prodotto. Nell'ambito di tale contingente
il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20%. Articolo 2 È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni suine
fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0203 19 13 e
0203 29 15, per un volume totale di 7 000 t. Nell'ambito di tale contingente il dazio della
tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%. Articolo 3 È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni di
galli o di galline dei codici NC Ö 0207 14 10 Õ, Ö 0207 14 50 Õ e Ö 0207 14 70 Õ, per un volume
totale di 15 500 t. Nell'ambito di tale contingente il dazio della
tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0%. Articolo 4 È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di carni di
tacchini o di tacchine dei codici NC Ö 0207 27 10 Õ, Ö 0207 27 20 Õ e Ö 0207 27 80 Õ, per un volume
totale di 2 500 t. Nell'ambito di tale contingente il dazio della
tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %. Articolo 5 È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di frumento di
qualità dei codici NC Ö 1001 11 00 Õ e Ö 1001 99 00 Õ , per un volume
totale di 300 000 t. Nell'ambito di tale contingente il dazio della
tariffa doganale comune applicabile è fissato allo 0 %. Articolo 6 È aperto un contingente tariffario Ö unionale Õ annuo di crusche,
stacciature e altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal
granturco e dal riso dei codici NC 2302 30 10, 2302 30 90,
2302 40 10 e 2302 40 90, per un volume totale di
475 000 t. Nell'ambito di tale contingente il dazio della
tariffa doganale comune applicabile è fissato a 30,60 Ö EUR Õ /t per i prodotti
dei codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10 e a 62,25 Ö EUR Õ /t per i prodotti
dei codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90. ê 252/2014
articolo 1 paragrafo 1 (adattato) Articolo 7 Per rispettare gli impegni internazionali e
qualora i volumi e le altre condizioni dei regimi contingentali di cui al
presente regolamento siano adeguati dal Parlamento europeo e dal Consiglio o
dal Consiglio, in particolare a seguito di una decisione del Consiglio volta a
concludere un accordo con uno o più paesi terzi, alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9 riguardo alle
conseguenti modifiche del presente regolamento. Articolo 8 La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, le norme necessarie per la gestione dei regimi contingentali di cui
al presente regolamento e, se del caso Ö , le
disposizioni Õ : a) atte a garantire la natura, la
provenienza e l’origine del prodotto; b) relative al riconoscimento del
documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a); e c) per il rilascio e la durata di
validità dei titoli d’importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di esame di cui all’articolo 10, paragrafo 2. ê 252/2014 articolo
1 paragrafo 2 Articolo 9 1. Il potere di adottare atti delegati è
conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui
all’articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 9 aprile 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega
di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque
anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica
durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale
proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all’articolo 7 può
essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli
effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una
data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi
dell’articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 10 1. La Commissione è assistita dal comitato per
l’organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dall’articolo 229 del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]. Esso è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Laddove il parere del comitato debba essere
ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando,
entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato
decida in tal senso o almeno un quarto dei membri del comitato lo richieda. ê Articolo 11 Il regolamento (CE) n. 774/94 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato II. ê 774/94
(adattato) Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Ö Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea Õ. ê 774/94 Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Iscritta nel programma legislativo per il 2014. [4] V. allegato I della presente proposta. [5] GU […] del […], pag. […]. [6] Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo
1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari
comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili,
frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (GU
L 91 dell'8.4.1994, pag. 1). [7] V. allegato I. [8] Decisione 94/87/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993,
relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo
generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità
europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la
Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag.
1). [9] Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994,
relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua
competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round
(1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1). [10] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13). [11] Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un’organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013,
pag. 671). é ALLEGATO I Regolamento
abrogato ed elenco delle modifiche successive Regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio (GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1) || || || Regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995 , pag. 3) || || Regolamento (UE) n. 252/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 35) || _____________ ALLEGATO II Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 774/94 || Presente regolamento Articolo 1, paragrafo 1 || Articolo 1, primo paragrafo Articolo 1, paragrafo 2 || Articolo 1, secondo paragrafo Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 2, primo paragrafo Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 2, secondo paragrafo Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 3, primo paragrafo Articolo 3, paragrafo 2 || Articolo 3, secondo paragrafo Articolo 4, paragrafo 1 || Articolo 4, primo paragrafo Articolo 4, paragrafo 2 || Articolo 4, secondo paragrafo Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, primo paragrafo Articolo 5, paragrafo 2 || Articolo 5, secondo paragrafo Articolo 6, paragrafo 1 || Articolo 6, primo paragrafo Articolo 6, paragrafo 2 || Articolo 6, secondo paragrafo Articolo 7 || Articolo 8 Articolo 8 || Articolo 7 Articolo 8 bis || Articolo 9 Articolo 8 ter || Articolo 10 Articolo 9 || - Articolo 10 || Articolo 12 - || Articolo 11 - || Allegato I - || Allegato II _________________