Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" /* COM/2014/0587 final - 2014/0273 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta allegata
costituisce lo strumento giuridico che autorizza la posizione che deve essere
adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito
dall'accordo di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la
Repubblica di Moldova, in merito all'adozione del regolamento interno del
Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di
due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte
del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio". I negoziati sull'accordo di associazione
ambizioso e di vasta portata tra l'UE e la Repubblica di Moldova sono stati
avviati nel gennaio 2010. Nel febbraio 2012 l'UE e la Repubblica di Moldova
hanno avviato anche negoziati sulla parte relativa alla zona di libero scambio
globale e approfondito (DCFTA) in quanto elemento fondamentale dell'accordo di
associazione. Il 29 novembre 2013 l'Unione europea e
la Repubblica di Moldova hanno siglato il testo dell'accordo. L'accordo di
associazione è l'accordo più avanzato di questo tipo mai negoziato dall'UE, in
particolare per quanto riguarda l'integrazione commerciale ed economica, e va
ben al di là di una semplice apertura del mercato. L'obiettivo è accelerare
l'approfondimento delle relazioni politiche ed economiche tra la Repubblica di
Moldova e l'UE nonché promuovere la progressiva integrazione economica della
Repubblica di Moldova con il mercato interno dell'UE in ambiti specifici,
segnatamente mediante l'istituzione di una zona di libero scambio globale e
approfondito. Il 16 giugno 2014 il
Consiglio ha adottato la decisione[1]
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea
dell'energia atomica e dei loro Stati membri, e all'applicazione provvisoria di
alcune disposizioni dell'accordo di associazione, compresa la parte relativa
alla zona di libero scambio globale e approfondito, tra l'Unione europea e la
Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Moldova, dall'altra. Successivamente, l'accordo è stato firmato a
Bruxelles venerdì 27 giugno 2014 a margine del Consiglio europeo. La Repubblica di
Moldova ha ratificato l'accordo il 2 luglio 2014 e nel corso dello stesso mese
ha completato, in parallelo con l'Unione europea, le necessarie procedure di
notifica. Di conseguenza, a norma dell'articolo 464 dell'accordo alcune
sue disposizioni (specificate all'articolo 3 della decisione del
Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma e all'applicazione
provvisoria dell'accordo con la Repubblica di Moldova) sono applicate in via
provvisoria a decorrere dal 1º settembre 2014, in attesa della ratifica da
parte degli Stati membri dell'UE. L'applicazione
provvisoria è dettata sia dalla necessità di conciliare gli interessi economici
reciproci e i valori condivisi sia dalla volontà comune dell'UE e della
Repubblica di Moldova di cominciare ad attuare e applicare le parti ammissibili
dell'accordo per accelerare l'impatto delle riforme su questioni settoriali
specifiche prima della conclusione dell'accordo stesso. 2. ESITO DEI NEGOZIATI Il titolo VII
dell'accordo con la Repubblica di Moldova fornisce il quadro istituzionale
necessario per il corretto funzionamento e per l'attuazione degli accordi.
L'accordo istituisce un Consiglio di associazione (articolo 434,
paragrafo 1) a livello ministeriale, incaricato di esercitare la vigilanza
e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. Per preparare le
riunioni e le discussioni del Consiglio di associazione, attuare, se del caso,
le decisioni del Consiglio di associazione e, in generale, assicurare la
continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento
dell'accordo è istituito anche un Comitato di associazione (a norma
dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo). Il Consiglio di
associazione e il Comitato di associazione possono decidere di istituire altri
sottocomitati o organi specializzati che possano assisterli nell'esercizio
delle loro funzioni, determinandone la composizione, i compiti e le modalità di
funzionamento. Il Consiglio di associazione ha inoltre il potere di modificare
o aggiornare gli allegati dell'accordo (articolo 436, paragrafo 3,
dell'accordo). Può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare
decisioni vincolanti, al Comitato di associazione (articolo 438,
paragrafo 2, dell'accordo). Il Comitato di
associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le
questioni derivanti dal titolo V (Scambi e questioni commerciali). La parte
dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e approfondito
prevede l'istituzione di sottocomitati specifici (per le misure sanitarie e
fitosanitarie, doganale, per le indicazioni geografiche nonché per il commercio
e lo sviluppo sostenibile), chiamati ad assistere il Comitato di associazione
riunito nella formazione "Commercio" nell'esercizio delle sue
funzioni. Sono previste anche
sedi per la cooperazione a livello parlamentare e di società civile. Al fine di
assicurare l'attuazione agevole e tempestiva della parte dell'accordo relativa
alla zona di libero scambio globale e approfondito, in particolare per quanto
riguarda gli aggiornamenti o la modifica di vari allegati dell'accordo
attinenti al commercio, si propone che il Consiglio di associazione deleghi
tali poteri al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". Tale delega assicurerà il collegamento necessario tra le
discussioni tecniche in seno a tale Comitato sull'attuazione degli impegni
attinenti al commercio, compresi quelli riguardanti il ravvicinamento all'acquis
dell'UE da parte della Repubblica di Moldova, e creerà le condizioni per dare
un seguito tempestivo a tali discussioni. Nell'intento di
completare il quadro istituzionale e di consentire discussioni a livello di
esperti in settori chiave che rientrano nell'ambito dell'applicazione
provvisoria degli accordi, si suggerisce di istituire due sottocomitati,
denominati come segue: 1) sottocomitato in
materia di giustizia, libertà e sicurezza; 2) sottocomitato per
la cooperazione economica e in altri settori. Lo scopo dei
sottocomitati è concentrarsi sugli argomenti ove si attendono risultati
concreti piuttosto che affrontare obbligatoriamente lo stesso programma di
argomenti anno dopo anno. In una fase
successiva potranno essere istituiti ulteriori sottocomitati, previo accordo
delle parti. L'accordo di
associazione prevede varie possibilità di cooperazione settoriale,
concentrandosi sul sostegno alle riforme fondamentali, sulla ripresa economica
e sulla crescita, sulla governance e sulla cooperazione settoriale in 28
ambiti, tra cui: giustizia, energia, trasporti, statistiche, protezione e
promozione dell'ambiente, cooperazione in materia di politica industriale e
delle piccole e medie imprese, agricoltura e sviluppo rurale, politiche
sociali, cooperazione con la società civile, politica dei consumatori, riforma
della pubblica amministrazione, istruzione, formazione e gioventù nonché
cooperazione culturale. In tutti questi
ambiti il rafforzamento della cooperazione prende spunto dai quadri attualmente
esistenti, a livello bilaterale e multilaterale, per rendere più sistematici il
dialogo e lo scambio di informazioni e buone pratiche. Un elemento fondamentale
per i capi relativi alla cooperazione settoriale è il quadro completo del
ravvicinamento progressivo all'acquis dell'UE, figurante negli allegati
dell'accordo. L'attuale cooperazione si baserà su calendari specifici per il
ravvicinamento, da parte della Repubblica di Moldova, a parti selezionate dell'acquis
dell'UE e per la relativa attuazione, a cui sarà improntato il programma di
riforme interne e di modernizzazione della Repubblica di Moldova. I "dialoghi
regolari", frequentemente citati nell'accordo, possono riguardare tutti i summenzionati
settori di intervento. Il secondo sottocomitato può quindi riunirsi in
formazioni diverse in funzione delle necessità. La
presente proposta si basa sull'esperienza acquisita nell'ambito degli accordi
di partenariato e cooperazione con la Repubblica di Moldova e mira a
razionalizzare il funzionamento della struttura dei sottocomitati nel quadro
dell'accordo di associazione. L'UE e la Repubblica di
Moldova si sono impegnate ad attuare l'accordo in modo rapido ed efficace. La
presente proposta è pertanto intesa a garantire che il quadro istituzionale
dell'accordo diventi operativo il prima possibile. Al fine di agevolare quanto
sopra sarà essenziale procedere rapidamente con il processo di adozione del
regolamento interno del Consiglio di associazione, del Comitato di associazione
e dei sottocomitati, in modo che essi possano iniziare presto ad operare. Si
intende convocare la prima riunione del Consiglio di associazione con la
Repubblica di Moldova il 20 ottobre 2014, in coincidenza con il Consiglio
"Affari esteri" a Lussemburgo. Tale tempistica è di primaria
importanza per la Repubblica di Moldova in vista delle elezioni politiche in
programma per il 30 novembre. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Per quanto
riguarda l'Unione, la base giuridica che autorizza la posizione che deve essere
adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito
dall'accordo di associazione tra l'UE e la Repubblica di Moldova è il trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218,
paragrafo 9. Alla
luce del summenzionato esito dei negoziati, in base all'articolo 218, paragrafo
9, del TFUE la Commissione europea propone che il Consiglio adotti la
decisione di autorizzare la posizione che deve essere adottata dall'Unione in
sede del primo Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova in relazione: –
al regolamento interno del Consiglio di
associazione e del Comitato di associazione, –
all'istituzione di due sottocomitati specializzati, e –
alla delega di determinati poteri da parte del
Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio". 2014/0273 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere
adottata dall'Unione in sede di Consiglio di associazione istituito
dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Moldova, dall'altra, in merito all'adozione del regolamento interno del
Consiglio di associazione e del Comitato di associazione, all'istituzione di
due sottocomitati specializzati e alla delega di determinati poteri da parte
del Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella
formazione "Commercio" IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) L'articolo 464 dell'accordo
di associazione ("l'accordo") tra l'Unione europea e la Comunità europea
dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di
Moldova, dall'altra, prevede l'applicazione in via provvisoria di parti
dell'accordo. (2) L'articolo 3 della
decisione del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma e
all'applicazione provvisoria dell'accordo specifica alcune disposizioni
dell'accordo da applicare in via provvisoria. (3) A norma dell'articolo 435,
paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio
regolamento interno. (4) L'articolo 435,
paragrafo 3, dell'accordo dispone che il Consiglio di associazione è
presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante
della Repubblica di Moldova. (5) L'articolo 437,
paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il Comitato di associazione
assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni, mentre
l'articolo 438, paragrafo 1, prevede che il Consiglio di associazione
stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del
Comitato di associazione. (6) A norma dell'articolo 439,
paragrafo 2, il Consiglio di associazione può decidere di istituire altri
sottocomitati o organi specializzati in settori specifici necessari ai fini
dell'attuazione dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue
funzioni. (7) Il Consiglio di associazione
è responsabile della vigilanza e del controllo sull'applicazione e
sull'attuazione dell'accordo. Il Consiglio di associazione può delegare i suoi
poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di
associazione. È opportuno che, a norma dell'articolo 436, paragrafo 3, e
dell'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo, il Consiglio di associazione
deleghi al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio"
di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo il potere di
aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi
1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali), nella misura in
cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento
o alla modifica degli allegati di tale accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. La posizione che deve essere adottata dall'Unione in sede di
Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 dell'accordo di
associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica i
loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica della Moldova, dall'altra, è
stabilita in relazione: –
all'adozione del regolamento interno del Consiglio
di associazione e del Comitato di associazione, –
all'istituzione di sottocomitati specializzati e
all'adozione del loro mandato, e –
alla delega di determinati poteri da parte del
Consiglio di associazione al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" secondo quanto previsto nei progetti di decisione del
Consiglio di associazione allegati alla presente decisione. 2. I rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio di
associazione possono concordare modifiche minori dei progetti di decisione
senza un'ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 2 Il Consiglio di associazione è presieduto, per
l'Unione, dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 260 del 30.8.2014. ALLEGATO 1
DECISIONE N. 1/2014 DEL
CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
del … 2014
che adotta il suo regolamento interno e quello del Comitato di associazione
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-MOLDOVA, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), in particolare l'articolo 434, considerando quanto segue: (1)
Conformemente all'articolo 464 parti dell'accordo
sono applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014. (2)
A norma dell'articolo 435, paragrafo 2,
dell'accordo il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento
interno. (3)
L'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo
dispone che un Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione
nell'esercizio delle sue funzioni, mentre l'articolo 438, paragrafo 1,
prevede che il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento
interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, DECIDE: Articolo
unico Sono adottati il regolamento interno del
Consiglio di associazione e quello del Comitato di associazione, che figurano,
rispettivamente, nelle appendici A e B. Fatto a …, il || Per l'Unione europea Per la Repubblica di Moldova APPENDICE
A Regolamento interno del Consiglio di associazione ACCORDO DI ASSOCIAZIONE - ZONA DI LIBERO SCAMBIO
GLOBALE E APPROFONDITO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il Consiglio di associazione istituito a norma
dell'articolo 434, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), esercita le sue funzioni come stabilito dagli articoli
434 e 436 dell'accordo. 2. Come stabilito dall'articolo 435, paragrafo 1,
dell'accordo il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio
dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del
governo della Repubblica di Moldova, dall'altra. La composizione del Consiglio
di associazione tiene conto delle questioni specifiche da affrontare in una
data riunione. Se del caso e previo consenso di entrambe le parti, il Consiglio
di associazione si riunisce a livello di capi di Stato o di governo. 3. Come stabilito dall'articolo 436, paragrafo 1,
dell'accordo, ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo il
Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni vincolanti per le
parti. Il Consiglio di associazione adotta le misure opportune per l'attuazione
delle sue decisioni, se necessario anche conferendo ad organi specifici,
istituiti in forza di tale accordo, il potere di agire a suo nome. Il Consiglio
di associazione può anche formulare raccomandazioni. Adotta le decisioni e le
raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive
procedure interne. Il Consiglio di associazione può delegare i propri poteri al
Comitato di associazione. 4. Le parti di cui al presente regolamento interno sono
quelle definite all'articolo 461 dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del Consiglio di associazione. Il periodo
iniziale decorre dalla data della prima riunione del Consiglio di associazione
e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Il Consiglio di associazione si riunisce almeno una volta
l'anno e, previo mutuo consenso, quando le circostanze lo richiedono. 2. La data di ciascuna sessione del Consiglio di associazione
è concordata dalle parti. 3. Le riunioni del Consiglio di associazione sono convocate
congiuntamente dai segretari del Consiglio di associazione, d'intesa con il
presidente del Consiglio di associazione, entro 30 giorni prima della data
della riunione. Articolo 4 Rappresentanza 1. I membri del Consiglio di associazione possono farsi
rappresentare se impossibilitati a partecipare ad una riunione. Un membro che
desideri essere rappresentato deve notificare per iscritto al presidente il
nome del suo rappresentante prima della riunione alla quale sarà rappresentato. 2. Il rappresentante di un membro del Consiglio di
associazione esercita tutti i diritti del membro titolare. Articolo 5 Delegazioni 1. I membri del Consiglio di associazione possono essere
accompagnati da funzionari. Prima di ogni riunione il presidente è informato,
tramite il segretariato, della composizione prevista della delegazione di
ciascuna parte. 2. Il Consiglio di associazione può, previo consenso delle
parti, invitare rappresentanti di altri organi delle parti o esperti
indipendenti in determinati settori a partecipare alle sue riunioni in veste di
osservatori o per fornire informazioni su argomenti specifici. Le parti
concordano i termini e le condizioni alle quali tali osservatori possono
partecipare alle riunioni. Articolo 6 Segretariato Un funzionario del segretariato generale del
Consiglio dell'Unione europea e un funzionario della Repubblica di Moldova
svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Consiglio di associazione. Articolo 7 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata al Consiglio di associazione
è inviata al segretario dell'Unione o della Repubblica di Moldova, che a sua
volta informerà il segretario dell'altra parte. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza sia
trasmessa al presidente e, se del caso, distribuita al Consiglio di
associazione. 3. Il segretariato invia la corrispondenza, se del caso, al
segretariato generale della Commissione europea, al servizio europeo per
l'azione esterna, alle rappresentanze permanenti presso l'Unione europea degli
Stati membri e al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea,
nonché alla missione della Repubblica di Moldova presso l'Unione europea, con
copia, secondo il caso, al ministero degli Affari esteri o al ministero
competente per gli scambi e le questioni commerciali della Repubblica di
Moldova. 4. Le comunicazioni del presidente del Consiglio di
associazione sono inviate ai destinatari dal segretariato a nome del presidente
del Consiglio di associazione. Tali comunicazioni vengono distribuite, se del
caso, ai membri del Consiglio di associazione secondo quanto previsto al
paragrafo 3. Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione contraria adottata dalle parti,
le riunioni del Consiglio di associazione non sono pubbliche. Se una parte
comunica al Consiglio di associazione informazioni ritenute riservate, l'altra
parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il presidente redige per ciascuna riunione un ordine del
giorno provvisorio, che viene trasmesso dai segretari del Consiglio di
associazione ai destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno entro
15 giorni di calendario prima della riunione. L'ordine del giorno
provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto una domanda
di iscrizione nell'ordine del giorno entro 21 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione. Tali punti sono iscritti nell'ordine del giorno
provvisorio soltanto se i documenti giustificativi pertinenti sono stati
trasmessi ai segretari prima della data di spedizione dell'ordine del giorno. 2. Il Consiglio di associazione adotta l'ordine del giorno
all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere
inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno
provvisorio. 3. Il presidente, previa consultazione delle parti, può
abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di
un caso specifico. Articolo 10 Verbale 1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto
congiuntamente dai due segretari. 2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine
del giorno:
a) la documentazione presentata al Consiglio di associazione, b) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta
da un membro del Consiglio di associazione e c) le questioni concordate dalle parti, quali le decisioni
adottate, le dichiarazioni concordate ed eventuali conclusioni. 3. Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di
associazione per la relativa approvazione entro i 20 giorni di calendario
successivi a ciascuna riunione del Consiglio di associazione ed è approvato
entro i 45 giorni di calendario successivi a ciascuna riunione del Consiglio di
associazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai
due segretari. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei
destinatari di cui all'articolo 7 del regolamento interno. Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il Consiglio di associazione prende decisioni e formula
raccomandazioni previo mutuo consenso delle parti. Ciascuna decisione o
raccomandazione è firmata dall'Unione e dalla Repubblica di Moldova. 2. Il Consiglio di associazione può prendere decisioni o
formulare raccomandazioni anche mediante procedura scritta, previo consenso
delle parti. A tale scopo, il testo della proposta è trasmesso in forma scritta
dal presidente del Consiglio di associazione ai membri del Consiglio a norma
dell'articolo 7 del regolamento interno, con un termine di almeno 21
giorni di calendario entro il quale i membri sono tenuti a comunicare le
eventuali riserve o proposte di modifica del testo. Il presidente, previa
consultazione delle parti, può abbreviare il termine precedentemente indicato in
funzione delle esigenze di un caso specifico. 3. Una volta che il testo è stato concordato, la decisione o
la raccomandazione è firmata autonomamente e consecutivamente dall'Unione e
dalla Repubblica di Moldova. Gli atti del Consiglio di associazione recano,
rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione"
ai sensi dell'articolo 436, paragrafo 1, dell'accordo. Il segretariato del
Consiglio di associazione attribuisce a ogni decisione o raccomandazione un
numero di serie, con la data di adozione e una descrizione dell'oggetto.
Ciascuna decisione reca la data della sua entrata in vigore. 4. Le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di
associazione sono autenticate dai due segretari. 5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse a ciascuno
dei destinatari di cui all'articolo 7 del presente regolamento interno. 6. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni
e le raccomandazioni del Consiglio di associazione nelle rispettive
pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Lingue 1. Le lingue ufficiali del
Consiglio di associazione sono le lingue ufficiali delle parti. 2. Salvo decisione contraria, il Consiglio di associazione
delibera di norma in base alla documentazione redatta in tali lingue. Articolo 13 Spese 1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per
la partecipazione alle riunioni del Consiglio di associazione, sia per quanto
riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in
relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni. 2.
Le spese relative all'interpretazione
durante le riunioni, alla traduzione e alla riproduzione di documenti sono a
carico dell'Unione europea. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova richieda
l'interpretazione o la traduzione da e in lingue diverse da quelle previste
all'articolo 12 del presente regolamento interno le relative spese sono
sostenute dalla Repubblica di Moldova. 3. Le altre spese connesse all'organizzazione materiale delle
riunioni sono a carico della parte che ospita le riunioni. Articolo 14 Comitato
di associazione 1. Conformemente all'articolo 437, paragrafo 1,
dell'accordo il Comitato di associazione assiste il Consiglio di associazione
nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato è composto da rappresentanti
dell'Unione, da una parte, e da rappresentanti della Repubblica di Moldova,
dall'altra, al livello stabilito dall'accordo. 2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le
discussioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del
Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto
di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi
questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di associazione nonché
ogni altra questione che si presenti nel corso dell'attuazione dell'accordo.
Sottopone al Consiglio di associazione proposte o progetti di
decisioni/raccomandazioni per la relativa approvazione. In conformità
all'articolo 438, paragrafo 2, dell'accordo il Consiglio di
associazione può conferire al Comitato di associazione il potere di prendere
decisioni. 3. Il Comitato di associazione prende le decisioni e formula
le raccomandazioni per le quali dispone di poteri in forza dell'accordo. 4. Nei casi in cui l'accordo menziona l'obbligo o la
possibilità di una consultazione, o qualora le Parti decidano di comune accordo
di consultarsi, tale consultazione può svolgersi in sede di Comitato di
associazione, salvo disposizioni contrarie contenute nell'accordo. La
consultazione può proseguire in sede di Consiglio di associazione con il
consenso delle due parti. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere
modificato conformemente alle disposizioni del precedente articolo 11. APPENDICE
B Regolamento interno del Comitato di associazione e dei
sottocomitati ACCORDO DI ASSOCIAZIONE - ZONA DI LIBERO SCAMBIO
GLOBALE E APPROFONDITO UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA Articolo 1 Disposizioni
generali 1. Il Consiglio di associazione istituito a norma
dell'articolo 437, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra
l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (in appresso
"l'accordo"), assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio
delle sue funzioni e svolge i compiti previsti da tale accordo e ad esso
assegnati dal Consiglio di associazione. A norma dell'articolo 438,
paragrafo 1, il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio
regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione. 2. Il Comitato di associazione prepara le riunioni e le
discussioni del Consiglio di associazione, attua, se del caso, le decisioni del
Consiglio di associazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto
di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo di associazione.
Esamina qualsiasi questione che viene ad esso sottoposta dal Consiglio di
associazione nonché ogni altra questione che si presenti nel corso
dell'attuazione giornaliera dell'accordo di associazione. Sottopone al Consiglio
di associazione proposte o progetti di decisioni o di raccomandazioni per la
relativa adozione. 3. Come disposto dall'articolo 437, paragrafo 2,
dell'accordo, il Comitato di associazione è composto da rappresentanti
dell'Unione e da rappresentanti della Repubblica di Moldova, di norma a livello
di alti funzionari pubblici che dispongono di competenze relative alle
questioni specifiche da affrontare in una data riunione. 4. A norma dell'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo
il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio",
quando svolge i compiti ad esso assegnati secondo le disposizioni del titolo V
dell'accordo è composto da alti funzionari della Commissione europea e della
Repubblica di Moldova, responsabili nel campo degli scambi e delle questioni
commerciali. Un rappresentante della Commissione europea o della Repubblica di
Moldova, responsabile nel campo degli scambi e delle questioni commerciali,
funge da presidente in conformità al successivo articolo 2. Alle riunioni
parteciperà anche un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna. 5. Come disposto dall'articolo 438, paragrafo 3,
dell'accordo, il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni
nei casi previsti nell'accordo e nei settori oggetto della delega di poteri ad
esso conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti
per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di
associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti al termine
delle rispettive procedure interne di adozione. 6. Le parti di cui al presente regolamento interno sono
definite secondo quanto previsto all'articolo 461 dell'accordo. Articolo 2 Presidenza Le parti si alternano ogni 12 mesi
nell'esercizio della presidenza del Comitato di associazione. Il periodo
iniziale decorre dalla data della prima riunione del Comitato di associazione e
termina il 31 dicembre dello stesso anno. Articolo 3 Riunioni 1. Fatti salvi altri accordi delle parti, il Comitato di
associazione si riunisce regolarmente, almeno una volta l'anno. Su richiesta di
una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del
Comitato di associazione. 2. Ciascuna riunione del Comitato di associazione è convocata
dal presidente ad una data e in un luogo convenuti dalle parti. L'avviso di
convocazione della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di
associazione entro 28 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione,
salvo diverso accordo delle parti. 3. Il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" si riunisce almeno una volta l'anno e quando le
circostanze lo richiedono. Ciascuna riunione è convocata dal presidente del
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" ad una
data, in un luogo e con i mezzi convenuti dalle parti. L'avviso di convocazione
della riunione è inviato dal segretariato del Comitato di associazione riunito
nella formazione "Commercio" entro 15 giorni di calendario prima
dell'inizio della riunione, salvo diverso accordo delle parti. 4. Per quanto possibile, la riunione ordinaria del Comitato
di associazione è convocata con debito anticipo rispetto alla riunione
ordinaria del Consiglio di associazione. 5. A titolo di eccezione e previo consenso delle parti, le
riunioni del Consiglio di associazione possono svolgersi con l'uso di mezzi
tecnologici concordati, come la videoconferenza. Articolo 4 Delegazioni Prima di ogni riunione le parti sono
informate, tramite il segretariato, della composizione prevista delle
rispettive delegazioni che partecipano alla riunione. Articolo 5 Segretariato 1. Un funzionario dell'Unione e un funzionario della Repubblica
di Moldova svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del Comitato di
associazione ed eseguono i compiti di segreteria in maniera congiunta, salvo
disposizioni diverse contenute nel presente regolamento interno, in uno spirito
di fiducia reciproca e di cooperazione. 2. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario
della Repubblica di Moldova, responsabili nel campo degli scambi e delle
questioni commerciali, svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio". Articolo 6 Corrispondenza 1. La corrispondenza indirizzata al Comitato di associazione
è inviata al segretario di una delle due parti, che a sua volta informerà il
segretario dell'altra parte. 2. Il segretariato provvede affinché la corrispondenza
indirizzata al Comitato di associazione sia trasmessa al presidente del
Comitato e distribuita, se del caso, come i documenti di cui
all'articolo 7 del presente regolamento interno. 3. La corrispondenza proveniente dal presidente del Comitato
di associazione è inviata alle parti dal segretariato, a nome del presidente
del Comitato di associazione. Tale corrispondenza è diffusa, se del caso, come
previsto all'articolo 7 del presente regolamento interno. Articolo
7 Documenti 1. I documenti sono distribuiti tramite i segretari. 2. Una parte trasmette i propri documenti al suo segretario.
Il segretario trasmette tali documenti al segretario dell'altra parte. 3. Il segretario dell'Unione distribuisce i documenti ai
rappresentanti responsabili dell'Unione e, nell'ambito di tale scambio di
corrispondenza, mette sistematicamente in copia il segretario della Repubblica
di Moldova. 4. Il segretario della Repubblica di Moldova distribuisce i
documenti ai rappresentanti responsabili della Repubblica di Moldova e,
nell'ambito di tale scambio di corrispondenza, mette sistematicamente in copia
il segretario dell'Unione. Articolo 8 Riservatezza Salvo decisione contraria adottata dalle
parti, le riunioni del Comitato di associazione non sono pubbliche. Se una
parte comunica al Comitato di associazione informazioni ritenute riservate,
l'altra parte tratta dette informazioni come tali. Articolo 9 Ordine
del giorno delle riunioni 1. Il segretariato del Comitato di associazione redige, in
base alle proposte presentate dalle parti, un ordine del giorno provvisorio
nonché un progetto di conclusioni operative per ciascuna riunione, come
previsto al successivo articolo 10. L'ordine del giorno provvisorio comprende
i punti per i quali il segretariato del Comitato di associazione ha ricevuto da
una parte una domanda di iscrizione nell'ordine del giorno, corredata dei
documenti giustificativi pertinenti, entro 21 giorni di calendario prima della
data della riunione. 2. L'ordine del giorno provvisorio, unitamente ai documenti
pertinenti, è distribuito come previsto all'articolo 7 entro 15 giorni di
calendario prima dell'inizio della riunione. 3. Il Comitato di associazione adotta l'ordine del giorno
all'inizio di ciascuna riunione. Con l'accordo delle parti possono essere
inseriti nell'ordine del giorno punti non figuranti nell'ordine del giorno
provvisorio. 4. Il presidente della riunione del Comitato di associazione
può, previo consenso dell'altra parte, invitare su base ad hoc i rappresentanti
di altri organismi delle parti o esperti indipendenti in determinati settori a
partecipare alle riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici. Le
parti garantiscono che tali osservatori o esperti rispettino le prescrizioni in
materia di riservatezza. 5. Il presidente della riunione del Comitato di associazione,
previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati ai paragrafi 1
e 2 in funzione delle esigenze di un caso specifico. Articolo 10 Verbale e conclusioni operative 1. Il progetto di verbale di ciascuna riunione è redatto
congiuntamente dai due segretari. 2. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine
del giorno: a) un elenco dei partecipanti alla riunione, un elenco dei
funzionari che li accompagnavano e un elenco degli eventuali osservatori o
esperti che hanno partecipato alla riunione; b) la documentazione presentata al Comitato di associazione, c) le dichiarazioni la cui iscrizione a verbale sia stata chiesta
da un membro del Comitato di associazione e d) le conclusioni operative della riunione, come previsto al
paragrafo 4. 3. Il progetto di verbale è presentato al Comitato di
associazione per la relativa approvazione. Esso è approvato entro i 28 giorni
di calendario successivi a ciascuna riunione del Comitato di associazione. Una
volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari. Una
copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui
all'articolo 7 del regolamento interno. 4. Il progetto delle conclusioni operative di ciascuna
riunione è redatto dal segretario del Comitato di associazione della parte che
detiene la presidenza e trasmesso alle parti, unitamente all'ordine del giorno,
di norma entro 15 giorni di calendario prima dell'inizio della riunione. Tale
progetto è aggiornato nel corso della riunione, in modo che al termine della
riunione, salvo diverso accordo delle parti, il Comitato di associazione adotti
le conclusioni operative, che riflettono le azioni di follow-up da
intraprendersi a cura delle parti. Una volta concordate, le conclusioni
operative sono allegate al verbale e la loro attuazione è esaminata nel corso
di una successiva riunione del Comitato di associazione. A tal fine il Comitato
di associazione adotta un modello che consenta il monitoraggio di ciascun punto
d'azione in relazione ad un termine specifico. . Articolo 11 Decisioni
e raccomandazioni 1. Il Comitato di associazione prende decisioni nei casi
specifici nei quali l'accordo conferisce ad esso il potere di prendere
decisioni o laddove tale potere sia stato ad esso delegato dal Consiglio di
associazione. Il Comitato di associazione formula inoltre raccomandazioni. Le
decisioni e le raccomandazioni sono adottate mediante comune accordo delle
parti. Ciascuna decisione o raccomandazione è firmata da un rappresentante di
entrambe le parti. Fatto salvo il paragrafo 2, i rappresentanti firmano tali
documenti nel corso della riunione nella quale la decisione o la
raccomandazione è adottata. 2. Il Comitato di associazione può prendere decisioni o
formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso delle
parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i due
segretari, che operano di concerto con le parti. A tale scopo, il testo della
proposta viene distribuito a norma dell'articolo 7, con un termine di
almeno 21 giorni di calendario entro il quale devono essere comunicate le
eventuali riserve o modifiche. Il presidente del Comitato di associazione,
previa consultazione delle parti, può abbreviare i termini indicati nel
presente paragrafo per tener conto di circostanze particolari. Una volta che il
testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione è firmata
autonomamente e consecutivamente da un rappresentante di ciascuna parte. 3. Gli atti del Comitato di associazione recano,
rispettivamente, il titolo "decisione" o "raccomandazione".
Ciascuna decisione indica la data della sua entrata in vigore. 4. Le decisioni e le raccomandazioni del Comitato di
associazione sono autenticate dai due segretari. 5. Le decisioni e le raccomandazioni sono trasmesse ad
entrambe le parti. 6. Ciascuna delle parti può decidere di far pubblicare le
decisioni e le raccomandazioni del Comitato di associazione nelle rispettive
pubblicazioni ufficiali. Articolo 12 Relazioni Il Comitato di associazione riferisce al
Consiglio di associazione in merito alle sue attività e a quelle dei suoi
sottocomitati, gruppi di lavoro e altri organismi in occasione di ciascuna
riunione ordinaria del Consiglio di associazione. Articolo 13 Lingue
1. Le lingue ufficiali del Comitato di associazione sono
l'inglese e il rumeno. 2. Salvo decisione contraria, il Comitato di associazione
delibera di norma in base alla documentazione redatta in entrambe tali lingue. Articolo 14 Spese 1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per
la partecipazione alle riunioni del Comitato di associazione, sia per quanto
riguarda i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno sia in
relazione alle spese postali e per le telecomunicazioni. 2. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla
riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione. 3. Le spese relative all'interpretazione durante le riunioni,
alla traduzione dei documenti dalle o nelle lingue inglese e rumeno di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento interno sono a
carico della parte che ospita la riunione. L'interpretazione e
la traduzione da o in altre lingue sono direttamente a carico della parte
richiedente. Articolo 15 Modifica
del regolamento interno Il presente regolamento interno può essere
modificato con decisione del Consiglio di associazione a norma
dell'articolo 438, paragrafo 1. Articolo
16 Sottocomitati
e gruppi di lavoro specializzati 1. Conformemente all'articolo 439, paragrafo 2,
dell'accordo il Comitato di associazione può decidere di istituire
sottocomitati o comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai
fini dell'attuazione dell'accordo, diversi da quelli previsti nell'accordo, che
lo assistono nell'esercizio delle sue funzioni. Il Comitato di associazione può
decidere di abolire uno qualsiasi di tali sottocomitati, comitati o organi
speciali, definirne o modificarne il mandato. Salvo decisione contraria, tali
sottocomitati operano sotto l'autorità del Comitato di associazione, al quale
riferiscono dopo ciascuna riunione. 2. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato in
sede di Consiglio di associazione, il presente regolamento interno si applica
mutatis mutandis a qualsiasi sottocomitato, comitato o organo speciale di cui
al precedente paragrafo 1. 3. Le riunioni dei sottocomitati istituiti in forza
dell'accordo possono tenersi in maniera flessibile in funzione delle necessità,
di persona, a Bruxelles o nel paese partner o, ad esempio, mediante
videoconferenza. I sottocomitati dovrebbero essere la piattaforma per
monitorare i progressi in materia di ravvicinamento in settori specifici, per
condurre dibattiti su determinate questioni e problematiche derivanti da tale
processo e per formulare raccomandazioni e conclusioni operative. 4. Il segretariato del Comitato di associazione riceve in copia
tutta la corrispondenza pertinente, tutti i documenti e le comunicazioni
riguardanti un sottocomitato, un comitato o un organismo speciale di cui al
precedente paragrafo 1. 5. Salvo altrimenti previsto nell'accordo o concordato dalle
parti in sede di Consiglio di associazione, i sottocomitati, i comitati o gli
organi speciali hanno solo il potere di formulare raccomandazioni indirizzate
al Comitato di associazione. Articolo
17 Il presente regolamento interno si applica
mutatis mutandis al Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio", salvo altrimenti previsto. ALLEGATO
II DECISIONE
N. 2/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del
... 2014 relativa
all'istituzione di due sottocomitati specializzati Il CONSIGLIO DI
ASSOCIAZIONE UE-Repubblica di Moldova, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in
particolare l'articolo 439, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 465 parti dell'accordo sono
applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014. (2) L'articolo 439, paragrafo 2, stabilisce che il
Consiglio di associazione può decidere di istituire altri sottocomitati o
organi specializzati in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione
dell'accordo, che possano assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni. (3) Allo scopo di consentire discussioni a livello di esperti
in settori chiave nell'ambito dell'applicazione provvisoria dell'accordo è opportuno
istituire due sottocomitati. L'elenco dei sottocomitati e l'ambito di attività
dei singoli sottocomitati possono essere modificati previo ulteriore accordo
delle parti, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
unico Sono istituiti i sottocomitati figuranti
nell'appendice A. Il regolamento interno dei sottocomitati è disciplinato
dall'articolo 16 del regolamento interno del Comitato di associazione e
dei sottocomitati dell'accordo di associazione UE-Moldova adottato con
decisione n. 1/2014 del Consiglio di associazione UE-Moldova. Fatto a …, il Per l'Unione europea Per la Repubblica di Moldova Appendice A dell'ALLEGATO II Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova Sottocomitati istituiti: 1) sottocomitato in materia di giustizia, libertà e
sicurezza; 2) sottocomitato per la cooperazione economica e in altri
settori. ALLEGATO
III DECISIONE
N. 3/2014 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del
... 2014 relativa
alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" Il CONSIGLIO DI
ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA, visto l'accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da
una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in
particolare l'articolo 436, paragrafo 3, e l'articolo 438, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria a
decorrere dal 1º settembre 2014 a norma dell'articolo 464 dell'accordo. (2) Il Consiglio di associazione è responsabile della
vigilanza e del controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo. (3) A norma dell'articolo 438, paragrafo 2,
dell'accordo il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso
il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione. (4) Il Comitato di associazione riunito nella formazione
"Commercio" affronta tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi
e questioni commerciali) come definito all'articolo 438, paragrafo 4,
dell'accordo. (5) Al fine di garantire un'attuazione agevole e tempestiva
della parte dell'accordo relativa alla zona di libero scambio globale e
approfondito è opportuno che il Consiglio di associazione deleghi al Comitato
di associazione riunito nella formazione "Commercio" il potere di
aggiornare o modificare gli allegati di tale accordo che si riferiscono ai capi
1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo,
nella misura in cui tali capi non contengano disposizioni specifiche relative
all'aggiornamento o alla modifica di detti allegati del summenzionato accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo
unico Il Consiglio di associazione delega al
Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" di cui
all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo il potere di aggiornare o
modificare gli allegati che si riferiscono ai capi 1, 3, 5, 6 e 8 del titolo V
(Scambi e questioni commerciali) di tale accordo, nella misura in cui tali capi
non contengano disposizioni specifiche relative all'aggiornamento o alla
modifica di detti allegati del summenzionato accordo. Per l'Unione europea Per la Repubblica di Moldova