Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali /* COM/2014/0581 final - 2014/0268 (COD) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Contesto generale Per macchine mobili non stradali si intendono una
vasta gamma di motori a combustione installati su macchine molto diverse:
piccoli apparecchi portatili, macchine per le costruzioni e gruppi elettrogeni,
ma anche automotrici, locomotive e navi della navigazione interna. Tali motori
contribuiscono in grande misura all'inquinamento atmosferico e sono
responsabili di circa il 15 % delle emissioni di ossido di azoto (NOx) e
del 5 % delle emissioni di particolato (PM) nell'UE. I vigenti limiti di
emissione per i motori in questione sono stabiliti nella direttiva 97/68/CE.
Sebbene tale direttiva sia stata modificata più volte, numerosi riesami tecnici
hanno concluso che la legislazione nella sua forma attuale presenta delle
lacune: il campo di applicazione è eccessivamente limitato perché alcune
categorie di motori sono escluse, le nuove fasi per le emissioni introdotte
l'ultima volta nel 2004 in occasione della modifica della direttiva non
corrispondono più allo stato attuale della tecnologia, vi è inoltre uno
squilibrio tra i limiti di emissione per determinate categorie di motori. Esistono infine
recenti prove conclusive sugli effetti nocivi sulla salute delle emissioni di
gas di scarico dei motori diesel e in special modo di particolato (fuliggine di
diesel). Una delle conclusioni principali è che le dimensioni delle particelle
rappresentano un fattore fondamentale alla base degli effetti sulla salute
osservati. Questo aspetto può essere affrontato solo con valori limite basati
sul conteggio del numero di particelle (limite del loro numero). Di
conseguenza, e in linea con gli sviluppi nel settore dei trasporti su strada,
l'introduzione di una nuova fase (fase V) per le emissioni, che introdurrebbe
limiti del numero di particelle in aggiunta ai limiti della massa delle
particelle, appare adeguata per le categorie di motori più pertinenti. ·
Motivazione e obiettivi della proposta La proposta mira a tutelare la salute umana e
l'ambiente e ad assicurare il corretto funzionamento del mercato interno per
quanto concerne i motori installati su macchine mobili non stradali. Inoltre
essa prende in considerazione gli aspetti della competitività e della
conformità. In linea con la politica dell'UE in materia di
qualità dell'aria, l'obiettivo perseguito consiste nella progressiva riduzione
delle emissioni dei nuovi motori che vengono immessi sul mercato, sostituendo
in tal modo nel tempo i vecchi motori più inquinanti. Si prevede che ciò
comporterà una riduzione considerevole delle emissioni in generale, mentre la
diminuzione secondo la categoria di motore varierà in funzione del grado di
severità delle disposizioni specifiche attualmente vigenti. La proposta dovrebbe inoltre alleggerire la
pressione esercitata sugli Stati membri affinché adottino ulteriori
provvedimenti normativi che potrebbero costituire una barriera per il mercato
interno. Infine, la proposta mira a rimuovere gli ostacoli al commercio estero
grazie a norme armonizzate e tramite la riduzione delle barriere regolamentari
risultanti da prescrizioni divergenti in materia di emissioni, in particolare
in vista di un maggiore ravvicinamento delle disposizioni degli Stati Uniti e
dell'UE. La proposta contribuisce altresì a promuovere la
competitività dell'industria europea perché semplifica la legislazione vigente
in tema di omologazione, ne aumenta la trasparenza e alleggerisce gli oneri
amministrativi. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le prescrizioni vigenti per le emissioni dei
motori installati su macchine mobili non stradali sono contenute nella
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione
interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
(GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). Il progetto di proposta e i relativi atti delegati
e di esecuzione faranno proprie e miglioreranno le prescrizioni vigenti
stabilite nella suddetta direttiva, facendo seguito a un riesame tecnico dal
quale sono emerse varie carenze sostanziali. Rispetto all'atto attualmente in
vigore, la proposta di regolamento è intesa a: –
introdurre nuovi limiti d'emissione che rispecchino
i progressi tecnologici e le politiche dell'UE nel settore dei trasporti su
strada, nell'intento di conseguire gli obiettivi in tema di qualità dell'aria
dell'UE; –
ampliare l'ambito di applicazione al fine di
promuovere l'armonizzazione del mercato (a livello UE e internazionale) e di
ridurre al minimo il rischio di distorsioni del mercato; –
adottare provvedimenti per semplificare le
procedure amministrative e per migliorare la loro applicazione, ivi comprese le
condizioni per una migliore vigilanza del mercato. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione L'iniziativa in esame è diretta a promuovere la
tutela dell'ambiente grazie all'aggiornamento dei limiti di emissione in vigore
e all'estensione, se del caso, del loro campo d'applicazione. Allo stesso
tempo, essa è intesa ad assicurare il corretto funzionamento del mercato unico,
eliminando gli oneri inutili gravanti sulle società che operano in tale mercato
nonché a livello internazionale. È pertanto pienamente coerente con la
strategia Europa 2020 e perfettamente in linea con la strategia di sviluppo
sostenibile dell'UE. In questo contesto, l'iniziativa in esame è
coerente con le politiche e gli obiettivi più specifici seguenti: –
il sesto programma di azione in materia di ambiente
dell'UE[1]
che ha proposto di "raggiungere livelli di qualità dell'aria che non
comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per
l'ambiente"; –
la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico[2] che delinea un ampio
quadro strategico dell'UE in vista della riduzione delle conseguenze negative
dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente per il periodo
fino al 2020; –
la direttiva 2001/81/CE relativa ai massimali
nazionali, che definisce i limiti giuridicamente vincolanti per le emissioni
totali ammissibili a livello di Stato membro di numerosi inquinanti
atmosferici; in base ai dati ufficiali comunicati ai sensi di tale direttiva,
12 Stati membri hanno superato tali limiti nel 2010 e, nonostante alcuni
progressi, è probabile che i problemi di conformità esistenti resteranno
irrisolti; –
la direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria
ambiente, che definisce limiti giuridicamente vincolanti per le concentrazioni
nell'aria esterna dei principali inquinanti atmosferici, quali il particolato e
il biossido di azoto; –
il Libro bianco sui trasporti[3] del 2011, in
particolare per quanto riguarda trasporti ferroviari e vie navigabili interne
più puliti. Prescrizioni più rigorose per i motori a combustione
installati su macchine mobili non stradali contribuirebbero positivamente al
conseguimento degli obiettivi di tutte queste politiche. Infine, la proposta è coerente con l'aggiornamento
della politica industriale del 2012[4]
e potrebbe dare un contributo importante all'armonizzazione tecnica nel
contesto dei negoziati commerciali tra l'UE e gli USA (TTIP). 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO · Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori
interessati e profilo generale dei partecipanti La Commissione ha elaborato la proposta dopo aver
consultato le parti interessate in vari modi: –
via Internet è stata avviata una consultazione
pubblica aperta in merito a tutti gli aspetti della proposta; risposte sono
pervenute dalle autorità nazionali e regionali dei paesi membri dell'UE
(ministeri, agenzie), da associazioni professionali, imprese industriali,
organizzazioni non governative e dalle parti sociali; –
un'audizione delle parti interessate a margine
della consultazione pubblica aperta su Internet è stata organizzata il
14 febbraio 2013 a Bruxelles, alla quale sono intervenuti
un'ottantina di partecipanti; –
nell'ambito di numerosi studi di valutazione
dell'impatto condotti in passato da consulenti esterni, le parti interessate
sono state invitate a trasmettere contributi e osservazioni; –
la proposta è stata discussa in varie riunioni del
gruppo di esperti sulle emissioni delle macchine (Group of Experts on Machinery
Emissions - GEME) della Commissione, che riunisce i rappresentanti di imprese e
ONG, nonché degli Stati membri e della Commissione. Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione Una consultazione pubblica aperta di 12 settimane
è iniziata il 15 gennaio 2013 e si è conclusa
l'8 aprile 2013. Al riguardo è stata creata una apposita pagina web
di consultazione[5]
e i servizi della Commissione hanno predisposto un documento di consultazione
di 15 pagine, in cui sono illustrati gli aspetti principali, i risultati dello
studio e le potenziali linee d'azione. In totale sono pervenute 69 risposte. Un'analisi dettagliata dei risultati è riportata
nell'allegato II della relazione sulla valutazione d'impatto, mentre le
singole risposte pervenute possono essere consultate sulla pagina web di
consultazione. · Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza
interessati La proposta ha reso necessaria la valutazione di
varie opzioni strategiche differenti e delle rispettive conseguenze sotto
l'aspetto economico, sociale e ambientale. Metodologia applicata La Commissione ha condotto diversi studi e ha
regolarmente consultato le parti interessate in merito alla fattibilità
dell'introduzione di nuovi valori limite e alla necessità di includere nuove
fasi per le emissioni di gas di scarico sulla base dei progressi della tecnica.
La valutazione d'impatto si fonda sugli studi esterni[6] di seguito elencati. –
Un riesame tecnico della direttiva presentato dal
CCR in due parti, la prima delle quali presenta una carrellata di inventari
delle emissioni per le macchine mobili non stradali, mentre la seconda è
incentrata sui motori ad accensione comandata (piccoli motori a benzina e
motori per motoslitte) e, tra l'altro, analizza gli inventari delle emissioni e
le vendite delle macchine per le costruzioni e per l'agricoltura. –
Uno studio sulla valutazione d'impatto condotto da
ARCADIS N.V. analizza le ripercussioni delle opzioni definite nell'ambito del
riesame tecnico del CCR. Uno studio complementare della stessa società esamina
nello specifico gli effetti per le piccole e medie imprese (PMI). Oltre
all'impatto economico e sociale, lo studio analizza anche l'impatto
sull'ambiente e sulla salute. –
Uno studio di Risk & Policy Analysis (RPA) e di
Arcadis valuta l'attuale contributo del settore delle macchine mobili non
stradali alle emissioni di gas a effetto serra. Lo studio esamina inoltre la
fattibilità dell'estensione dei valori limite delle emissioni per i motori a
regime variabile ai motori a regime costante e valuta l'opzione di allineare i
valori limite di emissione dei gas di scarico a quelli degli Stati Uniti. –
Lo studio di PANTEIA[7]
commissionato dalla DG MOVE analizza la situazione nel settore della
navigazione interna e valuta misure specifiche di riduzione delle emissioni del
settore dei trasporti per vie navigabili interne. I lavori sulla valutazione d'impatto sono stati
seguiti e indirizzati da un gruppo direttivo interservizi, che si è riunito
quattro volte nel 2013. Tutti i servizi della Commissione interessati sono
stati invitati a partecipare al gruppo. Il CCR ha inoltre contribuito
all'attività analitica con un progetto di ricerca sugli effetti dei limiti del
numero di particelle (PN) per determinate categorie di motori. Mezzi impiegati per rendere accessibile al
pubblico il parere degli esperti Le relazioni degli studi sopra menzionati sono
disponibili sul sito web della DG Imprese e industria. · Valutazione d'impatto Tre principali opzioni strategiche sono state
analizzate nel dettaglio. Ciascuna di esse è costituita da varie sottoopzioni
per le categorie di motori e le applicazioni già contemplate dalla legislazione
UE sulle macchine mobili non stradali, e per quelle che potrebbero rientrare
nel suo campo di applicazione in futuro. Oltre allo scenario che prevede il
mantenimento dello status quo, le opzioni sono le seguenti: opzione 2:
allineamento alle norme USA per quanto concerne il campo d'applicazione e i
valori limite; opzione 3: per le
fonti di emissioni più importanti, progressi in direzione dei limiti stabiliti
nel settore dei trasporti su strada; opzione 4: obiettivi
ancora più ambiziosi grazie a un potenziamento delle disposizioni sul
monitoraggio. Già a livello di concezione analitica, tuttavia,
si era valutato che la scelta avrebbe potuto cadere su una combinazione di elementi
provenienti da varie opzioni. L'analisi dei costi e dei benefici è stata
effettuata in singoli moduli che consentono di raggruppare i diversi elementi. Sono state prese in
considerazione anche opzioni non legislative (come ad esempio un accordo volontario
con l'industria), ma l'analisi iniziale ha portato a concludere che un siffatto
approccio sarebbe inadeguato per il conseguimento degli obiettivi
dell'iniziativa. Tale decisione si basa sulla considerazione che, se non sono
giuridicamente vincolanti, i limiti di emissione per i motori delle macchine
mobili non stradali sono probabilmente inefficaci e non possono garantire
condizioni eque di concorrenza per tutti gli operatori economici. La valutazione d'impatto è stata accettata dal
Comitato per la valutazione d'impatto successivamente alla sua presentazione il
20 novembre 2013. 3. Elementi giuridici della proposta · Sintesi delle misure proposte La proposta migliora notevolmente il sistema di
omologazione dei motori installati su macchine mobili non stradali riguardo
alle prescrizioni tecniche sulle emissioni mediante l'adozione di livelli più
severi, nonché tramite l'introduzione di un "approccio a più
livelli". La proposta, attraverso gli atti delegati da essa
previsti, stabilisce nel dettaglio le nuove prescrizioni obbligatorie per i
limiti di emissione dei motori della fase V. In particolare, gli atti
delegati adottati ai sensi della proposta comprenderanno tra l'altro: –
prescrizioni tecniche dettagliate dei cicli di
prova; –
procedure tecniche di misurazione e di prova; –
disposizioni e modalità dettagliate per le deroghe
concesse ai sensi del regolamento; –
disposizioni dettagliate per le procedure di
omologazione. · Base giuridica La base giuridica della proposta è
l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà poiché la
proposta non rientra tra le competenze esclusive dell'Unione. Dato che la proposta comporta modifiche della
vigente legislazione dell'Unione, soltanto l'UE può affrontare efficacemente le
questioni. Inoltre, gli obiettivi prefissati non possono essere conseguiti in
misura sufficiente mediante iniziative a livello degli Stati membri. L'azione dell'Unione europea è necessaria per
evitare la creazione di barriere in seno al mercato unico, segnatamente nel
campo dei motori installati su macchine mobili non stradali, anche in
considerazione della natura transnazionale dell'inquinamento atmosferico.
Sebbene la gravità degli effetti dei principali inquinanti atmosferici sia
maggiore vicino alla fonte, gli effetti sulla qualità dell'aria non sono
circoscritti localmente e l'inquinamento transfrontaliero costituisce un grave
problema ambientale che può rendere inefficaci le iniziative nazionali. Per
risolvere il problema dell'inquinamento atmosferico sono necessarie iniziative
concordate a livello dell'UE. Se i limiti di emissione e le procedure di
omologazione venissero decisi a livello nazionale, potrebbero esistere
contemporaneamente 28 regimi diversi, il che rappresenterebbe un grave ostacolo
agli scambi all'interno dell'Unione. Inoltre, per i costruttori attivi in più
di un mercato ciò potrebbe comportare notevoli oneri amministrativi e
finanziari. Pertanto gli obiettivi dell'iniziativa in esame non possono essere
conseguiti prescindendo da un'iniziativa a livello dell'UE. Si ritiene infine che un approccio armonizzato a
livello UE costituisca il metodo più efficiente in termini di costi per i
costruttori e per gli utilizzatori finali per conseguire una riduzione delle
emissioni. La proposta è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. ·
Principio di proporzionalità La proposta
rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni. Come indicato nella valutazione d'impatto, la
proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto
necessario per centrare l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del
mercato interno, assicurando al tempo stesso un alto livello di sicurezza
pubblica e di protezione dell'ambiente. La semplificazione del contesto normativo darà un
forte contributo alla riduzione delle spese amministrative a carico delle
autorità nazionali e dell'industria. · Scelta dello strumento Lo strumento proposto è il regolamento. Altri strumenti non sarebbero opportuni per i motivi
di seguito illustrati. La direttiva 97/68/CE è stata modificata in
modo sostanziale a più riprese. Per motivi di chiarezza, prevedibilità,
razionalità e semplificazione, la Commissione propone di sostituire la
direttiva 97/68/CE con un regolamento e un numero limitato di atti delegati e
di esecuzione. La scelta di servirsi di un regolamento garantisce
inoltre che le disposizioni siano direttamente applicabili ai costruttori, alle
autorità di omologazione e ai servizi tecnici e che possano essere aggiornate
in modo più rapido ed efficiente per tenere meglio conto dell'evoluzione della
tecnica. La proposta si serve dell'"approccio a più
livelli" già utilizzato in altri atti legislativi nel settore
dell'omologazione UE dei veicoli a motore. Tale approccio prevede una
legislazione in due tappe: · innanzitutto, il Parlamento europeo e il Consiglio fissano, con
procedura legislativa ordinaria, le disposizioni fondamentali in un regolamento
sulla base dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea; · in secondo luogo, la Commissione adotta, in conformità
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli
atti delegati contenenti le specifiche tecniche che attuano le disposizioni
fondamentali di cui sopra. 4. Incidenza
sul bilancio I costi associati
all'istituzione di una banca dati elettronica per lo scambio di informazioni
sull'omologazione erano già stati valutati in uno studio di fattibilità[8] commissionato
dall'UNECE nel giugno 2006 e per le autovetture già esiste nell'UE un
sistema di scambio europeo in materia di omologazione (European Type-Approval
Exchange System - ETAES). Sebbene lo studio
di fattibilità non si riferisca a una banca dati accessibile al pubblico, si
può tuttavia presumere che la valutazione dei costi fornisca una valida
indicazione dei relativi costi. Lo studio prevede
costi di avviamento una tantum compresi tra 50 000 EUR e
150 000 EUR e costi di gestione da un minimo di 5 000 EUR a
un massimo di 15 000 EUR al mese, in funzione della durata del contratto
con il prestatore di servizi. Una simile fascia di costi mensile è prevista per
la gestione di un servizio di helpdesk, se necessario. 5. Informazioni
supplementari · Simulazione, fase pilota e periodo transitorio La proposta prevede periodi transitori generali e
specifici al fine di accordare un intervallo di tempo sufficiente ai
costruttori di macchine e di motori, nonché alle amministrazioni. Per il passaggio dagli attuali standard di
emissione alla nuova fase di emissione, è proposto un nuovo piano di
transizione che si presenta molto più semplice in termini amministrativi per i
costruttori di motori e di macchine, riducendo significativamente al contempo
gli oneri per le autorità di omologazione nazionali. Per quanto riguarda il monitoraggio delle prestazioni
in termini di emissioni dei motori in servizio, sono proposti programmi pilota
al fine di sviluppare adeguate procedure di prova. · Semplificazione La proposta prevede una semplificazione della
legislazione. Sarà abrogata una direttiva estremamente complessa
in materia di emissioni dei motori destinati all'installazione su macchine
mobili non stradali, comprendente 15 allegati e già modificata 8 volte senza
rifusione. La proposta semplifica le procedure amministrative
delle amministrazioni pubbliche, si inquadra nel programma modulato di
aggiornamento e semplificazione dell'acquis comunitario della
Commissione e figura nel programma di lavoro legislativo di quest'ultima con il
riferimento 2010/ENTR/001. · Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione
della normativa vigente. · Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda un settore contemplato
dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico
europeo. 2014/0268 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo alle prescrizioni in materia di
limiti di emissione e di omologazione per i motori a combustione interna
destinati alle macchine mobili non stradali
(Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[9], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria[10], considerando quanto segue: (1) Il mercato interno è
costituito da uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere garantita
la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. A tal fine la
direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[11] ha stabilito misure
per la riduzione dell'inquinamento atmosferico causato dai motori destinati
all'installazione su macchine mobili non stradali. È opportuno lavorare
fattivamente allo sviluppo e alla promozione del funzionamento del mercato
interno dell'Unione. (2) Il mercato interno dovrebbe
essere basato su norme trasparenti, semplici e coerenti, atte a garantire
certezza del diritto e chiarezza, a beneficio tanto delle imprese quanto dei
consumatori. (3) Nell'intento di semplificare
la legislazione dell'Unione in materia di omologazione dei motori, e di
accelerarne l'adozione, è stato sviluppato un nuovo approccio normativo. Il
legislatore stabilisce le norme e i principi fondamentali e conferisce alla
Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a ulteriori dettagli
tecnici. In merito alle prescrizioni essenziali, il presente regolamento
dovrebbe pertanto limitarsi a stabilire le disposizioni fondamentali sulle
emissioni di inquinanti gassosi e di particolato e a conferire alla Commissione
il potere di fissare specifiche tecniche in atti delegati. (4) Il regolamento (UE) n.
167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[12] ha già definito un
quadro normativo in tema di omologazione e di vigilanza del mercato dei veicoli
agricoli e forestali. Considerate le affinità tra i settori e alla luce
dell'esperienza positiva realizzata con l'applicazione del regolamento (UE)
n. 167/2013, molti dei diritti e degli obblighi sanciti da tale
regolamento dovrebbero essere presi in considerazione per quanto concerne le
macchine non stradali. Tuttavia, al fine di tenere pienamente conto delle
prescrizioni specifiche per i motori destinati a essere installati su macchine
mobili non stradali, è indispensabile che venga adottato un complesso di norme
distinto. (5) Il presente regolamento
dovrebbe contenere prescrizioni sostanziali in merito ai limiti di emissione e
alle procedure di omologazione UE dei motori destinati a essere installati
su macchine mobili non stradali. I principali elementi delle pertinenti
prescrizioni del presente regolamento si basano sui risultati della valutazione
d'impatto della Commissione del 20 novembre 2013, che ha analizzato
le varie opzioni elencando i possibili vantaggi e svantaggi in termini
economici, ambientali, sociali e di sicurezza. In tale analisi sono stati
inclusi tanto gli aspetti qualitativi quanto quelli quantitativi. Dopo aver
proceduto al confronto tra le varie opzioni, sono state individuate e
selezionate le opzioni migliori per servire da base per il presente
regolamento. (6) Con il presente regolamento
si intendono stabilire norme armonizzate per l'omologazione UE dei motori
destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, al fine di
garantire il funzionamento del mercato interno. A tale scopo dovrebbero essere
fissati nuovi limiti di emissione per rispecchiare i progressi tecnologici e
per garantire la convergenza con le politiche dell'Unione nel settore dei
trasporti su strada, al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia
di qualità dell'aria e di ridurre le emissioni delle macchine mobili non
stradali, rendendo in tal modo più proporzionata la quota di emissioni delle
macchine rispetto alle emissioni dei veicoli stradali. L'ambito di applicazione
della legislazione dell'Unione in questo settore dovrebbe essere ampliato al
fine di migliorare l'armonizzazione del mercato a livello internazionale e
dell'UE e di ridurre al minimo il rischio di distorsioni. Inoltre, il presente
regolamento mira a semplificare l'attuale quadro normativo, comprendendo misure
intese a semplificare le procedure amministrative e a migliorare le condizioni
generali per l'applicazione delle norme, in particolare mediante il
rafforzamento delle disposizioni sulla vigilanza del mercato. (7) Le prescrizioni fissate per i
motori delle macchine non stradali e per i motori secondari per autovetture e
veicoli commerciali dovrebbero seguire i principi stabiliti nella comunicazione
della Commissione del 5 giugno 2002 dal titolo "Piano d'azione -
Semplificare e migliorare la regolamentazione". (8) Il settimo programma generale
di azione dell'Unione in materia di ambiente, adottato con la decisione
n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[13], ricorda che l'Unione si è prefissa di raggiungere livelli di qualità
dell'aria che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana
e l'ambiente. La legislazione dell'Unione ha fissato appropriati limiti
di emissione per la qualità dell'aria ambiente, a tutela della salute umana e
in particolare degli individui sensibili, nonché per i livelli di emissioni massimi
nazionali[14].
Successivamente alla sua comunicazione del 4 maggio 2001 che ha
istituito il programma "Aria pulita per l'Europa" (Clean Air For
Europe - CAFE), il 21 settembre 2005 la Commissione ha adottato
un'altra comunicazione dal titolo "Strategia tematica sull'inquinamento
atmosferico". Una delle conclusioni cui è giunta tale strategia tematica è
che per conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria dell'Unione europea è
necessario ridurre ulteriormente le emissioni prodotte dai trasporti (aerei,
marittimi e terrestri), dalle famiglie e dai settori dell'energia,
dell'agricoltura e dell'industria. In questo contesto, l'obiettivo di una
riduzione delle emissioni dei motori installati su macchine mobili non stradali
dovrebbe essere considerato come parte di una strategia globale. I limiti di
emissione della fase V costituiscono una delle misure dirette a ridurre le
emissioni effettive di inquinanti atmosferici durante l'uso, come il
particolato inquinante e i precursori dell'ozono quali gli ossidi d'azoto (NOx)
e gli idrocarburi. (9) Il 12 giugno 2012
l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) attraverso la sua Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha riclassificato i gas di
scarico dei motori diesel come "cancerogeni per gli esseri umani"
(gruppo 1) sulla base di sufficienti elementi di prova che l'esposizione è
associata a un aumento del rischio di tumore ai polmoni. (10) Per conseguire gli obiettivi
di qualità dell'aria perseguiti dall'Unione, è necessario un impegno costante
in direzione di una riduzione delle emissioni dei motori. Per questo motivo, ai
costruttori dovrebbero essere fornite informazioni chiare sui futuri valori
limite delle emissioni e dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo
sufficiente per raggiungerli e per sviluppare le necessarie soluzioni tecniche. (11) Quando si fissano limiti di
emissione è importante considerare le implicazioni per la competitività dei
mercati e dei costruttori, i costi diretti e indiretti per le imprese, i
vantaggi in termini di stimolazione dell'innovazione, di miglioramento della
qualità dell'aria, di riduzione dei costi sanitari e di aumento della speranza
di vita. (12) Le emissioni prodotte dai
motori delle macchine mobili non stradali rappresentano una parte significativa
delle emissioni totali di origine antropica di alcuni inquinanti atmosferici
nocivi. I motori responsabili di una quota considerevole dell'inquinamento
atmosferico da ossidi di azoto (NOx) e particolato (PM) dovrebbero rientrare
nel campo di applicazione delle nuove norme sui limiti di emissione. (13) La Commissione dovrebbe
vigilare sulle emissioni non ancora oggetto di regolamentazione conseguenti a
un più ampio uso di carburanti, tecnologie motoristiche e sistemi di controllo
delle emissioni del tutto nuovi. Se necessario, la Commissione dovrebbe,
inoltre, presentare una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio al fine
di disciplinare tali emissioni. (14) È opportuno incoraggiare
l'introduzione di veicoli a carburanti alternativi, suscettibili di produrre
minori emissioni di NOx e di particolato. Pertanto, i valori limite per gli
idrocarburi totali dovrebbero essere adattati in modo da prendere in
considerazione gli idrocarburi non metanici e le emissioni di metano. (15) Al fine di garantire il
controllo delle emissioni di particolato inquinante ultrafine (0,1 μm
e inferiori), alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare
per le emissioni di particelle inquinanti un approccio basato sul numero, in
aggiunta all'approccio basato sulla massa attualmente utilizzato. L'approccio
basato sul numero per le emissioni di particelle dovrebbe imperniarsi sui
risultati del programma di misurazione del particolato (PMP) della commissione
economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ed essere coerente con gli
attuali ambiziosi obiettivi in campo ambientale. (16) Al fine di conseguire tali
obiettivi ambientali è opportuno precisare che i limiti basati sul numero di
particelle rispecchiano con ogni probabilità i livelli di prestazione più
elevati attualmente ottenuti con i filtri antiparticolato applicando la
migliore tecnologia disponibile. (17) Nelle procedure di prova che
sono alla base dei regolamenti sulle emissioni per l'omologazione UE, la
Commissione dovrebbe adottare cicli di prova armonizzati a livello mondiale. Ai
fini della sorveglianza delle emissioni effettive durante l'uso dovrebbe essere
presa in considerazione anche l'applicazione di sistemi portatili di
misurazione delle emissioni. (18) Per controllare meglio le
emissioni effettive durante l'uso e predisporre il processo di conformità in
servizio, dovrebbe essere adottata entro un termine adeguato una metodologia di
prova per il monitoraggio delle prescrizioni sulle prestazioni in termini di
emissioni sulla base dell'uso di sistemi portatili di misurazione delle
emissioni. (19) Il corretto funzionamento del
sistema di post-trattamento, in particolare nel caso degli NOx, costituisce il
requisito fondamentale per soddisfare i limiti stabiliti in materia di
emissioni inquinanti. In questo contesto si dovrebbero adottare misure per
garantire il corretto funzionamento dei sistemi che si basano sull'uso di un
reagente. (20) I motori che ottemperano alle
nuove norme sui limiti di emissione e sulle procedure di omologazione UE e
che rientrano nel loro campo di applicazione dovrebbero essere autorizzati a
essere immessi sul mercato degli Stati membri; tali motori non dovrebbero
essere disciplinati da nessun'altra disposizione nazionale in materia di
emissioni. Lo Stato membro che concede l'omologazione dovrebbe adottare le
necessarie misure di controllo al fine di assicurare l'identificazione dei
motori prodotti nell'ambito di ciascuna omologazione UE. (21) Eventuali deroghe per
rispondere a esigenze specifiche in relazione alle forze armate, a vincoli
logistici dell'offerta, a prove sul campo di prototipi e all'uso di macchine in
atmosfera esplosiva dovrebbero essere concesse in numero limitato. (22) Gli obblighi delle autorità
nazionali stabiliti dalle disposizioni sulla vigilanza del mercato di cui al
presente regolamento sono più specifici delle corrispondenti disposizioni del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[15]. (23) Per garantire che la procedura
di controllo della conformità della produzione, che costituisce uno dei
pilastri del sistema di omologazione UE, sia correttamente applicata e
funzioni adeguatamente, i costruttori dovrebbero essere sottoposti a regolari
verifiche da parte dell'autorità competente designata o di un servizio tecnico
designato a tal fine, in possesso delle qualifiche necessarie. (24) L'Unione è parte contraente
dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli
a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o
utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco
delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo
del 1958 riveduto"). (25) Di conseguenza, i regolamenti
UNECE e le relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai
quali l'Unione ha aderito, in applicazione della decisione 97/836/CE,
dovrebbero essere riconosciuti equivalenti alle omologazioni UE rilasciate
ai sensi del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere pertanto
conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di determinare quali
regolamenti UNECE si applicheranno alle omologazioni UE. (26) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere
attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono
essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio[16]. (27) Al fine di integrare il
presente regolamento con ulteriori dettagli tecnici, dovrebbe essere delegato
alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
riguardo alle famiglie di motori, alla manomissione, al monitoraggio delle
prestazioni in termini di emissioni dei motori in servizio, alle procedure tecniche
di misurazione e di prova, alla conformità della produzione, alla fornitura
separata di un sistema di post‑trattamento dei gas di scarico del motore,
ai motori destinati a prove sul campo, ai motori destinati ad essere utilizzati
in atmosfera pericolosa, all'equivalenza delle omologazioni di motori, alle
informazioni per i costruttori di apparecchiature originali (OEM) e gli
utilizzatori finali, alle prove interne, agli standard e alla valutazione dei
servizi tecnici, ai motori alimentati interamente o parzialmente a gas, alla
misurazione del numero di particelle e ai cicli di prova. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio. (28) Gli Stati membri dovrebbero
stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente
regolamento e assicurarne l'esecuzione. Tali sanzioni dovrebbero essere
efficaci, proporzionate e dissuasive. (29) Al fine di tener conto dei
progressi della tecnica e dei risultati più recenti nei settori della ricerca e
dell'innovazione è opportuno individuare ulteriori potenzialità di riduzione
delle emissioni inquinanti dei motori installati su macchine mobili non
stradali. Queste valutazioni dovrebbero essere incentrate sulle categorie di
motori che rientrano per la prima volta nell'ambito di applicazione del
presente regolamento e su quelle per le quali i valori limite di emissione
rimangono invariati a norma del presente regolamento. (30) Per ragioni di chiarezza,
prevedibilità, razionalità e semplificazione, nonché al fine di ridurre gli
oneri a carico dei costruttori di motori e macchine, è opportuno che il
presente regolamento preveda solo un numero limitato di fasi di applicazione
per l'introduzione di nuovi livelli di emissione e di nuove procedure di
omologazione. Una definizione tempestiva delle prescrizioni è essenziale per
lasciare ai costruttori un intervallo di tempo sufficiente per poter
sviluppare, testare e realizzare soluzioni tecniche per i motori prodotti in
serie e per garantire che i costruttori e le autorità di omologazione degli Stati
membri possano istituire i necessari sistemi amministrativi. (31) La direttiva 97/68/CE è
stata modificata in modo sostanziale a più riprese. Nell'interesse della
chiarezza, della prevedibilità, della razionalità e della semplificazione, è
opportuno sostituire la direttiva 97/68/CE con un regolamento e un numero
limitato di atti delegati e di esecuzione. Il ricorso a un regolamento
servirebbe a garantire che le disposizioni in questione siano direttamente
applicabili ai costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici
e che possano essere aggiornate in modo più rapido ed efficiente per tenere
meglio conto dei progressi della tecnica. (32) A seguito dell'applicazione
del nuovo sistema di regolamentazione previsto dal presente regolamento, è
opportuno abrogare la direttiva 97/68/CE a decorrere dal
1° gennaio 2017. Tale data dovrebbe consentire all'industria di
disporre di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni stabilite
dal presente regolamento e alle specifiche tecniche e alle disposizioni
amministrative che saranno definite dagli atti delegati e di esecuzione
adottati a norma dello stesso. (33) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento, vale a dire l'adozione di norme armonizzate circa le
prescrizioni amministrative e tecniche relative ai limiti di emissione e alle
procedure di omologazione UE dei motori destinati a essere installati su
macchine mobili non stradali, non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della loro portata e
dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima
può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento
si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza
al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, AMBITO
DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce i limiti di
emissione per gli inquinanti gassosi e il particolato nonché le prescrizioni
amministrative e tecniche relative all'omologazione UE di tutti i tipi di
motore e di tutte le famiglie di motori di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Il presente regolamento stabilisce altresì le
prescrizioni per la vigilanza del mercato dei motori da installare o destinati
a essere installati su macchine mobili non stradali soggette a
omologazione UE. Articolo 2 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si
applica a tutti i motori di cui all'articolo 4, che sono installati o
destinati a essere installati su macchine mobili non stradali, ad eccezione dei
motori destinati a essere esportati in paesi terzi. 2. Il presente regolamento non
si applica ai motori: a) per la propulsione dei veicoli quali
definiti all'articolo 3, punto 13, della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[17]; b) per la propulsione dei veicoli agricoli e
forestali quali definiti all'articolo 3, punto 11, del regolamento
(UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[18]; c) per macchine fisse; d) per le navi della navigazione marittima
che richiedono un valido titolo di navigazione o di sicurezza marittima; e) per la propulsione di navi della
navigazione interna, di potenza netta inferiore a 37 kW; f) per le imbarcazioni da diporto quali
definite dalla direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[19]; g) per aeromobili; h) per qualsiasi veicolo da diporto, ad
eccezione delle motoslitte, dei veicoli fuoristrada e dei veicoli side-by-side; i) per i veicoli e le macchine destinati
esclusivamente all'uso in competizioni; j) per i modelli in scala ridotta o le
riproduzioni in scala ridotta di veicoli o macchine quando questi modelli o
riproduzioni hanno una potenza netta inferiore a 19 kW. Articolo 3 Definizioni Ai fini
del presente regolamento si intende per: 1) "macchina
mobile non stradale": qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura
trasportabile o veicolo, con o senza carrozzeria o ruote, non destinato al
trasporto di passeggeri o merci su strada; sono comprese le macchine installate
sul telaio dei veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su strada; 2) "omologazione UE":
la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di
motore o una famiglia di motori ottemperano alle pertinenti disposizioni
amministrative e alle prescrizioni tecniche del presente regolamento; 3) "inquinanti
gassosi": il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC) totali e gli
ossidi di azoto (NOx) comprendenti l'ossido nitrico (NO) e il biossido di azoto
(NO2) ed espressi in equivalenti di biossido di azoto (NO2); 4) "particolato
(PM)": qualsiasi materiale raccolto su un determinato materiale filtrante
previa diluizione del gas di scarico del motore con aria filtrata e pulita in
modo che la temperatura non superi i 325 K (52°C); 5) "numero
di particelle (PN)": il numero di particelle solide aventi diametro
superiore a 23nm; 6) "motore":
un convertitore di energia diverso da una turbina a gas nel quale la
combustione del carburante avviene in uno spazio ristretto, generando gas in
espansione che vengono direttamente utilizzati per fornire energia meccanica,
per il quale può essere rilasciata l'omologazione UE; sono compresi il
sistema di controllo delle emissioni e l'interfaccia di comunicazione (hardware
e messaggi) tra una o più centraline elettroniche di controllo (ECU) del
sistema motore e qualsiasi altra centralina di controllo del gruppo propulsore
o del veicolo necessaria per conformarsi ai capi II e III; 7) "tipo
di motore": una specifica dei motori che non differiscono per quanto
riguarda le caratteristiche essenziali del motore; 8) "famiglia
di motori": un gruppo di tipi di motore stabilito dal costruttore che, per
loro concezione, presentano caratteristiche di emissione di gas di scarico
analoghe e rispettano i valori limite di emissione applicabili; 9) "motore
capostipite": un tipo di motore selezionato all'interno di una famiglia di
motori in modo che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative per
tale famiglia; 10)
"motore ad accensione spontanea": un motore che funziona in base al
principio dell'accensione spontanea; 11)
"motore ad accensione comandata": un motore che funziona in base al
principio dell'accensione comandata; 12)
"motore a doppia alimentazione": un motore progettato per funzionare
contemporaneamente con un carburante liquido e un carburante gassoso; i due
carburanti vengono dosati separatamente, con il quantitativo consumato di uno
dei due carburanti rispetto all'altro in grado di variare a seconda del
funzionamento; 13)
"motore monocarburante": un motore che non è un motore a doppia
alimentazione quale definito al punto 12); 14)
"carburante liquido": un carburante allo stato liquido in condizioni
ambientali standard[20]; 15)
"carburante gassoso": qualsiasi carburante interamente gassoso in
condizioni ambientali standard20; 16)
"indice energetico del gas (Gas Energy Ratio - GER)": nel caso di un
motore a doppia alimentazione, il rapporto tra il contenuto energetico del
carburante gassoso e il contenuto energetico di entrambi i carburanti; nel caso
dei motori monocarburante il GER è definito come 1 o 0 in funzione del tipo di
carburante; 17)
"motore a regime variabile": un motore che non è un motore a regime
costante come definito al punto 18); 18)
"motore a regime costante": un motore la cui omologazione è limitata
al funzionamento a regime costante, esclusi i motori in cui la funzione di
regolazione del regime costante è rimossa o disattivata; un motore a regime
costante può essere dotato di un regime minimo che può essere utilizzato nelle
fasi di avvio o di arresto; un motore a regime costante può essere provvisto di
dispositivo regolabile su altre velocità quando il motore è spento; 19)
"funzionamento a regime costante": il funzionamento del motore con un
regolatore che controlla automaticamente la richiesta dell'operatore in modo da
mantenere costante il regime del motore anche se cambia il carico; 20)
"motore portatile ad accensione comandata": un motore ad accensione
comandata che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: a)
è installato su un'apparecchiatura portata dall'operatore per tutta la durata
della funzione o delle funzioni cui è adibita; b)
è installato su un'apparecchiatura che, per svolgere la funzione o le funzioni
cui è adibita, opera in diverse posizioni, ad esempio capovolta o di lato; c)
deve essere installato su un'apparecchiatura la cui somma del peso a secco
(motore + apparecchiatura) è inferiore a 20 kg e soddisfa almeno una delle
seguenti condizioni: i)
l'operatore sostiene oppure porta l'apparecchiatura per tutta la durata della
funzione o delle funzioni cui è adibita; ii)
l'operatore sostiene o dirige l'apparecchiatura per tutta la durata della
funzione o delle funzioni cui è adibita; iii)
il motore è utilizzato in un generatore o in una pompa; 21)
"motore di propulsione": un motore destinato a produrre direttamente
o indirettamente la propulsione di una tipologia di macchine mobili non
stradali quali definite al punto 1); 22)
"motore ausiliario": un motore diverso da un motore di propulsione,
installato o destinato a essere installato in o su una macchina mobile non
stradale; 23)
"potenza netta": la potenza del motore ottenuta al banco di prova
all'estremità dell'albero a gomiti, o suo equivalente, misurata secondo il
metodo di misurazione della potenza dei motori a combustione interna
specificato nel regolamento UNECE n. 120 utilizzando un carburante di
riferimento di cui all'articolo 24, paragrafo 2; 24)
"potenza di riferimento": la potenza netta da utilizzare per
determinare i valori limite di emissione applicabili per il motore; 25)
"potenza nominale netta": la potenza netta dichiarata dal costruttore
di un motore al regime di rotazione nominale; 26)
"potenza massima netta": il valore massimo della potenza netta sulla
curva di potenza a pieno carico nominale per il tipo di motore; 27)
"regime nominale": il regime di rotazione del motore al quale,
secondo quanto dichiarato dal costruttore, è ottenuta la potenza nominale; 28)
"data di fabbricazione del motore": la data (espressa come mese e
anno) in cui il motore supera il controllo finale dopo essere uscito dalla
linea di produzione ed è pronto per essere consegnato o immagazzinato; 29)
"periodo di transizione": i primi diciotto mesi successivi alla data
di attuazione obbligatoria della fase V, di cui all'articolo 17,
paragrafo 2; 30)
"motore di transizione": un motore la cui data di fabbricazione è
anteriore alle date di immissione sul mercato dei motori di cui
all'articolo 17, paragrafo 2, e che soddisfa i seguenti requisiti: a) ottempera ai più recenti limiti di
emissione applicabili definiti nella legislazione pertinente applicabile alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, oppure b) non è ancora disciplinato a livello UE alla
data di entrata in vigore del presente regolamento; 31)
"data di fabbricazione della macchina": l'anno indicato sulla
marcatura regolamentare della macchina o, in assenza di un obbligo di
marcatura, l'anno in cui la macchina supera il controllo finale dopo essere
uscita dalla linea di produzione; 32)
"nave della navigazione interna": una nave che rientra nel campo
d'applicazione della direttiva 2006/87/CE; 33)
"gruppo elettrogeno": una macchina mobile non stradale indipendente
che non fa parte di un gruppo propulsore, destinata principalmente alla
produzione di energia elettrica; 34)
"macchina fissa": una macchina destinata a essere installata in modo
permanente in un sito per il suo primo impiego e a non essere spostata, su
strada o con altro modo di trasporto, tranne al momento della spedizione dal
luogo di fabbricazione al luogo della prima installazione; 35)
"permanentemente installata": imbullonata o altrimenti fissata in
maniera efficace, in modo da non poter essere rimossa senza ricorrere a
utensili o attrezzature, a una fondazione o un altro mezzo vincolante destinato
a obbligare il motore a funzionare in un unico sito in un edificio, una
struttura, un impianto o un'installazione; 36)
"riproduzione o modello in scala ridotta": una riproduzione o un modello
di una macchina o di un veicolo fabbricato a fini ricreativi in scala più
piccola rispetto all'originale; 37)
"motoslitta": una macchina semovente destinata a viaggiare fuori
strada essenzialmente sulla neve, che si muove su cingoli a contatto con la
neve e utilizza uno o più sci a contatto con la neve per cambiare direzione del
moto, avente una massa massima a vuoto in ordine di marcia di 454 kg
(compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento, lubrificanti,
carburante, attrezzature e un conducente di 75 kg, ma esclusi gli
accessori opzionali); 38)
"veicolo fuoristrada": un veicolo a motore, azionato da un motore,
destinato principalmente a viaggiare su superfici non pavimentate su quattro o
più ruote con pneumatici a bassa pressione, dotato di un sedile sul quale si
siede a cavalcioni il solo conducente, o di un sedile sul quale si siede a
cavalcioni il conducente e di un secondo sedile per al massimo un passeggero, e
di un manubrio per la guida; 39)
"veicolo side-by-side": un veicolo semovente non articolato, guidato
da un operatore, destinato principalmente a viaggiare su superfici non
pavimentate su quattro o più ruote, avente una massa minima a vuoto in ordine
di marcia di 300 kg (compresi dotazioni standard, liquido di raffreddamento,
lubrificanti, carburante, attrezzature e un conducente di 75 kg, ma
esclusi gli accessori opzionali) e una velocità massima di progetto di
25 km/h o superiore; concepito inoltre per il trasporto di persone e/o di
merci e per tirare e spingere attrezzature e guidato servendosi di un
dispositivo diverso da un manubrio; destinato a scopi ricreativi o commerciali
e che non trasporta più di 6 persone, compreso il conducente, che siedono
vicine su uno o più sedili diversi dai sedili sui quali ci si siede a cavalcioni; 40)
"automotrice": un veicolo ferroviario, diverso da una locomotiva,
progettato per fornire, direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente
grazie alle ruote di altri veicoli ferroviari, la forza motrice per
l'autopropulsione, specificamente concepito per il trasporto di merci o di
passeggeri oppure per il trasporto misto merci-passeggeri; 41)
"locomotiva": un veicolo ferroviario progettato per fornire,
direttamente grazie alle proprie ruote o indirettamente grazie alle ruote di
altri veicoli ferroviari, la forza motrice per l'autopropulsione e per la
propulsione di altri veicoli ferroviari adibiti al trasporto di passeggeri,
merci e altro materiale, senza essere concepito o destinato al trasporto di
merci o passeggeri (tranne il conducente o qualsiasi altro operatore addetto
alla locomotiva); 42)
"veicolo ferroviario ausiliario": un veicolo ferroviario diverso da
un'automotrice quale definita al punto 40) o da una locomotiva quale
definita al punto 41), comprendente, ma non esclusivamente, un veicolo
ferroviario progettato specificamente per effettuare lavori di manutenzione o
di costruzione od operazioni di sollevamento associati ai binari ferroviari o
ad altre infrastrutture ferroviarie; 43)
"veicolo ferroviario": un tipo di macchina mobile non stradale che
opera esclusivamente su binari ferroviari; 44)
"messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un motore quale
definito al punto 6) per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione
nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 45)
"immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato
dell'Unione di un motore quale definito al punto 6); 46)
"costruttore": la persona fisica o giuridica che, dinanzi
all'autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della
procedura di omologazione UE o di autorizzazione del motore nonché della
conformità della produzione del motore, ed è inoltre responsabile in relazione
alle problematiche di vigilanza del mercato per i motori prodotti,
indipendentemente dal fatto che sia direttamente coinvolta o no in tutte le
fasi di progettazione e di fabbricazione del motore oggetto della procedura di
omologazione; 47)
"rappresentante del costruttore": la persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione debitamente nominata dal costruttore per rappresentarlo
dinanzi all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e
per agire per suo conto negli ambiti trattati dal presente regolamento; 48)
"importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione
che immette sul mercato un motore quale definito al punto 6) in
provenienza da un paese terzo, indipendentemente dal fatto che il motore sia
già installato o no su macchine; 49)
"distributore": la persona fisica o giuridica presente nella catena
di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a
disposizione sul mercato un motore quale definito al punto 6); 50)
"operatore economico": il costruttore quale definito al
punto 46), il rappresentante del costruttore quale definito al punto 47),
l'importatore quale definito al punto 48) o il distributore quale definito
al punto 49); 51)
"costruttore di apparecchiature originali (OEM)": il costruttore di
macchine mobili non stradali; 52)
"autorità di omologazione": l'autorità di uno Stato membro, istituita
o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione,
competente per tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di motore o di
una famiglia di motori, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e
l'eventuale revoca o rifiuto delle schede di omologazione, per la funzione di
referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la
designazione dei servizi tecnici e per l'accertamento che il costruttore
rispetti i propri obblighi circa la conformità della produzione; 53)
"servizio tecnico": un organismo o un ente che l'autorità di
omologazione di uno Stato membro designa come laboratorio presso il quale
effettuare le prove oppure come ente per la valutazione della conformità presso
il quale effettuare le valutazioni iniziali e le altre prove o ispezioni, per
conto dell'autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche
dalla stessa autorità di omologazione; 54)
"vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate
dalle autorità nazionali per garantire che i motori messi a disposizione sul
mercato ottemperino alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa di
armonizzazione dell'Unione e non presentino rischi per la salute, per
l'ambiente o per qualsiasi altro aspetto della tutela del pubblico interesse; 55)
"autorità di vigilanza del mercato": l'autorità di uno Stato membro
preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 56)
"autorità nazionale": un'autorità di omologazione o qualsiasi altra
autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, dei
controlli alle frontiere o dell'immissione sul mercato in uno Stato membro in
relazione a motori da installare su macchine mobili non stradali; 57)
"utilizzatore finale": la persona fisica o giuridica, diversa dal
costruttore, dal costruttore di apparecchiature originali (OEM),
dall'importatore o dal distributore, che è responsabile del funzionamento del
motore una volta che esso è installato su un tipo di macchina mobile non
stradale; 58)
"scheda informativa": il documento che prescrive i dati che il
richiedente deve fornire; 59)
"documentazione informativa": la documentazione completa o l'insieme
di dati, disegni, fotografie, ecc., trasmessi dal richiedente al servizio
tecnico o all'autorità di omologazione; 60)
"fascicolo di omologazione": la documentazione informativa oltre a
tutti i verbali di prova o agli altri documenti che il servizio tecnico o
l'autorità di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello
svolgimento delle proprie funzioni; 61)
"indice del fascicolo di omologazione": il documento in cui è
elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o
altrimenti contrassegnato in modo da individuare chiaramente tutte le pagine; 62)
"strategia di manomissione": una strategia di controllo delle
emissioni che riduce l'efficacia dei dispositivi di controllo delle emissioni
in condizioni ambientali o di funzionamento del motore tipiche del normale
funzionamento delle macchine o estranee alle procedure di prova per
l'omologazione UE; 63)
"sistema di controllo delle emissioni": qualsiasi dispositivo,
sistema o elemento progettuale che controlla o riduce le emissioni; 64)
"sistema del carburante": tutti i componenti adibiti alla misurazione
e alla miscelazione del carburante; 65)
"centralina elettronica di controllo": il dispositivo elettronico del
motore che fa parte del sistema di controllo delle emissioni e usa i dati dai
sensori del motore per controllare i parametri del motore; 66)
"sistema di post-trattamento dei gas di scarico": il catalizzatore,
il filtro antiparticolato, il sistema deNOx, il sistema combinato deNOx-filtro
antiparticolato o qualsiasi altro dispositivo di riduzione delle emissioni che
fa parte del sistema di controllo delle emissioni ma è installato a valle delle
valvole di scarico del motore, ad eccezione del sistema di ricircolo dei gas di
scarico (EGR) e dei turbocompressori; 67)
"ricircolo dei gas di scarico (EGR)": una tecnologia che fa parte del
sistema di controllo delle emissioni e riduce le emissioni reincanalando i gas
di scarico che sono stati espulsi dalla camera o dalle camere di combustione
nel motore per essere miscelati con l'aria in entrata prima o durante la
combustione, fatta eccezione per l'impiego della fasatura delle valvole per
aumentare la quantità di gas di scarico residui nella camera o nelle camere di
combustione che è miscelata con l'aria in entrata prima o durante la
combustione; 68)
"manomissione": la disattivazione, l'adattamento o la modifica del
sistema di controllo delle emissioni del motore, ivi compresi eventuali
software o altri elementi logici di controllo di tali sistemi, che,
intenzionalmente o meno, possa causare il deterioramento delle prestazioni del
motore in materia di emissioni; 69)
"ciclo di prova": una sequenza di punti di prova aventi ciascuno un
regime e una coppia definiti da far seguire al motore in sede di prova in
condizioni operative stazionarie o transitorie; 70)
"ciclo di prova stazionario": un ciclo di prova in cui il regime e la
coppia del motore sono mantenuti a un insieme limitato di valori nominalmente
costanti; le prove in stato stazionario sono prove in modalità discreta o prove
modali con rampe di transizione; 71)
"ciclo di prova transitorio": un ciclo di prova con una sequenza di
valori di regime e coppia normalizzati che variano secondo per secondo nel
tempo; 72)
"prove interne": le prove, la registrazione dei relativi risultati e
la presentazione di un verbale comprensivo di conclusioni all'autorità di
omologazione, realizzate negli stabilimenti di un costruttore designato come
servizio tecnico per la valutazione della conformità a una serie di
prescrizioni; 73)
"basamento del motore": gli spazi delimitati, nel motore o al suo
esterno, collegati alla coppa dell'olio da condotti interni o esterni,
attraverso i quali gas e vapori possono essere emessi; 74)
"rigenerazione": l'evento durante il quale il livello delle emissioni
cambia mentre il sistema di post-trattamento viene ripristinato secondo i
parametri di progettazione, classificato come rigenerazione continua o
rigenerazione periodica (non frequente); 75)
"periodo di durabilità delle emissioni": il numero di ore utilizzato
per determinare i fattori di deterioramento; 76)
"fattori di deterioramento": la serie di fattori che esprimono il
rapporto tra emissioni all'inizio e alla fine del periodo di durabilità delle
emissioni; 77)
"prova virtuale": simulazioni al computer, compresi calcoli,
realizzate per dimostrare il livello di prestazioni di un motore come ausilio
alla presa di decisioni senza ricorrere fisicamente all'uso di un motore; 78)
"applicazione a regime intermedio": un'applicazione per motori ad
accensione comandata diversi dai motori portatili ad accensione comandata in
cui il motore installato è destinato a funzionare a un regime nettamente
inferiore a 3 600 giri/min; 79)
"applicazione a regime nominale": un'applicazione per motori ad
accensione comandata diversi dai motori portatili ad accensione comandata in
cui il motore installato è destinato a funzionare a un regime nominale di
3 600 giri/min o superiore. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 55 riguardo alle specifiche tecniche
dettagliate delle definizioni di cui ai punti 7), 8), 19), 27), 74) e 76). Tali
atti delegati sono adottati entro il [31 dicembre 2016]. Articolo 4 Categorie di motori Ai fini del presente regolamento sono
d'applicazione le seguenti categorie di motori, suddivise nelle sottocategorie
specificate nell'allegato I: 1) "categoria NRE", comprendente: a) i motori per macchine mobili non stradali
destinate e idonee a spostarsi o a essere spostate su strada o con altro modo
di trasporto, non esclusi a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, e non
inclusi in nessun'altra categoria di cui ai punti da 2) a 10), b) i motori con una potenza di riferimento
inferiore a 560 kW utilizzati in sostituzione dei motori delle categorie
IWP, RLL o RLR; 2) "categoria
NRG", comprendente i motori con una potenza di riferimento superiore a
560 kW, destinati esclusivamente a essere utilizzati in gruppi
elettrogeni; i motori per gruppi elettrogeni diversi da quelli che presentano le
caratteristiche specificate al primo comma sono inclusi nelle categorie NRE o
NRS a seconda delle relative caratteristiche; 3) "categoria
NRSh", comprendente i motori portatili ad accensione comandata con una
potenza di riferimento inferiore a 19 kW, destinati esclusivamente a
essere utilizzati in macchine portatili; 4) "categoria
NRS", comprendente i motori ad accensione comandata con una potenza di
riferimento inferiore a 56 kW, non inclusi nella categoria NRSh; 5) "categoria IWP",
comprendente: a) i motori da utilizzare esclusivamente in
navi della navigazione interna, per la loro propulsione o destinati alla
loro propulsione, con una potenza di riferimento pari o superiore a 37 kW,
b) i motori con una potenza di riferimento
superiore a 560 kW utilizzati in sostituzione dei motori della categoria
IWA fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 23,
paragrafo 8; 6) "categoria
IWA", comprendente i motori da utilizzare esclusivamente in navi della
navigazione interna, per scopi ausiliari o destinati a scopi ausiliari, con una
potenza netta superiore a 560 kW; i motori ausiliari per le navi della navigazione interna, diversi da
quelli che presentano le caratteristiche specificate al primo comma sono
inclusi nelle categorie NRE o NRS a seconda delle relative caratteristiche; 7) "categoria
RLL", comprendente i motori da utilizzare esclusivamente in locomotive,
per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione; 8) "categoria
RLR", comprendente i motori da utilizzare esclusivamente in automotrici,
per la loro propulsione o destinati alla loro propulsione; 9) "categoria
SMB", comprendente i motori ad accensione comandata destinati esclusivamente
a essere utilizzati in motoslitte; i motori per motoslitte diversi da quelli che presentano le
caratteristiche specificate al primo comma sono inclusi nella categoria NRE; 10) "categoria
ATS", comprendente i motori ad accensione comandata destinati
esclusivamente a essere utilizzati in veicoli fuoristrada e veicoli
side-by-side; i motori per veicoli
fuoristrada e veicoli side-by-side diversi da quelli che presentano le
caratteristiche specificate al primo comma sono inclusi nella categoria NRE. Un motore di una
particolare categoria destinato a essere utilizzato in un'applicazione a regime
variabile può essere utilizzato anche in sostituzione di un motore della stessa
categoria destinato a essere utilizzato in un'applicazione a regime costante. I
motori a regime variabile della categoria IWP utilizzati in applicazioni a
regime costante devono inoltre soddisfare le prescrizioni di cui
all'articolo 23, paragrafo 7, o all'articolo 23,
paragrafo 8, a seconda dei casi. I motori per veicoli
ferroviari ausiliari e i motori ausiliari per automotrici sono inclusi nelle
categorie NRE o NRS in funzione delle loro caratteristiche. CAPO II OBBLIGHI
GENERALI Articolo 5 Obblighi degli Stati membri 1. Gli Stati membri istituiscono
o designano le autorità di omologazione competenti in materia di omologazione e
le autorità di vigilanza del mercato competenti in materia di vigilanza del
mercato conformemente al presente regolamento. Gli Stati membri notificano alla
Commissione l'istituzione e la designazione di tali autorità. 2. Nella notifica delle autorità
di omologazione e di vigilanza del mercato sono specificati il relativo nome,
l'indirizzo (anche elettronico) e il settore di competenza. La Commissione
pubblica sul suo sito web un elenco e gli estremi delle autorità di
omologazione. 3. Gli Stati membri autorizzano
l'immissione sul mercato esclusivamente di motori, già installati o meno su
macchine, provvisti di una valida omologazione UE rilasciata conformemente
al presente regolamento. Gli Stati membri autorizzano l'immissione sul
mercato esclusivamente di macchine su cui sono installati motori provvisti di
una valida omologazione UE rilasciata conformemente al presente
regolamento. 4. Gli Stati membri non vietano,
limitano o impediscono l'immissione sul mercato di motori per motivi connessi
ad aspetti di fabbricazione o di funzionamento oggetto del presente regolamento,
se tali motori ne soddisfano le prescrizioni. 5. Gli Stati membri organizzano
ed esercitano la vigilanza del mercato e i controlli dei motori che entrano nel
mercato conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio[21]. Articolo 6 Obblighi delle autorità di
omologazione 1. Le autorità di omologazione
si assicurano che i costruttori che chiedono un'omologazione UE adempiano
agli obblighi previsti dal presente regolamento. 2. Le autorità di omologazione
rilasciano omologazioni UE esclusivamente ai tipi di motore o alle
famiglie di motori conformi alle prescrizioni del presente regolamento. 3. Le autorità di omologazione
rendono pubblico, mediante la piattaforma amministrativa centrale dell'Unione
di cui all'articolo 41, un registro di tutti i tipi di motore e delle
famiglie di motori per cui hanno rilasciato omologazioni UE, contenente
come minimo le seguenti informazioni: marchio, designazione del costruttore,
categoria di motore, numero di omologazione e data di omologazione. Articolo 7 Misure di vigilanza del mercato Per i motori ai quali è stata rilasciata
l'omologazione UE, le autorità di vigilanza del mercato effettuano, su
scala adeguata e sulla base di campioni adeguati, verifiche documentali e, se
del caso, controlli fisici e di laboratorio sui motori. Nel procedere a tali
controlli tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, di
eventuali reclami e di altre informazioni pertinenti. Le autorità di vigilanza del mercato possono
imporre agli operatori economici di mettere a disposizione la documentazione e
le informazioni che ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle loro
attività. Qualora un operatore economico presenti
verbali di prova o certificati di conformità, le autorità di vigilanza del
mercato ne tengono debitamente conto. Articolo 8 Obblighi dei costruttori 1. I costruttori garantiscono
che i propri motori immessi sul mercato sono stati fabbricati e omologati
conformemente alle prescrizioni di cui al capo II e al capo III del
presente regolamento. 2. Ai fini dell'omologazione dei
motori, i costruttori stabiliti al di fuori dell'Unione designano un
rappresentante unico stabilito nell'Unione che li rappresenti nei loro rapporti
con l'autorità di omologazione. 3. I costruttori stabiliti al di
fuori dell'Unione designano inoltre un rappresentante unico stabilito
nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso di
cui al paragrafo 2 o un rappresentante differente. 4. I costruttori sono
responsabili dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della
procedura di omologazione e della conformità della produzione,
indipendentemente dal fatto che partecipino direttamente o no a tutte le fasi
di fabbricazione di un motore. 5. In conformità al presente
regolamento, i costruttori si assicurano che siano predisposte le procedure
necessarie a garantire che la produzione in serie continui a essere conforme al
tipo omologato. Si tiene conto, conformemente al capo VI, delle modifiche
apportate alla progettazione di un motore o alle relative caratteristiche e
delle modifiche delle prescrizioni a cui un motore è dichiarato conforme. 6. Oltre alla marcatura apposta
sui propri motori a norma dell'articolo 31, i costruttori appongono sui
motori messi a disposizione sul mercato, oppure, ove ciò non sia possibile, sul
relativo imballaggio o in un documento di accompagnamento del motore, la propria
ragione sociale, la denominazione commerciale registrata o il marchio
registrato e l'indirizzo nell'Unione presso il quale possono essere contattati. 7. I costruttori si assicurano
che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento
o di trasporto non ne compromettano la conformità alle prescrizioni di cui al
capo II e al capo III. Articolo 9 Obblighi dei costruttori in relazione
ai prodotti non conformi 1. I costruttori che ritengono o
hanno motivo di credere che un loro motore immesso sul mercato non sia conforme
al presente regolamento indagano immediatamente le cause della mancata
conformità e stabiliscono la probabilità che essa si verifichi. Sulla base dei
risultati delle loro ricerche essi adottano misure correttive per garantire che
i motori in produzione siano tempestivamente resi conformi al tipo o alla
famiglia omologati. Qualora proporzionato alla natura della non conformità e
alla sua probabile insorgenza, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 38. In deroga alle disposizioni del primo comma, i
costruttori non saranno tenuti a adottare misure correttive in merito ai motori
che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento in conseguenza
di modifiche non autorizzate dal costruttore che sono state apportate dopo che
il motore è stato immesso sul mercato. 2. I costruttori informano
immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione,
fornendo i dettagli relativi, in particolare, alla non conformità e alle
eventuali misure correttive adottate. 3. I costruttori tengono a disposizione
delle autorità di omologazione per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul
mercato di un motore il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 21,
paragrafo 9, e una copia dei certificati di conformità di cui
all'articolo 30. 4. I costruttori, a seguito di una
richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono a quest'ultima per il
tramite dell'autorità di omologazione, una copia della scheda di
omologazione UE di un motore in una lingua che possa essere facilmente
compresa da tale autorità. Articolo 10 Obblighi dei rappresentanti del
costruttore in materia di vigilanza del mercato Il rappresentante del costruttore incaricato
della vigilanza del mercato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto
dal costruttore. Il mandato consente a un rappresentante di svolgere almeno i
seguenti compiti: 1) avere accesso alla documentazione
informativa di cui all'articolo 20 e ai certificati di conformità di cui
all'articolo 30, in modo che possano essere messi a disposizione delle
autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul
mercato di un motore; 2) fornire a un'autorità di
omologazione, a seguito di una richiesta motivata di questa, tutte le
informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità della
produzione di un motore; 3) cooperare con le autorità di
omologazione o di vigilanza del mercato, su loro richiesta, a qualsiasi azione
intrapresa per eliminare ogni grave rischio per la sicurezza presentato dai
motori che rientrano nel suo mandato. Articolo 11 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul
mercato solo motori conformi che hanno ottenuto l'omologazione UE. 2. Prima di immettere sul
mercato un motore al quale è stata rilasciata l'omologazione UE, gli
importatori si accertano che esista un fascicolo di omologazione conforme
all'articolo 21, paragrafo 9, e che il motore rechi la prescritta
marcatura e ottemperi alle prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6. 3. Gli importatori tengono a
disposizione delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato una
copia del certificato di conformità per i dieci anni successivi all'immissione
del motore sul mercato e si assicurano che il fascicolo di omologazione di cui
all'articolo 21, paragrafo 9, sia messo, su richiesta, a disposizione
di tali autorità. 4. Gli importatori indicano sul
motore, oppure, ove ciò non sia possibile, sul relativo imballaggio o in un
documento di accompagnamento del motore, la propria ragione sociale, la
denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo
presso il quale possono essere contattati. 5. Gli importatori forniscono
istruzioni e informazioni conformemente all'articolo 41. 6. Gli importatori si assicurano
che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità alle
prescrizioni di cui al capo II e al capo III. Articolo 12 Obblighi degli importatori in
relazione ai prodotti non conformi 1. Gli importatori che ritengono
o hanno motivo di credere che un motore non ottemperi alle prescrizioni del
presente regolamento e in particolare non sia conforme alla sua omologazione
non distribuiscono il motore fintanto che non sia stato reso conforme. Inoltre
ne informano il costruttore, le autorità di vigilanza del mercato, nonché
l'autorità di omologazione che ha rilasciato la relativa omologazione. 2. Gli importatori che ritengono
o hanno motivo di credere che un motore da loro immesso sul mercato non sia
conforme alle prescrizioni del presente regolamento indagano immediatamente le
cause della mancata conformità e stabiliscono la probabilità che essa si
verifichi. Sulla base dei risultati delle loro ricerche essi adottano misure
correttive per garantire che i motori in produzione siano tempestivamente resi
conformi al tipo o alla famiglia omologati. Qualora proporzionato alla natura
della non conformità e alla sua probabile insorgenza, possono applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 38. 3. Gli importatori, a seguito di
una richiesta motivata di un'autorità nazionale, forniscono a quest'ultima
tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la
conformità di un motore in una lingua che possa essere facilmente compresa da
tale autorità. Articolo 13 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono un motore a
disposizione sul mercato, i distributori applicano scrupolosamente le
prescrizioni del presente regolamento. 2. Prima di metterlo a
disposizione sul mercato, i distributori verificano che il motore rechi la
marcatura prescritta o il marchio di omologazione UE, che i documenti
prescritti, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza siano disponibili
in una lingua che possa essere facilmente compresa dal costruttore di apparecchiature
originali e che l'importatore e il costruttore abbiano rispettato le
prescrizioni di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, e
all'articolo 31, paragrafi 1 e 2. 3. I distributori si assicurano
che, allorché un motore è sotto la loro responsabilità, le condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non ne compromettano la conformità alle
prescrizioni di cui al capo II e al capo III. Articolo 14 Obblighi dei distributori in relazione
ai prodotti non conformi 1. I distributori che ritengono
o hanno motivo di credere che un motore non sia conforme alle prescrizioni del
presente regolamento non lo distribuiscono fintanto che il motore non sia stato
reso conforme. 2. I distributori che ritengono
o hanno motivo di credere che un motore che hanno distribuito non sia conforme
alle prescrizioni del presente regolamento ne informano il costruttore o il suo
rappresentante per garantire che siano adottate le misure correttive necessarie
per rendere conforme tale motore al tipo o alla famiglia omologati,
conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 12,
paragrafo 2. 3. I distributori si assicurano
che, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale, il
costruttore fornisca a quest'ultima le informazioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 3, o che l'importatore fornisca all'autorità nazionale le
informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Articolo 15 Casi in cui gli obblighi dei
costruttori si applicano agli importatori e ai distributori Un importatore o un distributore sono
considerati costruttore ai fini del presente regolamento e sono soggetti agli
obblighi del costruttore a norma degli articoli 8, 9 e 10 qualora mettano a
disposizione sul mercato un motore con il proprio nome o marchio, oppure
qualora lo modifichino in modo tale da poterne compromettere la conformità alle
prescrizioni applicabili. Articolo 16 Identificazione degli operatori
economici Gli operatori economici comunicano, su
richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del
mercato per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di immissione sul
mercato il nominativo di: a) qualsiasi operatore economico
che abbia fornito loro un motore; b) qualsiasi operatore economico
cui essi abbiano fornito un motore. CAPO III PRESCRIZIONI
FONDAMENTALI Articolo 17 Prescrizioni sulle emissioni di gas di
scarico per l'omologazione UE 1. I costruttori si assicurano che i tipi di motore e le famiglie di
motori siano progettati, fabbricati e assemblati in modo tale da rispettare le prescrizioni di cui al capo II e al
capo III del presente regolamento. 2. I tipi di motore e le
famiglie di motori non devono superare, a decorrere dalla data di immissione
sul mercato dei motori di cui all'allegato III, i valori limite delle
emissioni di gas di scarico designati come "fase V" stabiliti
nell'allegato II. Allorché, conformemente ai parametri per la
definizione della famiglia di motori stabiliti nell'atto delegato, una famiglia
di motori copra più di una fascia di potenza, il motore capostipite (ai fini
dell'omologazione) e tutti i tipi di motore che appartengono alla stessa
famiglia (ai fini della conformità della produzione), per quanto riguarda le
fasce di potenza applicabili: –
devono soddisfare i valori limite di emissione più
rigorosi; –
sono sottoposti a prova servendosi dei cicli di
prova che corrispondono ai valori limite di emissione più rigorosi; –
sono subordinati alla prima delle date applicabili
ai fini dell'omologazione e dell'immissione sul mercato di cui
all'allegato III. 3. Le emissioni dei gas di
scarico dei tipi di motore e delle famiglie di motori sono misurate sulla base
dei cicli di prova di cui all'articolo 23 e conformemente alle
disposizioni sullo svolgimento delle prove e delle misurazioni di cui
all'articolo 24. 4. I tipi di motore e le
famiglie di motori sono progettati per resistere alle manomissioni e non si
avvalgono di alcuna strategia di manomissione. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle specifiche tecniche dettagliate relative ai parametri utilizzati per la
definizione di famiglia di motori e alle norme tecniche dettagliate antimanomissioni,
come specificato al paragrafo 4. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 18 Monitoraggio delle emissioni dei
motori in servizio 1. Le emissioni di inquinanti
gassosi e di particolato dei tipi o delle famiglie di motori in servizio sono
monitorate sottoponendo a prova i motori installati su macchine mobili non
stradali impiegate in cicli di funzionamento normale. Tali prove sono eseguite
su motori che sono stati correttamente sottoposti a manutenzione e ottemperano
alle disposizioni relative alla scelta dei motori, alle procedure di prova e
alla comunicazione dei risultati per le diverse categorie di motori. La Commissione avvia programmi pilota al fine di
sviluppare adeguate procedure di prova per le categorie e le sottocategorie di
motori per le quali tali procedure di prova non esistono. 2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle modalità dettagliate relative alla scelta dei motori, alle procedure di
prova e alla comunicazione dei risultati di cui al paragrafo 1. Tali atti
delegati sono adottati entro il [31 dicembre 2016]. CAPO IV PROCEDURE DI
OMOLOGAZIONE UE Articolo 19 Domanda di omologazione UE 1. I costruttori presentano una
domanda di omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di
motori all'autorità di omologazione di uno Stato membro. La domanda è
accompagnata dalla documentazione informativa di cui all'articolo 20. 2. Il motore conforme al tipo di
motore o, nel caso di una famiglia di motori, alle caratteristiche del motore
capostipite descritte nella documentazione informativa è messo a disposizione
del servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione. 3. Nel caso di una domanda di
omologazione UE di una famiglia di motori, se l'autorità di omologazione
stabilisce che, riguardo al motore capostipite scelto di cui al
paragrafo 2, la domanda trasmessa non rappresenta perfettamente la
famiglia di motori descritta nella documentazione informativa, viene presentato
per l'omologazione un motore capostipite alternativo e, se necessario, un
motore capostipite supplementare considerato rappresentativo della famiglia di
motori dall'autorità di omologazione. 4. Una domanda relativa a un
tipo di motore o a una famiglia di motori non può essere presentata a più di
uno Stato membro. È presentata una domanda distinta per ogni tipo di motore o
famiglia di motori da omologare. Articolo 20 Documentazione informativa 1. Il richiedente trasmette
all'autorità di omologazione una documentazione informativa. 2. Il contenuto della
documentazione informativa è definito in un atto di esecuzione e comprende i
seguenti elementi: a) una scheda informativa; b) tutti i dati, i disegni, le fotografie e
le altre informazioni pertinenti in relazione al motore; c) ogni ulteriore informazione richiesta
dall'autorità di omologazione nel contesto della procedura di presentazione di
una domanda. 3. La documentazione informativa
può essere trasmessa in formato cartaceo o in un formato elettronico accettato
dal servizio tecnico e dall'autorità di omologazione. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di stabilire il modello della scheda informativa e della
documentazione informativa per mezzo di atti di esecuzione. Tali atti di
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 54, paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. CAPO V ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE Articolo 21 Disposizioni generali 1. L'autorità di omologazione
cui perviene la domanda rilascia l'omologazione UE a tutti i tipi di
motore o a tutte le famiglie di motori conformemente: a) ai dati contenuti nella documentazione
informativa; b) alle prescrizioni del presente
regolamento; c) alle modalità di produzione di cui
all'articolo 25. 2. Le autorità di omologazione
non impongono alcun ulteriore requisito di omologazione riguardo alle emissioni
di gas di scarico per le macchine mobili non stradali sulle quali sia
installato un motore, nel caso in cui il motore soddisfi le prescrizioni
specificate nel presente regolamento. 3. Le autorità di omologazione
non rilasciano l'omologazione UE a un tipo di motore o a una famiglia di motori
che non soddisfano le prescrizioni di cui al presente regolamento dopo le date
per l'omologazione di motori di cui all'allegato III per ciascuna
sottocategoria di motori. 4. Le schede di
omologazione UE sono numerate secondo un sistema armonizzato stabilito
dalla Commissione per mezzo di atti di esecuzione. 5. L'autorità di omologazione di
ciascuno Stato membro: a) trasmette mensilmente alle autorità di
omologazione degli altri Stati membri l'elenco delle omologazioni UE che
ha rilasciato, rifiutato o revocato nel corso del mese, unitamente alle
motivazioni di tali decisioni; b) informa immediatamente le autorità di
omologazione degli altri Stati membri del suo rifiuto di omologare un motore o
della revoca di un'omologazione, specificando i motivi della sua decisione; c) al ricevimento di una richiesta da parte
dell'autorità di omologazione di un altro Stato membro, trasmette entro un
mese: –
copia della scheda di omologazione UE del
motore o della famiglia di motori, se esistente, unitamente al fascicolo di
omologazione relativo a ciascun tipo o famiglia di motori per i quali ha
rilasciato, negato o revocato l'omologazione, e/o –
l'elenco dei motori prodotti conformemente alle
omologazioni UE rilasciate, come specificato all'articolo 35. 6. L'autorità di omologazione di
ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione annualmente, oltre che su
richiesta, una copia della scheda tecnica relativa ai tipi o alle famiglie di
motori omologati dopo l'ultima notifica. 7. Su richiesta della
Commissione, l'autorità di omologazione invia anche a quest'ultima le
informazioni di cui al paragrafo 5. 8. Le prescrizioni di cui ai
paragrafi 5, 6 e 7 si considerano soddisfatte con il caricamento delle
pertinenti informazioni o dei dati appropriati sulla piattaforma amministrativa
centrale dell'Unione di cui all'articolo 42. La copia può altresì assumere
la forma di un file elettronico sicuro. 9. L'autorità di omologazione
riunisce in un unico fascicolo di omologazione la documentazione informativa, i
verbali di prova e tutti gli altri documenti aggiunti a tale documentazione dal
servizio tecnico o dall'autorità di omologazione nell'esercizio delle loro
funzioni. Il fascicolo di omologazione contiene un indice che ne elenca il
contenuto, dandogli un'adeguata numerazione o contrassegnandolo in modo tale da
individuare chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento, così
da procedere a una registrazione delle fasi successive della procedura di
omologazione UE, in particolare delle date delle revisioni e degli
aggiornamenti. L'autorità di omologazione tiene a disposizione le informazioni
contenute nel fascicolo di omologazione per un periodo di dieci anni dopo la
fine della validità dell'omologazione UE in parola. 10. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare per mezzo di atti di esecuzione: a) il metodo di creazione del sistema di
numerazione armonizzato di cui al paragrafo 4; b) il formato unico della scheda tecnica da
compilare per ciascun tipo di motore o di famiglia di motori cui l'autorità di
omologazione di ciascuno Stato membro ha rilasciato l'omologazione UE, di
cui al paragrafo 5, lettera a); c) il modello per l'elenco dei motori
prodotti conformemente alle omologazioni UE rilasciate, da compilare a
cura dell'autorità di omologazione di ciascuno Stato membro, di cui al
paragrafo 5, lettera c); d) il formato unico della scheda tecnica
relativa ai tipi o alle famiglie di motori omologati dopo l'ultima notifica, da
compilare a cura dell'autorità di omologazione di ciascuno Stato membro, di cui
al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 22 Disposizioni particolari riguardanti
la scheda di omologazione UE 1. La scheda di
omologazione UE comprende i seguenti allegati: a) fascicolo di omologazione di cui
all'articolo 21, paragrafo 9; b) risultati delle prove; c) il nome o i nomi e lo specimen di firma
della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità
e una dichiarazione relativa alla posizione rivestita nell'impresa. 2. La Commissione elabora un
modello di scheda di omologazione UE. 3. Per ogni tipo di motore
l'autorità di omologazione: a) completa tutte le pertinenti parti della
scheda di omologazione UE, compresa la scheda dei risultati delle prove ad
essa allegata; b) compila l'indice del fascicolo di
omologazione; c) rilascia senza indugio al richiedente la
scheda compilata, completa degli allegati. 4. Se nel caso di
un'omologazione UE sono state imposte, conformemente all'articolo 33,
restrizioni alla sua validità o si è derogato a talune disposizioni del
presente regolamento, la scheda di omologazione UE specifica tali
restrizioni o deroghe. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, il modello della scheda
di omologazione UE e della scheda dei risultati delle prove di cui al
paragrafo 3, lettera a). Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2,
entro il [31 dicembre 2016]. Articolo 23 Prove
prescritte per l'omologazione UE 1. La conformità alle
prescrizioni tecniche specificate nel presente regolamento è dimostrata
attraverso prove adeguate, eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure tecniche di misurazione e di prova e
le attrezzature e gli strumenti specifici prescritti per eseguire dette prove
sono precisati all'articolo 24. 2. Il costruttore mette a
disposizione dell'autorità di omologazione il numero di motori richiesto dai
pertinenti atti delegati per l'esecuzione delle prove prescritte. 3. Le prove prescritte sono
eseguite su motori rappresentativi del tipo da omologare. In deroga alle disposizioni del primo comma, il
costruttore può selezionare, d'accordo con l'autorità di omologazione, un
motore che, pur non essendo rappresentativo del tipo da omologare, combini
alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di
prestazione richiesto. Per facilitare le decisioni nel corso del processo di
selezione possono essere utilizzati metodi di prova virtuali. 4. Ai fini dell'esecuzione delle
prove di omologazione UE, i cicli applicabili sono specificati
nell'allegato IV. I cicli di prova applicabili a ciascun tipo di motore
incluso nell'omologazione UE sono indicati nella scheda informativa di omologazione UE.
5. Il motore capostipite è
testato su un dinamometro servendosi del ciclo di prova NRSC individuato nelle
tabelle da IV-1 a IV-10 dell'allegato IV. A scelta del costruttore, tale
prova può essere eseguita utilizzando il metodo di prova in modalità discreta o
con rampe di transizione. Tranne nei casi di cui ai paragrafi 7 e 8,
un motore a regime variabile di una particolare categoria utilizzato in
applicazioni a regime costante della stessa categoria non necessita di essere
sottoposto a prova usando il ciclo di prova stazionario a regime costante
applicabile. 6. Nel caso di un motore a
regime costante provvisto di dispositivo regolabile su altre velocità, le
prescrizioni del paragrafo 5 sono soddisfatte ad ogni regime costante
applicabile e la scheda informativa di omologazione UE indica le velocità
che si applicano per ciascun tipo di motore. 7. Nel caso di un motore di
categoria IWP destinato a essere utilizzato per entrambe le applicazioni a
regime variabile e a regime costante, le prescrizioni del paragrafo 5 sono
soddisfatte separatamente per ciascun ciclo di prova stazionario applicabile e
la scheda informativa di omologazione UE indica ciascun ciclo di prova
stazionario per il quale tale prescrizione è soddisfatta. 8. Nel caso di un motore di
categoria IWP con una potenza di riferimento superiore a 560 kW che è
destinato ad essere utilizzato in sostituzione di un motore della
categoria IWA conformemente all'articolo 4, secondo comma, le prescrizioni
del paragrafo 5 sono soddisfatte separatamente per ciascun ciclo di prova
stazionario applicabile stabilito in entrambe le tabelle IV-5 e IV-6
dell'allegato IV e la scheda informativa di omologazione UE indica
ciascun ciclo di prova stazionario per il quale tale prescrizione è soddisfatta. 9. Fatta eccezione per i motori
omologati ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 4, i motori a regime
variabile della categoria NRE con una potenza netta pari o superiore a
19 kW ma non superiore a 560 kW, oltre a soddisfare le prescrizioni
di cui al paragrafo 5, sono testati su un dinamometro utilizzando il ciclo
di prova transitorio di cui alla tabella IV-11 dell'allegato IV. 10. I motori delle sottocategorie
NRS-v-2b e NRS-v-3 con una velocità massima pari o inferiore a 3 400 giri
al minuto, oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5, sono
testati su un dinamometro utilizzando il ciclo di prova transitorio di cui alla
tabella IV-12 dell'allegato IV. 11. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle specifiche tecniche dettagliate e alle caratteristiche dei cicli di prova
stazionari e transitori di cui al presente articolo. Tali atti delegati sono
adottati entro il [31 dicembre 2016]. 12. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, il formato unico delle
prove richieste per l'omologazione UE. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 54,
paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. Articolo 24 Esecuzione
delle misurazioni e delle prove per l'omologazione UE 1. I risultati delle prove di
laboratorio delle emissioni di gas di scarico per tutti i motori oggetto del
presente regolamento sono adeguati per includere i fattori di deterioramento
appropriati ai periodi di durabilità delle emissioni specificati
nell'allegato V. 2. Un tipo di motore o una
famiglia di motori soddisfano i limiti di emissione stabiliti dal presente
regolamento per gli appropriati carburanti di riferimento o combinazioni di
carburanti inclusi nel seguente elenco: –
diesel; –
benzina; –
miscela benzina/gasolio per i motori a due tempi ad
accensione comandata; –
gas naturale/biometano; –
gas di petrolio liquefatti (GPL); –
etanolo. 3. Per l'esecuzione delle prove
e delle misurazioni, vanno soddisfatte le prescrizioni tecniche per quanto
riguarda i seguenti aspetti: a) apparecchi e procedure per l'esecuzione
delle prove; b) apparecchi e procedure per la misurazione
delle emissioni e il campionamento; c) metodi di valutazione dei dati e calcoli; d) metodo per la determinazione dei fattori
di deterioramento; e) per i motori delle categorie NRE, NRG,
IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh che rispettano i limiti di emissioni della
"fase V" quali definiti nell'allegato II: i) metodo
di contabilizzazione delle emissioni di gas dal basamento, ii) metodo
di contabilizzazione della rigenerazione non frequente dei sistemi di
post-trattamento; f) per i motori a controllo elettronico
delle categorie NRE, NRG, IWP, IWA, RLL e RLR che rispettano i limiti di
emissioni della "fase V" quali definiti nell'allegato II e
che utilizzano il controllo elettronico per determinare sia la quantità sia i
tempi di iniezione del carburante o che utilizzano il controllo elettronico per
attivare, disattivare o modulare il sistema di controllo delle emissioni usato
per ridurre gli NOx: i) prescrizioni
tecniche in materia di strategie di controllo delle emissioni, compresa la
documentazione necessaria per dimostrare tali strategie, ii) prescrizioni
tecniche per le misure di controllo degli NOx, compreso il metodo di dimostrazione
di tali prescrizioni tecniche; iii) prescrizioni
tecniche sulla superficie associata al pertinente ciclo NRSC in cui ci sia un
controllo sull'ammontare che le emissioni sono autorizzate a superare oltre i
valori limite di cui all'allegato II; iv) selezione
da parte del servizio tecnico di ulteriori punti di misurazione all'interno
della superficie di controllo durante la prova al banco. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 del
presente regolamento riguardo: a) alla metodologia per adeguare i risultati
delle prove di laboratorio delle emissioni al fine di includere i fattori di
deterioramento di cui al paragrafo 1; b) alle caratteristiche tecniche dei
carburanti di riferimento di cui al presente paragrafo per le prove di
omologazione e per la verifica della conformità della produzione di cui al
paragrafo 2; c) alle prescrizioni tecniche dettagliate e
alle caratteristiche per l'esecuzione delle misurazioni e delle prove di cui al
paragrafo 3; d) al metodo per la misurazione del numero
di particelle, tenendo conto delle specifiche previste nella serie 06 del
regolamento UNECE n. 49; e) alle prescrizioni tecniche dettagliate
per le prove su motori alimentati interamente o parzialmente a gas di cui
all'allegato II. Articolo 25 Conformità
delle modalità di produzione 1. L'autorità di omologazione
che rilascia un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad accertare,
se necessario in collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati
membri, che siano state predisposte modalità atte a garantire la conformità dei
motori in produzione al tipo omologato relativamente alle prescrizioni del
presente regolamento. 2. L'autorità di omologazione
che rilascia l'omologazione UE a una famiglia di motori adotta le misure
necessarie ad accertare che i certificati di conformità rilasciati dal
costruttore siano conformi alle prescrizioni dell'articolo 30. A tal fine,
l'autorità di omologazione verifica che un numero sufficiente di campioni di
certificati di conformità sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 30
e che il costruttore abbia adottato opportune disposizioni per garantire la
correttezza dei dati contenuti nei certificati di conformità. 3. L'autorità di omologazione
che ha rilasciato un'omologazione UE adotta le misure necessarie ad
accertare, in relazione a tale omologazione, se necessario in collaborazione
con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, che le disposizioni
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano tuttora
adeguate a garantire che i motori in produzione continuino a essere conformi al
tipo omologato e che i certificati di conformità continuino a ottemperare alle
prescrizioni dell'articolo 30. 4. Per verificare che un motore
sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione UE può effettuare, su campioni prelevati nei locali del
costruttore, compresi i suoi impianti di produzione, tutti i controlli o le
prove richiesti per l'omologazione UE. 5. Se un'autorità che ha
rilasciato un'omologazione UE accerta che le disposizioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 del presente articolo non sono applicate, divergono in
misura significativa dalle modalità e dai piani di controllo convenuti, hanno
cessato di essere applicate o non sono più ritenute adeguate, benché la
produzione continui, adotta le misure necessarie a garantire che la procedura
per la conformità della produzione sia seguita correttamente oppure revoca
l'omologazione UE. 6. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle misure dettagliate che le autorità di omologazione devono adottare e alle
procedure che esse devono seguire per assicurarsi che i motori in produzione
siano conformi al tipo omologato. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. CAPO VI MODIFICHE E
VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI UE Articolo 26 Disposizioni
generali 1. Il costruttore informa
immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione UE di qualsiasi modifica dei dati contenuti nel fascicolo
di omologazione. Tale autorità di omologazione decide quale tra le
procedure stabilite all'articolo 27 è opportuno seguire. Se necessario l'autorità di omologazione può
decidere, previa consultazione del costruttore, che occorre rilasciare una
nuova omologazione UE. 2. La domanda di modifica di
un'omologazione UE è presentata esclusivamente all'autorità di
omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE originaria. 3. Se l'autorità di omologazione
ritiene che, per apportare una modifica, sia necessario ripetere le ispezioni o
le prove, ne informa il costruttore. Le procedure di cui all'articolo 27 si
applicano solo se, in seguito a tali ispezioni o prove, l'autorità di
omologazione conclude che le prescrizioni dell'omologazione UE continuano
a essere soddisfatte. Articolo 27 Revisioni
ed estensioni delle omologazioni UE 1. Se i dati contenuti nel
fascicolo di omologazione sono cambiati senza che sia necessario ripetere le
ispezioni o le prove, la modifica è considerata una "revisione". In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia
le pagine del fascicolo di omologazione debitamente rivedute, indicando
chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data
del nuovo rilascio. È considerata conforme a questa prescrizione una versione
consolidata e aggiornata del fascicolo di omologazione, accompagnata da una
descrizione dettagliata delle modifiche. 2. La modifica è considerata una
"estensione" se i dati registrati nel fascicolo di omologazione sono
cambiati e si verifica uno dei casi seguenti: a) sono necessarie ulteriori ispezioni o
prove; b) le informazioni contenute nella scheda di
omologazione UE, ad eccezione dei suoi allegati, sono cambiate; c) al tipo di motore o alla famiglia di motori
omologati si applicano nuove disposizioni specificate negli atti delegati del
presente regolamento. In caso di estensione, l'autorità di omologazione
rilascia una scheda di omologazione UE aggiornata, contrassegnata da un
numero di estensione progressivo a seconda del numero di estensioni successive
già rilasciate. Tale scheda di omologazione riporta chiaramente il motivo
dell'estensione e la data del nuovo rilascio. 3. Ogni volta che sono
rilasciate pagine modificate o versioni consolidate e aggiornate, è modificato
di conseguenza l'indice del fascicolo di omologazione annesso alla scheda di
omologazione, indicando la data dell'estensione o della revisione più recenti o
del più recente consolidamento della versione aggiornata. 4. Non è richiesta la modifica
dell'omologazione UE di un tipo di motore o di una famiglia di motori se
le nuove prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera c), sono
irrilevanti dal punto di vista tecnico per quel tipo di motore o famiglia di
motori riguardo alle prestazioni in termini di emissioni. Articolo 28 Rilascio e notifica di modifiche 1. In caso di estensione, si
aggiornano tutte le sezioni pertinenti della scheda di omologazione UE, i
suoi allegati e l'indice del fascicolo di omologazione. Al richiedente sono
rilasciati senza indugio la scheda aggiornata e i relativi allegati. 2. In caso di revisione,
l'autorità di omologazione rilascia senza indugio al richiedente, a seconda dei
casi, i documenti riveduti o la versione consolidata e aggiornata, incluso
l'indice corretto del fascicolo di omologazione. 3. L'autorità di omologazione
notifica alle autorità di omologazione degli altri Stati membri tutte le
modifiche delle omologazioni UE secondo le procedure di cui
all'articolo 21. Articolo 29 Cessazione della validità 1. Le omologazioni UE
rilasciate hanno validità illimitata. 2. La validità dell'omologazione UE
di un motore cessa nei casi seguenti: a) nuove prescrizioni applicabili al tipo di
motore omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato
e non è possibile aggiornare di conseguenza l'omologazione UE; b) la produzione del tipo di motore o della
famiglia di motori omologati cessa in modo definitivo e volontario; c) la validità dell'omologazione scade a
causa di una restrizione conformemente all'articolo 33, paragrafo 6; d) l'omologazione è stata revocata in
applicazione dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'articolo 37,
paragrafo 1, o dell'articolo 38, paragrafo 3. 3. Quando soltanto un tipo di
motore all'interno di una famiglia di motori non è più valido,
l'omologazione UE della famiglia di motori in questione perde validità
limitatamente a tale specifico tipo di motore. 4. Quando la produzione di un
determinato tipo di motore cessa definitivamente, il costruttore ne informa
l'autorità che ha rilasciato l'omologazione UE per tale motore. Entro un mese dal ricevimento della comunicazione
di cui al primo comma, l'autorità di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione UE per il motore ne informa le autorità di omologazione
degli altri Stati membri. 5. Fatto salvo il
paragrafo 4, se la validità dell'omologazione UE di un tipo di motore
o di una famiglia di motori sta per scadere, il costruttore ne informa
l'autorità che l'ha rilasciata. L'autorità di omologazione che ha rilasciato
l'omologazione UE comunica immediatamente alle autorità di omologazione
degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti. La comunicazione di cui al secondo comma precisa,
in particolare, la data di produzione e il numero di identificazione
dell'ultimo motore prodotto. 6. Le prescrizioni di cui ai
paragrafi 4 e 5 si considerano soddisfatte con il caricamento delle pertinenti
informazioni sulla piattaforma amministrativa centrale dell'Unione di cui
all'articolo 42. I documenti di informazione possono altresì assumere la forma
di un file elettronico sicuro. CAPO VII CERTIFICATO DI
CONFORMITÀ E MARCATURA Articolo 30 Certificato di conformità 1. Il costruttore, nella sua
veste di titolare di un'omologazione UE di un tipo di motore o di una
famiglia di motori, munisce ciascun motore fabbricato in conformità al tipo di
motore omologato di un certificato di conformità da esso rilasciato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente
insieme al motore e accompagna la macchina su cui è installato tale motore. Il
rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o
alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore. Per un periodo di dieci anni dalla data di
fabbricazione del motore, il suo costruttore rilascia, su richiesta del
proprietario del motore, un duplicato del certificato di conformità contro
pagamento di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Su ogni
duplicato del certificato è chiaramente visibile la scritta
"duplicato". 2. La Commissione stabilisce il
modello che il costruttore è tenuto a usare per il certificato di conformità. 3. Il certificato di conformità
è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Ogni Stato membro
può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria o
nelle proprie lingue ufficiali. 4. La persona o le persone
autorizzate a firmare i certificati di conformità fanno parte
dell'organizzazione del costruttore e sono debitamente autorizzate dalla
direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore
per quanto riguarda la progettazione e la fabbricazione o la conformità della
produzione del motore. 5. Il certificato di conformità
è compilato in ogni sua parte e non prevede restrizioni all'uso del motore che
non siano contemplate nel presente regolamento o in uno degli atti delegati
adottati a norma dello stesso. 6. Il certificato di conformità
per i tipi di motore o le famiglie di motori omologati a norma
dell'articolo 33, paragrafo 2, reca nell'intestazione la frase
"Per motori omologati a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE)
n. xx/xx del Parlamento europeo e del Consiglio, del [data], relativo alle
prescrizioni in materia di limiti di emissione e di omologazione per i motori a
combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (omologazione
provvisoria)". 7. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, il modello del
certificato di conformità, comprese le caratteristiche tecniche destinate a
evitare contraffazioni. A tal fine, gli atti di esecuzione specificano le
caratteristiche di sicurezza della stampa per proteggere la carta utilizzata
per il certificato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. Articolo 31 Marcatura
dei motori 1. Il costruttore di un motore
appone una marcatura su ogni motore fabbricato in conformità al tipo omologato. 2. Prima di uscire dalla linea
di produzione, i motori devono recare la marcatura richiesta dal presente
regolamento. 3. Per un motore già installato
su macchine, il motore o la parte del motore recanti il marchio regolamentare
possono essere sostituiti. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, il modello per la
marcatura di cui al paragrafo 1, comprese le informazioni essenziali
obbligatorie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il
[31 dicembre 2016]. 5. Alla Commissione è conferito
altresì il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55
riguardo alle condizioni e alle prescrizioni tecniche dettagliate per la
sostituzione dei motori o delle parti di motore recanti la marcatura di cui al
paragrafo 3. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. CAPO VIII DEROGHE Articolo 32 Deroghe generali 1. Le prescrizioni di cui
all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 17,
paragrafo 2, non si applicano ai motori destinati a essere utilizzati
dalle forze armate. 2. Fatte salve le disposizioni
dell'articolo 31, un costruttore può consegnare a un OEM un motore
separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico. 3. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri autorizzano l'immissione
temporanea sul mercato, ai fini delle prove sul campo, di motori non omologati
UE ai sensi del presente regolamento. 4. In deroga alle disposizioni
dell'articolo 17, paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare
l'omologazione UE e l'immissione sul mercato di motori che soddisfano i
valori limite di emissione ATEX stabiliti nell'allegato V, a condizione
che i motori siano destinati a essere installati su una macchina da utilizzare
in atmosfera potenzialmente esplosiva, quale definita nella direttiva 2014/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio[22],
e certificata come ottemperante a tutte le seguenti prescrizioni: a) categoria di apparecchi 2 o 3; b) gruppo di macchine I o gruppo di macchine
II; c) classe di temperatura T3 o superiore (non
superiore a 200ºC). 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle specifiche tecniche dettagliate e alle condizioni relative: a) alla consegna da parte di un costruttore
a un OEM di un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas
di scarico, come specificato al paragrafo 2; b) all'immissione temporanea sul mercato, ai
fini delle prove sul campo, di motori non omologati UE, come specificato al
paragrafo 3; c) all'omologazione UE e all'immissione
sul mercato di motori che soddisfano i valori limite di emissione ATEX
stabiliti nell'allegato V, come specificato al paragrafo 4. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 33 Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni 1. Il costruttore può chiedere
l'omologazione di un tipo di motore o di una famiglia di motori comprendenti
nuove tecnologie o nuove concezioni che sono incompatibili con una o più
prescrizioni del presente regolamento. 2. L'autorità di omologazione
rilascia l'omologazione di cui al paragrafo 1 se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni: a) la domanda specifica i motivi per cui le
tecnologie o le concezioni in questione rendono il tipo di motore o la famiglia
di motori incompatibili con una o più prescrizioni del presente regolamento; b) la domanda descrive le implicazioni per
l'ambiente della nuova tecnologia e le misure adottate per garantire un livello
di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalle prescrizioni
alle quali si chiede di derogare; c) sono presentati descrizioni e risultati
delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è
soddisfatta. 3. Il rilascio di siffatte
omologazioni che prevedono deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni è subordinato all'autorizzazione della
Commissione. Tale autorizzazione è accordata sotto forma di atto di esecuzione. 4. In attesa dell'autorizzazione
della Commissione, l'autorità di omologazione può rilasciare l'omologazione che
sarà tuttavia provvisoria, valida solo sul territorio di tale Stato membro e
valida solo relativamente a un tipo di motore oggetto della deroga richiesta.
L'autorità di omologazione informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri di aver rilasciato un'omologazione provvisoria con una nota
contenente le informazioni di cui al paragrafo 2. La natura provvisoria e la limitata validità
territoriale risultano evidenti dall'intestazione della scheda di omologazione
e da quella del certificato di conformità. 5. Altre autorità di
omologazione possono decidere di accettare sul loro territorio l'omologazione
provvisoria di cui al paragrafo 4. In tal caso, esse devono informarne,
per iscritto, l'autorità di omologazione competente e la Commissione. 6. Se del caso, l'autorizzazione
della Commissione di cui al paragrafo 3 specifica anche eventuali
restrizioni cui è sottoposta. In ogni caso l'omologazione ha una validità
minima di trentasei mesi. 7. Se la Commissione decide di
rifiutare l'autorizzazione, l'autorità di omologazione informa immediatamente
il titolare dell'omologazione provvisoria di cui al paragrafo 3, se
quest'ultima è stata rilasciata, che l'omologazione provvisoria sarà revocata
sei mesi dopo la data del rifiuto della Commissione. Indipendentemente dalla decisione della
Commissione di rifiutare l'autorizzazione, i motori fabbricati conformemente
all'omologazione provvisoria prima della cessazione della sua validità possono
essere immessi sul mercato negli Stati membri che hanno accettato
l'omologazione provvisoria. 8. Le prescrizioni di cui ai
paragrafi 4 e 5 si considerano soddisfatte con il caricamento delle
pertinenti informazioni sulla piattaforma amministrativa centrale dell'Unione
di cui all'articolo 42. I documenti di informazione possono altresì assumere
la forma di un file elettronico sicuro. 9. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, l'autorizzazione di cui
al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2. 10. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, i modelli armonizzati
della scheda di omologazione e del certificato di conformità di cui al
paragrafo 4, comprese le rispettive informazioni essenziali obbligatorie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui
all'articolo 54, paragrafo 2, entro il [31 dicembre 2016]. Articolo 34 Successive modifiche degli atti
delegati e di esecuzione 1. Se autorizza una deroga ai
sensi dell'articolo 33, la Commissione prende immediatamente le misure
necessarie per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o
di esecuzione. Se la deroga autorizzata ai sensi
dell'articolo 33 riguarda una questione definita in un regolamento UNECE,
la Commissione propone la modifica del pertinente regolamento UNECE seguendo la
procedura applicabile in base all'accordo del 1958 riveduto. 2. Una volta modificati i
pertinenti atti, è soppressa ogni restrizione imposta dalla decisione della Commissione
che autorizza la deroga. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari
per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione, su richiesta
dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, può, per mezzo di una
decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, autorizzare lo Stato
membro a prorogare l'omologazione. CAPO IX IMMISSIONE SUL
MERCATO Articolo 35 Obblighi di informazione dei
costruttori Un costruttore invia all'autorità di
omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE, entro 45 giorni dalla
fine di ogni anno civile e senza indugio dopo ogni data di applicazione in caso
di modifica delle prescrizioni del presente regolamento, nonché immediatamente
dopo ogni altra data eventualmente stabilita da detta autorità, un elenco
contenente la serie di numeri di identificazione per ogni tipo di motore
fabbricato in ottemperanza alle prescrizioni del presente regolamento e
conformemente all'omologazione UE dopo la trasmissione dell'ultima
comunicazione o a partire dal momento in cui le prescrizioni del presente
regolamento sono divenute applicabili per la prima volta. Se non si applica il sistema di codifica del
motore, l'elenco di cui al primo comma deve indicare la correlazione tra i
numeri di identificazione e i relativi tipi o famiglie di motori e i numeri di
omologazione UE. Inoltre, l'elenco di cui al primo comma indica
chiaramente qualsiasi caso in cui il costruttore cessi di produrre un tipo o
una famiglia di motori omologati. Il costruttore tiene copia degli elenchi per
un periodo minimo di venti anni dopo il termine di validità
dell'omologazione UE. Articolo 36 Misure di verifica 1. L'autorità di uno Stato
membro che ha rilasciato un'omologazione UE adotta i provvedimenti
necessari in relazione a tale omologazione per verificare, eventualmente in
collaborazione con le autorità di omologazione degli altri Stati membri, i
numeri d'identificazione dei motori fabbricati conformemente alle prescrizioni
del presente regolamento. 2. Una verifica supplementare
dei numeri d'identificazione può essere effettuata in combinazione con il
controllo della conformità della produzione di cui all'articolo 25. 3. Ai fini della verifica dei
numeri d'identificazione, il costruttore o i suoi agenti stabiliti nell'Unione
forniscono senza indugio, su richiesta, all'autorità di omologazione competente
tutte le informazioni necessarie in merito agli acquirenti del costruttore,
nonché i numeri d'identificazione dei motori indicati come fabbricati a norma
dell'articolo 35. Qualora i motori siano venduti a un costruttore di
macchine, non sono necessarie informazioni supplementari. 4. Se, su richiesta
dell'autorità di omologazione, il costruttore non è in grado di verificare
l'ottemperanza alle prescrizioni sulla marcatura dei motori di cui
all'articolo 31, l'omologazione rilasciata con riferimento al relativo
tipo o famiglia di motori a norma del presente regolamento può essere revocata.
La procedura d'informazione segue le modalità specificate all'articolo 36,
paragrafo 4. CAPO X CLAUSOLE DI
SALVAGUARDIA Articolo 37 Motori non conformi al tipo omologato 1. Qualora i motori provvisti di
un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano
conformi al tipo o alla famiglia omologati, l'autorità di omologazione che ha
rilasciato l'omologazione UE adotta le misure necessarie, inclusa la
revoca dell'omologazione UE nel caso in cui le iniziative adottate dal
costruttore siano inadeguate, affinché i motori in produzione siano resi
conformi al tipo o alla famiglia omologati. L'autorità di omologazione di tale
Stato membro comunica a quelle degli altri Stati membri i provvedimenti presi. 2. Ai fini del paragrafo 1,
le divergenze rispetto ai dati indicati nella scheda di omologazione UE o
nel fascicolo di omologazione, allorché non sono state autorizzate a norma
delle disposizioni del capo IV, sono considerate come non conformità al tipo o
alla famiglia omologati. 3. Se riscontra che i motori provvisti
di un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione rilasciato
in un altro Stato membro non sono conformi al tipo o alla famiglia omologati,
un'autorità di omologazione può chiedere all'autorità di omologazione che ha
rilasciato l'omologazione UE di verificare se i motori in produzione
continuino a essere conformi al tipo o alla famiglia omologati. Ricevuta tale
richiesta, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE
prende i provvedimenti necessari quanto prima e comunque entro tre mesi dalla data
della richiesta. 4. Le autorità di omologazione
degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, in
merito a eventuali revoche di omologazioni UE e alle motivazioni che
giustificano tali decisioni. 5. Se l'autorità di omologazione
che ha rilasciato l'omologazione UE contesta la non conformità di cui è
stata informata, gli Stati membri interessati si adoperano per comporre la
controversia. La Commissione è tenuta informata e organizza, se necessario,
opportune consultazioni al fine di giungere a una soluzione. Articolo 38 Richiamo di motori 1. Se un costruttore cui è stata
rilasciata un'omologazione UE è costretto, ai sensi dell'articolo 20,
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2008, a richiamare i motori
immessi sul mercato, installati o meno su macchine, perché costituiscono una
grave violazione del presente regolamento per quanto riguarda la tutela
dell'ambiente, tale costruttore informa immediatamente l'autorità di
omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE ai motori. 2. Il costruttore propone
all'autorità di omologazione una serie di rimedi idonei a porre fine alla grave
violazione di cui al paragrafo 1. L'autorità di omologazione comunica
immediatamente i rimedi proposti alle autorità di omologazione degli altri Stati
membri. Le autorità di omologazione si assicurano che i
rimedi siano efficacemente applicati nei rispettivi Stati membri. 3. Se ritiene che i rimedi siano
insufficienti o non siano stati attuati con sufficiente rapidità, l'autorità di
omologazione interessata informa immediatamente l'autorità che ha rilasciato
l'omologazione UE. L'autorità che ha rilasciato
l'omologazione UE informa a sua volta il costruttore. Se il costruttore
non propone e non attua efficaci interventi correttivi, l'autorità che ha rilasciato
l'omologazione UE prende tutti i provvedimenti di tutela necessari,
compresa la revoca dell'omologazione UE. In caso di revoca
dell'omologazione UE, l'autorità di omologazione, entro un mese dalla
revoca, ne informa il costruttore, le autorità di omologazione degli altri
Stati membri e la Commissione per posta raccomandata o servendosi di mezzi
elettronici equivalenti. Articolo 39 Notifica
delle decisioni e dei mezzi di impugnazione esperibili 1. Tutte le decisioni prese ai
sensi del presente regolamento e tutte le decisioni di rifiuto o di revoca di
un'omologazione UE o di divieto o di limitazione dell'immissione sul
mercato di un motore oppure che impongono il ritiro di un motore dal mercato
specificano in dettaglio le motivazioni che le giustificano. 2. Tali decisioni sono
notificate all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di impugnazione
previsti dalle normative in vigore nello Stato membro interessato e dei
relativi termini di esperibilità. CAPO XI NORMATIVE
INTERNAZIONALI E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE Articolo 40 Accettazione di omologazioni
equivalenti di motori 1. L'Unione può riconoscere,
nell'ambito di accordi multilaterali o bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi,
l'equivalenza tra le condizioni e le disposizioni relative all'omologazione dei
motori previste dal presente regolamento e le procedure stabilite da normative
internazionali o di paesi terzi. 2. Le omologazioni rilasciate e
la marcatura di omologazione in conformità ai regolamenti UNECE o alle relative
modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali l'Unione ha
aderito, come stabilito nell'atto delegato di cui al paragrafo 4, lettera
a), sono riconosciute come equivalenti alle omologazioni rilasciate e alla
marcatura di omologazione in conformità al presente regolamento. 3. Le omologazioni rilasciate in
conformità ad atti dell'Unione come stabilito nell'atto delegato di cui al
paragrafo 4, lettera b), sono riconosciute come equivalenti alle
omologazioni rilasciate in conformità al presente regolamento. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55
riguardo: a) all'elenco dei regolamenti UNECE o delle
relative modifiche ai quali l'Unione ha dato voto favorevole o ai quali
l'Unione ha aderito che si applicano all'omologazione UE di motori e di
famiglie di motori destinati a essere installati su macchine mobili non
stradali; b) all'elenco degli atti dell'Unione che
rilasciano omologazioni. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 41 Informazioni
destinate agli OEM e agli utilizzatori finali 1. Un costruttore non può
fornire agli OEM o agli utilizzatori finali informazioni tecniche relative ai
dati previsti nel presente regolamento che differiscano dai dati omologati dall'autorità
competente. 2. Il costruttore rende note
agli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie per la
corretta installazione del motore sulla macchina, compresa una descrizione di
tutte le condizioni o le restrizioni specifiche connesse all'installazione o
all'uso di un motore. 3. I costruttori rendono note
agli OEM tutte le pertinenti informazioni e le istruzioni necessarie destinate
all'utilizzatore finale, segnatamente la descrizione di tutte le condizioni o
le restrizioni specifiche connesse all'uso di un motore. 4. In deroga alle disposizioni
di cui al paragrafo 3, i costruttori rendono noto agli OEM il valore delle
emissioni di biossido di carbonio (CO2) determinato durante la
procedura di omologazione UE e incaricano gli OEM di comunicare tali
informazioni all'utilizzatore finale della macchina sulla quale il motore è
destinato a essere installato. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
ai dettagli delle informazioni e delle istruzioni di cui ai paragrafi 2, 3
e 4. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 42 Piattaforma amministrativa centrale
dell'Unione e banca dati 1. La Commissione istituisce una
piattaforma amministrativa centrale digitale dell'Unione per lo scambio in
formato elettronico di informazioni e di dati relativi alle
omologazioni UE. La piattaforma è utilizzata per lo scambio di dati e di
informazioni tra le autorità di omologazione, oppure tra le autorità di omologazione
e la Commissione, che ha luogo nel quadro del presente regolamento. 2. La piattaforma amministrativa
centrale digitale dell'Unione comprende anche una banca dati in cui tutte le
informazioni pertinenti per quanto riguarda le omologazioni UE rilasciate
conformemente al presente regolamento sono raccolte a livello centrale e rese
accessibili alle autorità di omologazione e alla Commissione. La banca dati
collega le basi di dati nazionali alla banca dati centrale dell'Unione, se gli
Stati membri interessati lo autorizzano. 3. Successivamente
all'attuazione dei paragrafi 1 e 2, la Commissione amplia la
piattaforma amministrativa centrale digitale dell'Unione con moduli atti a
consentire: a) lo scambio di informazioni e di dati menzionati
nel presente regolamento tra costruttori, servizi tecnici, autorità di
omologazione e Commissione; b) l'accesso del pubblico a taluni dati e
informazioni relativi ai risultati delle omologazioni e delle prove della
conformità in servizio. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, per mezzo di atti di esecuzione, le prescrizioni
tecniche dettagliate e le procedure necessarie per l'istituzione della
piattaforma amministrativa centrale dell'Unione e della banca dati di cui al
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
d'esame di cui all'articolo 54, paragrafo 2, entro il
[31 dicembre 2016]. CAPO XII DESIGNAZIONE E
NOTIFICA DEI SERVIZI TECNICI Articolo 43 Prescrizioni relative ai servizi
tecnici 1. Le autorità di omologazione
designanti si assicurano, prima di designare un servizio tecnico ai sensi
dell'articolo 45, che esso soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi da
2 a 9 del presente articolo. 2. Fatto salvo
l'articolo 46, paragrafo 1, un servizio tecnico è istituito a norma
del diritto nazionale di uno Stato membro ed è dotato di personalità giuridica. 3. I servizi tecnici sono enti
terzi indipendenti dai processi di progettazione, fabbricazione, fornitura o
manutenzione del motore che devono valutare. Un ente appartenente a un'associazione di imprese
o a una federazione professionale rappresentativa di imprese che intervengono
nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio,
nell'utilizzo o nella manutenzione di motori oggetto di valutazioni, prove o
ispezioni da parte dell'ente stesso può essere ritenuto ottemperare alle
prescrizioni di cui al primo comma a condizione che ne siano dimostrate
l'indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi. 4. Né il servizio tecnico, né i
suoi massimi dirigenti, né il suo personale addetto allo svolgimento delle
categorie di attività per le quali è designato a norma dell'articolo 45,
paragrafo 1, sono il progettista, il costruttore, il fornitore o il
responsabile della manutenzione dei motori sottoposti alla sua valutazione, né
rappresentano soggetti impegnati in tali attività. Ciò non preclude l'uso dei
motori valutati di cui al paragrafo 3 del presente articolo che sono
necessari per il funzionamento del servizio tecnico né l'utilizzo di tali motori
a fini personali. Il servizio tecnico garantisce che le attività
delle sue consociate o dei suoi subappaltatori non pregiudichino la
riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle categorie di attività per le
quali è stato designato. 5. Il servizio tecnico e il suo
personale svolgono le categorie di attività per le quali esso è stato designato
con la massima integrità professionale e la competenza tecnica richiesta nel
settore specifico e sono immuni da qualsivoglia pressione e condizionamento,
soprattutto di ordine finanziario, suscettibili di influenzare il loro giudizio
o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare pressioni e
condizionamenti esercitati da persone o gruppi di persone interessati ai
risultati di tali attività. 6. Un servizio tecnico dimostra
di essere in grado di svolgere tutte le categorie di attività per le quali è
designato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, dando prova
sufficiente all'autorità di omologazione designante di disporre: a) di personale con competenze, conoscenze
tecniche specifiche e formazione professionale appropriate e con un'adeguata
esperienza sufficiente per l'esercizio delle sue funzioni; b) di descrizioni delle procedure pertinenti
alle categorie di attività per le quali aspira a essere designato, garantendo
in tal modo la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure; c) di procedure per lo svolgimento delle
categorie di attività per le quali aspira a essere designato che tengono
debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del motore in
questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo; d) dei mezzi necessari per adempiere
adeguatamente i compiti connessi alle categorie di attività per le quali aspira
a essere designato, nonché dell'accesso a tutti gli strumenti o gli impianti
occorrenti. Inoltre, dimostra all'autorità di omologazione
designante di ottemperare alle norme stabilite negli atti delegati adottati a
norma dell'articolo 46 che sono pertinenti per le categorie di attività
per le quali è designato. 7. Dev'essere garantita
l'imparzialità dei servizi tecnici, dei loro massimi dirigenti e del personale
addetto alle valutazioni. Essi non intraprendono alcuna attività che possa
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità
per quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono designati. 8. I servizi tecnici
sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile in
relazione alle loro attività, a meno che detta responsabilità non competa allo Stato
membro in base al diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia
direttamente responsabile della valutazione della conformità. 9. Il personale dei servizi
tecnici è tenuto al segreto professionale in relazione a tutte le informazioni
di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi del
presente regolamento o di qualsiasi disposizione attuativa di diritto interno,
tranne che nei confronti dell'autorità di omologazione designante o qualora lo
richieda il diritto dell'Unione o nazionale. Sono tutelati i diritti di
proprietà. Articolo 44 Consociate e subappaltatori dei
servizi tecnici 1. I servizi tecnici possono
subappaltare alcune delle attività per le quali sono stati designati ai sensi
dell'articolo 45, paragrafo 1, oppure far svolgere queste attività da
una consociata esclusivamente con il consenso dell'autorità di omologazione che
li ha designati. 2. Qualora subappaltino compiti
specifici connessi alle categorie di attività per le quali sono stati designati
oppure ricorrano a una consociata, i servizi tecnici si assicurano che il
subappaltatore o la consociata soddisfino le prescrizioni di cui
all'articolo 43 e ne informano di conseguenza l'autorità di omologazione
che li ha designati. 3. I servizi tecnici si assumono
l'intera responsabilità per i compiti svolti da subappaltatori o consociate,
indipendentemente dal luogo in cui questi sono stabiliti. 4. I servizi tecnici tengono a
disposizione dell'autorità di omologazione che li ha designati i pertinenti
documenti riguardanti la valutazione delle qualifiche del subappaltatore o
della consociata e i compiti da essi svolti. Articolo 45 Designazione dei servizi tecnici 1. A seconda della loro sfera di
competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle seguenti categorie
di attività: a) categoria A: servizi tecnici che
effettuano, presso laboratori propri, le prove previste dal presente
regolamento; b) categoria B: servizi tecnici che
esercitano la supervisione delle prove previste dal presente regolamento,
eseguite in laboratori del costruttore o di terzi; c) categoria C: servizi tecnici incaricati
di valutare e verificare regolarmente le procedure seguite dal costruttore per
controllare la conformità della produzione; d) categoria D: servizi tecnici che
esercitano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla
sorveglianza della conformità della produzione. 2. Un'autorità di omologazione
può essere designata quale servizio tecnico in relazione a una o più delle
attività di cui al paragrafo 1. 3. I servizi tecnici di un paese
terzo, diversi da quelli designati ai sensi dell'articolo 45, possono
essere notificati ai fini dell'articolo 49, ma solo se tale accettazione
di servizi tecnici è prevista da un accordo bilaterale tra l'Unione e il paese terzo
in questione. Ciò non impedisce ad un servizio tecnico istituito ai sensi del
diritto nazionale di uno Stato membro conformemente all'articolo 43,
paragrafo 2, di stabilire consociate in paesi terzi, a condizione che
queste siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato. Articolo 46 Servizi tecnici interni accreditati
del costruttore 1. I servizi tecnici interni
accreditati del costruttore possono essere designati esclusivamente per
attività della categoria A nel caso di prescrizioni tecniche per le quali un
atto delegato adottato a norma del presente regolamento ammette prove interne.
Tali servizi tecnici costituiscono entità separate e distinte dall'impresa e
non partecipano alla progettazione, alla fabbricazione, alla fornitura o alla manutenzione
dei motori sottoposti alla loro valutazione. 2. I servizi tecnici interni
accreditati soddisfano i seguenti requisiti: a) oltre a essere designati dall'autorità di
omologazione di uno Stato membro, sono accreditati da un organismo nazionale di
accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11, del
regolamento (CE) n. 765/2008 e conformemente alle norme e alla procedura di cui
all'articolo 47 del presente regolamento; b) sono individuabili, al pari del relativo
personale, nell'ambito dell'organizzazione e dispongono, all'interno
dell'impresa di cui fanno parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne
e dimostrarne l'imparzialità al competente organismo nazionale di
accreditamento; c) né il servizio tecnico interno
accreditato né il suo personale intraprendono alcuna attività che possa essere
in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per
quanto riguarda le categorie di attività per le quali sono stati designati; d) prestano i loro servizi esclusivamente
all'impresa di cui fanno parte. 3. I servizi tecnici interni
accreditati non devono essere notificati alla Commissione ai fini
dell'articolo 49, ma l'impresa di cui fanno parte o l'organismo nazionale
di accreditamento trasmettono informazioni sul relativo accreditamento
all'autorità di omologazione designante, su richiesta di quest'ultima. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 riguardo
alle prescrizioni tecniche per le quali sono ammesse prove interne, come
specificato al paragrafo 1. Tali atti delegati sono adottati entro il
[31 dicembre 2016]. Articolo 47 Procedure relative agli standard di prestazione
e alla valutazione dei servizi tecnici Al fine di garantire che i servizi tecnici
soddisfino gli stessi elevati standard di prestazione in tutti gli Stati
membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
conformemente all'articolo 55 riguardo agli standard che i servizi tecnici
devono soddisfare e alla procedura di valutazione dei servizi tecnici ai sensi
dell'articolo 48 e al loro accreditamento ai sensi dell'articolo 46. Articolo 48 Valutazione delle competenze dei
servizi tecnici 1. L'autorità di omologazione
designante redige una relazione di valutazione in cui attesta che è stata
valutata la conformità del servizio tecnico candidato alle prescrizioni del
presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso. Tale
relazione può includere un certificato di accreditamento rilasciato da un
organismo di accreditamento. 2. La valutazione su cui si basa
la relazione di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente alle
disposizioni stabilite in un atto delegato adottato a norma
dell'articolo 55. La relazione di valutazione è riveduta come minimo ogni
tre anni. 3. La relazione di valutazione è
trasmessa alla Commissione, se questa la richiede. Nel caso in cui la
valutazione non sia basata su un certificato di accreditamento rilasciato da un
organismo nazionale di accreditamento attestante che il servizio tecnico soddisfa
le prescrizioni del presente regolamento, l'autorità di omologazione designante
presenta alla Commissione le prove documentali che dimostrano la competenza del
servizio tecnico e illustrano le modalità predisposte per garantire che esso
sia periodicamente controllato dall'autorità di omologazione designante e
soddisfi le prescrizioni del presente regolamento e degli atti delegati
adottati a norma dello stesso. 4. Un'autorità di omologazione
che intenda essere designata quale servizio tecnico ai sensi dell'articolo 45,
paragrafo 2, documenta la conformità attraverso una valutazione,
effettuata da controllori indipendenti, dell'attività oggetto di valutazione.
Detti controllori possono far parte della stessa organizzazione a condizione di
essere gestiti separatamente dal personale che svolge l'attività oggetto di
valutazione. 5. Un servizio tecnico interno
accreditato soddisfa le pertinenti disposizioni del presente articolo. Articolo 49 Procedure di notifica 1. Per ciascun servizio tecnico
che hanno designato, gli Stati membri notificano alla Commissione il relativo
nome, l'indirizzo (anche elettronico), il nominativo delle persone responsabili
e la categoria di attività, nonché eventuali modifiche successive di tali
designazioni. 2. Un servizio tecnico può svolgere
le attività di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per conto
dell'autorità di omologazione designante competente per l'omologazione UE
solo se è stato notificato in precedenza alla Commissione conformemente al
paragrafo 1 del presente articolo. 3. Lo stesso servizio tecnico
può essere designato da più autorità di omologazione designanti e notificato
dagli Stati membri di tali autorità di omologazione designanti
indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà ai
sensi dell'articolo 45, paragrafo 1. 4. Alla Commissione è notificata
ogni successiva pertinente modifica della designazione. 5. Se un'organizzazione
specifica o un organismo competente che svolgono un'attività non rientrante fra
quelle di cui all'articolo 45, paragrafo 1, devono essere designati
in esecuzione di un atto delegato, la notifica è effettuata a norma del
presente articolo. 6. La Commissione pubblica sul
proprio sito web un elenco e gli estremi dei servizi tecnici notificati a norma
del presente articolo. Articolo 50 Modifiche delle designazioni 1. Qualora accerti o sia portato
alla sua attenzione che un servizio tecnico da essa designato non soddisfa più
le prescrizioni stabilite dal presente regolamento o non adempie ai suoi
obblighi, l'autorità di omologazione designante, a seconda dei casi, limita,
sospende o revoca la designazione in funzione della gravità del mancato
rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi. Lo Stato
membro che ha notificato tale servizio tecnico ne informa immediatamente la
Commissione. La Commissione modifica di conseguenza le informazioni pubblicate
di cui all'articolo 49, paragrafo 6. 2. In caso di limitazione,
sospensione o revoca della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del
servizio tecnico, l'autorità di omologazione designante adotta le misure
necessarie a garantire che le pratiche di tale servizio tecnico siano evase da
un altro servizio tecnico o siano messe a disposizione dell'autorità di
omologazione designante o dell'autorità di vigilanza del mercato, su richiesta
di queste ultime. Articolo 51 Contestazione della competenza dei
servizi tecnici 1. La Commissione indaga su
tutti i casi che ritiene dubbi, o che siano portati alla sua attenzione in
quanto tali, in relazione alla competenza di un servizio tecnico, al costante
rispetto, da parte dello stesso, delle prescrizioni applicabili o
all'adempimento continuo delle responsabilità che gli competono. 2. Lo Stato membro dell'autorità
di omologazione designante fornisce alla Commissione, su richiesta, tutte le
informazioni relative al fondamento della designazione o del mantenimento della
designazione del servizio tecnico in questione. 3. La Commissione garantisce la
riservatezza di tutte le informazioni sensibili raccolte nel corso delle sue
indagini. 4. Qualora accerti che un
servizio tecnico non rispetta o non rispetta più le prescrizioni per la sua
designazione, la Commissione ne informa di conseguenza lo Stato membro
dell'autorità di omologazione designante, al fine di definire - in collaborazione
con detto Stato membro - le misure correttive necessarie e sollecita detto
Stato membro a adottare tali misure correttive, inclusa, se del caso, la revoca
della designazione. Articolo 52 Obblighi
operativi dei servizi tecnici 1. I servizi tecnici svolgono le
categorie di attività per le quali sono stati designati per conto dell'autorità
di omologazione designante e conformemente alle procedure di valutazione e di
prova di cui al presente regolamento e ai suoi atti delegati. Salvo i casi in cui sono permesse procedure
alternative, i servizi tecnici esercitano la supervisione o effettuano essi
stessi le prove richieste per un'omologazione o le ispezioni indicate nel
presente regolamento o in uno dei suoi atti delegati. I servizi tecnici non
effettuano prove, valutazioni o ispezioni per le quali non siano stati
debitamente designati dalla rispettiva autorità di omologazione. 2. In ogni momento, i servizi
tecnici: a) consentono all'autorità di omologazione
che li ha designati di assistere, se del caso, alla valutazione della
conformità da parte del servizio tecnico; b) fatti salvi l'articolo 43,
paragrafo 9, e l'articolo 53, forniscono all'autorità di omologazione
che li ha designati le informazioni sulle categorie di attività rientranti
nell'ambito di applicazione del presente regolamento che possano essere
richieste. 3. Se constata che le
prescrizioni stabilite dal presente regolamento non sono state rispettate da un
costruttore, il servizio tecnico lo comunica all'autorità di omologazione
designante affinché questa imponga al costruttore l'obbligo di adottare le
opportune misure correttive e non rilasci alcuna scheda di omologazione UE
fintanto che non sia dimostrato in misura soddisfacente per l'autorità di
omologazione che sono state adottate le opportune misure correttive. 4. Qualora nel corso del
controllo della conformità della produzione, dopo il rilascio di una scheda di
omologazione UE, un servizio tecnico che agisce per conto dell'autorità di
omologazione designante riscontri che un motore non è più conforme al presente
regolamento, lo comunica all'autorità di omologazione designante. L'autorità di
omologazione adotta le opportune misure come previsto all'articolo 25. Articolo 53 Obblighi di informazione dei servizi
tecnici 1. I servizi tecnici informano
l'autorità di omologazione che li ha designati in merito: a) a ogni caso di non conformità riscontrata
suscettibile di comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la
revoca di una scheda di omologazione UE; b) a ogni circostanza che influisca sulla
portata o sulle condizioni della loro designazione; c) a eventuali richieste di informazioni
ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie
attività. 2. Su richiesta dell'autorità di
omologazione che li ha designati, i servizi tecnici forniscono informazioni
sulle attività rientranti nell'ambito della loro designazione e su qualsiasi
altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. CAPO XIII ATTI DI
ESECUZIONE E ATTI DELEGATI Articolo 54 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita
dal "Comitato tecnico — Veicoli a motore" (CTVM) istituito in virtù
dell'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2007/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento
(UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011. Articolo 55 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. Il potere di adottare atti
delegati di cui all'articolo 3, all'articolo 17, paragrafo 5,
all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 23,
paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 4,
all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 5,
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 4,
all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 46, paragrafo 4,
e all'articolo 47 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque
anni a decorrere da [inserire data di entrata in vigore]. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 3, all'articolo 17, paragrafo 5,
all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 23,
paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 4,
all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 5,
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 4,
all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 46, paragrafo 4,
e all'articolo 47 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere
ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato
conformemente all'articolo 3, all'articolo 17, paragrafo 5,
all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 23,
paragrafo 11, all'articolo 24, paragrafo 4,
all'articolo 25, paragrafo 6, all'articolo 31, paragrafo 5,
all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 40, paragrafo 4,
all'articolo 41, paragrafo 5, all'articolo 46, paragrafo 4,
e all'articolo 47 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. CAPO XIV DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 56 Sanzioni 1. Gli Stati membri istituiscono
sanzioni in caso di violazioni del presente regolamento da parte di operatori
economici o di OEM. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire
l'applicazione di tali sanzioni. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e
dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione
entro [inserire la data: due anni dopo la data di entrata in vigore] e
notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le
riguardi. 2. Le violazioni soggette a
sanzioni comprendono: a) il rilascio di dichiarazioni false
segnatamente durante le procedure di omologazione, le procedure in caso di
richiamo o le procedure connesse a deroghe; b) la falsificazione dei risultati delle
prove di omologazione UE o di conformità in servizio; c) la mancata comunicazione di dati o di
specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o la
revoca dell'omologazione UE; d) l'impiego di strategie di manomissione; e) il rifiuto di consentire l'accesso alle
informazioni; f) l'immissione sul mercato di motori
soggetti a omologazione privi di tale omologazione oppure la falsificazione di
documenti o di marcature a tale scopo; g) l'immissione sul mercato di motori di
transizione e di macchine su cui tali motori sono installati in violazione delle
disposizioni sulle deroghe; h) la violazione delle restrizioni
all'utilizzo di cui all'articolo 4; i) la modifica di un motore in modo che non
sia più conforme alle specifiche della sua omologazione; j) l'installazione di un motore su una
macchina per un utilizzo diverso da quello esclusivo stabilito
all'articolo 4; k) l'immissione sul mercato di un motore a
norma dell'articolo 32, paragrafo 4, per l'utilizzo in
un'applicazione diversa da quella prevista da tale articolo. Articolo 57 Disposizioni
transitorie 1. Fatte salve le disposizioni
di cui al capo II e al capo III, il presente regolamento non
invalida, prima delle date di immissione sul mercato di motori di cui
all'allegato III, alcuna omologazione UE. 2. Le autorità di omologazione
possono continuare a rilasciare omologazioni conformemente alla pertinente
legislazione applicabile alla data di entrata in vigore del presente
regolamento fino alle date obbligatorie per l'omologazione UE di motori di
cui all'allegato III. 3. In deroga al presente regolamento,
i motori che hanno già ottenuto un'omologazione UE ai sensi della
pertinente normativa applicabile alla data di entrata in vigore del presente
regolamento o che soddisfano i requisiti stabiliti dalla Commissione centrale
per la navigazione sul Reno (CCNR) e adottati come CCNR Fase II, nel quadro
della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno, possono continuare a
essere immessi sul mercato fino alle date di immissione sul mercato di motori
di cui all'allegato III. In tal caso, le autorità nazionali non vietano,
limitano o impediscono l'immissione sul mercato di motori conformi al tipo
omologato. 4. I motori che non sono oggetto
di omologazione a livello dell'Unione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento possono continuare a essere immessi sul mercato sulla base
della normativa nazionale vigente, se esistente, fino alle date di immissione
sul mercato di motori di cui all'allegato III. 5. Fatti salvi
l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 17, paragrafo 2, i
motori di transizione e, se del caso, le macchine su cui sono installati motori
di transizione possono continuare a essere immessi sul mercato durante il
periodo di transizione a condizione che la macchina su cui è installato il
motore di transizione abbia una data di fabbricazione anteriore di un anno
all'inizio del periodo di transizione. Per i motori della categoria NRE, gli Stati membri
autorizzano una proroga del periodo di transizione e del periodo di 12 mesi di
cui al primo comma di un ulteriore periodo di 12 mesi per gli OEM con una
produzione totale annua inferiore a 50 unità di macchine mobili non stradali
dotate di motori a combustione. Ai fini del calcolo della produzione totale
annua di cui al presente paragrafo, tutti gli OEM sotto il controllo della
stessa persona fisica o giuridica sono considerati come un singolo OEM. 6. Fatte salve le disposizioni
di cui al paragrafo 5, i motori di transizione conformi ai tipi di motore
o alle famiglie di motori la cui omologazione UE non è più valida ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), possono essere
immessi sul mercato a condizione che: a) fossero provvisti di
un'omologazione UE valida al momento della loro fabbricazione e non siano
stati immessi sul mercato prima della scadenza di tale omologazione UE,
oppure b) non fossero disciplinati a livello
dell'Unione alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. Il paragrafo 6 si
applica esclusivamente per un periodo di: a) 18 mesi a decorrere dalla data di
immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui
al paragrafo 5, primo comma; b) 30 mesi a decorrere dalla data di
immissione sul mercato di motori di cui all'allegato III, nel caso di cui
al paragrafo 5, secondo comma. 8. I costruttori si assicurano
che i motori di transizione rechino una marcatura indicante la data di
fabbricazione del motore. Tale informazione può essere apposta o marcata sulla
targhetta regolamentare del motore. Articolo 58 Relazione 1. Entro il
31 dicembre 2021 gli Stati membri informano la Commissione circa
l'applicazione delle procedure di omologazione UE stabilite nel presente
regolamento. 2. Sulla scorta delle
informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1, la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente
regolamento entro il 31 dicembre 2022. Articolo 59 Riesame 1. Entro il
31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione concernente: a) la valutazione della potenziale ulteriore
riduzione delle emissioni inquinanti sulla base delle tecnologie disponibili e
dell'analisi costi-benefici; b) l'individuazione di tipi di inquinanti
potenzialmente pertinenti che attualmente non rientrano nell'ambito di
applicazione del presente regolamento. 2. Entro il 31 dicembre 2025
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione
concernente: a) l'uso delle disposizioni di deroga di cui
all'articolo 32, paragrafi 3 e 4; b) il monitoraggio dei risultati delle prove
di emissione di cui all'articolo 18 e le relative conclusioni. 3. Le relazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2 si basano su una consultazione delle parti
interessate e tengono conto delle vigenti norme europee e internazionali in
materia. Esse sono corredate, se del caso, di proposte legislative. Articolo 60 Abrogazione Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4
dell'articolo 57, la direttiva 97/68/CE è abrogata con effetto dal
1º gennaio 2017. Articolo 61 Entrata
in vigore e applicazione 1. Il presente regolamento entra
in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. 2. Esso si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2017. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1,
le autorità nazionali non rifiutano una richiesta di un costruttore di
rilasciare l'omologazione UE a un nuovo tipo di motore o a una famiglia di
motori né vietano la loro immissione sul mercato se tale motore o famiglia di
motori soddisfano le prescrizioni di cui ai capi II, III, IV e VIII. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002. [2] COM(2005)446 del 21 settembre 2005. [3] COM(2011)144 del 28 marzo 2011. [4] COM(2012)582 del 10 ottobre 2012. [5] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/documents/consultations/2012-emissions-nrmm/index_en.htm. [6] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/non-road-mobile-machinery/publications-studies/index_en.htm. [7] http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/studies/inland_waterways_en.htm. [8] T-Systems 2006, Studio di fattibilità di una banca dati
per lo scambio dei documenti di omologazione (DETA). [9] GU L … del …, pag. … [10] GU L … del …, pag. … [11] Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro
l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori
a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non
stradali (GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1). [12] Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013,
pag. 1). [13] Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione
in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro
pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171). [14] Decisione n. 1600/2002/CE; direttiva 2008/50/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152
dell'11.6.2008, pag. 1). [15] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). [16] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13). [17] Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità
tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1). [18] Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla
vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013,
pag. 1). [19] Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013,
pag. 90). [20] 298K, pressione ambientale totale di 101,3 kPa. [21] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
(GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). [22] Direttiva 2014/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi
e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva (rifusione) (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309). ALLEGATI ALLEGATO
I Definizione
delle sottocategorie di motori di cui all'articolo 4 Tabella
I-1: sottocategorie di motori della categoria NRE di cui all'articolo 4, punto
1) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento NRE || accensione spontanea || variabile || 0<P<8 || NRE-v-1 || Potenza massima netta accensione spontanea || 8≤P<19 || NRE-v-2 accensione spontanea || 19≤P<37 || NRE-v-3 accensione spontanea || 37≤P<56 || NRE-v-4 tutti || 56≤P<130 || NRE-v-5 130≤P≤560 || NRE-v-6 P>560 || NRE-v-7 accensione spontanea || costante || 0<P<8 || NRE-c-1 || Potenza nominale netta accensione spontanea || 8≤P<19 || NRE-c-2 accensione spontanea || 19≤P<37 || NRE-c-3 accensione spontanea || 37≤P<56 || NRE-c-4 tutti || 56≤P<130 || NRE-c-5 130≤P≤560 || NRE-c-6 P>560 || NRE-c-7 Tabella
I-2: sottocategorie di motori della categoria NRG di cui all'articolo 4, punto
2) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento NRG || tutti || variabile || P>560 || NRG-v-1 || Potenza massima netta costante || P>560 || NRG-c-1 || Potenza nominale netta Tabella I-3: sottocategorie di motori della
categoria NRSh di cui all'articolo 4, punto 3) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Cilindrata (cm3) || Sottocategoria || Potenza di riferimento NRSh || accensione comandata || variabile o costante || 0<P<19 || SV<50 || NRSh-v-1a || Potenza massima netta SV≥50 || NRSh-v-1b Tabella I-4: sottocategorie di motori della
categoria NRS di cui all'articolo 4, punto 4) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Cilindrata (cm3) || Sottocategoria || Potenza di riferimento NRS || accensione comandata || variabile, nominale o costante || 0<P<19 || 80≤SV<225 || NRS-vr-1a || Potenza massima netta SV≥225 || NRS-vr-1b variabile, intermedio || 80≤SV<225 || NRS-vi-1a SV≥225 || NRS-vi-1b variabile o costante || 19≤P<30 || SV≤1000 || NRS-v-2a || Potenza massima netta SV>1000 || NRS-v-2b 30≤P<56 || qualsiasi || NRS-v-3 || Potenza massima netta Per i motori con
potenza P<19kW e cilindrata SV<80cm3 installati su macchine
diverse dalle macchine portatili, vanno utilizzati motori della categoria NRSh. Tabella I-5: sottocategorie di motori della
categoria IWP di cui all'articolo 4, punto 5) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento IWP || tutti || variabile || 37≤P<75 || IWP-v-1 || Potenza massima netta 75≤P<130 || IWP -v-2 130≤P<300 || IWP -v-3 300≤P<1000 || IWP -v-4 P≥1000 || IWP -v-5 costante || 37≤P<75 || IWP -c-1 || Potenza nominale netta 75≤P<130 || IWP -c-2 130≤P<300 || IWP -c-3 300≤P<1000 || IWP -c-4 P≥1000 || IWP -c-5 Tabella I-6: sottocategorie di motori della categoria
IWA di cui all'articolo 4, punto 6) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento IWA || tutti || variabile || 560≤P<1000 || IWA-v-1 || Potenza massima netta P≥1000 || IWA-v-2 costante || 560≤P<1000 || IWA-c-1 || Potenza nominale netta P≥1000 || IWA-c-2 Tabella I-7: sottocategorie di motori della
categoria RLL di cui all'articolo 4, punto 7) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento RLL || tutti || variabile || P>0 || RLL-v-1 || Potenza massima netta costante || P>0 || RLL-c-1 || Potenza nominale netta Tabella I-8: sottocategorie di motori della
categoria RLR di cui all'articolo 4, punto 8) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento RLR || tutti || variabile || P>0 || RLR-v-1 || Potenza massima netta costante || P>0 || RLR-c-1 || Potenza nominale netta Tabella I-9:
sottocategorie di motori della categoria SMB di cui all'articolo 4, punto 9) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento SMB || accensione comandata || variabile o costante || P>0 || SMB-v-1 || Potenza massima netta Tabella I-10: sottocategorie di motori della
categoria ATS di cui all'articolo 4, punto 10) Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Potenza di riferimento ATS || accensione comandata || variabile o costante || P>0 || ATS-v-1 || Potenza massima netta ALLEGATO
II Limiti
di emissione dei gas di scarico di cui all'articolo 17, paragrafo 2 Tabella II-1: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria NRE di cui all'articolo 4, punto 1) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || NRE-v-1 NRE-c-1 || 0<P<8 || accensione spontanea || 8,00 || (HC+NOx≤7,50) || 0,401) || - || 1,10 Fase V || NRE-v-2 NRE-c-2 || 8≤P<19 || accensione spontanea || 6,60 || (HC+NOx≤7,50) || 0,40 || - || 1,10 Fase V || NRE-v-3 NRE-c-3 || 19≤P<37 || accensione spontanea || 5,00 || (HC+NOx≤4,70) || 0.015 || 1x1012 || 1,10 Fase V || NRE-v-4 NRE-c-4 || 37≤P<56 || accensione spontanea || 5,00 || (HC+NOx≤4,70) || 0,015 || 1x1012 || 1,10 Fase V || NRE-v-5 NRE-c-5 || 56≤P<130 || tutti || 5,00 || 0,19 || 0,40 || 0,015 || 1x1012 || 1,10 Fase V || NRE-v-6 NRE-c-6 || 130≤P≤560 || tutti || 3,50 || 0,19 || 0,40 || 0,015 || 1x1012 || 1,10 Fase V || NRE-v-7 NRE-c-7 || P>560 || tutti || 3,50 || 0,19 || 3,50 || 0,045 || - || 6,00 1) 0,6 per motori
a iniezione diretta, raffreddati ad aria, con avviamento a mano. Tabella II-2: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria NRG di cui all'articolo 4, punto 2) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || NRG-v-1 NRG-c-1 || P>560 || tutti || 3,50 || 0,19 || 0,67 || 0,035 || - || 6,00 Tabella II-3: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria NRSh di cui all'articolo 4, punto 3) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC + NOx || || kW || || g/kWh || g/kWh Fase V || NRSh-v-1a || 0<P<19 || accensione comandata || 805 || 50 Fase V || NRSh-v-1b || 603 || 72 Tabella II-4: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria NRS di cui all'articolo 4, punto 4) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC + NOx || || kW || || g/kWh || g/kWh Fase V || NRS-vr-1a NRS-vi-1a || 0<P<19 || accensione comandata || 610 || 10 Fase V || NRS-vr-1b NRS-vi-1b || 610 || 8 Fase V || NRS-v-2a || 19≤P≤30 || 610 || 8 Fase V || NRS-v-2b NRS-v-3 || 19≤P<56 || 4,40* || 2,70* *Facoltativamente, in
alternativa, qualsiasi combinazione di valori che soddisfi l'equazione (HC+NOX)
× CO0,784 ≤8,57 nonché le
seguenti condizioni: CO ≤ 20,6 g/kWh e (HC+NOX) ≤ 2,7
g/kWh. Tabella II-5: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria IWP di cui all'articolo 4, punto 5) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || IWP-v-1 IWP-c-1 || 37≤P<75 || tutti || 5,00 || (HC+NOx≤4,70) || 0,30 || - || 6,00 Fase V || IWP-v-2 IWP-c-2 || 75≤P<130 || tutti || 5,00 || (HC+NOx≤5,40) || 0,14 || - || 6,00 Fase V || IWP-v-3 IWP-c-3 || 130≤P<300 || tutti || 3,50 || 1,00 || 2,10 || 0,11 || - || 6,00 Fase V || IWP-v-4 IWP-c-4 || 300≤P<1000 || tutti || 3,50 || 0,19 || 1,20 || 0,02 || 1x1012 || 6,00 Fase V || IWP-v-5 IWP-c-5 || P>1000 || tutti || 3,50 || 0,19 || 0,40 || 0,01 || 1x1012 || 6,00 Tabella II-6: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria IWA di cui all'articolo 4, punto 6) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || IWA-v-1 IWA-c-1 || 560≤P<1000 || tutti || 3,50 || 0,19 || 1,20 || 0,02 || 1x1012 || 6,00 Fase V || IWA-v-2 IWA-c-2 || P≥1000 || tutti || 3,50 || 0,19 || 0,40 || 0,01 || 1x1012 || 6,00 Tabella II-7:
limiti di emissione della "fase V" per motori della categoria RLL di
cui all'articolo 4, punto 7) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || RLL-c-1 RLL-v-1 || P>0 || tutti || 3,50 || (HC+NOx≤4,00) || 0,025 || - || 6,00 Tabella II-8:
limiti di emissione della "fase V" per motori della categoria RLR di
cui all'articolo 4, punto 8) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || PN || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || #/kWh || Fase V || RLR-c-1 RLR-v-1 || P>0 || tutti || 3,50 || 0,19 || 2,00 || 0,015 || 1x1012 || 6,00 Tabella II-9: limiti di emissione della "fase
V" per motori della categoria SMB di cui all'articolo 4, punto 9) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || NOx || HC || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh Fase V || SMB-v-1 || P>0 || accensione comandata || 275 || - || 75 Tabella II-10: limiti di emissione della
"fase V" per motori della categoria ATS di cui all'articolo 4, punto
10) Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC + NOx || || kW || || g/kWh || g/kWh Fase V || ATS-v-1 || P>0 || accensione comandata || 400 || 8 Disposizioni specifiche sui limiti degli idrocarburi (HC)
per motori alimentati interamente o parzialmente a gas 1. Per le
sottocategorie per le quali è definito un fattore A, il limite di HC per i
motori alimentati interamente o parzialmente a gas indicato nella tabella è
sostituito da quello calcolato con la seguente formula: HC = 0,19 + (1,5*A*GER) in cui GER è l'indice energetico medio del gas
durante il ciclo appropriato. Qualora si applichi un ciclo di prova sia in
regime stazionario sia in regime transitorio, il GER è determinato dal ciclo di
prova transitorio con avviamento a caldo. Nel caso in cui si applichi più di un
ciclo di prova in regime stazionario, l'indice energetico medio del gas deve
essere determinato singolarmente per ciascun ciclo. Se il limite calcolato per HC supera il valore
di 0,19 + A, il limite per HC è fissato a 0,19 + A. Figura 1. Schema del limite di emissioni di HC
in funzione dell'indice energetico medio del gas (GER) 2. Per le sottocategorie con un limite
combinato di HC e NOx, il valore limite combinato per HC e NOx è ridotto di
0,19 g/kWh e si applica esclusivamente agli NOx. 3. Per i motori non alimentati a gas la
formula non si applica. ALLEGATO
III Calendario
dell'applicazione del presente regolamento
con riferimento alle omologazioni UE e all'immissione sul mercato Tabella III-1: date di applicazione del
presente regolamento per i motori della categoria NRE Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori NRE || accensione spontanea || 0<P<8 || NRE-v-1 NRE-c-1 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 accensione spontanea || 8≤P<19 || NRE-v-2 NRE-c-2 accensione spontanea || 19≤P<37 || NRE-v-3 NRE-c-3 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 37≤P<56 || NRE-v-4 NRE-c-4 tutti || 56≤P<130 || NRE-v-5 NRE-c-5 || 1° gennaio 2019 || 1° gennaio 2020 130≤P≤560 || NRE-v-6 NRE-c-6 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 P>560 || NRE-v-7 NRE-c-7 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 Tabella
III-2: date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria NRG Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori NRG || tutti || P>560 || NRG-v-1 NRG-c-1 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 Tabella III-3:
date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria NRSh Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori NRSh || accensione comandata || 0<P<19 || NRSh-v-1a NRSh-v-1b || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 Tabella
III-4: date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria NRS Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori NRS || accensione comandata || 0<P<56 || NRS-vr-1a NRS-vi-1a NRS-vr-1b NRS-vi-1b NRS-v-2a NRS-v-2b NRS-v-3 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 Tabella
III-5: date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria IWP Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori IWP || tutti || 37≤P<300 || IWP-v-1 IWP-c-1 IWP-v-2 IWP-c-2 IWP-v-3 IWP-c-3 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 300≤P<1000 || IWP -v-4 IWP -c-4 || 1° gennaio 2019 || 1° gennaio 2020 P≥1000 || IWP -v-5 IWP -c-5 || 1° gennaio 2020 || 1° gennaio 2021 Tabella
III-6: date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria IWA Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori IWA || tutti || 560≤P<1000 || IWA-v-1 IWA-c-1 || 1° gennaio 2019 || 1° gennaio 2020 P≥1000 || IWA-v-2 IWA-c-2 || 1° gennaio 2020 || 1° gennaio 2021 Tabella III-7: date di applicazione del
presente regolamento per i motori della categoria RLL Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori RLL || tutti || P>0 || RLL-v-1 RLL-c-1 || 1° gennaio 2020 || 1° gennaio 2021 Tabella III-8: date di applicazione del
presente regolamento per i motori della categoria RLR Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori RLR || tutti || P>0 || RLR-v-1 RLR-c-1 || 1° gennaio 2020 || 1° gennaio 2021 Tabella III-9:
date di applicazione del presente regolamento per i motori della categoria SMB Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori SMB || accensione comandata || P>0 || SMB-v-1 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 Tabella
III-10: date di applicazione del presente regolamento per i motori della
categoria ATS Categoria || Tipo di accensione || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || Data obbligatoria di applicazione del presente regolamento per || || || || l'omologazione UE di motori || l'immissione sul mercato di motori ATS || accensione comandata || P>0 || ATS-v-1 || 1° gennaio 2018 || 1° gennaio 2019 ALLEGATO IV Cicli di prova in regime stazionario
non stradali (NRSC) Tabella IV-1: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria NRE Categoria || Regime || Scopo || || NRSC NRE || variabile || Motore a regime variabile con potenza di riferimento inferiore a 19 kW || NRE-v-1 NRE-v-2 || G2 o C1 Motore a regime variabile con potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW || NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 || C1 Motore a regime variabile con potenza di riferimento superiore a 560 kW || NRE-v-7 || C1 costante || Motore a regime costante || NRE-c-1 NRE-c-2 NRE-c-3 NRE-c-4 NRE-c-5 NRE-c-6 NRE-c-7 || D2 Tabella IV-2: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria NRG Categoria || Regime || Scopo || || NRSC NRG || variabile || Motore a regime variabile per gruppi elettrogeni || NRG-v-1 || C1 costante || Motore a regime costante per gruppi elettrogeni || NRG-c-1 || D2 Tabella IV-3: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria NRSh Categoria || Regime || Scopo || || NRSC NRSh || variabile o costante || Motore con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, per l'utilizzo in macchine portatili || NRSh-v-1a NRSh-v-1b || G3 Tabella IV-4: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria NRS Categoria || Regime || Scopo || || NRSC NRS || variabile, intermedio || Motore a regime variabile con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, destinato ad applicazioni a regime intermedio || NRS-vi-1a NRS-vi-1b || G1 variabile, nominale o costante || Motore a regime variabile con potenza di riferimento non superiore a 19 kW, destinato ad applicazioni a regime nominale; motore a regime costante con potenza di riferimento non superiore a 19 kW || NRS-vr-1a NRS-vr-1b || G2 variabile o costante || Motore con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW e con una cilindrata totale inferiore a 1 litro || NRS-v-2a || G2 Motore con una potenza di riferimento superiore a 19 kW, diverso dai motori con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW e con una cilindrata totale inferiore a 1 litro || NRS-v-2b NRS-v-3 || C2 Tabella IV-5: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria IWP Categoria || Regime || Scopo || || NRSC IWP || variabile || Motore a regime variabile destinato alla propulsione che opera secondo una curva di potenza di elica a passo fisso || IWP-v-1 IWP-v-2 IWP-v-3 IWP-v-4 IWP-v-5 || E3 costante || Motore a regime costante destinato alla propulsione che opera con eliche a passo regolabile o accoppiate elettricamente || IWP-c-1 IWP-c-2 IWP-c-3 IWP-c-4 IWP-c-5 || E2 Tabella IV-6: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria IWA Categoria || Regime || Scopo || || NRSC IWA || variabile || Motore a regime variabile con potenza di riferimento superiore a 560 kW, destinato ad applicazioni ausiliarie su navi della navigazione interna || IWA-v-1 IWA-v-2 || C1 costante || Motore a regime costante con potenza di riferimento superiore a 560 kW, destinato ad applicazioni ausiliarie su navi della navigazione interna || IWA-c-1 IWA-c-2 || D2 Tabella IV-7: cicli
di prova NRSC per i motori della categoria RLL Categoria || Regime || Scopo || || NRSC RLL || variabile || Motore a regime variabile destinato alla propulsione di locomotive || RLL-v-1 || F costante || Motore a regime costante destinato alla propulsione di locomotive || RLL-c-1 || D2 Tabella IV-8: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria RLR Categoria || Regime || Scopo || || NRSC RLR || variabile || Motore a regime variabile destinato alla propulsione di automotrici || RLR-v-1 || C1 costante || Motore a regime costante destinato alla propulsione di automotrici || RLR-c-1 || D2 Tabella IV-9: cicli di prova NRSC per i motori
della categoria SMB Categoria || Regime || Scopo || || NRSC SMB || variabile o costante || Motori destinati alla propulsione di motoslitte || SMB-v-1 || H Tabella IV-10: ciclo di prova NRSC per i
motori della categoria ATS Categoria || Regime || Scopo || || NRSC ATS || variabile o costante || Motori destinati alla propulsione di veicoli fuoristrada o side-by-side || ATS-v-1 || G1 Cicli di prova transitori non stradali
Tabella IV-11: ciclo di prova transitorio non
stradale per i motori della categoria NRE Categoria || Regime || Scopo || || NRE || variabile || Motore a regime variabile con una potenza di riferimento pari o superiore a 19 kW ma non superiore a 560 kW || NRE-v-3 NRE-v-4 NRE-v-5 NRE-v-6 || NRTC Tabella IV-12: ciclo
di prova transitorio non stradale per i motori della categoria NRS(1) Categoria || Regime || Scopo || || NRS || variabile o costante || Motore con una potenza di riferimento superiore a 19 kW, diverso da un motore sia con una potenza di riferimento compresa tra 19 kW e 30 kW sia con una cilindrata totale inferiore a 1 litro || NRS-v-2b NRS-v-3 || LSI-NRTC (1) Applicabile
esclusivamente per i motori con velocità massima di prova ≤ 3400
giri/min. ALLEGATO
V Periodi
di durabilità delle emissioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 Tabella
V-1: periodi di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori della categoria
NRE Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) NRE || accensione spontanea || variabile || 0<P<8 || NRE-v-1 || 3000 accensione spontanea || 8≤P<19 || NRE-v-2 accensione spontanea || 19≤P<37 || NRE-v-3 || 5000 accensione spontanea || 37≤P<56 || NRE-v-4 || 8000 tutti || 56≤P<130 || NRE-v-5 130≤P≤560 || NRE-v-6 P>560 || NRE-v-7 accensione spontanea || costante || 0<P<8 || NRE-c-1 || 3000 accensione spontanea || 8≤P<19 || NRE-c-2 accensione spontanea || 19≤P<37 || NRE-c-3 accensione spontanea || 37≤P<56 || NRE-c-4 || 8000 tutti || 56≤P<130 || NRE-c-5 130≤P≤560 || NRE-c-6 P>560 || NRE-c-7 Tabella
V-2: periodo di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori della categoria
NRG Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) NRG || tutti || costante || P>560 || NRG-v-1 || 8000 variabile || NRG-c-1 Tabella V-3: periodo di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori
della categoria NRSh Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Cilindrata (cm3) || Sottocategoria || EDP (in ore) NRSh || accensione comandata || variabile o costante || 0<P<19 || SV<50 || NRSh-v-1a || 50/125/3001) SV≥50 || NRSh-v-1b 1) Le ore del
periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle categorie EDP Cat 1/Cat 2/Cat
3 quali definite negli atti delegati. Tabella V-4: periodo di durabilità delle
emissioni (EDP) per i motori della categoria NRS Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Cilindrata (cm3) || Sottocategoria || EDP (in ore) NRS || accensione comandata || variabile, nominale o costante || 0<P<19 || 80≤SV<225 || NRS-vr-1a || 125/250/5001) variabile, intermedio || NRS-vi-1a variabile, nominale o costante || SV≥225 || NRS-vr-1b || 250/500/10001) variabile, intermedio || NRS-vi-1b variabile o costante || 19≤P<30 || SV≤1000 || NRS-v-2a || 1000 SV>1000 || NRS-v-2b || 5000 30≤P<56 || qualsiasi || NRS-v-3 || 5000 1) Le ore del periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle
categorie EDP Cat 1/Cat 2/Cat 3 quali definite negli atti delegati. Tabella
V-5: periodo di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori della categoria
IWP Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) IWP || tutti || variabile || 37≤P<75 || IWP-v-1 || 10000 75≤P<130 || IWP -v-2 130≤P<300 || IWP -v-3 300≤P<1000 || IWP -v-4 P≥1000 || IWP -v-5 costante || 37≤P<75 || IWP -c-1 || 10000 75≤P<130 || IWP -c-2 130≤P<300 || IWP -c-3 300≤P<1000 || IWP -c-4 P≥1000 || IWP -c-5 Tabella V-6: periodo di durabilità delle
emissioni (EDP) per i motori della categoria IWA Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) IWA || tutti || variabile || 560≤P<1000 || IWA-v-1 || 10000 P≥1000 || IWA-v-2 costante || 560≤P<1000 || IWA-c-1 P≥1000 || IWA-c-2 Tabella
V-7: periodo di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori della categoria RLL
Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) RLL || tutti || variabile || P>0 || RLL-v-1 || 10000 costante || P>0 || RLL-c-1 Tabella V-8: periodo di durabilità delle
emissioni (EDP) per i motori della categoria RLR Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) RLR || tutti || variabile || P>0 || RLR-v-1 || 10000 costante || P>0 || RLR-c-1 Tabella V-9: periodo di durabilità delle emissioni (EDP) per i motori
della categoria SMB Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) SMB || accensione comandata || variabile o costante || P>0 || SMB-v-1 || 400 Tabella V-10: periodo di durabilità delle
emissioni (EDP) per i motori della categoria ATS Categoria || Tipo di accensione || Regime || Intervallo di potenza (kW) || Sottocategoria || EDP (in ore) ATS || accensione comandata || variabile o costante || P>0 || ATS-v-1 || 500/10002) 2) Le ore del
periodo di durabilità delle emissioni corrispondono alle seguenti cilindrate
totali: <100 cm3 /
≥100 cm3. ALLEGATO
VI Valori
limite di emissione ATEX di cui all'articolo 32, paragrafo 4 Tabella VI-1: valori limite di emissione ATEX per
i motori della categoria NRE Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || THC || NOx || Massa del particolato || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || ATEX || NRE-v-1 NRE-c-1 || 0<P<8 || accensione spontanea || 8 || 7,5 || 0,4 || 6,0 ATEX || NRE-v-2 NRE-c-2 || 8≤P<19 || accensione spontanea || 6,6 || 7,5 || 0,4 || 6,0 ATEX || NRE-v-3 NRE-c-3 || 19≤P<37 || accensione spontanea || 5,5 || 7,5 || 0,6 || 6,0 ATEX || NRE-v-4 NRE-c-4 || 37≤P<56 || accensione spontanea || 5,0 || 4,7 || 0,4 || 6,0 ATEX || NRE-v-5 NRE-c-5 || 56≤P<130 || tutti || 5,0 || 4,0 || 0,3 || 6,0 ATEX || NRE-v-6 NRE-c-6 || 130≤P≤560 || tutti || 3,5 || 4,0 || 0,2 || 6,0 ATEX || NRE-v-7 NRE-c-7 || P>560 || tutti || 3,5 || 6,4 || 0,2 || 6,0 Tabella VI-2: valori limite di emissione ATEX per
i motori della categoria NRG Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || HC || NOx || Massa del particolato || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || ATEX || NRG-c-1 || P>560 || tutti || 3,5 || 6,4 || 0,2 || 6,0 NRG-v-1 Tabella VI-3: valori
limite di emissione ATEX per i motori della categoria RLL Fase di emissioni || Sottocategoria di motori || Intervallo di potenza || Tipo di accensione del motore || CO || THC || NOx || Massa del particolato || A || || kW || || g/kWh || g/kWh || g/kWh || g/kWh || ATEX || RLL-v-1 RLL-c-1 || P≤560 || tutti || 3,5 || (HC+NOx≤4,0) || 0,2 || 6,0 ATEX || RLL-v-1 RLL-c-1 || P>560 kW || tutti || 3,5 || 0,5 || 6,0 || 0,2 || 6,0 ATEX || RLL-v-1 RLL-c-1 || P>2000 kW e SVc1)>5 litri || tutti || 3,5 || 0,4 || 7,4 || 0,2 || 6,0 1) Cilindrata per cilindro.