52014PC0556

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio /* COM/2014/0556 final - 2014/0255 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Gli animali di allevamento nell'UE vengono alimentati con foraggio grossolano, materie prime per mangimi e mangimi composti (miscele di materie prime per mangimi). Qualora gli animali siano malati e necessitino di un trattamento, è possibile somministrare loro medicinali veterinari sulla base di una prescrizione veterinaria. La grande maggioranza dei mangimi medicati per animali di allevamento contiene antimicrobici o antiparassitari.

Per quanto riguarda la somministrazione orale di medicinali agli animali, i detentori di animali possono aggiungere essi stessi i medicinali ai mangimi o all'acqua di abbeveraggio oppure utilizzare mangimi medicati in cui il medicinale è incorporato dagli stessi detentori di animali o da un altro fabbricante autorizzato.

I mangimi medicati sono generalmente utilizzati per trattare malattie animali in grandi gruppi di animali, in particolare suini e pollame. Esiste una chiara correlazione tra il livello degli standard di fabbricazione e la qualità dei trattamenti effettuati mediante i mangimi medicati. Standard elevati significano una distribuzione omogenea del medicinale nel mangime, una buona compatibilità del medicinale con il mangime e, di conseguenza, un buon dosaggio e un trattamento efficiente dell'animale, e un basso carry-over del medicinale nei mangimi non bersaglio.

Gli allevamenti nell'UE sono 13,7 milioni. Il valore della loro produzione è di 157 miliardi di EUR. Il valore dell'acquacoltura dell'UE, che comprende la produzione di crostacei, molluschi e pesci con pinne, è stimato a 3,3 miliardi di EUR. Gli animali da compagnia rappresentano il secondo maggiore tipo di animali detenuti nell'UE. Sono presenti circa 64 milioni di gatti, 60 milioni di cani, 40 milioni di uccelli da compagnia, 25 milioni di mammiferi di piccole dimensioni e molti milioni di pesci ornamentali. Tutti questi animali di allevamento, specie d'acquacoltura e animali da compagnia, a seconda delle loro condizioni di salute possono aver bisogno di cure mediche.

La revisione della normativa sui mangimi medicati si propone di armonizzare a un elevato livello di sicurezza la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi nell'UE e di rispecchiare il progresso tecnico nel settore. Il progetto di proposta aggiorna l'attuale legislazione sui mangimi medicati abrogando la direttiva 90/167/CEE, che definisce le condizioni alle quali i mangimi medicati possono essere fabbricati, immessi sul mercato e utilizzati all'interno dell'UE. La direttiva è precedente alla creazione del mercato interno e non è mai stata adeguata nella sostanza. Il recepimento nazionale di questo strumento giuridico ha lasciato gli Stati membri liberi di interpretare e di attuare le disposizioni di legge, ma tale flessibilità ha contribuito ad alcuni problemi. La direttiva non fornisce alcuna indicazione su quali norme vadano applicate per il riconoscimento degli stabilimenti o su quali tecniche siano accettabili per la produzione di mangimi medicati, né stabilisce se le norme debbano essere incentrate sulle tecnologie o sui risultati. Essa inoltre non prevede criteri di omogeneità, non si esprime in alcun modo in merito al concetto di carry-over di mangimi medicati tra i lotti, all'etichettatura specifica dei mangimi medicati e ai mangimi medicati per animali da compagnia, né specifica se i mangimi possano essere preparati nell'impianto di produzione prima della prescrizione, comportando in tal modo diverse interpretazioni tra gli Stati membri.

Inoltre, la legislazione vigente rischia di far perdurare le attuali discordanze nell'attuazione tra gli Stati membri, producendo disparità tra operatori professionali nel mercato unico. Vi è la necessità di armonizzare l'attuazione della legislazione, di ridurre gli oneri finanziari e amministrativi e di sostenere l'innovazione.

Il progetto di proposta consentirà la produzione anticipata di mangimi medicati, la miscelazione mobile e in azienda, stabilendo al contempo i parametri per tali sistemi. Le disposizioni prevedono misure di smaltimento dei mangimi medicati non utilizzati presso l'azienda. A livello UE verranno fissati dei limiti per il carry-over di medicinali veterinari nei mangimi, da adeguare in base a una valutazione del rischio per gli animali e gli esseri umani con riferimento ai vari tipi di sostanze attive.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

La valutazione d'impatto si basa sui risultati di uno studio esterno intitolato "Valutazione del quadro legislativo dell'UE nel campo dei mangimi medicati" (Evaluation of the EU Legislative Framework in the Field of Medicated Feed) effettuato nel 2009/2010 dal Food Chain Evaluation Consortium (FCEC).

Essa è inoltre basata su un'ampia consultazione degli stakeholder nel contesto della valutazione effettuata nel 2009/2010, a seguito della quale hanno avuto luogo le consultazioni interne e le discussioni con gli Stati membri. Inoltre, durante l'intero processo sono state condotte consultazioni con gli stakeholder a margine del gruppo consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale, del comitato consultivo per la salute degli animali e del gruppo di lavoro "Acquacoltura" del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura. Inoltre, sono state effettuate consultazioni mirate con la Federazione internazionale per la salute animale, la Federazione europea dei produttori di alimenti composti per animali, la Federazione dei veterinari europei e con gli agricoltori e le cooperative agricole dell'UE.

A seguito della consultazione con gli stakeholder a margine della valutazione del FCEC, dal 30 marzo al 31 maggio 2011 è stata avviata una nuova indagine via web tra gli stakeholder, utilizzando un questionario di elaborazione interattiva delle politiche per raccogliere le opinioni sulle opzioni strategiche.

Infine, sono stati condotti colloqui specifici con gli esperti del settore e con le autorità competenti, principalmente al fine di raccogliere dati per la valutazione delle diverse opzioni.

Nel giugno 2009 è stato inviato un questionario agli Stati membri, alla Norvegia e alla Svizzera per raccogliere informazioni presso le autorità competenti in materia di status quo nel settore dei mangimi medicati.

La Commissione ha inoltre consultato e informato regolarmente il gruppo dei Capi dei servizi veterinari, il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (sezione "Alimentazione animale") e il comitato farmaceutico veterinario.

L'obiettivo della valutazione d'impatto era di corroborare le modifiche proposte alla legislazione sui mangimi medicati (direttiva 90/167/CEE), in linea con i principi stabiliti nel programma di lavoro della Commissione. Ciò è correlato ad attività analoghe in corso in materia di medicinali veterinari. La Direzione generale Salute e consumatori ha preso l'iniziativa di rivedere la direttiva 90/167/CEE in occasione della revisione della legislazione in materia di medicinali veterinari.

Gli Stati membri e i diversi stakeholder operanti nel settore hanno più volte ribadito l'importanza di garantire che la revisione della legislazione sui mangimi medicati tenga conto della specificità del settore in considerazione. Ciò può essere effettuato soltanto mediante un approccio indipendente, basato sui collegamenti tra la legislazione sui mangimi e quella sui medicinali veterinari.

La valutazione d'impatto ha individuato le seguenti principali linee direttrici lungo le quali il sistema va modificato per rispondere alle preoccupazioni degli stakeholder: residui di medicinali veterinari nei mangimi, dosaggio impreciso dei medicinali veterinari, impossibilità di accedere al mercato per i mangimi medicati destinati ad animali da compagnia e ostacoli agli scambi intra-UE di mangimi medicati.

La valutazione d'impatto ha concluso che un regolamento UE contenente norme dettagliate avrebbe l'impatto più efficace e rappresenterebbe il modo migliore per conseguire gli obiettivi dell'UE. Esso dovrebbe avere un notevole effetto positivo sull'efficienza in termini di costi e sulla crescita economica del settore della fabbricazione dei mangimi medicati, considerando anche le applicazioni innovative di medicinali veterinari. Ci si attende un miglioramento della salute pubblica e degli animali sia negli Stati membri in cui vigono attualmente norme poco rigorose in materia di mangimi medicati che in quelli le cui norme sono proibitive. Livelli di tolleranza sicuri per l'inevitabile carry-over dei medicinali veterinari nei mangimi consentirebbero l'instaurarsi di condizioni solide e pragmatiche di parità per l'industria e le autorità di controllo.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Lo scopo della presente proposta è di abrogare la direttiva 90/167/CEE mediante il regolamento proposto.

Disposizioni generali

Il campo di applicazione del regolamento proposto comprende la fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo di mangimi medicati per gli animali da compagnia e per gli animali destinati alla produzione di alimenti all'interno dell'Unione. Essa non si applica ai medicinali veterinari utilizzati quale componente medicinale nei mangimi medicati (precedentemente denominati "premiscele medicate"), che sono disciplinati nell'ambito della legislazione in materia di medicinali veterinari.

Il regolamento stabilisce norme riguardanti la fabbricazione, la composizione, l'immissione sul mercato e l'utilizzo dei mangimi medicati. Si applicano i requisiti di fabbricazione generali di cui al regolamento (CE) n. 183/2005. Inoltre, i mangimi medicati possono essere fabbricati esclusivamente a partire da medicinali veterinari autorizzati a norma della legislazione in materia di medicinali veterinari. Esso stabilisce inoltre le norme per il riconoscimento degli operatori del settore dei mangimi e le norme che essi sono tenuti a rispettare per la fabbricazione di mangimi medicati. Il regolamento stabilisce le norme per l'incorporazione omogenea dei medicinali veterinari nei mangimi medicati e i requisiti al fine di evitare il carry-over di sostanze attive contenute nei medicinali veterinari in mangimi non bersaglio.

Per quanto riguarda l'etichettatura, si applicano le disposizioni generali stabilite nel regolamento (CE) n. 767/2009. Sono stabilite norme specifiche per la prescrizione, la validità della ricetta, l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici negli animali destinati alla produzione di alimenti e le quantità necessarie per il trattamento di animali con mangimi. I fabbricanti, i distributori e gli utilizzatori di mangimi medicati devono effettuare registrazioni giornaliere per l'effettiva rintracciabilità dei mangimi medicati. Per i medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale, il regolamento stabilisce norme applicabili agli scambi di mangimi medicati intra-UE al fine di evitare distorsioni della concorrenza.

La proposta stabilisce norme per l'adozione di atti delegati e atti di esecuzione ai sensi del regolamento.

Base giuridica

L'articolo 43 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE costituiscono la base giuridica della proposta.

La direttiva 90/167/CEE era basata sull'articolo 43 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 43 del TFUE), che attua la politica agricola comune. La PAC mira ad incrementare la produttività agricola, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. Dallo stesso articolo è possibile anche derivare l'obiettivo di condizioni di produzione armonizzate e adeguate per gli allevatori dell'UE.

L'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), del TFUE prevede misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica.

La proposta si presenta sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio: altri strumenti non sarebbero adeguati poiché gli obiettivi dell'azione possono essere conseguiti nel modo più efficiente per mezzo di prescrizioni armonizzate in tutta l'Unione.

2014/0255 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 90/167/CEE del Consiglio[3] costituisce il quadro normativo dell'Unione in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzazione dei mangimi medicati.

(2)       La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura dell'Unione. Le norme riguardanti i mangimi medicati hanno un'influenza significativa sulla detenzione e sull'allevamento degli animali, compresi gli animali non destinati alla produzione di alimenti, nonché sulla produzione di prodotti di origine animale.

(3)       Il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana è uno degli obiettivi fondamentali della legislazione alimentare, come sancito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[4], e i principi generali stabiliti in tale regolamento si applicano all'immissione sul mercato e all'utilizzo dei mangimi fatte salve disposizioni più specifiche dell'Unione. Inoltre, la protezione della salute animale costituisce uno degli obiettivi generali della legislazione alimentare dell'UE.

(4)       L'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 90/167/CEE ha dimostrato che si dovrebbero adottare ulteriori misure per rafforzare l'effettivo funzionamento del mercato interno e per offrire esplicitamente e migliorare la possibilità di trattare animali non destinati alla produzione alimentare con l'utilizzo di mangimi medicati.

(5)       I mangimi medicati sono una delle vie di somministrazione dei medicinali veterinari, che sono incorporati nei mangimi. L'autorizzazione per l'utilizzo nei mangimi, la fabbricazione, la distribuzione, la pubblicità e la vigilanza di tali medicinali veterinari sono disciplinate dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[5].

(6)       Tra i tipi di mangimi, i mangimi medicati rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[8] e della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[9]. Dovrebbero essere stabilite disposizioni specifiche per i mangimi medicati e per i prodotti intermedi per quanto concerne impianti e attrezzature, personale, fabbricazione, controllo di qualità, stoccaggio e trasporto, tenuta dei registri, reclami e richiami di prodotti, applicazione delle procedure basate sui principi dell'analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP) ed etichettatura.

(7)       I mangimi medicati importati nell'Unione devono soddisfare gli obblighi generali stabiliti all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 178/2002 e le condizioni di importazione stabilite nel regolamento (CE) n. 183/2005 e nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[10]. In tale quadro è necessario considerare che il mangime medicato importato nell'Unione rientri nel campo di applicazione del presente regolamento.

(8)       Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi alle esportazioni di mangimi verso paesi terzi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere applicate ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi fabbricati, immagazzinati, trasportati o immessi sul mercato nell'Unione con l'intenzione di essere esportati. Tuttavia, i requisiti specifici relativi all'etichettatura, alla prescrizione e all'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi non dovrebbero applicarsi ai prodotti destinati all'esportazione.

(9)       I mangimi medicati dovrebbero essere fabbricati unicamente con medicinali veterinari autorizzati e la compatibilità di tutti i composti utilizzati dovrebbe essere garantita ai fini della sicurezza e dell'efficacia del prodotto. Dovrebbero essere previsti specifici requisiti aggiuntivi o istruzioni per l'inclusione dei medicinali veterinari nei mangimi al fine di garantire un trattamento sicuro ed efficace degli animali.

(10)     L'omogeneità dell'incorporazione del medicinale veterinario nel mangime è altresì cruciale per la fabbricazione di un mangime medicato sicuro ed efficiente. Pertanto, si dovrebbe prevedere la possibilità di definire criteri, ad esempio dei valori obiettivo, per l'omogeneità dei mangimi medicati.

(11)     Gli operatori del settore dei mangimi producono all'interno dello stesso impianto una vasta gamma di mangimi per diversi tipi di animali bersaglio e contenenti diversi tipi di composti, quali additivi per mangimi o medicinali veterinari. La fabbricazione successiva di vari tipi di mangimi nella stessa linea di produzione può comportare la presenza lungo la linea di tracce di una sostanza che si ritrovano all'inizio della produzione di altri mangimi. Tale trasferimento di tracce di una sostanza da un lotto di produzione ad un altro è detto carry-over.

(12)     Il carry-over può verificarsi durante la produzione, la lavorazione, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi nel caso in cui siano utilizzate le stesse attrezzature di produzione e di lavorazione, gli stessi impianti di stoccaggio o gli stessi mezzi di trasporto per mangimi con diverse componenti. Ai fini del presente regolamento il concetto di "carry-over" è utilizzato specificamente per indicare il trasferimento di tracce di una sostanza attiva contenuta in un mangime medicato ad un mangime non bersaglio, mentre per "contaminazione incrociata" si intende la contaminazione risultante da un carry-over o dal trasferimento di qualsiasi sostanza non desiderata ad un mangime. Il carry-over delle sostanze attive contenute nei mangimi medicati nei mangimi non bersaglio dovrebbe essere evitato o ridotto al minimo. Al fine di proteggere la salute animale, la salute umana e l'ambiente, dovrebbero essere stabiliti i valori massimi di carry-over per le sostanze attive contenute nei mangimi medicati sulla base di una valutazione scientifica dei rischi effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e tenendo conto dell'applicazione di adeguate pratiche di fabbricazione e del principio ALARA (tanto basso quanto ragionevolmente ottenibile). Nel presente regolamento si dovrebbero definire limiti generali tenendo conto del carry-over inevitabile e del rischio causato dalle sostanze attive in questione.

(13)     L'etichettatura dei mangimi medicati dovrebbe rispettare i principi generali stabiliti dal regolamento (CE) n. 767/2009 ed essere soggetta a specifici requisiti di etichettatura al fine di fornire all'utilizzatore le informazioni necessarie per la corretta somministrazione dei mangimi medicati. Analogamente, si dovrebbero stabilire limiti alla divergenza tra i contenuti riportati sull'etichetta del medicinale veterinario e i contenuti effettivi.

(14)     I mangimi medicati dovrebbero essere commercializzati in recipienti sigillati per motivi di sicurezza e di protezione degli interessi degli utilizzatori.

(15)     Per gli scambi intra-UE dei mangimi medicati, si dovrebbe garantire che il medicinale veterinario in essi contenuto sia stato debitamente autorizzato nello Stato membro di destinazione a norma della direttiva 2001/82/CE.

(16)     Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, all'interno di un impianto di produzione di mangimi, mediante un autocarro attrezzato o in azienda, lo stoccaggio, il trasporto o l'immissione sul mercato di mangimi medicati e di prodotti intermedi, dovrebbero essere riconosciuti dall'autorità competente, in linea con il sistema di riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 183/2005, al fine di garantire sia la sicurezza dei mangimi sia la rintracciabilità del prodotto. È opportuno prevedere una procedura di transizione per gli stabilimenti già riconosciuti a norma della direttiva 90/167/CEE.

(17)     Al fine di garantire l'uso sicuro dei mangimi medicati, la loro fornitura e il loro utilizzo dovrebbero essere effettuati soltanto dietro presentazione di una valida prescrizione veterinaria rilasciata dopo l'esame degli animali da trattare. Tuttavia non si dovrebbe escludere la possibilità di fabbricare mangimi medicati prima che la prescrizione sia presentata al fabbricante.

(18)     Al fine di garantire un utilizzo particolarmente prudente dei mangimi medicati per gli animali destinati alla produzione di alimenti e quindi di fornire la base per la garanzia di un elevato livello di protezione della salute pubblica, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche in materia di uso e validità della prescrizione, rispetto del tempo di attesa e tenuta dei registri da parte del detentore degli animali.

(19)     Tenendo conto del grave rischio per la salute pubblica rappresentato dalla resistenza agli antimicrobici, è opportuno limitare l'utilizzo di mangimi medicati contenenti antimicrobici per gli animali destinati alla produzione di alimenti. In particolare, non dovrebbe essere consentito l'utilizzo preventivo o finalizzato a migliorare le prestazioni degli animali destinati alla produzione di alimenti.

(20)     Si dovrebbe porre in essere un sistema per la raccolta dei prodotti inutilizzati o scaduti per limitare eventuali rischi che tali prodotti potrebbero presentare nei confronti della protezione della salute animale o umana o dell'ambiente.

(21)     Al fine di rispettare l'obiettivo del presente regolamento e di tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda la fissazione di limiti specifici per il carry-over e la modifica degli allegati del presente regolamento. Tali allegati riguardano disposizioni relative agli obblighi degli operatori del settore dei mangimi in materia di fabbricazione, stoccaggio, trasporto e immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, incorporazione del medicinale veterinario nei mangimi, indicazioni di etichettatura per i mangimi medicati e i prodotti intermedi, tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione di mangimi medicati o di prodotti intermedi e il modello da utilizzare per la prescrizione veterinaria. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(22)     Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento sotto il profilo della fissazione dei criteri di omogeneità per i mangimi medicati, si dovrebbero conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[11].

(23)     Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(24)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale, offrire informazioni sufficienti agli utilizzatori e rafforzare il funzionamento efficace del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello di Unione, questa può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TFUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)           alla fabbricazione, allo stoccaggio e al trasporto di mangimi medicati e di prodotti intermedi;

b)           all'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e all'utilizzo di mangimi medicati e di prodotti intermedi;

c)           all'esportazione verso paesi terzi di mangimi medicati e di prodotti intermedi. Tuttavia gli articoli 9, 15, 16 e 17 non si applicano ai mangimi medicati e ai prodotti intermedi la cui etichetta indica che essi sono destinati all'esportazione verso paesi terzi.

Articolo 2 Definizioni

1.           Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a) le definizioni di "mangime", "impresa nel settore dei mangimi", e "immissione sul mercato" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002;

(b) le definizioni di "additivi per mangimi" e "razione giornaliera" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003;

(c) le definizioni di "animale destinato alla produzione di alimenti", "materie prime per mangimi", "mangimi composti", "mangimi complementari", "mangimi minerali", "etichettatura", "etichetta", "durata minima di conservazione" e "lotto" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009;

(d) la definizione di "stabilimento" di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 183/2005;

(e) le definizioni di "controllo ufficiale" e "autorità competente" di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004;

(f) le definizioni di "medicinale veterinario", "tempo di attesa", "dosaggio di medicinale" e "prescrizione veterinaria" di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/82/CE.

2.           Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(a) "mangime medicato": una miscela contenente uno o più medicinali veterinari o prodotti intermedi e uno o più mangimi pronta per essere somministrata direttamente agli animali senza trasformazione;

(b) "prodotto intermedio": una miscela contenente uno o più medicinali veterinari e uno o più mangimi, destinata ad essere utilizzata per la fabbricazione di mangimi medicati;

(c) "sostanza attiva": una sostanza con attività farmacologica;

(d) "mangime non bersaglio": mangime non destinato a contenere uno specifico medicinale veterinario;

(e) "carry-over": il trasferimento di tracce di una sostanza attiva in mangimi non bersaglio;

(f) "operatore del settore dei mangimi": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile del rispetto dei requisiti del presente regolamento presso l'impresa nel settore dei mangimi posta sotto il suo controllo;

(g) "distributore": qualsiasi operatore del settore dei mangimi che fornisce mangimi medicati, confezionati e pronti per l'uso, al detentore di animali;

(h) "miscelatore mobile": un operatore del settore dei mangimi con uno stabilimento per mangimi che consiste in un autocarro attrezzato per la fabbricazione di mangimi medicati;

(i) "miscelatore in azienda": un operatore del settore dei mangimi che fabbrica mangimi medicati presso l'azienda di utilizzo.

Capo II Fabbricazione, stoccaggio, trasporto e immissione sul mercato

Articolo 3 Obblighi generali

Gli operatori del settore dei mangimi effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi conformemente all'allegato I.

Articolo 4 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo

Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi adottano, attuano e mantengono una o più procedure scritte permanenti basate sul sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (di seguito: "HACCP"), come disposto dal regolamento (CE) n. 183/2005.

Articolo 5 Composizione

1.           I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono fabbricati unicamente a partire da medicinali veterinari autorizzati ai fini della fabbricazione di mangimi medicati, conformemente alle condizioni stabilite nella direttiva 2001/82/CE.

2.           Il fabbricante di mangimi medicati garantisce che:

(a) il medicinale veterinario sia incorporato nel mangime conformemente all'allegato II;

(b) i mangimi medicati siano fabbricati conformemente alle condizioni pertinenti stabilite nel riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/82/CE, in relazione ai medicinali veterinari da incorporare nei mangimi medicati;

(c) non vi sia alcuna possibilità di un'interazione tra i medicinali veterinari e i mangimi che comprometta la sicurezza o l'efficacia dei mangimi medicati;

(d) un additivo per mangimi per il quale sia fissato un tenore massimo nel rispettivo atto di autorizzazione non sia incorporato nei mangimi medicati se è già utilizzato come sostanza attiva del medicinale veterinario.

Articolo 6 Omogeneità

1.           Gli operatori del settore dei mangimi che fabbricano mangimi medicati garantiscono l'omogeneità di incorporazione del medicinale veterinario o del prodotto intermedio nel mangime.

2.           La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i criteri di omogeneità di incorporazione del medicinale veterinario nei mangimi medicati e nei prodotti intermedi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei medicinali veterinari e della tecnologia di miscelazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 7 Carry-over

1.           Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi applicano misure a norma degli articoli 3 e 4 per evitare il carry-over.

2.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 in materia di fissazione di limiti specifici per il carry-over di sostanze attive.

Ove non siano stati fissati limiti specifici per il carry-over di una sostanza attiva, si applicano i seguenti limiti:

(a) per le sostanze attive antimicrobiche, l'1% della sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi medicati o di prodotti intermedi fabbricato prima della produzione di mangimi non bersaglio;

(b) per le altre sostanze attive, il 3% della sostanza attiva nell'ultimo lotto di mangimi medicati o di prodotti intermedi fabbricato prima della produzione di mangimi non bersaglio.

Articolo 8 Produzione anticipata

I mangimi medicati e i prodotti intermedi possono essere fabbricati e immagazzinati prima del rilascio della prescrizione di cui all'articolo 15. La presente disposizione non si applica a miscelatori in azienda o in caso di fabbricazione di mangimi medicati o di prodotti intermedi a partire da medicinali veterinari a norma degli articoli 10 o 11 della direttiva 2001/82/CE.

Articolo 9 Etichettatura

1.           Oltre che all'articolo 11, paragrafo 1, e agli articoli 12 e 14 del regolamento (CE) n. 767/2009, l'etichettatura dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi è conforme all'allegato III del presente regolamento.

2.           Se sono usati recipienti anziché materiale da imballaggio, essi sono accompagnati da certificati conformi al paragrafo 1.

3.           I margini di tolleranza consentiti applicabili alle discordanze tra i valori relativi alla composizione riportati sull'etichetta di un mangime medicato o di un prodotto intermedio e i valori risultanti da analisi effettuate nel contesto dei controlli ufficiali eseguiti a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 sono quelli indicati all'allegato IV.

Articolo 10 Imballaggio

I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono immessi sul mercato unicamente se confezionati in imballaggi o recipienti sigillati. Gli imballaggi o i recipienti sono sigillati in modo tale che, una volta aperti, il sigillo risulti deteriorato e non possa così essere riutilizzato.

Articolo 11 Scambi intra-UE

Qualora lo Stato membro di fabbricazione dei mangimi medicati non coincida con lo Stato membro in cui essi sono utilizzati dal detentore di animali, il medicinale veterinario è autorizzato a norma della direttiva 2001/82/CE nello Stato membro di utilizzo.

Capo III Riconoscimento di stabilimenti

Articolo 12 Obbligo di riconoscimento

Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto o l'immissione sul mercato di mangimi medicati e prodotti intermedi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo siano riconosciuti dall'autorità competente.

Articolo 13 Procedura di riconoscimento ed elenchi degli stabilimenti riconosciuti

1.           L'autorità competente riconosce gli stabilimenti soltanto qualora un'ispezione in loco, effettuata prima dell'avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato che il sistema posto in essere per la fabbricazione, lo stoccaggio, il trasporto e l'immissione sul mercato dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi soddisfa i requisiti di cui al capo II.

2.           La procedura di rilascio, sospensione, revoca o modifica del riconoscimento degli stabilimenti è soggetta, all'articolo 13, paragrafo 2, e agli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento (CE) n. 183/2005.

3.           Gli stabilimenti sono registrati nell'elenco nazionale di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 183/2005 con un numero di identificazione individuale attribuito nella forma stabilita all'allegato V, capo II, di tale regolamento.

Articolo 14 Stabilimenti riconosciuti a norma della direttiva 90/167/CEE

1.           Gli stabilimenti che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e che sono già stati riconosciuti a norma della direttiva 90/167/CEE possono continuare le proprie attività a condizione di presentare, entro il [Office of Publications, please insert date counting 18 months from the date of entry into force of this Regulation], una dichiarazione alla pertinente autorità competente nella cui zona di competenza sono ubicati i loro impianti, nella forma stabilita da tale autorità competente, attestante il loro rispetto dei requisiti per il riconoscimento di cui all'articolo 13, paragrafo 1.

2.           Le autorità competenti rinnovano, sospendono, revocano o modificano il riconoscimento di questi stabilimenti conformemente alle pertinenti norme e procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento, e di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 183/2005. Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 non è presentata entro il periodo prescritto, l'autorità competente sospende il riconoscimento esistente a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 183/2005.

Capo IV Prescrizione e utilizzo

Articolo 15 Prescrizione

1.           La fornitura di mangimi medicati agli ai detentori di animali è soggetta alla presentazione e, nel caso di fabbricazione mediante miscelatori in azienda, al possesso di una prescrizione veterinaria e alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6.

2.           La prescrizione contiene le informazioni di cui all'allegato V. La prescrizione originale è conservata dal fabbricante o, se del caso, dal distributore. La persona che rilascia la prescrizione e il detentore di animali conservano una copia della prescrizione. L'originale e le copie sono conservate per tre anni a decorrere dalla data del rilascio.

3.           Ad eccezione dei mangimi medicati per animali non destinati alla produzione di alimenti, i mangimi medicati non sono utilizzati per più di un trattamento nell'ambito della medesima prescrizione.

4.           La prescrizione è valida per un periodo massimo di sei mesi per gli animali non destinati alla produzione di alimenti e di tre settimane per gli animali destinati alla produzione di alimenti.

5.           Il mangime medicato prescritto può essere utilizzato solo per gli animali esaminati dalla persona che ha rilasciato la prescrizione e solo per una malattia diagnosticata. La persona che ha rilasciato la prescrizione verifica che il trattamento destinato agli animali bersaglio sia giustificato da motivi veterinari e si assicura che la somministrazione del medicinale veterinario interessato non sia incompatibile con un altro trattamento o utilizzo e che non vi sia alcuna controindicazione o interazione nel caso in cui siano utilizzati diversi medicinali.

6.           La prescrizione, in linea con il riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario, indica il tasso di inclusione del medicinale veterinario, calcolato in base ai parametri pertinenti.

Articolo 16 Utilizzo negli animali destinati alla produzione di alimenti

1.           Gli operatori del settore dei mangimi che forniscono mangimi medicati agli allevatori di animali destinati alla produzione di alimenti, o i miscelatori in azienda di mangimi medicati per animali destinati alla produzione di alimenti, garantiscono che i quantitativi forniti o miscelati non superino:

(a) i quantitativi indicati nella prescrizione e

(b) i quantitativi necessari per il trattamento di un mese o di due settimane nel caso di mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici.

2.           I mangimi medicati contenenti medicinali veterinari antimicrobici non sono utilizzati per la prevenzione di malattie negli animali destinati alla produzione di alimenti o per migliorarne le prestazioni.

3.           Nel somministrare i mangimi medicati, l'allevatore di animali destinati alla produzione di alimenti garantisce la conformità al tempo di attesa indicato nella prescrizione veterinaria.

4.           Gli operatori del settore dei mangimi che somministrano mangimi medicati agli animali destinati alla produzione di alimenti tengono un registro conformemente all'articolo 69 della direttiva 2001/82/CE. Tali registri sono conservati per cinque anni dopo la data di somministrazione dei mangimi medicati, anche quando l'animale è abbattuto durante tale periodo di cinque anni.

Articolo 17 Sistemi per la raccolta di prodotti inutilizzati o scaduti

Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguati sistemi per la raccolta di mangimi medicati e prodotti intermedi scaduti o nel caso in cui il detentore di animali abbia ricevuto un quantitativo di mangimi medicati superiore a quello effettivamente utilizzato per il trattamento indicato nella prescrizione veterinaria.

Capo V Disposizioni procedurali e finali

Articolo 18 Modifica degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 in materia di modifiche degli allegati da I a V, al fine di tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.

Articolo 19 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui agli articoli 7 e 18 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui agli articoli 7 e 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7 e 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, di seguito denominato il "comitato". Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura è conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Articolo 21 Sanzioni

1.           Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.           Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro [Office of Publications, please insert date counting [12] months from the date of entry into force of this Regulation] e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Articolo 22 Abrogazione

La direttiva 90/167/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 23 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [Office of Publications, please insert date counting [12] months from the date of entry into force of this Regulation].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               Direttiva 90/167/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1990, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (GU L 92 del 7.4.1990, pag. 42).

[4]               Regolamento (CE) n. 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

[5]               Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

[6]               Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

[7]               Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

[8]               Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

[9]               Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

[10]             Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) (rettifica: GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

[11]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

ALLEGATO I

Requisiti applicabili agli operatori del settore dei mangimi di cui all'articolo 3

SEZIONE 1 IMPIANTI E ATTREZZATURE

Gli operatori del settore dei mangimi utilizzano impianti e attrezzature che soddisfino i seguenti requisiti.

1. Gli impianti e le attrezzature e le loro immediate vicinanze sono tenuti puliti e si attuano efficaci programmi di controllo dei parassiti. Sono introdotti programmi di pulitura. Tali programmi garantiscono che qualsiasi contaminazione, inclusi i residui di detergenti e i biocidi, e qualsiasi contaminazione incrociata, anche a seguito di carry-over, siano ridotte al minimo.

2. La disposizione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e delle attrezzature sono tali da:

(a) ridurre al minimo il rischio di errori nonché da evitare in generale tutti gli effetti negativi che possono pregiudicare la sicurezza e la qualità dei prodotti;

(b) consentire un'adeguata pulizia e disinfezione;

(c) consentire che le macchine che vengono in contatto con i mangimi siano asciugate ogni volta che sono state sottoposte a una pulitura a umido.

3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di fabbricazione formano oggetto di verifiche adeguate e periodiche conformemente alle procedure scritte stabilite dai fabbricanti dei prodotti.

Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione sono idonei alla gamma di pesi o volumi da misurare e sono sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza.

Tutti i miscelatori sono idonei alla gamma di pesi e volumi da miscelare e sono in grado di produrre opportune miscele omogenee. Gli operatori dimostrano l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne l'omogeneità.

4. Gli impianti sono dotati di un'adeguata illuminazione naturale o artificiale.

5. Gli impianti di scarico sono adatti allo scopo; sono progettati e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi.

6. L'acqua usata nella fabbricazione è di qualità idonea agli animali; le condutture dell'acqua sono inerti.

7. Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana sono smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e la qualità dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi non ne risentano.

8. Se del caso le temperature sono mantenute quanto più basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento.

9. Si assicura il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire invasioni di parassiti.

10. Le finestre e le altre aperture sono, ove necessario, predisposte contro i parassiti. Le porte hanno una buona tenuta e, una volta chiuse, sono predisposte contro i parassiti.

11. Se necessario, i soffitti e le strutture sospese sono progettati, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualità dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi.

SEZIONE 2 PERSONALE

12. Gli operatori del settore dei mangimi dispongono di personale numericamente sufficiente e in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione. Tutto il personale è informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze, specialmente in caso di modifica delle stesse, in modo da ottenere la qualità ricercata dei prodotti in questione.

È designata una persona qualificata responsabile della fabbricazione di mangimi medicati e di prodotti intermedi e una persona qualificata e responsabile del controllo di qualità.

13. È predisposto, per metterlo a disposizione delle competenti autorità in caso di controllo, un organigramma in cui siano definite le qualifiche e le responsabilità del personale con compiti di sorveglianza.

SEZIONE 3 FABBRICAZIONE

14. Gli operatori del settore dei mangimi si assicurano che le diverse fasi di produzione si svolgano secondo procedure scritte prestabilite.

15. Sono adottate misure di carattere tecnico od organizzativo per evitare eventuali contaminazioni incrociate ed errori, per effettuare controlli in corso di fabbricazione e per garantire l'efficace rintracciabilità dei prodotti utilizzati per la fabbricazione di mangimi medicati e di prodotti intermedi.

16. È monitorata la presenza di sostanze indesiderabili ai sensi della direttiva 2002/32/CE e di altri contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute animale, e sono adottate misure adeguate per ridurre al minimo tale presenza.

17. I prodotti impiegati per la fabbricazione e i mangimi non trasformati sono conservati separatamente dai mangimi medicati e dai prodotti intermedi, per evitare l'eventuale contaminazione incrociata.

18. I rifiuti e altri materiali non destinati all'impiego come mangimi dovrebbero essere separati, adeguatamente etichettati e utilizzati o smaltiti in modo appropriato, e non essere usati come mangime.

SEZIONE 4 CONTROLLO DI QUALITÀ

19. Gli operatori del settore dei mangimi, quale parte del loro sistema di controllo, hanno accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature adeguati.

20. È predisposto per iscritto e attuato un piano relativo al controllo di qualità che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche dalle materie lavorate ai prodotti finali e le misure da adottare in caso di non conformità.

21. Regolari controlli interni specifici garantiscono la conformità ai criteri di omogeneità stabiliti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, ai limiti per il carry-over stabiliti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e alla durata minima di conservazione dei mangimi medicati.

22. Dai prodotti utilizzati per la fabbricazione di mangimi medicati e di prodotti intermedi e da ciascun lotto di mangimi medicati e di prodotti intermedi sono estratti campioni in quantitativi adeguati sulla base di un piano di campionamento prestabilito, in modo da garantire la rintracciabilità. I campioni sono sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione e conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione. I campioni sono tenuti a disposizione delle autorità competenti per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi medicati o i prodotti intermedi sono immessi sul mercato.

SEZIONE 5 STOCCAGGIO E TRASPORTO

I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono conservati in idonei locali separati e sicuri a cui hanno accesso solo le persone autorizzate dagli operatori del settore dei mangimi, oppure sigillati in contenitori a chiusura ermetica appositamente progettati per lo stoccaggio di tali prodotti. Sono immagazzinati in locali progettati, adattati e sottoposti a manutenzione allo scopo di garantire buone condizioni di stoccaggio.

Durante lo stoccaggio e il trasporto i mangimi medicati e i prodotti intermedi sono facilmente identificabili. I mangimi medicati e i prodotti intermedi sono trasportati con mezzi di trasporto idonei.

SEZIONE 6 TENUTA DEI REGISTRI

23. Gli operatori del settore dei mangimi che fabbricano, immagazzinano, trasportano o immettono sul mercato mangimi medicati e prodotti intermedi riportano in un registro i dati pertinenti, che comprendono i dettagli relativi all'acquisto, alla fabbricazione, allo stoccaggio, al trasporto e all'immissione sul mercato, per un'effettiva rintracciabilità dal momento del ricevimento fino alla consegna, compresa l'esportazione verso la destinazione finale.

24. Il registro di cui al paragrafo 1 include:

(d) la documentazione HACCP di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 183/2005;

(e) il piano relativo al controllo di qualità e i risultati dei controlli pertinenti;

(f) le specifiche e i quantitativi di medicinali veterinari, materie prime per mangimi, mangimi composti, additivi per mangimi, prodotti intermedi e mangimi medicati che sono stati acquistati;

(g) le specifiche e i quantitativi dei lotti di mangimi medicati e prodotti intermedi che sono stati fabbricati, inclusi i medicinali veterinari, le materie prime per mangimi, i mangimi composti, gli additivi per mangimi e i prodotti intermedi che sono stati utilizzati;

(h) le specifiche e i quantitativi dei lotti di mangimi medicati e prodotti intermedi che sono stati immagazzinati o trasportati;

(i) le specifiche e i quantitativi di mangimi medicati e prodotti intermedi che sono stati immessi sul mercato o esportati verso paesi terzi;

(j) informazioni relative ai fabbricanti o ai fornitori di mangimi medicati e prodotti intermedi o dei prodotti utilizzati per la fabbricazione di mangimi medicati e prodotti intermedi, compresi almeno il nome, l'indirizzo e, se del caso, il loro numero di riconoscimento;

(k) informazioni sui destinatari di mangimi medicati e prodotti intermedi, compresi almeno il nome, l'indirizzo e, se del caso, il loro numero di riconoscimento; e

(l) informazioni sulla persona che ha rilasciato la prescrizione, compresi almeno il nome e l'indirizzo.

Ad eccezione dei documenti che hanno carattere permanente, i documenti sono conservati nel registro per tre anni dopo la loro data di emissione.

SEZIONE 7 RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI

25. Gli operatori del settore dei mangimi che immettono sul mercato mangimi medicati e prodotti intermedi applicano un sistema di registrazione e trattamento dei reclami.

26. Essi adottano un sistema per il rapido ritiro dal mercato di mangimi medicati e prodotti intermedi e, se necessario, per il ritiro di prodotti dalla rete di distribuzione nel caso essi non risultino soddisfare i requisiti del presente regolamento. Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, sono sottoposti a un nuovo controllo di qualità.

ALLEGATO II

Incorporazione del medicinale veterinario nel mangime di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

27. I miscelatori in azienda e i miscelatori mobili utilizzano solo medicinali veterinari con tassi di inclusione superiori a 2 kg/t di mangime.

28. La dose giornaliera del medicinale veterinario è incorporata in un quantitativo di mangime medicato che garantisca l'assunzione della dose giornaliera dall'animale bersaglio tenendo conto del fatto che l'assunzione dei mangimi da parte di animali malati potrebbe differire da una normale razione giornaliera.

29. I mangimi medicati contenenti la dose giornaliera del medicinale veterinario corrispondono ad almeno il 50% (materia secca) della razione giornaliera di mangime. Per i ruminanti, la dose giornaliera del medicinale veterinario è presente in almeno il 50% del mangime complementare ad eccezione dei mangimi minerali.

ALLEGATO III

Indicazioni di etichettatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1

L'etichetta dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi riporta le seguenti indicazioni:

1)           l'espressione "mangime medicato" o "prodotto intermedio per mangime medicato" integrata dalla dicitura "completo" o "complementare", a seconda dei casi, e la o le specie bersaglio;

2)           il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura;

3)           il numero di riconoscimento della persona responsabile dell'etichettatura, in conformità all'articolo 12;

4)           il numero di riferimento del lotto di mangimi medicati o prodotti intermedi;

5)           il quantitativo netto di mangime medicato espresso in unità di massa, per i mangimi solidi, e in unità di massa o di volume, per i mangimi liquidi;

6)           i medicinali veterinari indicando nome, sostanza attiva, dosaggio, quantità aggiunta, titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e numero di autorizzazione all'immissione in commercio, preceduti dalla dicitura "medicinali";

7)           le indicazioni terapeutiche del medicinale veterinario, eventuali controindicazioni ed eventi negativi , nella misura in cui tale informazioni sono necessarie per l'impiego;

8)           nel caso di mangimi medicati o di prodotti intermedi per animali destinati alla produzione di alimenti, il tempo di attesa o l'indicazione "nessuno";

9)           una raccomandazione di leggere il foglietto illustrativo dei medicinali veterinari compreso un link alla pagina web in cui trovarlo, un'avvertenza che il prodotto è destinato al solo trattamento degli animali e un'avvertenza che il prodotto va conservato fuori dalla vista e dalla portata dei bambini;

10)         l'elenco degli additivi per mangimi, preceduto dalla dicitura "additivi", contenuti nei mangimi medicati per animali destinati alla produzione di alimenti, in conformità all'allegato VI, capo I, del regolamento (CE) n. 767/2009 o, nel caso di mangimi medicati per animali non destinati alla produzione di alimenti, in conformità all'allegato VII, capo I, del medesimo regolamento e, se del caso, i requisiti in materia di etichettatura stabiliti nel rispettivo atto di autorizzazione di un additivo per mangimi;

11)         il nome o i nomi delle materie prime per mangimi elencate nel catalogo di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 767/2009, o nel registro di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del suddetto regolamento. Nel caso in cui siano utilizzate varie materie prime per la fabbricazione, esse sono inserite nell'elenco conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009;

12)         i componenti analitici dei mangimi medicati per animali destinati alla produzione di alimenti, conformemente all'allegato VI, capo II, del regolamento (CE) n. 767/2009, o conformemente alle disposizioni di cui all'allegato VII, capo II, dello stesso regolamento in caso di mangimi medicati per animali non destinati alla produzione di alimenti;

13)         in caso di mangimi medicati per animali non destinati alla produzione di alimenti, un numero di telefono gratuito o altri mezzi di comunicazione idonei a consentire all'acquirente di ottenere, oltre alle informazioni obbligatorie, ulteriori informazioni relative agli additivi per mangimi contenuti nei mangimi medicati o alle materie prime contenute nei mangimi medicati, classificate per categoria come specificato all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 767/2009;

14)         l'umidità nel caso essa superi il 14%;

15)         le istruzioni per l'uso in linea con la prescrizione veterinaria e il riassunto delle caratteristiche del prodotto di cui all'articolo 14 della direttiva 2001/82/CE;

16)         la durata minima di conservazione in considerazione della stabilità degli additivi per mangimi e dei medicinali veterinari e le precauzioni particolari di conservazione da prendere, se necessario.

ALLEGATO IV

Tolleranze ammesse per l'etichettatura riguardante la composizione dei mangimi medicati o dei prodotti intermedi di cui all'articolo 9, paragrafo 3

30. Le tolleranze stabilite nel presente punto contemplano deroghe tecniche e analitiche.

Qualora emerga che la composizione di un mangime medicato o di un prodotto intermedio si discosta dal quantitativo di sostanza attiva antimicrobica indicata sull'etichetta, è applicata una tolleranza del 10%. Per le altre sostanze attive, sono applicate le seguenti tolleranze:

Sostanza attiva per kg di mangimi medicati || Tolleranza

> 500 mg || ± 10%

> 10 mg e ≤ 500 mg || ± 20%

> 0,5 mg e ≤ 10 mg || ± 30 %

≤ 0,5 mg || ± 40%

31. Per le indicazioni di etichettatura di cui all'allegato III, punti 10 e 12, del presente regolamento, si applicano le tolleranze di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 767/2009, a seconda dei casi.

ALLEGATO V

Modulo per la prescrizione di cui all'articolo 15, paragrafo 2

"PRESCRIZIONE DI MANGIMI MEDICATI

32. Cognome, nome, indirizzo e numero di iscrizione professionale della persona autorizzata a prescrivere un medicinale veterinario.

33. Data di rilascio e firma o identificazione elettronica della persona autorizzata a prescrivere un medicinale veterinario.

34. Nome e indirizzo del detentore di animali.

35. Identificazione e numero degli animali.

36. Malattia diagnosticata da trattare.

37. Denominazione del medicinale o dei medicinali veterinari, compreso il nome della sostanza o delle sostanze attive.

38. Se prescritti a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2001/82/CE, una dichiarazione in tal senso.

39. Tasso di inclusione del medicinale o dei medicinali veterinari (quantità per unità di peso dei mangimi medicati).

40. Quantitativo del mangime medicato.

41. Istruzioni per l'uso per il detentore di animali, compresa la durata del trattamento.

42. Percentuale di mangimi medicati nella razione giornaliera, o quantità di mangimi medicati per animale e per giorno.

43. Se del caso, tempo di sospensione prima dell'immissione sul mercato di prodotti ottenuti da animali trattati.

44. Eventuali avvertenze appropriate.

45. Per gli animali destinati alla produzione di alimenti, la dicitura "la presente prescrizione non può essere riutilizzata".

46. Le diciture seguenti che il fornitore di mangimi medicati o il miscelatore in azienda, a seconda dei casi, è tenuto a compilare:

– nome o ragione sociale e indirizzo:

– data di consegna o di miscelazione in azienda.

47. Firma del fornitore o del miscelatore in azienda."

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza di cui all'articolo 22

Direttiva 90/167/CEE || Il presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2 || -

Articolo 4, paragrafo 1 || Articoli 3 e 4, articolo 5, paragrafo 2, articolo 6, allegati I e II

Articolo 4, paragrafo 2 || -

Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 10

Articolo 5, paragrafo 2 || Articoli 3 e 7 e allegato I

- || Articolo 8

Articolo 6 || Articolo 9 e allegato III

Articolo 7 || -

Articolo 8, paragrafo 1 || Articolo 15

Articolo 8, paragrafo 2 || -

Articolo 8, paragrafo 3 || Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1 || Articolo 12 e articolo 16, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2 || -

Articolo 9, paragrafo 3 || -

Articolo 10 || Articolo 11

- || Articolo 13

- || Articolo 14

- || Articolo 16, paragrafo 2

- || Articolo 16, paragrafo 4

- || Articolo 17

Articolo 11 || -

Articolo 12 || Articolo 18

- || Articolo 19

- || Articolo 20

- || Articolo 21

- || Articolo 22

- || Articolo 23

Articolo 13 || -

Articolo 14 || -

Articolo 15 || -

Articolo 16 || -

Allegato A || Allegato V

Allegato B || -

- || Allegato IV