52014PC0539

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici /* COM/2014/0539 final - 2014/0249 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nel 2001 il Giappone ha notificato al Segretariato dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) l'intenzione di eliminare dal campo di applicazione dell'accordo le tre società della Japan Railways (JR) - Honshu, ossia la East Japan Railway Company, la Central Japan Railway Company e la West Japan Railway Company, delle quali lo Stato giapponese era in precedenza azionista di maggioranza.

All'epoca, al pari dell'UE altre Parti avevano mosso obiezioni alla cancellazione di tali società, ritirandole poi tra il 2002 e il 2006.

L'UE e il Giappone hanno proceduto a varie consultazioni, senza tuttavia che si riuscissero a fugare le perplessità dell'UE, mentre tutte le altre Parti dell'AAP hanno ritirato le loro obiezioni. Data la situazione, le tre società non sono inserite nell'elenco riportato nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'AAP riveduto, nel quale è però aggiunta una nota in cui si precisa che esse sono da considerarsi comunque incluse nel campo d'applicazione fintantoché l'Unione europea non ritirerà la sua obiezione circa la loro cancellazione.

Nel contesto della perimetrazione del futuro accordo di libero scambio UE-Giappone, l'UE si è detta disposta a ritirare l'obiezione alla cancellazione delle tre società giapponesi in considerazione delle discussioni sugli appalti pubblici condotte nel quadro dei negoziati sull'accordo di libero scambio. Era questo l'approccio adottato dal Consiglio nella tabella di marcia sul trasporto ferroviario e urbano da esso approvata insieme alle direttive di negoziato.

Vista l'evoluzione positiva delle discussioni sugli appalti ferroviari condotte nel quadro dei negoziati sull'accordo di libero scambio, in particolare la conferma giapponese dell'intenzione di rivedere profondamente le disposizioni applicative della riserva sulle ferrovie inserita nell'AAP (la "clausola sulla sicurezza operativa" enunciata nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 2, nota 4, e allegato 3, nota 3, lettera a)) e di promuovere la trasparenza e la non discriminazione nelle pratiche di appalto seguite dalle tre società della JR-Honshu, l'Unione europea può ritirare l'obiezione alla cancellazione delle tre società dal campo di applicazione dell'AAP relativamente al Giappone.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sia l'AAP del 1994 sia l'AAP riveduto[1] prevedono procedure decisionali semplificate per modificare gli elenchi degli enti di ciascuna parte contraente ("cancellazione" dall'elenco), che si esplicano in sede di comitato per gli appalti pubblici in quanto organo responsabile del funzionamento dell'AAP. Se in tale comitato nessuna Parte muove obiezioni, la modifica proposta degli impegni della Parte corrispondente è accettata. La decisione in tal senso produce effetti giuridici per le Parti dell'AAP interessate, in quanto modifica i diritti e gli obblighi delle Parti venutisi a creare con l'accordo.

Nel caso della proposta di cancellazione delle tre società ferroviarie avanzata dal Giappone, tutte le Parti contraenti hanno accettato la modifica astenendosi dal comunicare obiezioni al comitato, eccezion fatta per altre due Parti che tuttavia hanno nel frattempo notificato il ritiro dell'obiezione.

Pertanto, nel comitato per gli appalti pubblici tutte le Parti contraenti tranne l'UE hanno assunto una posizione positiva, non muovendo obiezioni oppure ritirandole; la situazione equivale a un'accettazione di fatto della modifica proposta dal Giappone, ma poiché l'UE ha mantenuto l'obiezione, non si può affermare che il comitato in sé la abbia accettata. A tal fine occorre che l'UE assuma una posizione positiva in sede di comitato per gli appalti pubblici, sulla falsariga delle altre Parti contraenti.

Questa situazione nel comitato per gli appalti pubblici ha determinato l'inserimento di una disposizione transitoria dell'AAP riveduto, ossia l'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, nota 5, in base alla quale le tre società ferroviarie sono da considerarsi provvisoriamente incluse tra gli enti contemplati dall'AAP. La nota cesserà tuttavia di valere non appena l'UE notificherà al comitato per gli appalti pubblici il ritiro della sua obiezione. È così assicurata la continuità tra prima e dopo l'entrata in vigore dell'AAP riveduto per quanto riguarda la situazione in sede di comitato per gli appalti pubblici. Le altre Parti contraenti hanno peraltro confermato il fatto di non obiettare alla modifica accettando il pacchetto dell'AAP riveduto nella versione adottata dal comitato per gli appalti pubblici.

L'eventuale notifica al comitato per gli appalti pubblici per indicare il ritiro dell'obiezione alla modifica relativa al Giappone si configurerebbe quindi come una modifica della posizione dell'UE (che ha finora mantenuto l'obiezione) in tale sede. Siffatta notifica dell'UE è l'ultimo requisito da soddisfare per chiudere la procedura in sede di comitato per gli appalti pubblici con l'accettazione collettiva della modifica relativa al Giappone, da cui deriverebbero effetti giuridici per tutte le Parti contraenti dell'AAP, non soltanto per l'UE.

Una volta ricevuta la notifica dell'UE, il punto sarà messo all'ordine del giorno del comitato per gli appalti pubblici. Si prevede che nella riunione in cui il punto sarà discusso il comitato intervenga sulla questione constatando che, data la nuova posizione dell'UE sulle società ferroviarie, la disposizione di cui agli impegni del Giappone, allegato 3, nota 5, cessa di valere e dichiarando chiusa la procedura di cancellazione dall'elenco. Successivamente il comitato dovrebbe ricevere dal Segretariato dell'AAP una copia autentica certificata degli impegni del Giappone, allegato 3, contenente le modifiche che rispecchiano la nuova situazione.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), se un organo istituito da un accordo internazionale deve adottare una decisione che ha effetti giuridici, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione. Alla luce delle considerazioni esposte, il ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione dei tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici rientra nella tipologia contemplata da tale disposizione del TFUE, perché si tratta di una decisione adottata da un organo istituito da un accordo internazionale che si ripercuote sui diritti e sugli obblighi dell'UE.

2014/0249 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici sul ritiro dell'obiezione dell'Unione alla cancellazione di tre enti dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       Il 29 agosto 2001 è stata diffusa alle Parti dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) la notifica del Giappone, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, relativa alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'AAP.

(2)       Il 1o ottobre 2001 l'Unione europea ha mosso, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, lettera b), dell'AAP del 1994, un'obiezione alla proposta di modifica notificata dal Giappone, adducendo la necessità, date le perplessità che la proposta aveva inizialmente suscitato, di esaminare attentamente i motivi alla base della proposta cancellazione dei tre enti.

(3)       Sebbene l'Unione europea e il Giappone abbiano proceduto a varie consultazioni, l'Unione, contrariamente a tutte le altre Parti che avevano anch'esse obiettato, non ha ritirato la sua obiezione.

(4)       In occasione della revisione dell'AAP del 1994 si è tenuto conto di questa situazione. Il Giappone non ha inserito nell'elenco dell'allegato 3 le tre società in questione, ma ha aggiunto una nota in cui si precisa che esse sono da considerarsi incluse in tale allegato fintantoché l'Unione europea non ritirerà la sua obiezione alla loro cancellazione.

(5)       Nel contesto della perimetrazione del futuro accordo di libero scambio UE-Giappone, nonché in linea con l'approccio adottato dal Consiglio nella tabella di marcia sul trasporto ferroviario e urbano e lasciando impregiudicata la valutazione del livello di concorrenza presente sul mercato ferroviario giapponese, l'Unione si è detta disposta a ritirare l'obiezione alla cancellazione delle tre società giapponesi in considerazione delle discussioni sugli appalti pubblici condotte nel quadro dei negoziati sull'accordo di libero scambio.

(6)       Poiché il Giappone ha confermato l'intenzione di rivedere profondamente le disposizioni applicative della clausola sulla sicurezza operativa, enunciata nell'appendice I, impegni del Giappone, allegato 2, nota 4, e allegato 3, nota 3, lettera a), dell'AAP e di promuovere la trasparenza e la non discriminazione nelle pratiche di appalto seguite dalle tre società ferroviarie, è opportuno che l'Unione europea ritiri l'obiezione alla loro cancellazione.

(7)       Il ritiro dell'obiezione dovrebbe lasciare impregiudicata la posizione dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici circa la decisione sui criteri indicativi che dimostrano l'effettiva eliminazione del controllo o dell'influenza da parte dello Stato sull'appalto disciplinato di un ente, di cui all'articolo XIX, paragrafo 8, dell'AAP riveduto, in particolare quando si tratta di stabilire se il controllo o l'influenza da parte dello Stato siano effettivamente eliminati nei casi in cui gli enti non operino in un contesto concorrenziale.

(8)       È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per gli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio circa il ritiro dell'obiezione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio è che l'Unione europea ritira l'obiezione alla cancellazione di East Japan Railway Company, Central Japan Railway Company e West Japan Railway Company dall'appendice I, impegni del Giappone, allegato 3, dell'accordo sugli appalti pubblici.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               2014/115/UE: Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1.