Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (tutela dei consumatori) /* COM/2014/0524 final - 2014/0242 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità
del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima
sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo
SEE. L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le
Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle
attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la tutela dei consumatori. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il
protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di
fuori delle quattro libertà, per estendere la cooperazione fra le Parti
contraenti nel settore della tutela dei consumatori. Al fine di estendere la cooperazione delle Parti
contraenti dell'accordo SEE a questo settore (dal 1º gennaio 2014), è opportuno
integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo ad un programma pluriennale per
la tutela dei consumatori per il periodo 2014-20 e che abroga la decisione
n. 1926/2006/CE[1],
nell'accordo SEE. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare
e dal contribuire finanziariamente a questo programma. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di
applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine
a tali decisioni. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale
posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in
sede di Comitato misto SEE. La decisione del Comitato misto SEE dovrebbe fungere
anche da consenso delle Parti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, del
protocollo 32 dell'accordo SEE, all'avvio della cooperazione di cui al
regolamento (UE) n. 254/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche
qualora la decisione del Comitato misto SEE fosse adottata o l'adempimento di
eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE
fosse comunicato dopo il 10 luglio 2014. 2014/0242 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea,
nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo
SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
(tutela dei consumatori) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 169 in combinato disposto con l'articolo
218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del
Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione
dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2],
in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sullo Spazio
economico europeo[3]
("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo
SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo
31 dell'accordo SEE ("il protocollo 31"). (3) Il protocollo 31 contiene
disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di
fuori delle quattro libertà. (4) È opportuno estendere la
cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il
regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]. (5) È opportuno che la
partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento
n. 254/2014 inizi dal 1° gennaio 2014, anche qualora la decisione del
Comitato misto SEE allegata alla presente decisione sia adottata o l'adempimento
di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto
SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014. (6) Le entità stabilite negli
Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate
prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE allegata
alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui
attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate
ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità
stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la decisione del Comitato misto
SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. (7) Occorre quindi modificare
opportunamente il protocollo 31. (8) La posizione dell'Unione in
sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione
allegato, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione
europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica proposta del
protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di
fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato
misto SEE allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42. [2] GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6. [3] GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3. [4] Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale
per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione
n. 1926/2006/CE, (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42) ALLEGATO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014
del
che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE
sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà
IL COMITATO MISTO SEE, visto l'accordo sullo Spazio economico europeo
("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98, considerando quanto segue: (1)
È opportuno estendere la cooperazione delle Parti
contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un
programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e
abroga la decisione n. 1926/2006/CE[1]. (2)
È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA
alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1° gennaio 2014,
anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali
obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014. (3)
Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero
essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in
vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui
attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate
ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità
stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in
vigore prima del termine dell'azione in questione. È opportuno pertanto
modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa
possa iniziare dal 1° gennaio 2014, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo
SEE è così modificato: 1. Dopo il paragrafo 3 bis è
inserito il paragrafo seguente: "3 ter. Gli Stati EFTA
partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al seguente programma: - 32014 R 0254:
Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il
periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014,
pag. 42). Le spese sostenute per attività la cui attuazione
inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili
sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di
sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. …/2014 del … entri
in vigore prima del termine dell'azione. Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e
dal contribuire finanziariamente a questo programma." 2. Il testo del paragrafo 4 è
sostituito dal seguente: "Gli Stati EFTA contribuiscono
finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter,
ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo." 3. Il testo del paragrafo 5 è
sostituito dal seguente: "Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della
cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter,
partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei
comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di
tali attività." Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1,
dell'accordo SEE*. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella
sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Comitato misto SEE Il
presidente
I
segretari
del
Comitato misto SEE [1] GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42. * [Non
è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata
l'esistenza di obblighi costituzionali.]