52014PC0524

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (tutela dei consumatori) /* COM/2014/0524 final - 2014/0242 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la tutela dei consumatori.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, per estendere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore della tutela dei consumatori.

Al fine di estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE a questo settore (dal 1º gennaio 2014), è opportuno integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo ad un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-20 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE[1], nell'accordo SEE.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

La decisione del Comitato misto SEE dovrebbe fungere anche da consenso delle Parti, a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo 32 dell'accordo SEE, all'avvio della cooperazione di cui al regolamento (UE) n. 254/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE fosse adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE fosse comunicato dopo il 10 luglio 2014.

2014/0242 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (tutela dei consumatori)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 169 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo[2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L'accordo sullo Spazio economico europeo[3] ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)       A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE ("il protocollo 31").

(3)       Il protocollo 31 contiene disposizioni e norme riguardanti la cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)       È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(5)       È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1° gennaio 2014, anche qualora la decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali relativi alla decisione del Comitato misto SEE sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(6)       Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE allegata alla presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.

(7)       Occorre quindi modificare opportunamente il protocollo 31.

(8)       La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE, in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42.

[2]               GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

[3]               GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

[4]               Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE, (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42)

ALLEGATO DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2014 del che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e abroga la decisione n. 1926/2006/CE[1].

(2) È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività derivanti dal regolamento n. 254/2014 inizi dal 1° gennaio 2014, anche qualora la presente decisione sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2014.

(3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione. È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2014,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 6 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1.           Dopo il paragrafo 3 bis è inserito il paragrafo seguente:

"3 ter.            Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al seguente programma:

-        32014 R 0254: Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2014 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. …/2014 del … entri in vigore prima del termine dell'azione.

Il Liechtenstein è dispensato dal partecipare e dal contribuire finanziariamente a questo programma."

2.           Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo."

3.           Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati EFTA, fin dall'inizio della cooperazione relativa alle attività di cui ai paragrafi 3, 3 bis e 3 ter, partecipano pienamente, senza diritto di voto, ai lavori degli organismi e dei comitati CE che assistono la Commissione CE nella gestione o nello sviluppo di tali attività."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Comitato misto SEE

                                                                       Il presidente                                                                                                                                                                                                                                                                                             I segretari                                                                        del Comitato misto SEE

[1]               GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42.

*               [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]