52014PC0513

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi /* COM/2014/0513 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi

L'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist Finance Tracking Program ‑ TFTP) è entrato in vigore il 1° agosto 2010[1].

Aspetti procedurali

L'articolo 13 dell'accordo prevede verifiche congiunte periodiche delle disposizioni riguardanti le salvaguardie, i controlli e la reciprocità, svolte da équipe di verifica dell'Unione europea e degli Stati Uniti, che includono la Commissione europea, il Dipartimento del Tesoro statunitense e i rappresentanti di due autorità per la protezione dei dati di Stati membri dell'UE, ed eventualmente anche esperti di sicurezza e protezione dei dati e persone con esperienza in campo giudiziario.

La prima verifica congiunta dell'accordo, svolta nel febbraio 2011[2], ha riguardato i primi sei mesi dalla sua entrata in vigore (1° agosto 2010 – 31 gennaio 2011), e la seconda, svolta nell'ottobre 2012[3], ha interessato i 12 mesi successivi (1° febbraio 2011 – 30 settembre 2012). Il 27 novembre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione riguardante la relazione congiunta della Commissione e del Dipartimento statunitense del Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'accordo[4].

Questa terza verifica congiunta copre un periodo di 17 mesi (1° ottobre 2012 – 28 febbraio 2014). Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, ai fini della verifica l'Unione europea era rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti dal Dipartimento del Tesoro statunitense. L'équipe UE incaricata della verifica era guidata da un alto funzionario della Commissione e constava in totale di tre membri del personale della Commissione e dei rappresentanti di due autorità per la protezione dei dati, di cui uno era anche l'esperto dell'équipe in materia giudiziaria.

Quanto ai tempi, la terza verifica congiunta è stata effettuata in due fasi principali: il 1° aprile 2014 all'Aia presso Europol e l'8 e il 9 aprile 2014 a Washington presso il Dipartimento del Tesoro statunitense (in appresso: "il Tesoro").

La presente relazione si basa sulle informazioni contenute nelle risposte scritte del Tesoro al questionario UE inviato prima della verifica, sulle informazioni ottenute dalle discussioni col personale del Tesoro, così come su informazioni figuranti in altri documenti pubblici del Tesoro. Sono state inoltre utilizzate informazioni fornite dal personale di Europol durante la verifica ed è stato tenuto conto della relazione d'ispezione dell'autorità di controllo comune di Europol (ACC) del marzo 2013. Per completare le informazioni disponibili, la Commissione si è inoltre incontrata col fornitore designato da cui ha ricevuto altri dati.

Raccomandazioni e conclusioni

Il TFTP resta un importante strumento di comunicazione di informazioni tempestive, precise ed affidabili sulle attività associate a sospetti atti di finanziamento e pianificazione del terrorismo, e contribuisce a individuare e rintracciare i terroristi e le loro reti di supporto in tutto il mondo.

La Commissione si compiace della maggiore trasparenza delle autorità statunitensi nel fornire informazioni dimostranti il valore del TFTP nell'operato del controterrorismo internazionale. Le informazioni dettagliate su come i dati forniti nell'ambito del TFTP possono essere e sono effettivamente usati e i vari casi concreti illustrati nella relazione congiunta sul valore di tali dati e nel contesto della presente verifica costituiscono un considerevole passo avanti nell'ulteriore spiegazione del funzionamento e del valore aggiunto del TFTP.

Sulla base delle informazioni e delle spiegazioni ricevute dal Tesoro, da Europol, dal fornitore designato e dai supervisori indipendenti, e della verifica dei documenti rilevanti e di un campione rappresentativo di ricerche effettuate sui dati forniti nell'ambito del TFTP, la Commissione ritiene che l'accordo, e le sue salvaguardie e controlli, vengano correttamente attuati, e che il Tesoro abbia tenuto conto delle conclusioni della seconda verifica congiunta.

Europol sta svolgendo i suoi compiti di controllo in piena conformità con l'articolo 4, sulla base dei dettagliati e regolarmente aggiornati documenti giustificativi ricevuti dal Tesoro. Il meccanismo di supervisione sta funzionando senza difficoltà e garantisce effettivamente che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5. Tutti i dati non estratti sono cancellati ogni sei mesi, in modo da garantire che tutti questi dati siano eliminati al più tardi cinque anni dopo il ricevimento. L'esame regolare, svolto dal Tesoro, dei dati estratti, include la valutazione del periodo di conservazione dei dati. Sul sito web del Tesoro sono state inserite informazioni rilevanti sul procedimento di rettifica dei dati.

La Commissione propone che gli Stati membri valutino l'eventualità di fornire un feedback regolare sui dati TFTP ricevuti dal Tesoro, cosa che potrebbe ulteriormente migliorare la qualità e la quantità delle informazioni scambiate ai sensi degli articoli 9 e 10. La Commissione incoraggia Europol a portare avanti il suo impegno di attiva promozione della conoscenza del TFTP così come di sostegno agli Stati membri che ricercano il suo consiglio e la sua esperienza per preparare le richieste ex articolo 10.

È importante che Europol continui a svolgere il suo ruolo di controllo ai sensi dell'articolo 4 in modo così scrupoloso e indipendente come adesso. La Commissione continuerà le discussioni sull'interpretazione dell'articolo 15 riguardante il diritto di accesso alla luce delle risposte che il Tesoro darà in futuro. La Commissione raccomanda infine che il Tesoro continui a valutare la necessità dei dati estratti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7., dell'accordo.

Nell'ambito della verifica il Tesoro ha confermato per iscritto la validità delle garanzie date durante le consultazioni del 2013. Il Tesoro ha dichiarato che, dall'entrata in vigore dell'accordo TFTP nell'agosto 2010, il Governo statunitense – inclusi tutti i dipartimenti e le agenzie – non ha raccolto dati di messaggistica finanziaria dal fornitore designato nell'Unione europea, se non come autorizzato dall'accordo TFTP. Il Tesoro ha anche affermato che, durante tale periodo, il Governo USA non ha notificato al fornitore designato nell'UE o al fornitore designato negli Stati Uniti alcuna ordinanza di produzione di dati conservati nell'UE, eccezion fatta per quanto autorizzato dall'articolo 4 dell'accordo TFTP. Il Tesoro ha altresì confermato che gli Stati Uniti hanno agito e intendono agire nel pieno rispetto degli impegni relativi all'accordo TFTP.

Una verifica periodica dell'accordo è essenziale per garantirne la corretta attuazione, per costruire una relazione di fiducia fra le Parti contraenti e per fornire alle parti interessate rassicurazioni quanto all'utilità dello strumento TFTP. La Commissione e il Tesoro hanno convenuto di effettuare la prossima verifica congiunta ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo nella seconda metà del 2015.

Il funzionamento dell'accordo, il procedimento della verifica congiunta, gli esiti e le raccomandazioni sono esposti in dettaglio nel documento di lavoro dei Servizi della Commissione allegato alla presente relazione.

[1] GU L 195 del 27.7. 2010, pag. 5.

[2] SEC(2011) 438 final.

[3] SWD(2012) 454 final.

[4] COM (2013) 843 final del 27.11.2013.