RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa alla verifica congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi /* COM/2014/0513 final */
RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa
alla verifica
congiunta dell'attuazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati
Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica
finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di
controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi L'accordo tra l'Unione
europea e gli Stati Uniti d'America sul trattamento e il trasferimento di dati
di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del
programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (Terrorist
Finance Tracking Program ‑ TFTP) è entrato in vigore il 1°
agosto 2010[1]. Aspetti
procedurali L'articolo 13
dell'accordo prevede verifiche congiunte periodiche delle
disposizioni riguardanti le salvaguardie, i controlli e la reciprocità, svolte
da équipe di verifica dell'Unione europea e degli Stati Uniti, che
includono la Commissione europea, il Dipartimento del Tesoro statunitense e i
rappresentanti di due autorità per la protezione dei dati di Stati membri dell'UE,
ed eventualmente anche esperti di sicurezza e protezione dei dati e persone con
esperienza in campo giudiziario. La prima
verifica congiunta dell'accordo, svolta nel febbraio 2011[2], ha
riguardato i primi sei mesi dalla sua entrata in vigore (1° agosto 2010 – 31
gennaio 2011), e la seconda, svolta nell'ottobre 2012[3], ha
interessato i 12 mesi successivi (1° febbraio 2011 – 30 settembre 2012). Il 27
novembre 2013 la Commissione ha adottato la comunicazione riguardante la
relazione congiunta della Commissione e del Dipartimento statunitense del
Tesoro relativa al valore dei dati forniti nell'ambito del TFTP ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 6, dell'accordo[4]. Questa terza
verifica congiunta copre un periodo di 17 mesi (1° ottobre 2012 – 28 febbraio 2014).
Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, ai fini della verifica l'Unione europea
era rappresentata dalla Commissione europea e gli Stati Uniti dal Dipartimento
del Tesoro statunitense. L'équipe UE incaricata della verifica era guidata da
un alto funzionario della Commissione e constava in totale di tre membri del
personale della Commissione e dei rappresentanti di due autorità per la
protezione dei dati, di cui uno era anche l'esperto dell'équipe in materia
giudiziaria. Quanto ai tempi,
la terza verifica congiunta è stata effettuata in due fasi principali: il 1°
aprile 2014 all'Aia presso Europol e l'8 e il 9 aprile 2014 a Washington presso
il Dipartimento del Tesoro statunitense (in appresso: "il Tesoro"). La presente
relazione si basa sulle informazioni contenute nelle risposte scritte del
Tesoro al questionario UE inviato prima della verifica, sulle informazioni
ottenute dalle discussioni col personale del Tesoro, così come su informazioni
figuranti in altri documenti pubblici del Tesoro. Sono state inoltre utilizzate
informazioni fornite dal personale di Europol durante la verifica ed è stato
tenuto conto della relazione d'ispezione dell'autorità di controllo comune di
Europol (ACC) del marzo 2013. Per completare le informazioni disponibili, la
Commissione si è inoltre incontrata col fornitore designato da cui ha ricevuto
altri dati. Raccomandazioni
e conclusioni Il TFTP resta un
importante strumento di comunicazione di informazioni tempestive, precise ed
affidabili sulle attività associate a sospetti atti di finanziamento e
pianificazione del terrorismo, e contribuisce a individuare
e rintracciare i terroristi e le loro reti di supporto in tutto il mondo.
La Commissione si
compiace della maggiore trasparenza delle autorità statunitensi nel fornire informazioni
dimostranti il valore del TFTP nell'operato del controterrorismo internazionale.
Le informazioni dettagliate su come i dati forniti nell'ambito del TFTP possono
essere e sono effettivamente usati e i vari casi concreti illustrati nella
relazione congiunta sul valore di tali dati e nel contesto della presente
verifica costituiscono un considerevole passo avanti nell'ulteriore spiegazione
del funzionamento e del valore aggiunto del TFTP. Sulla base delle
informazioni e delle spiegazioni ricevute dal Tesoro, da Europol, dal fornitore
designato e dai supervisori indipendenti, e della verifica dei documenti
rilevanti e di un campione rappresentativo di ricerche effettuate sui dati
forniti nell'ambito del TFTP, la Commissione ritiene che l'accordo, e le sue salvaguardie
e controlli, vengano correttamente attuati, e che il Tesoro abbia tenuto conto
delle conclusioni della seconda verifica congiunta. Europol sta
svolgendo i suoi compiti di controllo in piena conformità con l'articolo 4,
sulla base dei dettagliati e regolarmente aggiornati documenti giustificativi
ricevuti dal Tesoro. Il meccanismo di supervisione sta funzionando senza
difficoltà e garantisce effettivamente che il trattamento dei dati avvenga nel
rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5. Tutti i dati non estratti
sono cancellati ogni sei mesi, in modo da garantire che tutti questi dati siano
eliminati al più tardi cinque anni dopo il ricevimento. L'esame regolare, svolto
dal Tesoro, dei dati estratti, include la valutazione del periodo di
conservazione dei dati. Sul sito web del Tesoro sono state inserite
informazioni rilevanti sul procedimento di rettifica dei dati. La Commissione
propone che gli Stati membri valutino l'eventualità di fornire un feedback regolare
sui dati TFTP ricevuti dal Tesoro, cosa che potrebbe ulteriormente migliorare
la qualità e la quantità delle informazioni scambiate ai sensi degli articoli 9
e 10. La Commissione incoraggia Europol a portare avanti il suo impegno di
attiva promozione della conoscenza del TFTP così come di sostegno agli Stati
membri che ricercano il suo consiglio e la sua esperienza per preparare le
richieste ex articolo 10. È importante che
Europol continui a svolgere il suo ruolo di controllo ai sensi dell'articolo 4 in
modo così scrupoloso e indipendente come adesso. La Commissione continuerà le
discussioni sull'interpretazione dell'articolo 15 riguardante il diritto di
accesso alla luce delle risposte che il Tesoro darà in futuro. La Commissione
raccomanda infine che il Tesoro continui a valutare la necessità dei dati
estratti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7., dell'accordo. Nell'ambito
della verifica il Tesoro ha confermato per iscritto la validità delle garanzie date
durante le consultazioni del 2013. Il Tesoro ha dichiarato che, dall'entrata in
vigore dell'accordo TFTP nell'agosto 2010, il Governo statunitense – inclusi
tutti i dipartimenti e le agenzie – non ha raccolto dati di messaggistica
finanziaria dal fornitore designato nell'Unione europea, se non come autorizzato
dall'accordo TFTP. Il Tesoro ha anche affermato che, durante tale periodo, il
Governo USA non ha notificato al fornitore designato nell'UE o al fornitore
designato negli Stati Uniti alcuna ordinanza di produzione di dati conservati
nell'UE, eccezion fatta per quanto autorizzato dall'articolo 4 dell'accordo TFTP.
Il Tesoro ha altresì confermato che gli Stati Uniti hanno agito e intendono
agire nel pieno rispetto degli impegni relativi all'accordo TFTP. Una verifica
periodica dell'accordo è essenziale per garantirne la corretta attuazione, per
costruire una relazione di fiducia fra le Parti contraenti e per fornire alle
parti interessate rassicurazioni quanto all'utilità dello strumento TFTP. La
Commissione e il Tesoro hanno convenuto di effettuare la prossima verifica
congiunta ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo nella seconda metà del 2015. Il funzionamento
dell'accordo, il procedimento della verifica congiunta, gli esiti e le
raccomandazioni sono esposti in dettaglio nel documento di lavoro dei Servizi
della Commissione allegato alla presente relazione. [1] GU L 195 del 27.7. 2010, pag. 5. [2] SEC(2011) 438 final. [3] SWD(2012) 454 final. [4] COM (2013) 843 final del 27.11.2013.