Bruxelles, 29.7.2014

COM(2014) 495 final

2014/0227(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione europea, con le Isole Fær Øer per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associ le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).

I negoziati tra le due parti sono stati portati a termine e sono sfociati nel progetto di accordo accluso, che è conforme alle direttive di negoziato impartite dal Consiglio.

La Commissione propone al Consiglio di:

decidere in merito alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo a nome dell'Unione europea.

2.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 186 e sull'articolo 218, paragrafi 5 e 8, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2014/0227 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) (di seguito: "Orizzonte 2020"), è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 .

(2)In data 18 marzo 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione, con le Isole Fær Øer, per la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associ le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020.

(3)Visto l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata a nome dell'Unione la firma dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo da firmare è accluso alla presente decisione.



Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del medesimo.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente


SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 2  

Strategia politica e coordinamento per le direzioni generali RTD, JRC, AGRI, EAC, CNECT, ENER, ENTR e MOVE.

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 3

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa 

Associare le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020). La partecipazione delle Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 in qualità di paese associato dev'essere vista come il proseguimento della partecipazione delle medesime al Settimo programma quadro.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

Attività ABM/ABB interessate

Rafforzare la leadership industriale e la competitività dell'Unione europea in un contesto globale e rafforzare l'eccellenza della ricerca unionale.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Il presente accordo dovrebbe consentire alle Isole Fær Øer e all'Unione di trarre reciproco vantaggio dalla partecipazione a Orizzonte 2020, il nuovo programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) dell'Unione, e di accrescere e intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune.

1.4.4    Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

- Numero di proposte presentate dalle Isole Fær Øer rispetto al numero totale di proposte selezionate per il finanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, nel suo complesso e nei diversi pilastri del programma quadro.

- Numero di richiedenti delle Isole Fær Øer sul totale delle proposte presentate e selezionate ai fini del finanziamento.

- Numero di soggetti delle Isole Fær Øer che hanno ottenuto un finanziamento e quota dei finanziamenti ottenuti nel programma specifico Orizzonte 2020 rispetto alla partecipazione relativa delle Isole Fær Øer a tale programma.

- Numero di convenzioni di sovvenzione faroesi firmate.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

La presente decisione consentirà alle Isole Fær Øer di partecipare alla maggior parte degli inviti a presentare proposte di Orizzonte 2020 in qualità di paese associato e ai suoi organismi di ricerca di ottenere finanziamenti ove siano selezionati. Le Isole Fær Øer dovranno versare un contributo finanziario per godere dello status di paese associato.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Per partecipare al programma quadro in veste di paese associato, le Isole Fær Øer versano un contributo finanziario annuo che confluisce nel bilancio dell'UE.

Data la stretta prossimità delle Fær Øer all'Unione europea, la cooperazione con tale vicino nordeuropeo contribuirà a sua volta a rafforzare l'eccellenza e la competitività dell'Unione in campo scientifico.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Essendo state associate al Settimo programma quadro di ricerca dell'Unione europea (7º PQ) dal 2010, le Isole Fær Øer hanno già dimestichezza con la cooperazione con l'Unione europea nel campo della ricerca e dell'innovazione e possono avvalersi dei progetti e delle azioni coronati da successo sovvenzionati nell'ambito del 7º PQ.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Orizzonte 2020 è compatibile con altri strumenti di finanziamento unionali.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020

   Incidenza finanziaria dall'1.1.2014 al 31.12.2023

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 4  

Dal bilancio 2014

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

☑ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni. 

La Commissione valuterà con cadenza periodica tutte le azioni svolte nell'ambito del presente accordo, la cui attuazione sarà a sua volta oggetto di un monitoraggio periodico da parte del comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l'innovazione istituito dall'articolo 4 dell'accordo. Tale valutazione riguarderà gli aspetti seguenti.

a) Indicatori di efficienza relativi al programma specifico Orizzonte 2020:

- numero di proposte presentate dalle Isole Fær Øer rispetto al numero totale di proposte selezionate per il finanziamento nell'ambito di Orizzonte 2020, nel suo complesso e nei diversi pilastri del programma quadro;

- numero di richiedenti delle Isole Fær Øer sul totale delle proposte presentate e selezionate ai fini del finanziamento;

- numero di soggetti delle Isole Fær Øer che hanno ottenuto un finanziamento e quota dei finanziamenti ottenuti nel programma specifico Orizzonte 2020 rispetto alla partecipazione relativa delle Isole Fær Øer a tale programma;

- numero di convenzioni di sovvenzione firmate con soggetti delle Isole Fær Øer.

b) Raccolta di informazioni:

sulla base dei dati ricavati dal programma Orizzonte 2020, su richiesta e sulla base delle informazioni scambiate in sede di comitato UE-Fær Øer.

c) Valutazione complessiva:

la Commissione valuterà la partecipazione complessiva delle Isole Fær Øer al programma Orizzonte 2020 tenendo conto della durata della loro associazione.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Non sono stati individuati rischi.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L'allegato III dell'accordo riporta le norme che disciplinano il contributo finanziario delle Isole Fær Øer a Orizzonte 2020.

L'accordo prevede un riesame del fattore di proporzionalità che disciplina il contributo finanziario delle Fær Øer al programma (sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi ad azioni dirette e indirette nell'ambito di Orizzonte 2020 negli anni 2014-2016). Detto riesame si svolgerà nel quarto anno di applicazione dell'accordo.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.d.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Tali misure sono stabilite nell'allegato IV dell'accordo sul controllo finanziario dei partecipanti faroesi ai programmi previsti dall'accordo.

Quando l'attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività.

Gli audit finanziari dell'Unione saranno svolti dal suo personale o da esperti contabili riconosciuti conformemente alla legislazione della parte sottoposta all'audit. L'Unione sceglierà liberamente questi ultimi curando di evitare eventuali conflitti di interessi che possano esserle fatti presenti dalla parte oggetto dell'audit. In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre la salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione attraverso controlli efficaci e, qualora dovessero emergere irregolarità, mediante l'adozione di sanzioni e misure dissuasive e proporzionate.

Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell'attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 883/2013.

In particolare i contratti devono prevedere i seguenti punti:

- l'introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso l'esecuzione di verifiche e controlli sui lavori eseguiti;

- lo svolgimento di controlli amministrativi nell'ambito delle misure antifrode, conformemente ai regolamenti nn. 2185/96 e 883/2013;

- l'applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità dolose o colpose nell'attuazione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, con un meccanismo di "lista nera";

- il fatto che le decisioni adottate dalla Commissione in applicazione dell'articolo 299 del TFUE per eseguire il recupero degli importi dovuti e non corrisposti dai beneficiari faroesi in seguito alla loro partecipazione a Orizzonte 2020 saranno esecutive nelle Isole Fær Øer;

- inoltre, e come misura di routine, il personale responsabile della direzione generale della Ricerca e dell'innovazione eseguirà un programma di controlli riguardanti gli aspetti scientifici e di bilancio, l'unità Audit interno della DG Ricerca e innovazione svolgerà un audit interno e la Corte dei conti europea condurrà ispezioni in loco.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
Denominazione

Diss./Non diss. 5

di paesi EFTA 6

di paesi candidati 7

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

1a

08.01.05

08.01.05.01

08.01.05.03

Non diss.

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Numero
[…][Denominazione………………………………………...……….]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

1a

Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: <…….>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 8  

Numero della linea di bilancio 08.01.05

(3)

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,609

Numero della linea di bilancio 08.01.05.01

(4)

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,574

Numero della linea di bilancio 08.01.05.03

(5)

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,035



TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(6)

Pagamenti

(7)

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(8)

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,609

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1a

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

= 6+8

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,609

Pagamenti

= 7+8

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,609



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,084

Mio EUR (al terzo decimale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,693

Pagamenti

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,693

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 9

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 10 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,084

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,084

Esclusa la RUBRICA 5 11 del quadro finanziario pluriennale

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Risorse umane

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,082

0,574

Altre spese
di natura amministrativa

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,005

0,035

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5

del quadro finanziario pluriennale

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,087

0,609

TOTALE

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,099

0,693

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

08 01 05 01 (ricerca indiretta)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 12

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 13

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, INT e END – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Preparazione delle riunioni del comitato misto di cui all'articolo 4 dell'accordo; missioni atte a garantire il corretto funzionamento e l'attuazione dell'accordo; riesame periodico e monitoraggio dell'accordo.

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 14 .

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

   La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 15

Anno
N

2014

Anno
N+1

2015

Anno
N+2

2016

Anno
N+3

2017

2018

2019

2020

Articolo 6013

p.m.

1,262

1,335

1,427

1,521

1,610

1,719

1,879

* Gli importi per il periodo 2014-2020 sono in Mio EUR e sono da considerarsi indicativi. Il contributo finale chiesto terrà conto delle rettifiche apportate nel corso dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Linee di bilancio: 02.045001, 05.095001, 06.035001, 08.025001, 09.045001, 10.025001, 15.035001, 32.045001 e gli stanziamenti provenienti dal contributo finanziario di Stati terzi (ossia non membri dello Spazio economico europeo) a Orizzonte 2020.

Il contributo delle Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 sarà proporzionale al loro prodotto interno lordo; a tal fine verrà preso come riferimento il PIL dell'UE 28. Il calcolo del rapporto sarà effettuato sulla base delle ultime statistiche di Eurostat, disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell'Unione europea per lo stesso anno.

Il fattore di proporzionalità ottenuto per il 2014 è pari a 0,014%.

Per il 2014 il contributo stimato al programma quadro Orizzonte 2020 sulla base del PIL del 2012 (fonte: Eurostat) ai prezzi di mercato ammonta a 1,263 Mio EUR.

PIL UE 28

12 967 102,60

PIL Isole Fær Øer

1 810,30

Rapporto

0,014%

Contributo stimato (Mio EUR)

Anno

Bilancio

Totale contributo stimato

2014

9 043,6

1,263

2015

9 560,0

1,335

2016

10 223,7

1,427

2017

10 893,8

1,521

2018

11 532,0

1,610

2019

12 317,5

1,719

2020

13 462,6

1,879

Totale

77 033,2

10,754

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(2) ABM: activity-based management (gestione per attività) – ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(3) A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(4) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(5) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(6) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(7) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(8) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(9) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(10) Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".
(11) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(12) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(13) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(14) Cfr. punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).
(15) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 29.7.2014

COM(2014) 495 final

ALLEGATO

alla

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020, il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)


ALLEGATO

ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

TRA

L’UNIONE EUROPEA E LE ISOLE FÆR ØER

CHE ASSOCIA LE ISOLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020, IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E INNOVAZIONE (2014-2020)

L’UNIONE EUROPEA,

in seguito denominata “l’Unione”,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLE FÆR ØER,

in seguito denominato “le Fær Øer”,

dall’altra,

in seguito congiuntamente denominati “le parti”,

CONSIDERANDO che Orizzonte 2020, il programma quadro unionale di ricerca e innovazione (2014-2020) (di seguito: “Orizzonte 2020”), è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 . Il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 è stato adottato con la decisione 2013/743/UE del Consiglio 2 ;

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 7 di Orizzonte 2020, le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione di paesi associati a Orizzonte 2020, compreso il contributo finanziario basato sul prodotto interno lordo del paese associato, sono determinate per mezzo di accordi internazionali fra l’Unione e i paesi associati;

CONSIDERANDO che i ricercatori faroesi hanno già partecipato con successo a progetti finanziati dall’Unione e considerati l’importanza dell’attuale cooperazione scientifica e tecnologica tra le Fær Øer e l’Unione e il loro interesse reciproco a rafforzare la ricerca e l’innovazione nel quadro della realizzazione dello Spazio europeo della ricerca;

CONSIDERANDO l’interesse di entrambe le parti a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo nelle Fær Øer, da un lato, e ai programmi quadro unionali di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altro;

RICONOSCENDO la particolare situazione delle Isole Fær Øer, caratterizzate da piccole dimensioni territoriali e da una popolazione ridotta, nonché dalla loro stretta prossimità all’Unione in quanto paese vicino nordeuropeo;

CONSIDERANDO che il governo delle Fær Øer conclude questo accordo a nome del Regno di Danimarca in conformità alla legge sulla conclusione degli accordi di diritto internazionale da parte del governo delle Fær Øer;

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito: “TFUE”), il presente accordo e qualsiasi attività svolta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con le Fær Øer nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Campo di applicazione

1.Le Fær Øer partecipano in qualità di paese associato, secondo le modalità e alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, a Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) Orizzonte 2020 3 , dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 4 e dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 5 .

1 bis.Il regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 , si applica alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle comunità della conoscenza e dell’innovazione.

2.Tutti gli atti derivanti dagli atti di cui al paragrafo 1, ivi compresi gli atti che istituiscono le strutture necessarie per l’attuazione di Orizzonte 2020 mediante attività di ricerca ai sensi degli articoli 185 e 187 del TFUE, sono applicabili nelle Fær Øer.

3.Oltre all’associazione di cui al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:

a)regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle Fær Øer e nell’Unione e sulla pianificazione di dette politiche;

b)scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c)la trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca nelle Fær Øer e nell’Unione, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d)riunioni congiunte;

e)visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;

f)contatti regolari e intensi tra responsabili di programmi o responsabili di progetti delle Fær Øer e dell’Unione;

g)la partecipazione di esperti a seminari, simposi e laboratori.

ARTICOLO 2

Modalità e condizioni riguardanti l’associazione delle Fær Øer

a Orizzonte 2020

1.Fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici delle Fær Øer possono partecipare alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione. Agli organismi di ricerca delle Fær Øer si applicano le stesse modalità e condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi dell’Unione applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nell’Unione, tenuto conto degli interessi reciproci dell’Unione e delle Fær Øer.

Fatte salve le modalità e condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione e il Centro comune di ricerca della Commissione europea possono partecipare ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer in settori analoghi a quelli di Orizzonte 2020 alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici delle Fær Øer. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato a Orizzonte 2020 sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro, purché il paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici delle Fær Øer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

2.A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, le Fær Øer versano per ogni anno di validità di Orizzonte 2020 un contributo finanziario al bilancio annuale dell’Unione. Il contributo finanziario delle Fær Øer viene aggiunto all’importo degli stanziamenti di impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell’Unione per far fronte agli obblighi finanziari derivanti dalle varie attività necessarie per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione di Orizzonte 2020. Le disposizioni che disciplinano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle Fær Øer sono stabilite all’allegato III.

3.I rappresentanti delle Fær Øer partecipano in qualità di osservatori ai comitati istituiti nell’ambito di Orizzonte 2020. Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle Fær Øer durante le votazioni. Le Fær Øer sono informate del risultato di tali votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese le procedure relative al ricevimento di informazioni e documenti, che si applicano ai rappresentanti degli Stati membri.

4.I rappresentanti delle Fær Øer partecipano al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca in conformità al regolamento interno di tale consiglio di amministrazione.

5.Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti delle Fær Øer che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo o a riunioni organizzate dall’Unione e connesse con l’attuazione di Orizzonte 2020 sono rimborsate dall’Unione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

ARTICOLO 3

Rafforzamento della cooperazione

1.Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni vigenti, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l’entrata e l’uscita dal loro territorio dei beni destinati a essere utilizzati in tali attività.

2.Le parti garantiscono che non saranno imposti prelievi o oneri fiscali sul trasferimento di fondi tra l’Unione e le Fær Øer qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.



ARTICOLO 4

Comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l’innovazione

1.È istituito un comitato misto denominato “comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l’innovazione”, incaricato di:

a)garantire, valutare e verificare lo stato di attuazione del presente accordo;

b)esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;

c)avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle Fær Øer e dell’Unione in materia di ricerca nonché sulla pianificazione di dette politiche e sulle prospettive della cooperazione;

d)apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

2.Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l’innovazione, composto da rappresentanti della Commissione e delle Fær Øer, adotta il proprio regolamento interno.

3.Il comitato UE-Fær Øer per la ricerca e l’innovazione si riunisce su richiesta di una delle parti. Il comitato lavora su base continuativa mediante scambio di documenti, e-mail e altri mezzi di comunicazione.

ARTICOLO 5

Disposizioni finali

1.Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.

2.Il presente accordo è concluso per la durata di Orizzonte 2020. Esso entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l’entrata in vigore dell’accordo. Esso si applica in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all’accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia dell’accordo.

3.Se una delle parti informa l’altra parte di non essere intenzionata a concludere il presente accordo, si conviene che:

l’Unione rimborsa alle Fær Øer il loro contributo al bilancio annuale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2,

tuttavia, gli stanziamenti impegnati dall’Unione in relazione alla partecipazione di soggetti giuridici faroesi alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dall’Unione da tali rimborsi,

i progetti e le attività avviate durante l’applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della notifica di cui al paragrafo 2 sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

4.Ove decida di modificare Orizzonte 2020, l’Unione notifica alle Fær Øer il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte sua. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le Fær Øer possono mettere fine al presente accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione dell’Unione.

5.Ove l’Unione adotti un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, su richiesta di una delle parti può essere rinegoziato o rinnovato un nuovo accordo alle condizioni concordate di comune intesa.

6.Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il TFUE, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio delle Fær Øer.

7.Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese e faroese, ciascun testo facente ugualmente fede.



ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE E DELLE FÆR ØER

Ai fini del presente accordo, per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto unionale o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.

I.    Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici delle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020

1.La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer alle azioni indirette di Orizzonte 2020 e il relativo finanziamento seguono le condizioni fissate, per i paesi associati, dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 e seguono altresì le modalità e le condizioni fissate o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati.

Qualora l’Unione adotti disposizioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, le Fær Øer devono essere autorizzate a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, in conformità alle decisioni e ai regolamenti che sono stati o saranno adottati per istituire tali strutture.

I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, agli strumenti finanziari istituiti nell’ambito di Orizzonte 2020.

2.I soggetti giuridici delle Fær Øer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici dell’Unione europea, ai fini della selezione di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione nell’ambito di Orizzonte 2020.

3.In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (di seguito: “il regolamento finanziario”) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento finanziario, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dall’Unione con un soggetto giuridico delle Fær Øer per la realizzazione di un’azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e di revisioni contabili da parte della Commissione o della Corte dei conti dell’Unione europea, o sotto l’autorità di queste due istituzioni. Le autorità competenti delle Fær Øer provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l’assistenza ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per l’esecuzione di tali controlli e revisioni.



II.    Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi e ai progetti di ricerca delle Fær Øer

1.La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione o al diritto unionale, a progetti dei programmi di ricerca e sviluppo delle Fær Øer può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle Fær Øer. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate, ove necessario, unitamente a uno o più soggetti giuridici delle Fær Øer.

2.Fatti salvi il paragrafo 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca delle Fær Øer nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte nonché di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l’attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici faroesi e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le Fær Øer e l’Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca faroesi nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle Fær Øer in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale applicabili ai soggetti giuridici non faroesi che partecipano ai progetti di ricerca delle Fær Øer nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici non faroesi non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici dell’Unione sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa dei costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

3.Le proposte di ricerca in tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca faroese (Granskingarráðið).

4.Le Fær Øer informano regolarmente l’Unione in merito ai programmi faroesi in corso di svolgimento e alle opportunità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.



ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.    Applicazione

Ai fini del presente accordo si intende per:

1.“proprietà intellettuale”, la definizione data dall’articolo 2 della convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967;

2.“conoscenze”, i risultati, ivi comprese le informazioni, tutelabili o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati di protezione complementare o di altre forme di tutela equiparabili.

II.    Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1.Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con le pertinenti convenzioni internazionali applicabili alla parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma 1967).

2.I soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano alle azioni indirette di Orizzonte 2020 sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o dai contratti conclusi con l’Unione; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1.

3.Quando partecipano a un’azione indiretta nell’ambito di Orizzonte 2020, attuata conformemente agli articoli 185 e 187 del TFUE, i soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer sono titolari dei diritti e degli obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito di Orizzonte 2020 nonché dalle disposizioni delle pertinenti convenzioni di sovvenzione.

4.I soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca faroesi sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle Fær Øer che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca in conformità al punto 1.



III.    Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale generati dalle parti nel corso delle attività svolte a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)la parte che genera la proprietà intellettuale ne è titolare. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere determinato, le parti condividono la titolarità della proprietà intellettuale.

b)la parte titolare concede all’altra parte diritti di accesso alla proprietà intellettuale e facoltà di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle pubblicazioni scientifiche delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati, riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività svolte nell’ambito del presente accordo o siano collegati a esse, è concessa a titolo gratuito all’altra parte una licenza non esclusiva, irrevocabile e valida in tutti i paesi che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere, a meno che ciò sia in contrasto con diritti di proprietà intellettuale esistenti di terze parti;

b)tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati e informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma della presente sezione, devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli di coloro che rifiutino espressamente di essere citati. Esse devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno congiunto ricevuto dalle parti.

3.Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte a norma del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b)ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo, la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità tali informazioni riservate come informazioni classificate a organismi o persone sotto la sua autorità, imponendo loro l’obbligo di mantenerle riservate;

c)previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito a norma della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta e ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

d)le informazioni riservate di carattere non documentale e ogni altra informazione confidenziale o segreta fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra i rappresentanti delle parti indette a norma del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di azioni indirette rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale delle informazioni prima che queste siano comunicate, a norma della lettera a);

e)ciascuna parte si impegna a garantire che le informazioni riservate ricevute a norma delle lettere a) e c) siano controllate secondo quanto stabilito nel presente accordo. Se una delle parti si rende conto di non essere in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di diffusione di cui alle lettere a) e c), o di non essere presumibilmente in grado di farlo in futuro, ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un’adeguata linea di azione.



ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE FÆR ØER A ORIZZONTE 2020

I.    Calcolo del contributo finanziario delle Fær Øer

1.Il contributo finanziario delle Fær Øer a Orizzonte 2020 è stabilito su base annua in proporzione e a complemento dell’importo disponibile ogni anno nel bilancio generale dell’Unione europea per gli stanziamenti di impegno necessari per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione di Orizzonte 2020.

2.Il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario delle Fær Øer si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle Fær Øer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione. Tali rapporti sono calcolati, per gli Stati membri, in base alle statistiche più recenti della Commissione (Eurostat) disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell’Unione europea per lo stesso anno e, per le Fær Øer, in base ai dati statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall’Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle Fær Øer disponibili al momento della pubblicazione del progetto di bilancio dell’Unione.

3.La Commissione comunica alle Fær Øer, quanto prima e comunque non oltre il 1º settembre dell’anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

gli importi degli stanziamenti di impegno che figurano nello stato delle spese del progetto di bilancio dell’Unione europea corrispondenti a Orizzonte 2020;

l’importo stimato, ricavato dal progetto di bilancio dell’Unione, dei contributi finanziari corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer a Orizzonte 2020, in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione, la Commissione comunica alle Fær Øer, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione delle Fær Øer, gli importi definitivi di cui al paragrafo 1.

Nel quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, le parti riesaminano il fattore di proporzionalità in base al quale viene determinato il contributo finanziario delle Fær Øer, sulla base dei dati relativi alla partecipazione dei soggetti giuridici faroesi alle azioni dirette e indirette nell’ambito di Orizzonte 2020 nel periodo 2014-2016.

II.    Pagamento del contributo finanziario delle Fær Øer

1.Al più tardi entro gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta alle Fær Øer una richiesta di fondi per i contributi dovuti a norma del presente accordo.

Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

sei dodicesimi del contributo delle Fær Øer entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta presentata in gennaio sono calcolati in base all’importo stabilito nello stato delle entrate del progetto di bilancio: il relativo conguaglio avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi presentata non oltre il mese di giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dall’applicazione in via provvisoria dell’accordo medesimo. Se presentata dopo il 15 giugno, tale richiesta prevede il versamento entro 30 giorni dei dodici dodicesimi del contributo faroese, calcolato in base all’importo stabilito nello stato delle entrate del bilancio.

2.Il contributo delle Fær Øer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle Fær Øer sono accreditati ai programmi dell’Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio annuale dell’Unione. Il regolamento finanziario si applica alla gestione degli stanziamenti.

3.Il contributo dovuto dalle Fær Øer in virtù del presente accordo è versato entro i termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte delle Fær Øer, di interessi di mora sull’importo restante alla data di scadenza. Il tasso di interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l’attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle Fær Øer al programma per l’esercizio finanziario considerato in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall’invio alle Fær Øer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano all’Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti già conclusi relativi all’esecuzione di determinate azioni indirette.

4.Entro il 31 maggio dell’anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara e invia a fini informativi alle Fær Øer un prospetto dello stato delle risorse assegnate a Orizzonte 2020 per tale esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

5.Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle Fær Øer. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute in seguito a trasferimenti, annullamenti, riporti, disimpegni o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell’esercizio finanziario. Il conguaglio ha luogo al momento del secondo versamento per l’esercizio finanziario successivo e nel luglio 2021 per l’ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2023.



ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI FAROESI AI PROGRAMMI CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I.    Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.    Controlli

1.In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 7 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione 8 (di seguito: “le modalità di applicazione”) nonché alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti nelle Fær Øer contengono disposizioni per consentire al personale della Commissione o ad altre persone da essa incaricate di effettuare in qualsiasi momento controlli di natura scientifica, finanziaria, tecnica o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti.

2.Il personale della Commissione o della Corte dei conti europea e le altre persone incaricate dalla Commissione hanno adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti (sia su supporto elettronico che su supporto cartaceo), nonché a tutte le informazioni necessarie per svolgere tali controlli in loco, purché tale diritto di accesso sia espressamente menzionato nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La mancata concessione di tale diritto di accesso sarebbe considerata una violazione dell’obbligo di giustificare i costi e, di conseguenza, una violazione potenziale delle convenzioni di sovvenzione.

3.I controlli possono essere effettuati dopo lo scadere del programma o del presente accordo, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

III.    Controlli in loco

1.Nell’ambito del presente accordo, la Commissione (OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e ispezioni in loco presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti faroesi, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio 9 .

2.I controlli e le ispezioni in loco sono preparati e svolti dalla Commissione in stretta collaborazione con l’Ufficio nazionale di controllo (Landsgrannskoðanin), il quale deve essere informato con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle ispezioni così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari delle competenti autorità faroesi possono partecipare ai controlli e alle ispezioni in loco.

3.Se le autorità faroesi interessate lo desiderano, i controlli e le ispezioni in loco sono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.Qualora i soggetti partecipanti al programma oppongano resistenza a un controllo o a un’ispezione in loco, le autorità faroesi, operando in conformità alle norme e ai regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine il controllo o l’ispezione.

5.La Commissione informa prima possibile le autorità faroesi competenti di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità circa i risultati dei controlli e delle ispezioni.

IV.    Informazione e consultazione

1.Ai fini di un’adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle Fær Øer e dell’Unione si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, ed effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

2.Le autorità faroesi competenti informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti di cui al presente accordo.

V.    Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell’ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge faroese e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri o delle Fær Øer le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti.

VI.    Misure e sanzioni amministrative

Fatta salva l’applicazione del diritto penale faroese, la Commissione può adottare misure e sanzioni amministrative in forza del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio 10 .

VII.    Riscossione ed esecuzione

Le decisioni rientranti nel presente accordo, adottate dalla Commissione nell’ambito di Orizzonte 2020 e che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nelle Fær Øer. Se la Commissione lo richiede, l’autorità designata dal governo delle Fær Øer avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la decisione della Commissione è trasmessa al tribunale faroese, che si limita a verificarne l’autenticità, dall’autorità designata a tal fine dal governo delle Fær Øer, che ne informa la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali faroesi. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti che vedono la partecipazione di soggetti faroesi. La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente per l’esame della legittimità della decisione della Commissione e per l’eventuale sospensione dell’esecuzione. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza della giurisdizione faroese.

(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
(2) Decisione del Consiglio che stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(3) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104.
(4) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81.
(5) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965.
(6) Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).
(7) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 298 del 26.10.2012).
(8) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012).
(9) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(10) Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995).