Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua l'accordo europeo concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne /* COM/2014/0452 final - 2014/0212 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Finalità Le parti sociali settoriali del trasporto per
vie navigabili interne a livello dell'UE (la European Barge Union,
l'Organizzazione europea dei capitani e la Federazione europea dei lavoratori
dei trasporti) hanno negoziato, di propria iniziativa, un accordo su taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie
navigabili interne (TVN), in conformità all'articolo 155,
paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le
parti sociali settoriali hanno ritenuto che la direttiva 2003/88/CE[1] (la direttiva
sull'orario di lavoro) non abbia soddisfatto le esigenze del settore. I negoziati si sono svolti tra gennaio 2008 e
novembre 2011. L'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne
("l'accordo") è stato concluso il 15 febbraio 2012. Le parti
firmatarie hanno presentato l'accordo alla Commissione europea, richiedendone
l'attuazione in base ad una decisione del Consiglio su proposta della
Commissione, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE. 1.2. Disposizioni vigenti relative
alla proposta L'orario di lavoro dei lavoratori mobili del
TVN nell'UE è disciplinato dalla direttiva 2003/88/CE, che fissa prescrizioni
minime comuni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per quanto
riguarda i periodi di riposo giornaliero e settimanale, i limiti numerici
all'orario di lavoro massimo settimanale, le ferie annuali e il lavoro
notturno, nell'interesse della salute e della sicurezza dei lavoratori sul
luogo di lavoro. Le attività dei lavoratori mobili in diversi
settori dei trasporti, compresa la navigazione interna, erano originariamente
escluse dal campo di applicazione della direttiva sull'orario di lavoro
del 1993[2].
Nel 2000 tali attività sono state integrate nel suo campo di applicazione
mediante una direttiva di modifica, con effetto a decorrere dal
1° agosto 2003[3].
In quella fase, tuttavia, non è stato possibile pervenire ad un accordo
sull'inclusione di tutti i lavoratori di tali settori nell'ambito delle
prescrizioni generali della direttiva in materia di periodi minimi di riposo
giornaliero e settimanale o di limiti al lavoro notturno, a causa delle
peculiari condizioni di lavoro e delle caratteristiche particolari delle loro
attività. Si è pertanto previsto[4]
che gli Stati membri dovessero adottare le misure necessarie per garantire che
tali lavoratori avessero diritto ad un "riposo adeguato"[5], senza quantificare
tale riposo. L'articolo 14 della direttiva sull'orario
di lavoro permette tuttavia che altri strumenti dell'UE stabiliscano
prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per determinate
occupazioni o attività[6].
La presente proposta stabilisce dunque tali prescrizioni per i lavoratori
mobili del TVN. L'accordo concluso dalle parti sociali del TVN tiene conto
della direttiva sull'orario di lavoro e propone varie prescrizioni specifiche
in linea con le caratteristiche specifiche del settore per quanto riguarda, in
particolare, il periodo di riferimento. L'accordo prevede inoltre un numero
minimo di ore di riposo giornaliero e settimanale e un numero massimo di ore di
lavoro notturno per rispondere alle specifiche condizioni di lavoro e alle
caratteristiche particolari del settore. L'accordo si applica sia al personale
di navigazione (membri dell'equipaggio) che al personale di bordo, copre il
trasporto commerciale di merci e di passeggeri e contiene disposizioni
specifiche per il lavoro stagionale sulle navi passeggeri. Esso non si applica
alle persone che gestiscono navi in proprio (proprietari-armatori). 1.3. Contesto generale Nei 28 Stati membri dell'UE circa 42 200
persone lavorano direttamente nel TVN, di cui 31 000 lavoratori mobili (il
73%)[7]. Circa 9 650
società operano nel settore del TVN. Nella parte occidentale dell'Europa
predominano le piccole società che detengono/gestiscono una nave. Sul Danubio,
al contrario, i proprietari di una sola chiatta costituiscono l'eccezione.
Complessivamente si contano in Europa oltre 16 000 navi (per il trasporto
di derrate secche, navi cisterna, rimorchiatori e spintori). Oltre il 75% del
TVN nell'UE è costituito dal trasporto transfrontaliero[8]. La rete navigabile interna dell'UE rappresenta
ogni anno 140 miliardi di tonnellate-chilometro di merci trasportate. La
rete è costituita da circa 37 000 km di vie navigabili interne,
fiumi, laghi e canali in 20 Stati membri. La navigazione interna è un modo di
trasporto delle merci non rumoroso ed efficiente dal punto di vista energetico.
Sul piano logistico essa svolge un ruolo fondamentale poiché assicura il
trasporto delle merci provenienti dai porti marittimi europei alle rispettive
destinazioni finali. Il suo consumo energetico per tonnellata-chilometro di
merci trasportate corrisponde al 17% circa del consumo del trasporto su strada
e al 50% del consumo del trasporto ferroviario[9]. L'assenza di norme UE in materia di limiti
numerici per il numero di ore di lavoro giornaliero, settimanale e notturno dei
lavoratori mobili nel TVN ha portato all'adozione di una grande varietà di
norme nazionali, il che ha creato difficoltà per le imprese di trasporto e non
ha garantito una protezione sufficiente per i lavoratori in tutti i casi. La
maggior parte dei lavoratori mobili del TVN ha ritmi di lavoro irregolari
rispetto ai lavoratori a terra, poiché i lavoratori mobili vivono e lavorano a
bordo della nave e trascorrono i loro periodi di riposo per lo più a bordo.
Essi sono assenti da casa per periodi più lunghi. Le navi operano normalmente
14 ore al giorno, cinque o sei giorni alla settimana, talvolta in modo
continuato per 24 ore al giorno. I periodi di forte carico di lavoro sono
seguiti da periodi di riposo e da periodi di minor carico di lavoro. Nel TVN
una parte considerevole dell'orario di lavoro medio è costituita solitamente da
periodi inattivi (ad esempio per le attese non pianificabili alle chiuse o
durante il caricamento e lo scaricamento dell'imbarcazione) anche durante le
ore notturne. Talvolta i viaggi possono richiedere più tempo del previsto a
causa di circostanze esterne, come le maree fluviali e le condizioni
meteorologiche. Ciò vale anche per il personale alberghiero
che lavora nel settore delle crociere fluviali sulle vie navigabili interne.
Una tipica nave da crociera fluviale con 150 passeggeri ha un equipaggio
composto da sei-otto membri, cui si aggiungono all'incirca altri
30 dipendenti per l'attività alberghiera[10].
Poiché la stagione della navigazione passeggeri dura approssimativamente otto
mesi, il personale alberghiero è lontano da casa per un periodo molto lungo. Nello studio "Market Observation
n. 12 - Analisi della situazione economica - Autunno 2010"[11], realizzato per conto
della Commissione europea, la situazione del personale alberghiero è descritta
come segue: "Non esistono attualmente accordi
salariali collettivi per il personale alberghiero impiegato sulle navi da
crociera fluviale, così che i salari vengono negoziati individualmente. Poiché
la stagione della navigazione passeggeri dura approssimativamente otto mesi, il
personale è lontano da casa per un periodo molto lungo; di conseguenza le ferie
annuali sono trascorse essenzialmente d'inverno, a casa, alla fine della
stagione. I dipendenti in questo segmento devono spesso affrontare giornate di
lavoro molto lunghe; l'alloggio per periodi prolungati in cabine di dimensioni
molto ridotte, condivise con un massimo di tre compagni, è un ulteriore fattore
di disagio." 1.4. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell'Unione L'UE si è impegnata a perseguire l'obiettivo
di un passaggio a modi di trasporto a minore consumo di energia, più ecologici
e più sicuri. Insieme al trasporto ferroviario e a quello marittimo a corto
raggio, il trasporto per vie navigabili interne può contribuire in modo
decisivo alla sostenibilità del sistema dei trasporti. Nella relazione
intermedia sull'attuazione del programma d'azione europeo integrato per il
trasporto sulle vie navigabili interne (NAIADES)[12], la Commissione ha
ribadito l'importanza del dialogo sociale in questo settore e ha riconosciuto i
negoziati delle parti sociali sull'orario di lavoro come una delle principali
componenti del capitolo "Occupazione e competenze" di NAIADES[13]. Nel settembre 2013 la Commissione europea ha
adottato il pacchetto NAIADES II, che copre il periodo 2014-2020[14]. Il pacchetto NAIADES
II comprende una comunicazione in cui si stabilisce un programma d'azione nei
seguenti settori: infrastrutture di qualità, qualità attraverso l'innovazione,
corretto funzionamento del mercato, qualità dell'ambiente grazie alle basse
emissioni, integrazione del trasporto per vie navigabili nelle catene
logistiche multimodali nonché operatori qualificati e posti di lavoro di
qualità. Inoltre, migliorare la qualità del lavoro e le
condizioni di lavoro, e in particolare rivedere la legislazione in vigore e
fornire un quadro legislativo UE più intelligente per l'occupazione e per la
salute e la sicurezza al lavoro sono altrettante azioni chiave nel quadro
dell'"Agenda per nuove competenze e per l'occupazione: Un contributo
europeo verso la piena occupazione"[15]. Consentire una concorrenza leale e parità di
condizioni per il settore del TVN è conforme all'obiettivo del Libro bianco sui
trasporti del 2011[16]
di dar vita a un autentico spazio unico europeo dei trasporti, eliminando tutti
gli ostacoli tra i sistemi nazionali. Un livello più elevato di convergenza e
l'applicazione di norme sociali e di altra natura sono parte integrante di
questa strategia. In particolare, il documento di lavoro dei
servizi della Commissione che accompagna il Libro bianco precisa inoltre che: "Le parti sociali stanno lavorando su
raccomandazioni volte a migliorare le condizioni di lavoro e di vita a bordo
delle navi, su disposizioni specifiche relative all'orario di lavoro, sui
profili professionali e gli obblighi in materia di equipaggio nell'UE e sulla
fissazione di norme minime per la formazione e l'istruzione, nonché su
raccomandazioni contro il dumping sociale e la concorrenza sleale nel settore
del trasporto per vie navigabili." 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DOCUMENTO ANALITICO 2.1. Consultazione delle parti
interessate L'articolo 155, paragrafo 1, del TFUE
dispone che le parti sociali a livello dell'UE possono stabilire, se lo
desiderano, relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. Il TFUE non fa loro
obbligo di consultare previamente altre parti. Poiché l'accordo europeo concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel TVN è stato concluso su
iniziativa delle parti sociali, la Commissione deve valutare l'opportunità di
un'azione dell'UE nel settore. I servizi della Commissione hanno redatto un
documento analitico che accompagna la presente proposta, in linea con gli
orientamenti in materia di valutazione dell'impatto[17]. Tale documento
fornisce un'analisi proporzionata che valuta l'impatto socioeconomico derivante
dall'attuazione dell'accordo. Nello studio esterno sui costi e sui benefici
legati all'attuazione dell'accordo[18],
i consulenti hanno individuato le autorità e le parti sociali pertinenti in
tutti gli Stati membri e hanno chiesto informazioni sulla legislazione
nazionale in materia di orario di lavoro per il settore del TVN e sul
potenziale impatto da loro previsto in seguito all'attuazione dell'accordo. 2.2. Documento analitico Le parti firmatarie hanno presentato l'accordo
alla Commissione europea, richiedendone l'attuazione in base ad una decisione
del Consiglio su proposta della Commissione, conformemente
all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE. Quando le parti sociali chiedono
congiuntamente l'attuazione del loro accordo in base ad una decisione del
Consiglio su proposta della Commissione in conformità all'articolo 155,
paragrafo 2, del TFUE, la Commissione può accettare o respingere la
richiesta di attuazione legislativa, ma non può modificare il testo
dell'accordo. La Commissione non può invitare le parti sociali a livello
dell'UE ad attuare l'accordo in maniera autonoma, in quanto ciò rientra nelle
prerogative delle parti sociali a norma dell'articolo 155,
paragrafo 2, del TFUE. La Commissione può dunque prendere in
considerazione soltanto due opzioni: 1. Non proporre l'attuazione dell'accordo
in base ad una decisione del Consiglio in conformità all'articolo 155,
paragrafo 2, del TFUE (scenario di base): per i
lavoratori mobili del TVN rimarrà in vigore l'attuale normativa UE, ossia la
direttiva 2003/88 sull'orario di lavoro e la direttiva 94/33/CE relativa alla
protezione dei giovani sul lavoro, ma non sarà emanata alcuna normativa
settoriale specifica sull'orario di lavoro a livello europeo. Lo scenario di base è fortemente
caratterizzato dalla legislazione nazionale e dai regolamenti in materia di
sicurezza in vigore in conformità ad accordi internazionali quali i regolamenti
concernenti il personale di navigazione sul Reno[19] e simili[20]. Di conseguenza la
legislazione nazionale è diversa e tale rimarrà in questo settore le cui
attività sono prevalentemente transfrontaliere. Non è prevista, a livello
dell'UE, alcuna limitazione espressa in unità di tempo sul periodo
minimo di riposo giornaliero e settimanale, sulle pause e sulla durata massima
del lavoro notturno. Inoltre il campo di applicazione della legislazione
nazionale varia nei diversi Stati membri. In alcuni Stati membri le norme si
applicano solo al personale di navigazione e, in alcuni casi, ai lavoratori
autonomi, ma non al personale di bordo. In altri Stati membri la normativa
sull'orario di lavoro per il settore si applica sia al personale di navigazione
che a quello di bordo. 2. Proporre l'attuazione dell'accordo in
base ad una decisione del Consiglio in conformità all'articolo 155,
paragrafo 2, del TFUE: la direttiva 2003/88/CE
sull'orario di lavoro e la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro saranno integrate da una direttiva che fisserà norme più
specifiche in materia di definizioni comuni e vincolanti riguardanti
l'organizzazione dell'orario di lavoro nel TVN. L'accordo riguarda i seguenti campi: limiti
all'orario di lavoro medio settimanale e giornaliero espressi in unità di
tempo, periodo di riferimento, ferie annuali, definizione di giorni di
lavoro e giorni di riposo, disposizioni speciali riguardanti il lavoro
stagionale sulle navi passeggeri, periodi minimi di riposo giornaliero e
settimanale, pause, durata massima del lavoro notturno, disposizioni speciali
in materia di orario di lavoro per i lavoratori di età inferiore a
18 anni, controlli di conformità ("verifiche"), situazioni di
emergenza, controllo sanitario e diritto di trasferimento per i lavoratori
notturni, protezione della sicurezza e della salute e ritmi di lavoro. L'accordo fornisce una definizione vincolante
e comune, espressa in unità di tempo, dei necessari periodi minimi di riposo
giornaliero e settimanale nonché dell'orario massimo di lavoro settimanale e
notturno. L'accordo si applicherà ai lavoratori mobili
che compongono il personale di navigazione e il personale di bordo.
Conformemente ai limiti sanciti dal TFUE, le parti sociali non hanno concordato
disposizioni in materia di orario di lavoro per i lavoratori autonomi. L'accordo contiene una norma relativa
all'applicazione delle "disposizioni più favorevoli"
(articolo 17, paragrafo 1). Ciò significa che, nel caso in cui una
normativa nazionale o contratti collettivi contengano attualmente disposizioni
più favorevoli per la protezione, esse devono rimanere invariate in seguito
all'attuazione dell'accordo. La presente proposta rispecchia le conclusioni del documento analitico
per quanto riguarda la classificazione delle opzioni strategiche. L'impatto della presente iniziativa sulle PMI,
essenzialmente piccole e microimprese, è limitato. Le piccole imprese
rappresentano una parte considerevole del settore. Il numero di piccole imprese
è proporzionalmente più elevato nella regione del Reno rispetto alla regione
del Danubio. Si tratta soprattutto di proprietari-armatori che gestiscono navi
in proprio. L'accordo non si applica ai proprietari-armatori. Nel corso dei negoziati sull'accordo, le PMI
sono state opportunamente rappresentate dall'ESO e i loro rappresentanti sono
stati tra i principali sostenitori dell'accordo, in quanto essi lo considerano
un'opportunità per ottenere l'armonizzazione mediante norme potenzialmente
semplificate in materia di orario di lavoro nel settore. Le PMI che impiegano lavoratori mobili e che
per questo rientrano nell'accordo saranno in larga misura tra quelle meno
colpite. Tali imprese possiedono navi che operano sul Reno e sul Danubio in
base ai regimi di esercizio A1 e A2[21],
che già prescrivono determinati periodi di riposo (conformemente alle
disposizioni in materia di sicurezza della navigazione). 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica L'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE
dispone che "Gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati
secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati
membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta
congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su
proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato." L'accordo concluso dall'EBU, dall'ESO e
dall'ETF concerne taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel
trasporto per vie navigabili interne. Esso fa riferimento alle condizioni di
lavoro e contiene disposizioni riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori,
settore disciplinato dall'articolo 153, paragrafo 1, lettera a),
del TFUE. La materia rientra nei settori per i quali il Consiglio può
deliberare a maggioranza qualificata. Di conseguenza l'articolo 155,
paragrafo 2, è la base giuridica appropriata sulla quale fondare la
proposta della Commissione. Nella Comunicazione che adegua e
promuove il dialogo sociale a livello comunitario[22], la Commissione ha
sottolineato che "prima di presentare una proposta legislativa recante
applicazione di un accordo al Consiglio, la Commissione procede ad una
valutazione che tiene conto del carattere rappresentativo delle parti
contraenti, del loro mandato e della legalità di ciascuna clausola del
contratto collettivo rispetto al diritto comunitario, nonché del rispetto delle
disposizioni riguardanti le piccole e medie imprese." Tale valutazione è fornita nel seguito. 3.2. Analisi dell'accordo 3.2.1 Rappresentatività delle parti
contraenti e loro mandato La legittimità delle parti sociali da
consultare e a cui va conferito il diritto di negoziare accordi che potranno
essere attuati mediante decisione del Consiglio si basa sulla rappresentatività
delle parti sociali stesse. Le parti firmatarie dell'accordo sono la European
Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF). Queste tre
organizzazioni sono membri del comitato di dialogo settoriale per la
navigazione interna istituito in forza della decisione della Commissione del
20 maggio 1998[23],
che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le
parti sociali a livello europeo. Con l'ausilio di studi esterni la Commissione
valuta regolarmente la rappresentatività delle parti sociali che partecipano al
dialogo sociale europeo. L'ultimo studio sulla rappresentatività riguardante il
TVN, realizzato nel quadro della Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), un organismo tripartito, è stato
pubblicato nel 2010[24]. Le informazioni fornite dalle parti firmatarie
confermano che queste ultime appartengono a un settore specifico e sono
organizzate a livello europeo. Esse sono inoltre composte da organizzazioni
che, a loro volta, formano parte integrante e riconosciuta delle strutture
delle parti sociali degli Stati membri, sono abilitate a negoziare accordi e
sono rappresentative in più Stati membri. Esse dispongono, infine, delle
necessarie strutture che permettono loro di partecipare in modo efficace ai
lavori del comitato per il dialogo settoriale. L'accordo firmato da tali organizzazioni verte
su taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori
mobili nel trasporto per vie navigabili interne. Le parti firmatarie hanno
trasmesso informazioni sulla propria rappresentatività che indicano che esse
sono sufficientemente rappresentative dei lavoratori mobili del TVN e dei loro
datori di lavoro, per il trasporto sia di merci che di passeggeri. Per quanto riguarda le organizzazioni
datoriali, l'EBU[25]
rappresenta le organizzazioni dell'industria nazionale della navigazione
interna (merci e passeggeri) in otto Stati membri dell'UE[26] e l'ESO[27] rappresenta gli
imprenditori privati della navigazione interna (capitani autonomi) in cinque
Stati membri[28].
Prese congiuntamente, queste due organizzazioni hanno affiliati in nove Stati
membri. Lo studio sulla rappresentatività ha confermato "l'importanza
dell'EBU e dell'ESO in qualità di principali portavoce europei delle imprese
del settore, anche se entrambe le associazioni riuniscono solo una parte degli
Stati membri dell'UE sotto la propria egida, attraverso affiliazioni in questi
paesi". Per quanto concerne le organizzazioni
sindacali, l'accordo è stato firmato dall'ETF[29],
la cui sezione riguardante la navigazione interna riunisce responsabili sindacali
e rappresentanti dei sindacati nazionali dei trasporti che difendono gli
interessi dei lavoratori del settore (trasporto merci e passeggeri, in
particolare nel settore delle navi albergo e delle navi da crociera). L'ETF
rappresenta le organizzazioni dei lavoratori del TVN in 17 Stati membri[30]; la maggior parte di
queste organizzazioni partecipa alla contrattazione collettiva a livello
nazionale. Dato che l'EBU, l'ESO e l'ETF non hanno
affiliati in tutti gli Stati membri dell'UE, al fine di dare trasparenza al
processo negoziale esse hanno inviato, nel novembre 2009, una lettera congiunta
ai ministri dei trasporti e del lavoro di tutti gli Stati membri informandoli
del contenuto principale dei negoziati e chiedendo loro di trasmettere le
informazioni alle pertinenti organizzazioni delle parti sociali a livello
nazionale. Sembra che tale lettera non abbia ricevuto alcuna risposta
ufficiale. Lo studio sulla rappresentatività realizzato
da Eurofound non ha individuato altre organizzazioni settoriali delle parti
sociali a livello europeo. La Commissione conclude pertanto che l'EBU,
l'ESO e l'ETF sono le uniche organizzazioni rappresentative a livello dell'UE
delle parti sociali del TVN. In una lettera inviata alla Commissione in
data 16 marzo 2012, le parti firmatarie dell'accordo hanno confermato di
aver ricevuto dai loro affiliati nazionali un mandato per negoziare e
concludere l'accordo. In conclusione, le parti firmatarie
dell'accordo sono sufficientemente rappresentative, nel quadro del TVN in
generale, dei lavoratori e dei datori di lavoro potenzialmente interessati
dalle disposizioni dell'accordo, e hanno ricevuto dai rispettivi membri
nazionali un mandato per negoziare e concludere l'accordo. 3.2.2 Legalità delle clausole
dell'accordo La Commissione ha esaminato attentamente
ciascuna clausola dell'accordo e non ha riscontrato alcuna disposizione
contraria al diritto dell'UE. Gli obblighi che verrebbero imposti agli Stati
membri non deriverebbero direttamente dall'accordo tra le parti sociali, bensì
dalla sua attuazione mediante una decisione del Consiglio. Il contenuto dell'accordo rimane nell'ambito
dei settori elencati nell'articolo 153, paragrafo 1, del TFUE. L'articolo 17 dell'accordo contiene una
clausola di non regressione che salvaguarda l'attuale livello di protezione dei
lavoratori. Le necessarie misure di salvaguardia dell'acquis sono
inoltre incluse nella proposta di direttiva del Consiglio (disposizioni più
favorevoli e non regressione - cfr. articolo 2). 3.3. Sussidiarietà e
proporzionalità Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui la proposta non rientra nell'ambito di competenza esclusiva
dell'UE. La proposta contiene "disposizioni più
specifiche" ai sensi dell'articolo 14 della direttiva sull'orario di
lavoro. Detto articolo fa riferimento a "strumenti comunitari"
necessari per fissare tali disposizioni. L'obiettivo della proposta può
pertanto essere conseguito solo a livello dell'UE. La necessità di un'azione dell'UE è
giustificata anche dal fatto che il trasporto per vie navigabili interne è in
larga misura un vettore del trasporto internazionale composto principalmente da
attività transfrontaliere sulla rete europea del trasporto per vie navigabili
interne. Al fine di evitare la concorrenza sleale causata dalle profonde differenze
tra le norme sull'orario di lavoro nei diversi Stati membri, è necessario
stabilire norme minime a livello di UE in materia di orario di lavoro in questo
settore. Tenendo conto di questa necessità, le parti
sociali hanno concluso, in conformità all'articolo 155, paragrafo 1,
del TFUE, un accordo a livello di UE, richiedendone l'attuazione in base ad una
decisione del Consiglio su proposta della Commissione, conformemente
all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE. Prescrizioni specifiche di
questa natura sono già state adottate mediante varie direttive per i lavoratori
mobili dei trasporti nei settori dell'aviazione civile[31] e dei servizi
ferroviari transfrontalieri[32]
e per i marittimi[33],
sulla base di accordi europei conclusi dalle parti sociali per i settori
interessati. La proposta è quindi conforme al principio di
sussidiarietà. La direttiva proposta soddisfa il requisito di
proporzionalità in quanto si limita a fissare gli obiettivi da raggiungere e
stabilisce norme minime. Essa consente pertanto una certa flessibilità
per quanto riguarda la scelta delle misure concrete di attuazione. 3.4. Scelta dello strumento Lo strumento prescelto è una direttiva. Il
termine "decisione" di cui all'articolo 155, paragrafo 1,
del TFUE ha un significato generico finalizzato a permettere la scelta
dell'atto legislativo in conformità all'articolo 288 del TFUE. Spetta alla
Commissione proporre lo strumento più appropriato tra i tre strumenti
vincolanti previsti da detto articolo (regolamento, direttiva o decisione). L'articolo 296 del TFUE dispone che "qualora
i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo
decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del
principio di proporzionalità." Nella fattispecie, vista la natura e il
contenuto dell'accordo approvato dalle parti sociali, è chiaro che la vocazione
di quest'accordo è di essere applicato tramite disposizioni che devono essere
recepite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali nel diritto nazionale degli
Stati membri. Lo strumento più appropriato è pertanto una direttiva del
Consiglio. La Commissione ritiene inoltre che il testo
dell'accordo non debba far parte della proposta, ma esservi allegato. 3.5. Informazione del Parlamento
europeo In conformità all'articolo 155, paragrafo 2,
del TFUE, allorché un accordo europeo è attuato in base ad una decisione del
Consiglio, il Parlamento europeo deve esserne informato. La Commissione ha presentato la sua proposta
al Parlamento europeo affinché questo possa, se lo ritiene opportuno,
comunicare il proprio parere alla Commissione e al Consiglio. 3.6. Contenuto della proposta La proposta è strutturata come descritto nel
seguito. Articolo 1 Il presente articolo si limita a rendere
obbligatorio l'accordo tra le parti sociali, il che è la finalità di una
decisione del Consiglio, conformemente all'articolo 155, paragrafo 2,
del trattato. Articolo 2 L'articolo 2 stipula che le disposizioni della
direttiva prevedono esclusivamente prescrizioni minime e lasciano agli Stati
membri la facoltà di adottare misure più favorevoli ai lavoratori del settore
interessato. La sua finalità è quella di garantire esplicitamente i livelli già
acquisiti di protezione dei lavoratori e di garantire che siano applicabili
solo le norme di protezione del lavoro più favorevoli. Articoli da 3 a 6 Gli articoli da 3 a 6 contengono le consuete
disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale
degli Stati membri, incluso l'obbligo di prevedere sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive. L'articolo 5 in particolare fa riferimento alla
data di entrata in vigore della direttiva. 3.7. Spiegazione dettagliata delle
disposizioni dell'allegato della proposta Articolo 1 (Campo d'applicazione) Questa clausola specifica che l'accordo si
applica ai lavoratori mobili che lavorano come membri dell'equipaggio e del
personale di bordo di un'imbarcazione operante nel settore del trasporto
commerciale per vie navigabili interne. L'articolo 1, paragrafo 2,
stabilisce che i proprietari-armatori non sono coperti dall'accordo anche se
sono considerati lavoratori nella propria impresa per motivi di sicurezza
sociale. L'articolo 1, paragrafo 3, fissa la
relazione tra il presente accordo e le disposizioni nazionali e internazionali
sui periodi di riposo ai fini della sicurezza della navigazione. Nel caso di
disposizioni diverse, si applicano quelle più favorevoli alla salute e alla
sicurezza dei lavoratori. L'articolo 1, paragrafo 4, stabilisce che
i lavoratori mobili che lavorano a bordo di un'imbarcazione operante sul
territorio di uno Stato membro dell'UE al di fuori del settore del trasporto
commerciale per vie navigabili interne e le cui condizioni di lavoro sono
disciplinate da un contratto collettivo di lavoro possono essere inclusi nel
campo di applicazione del presente accordo a determinate condizioni.
Articolo 2 (Definizioni) Nell'accordo sono impiegati diversi termini:
imbarcazione, nave passeggeri, orario di lavoro, periodo di riposo, giorno di
riposo, operatore del trasporto per vie navigabili interne, piano di servizio,
periodo notturno, lavoratore notturno, lavoratore a turni, personale di bordo,
lavoratore mobile e stagione. L'articolo 2 definisce il significato di tali
termini ai fini del presente accordo.
Articolo 3 (Orario di lavoro e periodo di riferimento) L'articolo 3, paragrafo 1, stabilisce una
durata standard dell'orario di lavoro giornaliero di otto ore. L'articolo 3,
paragrafo 2, prevede una media di 48 ore settimanali di lavoro in
conformità all'articolo 6 della direttiva sull'orario di lavoro. Il paragrafo 2 stabilisce inoltre che il
periodo massimo di riferimento è di 12 mesi. Il periodo di riferimento è
il periodo nel quale si calcola l'orario di lavoro medio settimanale. L'articolo 3, paragrafo 3, dispone
pertanto che l'orario di lavoro massimo è di 2 304 ore. Le ferie annuali e
i periodi di malattia non vengono presi in considerazione per il calcolo della
media. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore al periodo di riferimento,
l'orario di lavoro massimo consentito è calcolato pro rata temporis.
Articolo 4 (Orario di lavoro giornaliero e settimanale) L'articolo 4, paragrafo 1, prevede
l'orario di lavoro massimo per un periodo di 24 ore e l'orario di lavoro
massimo per un periodo di sette giorni. L'articolo 4, paragrafo 2, introduce un limite
all'orario di lavoro medio di 72 ore settimanali per un periodo di quattro mesi
nel caso di uno specifico piano di servizio. Tale disposizione tiene conto dei
piani di servizio esistenti nel settore e della quota considerevole di periodi
inattivi trascorsi a bordo. Articolo 5 (Giorni di lavoro e di riposo) I ritmi di lavoro per il settore del TVN sono variabili. In molti casi
i lavoratori mobili lavorano a bordo per più giorni consecutivi al fine di
trascorrere un periodo di riposo a casa. L'articolo 5, paragrafo 1,
stabilisce il limite massimo: non si possono superare 31 giorni di lavoro
consecutivi.
L'articolo 5, paragrafo 2, disciplina il caso dei lavoratori con
un ritmo di lavoro di 1:1, che dispongono cioè dello stesso numero di giorni di
lavoro e di riposo. Nell'ambito di questo ritmo di lavoro, il numero di giorni
di lavoro consecutivi è seguito dallo stesso numero di giorni di riposo. Sono
consentite deroghe a tale norma alle condizioni citate.
L'articolo 5, paragrafo 3, stabilisce il metodo per il calcolo del numero
minimo di giorni di riposo consecutivi se il ritmo di lavoro prevede un numero
di giorni di lavoro superiore a quello dei giorni di riposo. Tali giorni di
riposo devono essere concessi immediatamente dopo i giorni di lavoro consecutivi.
Articolo 6 (Lavoro stagionale a bordo delle navi passeggeri)
Al fine di riconoscere la particolare natura del
lavoro stagionale sulle navi passeggeri, l'articolo 6 stabilisce limiti
massimi all'orario di lavoro, pari a 12 ore per ogni periodo di 24 ore e a
72 ore per ogni periodo di sette giorni; tali limiti possono essere
applicati a tutti i lavoratori mobili a bordo di navi passeggeri.
L'articolo 6, paragrafo 2, dispone che i lavoratori hanno diritto a 0,2
giorni di riposo per giorno di lavoro. Per ogni periodo di 31 giorni i
lavoratori devono fruire di almeno due giorni di riposo.
L'articolo 6, paragrafo 3, prevede che la concessione dei giorni di riposo
e l'osservanza dell'orario di lavoro medio settimanale di 48 ore siano
disciplinati da contratti collettivi o, in mancanza di tali contratti, dalla
legislazione nazionale.
Articolo 7 (Periodi di riposo)
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, tale articolo
stabilisce periodi di riposo la cui durata viene indicata in unità di tempo: 10
ore per ogni periodo di 24 ore e 84 ore per ogni periodo di sette giorni.
Articolo 8 (Pause)
L'articolo 8 conferisce ad ogni lavoratore il cui orario di lavoro giornaliero
superi le sei ore il diritto a beneficiare di una pausa. La durata delle pause
e le modalità con cui vengono concesse sono stabilite da contratti collettivi
o, in mancanza di tali contratti, dalla legislazione nazionale.
Articolo 9 (Orario di lavoro massimo durante il periodo notturno)
Per una durata del lavoro notturno di sette ore, tale articolo limita a
42 ore l'orario di lavoro massimo settimanale durante il periodo notturno.
Articolo 10 (Ferie annuali)
L'articolo 10 stabilisce un periodo minimo di ferie annuali di almeno
quattro settimane, che non può essere sostituito da un'indennità finanziaria,
fuorché in caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Tale articolo
corrisponde all'articolo 7 della direttiva sull'orario di lavoro, che si
applica già ai lavoratori mobili.
Articolo 11 (Protezione dei minori)
Ai lavoratori mobili del TVN di età inferiore a 18 anni continueranno
ad applicarsi le disposizioni della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione
dei giovani sul lavoro[34].
L'articolo 11, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il
lavoro notturno dei giovani di età superiore a 16 anni che non sono più
soggetti all'obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione
nazionale, nel periodo in cui la direttiva 94/33/CE vieta il lavoro notturno.
Il lavoro notturno deve essere necessario per la loro formazione ed è
consentito solo a condizione che sia loro concesso un adeguato periodo di
riposo compensativo e che non vengano compromessi gli obiettivi di cui
all'articolo 1 della direttiva 94/33/CE.
Articolo 12 (Verifiche)
L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che l'orario di lavoro giornaliero
e settimanale di ciascun lavoratore debba essere annotato in un registro per
poter verificare il rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro
contenute nell'accordo (articoli da 3 a 7, da 9 a 11
e 13).
L'articolo 12, paragrafo 2, dispone che il registro sia conservato
a bordo almeno fino al termine del periodo di riferimento.
L'articolo 12, paragrafo 3, stabilisce che i dati registrati siano
verificati e confermati sia dal datore di lavoro che dal lavoratore a
intervalli regolari.
L'articolo 12, paragrafo 4, indica le informazioni minime che tali
dati devono contenere.
L'articolo 12, paragrafo 5, stabilisce che i lavoratori debbano
ricevere una copia dei dati registrati approvati che li riguardano e che
debbano conservare tale copia per un anno.
Articolo 13 (Situazioni di emergenza)
L'articolo 13, paragrafo 1, prevede che, in situazioni di
emergenza, il conduttore di una nave o il suo rappresentante possano esigere
che il lavoratore effettui le ore di lavoro straordinario necessarie a
garantire la sicurezza dell'imbarcazione, delle persone a bordo o del carico o
a prestare soccorso ad altre navi o a persone in pericolo.
L'articolo 13, paragrafo 2, stabilisce che, in una situazione del genere,
il conduttore di una nave o il suo rappresentante possano esigere che il
lavoratore effettui le ore di lavoro straordinario necessarie, fino al ritorno
a una situazione normale.
L'articolo 13, paragrafo 3, impone l'obbligo al conduttore della nave o al
suo rappresentante di concedere, non appena possibile dopo il ritorno a una
situazione normale, un periodo di riposo compensativo sufficiente a tutti i
lavoratori che hanno lavorato durante il periodo di riposo previsto.
Articolo 14 (Controllo sanitario)
L'articolo 14, paragrafo 1, sancisce il diritto per tutti i
lavoratori a un controllo sanitario annuale gratuito. Durante le visite mediche
va prestata particolare attenzione a condizioni e sintomi che potrebbero essere
dovuti a un lavoro a bordo con periodi di riposo giornalieri minimi e/o giorni
di riposo minimi secondo gli articoli 5 e 6 dell'accordo.
L'articolo 14, paragrafo 2, sancisce il diritto per i lavoratori notturni
con problemi di salute derivanti dal lavoro notturno ad essere trasferiti a un
posto di lavoro diurno.
L'articolo 14, paragrafi 3 e 4, prevede che la visita medica annuale
gratuita sia soggetta al segreto professionale e possa essere effettuata
nell'ambito del sistema sanitario pubblico.
Articolo 15 (Protezione della sicurezza e della salute)
L'articolo 15, paragrafo 1, conferisce il diritto per i lavoratori
notturni e i lavoratori a turni di beneficiare di un livello di protezione
della sicurezza e della salute conforme al tipo di lavoro che svolgono.
L'articolo 15, paragrafo 2, stabilisce che i servizi o i mezzi di
protezione e di prevenzione impiegati per la protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni debbano corrispondere a
quelli impiegati per tutti gli altri lavoratori. Tali mezzi e servizi devono
essere sempre disponibili. Le disposizioni dell'articolo 15 corrispondono
a quelle dell'articolo 12 della direttiva sull'orario di lavoro, che si
applica già ai lavoratori mobili.
Articolo 16 (Ritmo di lavoro)
Questo articolo riguarda le situazioni in cui
il datore di lavoro prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo. In
tale situazione occorre tenere conto del principio dell'adeguamento del lavoro
all'essere umano, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a
seconda del tipo di attività e delle esigenze in materia di salute e di
sicurezza. Tali disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 13 della
direttiva sull'orario di lavoro, che si applica già ai lavoratori mobili.
Articolo 17 (Disposizioni finali)
Questo articolo contiene una clausola sulle disposizioni più favorevoli:
gli Stati membri sono autorizzati a mantenere o emanare disposizioni
equivalenti o più favorevoli rispetto alle disposizioni dell'accordo.
L'articolo 17, paragrafo 2, contiene una
clausola di non regressione e l'articolo 17, paragrafo 3, stabilisce
che le parti sociali debbano verificare l'attuazione e l'applicazione
dell'accordo in seno al comitato per il dialogo sociale europeo del TVN, in particolare
per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
L'articolo 17, paragrafo 4, prevede che
le parti firmatarie dell'accordo riesaminino le disposizioni dell'accordo due
anni dopo la scadenza del termine di attuazione di cui all'articolo 4
della presente proposta.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare
alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che recepiscono
la direttiva e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. Negli Stati membri spesso manca una normativa
specifica che interessi esplicitamente le categorie di lavoratori coperte dalla
direttiva. Di conseguenza la legislazione nazionale degli Stati membri concernente
le questioni oggetto della proposta è spesso integrata in testi legislativi
diversi (codici del lavoro, normativa in materia di salute e sicurezza,
disposizioni settoriali non esaustive) che richiederanno un approccio e
un'interpretazione sistemici. La proposta contiene inoltre un certo numero
di elementi non trattati in precedenza poiché l'articolo 20 della
direttiva sull'orario di lavoro li escludeva dalle proprie disposizioni
generali. Sono necessarie informazioni univoche sul recepimento di queste nuove
disposizioni e soluzioni volte a garantire la conformità con la norma minima
stabilita nella proposta. Ciò consentirà alla Commissione di garantire
l'attuazione delle prescrizioni della direttiva tese a tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, ad assicurare una maggiore flessibilità per le
imprese e a promuovere la concorrenza leale tra le imprese. Si ritiene che l'onere amministrativo
aggiuntivo legato alla fornitura di documenti esplicativi non sia
sproporzionato (si tratta di un invio unico che non dovrebbe richiedere la
partecipazione di molte organizzazioni). I documenti esplicativi possono essere
redatti in modo più efficace dagli Stati membri. Alla luce di quanto precede, si suggerisce che
gli Stati membri procedano alla notifica delle misure di recepimento alla
Commissione con uno o più documenti esplicativi che spieghino la correlazione
tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli
strumenti nazionali di recepimento. 2014/0212 (NLE) Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che attua l'accordo europeo concluso tra la European
Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie
navigabili interne (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma
dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) i datori di lavoro e i lavoratori, nel seguito
"le parti sociali", possono richiedere congiuntamente che gli accordi
da essi conclusi a livello dell'Unione siano attuati in base a una decisione
del Consiglio su proposta della Commissione. (2) La European Barge Union
(EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro
volontà di avviare negoziati in conformità all'articolo 155,
paragrafo 1, del TFUE allo scopo di concludere un accordo a livello
dell'Unione. (3) Il 15 febbraio 2012 l'EBU,
l'ESO e l'ETF hanno concluso un accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili
interne ("l'accordo"). (4) L'accordo comprendeva una
richiesta congiunta che invitava la Commissione ad attuare l'accordo in base ad
una decisione del Consiglio su proposta della Commissione a norma
dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato. (5) L'atto appropriato per
l'attuazione dell'accordo è una direttiva ai sensi dell'articolo 288 del
trattato. (6) La Commissione ha elaborato
la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio
1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario[35], tenendo conto della
rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola
dell'accordo. (7) I termini utilizzati
nell'accordo che non siano specificamente definiti da quest'ultimo possono
essere definiti dagli Stati membri conformemente alle legislazioni e pratiche
nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che
utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni rispettino
il contenuto dell'accordo. (8) Gli Stati membri possono
affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della
presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni
necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla
presente direttiva. (9) La direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio[36]
stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro, incluso quello dei lavoratori del trasporto per vie
navigabili interne. (10) La presente direttiva e
l'accordo stabiliscono prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili del settore del trasporto per vie
navigabili interne, ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2003/88/CE. (11) Le disposizioni della presente
direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve eventuali disposizioni esistenti
dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di
protezione ai lavoratori mobili del trasporto per vie navigabili interne. (12) La presente direttiva non può
essere utilizzata per giustificare un abbassamento del livello generale della
protezione dei lavoratori nei settori coperti dall'accordo. (13) La presente direttiva e
l'accordo fissano norme minime; gli Stati membri e le parti sociali possono
mantenere o adottare disposizioni più favorevoli. (14) La Commissione ha informato il
Parlamento europeo in conformità all'articolo 155, paragrafo 2, del
TFUE, inviando il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo. (15) La presente direttiva rispetta
i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31. (16) Poiché gli obiettivi della
presente direttiva, che intende tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori in un settore prevalentemente transfrontaliero, non possono essere
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere
realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione europea può adottare
provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito
dall'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in
ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5,
paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. (17) L'attuazione dell'accordo
contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 151
del TFUE. (18) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e
della Commissione sui documenti esplicativi[37],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva attua, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili
interne, concluso il 15 febbraio 2012 tra la European Barge Union
(EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei
lavoratori dei trasporti (ETF), che figura in allegato. Articolo 2 1. Gli Stati membri possono
mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle previste
nella presente direttiva. 2. L'attuazione della presente
direttiva non può servire per nessun motivo da giustificazione per un
abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori
da essa trattati. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti
sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni
legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento
dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime
previste da quest'ultima siano sempre rispettate. 3. L'applicazione e l'interpretazione
della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi
dell'Unione o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei
lavoratori interessati. Articolo 3 Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni
applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai
sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive,
proporzionate e dissuasive. Articolo 4 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19). [2] Articolo 1, paragrafo 3, della direttiva
93/104/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
(GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18) ("la direttiva del
1993"). [3] Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i
settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, articolo 1,
paragrafo 1 (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41) ("la
direttiva del 2000"). [4] Si vedano i considerando da 3 a 11 della
direttiva del 2000, nonché l'articolo 17 bis quale inserito
dalla direttiva del 2000 (corrispondente all'articolo 20 della direttiva
sull'orario di lavoro). [5] Come definito dall'articolo 2, paragrafo 9,
della direttiva sull'orario di lavoro. [6] L'articolo 14 della direttiva 2003/88/CE
corrisponde all'articolo 14 della direttiva del 1993; per la sua
interpretazione, cfr. Bowden/Tufnalls Parcels Express, causa C-133/00,
sentenza del 4 ottobre 2001. [7] "Study on the expected impacts of the
implementations of the European Agreement on working time in inland waterway
transport - a comparison with the status quo" (Studio sulle
ripercussioni previste in seguito all'attuazione dell'accordo europeo relativo
all'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne - un confronto
con lo status quo), Ecorys, 2013. [8] Comunicazione della Commissione Verso la qualità del
trasporto per vie navigabili - NAIADES II, COM(2013) 623 final. [9] http://ec.europa.eu/transport/modes/inland/index_en.htm. [10] Market Observation n. 12 - Analisi della situazione
economica - Autunno 2010, CCNR:
http://www.ccr-zkr.org/files/documents/om/om10II_en.pdf. [11] Ibidem. [12] Comunicazione della Commissione sulla promozione del
trasporto sulle vie navigabili interne "NAIADES" - Programma di
azione europeo integrato per il trasporto sulle vie navigabili interne,
COM(2006) 6 definitivo. [13] SEC(2011) 453 definitivo. [14] Comunicazione della Commissione Verso la qualità del trasporto
per vie navigabili Naiades II, COM(2013) 623 final. [15] Comunicazione della Commissione Un'agenda per nuove
competenze e nuovi posti di lavoro: Un contributo europeo verso la piena
occupazione, COM(2010) 682 definitivo. [16] Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei
trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile,
COM(2011) 144 definitivo. [17] Http://ec.europa.eu/governance/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf. [18] Study on the expected impacts of the implementations
of the European Agreement on working time in inland waterway transport - a
comparison with the status quo, Ecorys, 2013. [19] http://www.ccr-zkr.org/13020500-en.html#04. [20] Le raccomandazioni della Commissione del Danubio sono
identiche ai regolamenti concernenti il personale di navigazione sul Reno. [21] In forza dei regolamenti concernenti il personale di
navigazione sul Reno, una nave operante secondo il regime A1 è in servizio per
un massimo di 14 ore/giorno in modo continuato; il regime A2 indica che la
nave è in servizio per un massimo di 18 ore/giorno in modo continuato. [22] Comunicazione della Commissione che adegua e promuove il
dialogo sociale a livello comunitario, COM(1998) 322 def. [23] Decisione della Commissione 98/500/CE, del 20 maggio 1998,
che istituisce comitati di dialogo settoriale per promuovere il dialogo tra le
parti sociali a livello europeo (GU L 225 del 12.8.1998,
pag. 27). [24] Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni
di vita e di lavoro (2010), Representativeness of the European social
partner organisations: Inland waterway transport (Rappresentatività
delle organizzazioni delle parti sociali: trasporto per vie navigabili interne)
(http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn0809017s/tn0809017s.htm). [25] http://www.ebu-uenf.org/membership. [26] Belgio, Repubblica ceca, Germania, Francia, Lussemburgo,
Paesi Bassi, Austria e Romania. [27] http://www.eso-oeb.org/organisations. [28] Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Polonia. [29] http://www.itfglobal.org/etf/etf-affiliates.cfm. [30] Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania,
Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia,
Portogallo, Romania, Finlandia e Regno Unito. [31] Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European
Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 302 dell'1.12.2000, pagg. 57-60). [32] Direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio
2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario (GU L 195
del 27.7.2005, pagg. 15-17). [33] Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente
di mare (GU L 167 del 2.7.1999, pagg. 33-37). [34] Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994,
relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del
20.8.1994, pag. 12). [35] COM(1998) 322 def. [36] GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19. [37] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14. ALLEGATO Considerando quanto segue:
1.
La direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce prescrizioni minime
generali che, ad eccezione degli ambiti menzionati all'articolo 20, paragrafo 1
(riposo giornaliero, pause, riposo settimanale, durata del lavoro notturno),
riguardano anche l'organizzazione dell'orario di lavoro nel settore del
trasporto per vie navigabili interne. Dato che le disposizioni di detta
direttiva non tengono conto sufficientemente delle condizioni particolari di
lavoro e di vita nel settore del trasporto per vie navigabili interne, sono
necessarie prescrizioni più specifiche, in conformità all'articolo 14 della
direttiva 2003/88/CE.
2.
Queste prescrizioni più specifiche dovrebbero garantire
un livello elevato di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori
nel settore del trasporto per vie navigabili interne.
3.
Il trasporto per vie navigabili interne è un
vettore del trasporto di dimensioni internazionali, caratterizzato principalmente
da attività transfrontaliere sulla rete europea del trasporto per vie
navigabili interne. Per questo motivo è opportuno promuovere condizioni simili
sul mercato del lavoro del trasporto per vie navigabili interne ed impedire la
concorrenza sleale basata sulle differenze delle legislazioni in materia di
organizzazione dell'orario di lavoro.
4.
L'Unione europea, vista l'importanza del settore
dei trasporti per la competitività economica, si è fissata l'obiettivo di dare
maggior peso a modi di trasporto a minore consumo energetico, più ecologici e
più sicuri[1].
Il trasporto per vie navigabili interne, come vettore del trasporto ecologico
che dispone di capacità non ancora utilizzate, può contribuire in modo
sostenibile a decongestionare il trasporto merci europeo su strada e ferrovia.
5.
All'interno del settore l'organizzazione del lavoro
è variabile. Il numero di lavoratori e l'orario di lavoro a bordo variano a
seconda dell'organizzazione del lavoro, dell'impresa interessata, della zona di
navigazione, della lunghezza del tragitto e delle dimensioni delle
imbarcazioni. Alcune navi sono in continua navigazione, vale a dire 24 ore su
24, con un servizio a turni. Le imprese di medie dimensioni, invece, fanno
navigare le loro navi generalmente 14 ore al giorno per cinque o sei giorni
alla settimana. Nel settore del trasporto per vie navigabili interne, l'orario
di lavoro dei lavoratori a bordo non può essere equiparato all'orario di
esercizio di un'imbarcazione.
6.
Una delle peculiarità del trasporto per vie
navigabili interne risiede nella possibilità per i lavoratori di alloggiare o
abitare a bordo delle navi su cui lavorano. Di conseguenza essi vi trascorrono
solitamente anche il loro tempo di riposo. Molti lavoratori del settore del
trasporto per vie navigabili interne, in particolare quelli più distanti dal
loro luogo di residenza, lavorano a bordo per più giorni consecutivi allo scopo
di ridurre i giorni di viaggio e poter trascorrere così più giorni a casa o in
un altro luogo di propria scelta. Il lavoratore con un ritmo di lavoro di 1:1,
ad esempio, dispone dello stesso numero di giorni di lavoro e di riposo. Per
tale motivo il numero di giorni di lavoro consecutivi a bordo e il numero di
giorni di riposo possono essere proporzionalmente più elevati che in
un'attività di lavoro svolta a terra.
7.
Nel settore del trasporto per vie navigabili
interne una parte considerevole dell'orario di lavoro medio è costituita da
servizi di permanenza (ad esempio per le attese non pianificabili alle chiuse o
durante il caricamento e lo scaricamento dell'imbarcazione) anche durante le
ore notturne. I limiti massimi dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale
possono pertanto essere fissati a livelli più elevati di quelli stabiliti dalla
direttiva 2003/88/CE.
8.
Allo stesso tempo occorre riconoscere che, nel
trasporto per vie navigabili interne, influiscono sul carico di lavoro
molteplici fattori quali il rumore, le vibrazioni e l'organizzazione
dell'orario di lavoro. Ferme restando le disposizioni della direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro[2],
per la protezione dei lavoratori sono previste visite mediche annuali al fine
di tenere conto delle particolari condizioni di lavoro del settore della
navigazione interna.
9.
È opportuno tenere conto dell'impegno supplementare
richiesto ai membri dell'equipaggio nelle ore notturne limitando la durata
massima consentita del lavoro notturno e adottando forme appropriate di
organizzazione del lavoro.
10.
Nel settore del trasporto per vie navigabili
interne non lavorano solo lavoratori dipendenti, ma anche lavoratori autonomi[3]. Lo status di
lavoratore autonomo viene stabilito in base alla legislazione nazionale
corrispondente.
11.
Le condizioni di lavoro e di vita sulle navi
passeggeri differiscono da quelle delle altre navi destinate al trasporto per
vie navigabili interne e giustificano quindi l'esistenza di disposizioni
particolari. Le diversità dell'ambiente sociale e delle attività operative e il
carattere stagionale di questo segmento del settore europeo del trasporto per
vie navigabili interne si riflettono in una diversa organizzazione del lavoro.
Visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 154 e l'articolo 155,
paragrafo 2, le parti firmatarie presentano congiuntamente la richiesta di
dare attuazione all'accordo concluso a livello dell'Unione in base ad una
decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Le parti firmatarie
hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Campo di applicazione
1.
Il presente accordo si applica ai lavoratori mobili
che lavorano come membri del personale di navigazione (equipaggio) o con
un'altra funzione (personale di bordo) a bordo di un'imbarcazione operante sul
territorio nazionale di uno Stato membro nel settore del trasporto commerciale
per vie navigabili interne.
2.
Ai sensi del presente accordo gli operatori del
trasporto per vie navigabili interne non sono considerati lavoratori, anche se
hanno lo status di lavoratore nella propria impresa.
3.
Il presente accordo lascia impregiudicate le norme
nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione applicabili ai
lavoratori mobili e alle persone indicate nell'articolo 1,
paragrafo 2.
Laddove esistano differenze tra il presente accordo e le norme nazionali o
internazionali sulla sicurezza della navigazione per quanto riguarda i periodi
di riposo dei lavoratori mobili, prevalgono le disposizioni che garantiscono
una maggiore protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4.
I lavoratori mobili che lavorano a bordo di
un'imbarcazione operante sul territorio nazionale di uno Stato membro al di
fuori del settore del trasporto commerciale per vie navigabili interne e le cui
condizioni di lavoro sono disciplinate dalle organizzazioni rappresentative dei
lavoratori e dei datori di lavoro sotto forma di contratti collettivi possono
essere inclusi nel campo di applicazione del presente accordo, previa consultazione
e approvazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori
di lavoro, nella misura in cui le disposizioni del presente accordo risultino
più favorevoli ai lavoratori.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "imbarcazione": una nave o
un galleggiante;
b) "nave passeggeri": una
nave per escursioni giornaliere o nave cabinata, costruita e attrezzata per
trasportare più di 12 passeggeri;
c) "orario di lavoro": il
tempo in cui il lavoratore, per incarico del datore di lavoro o di un suo
rappresentante, è assegnato a un lavoro o deve tenersi a disposizione per un
lavoro (servizio di permanenza) a bordo dell'imbarcazione o per l'imbarcazione;
d) "periodo di riposo": il
tempo non compreso nell'orario di lavoro; il termine comprende i periodi di
riposo durante la navigazione, sull'imbarcazione all'ormeggio e a terra. Non
comprende le pause di breve durata (fino a 15 minuti);
e) "giorno di riposo": un
periodo ininterrotto di riposo di 24 ore che il lavoratore trascorre in un
luogo di propria scelta;
f) "operatore del trasporto per
vie navigabili interne": qualsiasi persona che gestisca per proprio conto,
a scopo di lucro, imbarcazioni per il trasporto su vie navigabili interne;
g) "piano di servizio": il
piano dei giorni di lavoro e di riposo presentato dal datore di lavoro al
lavoratore prima che inizi il lavoro;
h) "periodo notturno": il
periodo tra le ore 23:00 e le ore 06:00;
i) "lavoratore notturno":
aa) ogni lavoratore che svolga abitualmente durante il periodo notturno
almeno tre ore del suo orario di lavoro giornaliero;
bb) ogni lavoratore che svolga eventualmente durante il periodo notturno un
certo numero di ore del suo orario di lavoro annuale, fissato dal rispettivo
Stato membro: aaa) previa consultazione delle parti sociali, in
base alla legislazione dei singoli paesi, oppure bbb) con contratti collettivi o accordi conclusi
tra le parti sociali a livello nazionale o regionale;
j) "lavoratore a turni":
qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito in un piano di lavoro
a turni;
k) "personale di bordo": il
personale come definito all'allegato II, articolo 1.01, punto 103, della
direttiva 2006/87/CE[4];
l) "lavoratore mobile": ogni
lavoratore facente parte del personale viaggiante al servizio di un'impresa che
trasporta passeggeri o merci sulle vie navigabili interne; i riferimenti ai
"lavoratori" nel presente accordo vanno interpretati nello stesso
senso; m) "stagione": un periodo non
superiore a 9 mesi consecutivi su un periodo di 12 mesi, in cui le
attività sono legate a un particolare periodo dell'anno a causa di fattori
esterni quali le condizioni atmosferiche o la domanda turistica.
Articolo 3 Orario di lavoro e periodo di riferimento
1.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4,
la durata dell'orario di lavoro giornaliero è di norma di otto ore.
2.
L'orario di lavoro può essere prolungato in
conformità all'articolo 4, a condizione che non sia superata una media di
48 ore settimanali su un periodo di 12 mesi (periodo di riferimento).
3.
L'orario di lavoro massimo durante il periodo di
riferimento è di 2 304 ore (base di calcolo: 52 settimane, meno
un periodo minimo di quattro settimane di ferie, moltiplicate per 48 ore). I
periodi di ferie annuali retribuite e i periodi di malattia non vengono presi
in considerazione o sono neutri per il calcolo della media. Vengono detratti
anche i periodi di riposo dovuti che derivano dai giorni festivi legali.
4.
Per i rapporti di lavoro di durata inferiore al
periodo di riferimento, l'orario di lavoro massimo consentito è calcolato pro
rata temporis.
Articolo 4 Orario di lavoro giornaliero e settimanale
1.
L'orario di lavoro non può essere superiore a:
a) 14 ore per ogni periodo di 24 ore, e
b) 84 ore per ogni periodo di sette giorni.
2.
Se, in base al piano di servizio, il numero di
giorni di lavoro è superiore ai giorni di riposo, non può essere superato un
orario di lavoro medio di 72 ore settimanali in quattro mesi.
Articolo 5 Giorni di lavoro e di riposo
1.
I giorni di lavoro consecutivi possono essere al
massimo 31.
2.
Se il piano di servizio prevede un numero massimo
di giorni di lavoro uguale al numero dei giorni di riposo, i giorni di lavoro
consecutivi devono essere seguiti immediatamente da un numero uguale di giorni
di riposo consecutivi. Sono consentite deroghe al numero di giorni di riposo
consecutivi da concedere immediatamente, a condizione che:
a) non sia superato il numero massimo di 31
giorni di lavoro consecutivi,
b) il numero minimo di giorni di riposo
consecutivi indicato al paragrafo 3, lettere a), b) o c), sia concesso
immediatamente dopo i giorni di lavoro consecutivi effettuati e
c) il periodo di giorni di lavoro prolungato
o scambiato sia compensato nel corso del periodo di riferimento.
3.
Se il piano di servizio prevede un numero di giorni
di lavoro superiore a quello dei giorni di riposo, il numero minimo di giorni
di riposo consecutivi immediatamente successivi ai giorni di lavoro consecutivi
è fissato come segue:
a) dal 1° al 10° giorno di lavoro
consecutivo: 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (p. es.
10 giorni di lavoro consecutivi = 2 giorni di riposo);
b) dall'11° al 20° giorno di lavoro
consecutivo: 0,3 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (p. es.
20 giorni di lavoro consecutivi = 5 giorni di riposo);
c) dal 21° al 31° giorno di lavoro
consecutivo: 0,4 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro consecutivo (p. es.
31 giorni di lavoro consecutivi = 9,4 giorni di riposo).
I giorni parziali di riposo sono sommati, in
questo calcolo, al numero minimo di giorni di riposo consecutivi e possono
essere concessi solo come giorni interi.
Articolo 6 Lavoro stagionale a bordo delle navi
passeggeri
In deroga alle disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente
accordo, le seguenti disposizioni possono essere applicate a tutti i lavoratori
che svolgono un lavoro stagionale a bordo di una nave passeggeri.
1.
L'orario di lavoro non può superare:
a) 12 ore per ogni periodo di 24 ore, e
b) 72 ore per ogni periodo di sette giorni.
2.
Il lavoratore ha diritto a 0,2 giorni di riposo per
ogni giorno di lavoro. Per ogni periodo di 31 giorni deve fruire di almeno due
giorni di riposo effettivi. Le modalità di concessione dei restanti giorni di
riposo sono stabilite di comune accordo.
3.
Prendendo in considerazione il paragrafo precedente
e l'articolo 3, paragrafo 4, la concessione dei giorni di riposo e
l'osservanza dell'orario di lavoro medio di 48 ore di cui
all'articolo 3 sono disciplinati da contratti collettivi o da accordi tra
le parti sociali o, in mancanza di tali accordi, dalla legislazione nazionale.
Articolo 7 Periodi di riposo
I lavoratori beneficiano di periodi di riposo
regolari e abbastanza lunghi e continuativi, la cui durata viene indicata in
unità di tempo, per evitare che, a causa della stanchezza o di un ritmo di
lavoro irregolare, mettano in pericolo se stessi, i loro colleghi o altre
persone oppure che subiscano danni alla salute a breve o a lungo termine.
I periodi di riposo non possono essere inferiori a:
a) 10 ore per ogni periodo di 24 ore,
di cui almeno sei ore di riposo ininterrotto, e
b) 84 ore per ogni periodo di sette
giorni.
Articolo 8 Pause
I lavoratori che svolgono più di sei ore di
lavoro giornaliere beneficiano di una pausa, la cui durata e le cui modalità
sono stabilite da contratti collettivi o da accordi tra le parti sociali o, in
mancanza di tali accordi, dalla legislazione nazionale.
Articolo 9 Orario di lavoro massimo durante il periodo
notturno
Per una durata del lavoro notturno di sette ore, l'orario di lavoro massimo
settimanale durante il periodo notturno è fissato a 42 ore per periodo di
sette giorni.
Articolo 10 Ferie annuali
1.
Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di
ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane o di una durata
proporzionale per i periodi lavorativi inferiori a un anno, di cui fruiscono
alle condizioni e nei modi previsti dalla legislazione e/o prassi nazionali.
2.
Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non
può essere sostituito da un'indennità finanziaria, fuorché in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
Articolo 11 Protezione dei minori 1.
Per i lavoratori di età inferiore a 18 anni si
applicano le disposizioni della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei
giovani sul lavoro[5].
2.
In via eccezionale gli Stati membri possono
autorizzare, con un atto legislativo o una disposizione regolamentare, il
lavoro dei giovani di età superiore a 16 anni che non sono più soggetti
all'obbligo scolastico a tempo pieno secondo la legislazione nazionale, nel
periodo in cui la direttiva 94/33/CE vieta il lavoro notturno, se ciò è
necessario per raggiungere un obiettivo di formazione durante un corso
riconosciuto e a condizione che sia loro concesso un adeguato periodo di riposo
compensativo e che non vengano compromessi gli obiettivi di cui
all'articolo 1 della direttiva 94/33/CE.
Articolo 12 Verifiche
1.
Per poter verificare il rispetto delle disposizioni
di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 13, l'orario di lavoro e i
periodi di riposo giornalieri di ciascun lavoratore sono annotati in un
registro.
2.
Il registro è conservato a bordo almeno fino al
termine del periodo di riferimento.
3.
I dati registrati sono verificati e confermati
congiuntamente dal datore di lavoro o un suo rappresentante e dal lavoratore a
intervalli adeguati (al massimo entro la fine del mese successivo).
4.
I dati registrati contengono almeno le seguenti
informazioni: a) il nome della nave, b) il nome del lavoratore, c) il nome del conduttore responsabile della
nave, d) la data, e) il giorno di lavoro o di riposo, f) l'inizio e la fine dell'orario di lavoro
o del periodo di riposo giornalieri.
5.
I lavoratori ricevono una copia dei dati registrati
approvati che li riguardano e la conservano per un anno.
Articolo 13 Situazioni di emergenza
1.
Il conduttore di una nave o il suo rappresentante
hanno il diritto di esigere che il lavoratore effettui le ore di lavoro
necessarie a garantire la sicurezza immediata dell'imbarcazione, delle persone
a bordo o del carico o a prestare soccorso ad altre navi o a persone in
pericolo.
2.
Conformemente al paragrafo 1, il conduttore di una
nave o il suo rappresentante possono esigere da un lavoratore che effettui in
qualsiasi momento le ore di lavoro necessarie, fino al ritorno a una situazione
normale.
3.
Dopo il ritorno a una situazione normale, il
conduttore della nave o il suo rappresentante concedono, non appena possibile,
un periodo di riposo sufficiente a tutti i lavoratori che hanno lavorato durante
il periodo di riposo previsto.
Articolo 14 Controllo sanitario
1.
Tutti i lavoratori hanno diritto a un controllo
sanitario annuale gratuito. Durante le visite mediche va prestata particolare
attenzione a sintomi o condizioni che potrebbero essere dovuti a un lavoro a
bordo con periodi di riposo giornalieri minimi e/o giorni di riposo minimi
secondo gli articoli 5 e 6.
2.
I lavoratori notturni con problemi di salute
derivanti dal lavoro notturno vengono trasferiti, per quanto possibile, a un
posto di lavoro diurno adatto a loro.
3.
La visita medica gratuita è soggetta al segreto
professionale.
4.
La visita medica gratuita può essere effettuata
nell'ambito del sistema sanitario pubblico.
Articolo 15 Protezione della sicurezza e della salute
1.
I lavoratori notturni e i lavoratori a turni
beneficiano, per quanto riguarda la sicurezza e la salute, di un livello di
protezione conforme al tipo di lavoro che svolgono.
2.
I servizi o i mezzi appropriati di protezione e di
prevenzione impiegati per la protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori notturni e dei lavoratori a turni corrispondono a quelli impiegati
per gli altri lavoratori e sono sempre disponibili.
Articolo 16 Ritmo di lavoro
Il datore di lavoro che prevede di organizzare
il lavoro secondo un certo ritmo tiene conto del principio generale
dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente per attenuare il
lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di attività e delle
esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare per quanto
riguarda le pause durante l'orario di lavoro.
Articolo 17 Disposizioni finali
1.
Disposizioni più favorevoli
Il presente accordo lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di a) mantenere o emanare disposizioni legislative o
regolamentari, oppure b) promuovere o autorizzare l'applicazione di
contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali
che sono più favorevoli per la protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori rispetto alle disposizioni del presente accordo.
2.
Clausola di non regressione
L'attuazione del presente accordo non può servire
per nessun motivo da giustificazione per un abbassamento del livello generale
della protezione dei lavoratori contemplati nel presente accordo.
3.
Seguito dell'accordo
Le parti sociali verificano l'attuazione e l'applicazione del presente accordo
in seno al comitato di dialogo settoriale per la navigazione interna, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla medicina del lavoro.
4.
Riesame
Le parti sociali riesaminano le disposizioni di cui sopra due anni dopo la
scadenza del termine di attuazione fissato dalla decisione del Consiglio che
attua il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2012. European Barge Union (EBU) Organizzazione europea dei capitani (ESO) || Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) [1] Cfr. comunicazione della Commissione sulla promozione
del trasporto sulle vie navigabili interne "Naiades",
COM(2006) 6 definitivo del 17.1.2006. [2] GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. [3] Cfr. comunicazione della Commissione COM(2010) 373
definitivo del 13.7.2010: Ribadire la libera circolazione dei lavoratori:
diritti e principali sviluppi, sezione 1.1. [4] Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del
Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pagg. 1-260). [5] GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.