Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2010/282/UE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria /* COM/2014/0435 final */
			
			
				
			
		
			   	 Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 2010/282/UE
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 126, paragrafo 12, vista la raccomandazione della Commissione, considerando quanto segue: (1)       Con decisione 2010/282/UE del
Consiglio, del 2 dicembre 2009, adottata su raccomandazione della Commissione,
era stato deciso che in Austria esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio
osservava che il disavanzo pubblico programmato per il 2009 era pari al 3,9%
del PIL e pertanto superava il valore di riferimento del 3% stabilito dal
trattato, mentre, sempre per il 2009, era previsto un debito pubblico lordo
pari al 68,2% del PIL, al di sopra del valore di riferimento del 60% del PIL
stabilito dal trattato[1]. (2)       Il 2 dicembre 2009, su
raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato all’Austria
una raccomandazione ai sensi dell’articolo 126, paragrafo 7, del TFUE e dell’articolo
3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997,
per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della
procedura per i disavanzi eccessivi[2],
al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2013.
La raccomandazione è stata resa pubblica. (3)       A norma dell’articolo 4 del
protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i
dati per l’applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nel
quadro dell’applicazione di tale protocollo, gli Stati membri notificano due
volte l’anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i
dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili
connesse, a norma dell’articolo 3 del regolamento CE) n. 479/2009 del
Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla
procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea[3]. (4)       Nel valutare se una decisione
sull’esistenza di un disavanzo eccessivo debba essere abrogata, è opportuno che
il Consiglio adotti una decisione sulla base dei dati notificati. Inoltre, è
opportuno che una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo sia
abrogata solamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo
non supererà la soglia del 3% del PIL nel corso del periodo oggetto delle
previsioni[4]. (5)       I dati forniti dalla
Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009
a seguito dei dati notificati dall’Austria nell’aprile 2014, il programma di stabilità 2014 e le previsioni di
primavera 2014 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano
di seguito. –              
Dopo il picco del 4,5% del PIL nel 2010, il
disavanzo pubblico dell’Austria è sceso già nel 2011 al di sotto del valore di
riferimento del 3% del PIL previsto dal trattato. Il miglioramento conseguito
rispetto ai risultati di bilancio inizialmente programmati è collegato al fatto
che le misure di spesa pubblica per la ricapitalizzazione della “bad bank” KA
Finanz, pari a circa lo 0,4% del PIL, sono state registrate nei conti pubblici
del 2012, quando i relativi effetti sono stati confermati dai bilanci della
banca. In misura più contenuta, il calo del disavanzo è riconducibile a una
spesa più moderata rispetto a quella pianificata a tutti i livelli dell’amministrazione
e a condizioni economiche più favorevoli, che hanno comportato una crescita
delle entrate superiore alle previsioni. Nel 2012, contrariamente alle previsioni
sia nazionali che della Commissione, il disavanzo pubblico ha continuato ad
attestarsi al di sotto del 3% del PIL. Tuttavia, a causa del profilarsi di
rischi collegati ad eventuali altre operazioni di risanamento del settore
finanziario, che avrebbero potuto determinare un disavanzo superiore al 3% del
PIL negli anni successivi, la Commissione non ha raccomandato fin dall’inizio l’abrogazione
della procedura per i disavanzi eccessivi. I rischi, tuttavia, non si sono
concretati e, per il 2013, l’Austria ha notificato un disavanzo dell’1,5% del
PIL. L’ulteriore riduzione del disavanzo è in ampia misura dovuta all’entità
inattesa delle misure una tantum relative alla vendita delle frequenze della
telefonia mobile, pari a quasi lo 0,6% del PIL. –              
Il programma di stabilità per il periodo 2014-18,
adottato dal governo austriaco il 29 aprile 2014, prevede che il disavanzo
pubblico salirà al 2,7% del PIL nel 2014, per poi scendere all’1,4% del
PIL nel 2015. Le previsioni di primavera 2014 della Commissione prospettano un
disavanzo del 2,8% del PIL nel 2014 e dell’1,5% del PIL nel 2015. Pertanto, nel
periodo oggetto della previsione il disavanzo dovrebbe rimanere al di sotto al
valore di riferimento del 3% del PIL. Inoltre, nel quadro del regolamento (UE)
n. 473/2013, il governo ha annunciato e confermato in una lettera alla
Commissione una serie di ulteriori risparmi e di maggiori entrate, il cui
ammontare è stato valutato dalla Commissione nella misura dello 0,2% del PIL,
intesa a evitare la programmata deviazione significativa dal percorso di
aggiustamento verso l’obiettivo a medio termine. –              
L’incremento del disavanzo pubblico nel 2014 è
dovuto all’istituzione di una struttura di dismissione (organismo di
liquidazione, Abbaueinheit) per liquidare le attività deteriorate di
Hypo Alpe Adria. Un gruppo di esperti esterno costituito da consulenti nominati
dal governo ha stimato che l’impatto dell’istituzione dell’organismo di
liquidazione per Hypo Alpe Adria è pari a un massimo di 4 miliardi di EUR (1,2%
del PIL) che comprende l’effetto di un conferimento di capitale di 750 milioni
di EUR, già effettuato nel 2014. La registrazione definitiva dell’impatto a
incremento del disavanzo dipenderà da una revisione indipendente della qualità
delle attività di Hypo Alpe Adria che si svolgerà alla fine dell’anno per
consentire a Eurostat di valutare l’effetto statistico dell’operazione. L’attuale
valutazione effettuata dal gruppo di esperti sembra essere caratterizzata da
una ragionevole cautela e, pertanto, può essere considerata plausibile, benché
non si possa escludere che l’operazione generi un impatto più importante sul
disavanzo. Ciò costituisce il principale rischio di peggioramento delle
previsioni per il 2014 relative al disavanzo. D’altra parte, anche alla luce
delle misure di bilancio discrezionali aggiuntive annunciate dal governo dopo
la pubblicazione delle previsioni della Commissione, che dovrebbero comportare
un’ulteriore riduzione del disavanzo nominale, i rischi di disavanzo per il 2014
appaiono nel complesso compensati. –              
Il saldo strutturale, ossia il saldo corretto per
il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è
migliorato in media di quasi lo 0,7% del PIL ogni anno tra il 2011 e il 2013,
sostanzialmente in linea con le raccomandazioni del Consiglio. Secondo le
previsioni di primavera della Commissione e la sua valutazione del documento
programmatico di bilancio aggiornato presentato il 29 aprile 2014 e delle
misure aggiuntive annunciate dal governo il 12 maggio 2014, il saldo strutturale
dovrebbe registrare un lieve miglioramento nel 2014. In tale contesto, sembra
emergere attualmente uno scarto dello 0,5% del PIL rispetto al richiesto
aggiustamento del saldo strutturale verso l’obiettivo a medio termine nel 2014,
il che lascia intendere che sia necessario rafforzare le misure di bilancio al
fine di garantire la piena conformità con il braccio preventivo del patto, in
considerazione del rischio emergente di deviazione significativa dal percorso
di aggiustamento richiesto. –              
Il rapporto debito/PIL è salito dal 69,2% al 74,5%
tra il 2009 e il 2013. Il debito pubblico lordo dovrebbe salire all’80% circa
del PIL nel 2014, essenzialmente a causa dell’inclusione nel debito pubblico
delle passività assunte con il trasferimento delle attività deteriorate di Hypo
Alpe Adria all’organismo di liquidazione. (6)       Il Consiglio rammenta che, a
partire dal 2014, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, l’Austria
è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrà realizzare
progressi ad un ritmo adeguato verso il proprio obiettivo a medio termine,
compreso il rispetto del parametro di riferimento per la spesa, e compiere
sufficienti progressi verso il rispetto del criterio del debito a norma dell’articolo
2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio
1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della
procedura per i disavanzi eccessivi. (7)       A norma dell’articolo 126,
paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull’esistenza di un
disavanzo eccessivo dev’essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il
disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. (8)       A giudizio del Consiglio, il
disavanzo eccessivo in Austria è stato corretto ed è opportuno pertanto
abrogare la decisione 2010/282/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Da una valutazione globale risulta che la
situazione di disavanzo eccessivo in Austria è stata corretta. Articolo 2 La decisione 2010/282/UE è abrogata. Articolo 3 La Repubblica d’Austria è destinataria della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il                                                                        Per
il Consiglio                                                                        Il
presidente [1]               Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2009 sono
stati successivamente rivisti, rispettivamente al 5,5% del PIL e al 116,4%
del PIL. [2]               GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.  [3]               GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.  [4]               In linea con le “Specifiche sull’attuazione del Patto di
stabilità e crescita e linee guida sulla presentazione e il contenuto dei
programmi di stabilità e convergenza” del 3 settembre 2012. Cfr.: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf